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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1259/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1259/2018 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via A. Cambria n. 102, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Fugazzotto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Controparte_1 P.IVA_1 piazza San Francesco di Paola n. 1, presso lo studio dell'Avv. Davide Fumia, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno giusta procura in atti;
Convenuta
e
(C.F. ). CP_2 C.F._2
Convenuta contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 CP_3 quale proprietaria e conducente della vettura Fiat Panda tg. DC256MS, e la quale Controparte_1 impresa assicuratrice del citato mezzo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 27.11.2016.
In particolare, l'attore rappresentava che nel percorrere la SP 82 del Comune di Castroreale, alle ore
10:00 circa, a bordo del motociclo KTM tg. DE84258, di proprietà di , giunto in Controparte_4
pagina 1 di 8 N. R.G. 1259/2018 prossimità dell'area forestale veniva investito dal mezzo condotto dalla – la quale per uscire da CP_3 un parcheggio eseguiva una manovra in retromarcia - rovinando a terra e riportando lesioni.
Dava atto di essere stato trasportato presso l'Ospedale “NI” di ZZ, ove gli venivano diagnosticate: “fratture plurime costale scomposte ed emotorace, trauma al bacino con frattura scomposta pluriframmentaria dell'ala iliaca sinistra, trauma alla mano sinistra con frattura ungueale del IV dito della mano sinistra”.
Deduceva quindi di aver riportato postumi invalidanti nella misura del 17%, oltre ad I.T.A. per giorni n. 60 ed I.T.P. per 30 gg al 75% e 60 gg al 50%, 30, e di aver sostenuto € 170,00 a titolo di spese mediche documentate.
Chiedeva, dunque, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della , la condanna dei CP_3 convenuti all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi compreso il danno da invalidità specifica lavorativa, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa dell'11.12.2018, la contestava la domanda Controparte_1 attorea e ne chiedeva il rigetto, rilevando la carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, ed in subordine contestava la “sussistenza del necessario nesso di causalità fra sinistro e lesioni, ossia valuti se i postumi residuati sulla persona del sig. siano interamente riconducibili sotto un punto di Pt_1 vista eziologico all'incidente in esame o se invece è più verosimile che siano conseguenza di una patologia pregressa”.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese e compensi.
, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_3
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza dell'11.09.2019 venivano ammesse le prove orali ritenute rilevanti ai fini del decidere.
Istruito il processo attraverso l'espletamento delle prove orali ammesse, con ordinanza del 27.01.2021 veniva formulata alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Indi, atteso il rifiuto della proposta del Giudice da parte dell'attore, veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, con nomina all'uopo del dr. il quale prestava giuramento ex Persona_1 art. 193 c.p.c. in data 05.10.2023 e depositava l'elaborato peritale definitivo in data 18.01.2024.
All'udienza del 05.11.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da risulta fondata e va, pertanto, accolta, in Parte_1 pagina 2 di 8 N. R.G. 1259/2018 forza e nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, dall'istruttoria espletata sono emersi con sufficiente chiarezza sia l'effettiva dinamica del sinistro, sia sufficienti elementi per ravvisare l'esclusiva responsabilità di – quale conducente del veicolo Fiat Panda tg. DC256MS. CP_3
Segnatamente, il teste - diretto spettatore del sinistro e sentito all'udienza del Testimone_1
25.02.2020 - ha confermato la dinamica dell'evento prospettata dall'attore, avendo dichiarato di trovarsi in prossimità del luogo dell'evento e di aver “visto il che conosco di vista a bordo Pt_1 della moto KTM di colore arancione, tip o”enduro”, cioè con targa e luci, verso le ore 10.00.
Confermo che la SP 82 è sterrata essendo strade di montagna che collega località montane (…) confemo che il predetto mentre scendeva a bordo della moto da monte verso mare è stato Per_2 investito dalla autovettura fiat panda, di colore grigio metallizzata che uscendo a retromarcia da un parcheggio ha investito la moto condotta dal . Il teste ha inoltre riferito che il veicolo Pt_1 antagonista (“panda”) era condotto da una donna, specificando altresì che “l'urto fra i due mezzi è avvenuto nella parte laterale destra del motociclo e posteriore della fiat panda”. Il inoltre, ha Tes_1 confermato l'assenza di intervento delle autorità in ragione dell'assenza di copertura di rete ed altresì di aver accompagnato l'attore presso il Pronto Soccorso di ZZ.
Le dichiarazioni rese dal teste dotate di un adeguato grado di credibilità poiché Tes_1 sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, alla descrizione dei soggetti e dei mezzi coinvolti nel sinistro, risultano confermate da quanto dichiarato dal teste Tes_2
, sentito nella medesima udienza, il quale ha confermato le medesime circostanze narrate dal
[...]
dettagliando il racconto tramite la descrizione della dinamica del sinistro, dei mezzi coinvolti Pt_1
– specificando altresì il modello – e l'abbigliamento indossato dall'attore al momento dell'evento.
Le dichiarazioni dei testi risultano, peraltro, corroborate dalla documentazione versata in atti dal ed in particolare, dalla documentazione medica rilasciata dal P.O. G. Martino di Messina e Pt_1
G. NI di ZZ (cfr. allegati all'atto introduttivo) e dal P.S. del citato nosocomio (cfr. all. alla memoria dell'11.01.2019), dalla quale si evince peraltro la dichiarazione del circa l'altrui Pt_1 responsabilità.
Così chiarita la dinamica dell'evento, la responsabilità per i danni derivanti dal sinistro de quo non può che ritenersi addebitabile, in via esclusiva, alla condotta della . CP_3
Costituisce, difatti, principio consolidato, in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia vada eseguita con estrema cautela, lentamente, e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un veicolo, se non può fare a meno di effettuare la pagina 3 di 8 N. R.G. 1259/2018 manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Sez. 4, n. 8591 del 7/11/2017, Rv. 272485; Sez. 4, n. 35824 del 27/6/2013,
Rv. 256959); in tal senso, si precisa in giurisprudenza che “la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone” (cfr. Cass. 3367/2015).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che, nella esecuzione della manovra di retromarcia, la CP_3 abbia violato anche le specifiche regole di condotta dettate dal Codice della Strada;
in particolare, l'art. 154 del Codice della Strada stabilisce, infatti, che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, oppure per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi;
segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Nel caso di incidente in retromarcia sussiste una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale, nel compiere tale manovra, deve prestare una maggiore precauzione rispetto a quella adottata durante la guida normale ed ha l'obbligo di dare precedenza ad altri veicoli.
Conseguentemente, il verificarsi del sinistro da parte di un veicolo in retromarcia importa la prova presuntiva del mancato rispetto delle prescrizioni sullo stesso gravanti, e quindi, in difetto di prova contraria, la prova che il sinistro sia a ciò addebitabile.
In definitiva, alla luce del dinamismo causale dell'evento dannoso – sì come accertato in corso di causa in forza degli elementi di prova acquisiti - sulla scorta del giudizio probabilistico della preponderanza dell'evidenza o dell'id quod plerumque accidit, deve attribuirsi a l'esclusiva CP_3 responsabilità nella causazione del sinistro, cui consegue il diritto dell'odierno attore all'integrale risarcimento del danno conseguente alle lesioni riportate all'esito dell'occorso.
In merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dal lo stesso Pt_1 può ritenersi provato sia sulla scorta delle certificazioni mediche versate in atti – ed in particolare dal verbale di accesso al P.O. G. NI, U.O. di Pronto Soccorso del 27.11.2016, nonché dagli ulteriori certificati rilasciati sempre dal presidio ospedaliero di Messina e di ZZ tra novembre e dicembre dello stesso anno (cfr. allegati all'atto di citazione) – nonché in forza delle conclusioni rassegnate dal
C.T.U. Dr. la quale ha confermato la riconducibilità eziologica delle lesioni patite Persona_1 pagina 4 di 8 N. R.G. 1259/2018 dal al sinistro per cui è causa (v. pag. 4 della Relazione di C.T.U. – “La dinamica traumatica Pt_1 descritta dall'interessato , appare pienamente plausibile nel determinismo delle lesioni suddette, con piena soddisfazione dei criteri di causalità medico – legale ( criterio cronologico, topografico e dell'efficacia lesiva)”.
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio relativo alle lesioni riportate da Parte_1
deve rilevarsi che in base alle risultanze della relazione di C.T.U., redatta secondo un iter
[...] argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, l'ausiliario del
Giudice, ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico nella misura del 15%, oltre “invalidità temporanea assoluta è stata di gg. 40; l'invalidità temporanea relativa di gg. IT 30 al 75% , 60 al
50%” (cfr. pag. 4 della relazione peritale).
Considerata l'entità del danno biologico accertato, nella liquidazione del danno deve farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, n.12408), con la precisazione che dette tabelle, nella formulazione successiva al 2011, già considerano sia il danno biologico che quello morale derivante dalla sofferenza provata in relazione alle gravi lesioni riportate
(v. Cass., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11754, secondo cui: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione”).
In via ulteriore, con specifico riferimento al risarcimento del danno morale, va osservato che seppur sia ormai pacifico che allo stesso possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un'erronea pretermissione di tali profili, è necessario che il danneggiato deduca di avere specificamente patito pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8391).
Venendo al caso di specie ed in coerenza con quanto rilevato, deve darsi atto che parte attrice non ha allegato la sussistenza di ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale, non consentendo dunque di pagina 5 di 8 N. R.G. 1259/2018 ritenere che il pregiudizio morale esuli da quello “ordinario”, sulla base dei quali è stato già determinato il danno biologico, in ordine alla sofferenza interiore.
Sul punto, è opportuno rammentare che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che: “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico - relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto “del punto variabile”) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (v. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988; nel medesimo senso cfr. anche Cassazione civile sez. III, 20/01/2023, n. 1870).
Tanto premesso, il danno biologico va liquidato sulla base dei criteri tabellari elaborati dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. III, 19/12/2019 n.33770) e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. In particolare, considerato come Punto base I.T.T. € 115,00 e l'età del danneggiato al momento del sinistro (47 anni), il risarcimento del danno subito da Parte_1 può determinarsi in complessivi € 47.730,50, di cui € 37.093,00 a titolo di danno biologico
[...] permanente, ed € 10.637,50 a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito ripartito, €
4.600,00 a titolo di danno da invalidità temporanea totale per giorni trenta, € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% per giorni trenta ed € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al
50% per giorni sessanta.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, che, Pt_2 pagina 6 di 8 N. R.G. 1259/2018 in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Passando all'esame delle richieste risarcitorie del danno patrimoniale, vanno riconosciute in favore dell'attore le spese mediche sostenute per come risultanti dalla documentazione versata in atti (cfr. all.
4 all'atto introduttivo), pari a complessivi € 170,00.
Nulla spetta invece a titolo di danno da perdita di capacità lavorativa, richiesta tra l'altro formulata in via del tutto generica, non avendo l'attore fornito alcuna allegazione in ordine all'asserita attività lavorativa svolta o circa il reddito percepito.
In ordine al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In conclusione, deve essere riconosciuta a , a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 somma complessiva di € 47.730,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 170,00 per spese mediche, oltre interessi per come in precedenza specificato.
Va, infine, respinta la richiesta di condanna di parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.. Tale istituto, infatti, risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno e la sua esatta quantificazione (tra le tante, Cass. sent. n. 17902/2010). Nel caso di specie non è stato assolto l'onere, incombente in capo a parte attrice, di allegare elementi dai quali poter ritenere sussistente un danno conseguente all'azione giudiziaria intrapresa con malafede o colpa grave, ovvero subito a causa della condotta temeraria di controparte. Alla luce di tali considerazioni, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri ricompresi tra i minimi ed i medi tabellari di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 N. R.G. 1259/2018 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1259/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna e la in solido, al pagamento in favore dell'odierno CP_3 Controparte_1 attore, del risarcimento del danno per i fatti di causa, determinato in complessivi € 48.900,50, di cui € 47.730,50 a titolo di danno non patrimoniale ed € 170,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 5.045,00 di cui € 545,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 05.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1259/2018 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Parte_1 C.F._1
Pozzo di Gotto, via A. Cambria n. 102, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Fugazzotto, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Attore contro
C.F. ), elettivamente domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto, Controparte_1 P.IVA_1 piazza San Francesco di Paola n. 1, presso lo studio dell'Avv. Davide Fumia, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Ragno giusta procura in atti;
Convenuta
e
(C.F. ). CP_2 C.F._2
Convenuta contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 CP_3 quale proprietaria e conducente della vettura Fiat Panda tg. DC256MS, e la quale Controparte_1 impresa assicuratrice del citato mezzo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 27.11.2016.
In particolare, l'attore rappresentava che nel percorrere la SP 82 del Comune di Castroreale, alle ore
10:00 circa, a bordo del motociclo KTM tg. DE84258, di proprietà di , giunto in Controparte_4
pagina 1 di 8 N. R.G. 1259/2018 prossimità dell'area forestale veniva investito dal mezzo condotto dalla – la quale per uscire da CP_3 un parcheggio eseguiva una manovra in retromarcia - rovinando a terra e riportando lesioni.
Dava atto di essere stato trasportato presso l'Ospedale “NI” di ZZ, ove gli venivano diagnosticate: “fratture plurime costale scomposte ed emotorace, trauma al bacino con frattura scomposta pluriframmentaria dell'ala iliaca sinistra, trauma alla mano sinistra con frattura ungueale del IV dito della mano sinistra”.
Deduceva quindi di aver riportato postumi invalidanti nella misura del 17%, oltre ad I.T.A. per giorni n. 60 ed I.T.P. per 30 gg al 75% e 60 gg al 50%, 30, e di aver sostenuto € 170,00 a titolo di spese mediche documentate.
Chiedeva, dunque, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della , la condanna dei CP_3 convenuti all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ivi compreso il danno da invalidità specifica lavorativa, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio con comparsa dell'11.12.2018, la contestava la domanda Controparte_1 attorea e ne chiedeva il rigetto, rilevando la carenza di prova in ordine alla dinamica del sinistro, ed in subordine contestava la “sussistenza del necessario nesso di causalità fra sinistro e lesioni, ossia valuti se i postumi residuati sulla persona del sig. siano interamente riconducibili sotto un punto di Pt_1 vista eziologico all'incidente in esame o se invece è più verosimile che siano conseguenza di una patologia pregressa”.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese e compensi.
, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_3
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza dell'11.09.2019 venivano ammesse le prove orali ritenute rilevanti ai fini del decidere.
Istruito il processo attraverso l'espletamento delle prove orali ammesse, con ordinanza del 27.01.2021 veniva formulata alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c..
Indi, atteso il rifiuto della proposta del Giudice da parte dell'attore, veniva disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, con nomina all'uopo del dr. il quale prestava giuramento ex Persona_1 art. 193 c.p.c. in data 05.10.2023 e depositava l'elaborato peritale definitivo in data 18.01.2024.
All'udienza del 05.11.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento viene definito nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c..
Così sinteticamente ricostruita la vicenda processuale, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda proposta da risulta fondata e va, pertanto, accolta, in Parte_1 pagina 2 di 8 N. R.G. 1259/2018 forza e nei limiti di cui alla seguente motivazione.
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, dall'istruttoria espletata sono emersi con sufficiente chiarezza sia l'effettiva dinamica del sinistro, sia sufficienti elementi per ravvisare l'esclusiva responsabilità di – quale conducente del veicolo Fiat Panda tg. DC256MS. CP_3
Segnatamente, il teste - diretto spettatore del sinistro e sentito all'udienza del Testimone_1
25.02.2020 - ha confermato la dinamica dell'evento prospettata dall'attore, avendo dichiarato di trovarsi in prossimità del luogo dell'evento e di aver “visto il che conosco di vista a bordo Pt_1 della moto KTM di colore arancione, tip o”enduro”, cioè con targa e luci, verso le ore 10.00.
Confermo che la SP 82 è sterrata essendo strade di montagna che collega località montane (…) confemo che il predetto mentre scendeva a bordo della moto da monte verso mare è stato Per_2 investito dalla autovettura fiat panda, di colore grigio metallizzata che uscendo a retromarcia da un parcheggio ha investito la moto condotta dal . Il teste ha inoltre riferito che il veicolo Pt_1 antagonista (“panda”) era condotto da una donna, specificando altresì che “l'urto fra i due mezzi è avvenuto nella parte laterale destra del motociclo e posteriore della fiat panda”. Il inoltre, ha Tes_1 confermato l'assenza di intervento delle autorità in ragione dell'assenza di copertura di rete ed altresì di aver accompagnato l'attore presso il Pronto Soccorso di ZZ.
Le dichiarazioni rese dal teste dotate di un adeguato grado di credibilità poiché Tes_1 sufficientemente circostanziate in ordine alle condizioni di tempo e di luogo, alla descrizione dei soggetti e dei mezzi coinvolti nel sinistro, risultano confermate da quanto dichiarato dal teste Tes_2
, sentito nella medesima udienza, il quale ha confermato le medesime circostanze narrate dal
[...]
dettagliando il racconto tramite la descrizione della dinamica del sinistro, dei mezzi coinvolti Pt_1
– specificando altresì il modello – e l'abbigliamento indossato dall'attore al momento dell'evento.
Le dichiarazioni dei testi risultano, peraltro, corroborate dalla documentazione versata in atti dal ed in particolare, dalla documentazione medica rilasciata dal P.O. G. Martino di Messina e Pt_1
G. NI di ZZ (cfr. allegati all'atto introduttivo) e dal P.S. del citato nosocomio (cfr. all. alla memoria dell'11.01.2019), dalla quale si evince peraltro la dichiarazione del circa l'altrui Pt_1 responsabilità.
Così chiarita la dinamica dell'evento, la responsabilità per i danni derivanti dal sinistro de quo non può che ritenersi addebitabile, in via esclusiva, alla condotta della . CP_3
Costituisce, difatti, principio consolidato, in tema di colpa nella circolazione stradale, che la manovra di retromarcia vada eseguita con estrema cautela, lentamente, e con il completo controllo dello spazio retrostante;
ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un veicolo, se non può fare a meno di effettuare la pagina 3 di 8 N. R.G. 1259/2018 manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che lo aiutino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (cfr. Sez. 4, n. 8591 del 7/11/2017, Rv. 272485; Sez. 4, n. 35824 del 27/6/2013,
Rv. 256959); in tal senso, si precisa in giurisprudenza che “la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone” (cfr. Cass. 3367/2015).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che, nella esecuzione della manovra di retromarcia, la CP_3 abbia violato anche le specifiche regole di condotta dettate dal Codice della Strada;
in particolare, l'art. 154 del Codice della Strada stabilisce, infatti, che i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, oppure per fermarsi, devono: assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, della distanza e della direzione di essi;
segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. Nel caso di incidente in retromarcia sussiste una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale, nel compiere tale manovra, deve prestare una maggiore precauzione rispetto a quella adottata durante la guida normale ed ha l'obbligo di dare precedenza ad altri veicoli.
Conseguentemente, il verificarsi del sinistro da parte di un veicolo in retromarcia importa la prova presuntiva del mancato rispetto delle prescrizioni sullo stesso gravanti, e quindi, in difetto di prova contraria, la prova che il sinistro sia a ciò addebitabile.
In definitiva, alla luce del dinamismo causale dell'evento dannoso – sì come accertato in corso di causa in forza degli elementi di prova acquisiti - sulla scorta del giudizio probabilistico della preponderanza dell'evidenza o dell'id quod plerumque accidit, deve attribuirsi a l'esclusiva CP_3 responsabilità nella causazione del sinistro, cui consegue il diritto dell'odierno attore all'integrale risarcimento del danno conseguente alle lesioni riportate all'esito dell'occorso.
In merito alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dal lo stesso Pt_1 può ritenersi provato sia sulla scorta delle certificazioni mediche versate in atti – ed in particolare dal verbale di accesso al P.O. G. NI, U.O. di Pronto Soccorso del 27.11.2016, nonché dagli ulteriori certificati rilasciati sempre dal presidio ospedaliero di Messina e di ZZ tra novembre e dicembre dello stesso anno (cfr. allegati all'atto di citazione) – nonché in forza delle conclusioni rassegnate dal
C.T.U. Dr. la quale ha confermato la riconducibilità eziologica delle lesioni patite Persona_1 pagina 4 di 8 N. R.G. 1259/2018 dal al sinistro per cui è causa (v. pag. 4 della Relazione di C.T.U. – “La dinamica traumatica Pt_1 descritta dall'interessato , appare pienamente plausibile nel determinismo delle lesioni suddette, con piena soddisfazione dei criteri di causalità medico – legale ( criterio cronologico, topografico e dell'efficacia lesiva)”.
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio relativo alle lesioni riportate da Parte_1
deve rilevarsi che in base alle risultanze della relazione di C.T.U., redatta secondo un iter
[...] argomentativo pienamente condivisibile in quanto scevro da vizi logici e incongruenze, l'ausiliario del
Giudice, ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico nella misura del 15%, oltre “invalidità temporanea assoluta è stata di gg. 40; l'invalidità temporanea relativa di gg. IT 30 al 75% , 60 al
50%” (cfr. pag. 4 della relazione peritale).
Considerata l'entità del danno biologico accertato, nella liquidazione del danno deve farsi applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011, n.12408), con la precisazione che dette tabelle, nella formulazione successiva al 2011, già considerano sia il danno biologico che quello morale derivante dalla sofferenza provata in relazione alle gravi lesioni riportate
(v. Cass., sez. III, 15 maggio 2018, n. 11754, secondo cui: “Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione”).
In via ulteriore, con specifico riferimento al risarcimento del danno morale, va osservato che seppur sia ormai pacifico che allo stesso possa riconoscersi autonoma consistenza laddove esprima profili di pregiudizio non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, deve tuttavia ritenersi che, al fine di prospettare correttamente un'erronea pretermissione di tali profili, è necessario che il danneggiato deduca di avere specificamente patito pregiudizi soggettivi non aventi diretta base organica e tali da comportare la necessità di una liquidazione ulteriore (cfr. Cass. Cassazione civile sez. III - 29/04/2020, n. 8391).
Venendo al caso di specie ed in coerenza con quanto rilevato, deve darsi atto che parte attrice non ha allegato la sussistenza di ulteriori pregiudizi di carattere non patrimoniale, non consentendo dunque di pagina 5 di 8 N. R.G. 1259/2018 ritenere che il pregiudizio morale esuli da quello “ordinario”, sulla base dei quali è stato già determinato il danno biologico, in ordine alla sofferenza interiore.
Sul punto, è opportuno rammentare che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che: “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico - relazionale). In presenza di un danno permanente alla salute - infatti - la misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema cosiddetto “del punto variabile”) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari. Le conseguenze dannose - in particolare - da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (v. Cass., sez. III, 11 novembre 2019, n. 28988; nel medesimo senso cfr. anche Cassazione civile sez. III, 20/01/2023, n. 1870).
Tanto premesso, il danno biologico va liquidato sulla base dei criteri tabellari elaborati dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (cfr. Cass. Civ. sez. III, 19/12/2019 n.33770) e considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro. In particolare, considerato come Punto base I.T.T. € 115,00 e l'età del danneggiato al momento del sinistro (47 anni), il risarcimento del danno subito da Parte_1 può determinarsi in complessivi € 47.730,50, di cui € 37.093,00 a titolo di danno biologico
[...] permanente, ed € 10.637,50 a titolo di danno biologico temporaneo come di seguito ripartito, €
4.600,00 a titolo di danno da invalidità temporanea totale per giorni trenta, € 2.587,50 per invalidità temporanea parziale al 75% per giorni trenta ed € 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al
50% per giorni sessanta.
Trattandosi di debito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni, su tale somma devalutata alla data della verificazione del sinistro e, successivamente, rivalutata sulla base degli indici Istat del costo della vita - con decorrenza dalle date in cui è stato monetariamente determinato (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio) - sono dovuti al gli interessi c.d. “compensativi”, che, Pt_2 pagina 6 di 8 N. R.G. 1259/2018 in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712).
Spettano, infine, gli interessi legali sulla sorte capitale dalla data della presente sentenza al saldo.
Passando all'esame delle richieste risarcitorie del danno patrimoniale, vanno riconosciute in favore dell'attore le spese mediche sostenute per come risultanti dalla documentazione versata in atti (cfr. all.
4 all'atto introduttivo), pari a complessivi € 170,00.
Nulla spetta invece a titolo di danno da perdita di capacità lavorativa, richiesta tra l'altro formulata in via del tutto generica, non avendo l'attore fornito alcuna allegazione in ordine all'asserita attività lavorativa svolta o circa il reddito percepito.
In ordine al risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche sostenute, trattandosi di credito avente ad oggetto, ab origine, una somma di denaro, lo stesso dà luogo ad un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente. In difetto di prova sul punto, vanno quindi riconosciuti esclusivamente gli interessi al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.
In conclusione, deve essere riconosciuta a , a titolo di risarcimento del danno, la Parte_1 somma complessiva di € 47.730,50 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 170,00 per spese mediche, oltre interessi per come in precedenza specificato.
Va, infine, respinta la richiesta di condanna di parte convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c.. Tale istituto, infatti, risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno e la sua esatta quantificazione (tra le tante, Cass. sent. n. 17902/2010). Nel caso di specie non è stato assolto l'onere, incombente in capo a parte attrice, di allegare elementi dai quali poter ritenere sussistente un danno conseguente all'azione giudiziaria intrapresa con malafede o colpa grave, ovvero subito a causa della condotta temeraria di controparte. Alla luce di tali considerazioni, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore del risarcimento effettivamente riconosciuto ed all'attività difensiva concretamente espletata, secondo i parametri ricompresi tra i minimi ed i medi tabellari di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti soccombenti.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 N. R.G. 1259/2018 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1259/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
- condanna e la in solido, al pagamento in favore dell'odierno CP_3 Controparte_1 attore, del risarcimento del danno per i fatti di causa, determinato in complessivi € 48.900,50, di cui € 47.730,50 a titolo di danno non patrimoniale ed € 170,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva;
- condanna i convenuti, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 5.045,00 di cui € 545,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico dei convenuti.
Barcellona Pozzo di Gotto, 05.11.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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