Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 144/2025 R.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano Il Tribunale di Busto Arsizio
Il Tribunale di Busto Arsizio, II ^ Sez. Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore
Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
in ordine al reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c. da
Parte_1
(P.iva/CF ) domiciliato elettivamente in Indirizzo Telematico presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. DONVITO ANTONIO che lo rappresenta e difende con procura speciale a margine del ricorso;
RECLAMANTE
CONTRO
CP_1
(P.iva/CF ) non costituitosi nel presente procedimento. C.F._1
RECLAMATO CONTUMACE
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 630 c.p.c. depositato in data 17.1.2025 la società
[...]
creditore procedente nel processo esecutivo immobiliare rubricato al n. Parte_1
96/2024 R.Es., proponeva reclamo avverso l'ordinanza a mezzo della quale in data 27.12.2024 il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione esecutiva con conseguente chiusura anticipata del processo e contestuale ordine di cancellazione del pignoramento iscritto, con la motivazione letterale “ … nel termine assegnato non è stato integrato il pignoramento per l'intero diritto di proprietà, ne' risulta pagato il fondo spese , senza alcuna giustificazione da parte della che disertava l'udienza. … “ Controparte_2
La parte reclamante lamentava l'illegittimità del provvedimento di estinzione in quanto adottato assenza dei necessari presupposti in fatto e in diritto.
Pag. 1 a 5
La notifica veniva regolarmente effettuata al debitore ed al terzo intervenuto CP_1
rispettivamente in data 20.1.2025 e 27.1.2025 e nessuna delle parti del Controparte_2
processo esecutivo depositava memoria di costituzione.
Il reclamo nel merito appare fondato e deve essere accolto.
La procedura esecutiva rubricata al nr. 96/2024 R.Es. è stata incardinata dal creditore procedente nei confronti del debitore ed aveva ad oggetto la quota indivisa di CP_3 CP_1
½ della nuda proprietà relativa a beni immobili ubicati in Cislago (VA) ( vd. pignoramento in atti
).
Nel corso dell'udienza celebratasi in data 15.10.2024 il giudice dell'esecuzione, preso atto dell'intervento nel processo esecutivo effettuato da parte del creditore ipotecario Parte_2
( vd. verbale in atti ) disponeva letteralmente ;
[...]
Il Giudice rappresenta alle parti la possibilità, per evitare il giudizio di divisione, che il pignoramento venga integrato, ad istanza del creditore intervenuto di primo grado, in modo da consentire la vendita dell'intero diritto di proprietà, già oggetto dell'ipoteca di primo grado.
Le parti si rimettono.
Il Giudice, dato atto di quanto sopra,
ASSEGNA al creditore intervenuto termine di mesi 2 per notificare e Parte_2 trascrivere atto di pignoramento sull'intero diritto di proprietà del Compendio già pignorato pro quota indivisa del diritto di superficie;
fissando quindi una nuova e successiva udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c. alla data del
17.12.2024.
Con provvedimento in data 21.10.2024 il giudice dell'esecuzione imponeva al creditore ipotecario intervenuto sul presupposto di poter procedere alla Parte_2 liquidazione dell'immobile staggito nella sua interezza, il versamento di un fondo spese da ritenersi funzionale alla celebrazione dei successivi esperimenti di vendita.
All'udienza in data 17.12.2024 il giudice, preso atto della mancata estensione da parte del creditore ipotecario intervenuto del pignoramento sulla quota residua nonchè dell'omesso versamento del fondo spese, dichiarava l'improcedibilità dell'azione esecutiva stante l'inattività delle parti.
La difesa di parte reclamante proponeva reclamo al Collegio, chiedendo la revoca CP_3 dell'ordinanza in oggetto, sul presupposto che;
Pag. 2 a 5 * i termini fissati dal GE per procedere all'integrazione del pignoramento ed al versamento del fondo spese non potessero assumere natura di termine perentorio ma esclusivamente ordinatorio.
* l'onere di versamento del saldo prezzo era stato posto a carico esclusivo del creditore intervenuto e non anche del creditore originariamente procedente Parte_2
a cui pertanto non poteva essere imputata alcuna “inerzia” CP_3
* non poteva ritenersi sussistente il presupposto necessario per disporre l'improcedibilità dell'azione esecutiva e cioe' il disinteresse e la conseguente inerzia del creditore per la prosecuzione del processo esecutivo.
La prima delle questioni poste da non coglie nel segno. CP_3
Il GE, dopo aver concesso alle parti - ed in particolare al creditore ipotecario intervenuto - il termine per provvedere all'estensione del pignoramento sull'ulteriore quota indivisa nonche per procedere al versamento del previsto fondo spese, ha infatti estinto il procedimento esecutivo
“per inattività delle parti”.
La questione relativa alla natura perentoria e/o ordinatoria del termine fissato dal giudice è pertanto da ritenersi irrilevante ai fini del presente reclamo in quanto il decorso del predetto termine non ha determinato alcuna “decadenza” dalla possibilità per le parti di compiere una data attività processuale, attività che peraltro i creditori non avevano posto in essere neppure all'udienza fissata per la verifica di tali adempimenti.
La motivazione del provvedimento adottato dal GE non si è infatti fondata sul mancato rispetto del termine perentorio ma esclusivamente sulla scelta di giudice di valutare gli inadempimenti posti a carico del creditore procedente alla stregua di una condotta idonea ad essere sanzionata in quanto sintomatica di un … disinteresse ad agire in executivis …”, a prescindere quindi dalla natura perentoria ovvero ordinatoria del termine medesimo.
Posta questa premessa, il reclamo merita di essere accolto.
La procedura esecutiva n.96/2024 R.Es. era stata introdotta da nei confronti di CP_3
ed aveva ad oggetto la quota indivisa di ½ del diritto di nuda proprietà di un CP_1
compendio immobiliare sito in Cislago.
Nella procedura esecutiva aveva svolto intervento l'istituto bancario in Controparte_2
forza di un credito titolato e garantito da ipoteca iscritta sull'intera piena proprietà del medesimo immobile.
Il giudice dell'esecuzione, perseguendo un evidente e condivisibile interesse alla rapida e proficua gestione della procedura, ha rappresentato al creditore intervenuto la Controparte_2
possibilità di estendere il pignoramento alle quote indivise ugualmente gravate da ipoteca iscritta a garanzia del debito cosi' da consentire la liquidazione dell'intera proprietà e superando in tal
Pag. 3 a 5 modo il limite posto dall'art. 600 c.p.c. alla possibilità di procedere alla liquidazione della quota indivisa.
Peraltro il creditore intervenuto all'esito dell'udienza in data 15.10.2024 e Controparte_2
preso atto della prospettazione effettuata del GE, non richiedeva espressamente alcun differimento dell'udienza per procedere ad una estensione del pignoramento, semplicemente
“rimettendosi (!)”.
Dovendosi ritenere una “facoltà” del creditore intervenuto quella di modulare la propria attività processuale, e quindi valutare la convenienza o meno di procedere ad una estensione del pignoramento anche sulle ulteriori quote indivise del bene pignorato, non appare corretta la scelta del GE di imporre tale opzione – seppure per motivazioni di fondo pienamente condivisibili – ed ancor meno di imporre al creditore intervenuto adempimenti che il processo esecutivo pendente in quel momento non prevedevano.
Il naturale e fisiologico, seppure in questo caso certamente antieconomico, sbocco dell'esecuzione immobiliare avente ad oggetto beni indivisi è infatti l'introduzione del giudizio divisionale - con chiara ed espressa sanzione in caso di mancata introduzione del relativo giudizio - ma non certamente l'onere per i creditori di estendere il pignoramento alle ulteriori quote del bene.
La mancata estensione del pignoramento, da parte del creditore ipotecario intervenuto, anche all'ulteriore quota indivisa non puo' pertanto essere qualificato alla stregua disinteresse alla prosecuzione della procedura esecutiva pendente e regolarmente incardinata sulla sola quota indivisa, quota indivisa rispetto alla quale la procedura poteva certamente giungere ad una sua fisiologica – seppur piu' onerosa – conclusione senza imporre al creditore alcun ulteriore adempimento se non l'introduzione del giudizio divisionale.
In tale scenario anche il mancato deposito del fondo spese, passaggio ineludibile della procedura esecutiva per dare corso alla liquidazione del bene ed ugualmente sanzionato dal GE , doveva ritenersi atto non funzionale alla procedura esecutiva in quel momento radicata posto che , nel caso di specie, nessun esperimento di vendita avrebbe potuto interessare la quota indivisa trattandosi di bene pignorato che sarebbe stato oggetto di eventuale esperimento di vendita solo nel corso del successivo giudizio divisionale endoesecutivo.
Con tali presupposti la mancata estensione del pignoramento sulla ulteriore quota indivisa ed il mancato versamento del fondo spese non posso ritenersi atti funzionali al corretto e rapido dispiegarsi della procedura e neppure, in caso di inattività delle parti, sanzionabili con l'estinzione della stessa procedura.
Ancor meno poteva essere sanzionata con la chiusura anticipata della procedura la posizione del creditore originariamente procedente , che non aveva certamente titolo per CP_3 estendere il pignoramento anche sull'ulteriore quota e che non ha mai palesato ( neppure
Pag. 4 a 5 implicitamente ) un effettivo disinteresse alla prosecuzione della procedura esecutiva sulla quota indivisa.
Il naturale sbocco della procedura esecutiva in un successivo giudizio divisionale endoesecutivo costituirà l'unico passaggio procedimentale da cui desumere l'effettivo interesse di CP_3
alla prosecuzione del processo esecutivo, passaggio procedimentale che condurrà inevitabilmente alla estinzione del procedimento in caso di mancata introduzione del giudizio divisionale nei termini indicati dal GE.
L'ordinanza del 27.12.2024 a mezzo della quale è stata dichiarata improcedibile l'esecuzione merita quindi di essere revocata.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione del carattere officioso del provvedimento impugnato nonché in assenza di opposizione della parte debitrice resistente, che neppure si è costituita nel presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto dal
Parte_1
revoca l'ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare RGE
n. 96/2024 in data 27.12.2024.
Spese di lite irripetibili.
Busto Arsizio, 4 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5