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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/08/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.g.n°7914 /2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Cristina
Capone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1617 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: cessione dei crediti
TRA già (p.iva ) in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Monica Fazio ed Ivano Fazio giusta procura alle liti allegata alla citazione introduttiva presso il cui studio, sito in Milano alla via San Barnaba n.30, elettivamente domicilia
Attrice
E
(C.F.: in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.to
Francesco Petrella, presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Vittorio
Emanuele II n.53 elettivamente domicilia
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio in Parte_1
Comune di chiedendo di: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
, condannare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.2041 e ss. c.c., il Parte_1 [...]
al pagamento in favore di delle seguenti somme: − € 113.784,85 CP_1 Parte_1 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
− € 399,02, alla data del 13/07/22, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 3.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
In fatto premetteva: - di essere creditrice nei confronti del del complessivo Controparte_1 importo di euro 113.784,85, in forza di cessioni del credito da parte di Hera Comm s.p.a. virtù delle fatture di cui all'allegato documentale per forniture effettuate a favore del euro 399,02 alla CP_1 data del 13.07.2022 per gli interessi moratori ex d.lgs.n.231/2002 ed euro 3.000,00, a titolo di risarcimento dei danni di cui all'art.6 del d.lgs. 231/2002; - che il non aveva contestato le CP_1 fatture e l'intimazione di pagamento;
- che il credito era, comunque dovuto, ai sensi dell'art. 2041
c.c.; - che erano dovuti gli interessi moratori e quelli anatocistici;
- che spettava il risarcimento del danno di cui all'art.6, comma 2, del d.lgs.231/2002.
Si costituiva il contestando, in fatto ed in diritto, l'avversa Controparte_1 pretesa, deducendo: - l'omessa notifica dell'atto di cessione del credito;
- il sopravvenuto difetto di interesse della attrice per avvenuto pagamento del credito ceduto, dalla Hera Comm per la avvenuta fornitura di energia elettrica, per cui doveva dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere;
- la nullità dell'atto di citazione per incertezza o indeterminabilità del credito.
Chiedeva, pertanto, di: “1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per inosservanza delle forme ex art. 69 R.D. 2440/1923; 2) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per incertezza e/o indeterminatezza del credito;
3) accertare e dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della;
4) in via del tutto subordinata rideterminare le somme Parte_1
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eventualmente dovute dal di a favore della , tenendo conto CP_1 CP_1 Parte_1 delle somme effettivamente riscosse dalla stessa società, per le richieste di cui all'atto di citazione.”.
Depositate le memorie di cui ai termini dell'art.183, sesto comma, c.p.c., rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, le parti così concludevano: Part
- la “insite per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni”.
- Il non depositava comparsa conclusionale nei termini assegnati. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto della sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti dell'odierno procedimento, che si trae da tutta la documentazione prodotta, costituendo la legittimatio ad causam la astratta titolarità del diritto o del rapporto sostanziale che si fa valere, che prescinde dalla concreta titolarità del diritto che si fa valere in giudizio.
Nel merito, la pretesa creditoria va accolta per le ragioni che seguono.
Del tutto indimostrato l'asserito avvenuto pagamento da parte del al riguardo appare CP_1 opportuno ricordare gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letti congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte
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dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Orbene, la società attrice ha instaurato il presente procedimento affermandosi cessionaria di crediti nei confronti dell'ente locale qui convenuto ed allegando il contratto di cessione, recante in calce le ricevute della notifica telematica effettuata nei confronti del Comune di (cfr. CP_1 all. n. 2 atto citazione) in data 06.07.2022.
Va rimarcato che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L.
52/1991, applicabile ai casi in cui (art. 1 della L. 52/1991): 1) la cessione di crediti pecuniari avvenga dietro corrispettivo;
2) il cedente rivesta la qualifica di imprenditore (art. 2082 c.c.); 3) i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; e 4) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza.
Nel caso in cui il credito che forma oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico, la disciplina applicabile alla cessione si discosta marcatamente sia da quella derivante dal
Codice Civile sia da quella posta dalla legislazione speciale.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, è che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico. Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata prescrivendo la citata disposizione che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Così, il R.D. 2440/1923 (“Contabilità di Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto
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pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di Stato)
e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, comma 1, della Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70 della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere (comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma 2). L'art. 70 del R.D. 2240/1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”) prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865 recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Un temperamento a tale disciplina è stato introdotto nella L. 104/1994 e nel D.lgs. 163/2006 per la cessione dei crediti derivanti da appalti (abbiano essi ad oggetto lavori, servizi e/o forniture), concessioni e concorsi di progettazione. Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del
Codice dei contratti pubblici, la nozione di appalti pubblici ricomprende “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Orbene, il previgente art. 117 del D. Lgs n. 163/2006 statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale.
Anche il vigente art. 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 (che ha sostituito ed integrato il suddetto
D. Lgs n. 163/2006) prevede testualmente che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
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stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Secondo la richiamata disciplina, dunque, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica
Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso espresso, ovvero che tale consenso sia “tacito” laddove non intervenga alcun diniego formale da parte dell'Ente nel termine di
45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.
Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto.
A ciò si aggiunge che, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. 2440/1923 attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica e, dunque, a rapporti di durata.
Senonché, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260
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c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto – suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto – al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass.,
S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; nel caso esaminato dalla Suprema Corte si trattava di crediti vantati da una società nei confronti della Provincia di Ancona;
cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273). Vi è, invero, costanza nel ribadire che, alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, non si applica l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla
P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti
(artt. 1260 e segg. cod. civ.). (Sez. 1, Sentenza n. 17496 del 26/06/2008).
Ancora più di recente la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass.
7 novembre 2018, n. 28390).
Pertanto, secondo il richiamato orientamento la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (Cass. 2015, n. 20739; salve ovviamente disposizioni specifiche a questi ultimi dedicate ma che riguardano solo gli appalti es. art. 115, D.P.R.
n. 554/1999, e comunque mai i contratti di somministrazione in cui rientra la fornitura di energie elettrica stante l'esclusione prevista dall'art 25 - attuali art 11 e ss.- del Codice Appalti).
Ciò posto, neppure risulterebbe fondato l'eventuale richiamo alla disciplina dei rapporti in corso di esecuzione di cui all'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865, al fine di sostenere l'inopponibilità della cessione.
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Mette, inoltre, conto evidenziare in primo luogo che, con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che “il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa petendi' di tipo continuativo” (cfr. ex multis Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; cfr. altresì Cass., 12 marzo 1994,
n. 2429 e Cass., 1 agosto 1990, n. 7658). L'autonomia che caratterizza ogni singola fornitura di energia al cliente (utente finale) comporta che essa esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui il bene (i.e., energia) viene immesso nella disponibilità del cliente (mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico).
Nel medesimo senso, si è espressa la giurisprudenza di merito affermando che “la prestazione fornita mediante la somministrazione di energia elettrica quale identificata nelle fatture recanti il corrispettivo del servizio con scadenza annuale ovvero inferiore – configura una prestazione
'periodica con connotati di autonomia' sì che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente. Del resto, laddove – in linea di ipotesi – tale rendicontazione avvenisse in tempi dilatati per ragioni ascrivibili al fornitore e quest'ultimo dovesse subire un evento che ne comportasse la morte (es. fallimento) non potrebbe dubitarsi dell'esistenza del credito per l'avvenuta esecuzione della prestazione a prescindere dalla contabilizzazione della stessa” (cfr. Sentenza T. Milano n. 6464/2017 in data 8 giugno 2017). Inoltre, che (…) “non cogliesse nel segno il principale motivo di opposizione
(…) relativo alla mancanza della prova dell'adesione alle cessioni come allegate e provate in atti dalla (richiamo all'art. 9 della L. 2440/23 1865, allegato E) considerato che è Controparte_2 rimasto incontestato che i crediti attengano tutti a prestazioni già eseguite sebbene afferenti (alcuni)
a contratti di fornitura. Va, infatti, rammentato in linea di principio che 'con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a. (…), il divieto di cessione senza l'”adesione” della
p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura
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non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la 'inefficacia provvisoria' della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti” (cfr. sentenza del Tribunale di
S.M.C. Vetere n. 3001/2017 del 12 ottobre 2017).
Mette ancora conto evidenziare che il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e sempre che tale rapporto sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, venendo altrimenti meno la causa d'inefficacia della cessione (cfr. diffusamente in motivazione Corte di Appello di Napoli n. 1098 del 18.3.2022). Quando il rapporto ha, invece, esaurito i suoi effetti la normativa speciale non è più invocabile e torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo (cfr., ex multis, Cass., 27 agosto
2014, n. 18339 e Cass., 28 gennaio 2002, n. 981; cfr., da ultimo, anche T. Roma, 6 settembre 2017,
n. 16631 che ha ben chiarito che il limite, ontologico e cronologico alla legittima interposizione del dissenso da parte della PA, è rintracciabile nella costanza del rapporto contrattuale, al di là del quale
- perciò una volta conclusa l'esecuzione del contratto - la cessione torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo).
In proposito, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che “la mancata adesione dell'amministrazione costituisce, perciò, una causa estrinseca di inefficacia della cessione, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore dello Stato (somministrante, fornitore o appaltatore). La disposizione derogatrice del principio posto dal codice civile tende, cioè, alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con lo Stato, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto stesso (…). Sulla base della interpretazione che questa Corte ha già dato al divieto di cessione in discorso, deve dirsi che l'inefficacia della cessione (priva della adesione dell'amministrazione interessata) sussiste sino a quando il contratto
è “in corso”, onde cessa con la conclusione del rapporto contrattuale. A tal proposito si è parlato, in dottrina, di “inefficacia provvisoria” della cessione. La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente accertare che la notifica della cessione del credito (…) è avvenuta durante il rapporto contrattuale;
ma, per il rigetto della domanda proposta dalla cessionaria del credito, era necessario accertare
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altresì che il contratto fonte del credito era “in corso” anche al momento della decisione, poiché se, in tale momento, il rapporto contrattuale si era esaurito, non sussisteva più la causa di inefficacia della cessione opposta” (Cass. 18 novembre 1994, n. 9789; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8222 del
11/09/1996).
In definitiva, dunque, posto per un verso che le fatture poste a fondamento del pretesa qui vantata si riferiscono a prestazioni già compiutamente eseguite (cfr. fatture all.te in atti) e per altro verso che, pur volendo ritenere provato – alla luce della documentazione prodotta dall'attrice – che il contratto di somministrazione fosse in corso di esecuzione al momento della notifica delle cessioni, tuttavia difetta la prova che lo stesso sia ancora in corso al momento della presente pronuncia, anche considerando che la cessione per cui è causa riguarda ed ha ad oggetto “unicamente i crediti in allegato” ( cfr. contratti di cessione e fatture depositati in atti).
In definitiva, dunque, alla cessione per cui è causa dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza (ai fini della opponibilità della cessione) dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, difettando la prova del presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale invocata dal e cioè CP_1
l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione (cfr. Corte di Appello Napoli, 1098/2022 cit.).
Ciò detto, in ordine alla cessione del contratto, deve rimarcarsi che la società cessionaria, pur producendo copia delle notifiche nei confronti dell'ente locale qui convenuto delle cessioni intervenute, non ha prodotto copia dei contratti di fornitura debitamente sottoscritti tra il CP_1
e la società fornitrice di energia Hera. CP_1
Deve, tuttavia, rilevarsi che la fornitura, per cui è qui richiesto il pagamento, è stata effettuata in regime di salvaguardia ossia di servizio offerto da per garantire la continuità della fornitura Pt_3 elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni rimasti senza fornitore, come avvenuto nei confronti dell'ente locale qui convenuto (cfr. all.9).
Istituito dalla legge n.125 del 2007 per i clienti che non hanno un venditore nel mercato libero e che, ai sensi della medesima legge, non hanno diritto al servizio di maggior tutela (secondo quanto ivi stabilito), viene assegnato mediante procedura concorsuale articolata in aree territoriali a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero da parte dei clienti finali. Il servizio di salvaguardia, pertanto, non presuppone propriamente l'esistenza di un contratto tra il fornitore ed il cliente ma, tuttavia, non elide i costi della fornitura di energia elettrica e non solleva il cliente dall'onere di sopportare i costi della somministrazione.
Inoltre, trattandosi di somministrazione e fornitura di energia elettrica ad un ente locale, non pare subire deroghe l'applicazione l'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale detta le “Regole per
l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” prevedendo che: “
1. Gli enti locali possono
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effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale
o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' attraverso le quali le fatture
o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalita' previste
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti e' istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di ricorrere a protocolli di settore o di reparto”.
La disposizione sopra riportata è chiara nell'indicare – quali presupposti delle domande di adempimento contrattuale nei confronti della pubblica amministrazione locale – l'esistenza di un contratto per iscritto, della delibera dell'impegno di spesa e della sua registrazione, in assenza dei quali il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, non con l'ente locale nei cui confronti sia stata resa la prestazione ma tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. E' ormai pacifico che la Pubblica Amministrazione non possa assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta richiesta ad substantiam, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio, nè può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa Pubblica amministrazione.
La mancata indicazione dell'impegno di spesa debitamente sottoscritto dal funzionario responsabile può essere rilevato d'ufficio, costituendo una eccezione in senso lato. Invero: “per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria, rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato. (Sez. 2 - , Ordinanza
n. 29828 del 27/10/2023)”. Ciò in quanto: “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà
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manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto” (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 33768 del 19/12/2019).
Pertanto, il mancato rispetto della disciplina del TUEL riguardo agli impegni di spesa da parte degli enti locali costituisce causa impeditiva all'accoglimento della pretesa creditoria.
Orbene, la società cessionaria ha allegato la determinazione n.504 del 13.12.2021 contenente impegno di spesa per l'anno 2022 all'operatore Hera Comm s.r.l. per il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione (cfr. all.85), contenente il relativo impegno di spesa ed il capitolo di bilancio. Da ciò consegue l'accoglimento della pretesa attorea per la sorta capitale qui richiesta di euro 113.784,85.
Sulla predetta somma possono essere riconosciuti gli interessi moratori al tasso di previsto dall'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, con la decorrenza di cui all'art. 4 per le fatture allegate, fino al soddisfo. Part
Dovranno, infine, essere riconosciuti a favore di gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi anch'essi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data della domanda. Invero, la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno. (Sez. 1 - , Sentenza n. 1164 del 18/01/2017).
Unicamente sulle medesime fatture, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno per ogni fattura di cui è stato ritardato il pagamento, quantificati da parte attrice nell'importo di euro 3.000,00, che non è stato contestato. La predetta norma recita quanto segue: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve considerarsi assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerata il mancato espletamento di attività istruttoria, considerata la somma qui riconosciuta secondo i criteri ed i valori medi (con
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
eccezione della fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria) di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 13.08.2022 n.147 (nello scaglione ricompreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00) recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
La predetta liquidazione tiene in considerazione quanto previsto dall'art. 5 del richiamato decreto n.55/2014, secondo cui nei giudizi di pagamento di somme, quale il presente procedimento, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il in Controparte_1 persona del p.t. al pagamento, nei confronti di in persona del legale CP_3 Parte_1 rappresentante p.t., dell'importo di euro 113.784,85, oltre interessi moratori ed anatocistici come precisato in parte motiva, e dell'importo di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231;
2. CONDANNA il in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento nei confronti della attrice in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 759,00 per esborsi ed euro 11.268,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Aversa il giorno 11.08.2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
Così deciso in Aversa il 11/08/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
15
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Cristina
Capone ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1617 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: cessione dei crediti
TRA già (p.iva ) in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Monica Fazio ed Ivano Fazio giusta procura alle liti allegata alla citazione introduttiva presso il cui studio, sito in Milano alla via San Barnaba n.30, elettivamente domicilia
Attrice
E
(C.F.: in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv.to
Francesco Petrella, presso il cui studio sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Vittorio
Emanuele II n.53 elettivamente domicilia
Convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la
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concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, la citava in giudizio in Parte_1
Comune di chiedendo di: CP_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di
, condannare, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.2041 e ss. c.c., il Parte_1 [...]
al pagamento in favore di delle seguenti somme: − € 113.784,85 CP_1 Parte_1 di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3 o di quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa;
− € 399,02, alla data del 13/07/22, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12 nonché gli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 3.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale.
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
In fatto premetteva: - di essere creditrice nei confronti del del complessivo Controparte_1 importo di euro 113.784,85, in forza di cessioni del credito da parte di Hera Comm s.p.a. virtù delle fatture di cui all'allegato documentale per forniture effettuate a favore del euro 399,02 alla CP_1 data del 13.07.2022 per gli interessi moratori ex d.lgs.n.231/2002 ed euro 3.000,00, a titolo di risarcimento dei danni di cui all'art.6 del d.lgs. 231/2002; - che il non aveva contestato le CP_1 fatture e l'intimazione di pagamento;
- che il credito era, comunque dovuto, ai sensi dell'art. 2041
c.c.; - che erano dovuti gli interessi moratori e quelli anatocistici;
- che spettava il risarcimento del danno di cui all'art.6, comma 2, del d.lgs.231/2002.
Si costituiva il contestando, in fatto ed in diritto, l'avversa Controparte_1 pretesa, deducendo: - l'omessa notifica dell'atto di cessione del credito;
- il sopravvenuto difetto di interesse della attrice per avvenuto pagamento del credito ceduto, dalla Hera Comm per la avvenuta fornitura di energia elettrica, per cui doveva dichiararsi l'avvenuta cessazione della materia del contendere;
- la nullità dell'atto di citazione per incertezza o indeterminabilità del credito.
Chiedeva, pertanto, di: “1) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per inosservanza delle forme ex art. 69 R.D. 2440/1923; 2) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per incertezza e/o indeterminatezza del credito;
3) accertare e dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della;
4) in via del tutto subordinata rideterminare le somme Parte_1
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eventualmente dovute dal di a favore della , tenendo conto CP_1 CP_1 Parte_1 delle somme effettivamente riscosse dalla stessa società, per le richieste di cui all'atto di citazione.”.
Depositate le memorie di cui ai termini dell'art.183, sesto comma, c.p.c., rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, le parti così concludevano: Part
- la “insite per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni”.
- Il non depositava comparsa conclusionale nei termini assegnati. Controparte_1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dato atto della sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti dell'odierno procedimento, che si trae da tutta la documentazione prodotta, costituendo la legittimatio ad causam la astratta titolarità del diritto o del rapporto sostanziale che si fa valere, che prescinde dalla concreta titolarità del diritto che si fa valere in giudizio.
Nel merito, la pretesa creditoria va accolta per le ragioni che seguono.
Del tutto indimostrato l'asserito avvenuto pagamento da parte del al riguardo appare CP_1 opportuno ricordare gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., letti congiuntamente alla pronunzia a Sezioni Unite n.13533 del 30/10/2001 secondo la quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento salvo il limite derivante di cui all' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento.
Quanto sopra va altresì contemperato con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte
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dalle parti o dal pubblico ministero, anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Ne consegue che, a seguito della novella del suddetto articolo operata dalla legge n.69 del 2009 (in vigore dal 04.07.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati successivamente a tale data), la parte che ha allegato fatti non contestati dalla controparte è esonerata dal relativo onere della prova.
Orbene, la società attrice ha instaurato il presente procedimento affermandosi cessionaria di crediti nei confronti dell'ente locale qui convenuto ed allegando il contratto di cessione, recante in calce le ricevute della notifica telematica effettuata nei confronti del Comune di (cfr. CP_1 all. n. 2 atto citazione) in data 06.07.2022.
Va rimarcato che la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. (Cass. civ., sez. I, 24.09.2007, n. 19571), e alla disciplina posta dalla legislazione speciale relativa alla cessione dei crediti di impresa introdotta dalla L.
52/1991, applicabile ai casi in cui (art. 1 della L. 52/1991): 1) la cessione di crediti pecuniari avvenga dietro corrispettivo;
2) il cedente rivesta la qualifica di imprenditore (art. 2082 c.c.); 3) i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; e 4) il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che effettua l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza.
Nel caso in cui il credito che forma oggetto di cessione sia sorto in occasione di un contratto pubblico, la disciplina applicabile alla cessione si discosta marcatamente sia da quella derivante dal
Codice Civile sia da quella posta dalla legislazione speciale.
La prima importante differenza che si riscontra rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto, è che la cessione dei crediti vantati nei confronti di un ente pubblico è subordinata al rispetto di specifici requisiti di forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio), di contenuto e andrà notificata all'amministrazione, al fine di consentire una migliore tutela dell'interesse pubblico. Inoltre, qualora la cessione del credito derivi da un contratto ancora in corso di esecuzione, in base all'art. 9 della L. 2248/1865, Allegato E, sarà necessaria l'adesione dell'amministrazione interessata prescrivendo la citata disposizione che “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
Così, il R.D. 2440/1923 (“Contabilità di Stato”), prevede che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto
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pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio” (art. 69, comma 3, della Contabilità di Stato)
e che “le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento” (art. 69, comma 1, della Contabilità di Stato). In base a quanto previsto dal successivo art. 70 della Contabilità di Stato, le cessioni dovranno inoltre indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende cedere (comma 1) e non potranno cedersi, con un solo atto, crediti verso amministrazioni diverse (comma 2). L'art. 70 del R.D. 2240/1923 (“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato”) prevede che: “Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima”; a sua volta l'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865 recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca
l'amministrazione interessata”.
Un temperamento a tale disciplina è stato introdotto nella L. 104/1994 e nel D.lgs. 163/2006 per la cessione dei crediti derivanti da appalti (abbiano essi ad oggetto lavori, servizi e/o forniture), concessioni e concorsi di progettazione. Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ii) del
Codice dei contratti pubblici, la nozione di appalti pubblici ricomprende “i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”.
Orbene, il previgente art. 117 del D. Lgs n. 163/2006 statuiva che le cessioni di crediti derivanti da contratti di appalto/concessione/concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
Da ciò deriva che il consenso della P.A. in riferimento alla cessione di crediti derivanti dalle menzionate tipologie contrattuali è un elemento necessario ed essenziale.
Anche il vigente art. 106, c. 13 del D. Lgs. 50/2016 (che ha sostituito ed integrato il suddetto
D. Lgs n. 163/2006) prevede testualmente che: “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
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stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso
l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”.
Secondo la richiamata disciplina, dunque, affinché la cessione sia opponibile alla Pubblica
Amministrazione è necessario che l'ente esprima il proprio consenso espresso, ovvero che tale consenso sia “tacito” laddove non intervenga alcun diniego formale da parte dell'Ente nel termine di
45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.
Peculiare è anche il fatto che il mancato rispetto dell'onere formale non inficia la validità dell'accordo concluso tra le parti, ma comporta unicamente l'inefficacia del contratto rispetto al soggetto pubblico, rilevabile solo dal debitore ceduto.
A ciò si aggiunge che, secondo quanto previsto dall'art. 70 R.D. 2440/1923 attraverso il richiamo dell'art. 9, all. E, Legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel caso in cui il rapporto tra cedente e debitore ceduto sia ancora pendente al momento della cessione, ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, è altresì necessaria l'adesione alla cessione da parte della pubblica amministrazione.
Viceversa, nel caso in cui il credito attenga ad un rapporto ormai esaurito, trova applicazione la disciplina del codice civile, con conseguente irrilevanza dell'accettazione da parte della pubblica amministrazione (cfr. Cassazione civile, sez. III, 6 febbraio 2007, n. 2541).
Il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 70, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto.
Nel caso di specie, i crediti oggetto di cessione afferiscono a rapporti di fornitura di energia elettrica e, dunque, a rapporti di durata.
Senonché, è stato chiarito in una pluralità di occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che la normativa speciale di cui agli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 non è applicabile al caso di specie in quanto riservata alla sola Amministrazione Statale;
né può essere applicata in via analogica in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti di cui agli artt. 1260
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c.c. e ss. (cfr., ex multis, Cass. 7 novembre 2018, n. 28390; Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273).
La giurisprudenza è, infatti, costante nel ritenere che la citata normativa speciale “fa esclusivo riferimento ad un'amministrazione dello Stato quale soggetto titolare del potere eccezionale in discorso, non può (quindi) considerarsi direttamente applicabile ad amministrazioni diverse, in quanto la traslazione dell'istituto – suscettibile di importare un anomalo affievolimento dei diritti di credito dei privati ad opera della stessa amministrazione che è parte del rapporto – al di fuori dell'alveo legislativamente assegnatogli ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ammettersi soltanto in presenza di un'espressa normazione” (Cass.,
S.U., 4 novembre 2002, n. 15382; nel caso esaminato dalla Suprema Corte si trattava di crediti vantati da una società nei confronti della Provincia di Ancona;
cfr., altresì, in tal senso, ex multis, Cass. 14 ottobre 2015, n. 20739; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2760 e Cass. 31 ottobre 2014, n. 23273). Vi è, invero, costanza nel ribadire che, alla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto vantati nei confronti degli enti locali, non si applica l'art. 69, terzo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, che pure richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e la notificazione alla
P.A. della cessione del credito, in quanto tale norma riguarda la sola Amministrazione statale, stante il mancato esplicito richiamo nell'ordinamento degli enti locali, e non può essere applicata in via analogica, in ragione del carattere eccezionale rispetto al regime generale della cessione dei crediti
(artt. 1260 e segg. cod. civ.). (Sez. 1, Sentenza n. 17496 del 26/06/2008).
Ancora più di recente la Cassazione ha ribadito che le disposizioni di cui al R.D. 2440/1923 sono “norme eccezionali riguardanti la sola amministrazione statale, pertanto insuscettibili di applicazione analogica o interpretazione estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse” (Cass.
7 novembre 2018, n. 28390).
Pertanto, secondo il richiamato orientamento la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c. e si applica solo nei confronti delle amministrazioni statali e non degli enti locali (Cass. 2015, n. 20739; salve ovviamente disposizioni specifiche a questi ultimi dedicate ma che riguardano solo gli appalti es. art. 115, D.P.R.
n. 554/1999, e comunque mai i contratti di somministrazione in cui rientra la fornitura di energie elettrica stante l'esclusione prevista dall'art 25 - attuali art 11 e ss.- del Codice Appalti).
Ciò posto, neppure risulterebbe fondato l'eventuale richiamo alla disciplina dei rapporti in corso di esecuzione di cui all'art. 9 Allegato E della L. n. 2248/1865, al fine di sostenere l'inopponibilità della cessione.
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Mette, inoltre, conto evidenziare in primo luogo che, con specifico riferimento al contratto di somministrazione di energia elettrica la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che “il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una 'causa petendi' di tipo continuativo” (cfr. ex multis Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; cfr. altresì Cass., 12 marzo 1994,
n. 2429 e Cass., 1 agosto 1990, n. 7658). L'autonomia che caratterizza ogni singola fornitura di energia al cliente (utente finale) comporta che essa esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui il bene (i.e., energia) viene immesso nella disponibilità del cliente (mediante passaggio e registrazione del contatore elettrico).
Nel medesimo senso, si è espressa la giurisprudenza di merito affermando che “la prestazione fornita mediante la somministrazione di energia elettrica quale identificata nelle fatture recanti il corrispettivo del servizio con scadenza annuale ovvero inferiore – configura una prestazione
'periodica con connotati di autonomia' sì che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione costituendo la singola fattura la traduzione in termini monetari dell'operazione già conclusa all'atto dell'immissione dell'energia nella disponibilità del cliente. Del resto, laddove – in linea di ipotesi – tale rendicontazione avvenisse in tempi dilatati per ragioni ascrivibili al fornitore e quest'ultimo dovesse subire un evento che ne comportasse la morte (es. fallimento) non potrebbe dubitarsi dell'esistenza del credito per l'avvenuta esecuzione della prestazione a prescindere dalla contabilizzazione della stessa” (cfr. Sentenza T. Milano n. 6464/2017 in data 8 giugno 2017). Inoltre, che (…) “non cogliesse nel segno il principale motivo di opposizione
(…) relativo alla mancanza della prova dell'adesione alle cessioni come allegate e provate in atti dalla (richiamo all'art. 9 della L. 2440/23 1865, allegato E) considerato che è Controparte_2 rimasto incontestato che i crediti attengano tutti a prestazioni già eseguite sebbene afferenti (alcuni)
a contratti di fornitura. Va, infatti, rammentato in linea di principio che 'con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la p.a. (…), il divieto di cessione senza l'”adesione” della
p.a. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura
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non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 c.c. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la 'inefficacia provvisoria' della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti” (cfr. sentenza del Tribunale di
S.M.C. Vetere n. 3001/2017 del 12 ottobre 2017).
Mette ancora conto evidenziare che il presupposto fattuale perché la normativa richiamata trovi applicazione è che la cessione abbia ad oggetto crediti inerenti a un rapporto di somministrazione in corso di esecuzione, con la conseguenza che l'inefficacia nei confronti dell'amministrazione potrà essere pronunciata se la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, e sempre che tale rapporto sia ancora "in corso" all'epoca della decisione, venendo altrimenti meno la causa d'inefficacia della cessione (cfr. diffusamente in motivazione Corte di Appello di Napoli n. 1098 del 18.3.2022). Quando il rapporto ha, invece, esaurito i suoi effetti la normativa speciale non è più invocabile e torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo (cfr., ex multis, Cass., 27 agosto
2014, n. 18339 e Cass., 28 gennaio 2002, n. 981; cfr., da ultimo, anche T. Roma, 6 settembre 2017,
n. 16631 che ha ben chiarito che il limite, ontologico e cronologico alla legittima interposizione del dissenso da parte della PA, è rintracciabile nella costanza del rapporto contrattuale, al di là del quale
- perciò una volta conclusa l'esecuzione del contratto - la cessione torna a essere governata dal principio generale di libera cedibilità del credito, senza che l'eventuale dissenso dell'amministrazione ceduta possa dispiegare alcun effetto limitativo).
In proposito, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che “la mancata adesione dell'amministrazione costituisce, perciò, una causa estrinseca di inefficacia della cessione, la cui ratio va individuata nella necessità di evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione a favore dello Stato (somministrante, fornitore o appaltatore). La disposizione derogatrice del principio posto dal codice civile tende, cioè, alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con lo Stato, al fine di garantire la regolare esecuzione del contratto stesso (…). Sulla base della interpretazione che questa Corte ha già dato al divieto di cessione in discorso, deve dirsi che l'inefficacia della cessione (priva della adesione dell'amministrazione interessata) sussiste sino a quando il contratto
è “in corso”, onde cessa con la conclusione del rapporto contrattuale. A tal proposito si è parlato, in dottrina, di “inefficacia provvisoria” della cessione. La sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente accertare che la notifica della cessione del credito (…) è avvenuta durante il rapporto contrattuale;
ma, per il rigetto della domanda proposta dalla cessionaria del credito, era necessario accertare
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altresì che il contratto fonte del credito era “in corso” anche al momento della decisione, poiché se, in tale momento, il rapporto contrattuale si era esaurito, non sussisteva più la causa di inefficacia della cessione opposta” (Cass. 18 novembre 1994, n. 9789; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8222 del
11/09/1996).
In definitiva, dunque, posto per un verso che le fatture poste a fondamento del pretesa qui vantata si riferiscono a prestazioni già compiutamente eseguite (cfr. fatture all.te in atti) e per altro verso che, pur volendo ritenere provato – alla luce della documentazione prodotta dall'attrice – che il contratto di somministrazione fosse in corso di esecuzione al momento della notifica delle cessioni, tuttavia difetta la prova che lo stesso sia ancora in corso al momento della presente pronuncia, anche considerando che la cessione per cui è causa riguarda ed ha ad oggetto “unicamente i crediti in allegato” ( cfr. contratti di cessione e fatture depositati in atti).
In definitiva, dunque, alla cessione per cui è causa dovrà essere necessariamente applicata la disciplina dettata dall'art. 1260 c.c. e ss., con conseguente irrilevanza (ai fini della opponibilità della cessione) dell'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, difettando la prova del presupposto fattuale per l'applicazione della normativa speciale invocata dal e cioè CP_1
l'esistenza di una prestazione in corso di esecuzione (cfr. Corte di Appello Napoli, 1098/2022 cit.).
Ciò detto, in ordine alla cessione del contratto, deve rimarcarsi che la società cessionaria, pur producendo copia delle notifiche nei confronti dell'ente locale qui convenuto delle cessioni intervenute, non ha prodotto copia dei contratti di fornitura debitamente sottoscritti tra il CP_1
e la società fornitrice di energia Hera. CP_1
Deve, tuttavia, rilevarsi che la fornitura, per cui è qui richiesto il pagamento, è stata effettuata in regime di salvaguardia ossia di servizio offerto da per garantire la continuità della fornitura Pt_3 elettrica ai clienti di medie e grandi dimensioni rimasti senza fornitore, come avvenuto nei confronti dell'ente locale qui convenuto (cfr. all.9).
Istituito dalla legge n.125 del 2007 per i clienti che non hanno un venditore nel mercato libero e che, ai sensi della medesima legge, non hanno diritto al servizio di maggior tutela (secondo quanto ivi stabilito), viene assegnato mediante procedura concorsuale articolata in aree territoriali a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero da parte dei clienti finali. Il servizio di salvaguardia, pertanto, non presuppone propriamente l'esistenza di un contratto tra il fornitore ed il cliente ma, tuttavia, non elide i costi della fornitura di energia elettrica e non solleva il cliente dall'onere di sopportare i costi della somministrazione.
Inoltre, trattandosi di somministrazione e fornitura di energia elettrica ad un ente locale, non pare subire deroghe l'applicazione l'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 2000, il quale detta le “Regole per
l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese” prevedendo che: “
1. Gli enti locali possono
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effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.
Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale
o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
5. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' attraverso le quali le fatture
o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalita' previste
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dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti e' istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di ricorrere a protocolli di settore o di reparto”.
La disposizione sopra riportata è chiara nell'indicare – quali presupposti delle domande di adempimento contrattuale nei confronti della pubblica amministrazione locale – l'esistenza di un contratto per iscritto, della delibera dell'impegno di spesa e della sua registrazione, in assenza dei quali il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, non con l'ente locale nei cui confronti sia stata resa la prestazione ma tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. E' ormai pacifico che la Pubblica Amministrazione non possa assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta richiesta ad substantiam, il cui mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio, nè può darsi rilievo a comportamenti taciti o manifestazioni di volontà altrimenti date, in quanto la forma scritta ad substantiam è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino che della stessa Pubblica amministrazione.
La mancata indicazione dell'impegno di spesa debitamente sottoscritto dal funzionario responsabile può essere rilevato d'ufficio, costituendo una eccezione in senso lato. Invero: “per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria, rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato. (Sez. 2 - , Ordinanza
n. 29828 del 27/10/2023)”. Ciò in quanto: “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione. Differente è, invece, il regime stabilito per il parere di cui all'art. 49 del d.lgs. citato, attestante la mera regolarità contabile della volontà
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manifestata dagli organi politici del detto ente (consiglio o giunta), la mancata acquisizione del quale non comporta alcuna illegittimità o nullità né della deliberazione né del contratto” (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 33768 del 19/12/2019).
Pertanto, il mancato rispetto della disciplina del TUEL riguardo agli impegni di spesa da parte degli enti locali costituisce causa impeditiva all'accoglimento della pretesa creditoria.
Orbene, la società cessionaria ha allegato la determinazione n.504 del 13.12.2021 contenente impegno di spesa per l'anno 2022 all'operatore Hera Comm s.r.l. per il consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione (cfr. all.85), contenente il relativo impegno di spesa ed il capitolo di bilancio. Da ciò consegue l'accoglimento della pretesa attorea per la sorta capitale qui richiesta di euro 113.784,85.
Sulla predetta somma possono essere riconosciuti gli interessi moratori al tasso di previsto dall'art. 5 del D. Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, con la decorrenza di cui all'art. 4 per le fatture allegate, fino al soddisfo. Part
Dovranno, infine, essere riconosciuti a favore di gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. da quantificarsi anch'essi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, come previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data della domanda. Invero, la condanna al pagamento degli interessi anatocistici presuppone che si tratti di interessi accumulatisi per almeno sei mesi alla data della domanda e che la parte cui l'effetto di capitalizzazione giova li chieda in giudizio con una domanda specificamente rivolta ad ottenere la condanna al pagamento di quegli interessi che gli interessi già scaduti, ovverosia il corrispondente capitale, da tale momento in poi produrranno. (Sez. 1 - , Sentenza n. 1164 del 18/01/2017).
Unicamente sulle medesime fatture, ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno per ogni fattura di cui è stato ritardato il pagamento, quantificati da parte attrice nell'importo di euro 3.000,00, che non è stato contestato. La predetta norma recita quanto segue: “
1. Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. E' fatta salva la prova del maggior danno, che puo' comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve considerarsi assorbita.
Le spese del presente giudizio seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerata il mancato espletamento di attività istruttoria, considerata la somma qui riconosciuta secondo i criteri ed i valori medi (con
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eccezione della fase di trattazione, non essendo stata svolta istruttoria) di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 13.08.2022 n.147 (nello scaglione ricompreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00) recante la determinazione dei parametri per la liquidazione i compensi per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
La predetta liquidazione tiene in considerazione quanto previsto dall'art. 5 del richiamato decreto n.55/2014, secondo cui nei giudizi di pagamento di somme, quale il presente procedimento, si ha riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il in Controparte_1 persona del p.t. al pagamento, nei confronti di in persona del legale CP_3 Parte_1 rappresentante p.t., dell'importo di euro 113.784,85, oltre interessi moratori ed anatocistici come precisato in parte motiva, e dell'importo di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231;
2. CONDANNA il in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento nei confronti della attrice in persona del legale Parte_4 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 759,00 per esborsi ed euro 11.268,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Aversa il giorno 11.08.2025.
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina Capone)
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Così deciso in Aversa il 11/08/2025
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(dr.ssa Cristina Capone)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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