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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1165/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 6 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
'avv. CAVALLARO DOMENICANTONIO ha concluso come da nota depositata in
[...]
data 05/05/2025 per e, per essa, quale mandataria, l'avv. LUDINI ELIO ha CP_1 Controparte_2
concluso come da nota depositata in data 22/04/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:43 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 1165/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1165/2023 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._1 Parte_3
), (c.f. ), C.F._2 Parte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. CAVALLARO
[...] C.F._4
DOMENICANTONIO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma (RM), P.zza
San Giovanni in Laterano n. 18/b, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attori-opponenti contro
(c.f./p.i. ), in persona del suo l.r.p.t., e, per essa, quale mandataria CP_1 P.IVA_1
(c.f./p.i. ), in persona dell'A.D. p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. LUDINI ELIO ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo digitale in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
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convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, gli attori come in epigrafe indicati, convenendo in giudizio – avanti all'intestato Tribunale - CP_1
e, per essa, quale mandataria hanno formulato istanza di sospensione Controparte_2
dell'efficacia esecutiva del titolo azionato e del precetto regolarmente notificato dalla parte opposta, a mezzo del quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, la somma di euro 1.020.330,61, oltre interessi legali dal dovuto al saldo e spese della procedura, in forza del decreto ingiuntivo n. 658/2018
(R.G. n. 6248/2017) emesso dall'intestato Tribunale in data 30/01/2018, opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in forza della sentenza n. 332/2022 emessa in esito al giudizio di opposizione e munito di formula esecutiva in data 3/01/2023.
A fondamento dell'opposizione, gli odierni attori hanno eccepito l'inesistenza del diritto della parte opposta ad agire in executivis, stante la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla cessionaria, nonché la manifesta irregolarità/nullità della formula esecutiva apposta in calce al decreto ingiuntivo e al pedissequo atto di precetto notificato il 13/02/2023.
La società opposta, costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il
23/05/2023, ha chiesto la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, ivi compresa quella di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., denegata l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo formulata dalla parte opponente, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, ritenuta matura per la decisione, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
La fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale è inquadrabile quale opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e non, invece, quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto l'odierno opponente ha sostanzialmente contestato il diritto dell'asserito creditore convenuto di procedere in executivis.
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza.” (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 31/08/2015 n. 17308).
L'eccezione di carenza di legittimazione sostanziale in capo alla cessionaria sollevata dall'odierna parte opponente è destituita di fondamento.
A tale proposito, giova rammentare il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova
l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto” (Cass. 3.2.2025, n.2511; ex multis, Cass.
11.12.2024, n.32022; Cass. 29.2.2024, n.5478; cfr. anche Cass. 24798/2020: “In caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. Civile, Ord. n. 24798/2020).
Nel caso di specie, la società opposta, nel costituirsi in giudizio, ha depositato non solo l'avviso di pubblicazione in G.U. (vd. doc. 6, comparsa), tramite cui si dava notizia della cessione dei crediti pro soluto intervenuta tra in qualità di cedente, e in qualità di cessionaria, Controparte_3 CP_1
ma altresì il rinvio ad un elenco di debitori ceduti risultanti dal collegamento ipertestuale contenuto nell'avviso di cessione (all. 7, comparsa), tra i quali rientra quello per cui è causa, contraddistinto con il numero di NDG 23599456, codice cliente assegnato alla - Controparte_4
successivamente oggi in fallimento - da parte della cedente (vd. CP_5 Controparte_3
certificazione ex art. 50 T.U.B., all. 8, comparsa;
vd. anche all. 7, comparsa, pag. 14, rigo 22: numero identificativo del credito/rapporto ID credito 004071300025008001166086 corrispondente al NDG debitore 23599456; vd. missiva di indirizzata alla in cui si CP_3 Controparte_6
rinviene il NDG 23599456).
Inoltre, parte opposta ha depositato la dichiarazione resa dalla cedente attestante Controparte_3
che, tra i crediti compresi nella cessione in favore di rientra anche il credito vantato CP_1
nei confronti della Ecocar S.r.l. in liquidazione derivante dal rapporto di finanziamento numero
4085062 (codice 8001166086) (vd. doc. 15, nota di trattazione scritta del 29/05/2023).
La suddetta dichiarazione assume, pertanto, rilevanza ai fini della prova della cessione del rapporto giuridico oggetto di causa.
In ragione di quanto sopra, ne consegue l'avvenuta dimostrazione da parte dell'odierna opposta circa la titolarità del credito in capo all'avente causa e, dunque, il diritto della medesima ad agire in executivis.
A tale riguardo, già con sentenza n. 323/2022 del 16/02/2022, l'intestato Tribunale, nel rigettare l'opposizione in parola con conferma del D.I. n. 658/18 (azionato poi con l'atto di precetto de quo) ha, sostanzialmente, riconosciuto la legittimazione attiva dell'odierna opposta, quale interveniente e agente nella veste di “cessionaria del credito” (v. doc. 10, comparsa).
Conclusivamente, in ragione di quanto sopra, l'opposizione va respinta e il precetto impugnato confermato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 (scaglione da euro 520.000,01 ad euro 1.00.000,00), tenuto conto della natura documentale e della bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dagli attori – opponenti e, per l'effetto, conferma l'efficacia esecutiva del precetto impugnato;
b) condanna in solido gli attori-opponenti a rimborsare alla convenuta-opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 17.271,00 (euro 14.598,00 fase merito + euro 2.673,00 solo fasi introduttiva e decisionale) per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 6/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 6/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini