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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/11/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5532/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO ED OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5532/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Zanelli e dall'Avv. Martina Noleggi, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il primo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale aggiornando le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Casablanca (Marocco) il 18 agosto 2011 e che dalla loro unione sono nati i figli minorenni (il giorno 1 marzo 2014) e (il 25 agosto 2019). Persona_1 Persona_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, alle frequentazioni paterne, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici destinati al mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie), dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti,
pagina 1 di 2 depositando note scritte autorizzate il 18 novembre 2025, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale aggiornando e parzialmente modificando le condizioni illustrate in ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In primo luogo, la reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Casablanca (Marocco) il 18 agosto 2011 (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Soragna al n. 40, p. 2, s. C, anno 2017).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti come da ultimo aggiornate con le note scritte datate 18 novembre 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 25 novembre 2025
Il Presidente est.
MO ED OT
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MO ED OT Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5532/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Zanelli e dall'Avv. Martina Noleggi, entrambe del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il primo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale aggiornando le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Casablanca (Marocco) il 18 agosto 2011 e che dalla loro unione sono nati i figli minorenni (il giorno 1 marzo 2014) e (il 25 agosto 2019). Persona_1 Persona_2
Allegando una sopravvenuta crisi e una intollerabile convivenza coniugale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso dei figli minorenni, alla loro collocazione preferenziale presso la madre, alle frequentazioni paterne, all'assegnazione della casa familiare, ai contributi economici destinati al mantenimento della prole, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie), dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti,
pagina 1 di 2 depositando note scritte autorizzate il 18 novembre 2025, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale aggiornando e parzialmente modificando le condizioni illustrate in ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
In primo luogo, la reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, dà conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione preferenziale (da cui la conforme assegnazione della casa familiare) e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva e ponderata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dagli interessati anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Casablanca (Marocco) il 18 agosto 2011 (trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Soragna al n. 40, p. 2, s. C, anno 2017).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni concordate dalle parti come da ultimo aggiornate con le note scritte datate 18 novembre 2025.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 25 novembre 2025
Il Presidente est.
MO ED OT
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