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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/06/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8932/2024
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Catania, via Battista Grassi n. 7, presso lo studio dell'avv. Francesco Andronico, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Opponente
e
, elettivamente domiciliato in Piedimonte Etneo (CT), Corso Vittorio Emanuele CP_1
II n. 19, presso lo studio dell'avv. Salvatore Cassaniti, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria difensiva.
Opposto
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 972/2024, emesso in data 20.8.2024
a definizione del procedimento recante numero di ruolo generale n. 8025/2024 R.G.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.9.2024, la società ha adito il Parte_1
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 972/2024, emesso a definizione del procedimento iscritto al n.
8025/2024 R.G., notificato in data 20.8.2024 a mezzo PEC, con il quale le è stato intimato il pagamento in favore di della complessiva somma di € 8.755,27 a titolo di CP_1
retribuzioni non percepite per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024, oltre rivalutazione e interessi, e spese della procedura di ingiunzione.
1 A fondamento dell'opposizione la società ha dedotto l'insussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sostenendo che lo stesso era stato, invero, costituito fittiziamente per iniziativa di , padre dell'amministratrice e legale CP_1
rappresentante della società, . Controparte_2
Ha esposto che essa società, operante nel settore edile per il recupero degli inerti, era stata costituita con atto notaio in Fiumefreddo il 13.3.2008 tra l'opposto, Persona_1
amministratore e detentore di una quota pari al 95%, ed il figlio che Persona_2
deteneva il restante 5%; che con atti del 8.4.2010, la quota del 95% di era CP_1
stata trasferita alla figlia , nominata nuova amministratrice unica dal Controparte_2
3.5.2010, mentre la quota del 5% di era passata alla sorella Persona_2 [...]
che dal 9.5.2023 l'opposto aveva riacquistato la quota del 5% di Per_3 [...]
in maniera illegittima, in violazione del procedimento di denuntiatio previsto Per_3
dallo statuto societario.
Ha evidenziato che il deterioramento dei rapporti familiari e l'intento di di CP_1
acquisire la società, precedentemente ceduta per scongiurarne il coinvolgimento in gravi questioni giudiziarie personali, avevano dato luogo al presente giudizio e ad altre azioni giudiziarie promosse dallo stesso opposto al fine strumentale di estromettere dall'amministrazione la figlia, la quale dal 2021, volendo gestire la società in discontinuità con passato e in maniera trasparente, gli aveva impedito di svolgere il ruolo di amministratore e socio di fatto.
Ha rilevato come nell'ambito delle vicende processuali che avevano interessato le parti, lo stesso aveva confermato di essere stato l'amministratore di fatto della CP_1
società, posizione questa incompatibile con quella di lavoratore dipendente, sottolineando, in particolare, come in seno all'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione in relazione alla querela dallo stesso presentata con cui aveva contestato alla figlia il reato di appropriazione indebita, egli aveva affermato di essere sempre stato, senza soluzione di continuità, sin dalla costituzione della società, amministratore di fatto e ciò anche dopo la cessione della quota e la nomina della figlia quale amministratrice;
che la società
EdilFederica Russo s.r.l. altro non era che la continuità della ditta individuale
[...]
; che aveva operato da solo sui conti della società fino all'aprile 2021; che CP_1 [...]
non aveva mai operato e gestito la società. CP_2
Ha precisato che risultava pendente dinanzi all'intestato Tribunale il procedimento recante
R.G. 10955/2023, promosso dall'odierno opposto e avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di lavoro subordinato a far data dal 2.12.2013 e lo svolgimento di lavoro
2 straordinario dal 2.12.2013 al 25.4.2023, con richiesta condanna della società al pagamento della complessiva somma di €. 181.490,88, ravvisando, in relazione a siffatto procedimento, un rapporto di connessione e pregiudizialità col presente giudizio.
Ha, quindi, dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria di parte opposta, stante l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, non essendo CP_1
sottoposto ad alcun potere gerarchico, direttivo e di controllo da parte datoriale, né avendo lo stesso alcun obbligo di presenza e osservanza di un determinato orario di lavoro, interessandosi, invero, egli di tutto ciò che era inerente all'attività della società in piena autonomia e senza alcuna direttiva, come dallo stesso pacificamente ammesso nell'ambito del procedimento civile e del procedimento penale precedentemente incardinati.
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: «- In via preliminare valutare la necessità
e/o la convenienza di disporre gli opportuni provvedimenti affinché il presente giudizio venga trattato unitamente al citato giudizio NRG 10955/23 pendente tra le stesse parti davanti al GL dott.ssa Nicosia;
- revocare il D.I. opposto dichiarando la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.».
Con memoria difensiva depositata in data 21.11.2024 si è costituito , in CP_1 primo luogo rilevando che l'amministratrice della società, con PEC di riscontro alla sua diffida avente ad oggetto il pagamento delle retribuzioni dal mese di dicembre 2023 ad aprile 2024, aveva dichiarato che «- le retribuzioni dei mesi da dicembre a febbraio 2024 che ammontano (…) ad €5.688,00 netti per , verranno pagate in 4 rate CP_1
mensili a decorrere dal 29.04.2024», con ciò rendendo una dichiarazione avente natura di promessa di pagamento e valore confessorio circa la debenza di somme a titolo di retribuzione in relazione al periodo immediatamente precedente la pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto e quindi avente valore legale circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
Contestate le allegazioni attoree circa il deterioramento dei rapporti familiari per volontà propria e circa la sua intenzione di riacquisire la titolarità della società, ha dedotto di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della con qualifica di Parte_1
operaio specializzato con la mansione di manovratore di mezzi meccanici per le giornate e le ore risultanti in busta paga.
Ha, quindi, evidenziato che la stessa società in ricorso aveva affermato che Controparte_2 gli aveva impedito «dal 2021 di svolgere l'amministratore ed il socio di fatto che
[...]
aveva sempre svolto volendo, in discontinuità con il passato, gestire la società in maniera
3 trasparente, con gestione improntata alla legalità nell'interesse della compagine sociale ponendo fine a tale gestione di fatto», rilevando, inoltre, l'inconducenza della documentazione ex adverso prodotta in quanto afferente ad un periodo precedente a quello oggetto del giudizio, di contro richiamando documentazione comprovante la sussistenza della subordinazione e, in particolare, la sottoposizione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Ha rilevato come la società era stata amministrata unicamente da la quale CP_2
aveva sempre disconosciuto il ruolo di amministratore di fatto esercitato dal padre dal
2021, e ha dedotto, in ogni caso, sussistenti nella fattispecie tutti gli indici della subordinazione, quali il suo inserimento stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, la predeterminazione e continuità della prestazione e del rapporto, la periodicità e predeterminazione della retribuzione, il rispetto dell'orario di lavoro, l'assenza di rischio e di organizzazione imprenditoriale.
Ha contestato di avere mai effettuato prelievi dal conto corrente della società, in ogni caso riguardando il prospetto versato in atti da controparte un periodo diverso da quello oggetto di causa.
Richiesta la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuti insussistenti i presupposti della riunione del giudizio avanzata da controparte, ha concluso chiedendo: «
1. Preliminarmente, concedere la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, in rito, rigettare la richiesta di riunione del giudizio con quello pendente innanzi a
Codesto Tribunale con il n°10955/2023 R.G. per tutte le ragioni di cui infra;
2. nel merito, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il D.I. n° 972/2024. 3. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario».
Esperito con esito negativo il tentativo di componimento bonario della lite, svoltosi l'interrogatorio libero dell'opposto, con ordinanza del 4.12.2024 è stata rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento a quello recante numero di ruolo generale n.
10955/2023 R.G. avanzata da parte opponente, nonché la richiesta ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto avanzata da parte opposta e la causa è stata rinviata all'udienza di discussione e decisione del 4.6.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, sono state acquisite le note depositate dalle parti. La causa, ritenuta matura per la decisione e non sussistendo i presupposti per la chiesta riunione al
4 procedimento n. 10955/23 R.G., in ragione dello stato del detto procedimento, e per rinviare la presente decisione a momento successivo alla definizione del giudizio di appello avverso la sentenza resa nel procedimento n. 6895/24 R.G., è stata decisa con presente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la pretesa creditoria di in ordine alle somme spettanti a titolo di retribuzione del mese di CP_1
maggio, giugno e luglio 2024, richieste in relazione al rapporto di lavoro asseritamente intercorso alle dipendenze della società opponente a decorrere Parte_1
dal 2.12.2013.
3. In punto di diritto, giova rammentare che l'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non concerne la sola verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità
e di validità per l'emissione del provvedimento opposto, ma si estende anche all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento del diritto controverso fatto valere. Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che «L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto» (cfr. per tutte Cass. 22754/2013).
Pertanto, per quanto concerne la ripartizione dell'onere della prova dei fatti costitutivi del rapporto di lavoro cui la legge ricollega l'insorgenza dell'obbligo di corresponsione della retribuzione, rileva poi il Tribunale che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sul creditore che agisce per ottenere il pagamento della somma l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, atteso che all'inversione dell'iniziativa processuale, la quale è frutto dell'esercizio – da parte del ricorrente in opposizione a decreto ingiuntivo – del potere (processuale) di opposizione dell'atto (decreto ingiuntivo) a necessario esercizio giudiziale, non corrisponde il mutamento sul piano sostanziale delle posizioni delle parti in ordine al diritto controverso (cfr. Cass. 18423/2007). A ben vedere infatti, il lavoratore – sebbene nel giudizio di opposizione assuma le vesti formali di resistente – sul piano sostanziale rimane creditrice delle somme dovute a titolo di retribuzione e, dal canto suo, la società EdilFederica – sebbene abbia Parte_1
incardinato il giudizio rivestendo il ruolo di attore (rectius ricorrente) in senso formale – è
5 sul piano sostanziale titolare di una posizione giuridica passiva (i.e. debitore) rispetto alla pretesa contro di lui vantata.
Ne deriva, quindi, che in applicazione delle regole di riparto dell'onus probandi di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto, la cessazione del rapporto di lavoro e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità per causa a sé non imputabile (cfr. Cass., sez. un.,
n.13533/2001).
4. Ciò premesso, nel caso alla mano, ha provato, già in sede monitoria, sì CP_1
come nel presente procedimento di opposizione, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con la società risultando dalla documentazione in Parte_1
atti (cfr. lettera assunzione e buste paga, doc. nn. 15.1 e 15.2 fascicolo opposto) la sua assunzione con decorrenza dal 2.12.2023 alle dipendenze della suddetta società con contratto a tempo indeterminato per 40 ore settimanali, con qualifica di Operaio, mansione di Manovratore mezzi meccanici ed inquadramento al livello di Operaio Specializzato di cui al CCNL Industria Edile Nazionale.
A fronte di tali risultanze documentali, parte opponente ha contestato nell'an il diritto di parte opposta a ricevere la retribuzione del mese di maggio, giugno e luglio 2024 (le cui somme, a tale titolo, sono state oggetto di riconoscimento con il decreto ingiuntivo opposto), in ragione della presunta insussistenza nella fattispecie in esame di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
In particolare parte opponente ha dedotto che, nonostante la formale instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, invero, lo stesso sarebbe stato «fittiziamente costituito per iniziativa dello stesso – cui la figlia odierna opponente è CP_1
dovuta sottostare - al solo fine di consentire a sé stesso la percezione di somme di denaro sotto forma di retribuzioni da lavoro dipendente», sottolineando, in particolare, il ruolo di amministratore di fatto della ricoperto dall'opposto, Parte_1
asseritamente ritenuto incompatibile con la qualifica di lavoratore dipendente dallo stesso rivestita all'interno della medesima società.
5. Orbene, dall'esame della visura camerale della (come da Parte_1
ultimo aggiornamento), si apprende che la società, costituita in data 13.3.2008, ha come amministratrice unica , che ne è anche socia con una quota del 95% Controparte_2
assieme a , socio per il restante 5% (cfr. doc. n. 2 fascicolo opponente). CP_1
6 6. Ciò posto, giova rammentare che, secondo la nozione di amministratore di fatto di società di capitali fornita dalla giurisprudenza di legittimità, è tale il soggetto che «pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto» (cfr.
Ordinanza n. 21730 del 08/10/2020).
In particolare, è stato affermato che «In tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza» (cfr. Cass.,
Ordinanza n. 1546 del 19/01/2022; Cass., Sentenza n. 4045 del 01/03/2016).
Con riguardo alle società di capitali, la giurisprudenza di legittimità ha, poi, ritenuto che
«le qualità di amministratore e di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali sono cumulabili purché si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale ed è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società» (cfr. Cass. n. 9273/2019; v. anche Cass.n.
813/2021; Cass. n. 29761 del 29/11/2018, Cass. n. 19596 del 30/09/2016. Cass. n. 24972 del 06/11/2013).
In particolare, è stata esclusa la compatibilità della qualifica di amministratore unico di una società con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa, non potendo coincidere in un unico soggetto la qualità di esecutore subordinato della volontà sociale e quella di organo competente ad esprimere tale volontà, (Cass. 10909 del
18/04/2019); mentre la qualità di socio o amministratore di una società di capitali composta da due soli soci amministratori è stata ritenuta compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato, anche a livello dirigenziale, se il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio dirigente alle direttive ed al controllo dell'organo collegiale amministrativo formato dai medesimi due soci (cfr. Cass., Sentenza
n. 7465 del 21/05/2002).
7. Nel caso alla mano, occorre, innanzitutto, evidenziare come la stessa opponente in ricorso ha affermato che «ha impedito (a , n.d.r.) dal Controparte_2 CP_1
2021 di svolgere l'amministratore ed il socio di fatto che aveva sempre svolto volendo, in
7 discontinuità con passato, gestire la società in maniera trasparente, con gestione improntata alla legalità nell'interesse della compagine sociale ponendo fine a tale gestione di fatto» (cfr. ricorso in opposizione pag. 2), con ciò escludendo, quantomeno dal
2021, e dunque anche per il periodo oggetto del presente giudizio, ogni sistematica influenza decisionale e gestionale del padre nelle scelte riguardanti la società.
A ciò aggiungasi che la documentazione in atti, se comprova un'evidente conflittualità, palesata negli anni anche nell'ambito del contenzioso civile e penale instaurato tra le parti, in ordine all'esercizio del potere di gestione della società (laddove, invero, lo stesso CP_1
aveva più volte rivendicato la propria qualifica di amministratore di fatto della società, così affermando, nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione proposta innanzi al
Tribunale di Catania, di essere stato «amministratore della società sin dalla costituzione della società EDILFEDERICA RUSSO S.r.l. dal 13.03.2008 ed in continuità è rimasto poi amministratore di fatto anche in seguito alla cessione della stessa avvenuta in data
08.04.2010…», cfr. doc. n. 7 fascicolo opponente, e definendosi, nelle missive dallo stesso sottoscritte, «amministratore di fatto, dipendente e socio della , Parte_1
cfr. doc. n. 10 fascicolo opponente), cionondimeno essa, da un lato, non dimostra che nel periodo oggetto di causa sia stato amministratore di fatto della società, CP_1 dall'altro lato, consente di ritenere sussistente tra le parti un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Sotto il primo profilo, significativa appare la pec del 18.11.2023 con la quale la società ha comunicato a diversi fornitori «che il Sig. è privo di alcuna legittimazione CP_1
alla spendita del nome sociale della e conseguentemente, alla Parte_1
valida effettuazione di qualunque acquisto di merce e/o servizi in nome e per conto della
(cfr. doc. n. 4 fascicolo opposto), con ciò palesando la carenza Parte_1 di ogni legittimazione dell'odierno opposto, anche nei rapporti con i terzi, al compimento di atti propri di chi agisce quale amministratore o co-amministratore di una società.
Sotto il secondo profilo, si rileva come le risultanze documentali hanno messo in luce lo svolgimento di attività lavorativa dell'opposto in favore della società opponente secondo i caratteri tipici della subordinazione.
7.1. In punto di diritto, l'art. 2094 c.c. stabilisce che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore», con soluzione lessicale che evidenzia la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso
«alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore.
8 L'esame degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. rivela poi gli elementi in cui si estrinseca tale rapporto gerarchico, nell'ambito del quale il lavoratore subordinato è tenuto, oltre che a rispettare l'obbligo di diligenza correlato alla specifica tipologia di attività prestata e l'obbligo di fedeltà, ad osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori cui sia gerarchicamente sotto ordinato per l'esecuzione della prestazione lavorativa, soggiacendo altresì al potere disciplinare del datore di lavoro.
In questa prospettiva, la Corte di cassazione ha più volte affermato che l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è inteso quale vincolo di natura personale che lega il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore
(cfr., per tutte, già Cass. n. 5645/2009, Cass. n. 4171/2006).
Il vincolo della subordinazione si estrinseca quindi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, oltre che nell'inserimento nell'organizzazione datoriale.
Costante è l'insegnamento della Corte di cassazione secondo cui «requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo» (cfr. tra le molte Cass. n. 21074 / 2013; Cass. n. 17127/2016; Cass. n. 24193/2017; Cass. n.
280/2018; Cass. n. 2439 /2019).
In quest'ordine idee, è stato affermato che, allorquando il vincolo della subordinazione non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare ricorso ad altri criteri, complementari e sussidiari, aventi funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, sono atti a rivelare in via indiretta l'esistenza di evidenze sintomatiche di un vincolo non altrimenti evincibile (cfr., Cass. n.
326/1996; Cass. n. 2728/2010).
9 Tali criteri sussidiari sono stati dalla giurisprudenza individuati nell'assenza di rischio, nella continuità della prestazione, nella localizzazione della prestazione, nell'osservanza di un orario predeterminato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita e fissa, nel coordinamento dell'attività all'assetto organizzativo dato all'impresa dal datore di lavoro, nell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (in tal senso tra le molte, Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 10004/ 2016, Cass. n. 11572/2017, Cass. n.
1511/2019).
La Corte di cassazione ha inoltre ritenuto che detti elementi sintomatici, che individualmente considerati sono privi di valore decisivo, ben possono essere valutati, globalmente considerati, come indizi concordanti, gravi e precisi, rivelatori di un rapporto di lavoro subordinato, soprattutto quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto (v. Cass. n. 4171/2006; Cass. n. 9252/2010), avente ad oggetto una prestazione elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione (Cass.
n. 9251/2010).
Il predetto procedimento presuntivo impone, quindi, di individuare un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del tipo legale di contratto di lavoro subordinato e ciò attraverso l'opera di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
7.2. Nel caso alla mano, si rileva, in primo luogo come parte opponente, pur assumendo a fondamento della domanda l'insussistenza di un rapporto di natura subordinata in ragione del ruolo di amministratore di fatto della società in capo all'opposto, tuttavia, non ha mai contestato specificamente in ricorso che abbia svolto attività lavorativa in CP_1
favore della laddove tale dato sembra, invero, emergere in maniera Parte_1
evidente dalla documentazione in atti e, segnatamente, oltre che dalla lettera di assunzione e dalle buste paga prodotte da parte opposta (cfr. doc. n. 15.1 e n. 15.2), anche dal riconoscimento fattone da parte datoriale, che in più occasioni ha qualificato l'opposto quale proprio lavoratore dipendente.
Ciò risulta, in particolare, dal verbale di consegna dell'automezzo aziendale a
[...]
del 10.9.2024, sottoscritto anche dall'amministratrice della società, nel quale CP_1
l'opposto viene definito «quale lavoratore subordinato della Parte_1
10 (cfr. doc. n. 7 fascicolo opposto); allo stesso modo, può farsi riferimento a quanto dichiarato nell'interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. – e riportato nella richiesta di archiviazione – da in qualità di indagata nell'ambito del Controparte_2
procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Catania per i reati previsti dagli artt.
81, 110 e 646 c.p., laddove, in risposta alla domanda del Pubblico Ministero: «Suo padre cosa fa nella società da quando non è amministratore?», ha affermato: «Dipendente, lavora in cantiere» (cfr. doc. n. 6, pag. 2, fascicolo opponente).
7.3. In aggiunta al riconoscimento ad opera della stessa parte opponente, particolare rilevanza, ai fini del dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, assume poi la comunicazione della società dell'8.1.2024, sottoscritta dall'Amministratrice Unica, con la quale viene contestato «l'assenza ingiustificata del Sig. dai luoghi di CP_1
lavoro nel corso della gran parte del trascorso mese di dicembre 2023» con la precisazione che «Tale protratta ed ingiustificata assenza costituisce un grave inadempimento del lavoratore ai rispettivi obblighi di collaborazione, in contrasto con i principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro, condotta idonea – unitamente all'illegittimo ed improprio utilizzo dei beni aziendali da parte del medesimo Sig. – a pregiudicare irrimediabilmente il rapporto fiduciario e CP_1
gli interessi della Società.» (cfr. doc. n. 8 fascicolo opposto).
Tale documentazione, comprovando la sottoposizione di , nello svolgimento CP_1
della sua attività lavorativa, al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'Amministratrice unica, attesta la natura subordinata del rapporto di lavoro.
8. Tanto rilevato, occorre poi evidenziare che l'intestato Tribunale già ha avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoga nell'ambito del procedimento tra le parti iscritto al n.
6895/2024 R.G., avente ad oggetto un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla per somme ingiunte in favore di a Parte_1 CP_1
titolo di retribuzione dal mese di dicembre 2023 ad aprile 2024, in relazione alle quali la società opponente ha contestato, tra l'atro, l'an della pretesa creditoria sulla base dell'assunta insussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro e la qualità di amministratore di fatto della società in capo all'opposto.
Ebbene, ritiene il Tribunale di condividere le argomentazioni già espresse dall'Ufficio con la sentenza n. 5587/2024 (estensore dott. Laura Renda), a definizione del precedente giudizio sopra richiamato, condividendone le argomentazioni, che qui integralmente si riportano, ai sensi dell'articolo 118 disp. att. c.p.c., anche per la loro chiarezza espositiva:
«L'assunto della società opponente, a detta della quale non sussiste alcun rapporto di
11 lavoro subordinato dell'opposto alle sue dipendenze, essendo quest'ultimo amministratore di fatto, non appare infatti supportato da adeguata allegazione probatoria.
Si rileva che dalla documentazione prodotta dall'opponente, pur evincendosi la volontà dell'opposto, fortemente contrastata dalla ricorrente, di riacquisire nella compagine societaria una posizione che gli consenta la gestione in autonomia della società – in ragione dei rapporti personali e patrimoniali già intercorsi tra le parti in causa e tra il
e la di lui figlia, , amministratrice in carica - non possa in questa CP_1 CP_2
sede evincersi la contestuale ricorrenza, nel periodo qui in discussione, in capo al predetto del ruolo di amministratore di fatto, a fronte peraltro dell'emergere di discrepanti risultanze difensive, la stessa società in persona della sua amministratrice disconoscendo tale ruolo in capo a (cfr. doc. 9, pag. 2, fascicolo parte opponente). CP_1
“La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall' art. 2639 c.c. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione.
Nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di
"tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale” (Cassazione penale sez.
III, 12/10/2022, n.5577).
La suddetta qualità in capo a non può essere desunta dagli atti, né CP_1
ricavarsi dalla pendenza di molteplici procedimenti giudiziarie che hanno coinvolto - e tuttora coinvolgono - le parti dell'odierno giudizio, sia in sede civile che in sede penale, rilevandosi che, al contrario, il dato emergente da tali documenti evidenzia piuttosto la contestata carenza della legittimazione del predetto ad agire in qualità di amministratore.
Di contro, ed in disparte peraltro la possibilità della contestuale ricorrenza di un rapporto di lavoro e della qualità di amministratore e/o di coamministratore di società di capitali, nel senso della sussistenza nel caso a mano di un rapporto di lavoro subordinato dell'opposto alle dipendenze della società opponente depongono in modo chiaro i documenti in atti;
oltre a quelli già menzionati, il verbale di consegna dell'automezzo aziendale a “quale lavoratore subordinato della CP_1 Parte_1 sottoscritto dall'Amministratrice (cfr. doc. 7 fascicolo parte opposta), la comunicazione dell'8 gennaio 2024 con cui l'Amministratrice ha contestato a l'assenza CP_1
ingiustificata dal lavoro (cfr. doc. 8 fascicolo parte opposta).
L'assunto della società opponente trova dunque confutazione nella documentazione prodotta, restando non assolto l'onere probatorio su essa gravante in merito alla dedotta insussistenza del diritto di credito reclamato a titolo di retribuzione da parte del , CP_1
12 laddove provata è la assunzione alle dipendenze della società con contratto di lavoro subordinato, nonché il riconoscimento da parte della stessa parte datoriale della debenza delle retribuzioni per l'attività lavorativa a tale titolo svolta, con proposta di dilazione e rateizzazione del pagamento.» (cfr. Tribunale di Catania, sent. n. 5587/2024).
9. In definitiva, a fronte della prova circa la sussistenza di un rapporto subordinato tra le parti posto a base delle pretese creditorie azionate, la società non Parte_1 ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, volto a «contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto».
10. Alla stregua di quanto sopra, assorbita ogni questione inerente alla natura giuridica del doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte opposta, l'opposizione deve essere rigettata integralmente e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 972/2024, di cui va altresì dichiarata la definitiva esecutività.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri del d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, alla luce dei minimi, vista la qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con distrazione in favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 972/2024, emesso a definizione del procedimento iscritto al n. 8025/2024 R.G., e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
- condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite della fase di opposizione, che liquida nell'intero in complessivi euro 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte opposta, avv. Salvatore Cassaniti.
Così deciso in Catania, il 4 giugno 2025
La giudice
Federica Porcelli
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