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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/07/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1732 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1732/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] ad [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BALISTRERI RITA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa famigliare ubicata in Mombercelli d'Asti, Via Moncucco n.1915, di proprietà esclusiva del marito, sig. sarà divisa in due porzioni abitative singole, con accessi privati e Parte_1
separati, dove i coniugi vivranno e vi risiederanno con i figli minori;
2) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso dei figli, e che risiederanno Per_1 Per_2 presso entrambi i genitori, in Mombercelli d'Asti, Via Moncucco n.1915. Qualora in futuro, la signora volesse trasferire la propria abitazione in altro paese e/o città, i figli risiederanno presso la Pt_2
madre, previo consenso del padre e laddove il trasferimento sia motivato da, e per, ragioni ed esigenze oggettivamente motivate. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui avrà con sé i minori;
3) Il padre avrà la facoltà di vedere i figli settimanalmente e di tenerli con sé un giorno infrasettimanale, indicativamente il venerdì (dal pomeriggio) al sabato mattina (riaffidandoli alla madre nel weekend non di sua spettanza), nonché a weekend alterni, dal sabato mattina alle 13,30 alle ore 21,00 della domenica sera, salvo diverso accordo tra i coniugi. Nel caso in cui i minori dovessero andare ad abitare con la madre in altro paese e/o città, i coniugi concorderanno differenti modalità ed eventualmente differente giorno infrasettimanale che permetta al padre di vedere e di tenere con sé i minori. I minori, specialmente durante il periodo scolastico, non dovranno subire lunghi spostamenti, se non eccezionalmente (non più di due trasferimenti annuali), che dovranno comunque essere previamente concordati dai coniugi e comunicati al genitore (padre o madre, a seconda dei casi) che dovrà essere sempre al corrente di dove si trovino i propri figli;
4) Durante il periodo estivo il padre terrà i figli e con sé per due settimane, anche Per_1 Per_2
non consecutive, da concordare fra i coniugi, di anno in anno, con almeno un mese di anticipo. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza, queste verranno concordate di volta in volta tra i coniugi, garantendo tuttavia a ciascun genitore di trascorrere, secondo l'alternanza stessa, i giorni delle Festività principali, salvo che i coniugi concordino diversamente in relazione alle proprie esigenze lavorative, e tenendo comunque sempre primario l'interesse dei minori. I genitori inoltre suddivideranno sempre con il principio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre e Santo Patrono);
5) Ogni ulteriore occasione di incontro fra i figli e i genitori, al di fuori dei periodi sopra individuati, potrà essere concordata fra le parti a fronte dell'espresso desiderio dei minori o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti fra i genitori e la prole. In ogni caso i genitori espressamente pattuiscono che nell'ambito di dette esperienze i minori non perdano la frequentazione scolastica;
6) Le vacanze all'estero, al di fuori della comunità europea, potranno essere effettuate dai minori soltanto previo consenso di entrambi i genitori;
7) Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione come sopra regolamentato, in relazione ai diversi impegni scolastici di e Per_1
ovvero dei genitori medesimi;
Per_2
8) In conformità a quanto statuito dal combinato disposto di cui agli artt.315 bis e 317 bis c.c., i minori dovranno poter costruire e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
9) Le parti si impegnano reciprocamente a educare i minori al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale, e a garantire altresì che il medesimo comportamento sia assunto anche da terzi con cui e verranno in contatto. Essi si Per_1 Per_2
impegnano anche a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione dei minori. I coniugi si impegnano inoltre concordemente che per almeno 2 anni i figli minori non frequentino eventuali nuovi/e compagni /e dei rispettivi genitori;
10) Entrambi i genitori si impegnano, inoltre, l'uno verso l'altro, ad assicurare la pronta reperibilità telefonica anche nei periodi in cui non hanno i figli presso di sé;
11) Il padre continuerà a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (e come sta già facendo dal mese di marzo 2024), entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, su c/c intestato alla sig.ra la somma complessiva di €.600,00 (Euro seicento) Parte_2
mensili, oltre ISTAT. Tale somma, come da intesa fra i coniugi, coprirà esclusivamente le spese per il vitto dei minori. Le restanti spese ordinarie richiamate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Asti
(n.3/17doc.3), debitamente documentate dalla moglie, saranno a carico del padre per il 50% così come per la corresponsione del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie durante la crescita dei figli e fino al raggiungimento dell'autonomia economica dei medesimi. Sul punto spese straordinarie per i figli in materia di separazione espressamente si richiama nuovamente il protocollo d'intesa del Tribunale di Asti (n.13/17);
12) Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, concordata preventivamente e previa esibizione del relativo idoneo giustificativo, avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore, del 50% del costo sostenuto;
13) Le utenze della casa coniugale, sita in Mombercelli d'Asti, Via Moncucco 1915, di proprietà esclusiva del marito, divisa in due porzioni abitative separate e in cui entrambi i Parte_1
coniugi risiederanno con i figli, saranno divise al 50% fra i coniugi, esclusa l'utenza del gas per il riscaldamento della porzione abitativa della moglie, signora che sarà a suo esclusivo Parte_2
carico, così come le spese ordinarie di manutenzione della casa e degli spazi esterni della stessa comprendenti giardino e piscina. Questi ultimi saranno utilizzati reciprocamente dai rispettivi coniugi con i figli, concordando fra di loro, di volta in volta, giorni e orari, nel pieno rispetto dell'alternanza della condivisione degli spazi e delle strutture esterne dell'abitazione. Per il riscaldamento della casa, il sig. fornirà altresì la legna alla moglie (qualora voglia utilizzare il riscaldamento a legna) Pt_1 che dovrà farsi carico del taglio e dell'accatastamento della stessa. Il marito garantisce la funzionalità della stufa e delle eventuali spese straordinarie della stessa, mentre la signora si impegnerà, Pt_2
da parte sua, a provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia annuale. Il marito provvederà invece a riscaldare la sua porzione abitativa utilizzando il caminetto a legna ventilato, non collegato all'impianto caldaia;
14) Gli animali da compagnia facenti parte della famiglia (3 cani e 3 gatti) saranno di volta in volta gestiti e accuditi da entrambi i coniugi, così come le spese veterinarie, sia generiche che specialistiche, occorrenti e concordate, saranno divise al 50% fra le parti;
15) I coniugi dichiarano, fatto salvo quanto sopra esposto, di essere titolari di redditi e di beni propri e di aver risolto con la presente separazione ogni loro questione di natura patrimoniale, rilasciandosi peraltro ampia e finale quietanza liberatoria e che nessun assegno a titolo di mantenimento, ovvero di alimenti, è dovuto dall'una all'altra parte;
16) i coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, valido per l'espatrio anche per i figli minori, riconoscendosi altresì la facoltà di portare con sé i figli all'estero, previa tempestiva informativa ed accordo sulla destinazione e sulla durata del viaggio con l'altro genitore;
17) Saranno assegnati alla madre gli assegni famigliari;
18) I coniugi concordano di dare corso a tutte le condizioni indicate nel presente ricorso già dalla sottoscrizione di esso e si impegnano a mantenere un comportamento vicendevolmente corretto e diligente;
19) Le spese della presente procedura saranno divise equamente fra le parti, nel senso che ciascun coniuge sosterrà la propria metà di spesa degli onorari”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata a Parte_1 Parte_2
TORINO (TO) il 12/10/1977, celebrato in MOMBERCELLI D'ASTI (AT) in data 05/09/2015, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno
2015, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 27/06/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1732/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nato il [...] ad [...] Parte_1
e nata il [...] a [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BALISTRERI RITA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa famigliare ubicata in Mombercelli d'Asti, Via Moncucco n.1915, di proprietà esclusiva del marito, sig. sarà divisa in due porzioni abitative singole, con accessi privati e Parte_1
separati, dove i coniugi vivranno e vi risiederanno con i figli minori;
2) I coniugi concordano per l'affidamento condiviso dei figli, e che risiederanno Per_1 Per_2 presso entrambi i genitori, in Mombercelli d'Asti, Via Moncucco n.1915. Qualora in futuro, la signora volesse trasferire la propria abitazione in altro paese e/o città, i figli risiederanno presso la Pt_2
madre, previo consenso del padre e laddove il trasferimento sia motivato da, e per, ragioni ed esigenze oggettivamente motivate. Le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione e salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo sempre conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui avrà con sé i minori;
3) Il padre avrà la facoltà di vedere i figli settimanalmente e di tenerli con sé un giorno infrasettimanale, indicativamente il venerdì (dal pomeriggio) al sabato mattina (riaffidandoli alla madre nel weekend non di sua spettanza), nonché a weekend alterni, dal sabato mattina alle 13,30 alle ore 21,00 della domenica sera, salvo diverso accordo tra i coniugi. Nel caso in cui i minori dovessero andare ad abitare con la madre in altro paese e/o città, i coniugi concorderanno differenti modalità ed eventualmente differente giorno infrasettimanale che permetta al padre di vedere e di tenere con sé i minori. I minori, specialmente durante il periodo scolastico, non dovranno subire lunghi spostamenti, se non eccezionalmente (non più di due trasferimenti annuali), che dovranno comunque essere previamente concordati dai coniugi e comunicati al genitore (padre o madre, a seconda dei casi) che dovrà essere sempre al corrente di dove si trovino i propri figli;
4) Durante il periodo estivo il padre terrà i figli e con sé per due settimane, anche Per_1 Per_2
non consecutive, da concordare fra i coniugi, di anno in anno, con almeno un mese di anticipo. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali, seguendo il criterio dell'alternanza, queste verranno concordate di volta in volta tra i coniugi, garantendo tuttavia a ciascun genitore di trascorrere, secondo l'alternanza stessa, i giorni delle Festività principali, salvo che i coniugi concordino diversamente in relazione alle proprie esigenze lavorative, e tenendo comunque sempre primario l'interesse dei minori. I genitori inoltre suddivideranno sempre con il principio dell'alternanza tutte le altre festività infrannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre e Santo Patrono);
5) Ogni ulteriore occasione di incontro fra i figli e i genitori, al di fuori dei periodi sopra individuati, potrà essere concordata fra le parti a fronte dell'espresso desiderio dei minori o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti fra i genitori e la prole. In ogni caso i genitori espressamente pattuiscono che nell'ambito di dette esperienze i minori non perdano la frequentazione scolastica;
6) Le vacanze all'estero, al di fuori della comunità europea, potranno essere effettuate dai minori soltanto previo consenso di entrambi i genitori;
7) Le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione come sopra regolamentato, in relazione ai diversi impegni scolastici di e Per_1
ovvero dei genitori medesimi;
Per_2
8) In conformità a quanto statuito dal combinato disposto di cui agli artt.315 bis e 317 bis c.c., i minori dovranno poter costruire e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
9) Le parti si impegnano reciprocamente a educare i minori al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale, e a garantire altresì che il medesimo comportamento sia assunto anche da terzi con cui e verranno in contatto. Essi si Per_1 Per_2
impegnano anche a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute e l'istruzione dei minori. I coniugi si impegnano inoltre concordemente che per almeno 2 anni i figli minori non frequentino eventuali nuovi/e compagni /e dei rispettivi genitori;
10) Entrambi i genitori si impegnano, inoltre, l'uno verso l'altro, ad assicurare la pronta reperibilità telefonica anche nei periodi in cui non hanno i figli presso di sé;
11) Il padre continuerà a versare alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli (e come sta già facendo dal mese di marzo 2024), entro il giorno dieci di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario, su c/c intestato alla sig.ra la somma complessiva di €.600,00 (Euro seicento) Parte_2
mensili, oltre ISTAT. Tale somma, come da intesa fra i coniugi, coprirà esclusivamente le spese per il vitto dei minori. Le restanti spese ordinarie richiamate dal protocollo d'intesa del Tribunale di Asti
(n.3/17doc.3), debitamente documentate dalla moglie, saranno a carico del padre per il 50% così come per la corresponsione del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie durante la crescita dei figli e fino al raggiungimento dell'autonomia economica dei medesimi. Sul punto spese straordinarie per i figli in materia di separazione espressamente si richiama nuovamente il protocollo d'intesa del Tribunale di Asti (n.13/17);
12) Il genitore che sosterrà la spesa straordinaria, concordata preventivamente e previa esibizione del relativo idoneo giustificativo, avrà diritto al rimborso da parte dell'altro genitore, del 50% del costo sostenuto;
13) Le utenze della casa coniugale, sita in Mombercelli d'Asti, Via Moncucco 1915, di proprietà esclusiva del marito, divisa in due porzioni abitative separate e in cui entrambi i Parte_1
coniugi risiederanno con i figli, saranno divise al 50% fra i coniugi, esclusa l'utenza del gas per il riscaldamento della porzione abitativa della moglie, signora che sarà a suo esclusivo Parte_2
carico, così come le spese ordinarie di manutenzione della casa e degli spazi esterni della stessa comprendenti giardino e piscina. Questi ultimi saranno utilizzati reciprocamente dai rispettivi coniugi con i figli, concordando fra di loro, di volta in volta, giorni e orari, nel pieno rispetto dell'alternanza della condivisione degli spazi e delle strutture esterne dell'abitazione. Per il riscaldamento della casa, il sig. fornirà altresì la legna alla moglie (qualora voglia utilizzare il riscaldamento a legna) Pt_1 che dovrà farsi carico del taglio e dell'accatastamento della stessa. Il marito garantisce la funzionalità della stufa e delle eventuali spese straordinarie della stessa, mentre la signora si impegnerà, Pt_2
da parte sua, a provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia annuale. Il marito provvederà invece a riscaldare la sua porzione abitativa utilizzando il caminetto a legna ventilato, non collegato all'impianto caldaia;
14) Gli animali da compagnia facenti parte della famiglia (3 cani e 3 gatti) saranno di volta in volta gestiti e accuditi da entrambi i coniugi, così come le spese veterinarie, sia generiche che specialistiche, occorrenti e concordate, saranno divise al 50% fra le parti;
15) I coniugi dichiarano, fatto salvo quanto sopra esposto, di essere titolari di redditi e di beni propri e di aver risolto con la presente separazione ogni loro questione di natura patrimoniale, rilasciandosi peraltro ampia e finale quietanza liberatoria e che nessun assegno a titolo di mantenimento, ovvero di alimenti, è dovuto dall'una all'altra parte;
16) i coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, valido per l'espatrio anche per i figli minori, riconoscendosi altresì la facoltà di portare con sé i figli all'estero, previa tempestiva informativa ed accordo sulla destinazione e sulla durata del viaggio con l'altro genitore;
17) Saranno assegnati alla madre gli assegni famigliari;
18) I coniugi concordano di dare corso a tutte le condizioni indicate nel presente ricorso già dalla sottoscrizione di esso e si impegnano a mantenere un comportamento vicendevolmente corretto e diligente;
19) Le spese della presente procedura saranno divise equamente fra le parti, nel senso che ciascun coniuge sosterrà la propria metà di spesa degli onorari”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nato ad [...] il [...] e da , nata a Parte_1 Parte_2
TORINO (TO) il 12/10/1977, celebrato in MOMBERCELLI D'ASTI (AT) in data 05/09/2015, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno
2015, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 27/06/2025 Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.