Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RGL 3333/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 3333/23 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentata e difesa dall'avv. Elena Palange e dall'avv. Parte_1
Massimiliano Pili parte ricorrente C O N T R O
SAN MAURO 91 srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maggiora e dall'avv Giuseppe D'Elia parte convenuta e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Barbara La Mura parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente: come formulate in ricorso per riassunzione e tenuto conto della rinuncia nei confronti di Gruppo Area (ud. 9 gennaio 2024):
Dichiarare tenuta, per i motivi esposti in ricorso, e per l'effetto condannare SAN MAURO 91 S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs.10.09.03 n. 276, o in subordine, ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore della ricorrente , della complessiva Parte_1 somma lorda di € 1.590,95 di cui €1 , o somma veriore accertanda in corso di causa, per i titoli di cui al ricorso, il tutto debitamente rivalutato e maggiorato dagli interessi legali sulla somma rivalutata con
1
decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo componente il credito al saldo. dichiarare altresì tenuta e condannare Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro-t
[...]
10.09.03 n. 276, o in subordine, ex art. 1676 c.c., al pagamento in favore della ricorrente , della complessiva somma lorda di € Parte_1
2.823,80 di cui € 1.045,73 per TFR, o somma veriore accertanda in corso di causa, per i titoli di cui al ricorso, il tutto debitamente rivalutato e maggiorato dagli interessi legali sulla somma rivalutata con decorrenza dalla data di maturazione di ogni singolo componente il credito al saldo. … Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio, da distrarsi a favore dell'Avv. Elena PALANGE e Avv. Massimiliano PILI, antistatari
CONCLUSIONI per parte convenuta SA UR 91 srl: come formulate in comparsa in riassunzione e tenuto conto della rinuncia nei confronti di Gruppo Area (ud. 4 aprile 2024): IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande della sig.ra perché nulle Pt_1
e/o, comunque, infondate in fatto e diritto per tutti i motivi sopra esposti. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità solidale della SAN MAURO 91 SRL e condanna di quest'ultima al pagamento di somme a favore della lavoratrice, dalle quali dovranno essere detratte eventuali somme nel frattempo percepite dalla procedura concorsuale, si chiede che l'adito giudice voglia accertare e dichiarare, IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed onorari oltre accessori.
CONCLUSIONI per parte convenuta Controparte_1
come formulate in comparsa in riassunzione:
[...]
RIGETTARE le istanze avanzate alla Sig.ra nei confronti di Parte_1 come sopra meglio identificato, perché Controparte_1
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O I Con atto depositato in data 15 maggio 2023 parte ricorrente espone che:
- ha lavorato1 alle dipendenze di dal 13 Controparte_2 novembre 2020 al 28 aprile 2023 in forza di contratto inizialmente a tempo determinato trasformato in tempo indeterminato e con orario prima di 20 ore settimanali, portate poi a 24, infine a 30;
- ha svolto mansioni di addetta alle pulizie, inquadrata nel livello 2° CCNL Pulizie/Multiservizi, presso l'Hotel Glis di SA UR 1 Cfr. contratti e variazioni orarie doc. 1, 2, 3, 4 ric.
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Torinese dall'assunzione sino ad aprile 2022, presso l'
[...]
da maggio 2022 sino a febbraio 2023, Controparte_1 presso l'Hotel EN (10 giorni) e l'Hotel GA (4 giorni) e nuovamente presso (1 giorno) di a Controparte_1 CP_1 marzo 2023;
- ha osservato il seguente orario di lavoro:
◦ presso Hotel Glis, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, ed al bisogno sino alle ore 15:00, da lunedì a domenica, con un giorno di riposo a rotazione;
◦ presso dalle ore 9:00 alle ore 14:30, Controparte_1 talvolta sino alle ore 15:30, da lunedì a domenica, con un giorno di riposo a rotazione;
◦ presso Hotel EN e Hotel GA di , dalle ore CP_1
9:00 alle ore 14:00/14:30, da lunedì a domenica, con un giorno di riposo a rotazione.
- si è resa morosa nel pagamento del saldo della Controparte_2
13esima mensilità, avendo la ricorrente percepito solo degli acconti a settembre, ottobre e novembre 2022 (ratei in busta paga), nonché della retribuzione di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023;
- la ricorrente chiede la corretta applicazione del Ccnl relazione al mancato pagamento del saldo della 13esima mensilità 2022, della retribuzione di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, dei ratei di fine rapporto e del TFR, pacificamente dovuti in base alla legge ed al contratto collettivo applicabile;
- quanto alle mensilità di febbraio, marzo e settembre 2022, la ricorrente rivendica la corretta applicazione dell'art. 33 Ccnl citato anche in merito al pagamento delle ore di lavoro supplementare;
- la ricorrente chiama in giudizio le società SA UR 91 S.r.l. e quali committenti, in virtù dell'art. CP_1 Controparte_1
29 D.Lgs. 276/03.
società datrice di lavoro della ricorrente, all'udienza del Controparte_2
18 ottobre 2023 è stata dichiarata contumace, successivamente, è stata ammessa alla liquidazione giudiziale2; parte ricorrente ha rinunciato agli atti nei confronti di Gruppo Area3, mentre la convenuta SA UR 91 srl, dopo aver chiesto l'interruzione del giudizio4, ha chiesto la chiamata in causa della
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liquidazione giudiziale e, benché autorizzata dal giudice5 non vi ha provveduto, quindi, ha rinunciato alla domanda nel confronti della liquidazione giudiziale6. II
All'esito del giudizio, alla luce delle allegazioni delle parti, delle risultanze documentali e testimoniali, si osserva che:
- il rapporto di lavoro della ricorrente è provato in causa da numerosi riscontri documentali quali la lettera di assunzione in data 13 novembre 20207, la proroga del contratto8, la lettera di trasformazione in contratto a tempo determinato9, i fogli presenza10, le buste paga11;
- inoltre, il rapporto in questione non è stato in alcun modo contestato dalle parti convenute;
- analogamente, è pacifica l'esistenza di contratti di appalto conclusi tra le parti convenute che, infatti, le società costituite ne riconoscono espressamente la sottoscrizione12;
- nel corso dell'istruttoria testimoniale è stato accertato che: … sicuramente la ricorrente ha lavorato presso il nostro hotel (teste consigliera di amministrazione di SA Testimone_1
UR, ud. 6 giugno 2024); io sono stata dipendente della convenuta (Gruppo Area) dal settembre 2020 sino al febbraio 2022 … sono stata nuovamente assunta a maggio o giugno 2022 e ho lavorato ancora per un po', non ricordo sino a quando, forse per circa un anno. Come dipendente del gruppo Area ho lavorato esclusivamente presso la convenuta SA UR 91 srl … la ricorrente è arrivata a lavorare qualche mese dopo di me ha lavorato per tutto il periodo sino alle mie dimissioni, era addetta all'Hotel SA UR srl, come addetta alla pulizia ai piani seguiva l'orario dalle 9 alle 14,00 come tutte le addette alle camere … quando sono rientrata a maggio giugno 2022 sono rientrata come capo area, e ricordo che la ricorrente era stata addetta all' qualche volta è andata in sostituzione all'Hotel Controparte_1 EN a , ud. 6 giugno 2024); CP_1 Testimone_2 Il mio rapporto di lavoro con la convenuta è durata dal gennaio al marzo 2022, ero addetta all' . Nel periodo in cui ho lavorato vi Controparte_1 lavorava anche la ricorrente come addetta alle camere come me. Il nostro orario di lavoro era di 30 ore settimanali, si lavorava però dalle 9 alle 14/15, dipendeva da quanti clienti che lasciavano la camera ci fossero. Si lavorava dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo, che era a rotazione, non era fisso, essendo a rotazione poteva capitare anche di sabato e di domenica. La ricorrente lavorava anche in altri alberghi, la facevano girare, come nome ricordo il Gliss, mi pare si chiamasse così, l'ho saputo dalla ricorrente e
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comunque parlando con le altre colleghe (teste ud. Testimone_3
6 giugno 2024); conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme, io ho iniziato a settembre 2020 a lavorare presso l'hotel Glis, come dipendete del GR Area, la ricorrente è entrata dopo due mesi, cioè a novembre 2020; io ho lavorato al Glis fino a febbraio 2022, quando mi sono dimessa perchè non ero retribuita, la ricorrente si è soffermata ancora due mesi, cioè fino ad aprile
2022, sempre presso l'hotel Glis. Poi io sono rientrata a giugno 2022 sempre con ero diventata responsabile di area e mi occupavo di controllare il Pt_2 personale nelle singole strutture. Con la ricorrente continuavano a sentirci, lei mi aveva comunicato di essere stata trasferita alla da Controparte_1 maggio 2022 fino a febbraio 2023. Io sono stata gio
2023, la ricorrente è andata via un po' prima, direi fine febbraio. Preciso che io ero al corrente del fatto che la ricorrente lavorasse all'Hotel Centro CP_1 in quanto lo sapevo perché ero la responsabile di area e come ho detto giravo nelle strutture, infatti ho anche visto la ricorrente lavorare lì in quel periodo. Adr conv: l'orario della ricorrente era presso hotel Glis dalle 9,00 alle 14,00/15,00, compreso sabato e domenica con un giorno di riposo, presso l' c'era lo stesso orario. ADR ric: conosco la sig Controparte_1 Tes_3 perché abbiamo lavorato insieme per un breve periodo di tempo, nel 2023, lei era all' ; non so se lei lavorasse già prima io ho avuto a che fare CP_1 poco con lei. Io conoscevo i nomi dei dipendenti ero capo area dal giugno 2022 poi me ne sono andata a febbraio 2023, in questo arco di tempo ho fatto mutua, ferie permessi, era un periodo in cui non mi pagavano e io per ripicca non andavo a lavorare. (teste , risentita Testimone_2 all'ud. 11 febbraio 2025); conosco la ricorrente, abbiamo lavorato insieme, io ho iniziato il 19 gennaio 2023, la ricorrente lavorava già; alla scorsa udienza avendo sbagliato a dichiarare l'anno. Io ho lavorato lì solo per tre mesi del 2023, da gennaio a marzo (teste Testimone_3 risentita all'ud. 25 febbraio 2025);
- la allegazioni svolte in ricorso circa l'attività prestata dalla lavoratrice sono da ritenere provate in causa, infatti: a) i testi escussi hanno sostanzialmente confermato sia i due periodi di attività (novembre 2020-aprile 2022 e maggio 2022-febbraio 2023), sia gli orari di lavoro, sia gli alberghi presso i quali era adibita la ricorrente;
b) peraltro, le incertezze di alcuni testimoni, che hanno reso necessaria la loro riconvocazione, sono da ritenere superate alla luce della condotta processuale delle società convenute, infatti, l'onere probatorio della ricorrente deve essere apprezzato anche alla luce del fatto che le parti convenute non hanno specificamente negato l'attività svolta dalla lavoratrice, né hanno offerto alcun mezzo istruttorio volto a confutare la presenza della lavoratrice nelle proprie strutture nei periodi indicati in ricorso;
c) tale considerazione appare particolare rilevante nel caso in esame ove si consideri che in base all'art. 7 del contratto di appalto13 le committenti erano a conoscenza dei nominativi del personale impiegato nell'esecuzione del contratto e che … il personale
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dell'appaltatore dovrà essere munito … di apposito cartellino nominativo …; d) inoltre, è proprio la natura dell'attività svolta dalle committenti, vale a dire l'attività alberghiera, a far ritenere che le società convenute fossero perfettamente in grado di verificare, per mezzo dei loro addetti alla reception, chi erano i lavoratori adibiti ai servizi di pulizia;
e) tali circostanze, pur non portando ad un'inversione dell'onere della prova, devono essere apprezzate ai fini sia dell'onere di specificità della contestazione gravante sulle convenute, sia del principio di vicinanza della prova;
f) in tale prospettiva, la totale inattività assertoria e probatorio delle parti convenute costituite è un elemento che corrobora i riscontri istruttori acquisiti in giudizio a favore della ricorrente;
- con riferimento alla quantificazione degli importi richiesti in ricorso si osserva che: a) la convenuta non Controparte_1 formula alcuna contestazione limitandosi a produrre il DURC di Gruppo Area che tuttavia risulta totalmente irrilevante ai fini di causa;
b) la convenuta SA UR contesta la quantificazione della domanda di pagamento ritenendola formulata in modo del tutto generico14; c) tale valutazione, nella sua genericità, non è condivisibile ove si consideri che i conteggi15, sviluppati mese per mese, sono formulati in modo analitico, suffragati dalle buste paga16, e che gli importi richiesti dalla lavoratrice sono dovuti in forza della maggior incidenza prevista dall'art. 33 del CCNL per le ore di lavoro supplementare il cui svolgimento è confermato dalle buste paga, nella quantificazione delle ore mensili prestate, la cui quantificazione non è stata contestate in alcun modo;
d) infine, non pare pertinente la contestazione della convenuta SA UR circa la non debenza di importi dovuti a titolo risarcitorio e non retributivo17, in quanto nelle vicenda in esame non risultano chiesti importi a titolo di indennità di ferie e permessi non goduti. III
Alla luce delle ragioni esposte le società committenti convenute sono condannate, ex art. 29 dlgs 276/03, all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente rispettivamente, SA UR 91 srl di €. 1.590,95 (di cui €. 1.174,81 a titolo di tfr) e di €. 2.823,80 (di cui €. Controparte_1
1.045,73 a titolo di tfr), oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, con la precisazione che, dalla data di
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proposizione della domanda giudiziale (15 maggio 2023), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc.
IV
In applicazione del criterio della soccombenza, le parti convenute sono condannate, in solido tra loro, a rifondere le spese di giudizio, liquidate secondo i criteri previsti dal DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, vale a dire:
scaglione (decisum): €. 1.101,00-5.200,00;
tutte le fasi processuali;
valore medi: non sussistendo ragioni, ex art. 4, comma 1, DM 55/14, per disporre aumenti o diminuzioni;
distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, dichiara tenuta e condanna SA UR 91 srl all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente dell'importo lordo di €. 1.590,95 (di cui €. 1.174,81 a titolo di tfr); dichiara tenuta e condanna Controparte_1 all'immediato pagamento a favore di parte ricorrente dell'importo lordo di €. 2.823,80 (di cui €. 1.045,73 a titolo di tfr) dichiara tenute e condanna SA UR 91 srl e Controparte_1 all'immediato pagamento di rivalutazione ed
[...] interessi legali dalle scadenze al saldo, con la precisazione che, dalla data di proposizione della domanda giudiziale (15 dicembre 2023), gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cc;
dichiara tenute e condanna SA UR 91 srl e Controparte_1
in solido tra loro, all'immediato pagamento a
[...] favore dei procuratori anticipatari, della somma di €. 2.626,00, a titolo di compensi, 15% spese forfettarie, contributo
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unificato, CPA e IVA, se dovuta, e successive occorrende, a titolo di rifusione delle spese per il presente giudizio. Torino, 8 aprile 2025.
Il giudice del lavoro
Marco Nigra
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. Tribunale di Torino, sentenza 3 gennaio 2024, n. 2/24. 3 Cfr. udienza 9 gennaio 2024. 4 Cfr. udienza 9 gennaio 2024. 5 Cfr. udienza 20 febbraio 2024. 6 Cfr. udienza 4 aprile 2024. 7 Doc. 1 ric. 8 Doc. 2 ric. 9 Doc. 3 ric. 10 Doc. 7 ric. 11 Doc. 8 ric. 12 Cfr. pag. 2 comparsa di e pag. 4 comparsa di SA UR 91, e doc. 3 SA Controparte_1 UR. 13 Cfr. doc. 3 SA UR. 14 Cfr. pag. 5 mem. SA UR. 15 Cfr. doc. 9 ric. 16 Cfr. doc. 8 ric. 17 Cfr. pag. 8 mem. SA UR.