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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 01/04/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I CA I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
R.G. 150/ 2023
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Specializzata Agraria, in persona di:
Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera
Dott. Lorenzo Benini - Consigliere
Dott. Carmelo Anderle - Esperto
Dott. Nicola Zaminato - Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado rg 150/2023 promossa con ricorso in appello da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Maines con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo
- appellante contro
Controparte_1
e proseguita contro
( C.F. ) Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Elvio
Fronza ed Elisabetta Fronza
e ( C.F. ) CP_3 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv.to Elisabetta Fronza
-appellati- appellanti incidentali
1 In punto : appello avverso sentenza n. 67/2023 emessa dal Tribunale di
Trento- sezione specializzata agraria il 26.1.2023
Causa discussa e decisa con lettura del dispositivo il giorno 28.1.2025
CONCLUSIONI
APPELLANTE voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Specializzata
Agraria, in riforma della Sentenza Impugnata, contrariis reiectis, così statuire: in via principale e nel merito: accogliere i motivi d'appello e,
- previo accertamento, con declaratoria, i) dell'incompetenza del
Tribunale Sezione Agraria e, indi, della nullità del procedimento, del giudizio e della Sentenza (Motivo I) e/o ii) della fondatezza dell'eccezione di inadempimento (Motivo II e Motivo III), revocare, annullare, caducare e, comunque, rendere inefficace e porre nel nulla il
Decreto Ingiuntivo n. 881/2021 del 25 novembre 2021 del Tribunale di
Trento, e comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'Appellante;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Appellato e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e/o al rimborso dei costi sostenuti, pari a € 45.600,00 oltre iva, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che fosse ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, occorrendo compensandola con le somme tutte a qualsiasi titolo denegatamente dovute a favore dell'Appellata. in ogni caso: con vittoria di spese, compensi ed accessori per tutti i gradi del giudizio. in via istruttoria: si è chiesto e si chiede nuovamente di essere ammessi provare a mezzo testi le circostanze di seguito capitolate:
2 cap. 1) Vero che la signora nel corso del mese di giugno Parte_1
2019 ha realizzato l'impianto di irrigazione di cui al documento n. 15 di parte opponente;
cap. 2) Vero che la signora perdurando l'interruzione Parte_1
della fornitura idrica, nel corso della primavera 2019 ha comunicato al signor che nel corso del mese di giugno 2019, avrebbe Controparte_1
provveduto ad eseguire le opere di cui al capitolo di prova n.1; cap. 3) Vero che l'impianto di irrigazione di cui al capitolo di prova n. 1
è entrato in funzione negli ultimi giorni del mese di giugno 2019.
Si sono indicati e si indicano a testi: Testimone_1 Tes_2
e , tutti presso TI il Contadino di Margoni
[...] Tes_3
Ania, Località Lon, Vallelaghi (Tn).
APPELLATI
I. in via preliminare e pregiudiziale:
1) accertarsi e dichiararsi, che era a conoscenza della Parte_1
morte del padre, siccome intervenuta in data 20 aprile 2023, nel momento della sua proposizione dell'appello personalmente contro il padre con ricorso di data “reale” 1 agosto 2023 e della sua richiesta di notifica dello stesso e del pedissequo decreto della Corte di fissazione dell'udienza del 14 novembre 2023 solo a , al suo Controparte_1
domicilio eletto presso il suo procuratore avv. nonché Controparte_4
della sua richiesta di contumacia e, pertanto, dichiararsi, anche considerata la malafede sistematicamente espressa nelle suddette attività processuali, la nullità del ricorso di appello e di tutti gli atti conseguenti e precipuamente della dichiarata interruzione del processo e della sua riassunzione, colle conseguenze di legge;
2) accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della capacità processuale della ricorrente alla morte del padre per la mancata nomina di un Curatore
Speciale, con violazione delle norme, di cui all'art. 75 cpc, con
3 conseguente nullità degli atti del procedimento di impugnazione, per evidenti conflitti di interessi.
II. (nel caso di rigetto delle sopraestese eccezioni pregiudiziali):
- in via principale:
- respingersi l'impugnazione proposta da con ricorso di Parte_1
data 1 agosto 2023, sia nel merito, che in via istruttoria;
III. in accoglimento – ove occorra - dell'appello incidentale:
1) dichiararsi, per grave inadempimento dell'appellante, la risoluzione del contratto di affitto agrario intercorso tra le parti in data 31 luglio
2017, condannandosi conseguentemente al rilascio dei Parte_1
beni, oggetto del contratto, nei tempi e modi previsti dalla legge;
2) per quanto attiene la condanna di alla consegna del Controparte_1
subalterno 2 della p.ed. 81 CC Lon, nel caso di rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, dichiararsi cessata la materia del contendere;
3) condannarsi l'opponente alla rifusione integrale (o comunque in quota rilevante) delle spese e competenze di primo grado.
4) accogliersi (nel caso di mancato accoglimento della motivazione del
Tribunale in ordine al terzo motivo di impugnazione avversaria) la nuova motivazione (già espressa sul punto), attinente l'assenza della buona fede nel comportamento e nella domanda e negli atti dell'appellante in ordine alla presenza di nei locali agriturismo e la conseguente CP_1
inesistenza di valenza redittuale economica di tale bene.
5) in via istruttoria: si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie, in quanto le circostanze capitolate sono inconferenti e comunque tutte oggetto di prova documentale;
6) In ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del grado, con gli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 881/21 emesso dal
Tribunale di Trento in data 24/11/21 con il quale le era stato ingiunto, su ricorso monitorio di il pagamento a quest'ultimo Controparte_1
dell'importo di euro 39.100,00 a titolo di canone dovuto in forza di contratto di affitto agrario stipulato tra le parti in data 31/7/17; con il ricorso monitorio aveva allegato che per le 4 annate Controparte_1
agrarie dal 31.07.2017 al 10.11.2021 - il canone che la avrebbe Pt_1
dovuto versare ammontava ad € 112.800,00 (€ 1.200,00 + € 37.200,00
x3) mentre ella aveva versato solo € 73.700,00.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito innanzitutto la Parte_1
nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente: trattavasi di decreto ingiuntivo che avrebbe dovuto essere emesso dal presidente della sezione specializzata agraria mentre nel caso di specie non era stato “ emesso da tale giudice e, comunque, nemmeno dalla
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Trento, bensì da un
Giudice del Tribunale Ordinario di Trento”.
Nel merito ha affermato che si era reso inadempiente Controparte_1
al contratto di affitto agrario poiché nonostante le plurime e ripetute richieste dell'affittuaria, da ultimo con la lettera di adesione alla procedura di conciliazione dd. 11.06.2021, non le aveva consegnato l'immobile oggetto di locazione contraddistinto dalla p.ed. 81 sub 2 in
C.C. Lon adibito ad agriturismo (immobile dove continuava a risiedere l'affittante) con ciò impedendo quindi all'affittuaria di godere del medesimo e di esercitarvi l'attività agrituristica, per lo svolgimento della quale la stessa, in data 20.12.2017, aveva richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Provincia Autonoma di Trento e del competente Comune di Vallelaghi.
Altresì, ha esposto che negli anni agrari 2019 e 2020 a causa dell'impossibilità di irrigare i fondi locategli derivante dalla sospensione
5 della fornitura idrica, si era vista costretta a sopperire all'inerzia del locatore ed a realizzare, a propria cura e spese, un impianto di irrigazione di emergenza acquistando due cisterne per la raccolta dell'acqua da
15.000 litri l'una, tubazioni e raccordi vari e facendo eseguire i necessari scavi di collegamento alle tubazioni esistenti e i collegamenti elettrici, oltre a riattivare - tramite l'acquisto di molteplici tubi e microirrigatori - un piccolo vecchio pozzo fino ad allora in parziale disuso;
Il costo per la realizzazione di tale opera era stato pari ad euro 29.600,00 oltre IVA mentre i maggiori costi di manodopera sostenuti per garantire il funzionamento della medesima erano stati pari ad euro 12.000,00 e le maggiori spese energetiche sostenute per il funzionamento dell'impianto provvisorio, erano ammontate a complessivi euro 4.000,00.
Ha affermato che ella aveva improntato la propria condotta al rispetto della buona fede avendo sospeso il pagamento dei canoni in misura proporzionale all'inadempimento del locatore: era stato infatti lo stesso in occasione della riunione tenutasi in da 26.07.2021 Controparte_1
innanzi al Servizio Agricoltura della PAT, a formulare la proposta
(“Proposta A”) di espungere l'agriturismo dal contratto di affitto e, per l'effetto, di pattuire un nuovo canone annuo di euro 20.000,00, in luogo dell'importo di euro 37.200,00 originariamente stabilito
In via principale ha chiesto in ragione di quanto sopra che fosse accertato e dichiarato ex art 1460 cc “ il diritto della signora Pt_1
a sospendere il pagamento dei canoni oggetto di ingiunzione e, per
[...]
l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, revocandolo,
l'opposto decreto di ingiunzione”
In via riconvenzionale ha chiesto che accertato e dichiarato che non le aveva consegnato la p.ed. 81 p.m. 2 C.C. Lon Controparte_1
II, egli venisse condannato a consegnarle tale bene;
.
Ancora in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di CP_1
a versarle la somma di euro 45.600,00 oltre iva, ovvero la
[...]
6 maggiore o minore somma risultante in corso di causa o che fosse ritenuta di giustizia, per i costi da ella sostenuti per la realizzazione e la gestione dell'impianto di irrigazione;
occorrendo compensando tali importi con le somme eventualmente dovute a controparte costituendosi in giudizio sulla eccezione svolta in via Controparte_1
pregiudiziale dall'opponente ha affermato di aver presentato e depositato il ricorso presso il Tribunale di Trento – sezione specializzata agraria. In ogni caso, il “trasferimento” operato con decreto di fissazione udienza n. 2/2022 da parte del Presidente della Sez. Specializzata agraria innanzi al giudice “competente” aveva integrato “sanatoria”.
Nel merito ha esposto che in realtà la p.m. 2 della p.ed 81 solo fittiziamente era stata inserita nel contratto, in quanto si trattava di immobile da egli utilizzato in parte quale sua abitazione;
padre e figlia avevano pertanto concordato che esso rimanesse nella disponibilità del primo;
tale particella era stata inserita in contratto solo il giorno della stipula, poiché non poteva rimanere in gestione” al proprietario
“ non avendo quest'ultimo, a seguito della stipula dei Controparte_1
contratti di affitto agrario (doc. 1 ricorso per d.i. e doc. 1), alcuna p.f. all'interno del proprio fascicolo aziendale” .
Affermava che l' agriturismo non era da anni in attività; Parte_1
del resto non intendeva in realtà “ iniziare/riprendere l'attività agrituristica avviata (e poi cessata) dal padre in quanto non aveva la capacità/competenza, i titoli (non possedeva il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e non era iscritta nel registro regionale degli operatori agrituristici, né possedeva l' HACCP, né possedeva le risorse necessarie (in termini di tempo, personale e finanziarie)”.
Ha altresì affermato che la p.ed. 81/2 (agriturismo) non era stata in alcun modo considerata nella quantificazione del canone proprio tenuto conto
7 che comunque in parte di detta p.ed. il padre aveva la Controparte_1
propria residenza.
La stessa infatti, finché i rapporti erano “stati pacifici Parte_1
(aprile/maggio 2020), non aveva eccepito/richiesto alcunché al padre, ma anzi aveva a sua volta condiviso con il padre la presenza nella p.ed.
81 sub 2 (la figlia usufruiva - e usufruisce tutt'oggi - di una stanza delle
2 presenti)”; e del resto egli aveva aiutato la figlia nel lavoro dei campi sicchè l''eccezione di inadempimento era contraria a buona fede e ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. pertanto non poteva giustificare il proprio inadempimento/rifiuto all'esecuzione
Ancora ha puntualizzato che in ogni caso egli occupava solo 1 stanza delle 2 e 1 bagno su 5: di tal che risultavano “liberi” 4 bagni, la cucina,
40 posti a sedere nella sala da pranzo e la seconda stanza (che peraltro era utilizzata dalla stessa per ragioni personali); i locali Parte_1
dell'agriturismo erano aperti ed accessibili e la opponente disponeva delle chiavi di tal che la sua presenza nell'agriturismo/p.ed. 81 sub 2 non impediva all'opponente lo svolgimento, se ciò avesse effettivamente voluto, dell'attività agrituristica
Quanto all'asserito inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 1575 n.
2) e/o 1576 c.c.. ha affermato in primis che l'opponente non aveva provato i pretesi esborsi. Ha puntualizzato che la limitazione della portata dell'acqua per la irrigazione dei terreni riguardava lavori svolti da aprile a luglio 2019 (4 mesi dunque e non 2 annate agrarie) da CP_5
nella canaletta di scolo della finestra Gaggi di accesso alla galleria idraulica “Molveno - S. Massenza”, durante i quali - a causa di un errore di - la fornitura di acqua anche per i campi/pf Controparte_6
oggetto del presente giudizio era stata ridotta a complessivi 3 l/s, così come per l'intero ma mai del tutto cessata”¸ Controparte_7
Tale riduzione (e non cessazione) era legata dunque a cause estranee e comunque non imputabili all'opposto ed era venuta meno già
8 nell'agosto del 2019 quando la portata dell'acqua ai campi/p.f. oggetto di contratto era stata pressoché ripristinata;
egli del resto si era attivato per trovare soluzioni alla situazione ma la figlia le aveva rifiutate e di sua iniziativa, senza il coinvolgimento e il consenso dell'opposto, a fine
2019 (dopo la cessazione del problema insorto con Dolomiti
Energia/PAT) aveva realizzato male e in economia un impianto di irrigazione con botti (botti peraltro già esistenti/presenti in azienda ma cambiate su scelta della opponente).
I lavori di miglioria non erano mai stati autorizzati e risultavano , anche ai sensi dell'art. 3 del contratto, a carico della affittuaria la quale non poteva pretenderne alcun rimborso.
Ha ribadito conclusivamente che dell'importo complessivo di euro
112.800 dovuti da in forza del contratto di affitto agrario Parte_1
per le annate agrarie fino al 2021, la stessa aveva versato solo l'importo di euro 73.700, sicché residuava un credito di euro 39.100, pari alla somma ingiunta.
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione, dell'eccezione ex art 1460 cc e delle avverse domande riconvenzionali .
A sua volta ha proposto domanda di risoluzione del contratto in ragione del grave inadempimento della conduttrice per mancato pagamento del canone pattuito per le n. 4 annate agrarie.
Ha altresì chiesto che venisse accertato l'avvenuto pagamento da parte del concedente delle spese ordinarie riguardanti il servizio acquedotto (€
539,75) e la revisione della caldaia (€ 210,00) di competenza della concessionaria e, per l'effetto, che venisse condannata al Parte_1
versamento/rimborso di € 749,75 a titolo di spese anticipate dal richiedente oltre interessi legali dalla data della domanda.
Con ordinanza dd. 30.6.22 è stata disposta, su istanza di Parte_1
la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
9 opposto. Con ordinanza dd. 27/10/22, ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo n.
150/11,è stata disposta la trasformazione del rito
Con sentenza n. 67 del 26.1.23 il Tribunale di Trento, Sezione specializzata agraria
-ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.881/21 proposta da Parte_1
-ha condannato alla consegna in favore di Controparte_1
della p.m. 2 p.ed. 81 CC Lon II;
Parte_1
-ha rigettato l'ulteriore domanda riconvenzionale di Pt_1
;
[...]
-ha dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale di
; Controparte_1
- ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In primo luogo il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto: sul punto ha osservato che il ricorso monitorio era stato correttamente rivolto alla sezione specializzata agraria ed era stato emesso da un giudice che comunque faceva parte di tale sezione, sia pure quale supplente della stessa. La circostanza che il decreto ingiuntivo non fosse stato emesso dal presidente aveva esclusivamente rilevanza sotto il profilo della ripartizione tabellare degli affari, la cui violazione tuttavia non poteva determinare alcuna invalidità del provvedimento, integrando mera irregolarità.
Quanto alla pm 2 della p.ed 81 il Tribunale ha rilevato che non vi era prova che il contratto fosse parzialmente simulato;
nondimeno ha ritenuto che la mancata consegna di tale immobile ) non potesse giustificare una revisione del canone pattuito tra le parti, dovendosi ritenere, alla luce del contenuto del contratto di data 31/7/17, che le parti non avessero stabilito alcun corrispettivo per il godimento di tale bene ovvero l'avessero ritenuto ricompreso nel corrispettivo che era stato
10 pattuito complessivamente con esclusivo riferimento all'estensione dei terreni concessi in uso all'affittuaria.
Quanto alle spese sostenute in ragione delle problematiche riguardanti la irrigazione ha osservato in primo luogo che l'opponente non aveva provato di aver sostenuto le spese esposte, in totale mancanza di documentazione fiscale e considerato che l'unico documento prodotto era costituito da un preventivo redatto dal marito della stessa opponente.
Ha poi sottolineato che l'impianto non era a servizio solamente dei beni concessi in affitto da , ma anche di beni concessi in Controparte_1
locazione da un diverso soggetto giuridico, vale a dire la società semplice agricola Pt_2
Ancora ha rimarcato che secondo le previsioni del contratto di affitto era stata autorizzata l'esecuzione di reimpianti, di opere di piccola sistemazione e di bonifica da parte dell'affittuaria, con la precisazione che non sarebbe stato riconosciuto alcun indennizzo per tali opere;
era stato inoltre previsto l'impegno per la medesima affittuaria a non eseguire alcun miglioramento non preventivamente concordato e autorizzato in forma scritta da parte del concedente, con rinuncia da parte dell'affittuaria a richiedere qualunque rimborso per i miglioramenti eventualmente eseguiti senza la predetta autorizzazione ed ha osservato come non fosse stato neppure allegato dall'opposta di aver richiesto la prevista autorizzazione .
Ha ritenuto improcedibili le domande riconvenzionali dell'opposto trattandosi di domande in relazione alle quali non era stato svolto il tentativo di conciliazione altresì evidenziando che con riguardo alla domanda di risoluzione, non risultava nemmeno essere stata inviata la raccomandata di cui all'art. 5 della L.n. 203/82.
Propone appello Parte_1
Con primo motivo di appello articolato in due sub motivi lamenta dapprima la nullità della sentenza e del procedimento per incompetenza
11 inderogabile del giudice dell'opposizione ex art 645 cpc sull' assunto che essendo stato il decreto ingiuntivo emesso dal “Tribunale
Ordinario” spettava ad esso e non alla Sezione Specializzata Agrariala pronuncia sull'opposizione, pronuncia che avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'incompetenza.
Afferma con secondo submotivo la erroneità della statuizione con cui è stata rigettata l' eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Con secondo motivo d'appello contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui pur ritenendo che vi fosse obbligo di consegna della p.ed
81 p.m. 2 che era rimasto inadempiuto aveva poi negato l'operatività dell'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc sostenendo che la mancata consegna non comportasse la debenza di minor somme per canoni il cui importo sarebbe stato pattuito indipendentemente da detto bene;
contesta la sentenza anche nella parte in cui ha “trattato” l'intero compendio come se fosse stato affittato “a misura”.
Con terzo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per la parte in cui ha ritenuto che non vi fosse inadempimento di CP_1
agli obblighi di cui all'art 1575 n.2 cc e/o 1576 cc e in cui ha
[...]
ritenuto che nulla fosse dovuto a titolo di risarcimento danni/rimborso per le spese relative alla realizzazione dell'impianto di irrigazione.
Rileva che: ciò che le era stato affittato erano “fondi irrigui” ; la irrigazione era stata interrotta nel periodo a partire dal marzo 2019 fino al luglio 2019 e, parzialmente da tale momento fino alla fine del successivo anno agrario 2020; ella aveva realizzato un impianto di emergenza in via di urgenza e non dunque una miglioria;
i costi erano desumibili da una CTU svolta in sede di ATP e prodotta nel giudizio di primo grado.
Reitera le istanze istruttorie
In prima udienza il giudizio è stato interrotto essendo stato dichiarato il decesso di . Controparte_1
12 A seguito di riassunzione si sono costituiti e Controparte_2 CP_8
qualificatisi quali eredi di , deceduto il
[...] Controparte_1
20.4.2023, eccependo la nullità degli atti processuali avendo originariamente l'appellante notificato l'atto di appello al padre già deceduto, impedendo agli odierni appellati di aver conoscenza di detti atti e di approntare le loro difese.
Ancora affermano che è priva di capacità processuale ai Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art 78 cpc essendo ella stessa erede di di tal che avrebbe dovuto “disporre per la nomina di Controparte_1
un suo curatore speciale”.
Quanto al primo motivo di appello ribadiscono che il ricorso monitorio è stato presentato davanti alla Sezione agraria, e che il decreto ingiuntivo è stato emesso da componente di detta sezione sia pure supplente;
affermano che l'art 645 cpc obbliga l'assegnazione dell'opposizione allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (e dunque alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Trento) e correttamente il
Tribunale, visto l'art. 4 D.Lvo n. 150/11, ha disposto la trasformazione del rito.
Contestano anche gli altri motivi di appello, chiedono il rigetto dell'appello principale e a loro volta formulano “ove occorra” appello incidentale nei termini di cui alle trascritte conclusioni.
replica alle avverse eccezioni rilevando la loro Parte_1
inammissibilità ed infondatezza.
A sua volta eccepisce la inammissibilità per tardività dell'appello incidentale di controparte non essendo stato rispettato il termine di cui all'art 436 cpc : la prima udienza era stata fissata al 14.11.2023 e il difensore di pur abilitato alla difesa sulla scorta della Controparte_1
originaria procura ( in forza del principio di ultrattività del mandato) era meramente comparso nella prima udienza senza costituirsi e senza
13 proporre in termini appello incidentale . Osserva che gli eredi patiscono le decadenze già maturate in capo al dante causa.
Ancora eccepisce l'inammissibilità ex art 434 cpc di detto appello incidentale in quanto non reca le condizioni minime ivi elencate;
in ogni caso ne ha contestato la fondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis va rigettata l'eccezione preliminare sollevata da CP_2
e relativa alla nullità degli atti d'appello per
[...] CP_3
errata notifica del ricorso d'appello introduttivo a già Controparte_1
in allora deceduto (circostanza peraltro nota all'appellante
[...]
, figlia di ) anziché agli eredi dello stesso. Pt_1 CP_1
Deve darsi atto che sulla questione si sono susseguiti nel tempo diversi orientamenti: l'orientamento più risalente e tranchant secondo cui in caso di morte e perdita di capacità a stare in giudizio della parte, la
“stabilizzazione processuale” del soggetto colpito da tali eventi non può in ogni caso eccedere il grado di giudizio durante il quale l'evento ha avuto luogo, è stato sottoposto a una rilettura critica;
ciò già con la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15295 del
04/07/2014, che pur confermando che il parziale limite alla ultrattività del mandato ad litem è costituito dal grado di giudizio, ha fatto salvo il caso in cui, la procura ad litem sia stata espressamente conferita anche per il successivo grado di merito.
La sentenza Cassazione civile n. 12183 / 2021, - richiamando “in continuità” la citata pronuncia SSUU 15295/2014- rammenta che la disciplina del fenomeno deve dalla quale emerge che l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti, essendo rimessa in via esclusiva alla discrezionalità del procuratore della parte defunta o non più capace, la scelta di "fare o
14 non fare" tale dichiarazione o notificazione, nel momento che ritiene più opportuno, al fine di provocare, sul presupposto dell'effettivo verificarsi dell'evento, l'effetto giuridico dell'interruzione del processo;
dichiarazione o notificazione del procuratore che, consistendo nell'esteriorizzazione di una determinazione volitiva, al fine di produrre
l'effetto interruttivo del processo, si configura come negozio processuale. Tanto comporta che, in assenza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, il processo prosegue egualmente nei confronti anche della parte deceduta, che la legge considera a tutti gli effetti come parte ritualmente presente in giudizio, e ciò perché il venir meno della persona o la sopravvenuta incapacità non incide sulla titolarità del "jus postulandi" del difensore, il cui esercizio non subisce alcuno ostacolo o limitazione, quando l'evento si è verificato nel giudizio in corso…..essendo stato considerato il sistema della cd. "ultrattività del mandato alle liti" idoneo, dal Legislatore, a garantire la piena tutela della posizione difensiva della parte, pur se deceduta o divenuta incapace (omissis) --- Unico parziale limite alla ultrattività del mandato ad litem è costituito dal grado di giudizio: salvo il caso in cui, infatti, la procura ad litem sia stata espressamente conferita anche per il successivo grado di merito, il difensore può rappresentare la parte solo passivamente, durante lo stato di quiescenza e riattivazione del processo. Ed infatti il difensore, che non avesse dichiarato o notificato
l'evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione, ma non potrebbe mai ne' notificare validamente la sentenza ne', tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame
Diversamente, potrebbe attendere e svolgere legittimamente le attività in oggetto e quelle procuratorie in generale, qualora sia munito di procura anche per gli altri gradi di giudizio”.
Nel caso in esame la procura conferita da al suo Controparte_1
difensore di allora riguardava non solo la proposizione del ricorso per
15 decreto ingiuntivo e la fase di opposizione al decreto ingiuntivo ma si estendeva espressamente ad “ogni stato e grado” del giudizio di tal che egli, non solo era sicuramente abilitato a ricevere, come fatto, la notifica, ma altresì, operando in tal caso il principio di ultrattività, a costituirsi nel grado di appello.
In prima udienza è stata dichiarata la morte di con Controparte_1
conseguente interruzione del giudizio;
la costituzione degli eredi in esito alla riassunzione del giudizio è avvenuta dunque “con subentro” nella posizione del de cuius quando era già spirato il termine ex 436 cpc di tal che l'appello incidentale è tardivo e va dichiarato inammissibile.
Da quanto sopra risulta con tutta evidenza che nessuna “malafede” può imputarsi all'appellante con riferimento alla attività di notifica;
non vi sono comunque i presupposti per una condanna ex art 89 cpc, invocata dall'appellante, posto che la malafede è dedotta dagli appellati in ragione e nell'ambito della loro “ linea difensiva” in punto notifica .
Sin d'ora d'ora va precisato che il vero e proprio appello incidentale ( tardivo ) si rinviene nelle conclusioni della parte III punto 1) relativo alla domanda di risoluzione del contratto e punto 3) relativo alle spese della fase di primo grado con cui viene specificamente contestata la compensazione integrale delle spese del grado per non avere il
Tribunale in allora considerato la prevalenza dell'inadempimento di controparte.
Per contro quanto al punto 2) devesi rilevare che per l'esame della pretesa sopravvenuta “ cessazione della materia del contendere” non necessita di vero e proprio appello incidentale, integrando essa in buona sostanza allegazione di “sopravvenuta carenza di interesse” al cui esame si deve provvedere anche d'ufficio (v. tra le altre, Cass. civ.,
Ord., 22-04-2020, n. 8034).
In ordine alle conclusioni punto 4) concernenti l'eccezione di inadempimento, va poi osservato che non vi è pronuncia neppure
16 implicita, nella sentenza di primo grado che abbia rigettato la prospettazione degli appellati in ordine alla assenza di buona fede rinvenibile nel comportamento della affittuaria avendo il Tribunale disatteso l'eccezione di inadempimento riferita all'obbligo di pagamento del canone ritenendo tout court che le parti non avessero “ stabilito alcun corrispettivo per il godimento di tale bene ovvero
l'abbiano ritenuto ricompreso nel corrispettivo pattuito complessivamente con esclusivo riferimento ai terreni”. Ai fini dell'esame delle argomentazioni già svolte dagli odierni appellati in primo grado è sufficiente dunque la loro riproposizione (e del resto gli stessi appellati – v. pag 12 della loro comparsa di costituzione - affermano di formulare sul punto appello incidentale solo per l'ipotesi in cui le relative argomentazioni dovessero esser “vestite processualmente come una impugnazione incidentale”)
E' infondata anche la seconda eccezione preliminare degli appellati relativa al difetto di capacità a stare in giudizio di ex art Parte_1
78 cpc: basti a tal riguardo rilevare che ai sensi della citata norma il conflitto di interessi che rende necessaria la nomina di curatore speciale
è solo quello tra rappresentante e rappresentato non rinvenibile nel caso di specie.
In ordine al primo motivo di appello principale per comodità espositiva viene analizzato dapprima il secondo submotivo.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità e/ annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e ribadisce il duplice rilievo che il decreto ingiuntivo non era stato emesso dal Presidente della Sezione specializzata agraria e comunque non era stato emesso neppure da detta Sezione.
Va osservato che il ricorso monitorio è stato inequivocabilmente indirizzato al Tribunale di Trento - Sezione Specializzata Agraria (v ricorso monitorio) ed il decreto è stato emesso da giudice tabellarmente
17 incardinato in detta Sezione specializzata agraria, ancorchè quale supplente;
deve allora convenirsi con il giudice di primo grado nel ritenere che il decreto ingiuntivo ancorchè nella intestazione rechi la mera indicazione “Tribunale Ordinario di Trento” (denominazione propria di detto Tribunale) sia stato emesso dalla sua Sezione
Specializzata Agraria, adita dal ricorrente.
E' invece fondato il rilievo secondo cui il decreto ingiuntivo è stato emesso - pur nell'ambito della Sezione Specializzata agraria- da giudice incompetente. L'art 2 della 320/63 individua una vera e propria competenza funzionale ad emettere il decreto ingiuntivo in capo al
Presidente della Sezione Specializzata Agraria, di tal che non vi verte in fattispecie di mero riparto tabellare interno. Nel caso di specie il decreto
è stato emesso da giudice che non rivestiva la qualifica di presidente della Sezione e che non ha neppure emesso il provvedimento in veste di presidente ff o presidente “delegato” di detta Sezione;
non vi è alcun altro elemento da cui desumere che egli abbia emesso il decreto in tale veste ed anche il ricorso monitorio del resto era meramente indirizzato alla Sezione specializzata agraria, non al suo Presidente.
Deve dunque dichiararsi, per tale profilo la nullità del decreto ingiuntivo essendo stato emesso da giudice incompetente.
E' invece infondato il primo sub motivo: l'appellante lamenta, quanto al giudizio di opposizione la violazione dell'art 645 cpc, sul rilievo che essendo stato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di
Trento ma non dalla Sezione Specializzata Agraria l'opposizione doveva esser trattata dal Tribunale Ordinario di Trento (settore civile ordinario) : essendo invece stato stato sopra accertato che il decreto ingiuntivo è stato emesso giudice della Sezione specializzata agraria ,
l'opposizione è stata correttamente trattata dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale Ordinario di Trento.
Quanto al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
18 Si conviene con l'appellante nel ritenere che l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc richiede che venga effettuata la complessiva comparazione tra i reciproci inadempimenti ivi compreso- una volta riconosciuto che comunque l' agriturismo doveva esser consegnato- l'inadempimento alla consegna di detto bene e ciò valutandone in ogni caso l'impatto “sull'economia del contratto” e sul sinnallagma contrattuale
Si conviene altresì con l'appellante anche sul fatto che una volta inserito nell'oggetto del contratto l'agriturismo, non può ritenersi che esso non avesse alcun “valore” locatizio .
Ciò nondimeno l'eccezione va ugualmente rigettata.
L'affittuario di contratto di affitto agrario può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione dell'affittante, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento purché però la sospensione/ riduzione del pagamento del canone risulti giustificata, tenuto conto dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte.
In primis, sul piano obiettivo va rilevato da un lato che l'inadempimento del è consistito nell'omessa Controparte_1
consegna del solo immobile agriturismo (p ed 81 sub 2) insistente su una superficie indicata in contratto ( unitamente alla ped 81 sub 1 che è stata però consegnata) come catastale di mq 695 e GIS di mq 493 mentre è stato consegnato tutto il restante compendio affittato con superficie catastale complessiva di mq 96578 (mq 97.273 -mq 695) e superficie GIS di mq 94.119 ( 94612 – 493) , a cui devesi aggiungere la consegna della pd 81 sub1 ove sono siti cantina e magazzino.
19 Va altresì rilevato dall'altro lato che la riduzione del canone operata da
è stata di notevole entità: a fronte di un canone previsto Parte_1
per le 4 annate agrarie dal 31.07.2017 al 10.11.2021 pari a complessivi
€ 112.800,00 (€ 1.200,00 per la prima annata ed € 37.200,00 per le altre tre annate) ella ha versato solo € 73.700,00 omettendo in relazione a dette 4 annualità il pagamento di un importo maggiore al corrispettivo fissato per una intera annata agraria del periodo.
La affermazione secondo cui sarebbe stato lo stesso Controparte_1
a quantificare un corrispettivo complessivo di € 20.000 annuo per l'agriturismo ( doc 3 fascicolo di primo grado di Controparte_1
proposta A formulata in sede di tentativo di conciliazione del 26.7.2021) non è corretta;
quanto alla proposta sub A devesi tener conto del complessivo contenuto detta proposta conciliativa che prevedeva il pagamento di tutti gli arretrati non solo di quelli oggetto qui di controversia ma anche di quelli relativi alla ss sempre Pt_2
riferibile a , nonché la “restituzione” di terreni Controparte_1
(parrebbe afferenti il contratto relativo a;
detta proposta Pt_2
prevedeva poi una nuova pattuizione del canone con riduzione progressiva dall'annata agraria 2021/2022 (non dunque per le pregresse annate ) che si sarebbe ridotto a € 27.300,00 x l'anno
2021/2022 e poi per le restanti annate ad € 24.000,00. Si tratta dunque di una delle tre proposte conciliative finalizzata ad un nuovo futoro assetto “contrattuale”, fermo restando il dovuto rispetto alle pregresse annate agrarie.
Devesi invece considerare che il valore proporzionalmente attribuibile all' agriturismo secondo le previsioni contrattali in essere era “ minimale”: il corrispettivo complessivo, è stato stabilito in base alla entità della superficie e ciò anche con riferimento alla p ed 81 sub 2 ; di tal che il valore del corrispettivo “correlato” a detto immobile- sulla scorta del contratto e per come il corrispettivo complessivo è
20 stato determinato in contratto in allora dalle parti- risulta meramente proporzionale alla limitata superficie che il medesimo occupa (ben minore di mq 695 di superficie catastale e 493 di superficie GIS poiché in tali superfici è ricompresa anche la ped 81 sub 1 ove sono siti cantina e magazzino e che è stata invece consegnata); di tale volontà delle parti espressa in contratto va tenuto conto nel valutare il “ peso” dei rispettivi inadempimenti rispetto al sinnallagma contrattuale.
A ciò devesi poi aggiungere: che al momento della stipula del contratto,
l'attività di agriturismo era ormai da tempo cessata;
che parte dell'immobile era già parzialmente occupato da svariati anni dall'affittante che era il padre di separato dalla Controparte_1 Pt_1
moglie e che lì aveva stabilito (dal 2011) la sua residenza e che all' epoca della stipula del contratto non aveva ancora mai esercitato Pt_1
attività di agriturismo non avendone neppure i titoli
Risulta dunque coerente con quanto sopra, la dichiarazione contenuta nel verbale del tentativo di conciliazione del 14.6.2021 - liberamente apprezzabile - del rappresentante sindacale pa che era Persona_1
stato presente alla stipula del contratto e che ha chiaramente affermato che la appellante era interessata alla coltivazione dei fondi e non ad attività di agriturismo e che questa particella fu inserita nel contratto su specifica richiesta del padre (ed è verosimile che ciò sia stato richiesto perché il padre non aveva più la disponibilità di terreno che giustificasse la destinazione dell'immobile ad agriturismo).
E' ancora coerente con quanto sopra anche il comportamento successivo di che, ancorchè si fosse attivata per ottenere Parte_1
i titoli necessari per l'esercizio dell'agriturismo (ottenendo da ultimo l'iscrizione al registro dei relativi operatori nell'ottobre 2019) per molto tempo non ha neppure rivolto al padre richiesta di rilascio l'immobile: sono invero documentate in causa sole le richieste relative all'agriturismo nel contesto dei tentativi di conciliazione, nel 2021, nel
21 mentre non vi è neppure offerta di prova orale relativamente ad eventuali precedenti richieste;
(neanche dopo l'iscrizione nel registro di cui sopra dell'ottobre 2019 risulta che ella si sia in qualche modo attivata per ottenere la liberazione delle porzioni dell'immobile occupate dal padre né invero che abbia approntato una qualche concreta iniziative in vista di una “prossima” gestione di siffatta attività) .
Quanto all''inadempimento integrato dalla problematica della fornitura idrica di cui si dirà infra devesi osservare che la problematica è stata di breve durata (sia pure grazie all'intervento migliorativo posto in essere dalla affittuaria ) e che non risulta in questo giudizio che essa abbia provocato danni (tali non essendo le spese sostenute per l'impianto quanto si dirà successivamente ).
Quanto sopra esposto porta a ritenere che l'eccezione di inadempimento non sia stata sollevata in buona fede avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto e sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, dell'inadempimento di posto che non Controparte_1
può ritenersi che la mancata consegna dell'immobile per la parte occupata dal e la problematica della fornitura idrica Controparte_1
legittimassero causalmente e proporzionalmente, la sospensione del pagamento del canone per l' ingente somma non corrisposta da
Parte_1
Quanto al terzo motivo si osserva quanto segue.
Oggetto del contratto erano fondi “irrigui” e la fornitura d'acqua risultava garantita al momento della stipula del contratto grazie ad idonea concessione rilasciata dalla PAT ( per il periodo 01 marzo -31 ottobre di ciascun anno e sino all'anno 2033 - v. doc 13 prodotto in primo grado da ; i terreni oggetto di contratto hanno Parte_1
subito una interruzione della fornitura idrica in conseguenza di lavorazione effettuate dall'Ente concedente a partire dal marzo 2019 e
22 sino al mese di luglio 2019. A detta dell'appellante successivamente e vi sarebbe stata comunque una fornitura idrica ridotta fino alla fine del successivo anno agrario 2019/2020, ma di ciò non vi piena prova e in ogni caso non è neppure dato sapere se i quantitativi erogati in forza della suddetta concessione fossero o meno sufficienti al fine di irrigare i fondi.
Orbene a fronte delle problematiche relative alla erogazione della fornitura idrica parte appellante non ha posto in essere un mero intervento “riparativo” urgente ( che peraltro neppure poteva effettuare posto che le problematiche della irrigazione erano correlate a lavori effettuati dalla concedente “a monte” ) né è intervenuta con mezzi e/o impianti di tipo provvisorio atti a consentire in via d'urgenza e medio tempore, fino al ripristino della fornitura da parte della PAT, la fornitura idrica, avendo la affittuaria per contro scelto di operare con una diversa soluzione, ovvero la realizzazione di una nuova opera - destinata peraltro a servire anche altri fondi- permanente (il fatto che si tratti di impianto idrico permanente risulta dalla CTu svolta in sede di ATP) migliorativa e sostitutiva rispetto alle opere esistenti (deputate in forza della concessione a fornire acqua ai fondi).
Si è dunque al di fuori del perimetro della vera e propria “riparazione
” straordinaria suscettibile di rimborso ex art artt. 1621 e 1577 cod. civ. (applicabili anche all'affitto agrario) ed anche al di fuori del perimetro di un intervento provvisorio e sostitutivo in via d'urgenza per il tempo necessario al ripristino della irrigazione da parte della PAT, avendo invece la affittuaria, come già esposto, optato per una diversa soluzione, ovvero la realizzazione ex novo di un nuovo impianto idrico, del tutto autonomo rispetto alle opere preesistenti. Devesi allora convenire con la sentenza appellata secondo cui si è trattato di una vera e propria miglioria realizzata senza l'autorizzazione dell'affittante che per previsione contrattuale è insuscettibile di rimborso.
23 Il terzo motivo di appello va dunque rigettato.
Resta da dire quanto alla statuizione di condanna al rilascio del fondo che non risulta una sopravvenuta carenza di interesse posto che l'interesse di ad ottenere l'immobile libero, persiste anche Parte_1
nei confronti degli (altri) eredi del de cuius posta la fictio iuris, secondo cui il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
Si deve procedere, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis Cassazione civile sez. II,
23/02/2022, n. 5890) .
Stante l'esito del giudizio vanno compensate inter partes per un terzo le spese di lite dei due gradi;
parte appellante maggiormente soccombente va condannata a rifondere a controparte i due terzi delle spese di lite dei due gradi di giudizio (da cui va detratta la quota di spettanza di quale erede di ), alla cui Parte_1 Controparte_1
liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con
D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Si dà atto che sussistono i presupposti in capo agli appellanti incidentali, per il pagamento del contributo unificato nel doppio
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza n.
67/2023 del Tribunale di Trento, Sezione Specializzata Agraria:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 881/2021;
24 3. condanna a corrispondere a e Parte_1 Controparte_2 [...]
l'importo complessivo di euro 39.100,00 oltre interessi legali dal CP_3
dovuto al saldo da cui va detratta la quota di spettanza di Parte_1
quale erede di Controparte_1
4. rigetta per il resto l'appello;
5. compensa per un terzo le spese di lite dei due gradi;
6. condanna parte appellante a rifondere a controparte i due terzi delle spese di lite di primo grado, che liquida in euro 9402,00 oltre spese generali e accessori di legge, da cui va detratta la quota di spettanza di quale erede di;
Parte_1 Controparte_1
7. condanna parte appellante a rifondere agli appellati i due terzi delle spese di lite di secondo grado, che liquida in euro 4774,00 per ciascun appellato oltre spese generali e accessori di legge;
8. dà atto che sussistono i presupposti in capo agli appellanti incidentali per il pagamento del contributo unificato nel doppio.
Deciso in Trento, 28/01/2025
Il Presidente dott. Liliana Guzzo
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
R.G. 150/ 2023
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Specializzata Agraria, in persona di:
Dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente rel ed est
Dott.ssa Maria Tulumello - Consigliera
Dott. Lorenzo Benini - Consigliere
Dott. Carmelo Anderle - Esperto
Dott. Nicola Zaminato - Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado rg 150/2023 promossa con ricorso in appello da
C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Cristian Maines con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo
- appellante contro
Controparte_1
e proseguita contro
( C.F. ) Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Elvio
Fronza ed Elisabetta Fronza
e ( C.F. ) CP_3 C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv.to Elisabetta Fronza
-appellati- appellanti incidentali
1 In punto : appello avverso sentenza n. 67/2023 emessa dal Tribunale di
Trento- sezione specializzata agraria il 26.1.2023
Causa discussa e decisa con lettura del dispositivo il giorno 28.1.2025
CONCLUSIONI
APPELLANTE voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Specializzata
Agraria, in riforma della Sentenza Impugnata, contrariis reiectis, così statuire: in via principale e nel merito: accogliere i motivi d'appello e,
- previo accertamento, con declaratoria, i) dell'incompetenza del
Tribunale Sezione Agraria e, indi, della nullità del procedimento, del giudizio e della Sentenza (Motivo I) e/o ii) della fondatezza dell'eccezione di inadempimento (Motivo II e Motivo III), revocare, annullare, caducare e, comunque, rendere inefficace e porre nel nulla il
Decreto Ingiuntivo n. 881/2021 del 25 novembre 2021 del Tribunale di
Trento, e comunque, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dell'Appellante;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Appellato e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni patiti e/o al rimborso dei costi sostenuti, pari a € 45.600,00 oltre iva, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che fosse ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, occorrendo compensandola con le somme tutte a qualsiasi titolo denegatamente dovute a favore dell'Appellata. in ogni caso: con vittoria di spese, compensi ed accessori per tutti i gradi del giudizio. in via istruttoria: si è chiesto e si chiede nuovamente di essere ammessi provare a mezzo testi le circostanze di seguito capitolate:
2 cap. 1) Vero che la signora nel corso del mese di giugno Parte_1
2019 ha realizzato l'impianto di irrigazione di cui al documento n. 15 di parte opponente;
cap. 2) Vero che la signora perdurando l'interruzione Parte_1
della fornitura idrica, nel corso della primavera 2019 ha comunicato al signor che nel corso del mese di giugno 2019, avrebbe Controparte_1
provveduto ad eseguire le opere di cui al capitolo di prova n.1; cap. 3) Vero che l'impianto di irrigazione di cui al capitolo di prova n. 1
è entrato in funzione negli ultimi giorni del mese di giugno 2019.
Si sono indicati e si indicano a testi: Testimone_1 Tes_2
e , tutti presso TI il Contadino di Margoni
[...] Tes_3
Ania, Località Lon, Vallelaghi (Tn).
APPELLATI
I. in via preliminare e pregiudiziale:
1) accertarsi e dichiararsi, che era a conoscenza della Parte_1
morte del padre, siccome intervenuta in data 20 aprile 2023, nel momento della sua proposizione dell'appello personalmente contro il padre con ricorso di data “reale” 1 agosto 2023 e della sua richiesta di notifica dello stesso e del pedissequo decreto della Corte di fissazione dell'udienza del 14 novembre 2023 solo a , al suo Controparte_1
domicilio eletto presso il suo procuratore avv. nonché Controparte_4
della sua richiesta di contumacia e, pertanto, dichiararsi, anche considerata la malafede sistematicamente espressa nelle suddette attività processuali, la nullità del ricorso di appello e di tutti gli atti conseguenti e precipuamente della dichiarata interruzione del processo e della sua riassunzione, colle conseguenze di legge;
2) accertarsi e dichiararsi l'insussistenza della capacità processuale della ricorrente alla morte del padre per la mancata nomina di un Curatore
Speciale, con violazione delle norme, di cui all'art. 75 cpc, con
3 conseguente nullità degli atti del procedimento di impugnazione, per evidenti conflitti di interessi.
II. (nel caso di rigetto delle sopraestese eccezioni pregiudiziali):
- in via principale:
- respingersi l'impugnazione proposta da con ricorso di Parte_1
data 1 agosto 2023, sia nel merito, che in via istruttoria;
III. in accoglimento – ove occorra - dell'appello incidentale:
1) dichiararsi, per grave inadempimento dell'appellante, la risoluzione del contratto di affitto agrario intercorso tra le parti in data 31 luglio
2017, condannandosi conseguentemente al rilascio dei Parte_1
beni, oggetto del contratto, nei tempi e modi previsti dalla legge;
2) per quanto attiene la condanna di alla consegna del Controparte_1
subalterno 2 della p.ed. 81 CC Lon, nel caso di rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, dichiararsi cessata la materia del contendere;
3) condannarsi l'opponente alla rifusione integrale (o comunque in quota rilevante) delle spese e competenze di primo grado.
4) accogliersi (nel caso di mancato accoglimento della motivazione del
Tribunale in ordine al terzo motivo di impugnazione avversaria) la nuova motivazione (già espressa sul punto), attinente l'assenza della buona fede nel comportamento e nella domanda e negli atti dell'appellante in ordine alla presenza di nei locali agriturismo e la conseguente CP_1
inesistenza di valenza redittuale economica di tale bene.
5) in via istruttoria: si chiede che venga dichiarata l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie, in quanto le circostanze capitolate sono inconferenti e comunque tutte oggetto di prova documentale;
6) In ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese e competenze del grado, con gli accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
4 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 881/21 emesso dal
Tribunale di Trento in data 24/11/21 con il quale le era stato ingiunto, su ricorso monitorio di il pagamento a quest'ultimo Controparte_1
dell'importo di euro 39.100,00 a titolo di canone dovuto in forza di contratto di affitto agrario stipulato tra le parti in data 31/7/17; con il ricorso monitorio aveva allegato che per le 4 annate Controparte_1
agrarie dal 31.07.2017 al 10.11.2021 - il canone che la avrebbe Pt_1
dovuto versare ammontava ad € 112.800,00 (€ 1.200,00 + € 37.200,00
x3) mentre ella aveva versato solo € 73.700,00.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito innanzitutto la Parte_1
nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente: trattavasi di decreto ingiuntivo che avrebbe dovuto essere emesso dal presidente della sezione specializzata agraria mentre nel caso di specie non era stato “ emesso da tale giudice e, comunque, nemmeno dalla
Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Trento, bensì da un
Giudice del Tribunale Ordinario di Trento”.
Nel merito ha affermato che si era reso inadempiente Controparte_1
al contratto di affitto agrario poiché nonostante le plurime e ripetute richieste dell'affittuaria, da ultimo con la lettera di adesione alla procedura di conciliazione dd. 11.06.2021, non le aveva consegnato l'immobile oggetto di locazione contraddistinto dalla p.ed. 81 sub 2 in
C.C. Lon adibito ad agriturismo (immobile dove continuava a risiedere l'affittante) con ciò impedendo quindi all'affittuaria di godere del medesimo e di esercitarvi l'attività agrituristica, per lo svolgimento della quale la stessa, in data 20.12.2017, aveva richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte della Provincia Autonoma di Trento e del competente Comune di Vallelaghi.
Altresì, ha esposto che negli anni agrari 2019 e 2020 a causa dell'impossibilità di irrigare i fondi locategli derivante dalla sospensione
5 della fornitura idrica, si era vista costretta a sopperire all'inerzia del locatore ed a realizzare, a propria cura e spese, un impianto di irrigazione di emergenza acquistando due cisterne per la raccolta dell'acqua da
15.000 litri l'una, tubazioni e raccordi vari e facendo eseguire i necessari scavi di collegamento alle tubazioni esistenti e i collegamenti elettrici, oltre a riattivare - tramite l'acquisto di molteplici tubi e microirrigatori - un piccolo vecchio pozzo fino ad allora in parziale disuso;
Il costo per la realizzazione di tale opera era stato pari ad euro 29.600,00 oltre IVA mentre i maggiori costi di manodopera sostenuti per garantire il funzionamento della medesima erano stati pari ad euro 12.000,00 e le maggiori spese energetiche sostenute per il funzionamento dell'impianto provvisorio, erano ammontate a complessivi euro 4.000,00.
Ha affermato che ella aveva improntato la propria condotta al rispetto della buona fede avendo sospeso il pagamento dei canoni in misura proporzionale all'inadempimento del locatore: era stato infatti lo stesso in occasione della riunione tenutasi in da 26.07.2021 Controparte_1
innanzi al Servizio Agricoltura della PAT, a formulare la proposta
(“Proposta A”) di espungere l'agriturismo dal contratto di affitto e, per l'effetto, di pattuire un nuovo canone annuo di euro 20.000,00, in luogo dell'importo di euro 37.200,00 originariamente stabilito
In via principale ha chiesto in ragione di quanto sopra che fosse accertato e dichiarato ex art 1460 cc “ il diritto della signora Pt_1
a sospendere il pagamento dei canoni oggetto di ingiunzione e, per
[...]
l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, revocandolo,
l'opposto decreto di ingiunzione”
In via riconvenzionale ha chiesto che accertato e dichiarato che non le aveva consegnato la p.ed. 81 p.m. 2 C.C. Lon Controparte_1
II, egli venisse condannato a consegnarle tale bene;
.
Ancora in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di CP_1
a versarle la somma di euro 45.600,00 oltre iva, ovvero la
[...]
6 maggiore o minore somma risultante in corso di causa o che fosse ritenuta di giustizia, per i costi da ella sostenuti per la realizzazione e la gestione dell'impianto di irrigazione;
occorrendo compensando tali importi con le somme eventualmente dovute a controparte costituendosi in giudizio sulla eccezione svolta in via Controparte_1
pregiudiziale dall'opponente ha affermato di aver presentato e depositato il ricorso presso il Tribunale di Trento – sezione specializzata agraria. In ogni caso, il “trasferimento” operato con decreto di fissazione udienza n. 2/2022 da parte del Presidente della Sez. Specializzata agraria innanzi al giudice “competente” aveva integrato “sanatoria”.
Nel merito ha esposto che in realtà la p.m. 2 della p.ed 81 solo fittiziamente era stata inserita nel contratto, in quanto si trattava di immobile da egli utilizzato in parte quale sua abitazione;
padre e figlia avevano pertanto concordato che esso rimanesse nella disponibilità del primo;
tale particella era stata inserita in contratto solo il giorno della stipula, poiché non poteva rimanere in gestione” al proprietario
“ non avendo quest'ultimo, a seguito della stipula dei Controparte_1
contratti di affitto agrario (doc. 1 ricorso per d.i. e doc. 1), alcuna p.f. all'interno del proprio fascicolo aziendale” .
Affermava che l' agriturismo non era da anni in attività; Parte_1
del resto non intendeva in realtà “ iniziare/riprendere l'attività agrituristica avviata (e poi cessata) dal padre in quanto non aveva la capacità/competenza, i titoli (non possedeva il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica e non era iscritta nel registro regionale degli operatori agrituristici, né possedeva l' HACCP, né possedeva le risorse necessarie (in termini di tempo, personale e finanziarie)”.
Ha altresì affermato che la p.ed. 81/2 (agriturismo) non era stata in alcun modo considerata nella quantificazione del canone proprio tenuto conto
7 che comunque in parte di detta p.ed. il padre aveva la Controparte_1
propria residenza.
La stessa infatti, finché i rapporti erano “stati pacifici Parte_1
(aprile/maggio 2020), non aveva eccepito/richiesto alcunché al padre, ma anzi aveva a sua volta condiviso con il padre la presenza nella p.ed.
81 sub 2 (la figlia usufruiva - e usufruisce tutt'oggi - di una stanza delle
2 presenti)”; e del resto egli aveva aiutato la figlia nel lavoro dei campi sicchè l''eccezione di inadempimento era contraria a buona fede e ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. pertanto non poteva giustificare il proprio inadempimento/rifiuto all'esecuzione
Ancora ha puntualizzato che in ogni caso egli occupava solo 1 stanza delle 2 e 1 bagno su 5: di tal che risultavano “liberi” 4 bagni, la cucina,
40 posti a sedere nella sala da pranzo e la seconda stanza (che peraltro era utilizzata dalla stessa per ragioni personali); i locali Parte_1
dell'agriturismo erano aperti ed accessibili e la opponente disponeva delle chiavi di tal che la sua presenza nell'agriturismo/p.ed. 81 sub 2 non impediva all'opponente lo svolgimento, se ciò avesse effettivamente voluto, dell'attività agrituristica
Quanto all'asserito inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 1575 n.
2) e/o 1576 c.c.. ha affermato in primis che l'opponente non aveva provato i pretesi esborsi. Ha puntualizzato che la limitazione della portata dell'acqua per la irrigazione dei terreni riguardava lavori svolti da aprile a luglio 2019 (4 mesi dunque e non 2 annate agrarie) da CP_5
nella canaletta di scolo della finestra Gaggi di accesso alla galleria idraulica “Molveno - S. Massenza”, durante i quali - a causa di un errore di - la fornitura di acqua anche per i campi/pf Controparte_6
oggetto del presente giudizio era stata ridotta a complessivi 3 l/s, così come per l'intero ma mai del tutto cessata”¸ Controparte_7
Tale riduzione (e non cessazione) era legata dunque a cause estranee e comunque non imputabili all'opposto ed era venuta meno già
8 nell'agosto del 2019 quando la portata dell'acqua ai campi/p.f. oggetto di contratto era stata pressoché ripristinata;
egli del resto si era attivato per trovare soluzioni alla situazione ma la figlia le aveva rifiutate e di sua iniziativa, senza il coinvolgimento e il consenso dell'opposto, a fine
2019 (dopo la cessazione del problema insorto con Dolomiti
Energia/PAT) aveva realizzato male e in economia un impianto di irrigazione con botti (botti peraltro già esistenti/presenti in azienda ma cambiate su scelta della opponente).
I lavori di miglioria non erano mai stati autorizzati e risultavano , anche ai sensi dell'art. 3 del contratto, a carico della affittuaria la quale non poteva pretenderne alcun rimborso.
Ha ribadito conclusivamente che dell'importo complessivo di euro
112.800 dovuti da in forza del contratto di affitto agrario Parte_1
per le annate agrarie fino al 2021, la stessa aveva versato solo l'importo di euro 73.700, sicché residuava un credito di euro 39.100, pari alla somma ingiunta.
Ha chiesto il rigetto dell'opposizione, dell'eccezione ex art 1460 cc e delle avverse domande riconvenzionali .
A sua volta ha proposto domanda di risoluzione del contratto in ragione del grave inadempimento della conduttrice per mancato pagamento del canone pattuito per le n. 4 annate agrarie.
Ha altresì chiesto che venisse accertato l'avvenuto pagamento da parte del concedente delle spese ordinarie riguardanti il servizio acquedotto (€
539,75) e la revisione della caldaia (€ 210,00) di competenza della concessionaria e, per l'effetto, che venisse condannata al Parte_1
versamento/rimborso di € 749,75 a titolo di spese anticipate dal richiedente oltre interessi legali dalla data della domanda.
Con ordinanza dd. 30.6.22 è stata disposta, su istanza di Parte_1
la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
9 opposto. Con ordinanza dd. 27/10/22, ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo n.
150/11,è stata disposta la trasformazione del rito
Con sentenza n. 67 del 26.1.23 il Tribunale di Trento, Sezione specializzata agraria
-ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.881/21 proposta da Parte_1
-ha condannato alla consegna in favore di Controparte_1
della p.m. 2 p.ed. 81 CC Lon II;
Parte_1
-ha rigettato l'ulteriore domanda riconvenzionale di Pt_1
;
[...]
-ha dichiarato improcedibile la domanda riconvenzionale di
; Controparte_1
- ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite.
In primo luogo il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto: sul punto ha osservato che il ricorso monitorio era stato correttamente rivolto alla sezione specializzata agraria ed era stato emesso da un giudice che comunque faceva parte di tale sezione, sia pure quale supplente della stessa. La circostanza che il decreto ingiuntivo non fosse stato emesso dal presidente aveva esclusivamente rilevanza sotto il profilo della ripartizione tabellare degli affari, la cui violazione tuttavia non poteva determinare alcuna invalidità del provvedimento, integrando mera irregolarità.
Quanto alla pm 2 della p.ed 81 il Tribunale ha rilevato che non vi era prova che il contratto fosse parzialmente simulato;
nondimeno ha ritenuto che la mancata consegna di tale immobile ) non potesse giustificare una revisione del canone pattuito tra le parti, dovendosi ritenere, alla luce del contenuto del contratto di data 31/7/17, che le parti non avessero stabilito alcun corrispettivo per il godimento di tale bene ovvero l'avessero ritenuto ricompreso nel corrispettivo che era stato
10 pattuito complessivamente con esclusivo riferimento all'estensione dei terreni concessi in uso all'affittuaria.
Quanto alle spese sostenute in ragione delle problematiche riguardanti la irrigazione ha osservato in primo luogo che l'opponente non aveva provato di aver sostenuto le spese esposte, in totale mancanza di documentazione fiscale e considerato che l'unico documento prodotto era costituito da un preventivo redatto dal marito della stessa opponente.
Ha poi sottolineato che l'impianto non era a servizio solamente dei beni concessi in affitto da , ma anche di beni concessi in Controparte_1
locazione da un diverso soggetto giuridico, vale a dire la società semplice agricola Pt_2
Ancora ha rimarcato che secondo le previsioni del contratto di affitto era stata autorizzata l'esecuzione di reimpianti, di opere di piccola sistemazione e di bonifica da parte dell'affittuaria, con la precisazione che non sarebbe stato riconosciuto alcun indennizzo per tali opere;
era stato inoltre previsto l'impegno per la medesima affittuaria a non eseguire alcun miglioramento non preventivamente concordato e autorizzato in forma scritta da parte del concedente, con rinuncia da parte dell'affittuaria a richiedere qualunque rimborso per i miglioramenti eventualmente eseguiti senza la predetta autorizzazione ed ha osservato come non fosse stato neppure allegato dall'opposta di aver richiesto la prevista autorizzazione .
Ha ritenuto improcedibili le domande riconvenzionali dell'opposto trattandosi di domande in relazione alle quali non era stato svolto il tentativo di conciliazione altresì evidenziando che con riguardo alla domanda di risoluzione, non risultava nemmeno essere stata inviata la raccomandata di cui all'art. 5 della L.n. 203/82.
Propone appello Parte_1
Con primo motivo di appello articolato in due sub motivi lamenta dapprima la nullità della sentenza e del procedimento per incompetenza
11 inderogabile del giudice dell'opposizione ex art 645 cpc sull' assunto che essendo stato il decreto ingiuntivo emesso dal “Tribunale
Ordinario” spettava ad esso e non alla Sezione Specializzata Agrariala pronuncia sull'opposizione, pronuncia che avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l'incompetenza.
Afferma con secondo submotivo la erroneità della statuizione con cui è stata rigettata l' eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Con secondo motivo d'appello contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui pur ritenendo che vi fosse obbligo di consegna della p.ed
81 p.m. 2 che era rimasto inadempiuto aveva poi negato l'operatività dell'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc sostenendo che la mancata consegna non comportasse la debenza di minor somme per canoni il cui importo sarebbe stato pattuito indipendentemente da detto bene;
contesta la sentenza anche nella parte in cui ha “trattato” l'intero compendio come se fosse stato affittato “a misura”.
Con terzo motivo di appello censura la sentenza di primo grado per la parte in cui ha ritenuto che non vi fosse inadempimento di CP_1
agli obblighi di cui all'art 1575 n.2 cc e/o 1576 cc e in cui ha
[...]
ritenuto che nulla fosse dovuto a titolo di risarcimento danni/rimborso per le spese relative alla realizzazione dell'impianto di irrigazione.
Rileva che: ciò che le era stato affittato erano “fondi irrigui” ; la irrigazione era stata interrotta nel periodo a partire dal marzo 2019 fino al luglio 2019 e, parzialmente da tale momento fino alla fine del successivo anno agrario 2020; ella aveva realizzato un impianto di emergenza in via di urgenza e non dunque una miglioria;
i costi erano desumibili da una CTU svolta in sede di ATP e prodotta nel giudizio di primo grado.
Reitera le istanze istruttorie
In prima udienza il giudizio è stato interrotto essendo stato dichiarato il decesso di . Controparte_1
12 A seguito di riassunzione si sono costituiti e Controparte_2 CP_8
qualificatisi quali eredi di , deceduto il
[...] Controparte_1
20.4.2023, eccependo la nullità degli atti processuali avendo originariamente l'appellante notificato l'atto di appello al padre già deceduto, impedendo agli odierni appellati di aver conoscenza di detti atti e di approntare le loro difese.
Ancora affermano che è priva di capacità processuale ai Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art 78 cpc essendo ella stessa erede di di tal che avrebbe dovuto “disporre per la nomina di Controparte_1
un suo curatore speciale”.
Quanto al primo motivo di appello ribadiscono che il ricorso monitorio è stato presentato davanti alla Sezione agraria, e che il decreto ingiuntivo è stato emesso da componente di detta sezione sia pure supplente;
affermano che l'art 645 cpc obbliga l'assegnazione dell'opposizione allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (e dunque alla sezione specializzata agraria del Tribunale di Trento) e correttamente il
Tribunale, visto l'art. 4 D.Lvo n. 150/11, ha disposto la trasformazione del rito.
Contestano anche gli altri motivi di appello, chiedono il rigetto dell'appello principale e a loro volta formulano “ove occorra” appello incidentale nei termini di cui alle trascritte conclusioni.
replica alle avverse eccezioni rilevando la loro Parte_1
inammissibilità ed infondatezza.
A sua volta eccepisce la inammissibilità per tardività dell'appello incidentale di controparte non essendo stato rispettato il termine di cui all'art 436 cpc : la prima udienza era stata fissata al 14.11.2023 e il difensore di pur abilitato alla difesa sulla scorta della Controparte_1
originaria procura ( in forza del principio di ultrattività del mandato) era meramente comparso nella prima udienza senza costituirsi e senza
13 proporre in termini appello incidentale . Osserva che gli eredi patiscono le decadenze già maturate in capo al dante causa.
Ancora eccepisce l'inammissibilità ex art 434 cpc di detto appello incidentale in quanto non reca le condizioni minime ivi elencate;
in ogni caso ne ha contestato la fondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis va rigettata l'eccezione preliminare sollevata da CP_2
e relativa alla nullità degli atti d'appello per
[...] CP_3
errata notifica del ricorso d'appello introduttivo a già Controparte_1
in allora deceduto (circostanza peraltro nota all'appellante
[...]
, figlia di ) anziché agli eredi dello stesso. Pt_1 CP_1
Deve darsi atto che sulla questione si sono susseguiti nel tempo diversi orientamenti: l'orientamento più risalente e tranchant secondo cui in caso di morte e perdita di capacità a stare in giudizio della parte, la
“stabilizzazione processuale” del soggetto colpito da tali eventi non può in ogni caso eccedere il grado di giudizio durante il quale l'evento ha avuto luogo, è stato sottoposto a una rilettura critica;
ciò già con la sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 15295 del
04/07/2014, che pur confermando che il parziale limite alla ultrattività del mandato ad litem è costituito dal grado di giudizio, ha fatto salvo il caso in cui, la procura ad litem sia stata espressamente conferita anche per il successivo grado di merito.
La sentenza Cassazione civile n. 12183 / 2021, - richiamando “in continuità” la citata pronuncia SSUU 15295/2014- rammenta che la disciplina del fenomeno deve dalla quale emerge che l'effetto interruttivo del processo è prodotto da una fattispecie complessa costituita dal verificarsi dell'evento e dalla dichiarazione in udienza o dalla notificazione fattane dal procuratore alle altre parti, essendo rimessa in via esclusiva alla discrezionalità del procuratore della parte defunta o non più capace, la scelta di "fare o
14 non fare" tale dichiarazione o notificazione, nel momento che ritiene più opportuno, al fine di provocare, sul presupposto dell'effettivo verificarsi dell'evento, l'effetto giuridico dell'interruzione del processo;
dichiarazione o notificazione del procuratore che, consistendo nell'esteriorizzazione di una determinazione volitiva, al fine di produrre
l'effetto interruttivo del processo, si configura come negozio processuale. Tanto comporta che, in assenza di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, il processo prosegue egualmente nei confronti anche della parte deceduta, che la legge considera a tutti gli effetti come parte ritualmente presente in giudizio, e ciò perché il venir meno della persona o la sopravvenuta incapacità non incide sulla titolarità del "jus postulandi" del difensore, il cui esercizio non subisce alcuno ostacolo o limitazione, quando l'evento si è verificato nel giudizio in corso…..essendo stato considerato il sistema della cd. "ultrattività del mandato alle liti" idoneo, dal Legislatore, a garantire la piena tutela della posizione difensiva della parte, pur se deceduta o divenuta incapace (omissis) --- Unico parziale limite alla ultrattività del mandato ad litem è costituito dal grado di giudizio: salvo il caso in cui, infatti, la procura ad litem sia stata espressamente conferita anche per il successivo grado di merito, il difensore può rappresentare la parte solo passivamente, durante lo stato di quiescenza e riattivazione del processo. Ed infatti il difensore, che non avesse dichiarato o notificato
l'evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell'atto di impugnazione, ma non potrebbe mai ne' notificare validamente la sentenza ne', tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame
Diversamente, potrebbe attendere e svolgere legittimamente le attività in oggetto e quelle procuratorie in generale, qualora sia munito di procura anche per gli altri gradi di giudizio”.
Nel caso in esame la procura conferita da al suo Controparte_1
difensore di allora riguardava non solo la proposizione del ricorso per
15 decreto ingiuntivo e la fase di opposizione al decreto ingiuntivo ma si estendeva espressamente ad “ogni stato e grado” del giudizio di tal che egli, non solo era sicuramente abilitato a ricevere, come fatto, la notifica, ma altresì, operando in tal caso il principio di ultrattività, a costituirsi nel grado di appello.
In prima udienza è stata dichiarata la morte di con Controparte_1
conseguente interruzione del giudizio;
la costituzione degli eredi in esito alla riassunzione del giudizio è avvenuta dunque “con subentro” nella posizione del de cuius quando era già spirato il termine ex 436 cpc di tal che l'appello incidentale è tardivo e va dichiarato inammissibile.
Da quanto sopra risulta con tutta evidenza che nessuna “malafede” può imputarsi all'appellante con riferimento alla attività di notifica;
non vi sono comunque i presupposti per una condanna ex art 89 cpc, invocata dall'appellante, posto che la malafede è dedotta dagli appellati in ragione e nell'ambito della loro “ linea difensiva” in punto notifica .
Sin d'ora d'ora va precisato che il vero e proprio appello incidentale ( tardivo ) si rinviene nelle conclusioni della parte III punto 1) relativo alla domanda di risoluzione del contratto e punto 3) relativo alle spese della fase di primo grado con cui viene specificamente contestata la compensazione integrale delle spese del grado per non avere il
Tribunale in allora considerato la prevalenza dell'inadempimento di controparte.
Per contro quanto al punto 2) devesi rilevare che per l'esame della pretesa sopravvenuta “ cessazione della materia del contendere” non necessita di vero e proprio appello incidentale, integrando essa in buona sostanza allegazione di “sopravvenuta carenza di interesse” al cui esame si deve provvedere anche d'ufficio (v. tra le altre, Cass. civ.,
Ord., 22-04-2020, n. 8034).
In ordine alle conclusioni punto 4) concernenti l'eccezione di inadempimento, va poi osservato che non vi è pronuncia neppure
16 implicita, nella sentenza di primo grado che abbia rigettato la prospettazione degli appellati in ordine alla assenza di buona fede rinvenibile nel comportamento della affittuaria avendo il Tribunale disatteso l'eccezione di inadempimento riferita all'obbligo di pagamento del canone ritenendo tout court che le parti non avessero “ stabilito alcun corrispettivo per il godimento di tale bene ovvero
l'abbiano ritenuto ricompreso nel corrispettivo pattuito complessivamente con esclusivo riferimento ai terreni”. Ai fini dell'esame delle argomentazioni già svolte dagli odierni appellati in primo grado è sufficiente dunque la loro riproposizione (e del resto gli stessi appellati – v. pag 12 della loro comparsa di costituzione - affermano di formulare sul punto appello incidentale solo per l'ipotesi in cui le relative argomentazioni dovessero esser “vestite processualmente come una impugnazione incidentale”)
E' infondata anche la seconda eccezione preliminare degli appellati relativa al difetto di capacità a stare in giudizio di ex art Parte_1
78 cpc: basti a tal riguardo rilevare che ai sensi della citata norma il conflitto di interessi che rende necessaria la nomina di curatore speciale
è solo quello tra rappresentante e rappresentato non rinvenibile nel caso di specie.
In ordine al primo motivo di appello principale per comodità espositiva viene analizzato dapprima il secondo submotivo.
L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità e/ annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e ribadisce il duplice rilievo che il decreto ingiuntivo non era stato emesso dal Presidente della Sezione specializzata agraria e comunque non era stato emesso neppure da detta Sezione.
Va osservato che il ricorso monitorio è stato inequivocabilmente indirizzato al Tribunale di Trento - Sezione Specializzata Agraria (v ricorso monitorio) ed il decreto è stato emesso da giudice tabellarmente
17 incardinato in detta Sezione specializzata agraria, ancorchè quale supplente;
deve allora convenirsi con il giudice di primo grado nel ritenere che il decreto ingiuntivo ancorchè nella intestazione rechi la mera indicazione “Tribunale Ordinario di Trento” (denominazione propria di detto Tribunale) sia stato emesso dalla sua Sezione
Specializzata Agraria, adita dal ricorrente.
E' invece fondato il rilievo secondo cui il decreto ingiuntivo è stato emesso - pur nell'ambito della Sezione Specializzata agraria- da giudice incompetente. L'art 2 della 320/63 individua una vera e propria competenza funzionale ad emettere il decreto ingiuntivo in capo al
Presidente della Sezione Specializzata Agraria, di tal che non vi verte in fattispecie di mero riparto tabellare interno. Nel caso di specie il decreto
è stato emesso da giudice che non rivestiva la qualifica di presidente della Sezione e che non ha neppure emesso il provvedimento in veste di presidente ff o presidente “delegato” di detta Sezione;
non vi è alcun altro elemento da cui desumere che egli abbia emesso il decreto in tale veste ed anche il ricorso monitorio del resto era meramente indirizzato alla Sezione specializzata agraria, non al suo Presidente.
Deve dunque dichiararsi, per tale profilo la nullità del decreto ingiuntivo essendo stato emesso da giudice incompetente.
E' invece infondato il primo sub motivo: l'appellante lamenta, quanto al giudizio di opposizione la violazione dell'art 645 cpc, sul rilievo che essendo stato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di
Trento ma non dalla Sezione Specializzata Agraria l'opposizione doveva esser trattata dal Tribunale Ordinario di Trento (settore civile ordinario) : essendo invece stato stato sopra accertato che il decreto ingiuntivo è stato emesso giudice della Sezione specializzata agraria ,
l'opposizione è stata correttamente trattata dalla Sezione specializzata agraria del Tribunale Ordinario di Trento.
Quanto al secondo motivo di appello si osserva quanto segue.
18 Si conviene con l'appellante nel ritenere che l'eccezione di inadempimento ex art 1460 cc richiede che venga effettuata la complessiva comparazione tra i reciproci inadempimenti ivi compreso- una volta riconosciuto che comunque l' agriturismo doveva esser consegnato- l'inadempimento alla consegna di detto bene e ciò valutandone in ogni caso l'impatto “sull'economia del contratto” e sul sinnallagma contrattuale
Si conviene altresì con l'appellante anche sul fatto che una volta inserito nell'oggetto del contratto l'agriturismo, non può ritenersi che esso non avesse alcun “valore” locatizio .
Ciò nondimeno l'eccezione va ugualmente rigettata.
L'affittuario di contratto di affitto agrario può sollevare l'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non solo quando venga completamente a mancare la prestazione dell'affittante, ma anche nell'ipotesi di suo inesatto inadempimento purché però la sospensione/ riduzione del pagamento del canone risulti giustificata, tenuto conto dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'incidenza della condotta della parte inadempiente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, in rapporto all'interesse della controparte.
In primis, sul piano obiettivo va rilevato da un lato che l'inadempimento del è consistito nell'omessa Controparte_1
consegna del solo immobile agriturismo (p ed 81 sub 2) insistente su una superficie indicata in contratto ( unitamente alla ped 81 sub 1 che è stata però consegnata) come catastale di mq 695 e GIS di mq 493 mentre è stato consegnato tutto il restante compendio affittato con superficie catastale complessiva di mq 96578 (mq 97.273 -mq 695) e superficie GIS di mq 94.119 ( 94612 – 493) , a cui devesi aggiungere la consegna della pd 81 sub1 ove sono siti cantina e magazzino.
19 Va altresì rilevato dall'altro lato che la riduzione del canone operata da
è stata di notevole entità: a fronte di un canone previsto Parte_1
per le 4 annate agrarie dal 31.07.2017 al 10.11.2021 pari a complessivi
€ 112.800,00 (€ 1.200,00 per la prima annata ed € 37.200,00 per le altre tre annate) ella ha versato solo € 73.700,00 omettendo in relazione a dette 4 annualità il pagamento di un importo maggiore al corrispettivo fissato per una intera annata agraria del periodo.
La affermazione secondo cui sarebbe stato lo stesso Controparte_1
a quantificare un corrispettivo complessivo di € 20.000 annuo per l'agriturismo ( doc 3 fascicolo di primo grado di Controparte_1
proposta A formulata in sede di tentativo di conciliazione del 26.7.2021) non è corretta;
quanto alla proposta sub A devesi tener conto del complessivo contenuto detta proposta conciliativa che prevedeva il pagamento di tutti gli arretrati non solo di quelli oggetto qui di controversia ma anche di quelli relativi alla ss sempre Pt_2
riferibile a , nonché la “restituzione” di terreni Controparte_1
(parrebbe afferenti il contratto relativo a;
detta proposta Pt_2
prevedeva poi una nuova pattuizione del canone con riduzione progressiva dall'annata agraria 2021/2022 (non dunque per le pregresse annate ) che si sarebbe ridotto a € 27.300,00 x l'anno
2021/2022 e poi per le restanti annate ad € 24.000,00. Si tratta dunque di una delle tre proposte conciliative finalizzata ad un nuovo futoro assetto “contrattuale”, fermo restando il dovuto rispetto alle pregresse annate agrarie.
Devesi invece considerare che il valore proporzionalmente attribuibile all' agriturismo secondo le previsioni contrattali in essere era “ minimale”: il corrispettivo complessivo, è stato stabilito in base alla entità della superficie e ciò anche con riferimento alla p ed 81 sub 2 ; di tal che il valore del corrispettivo “correlato” a detto immobile- sulla scorta del contratto e per come il corrispettivo complessivo è
20 stato determinato in contratto in allora dalle parti- risulta meramente proporzionale alla limitata superficie che il medesimo occupa (ben minore di mq 695 di superficie catastale e 493 di superficie GIS poiché in tali superfici è ricompresa anche la ped 81 sub 1 ove sono siti cantina e magazzino e che è stata invece consegnata); di tale volontà delle parti espressa in contratto va tenuto conto nel valutare il “ peso” dei rispettivi inadempimenti rispetto al sinnallagma contrattuale.
A ciò devesi poi aggiungere: che al momento della stipula del contratto,
l'attività di agriturismo era ormai da tempo cessata;
che parte dell'immobile era già parzialmente occupato da svariati anni dall'affittante che era il padre di separato dalla Controparte_1 Pt_1
moglie e che lì aveva stabilito (dal 2011) la sua residenza e che all' epoca della stipula del contratto non aveva ancora mai esercitato Pt_1
attività di agriturismo non avendone neppure i titoli
Risulta dunque coerente con quanto sopra, la dichiarazione contenuta nel verbale del tentativo di conciliazione del 14.6.2021 - liberamente apprezzabile - del rappresentante sindacale pa che era Persona_1
stato presente alla stipula del contratto e che ha chiaramente affermato che la appellante era interessata alla coltivazione dei fondi e non ad attività di agriturismo e che questa particella fu inserita nel contratto su specifica richiesta del padre (ed è verosimile che ciò sia stato richiesto perché il padre non aveva più la disponibilità di terreno che giustificasse la destinazione dell'immobile ad agriturismo).
E' ancora coerente con quanto sopra anche il comportamento successivo di che, ancorchè si fosse attivata per ottenere Parte_1
i titoli necessari per l'esercizio dell'agriturismo (ottenendo da ultimo l'iscrizione al registro dei relativi operatori nell'ottobre 2019) per molto tempo non ha neppure rivolto al padre richiesta di rilascio l'immobile: sono invero documentate in causa sole le richieste relative all'agriturismo nel contesto dei tentativi di conciliazione, nel 2021, nel
21 mentre non vi è neppure offerta di prova orale relativamente ad eventuali precedenti richieste;
(neanche dopo l'iscrizione nel registro di cui sopra dell'ottobre 2019 risulta che ella si sia in qualche modo attivata per ottenere la liberazione delle porzioni dell'immobile occupate dal padre né invero che abbia approntato una qualche concreta iniziative in vista di una “prossima” gestione di siffatta attività) .
Quanto all''inadempimento integrato dalla problematica della fornitura idrica di cui si dirà infra devesi osservare che la problematica è stata di breve durata (sia pure grazie all'intervento migliorativo posto in essere dalla affittuaria ) e che non risulta in questo giudizio che essa abbia provocato danni (tali non essendo le spese sostenute per l'impianto quanto si dirà successivamente ).
Quanto sopra esposto porta a ritenere che l'eccezione di inadempimento non sia stata sollevata in buona fede avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto e sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, dell'inadempimento di posto che non Controparte_1
può ritenersi che la mancata consegna dell'immobile per la parte occupata dal e la problematica della fornitura idrica Controparte_1
legittimassero causalmente e proporzionalmente, la sospensione del pagamento del canone per l' ingente somma non corrisposta da
Parte_1
Quanto al terzo motivo si osserva quanto segue.
Oggetto del contratto erano fondi “irrigui” e la fornitura d'acqua risultava garantita al momento della stipula del contratto grazie ad idonea concessione rilasciata dalla PAT ( per il periodo 01 marzo -31 ottobre di ciascun anno e sino all'anno 2033 - v. doc 13 prodotto in primo grado da ; i terreni oggetto di contratto hanno Parte_1
subito una interruzione della fornitura idrica in conseguenza di lavorazione effettuate dall'Ente concedente a partire dal marzo 2019 e
22 sino al mese di luglio 2019. A detta dell'appellante successivamente e vi sarebbe stata comunque una fornitura idrica ridotta fino alla fine del successivo anno agrario 2019/2020, ma di ciò non vi piena prova e in ogni caso non è neppure dato sapere se i quantitativi erogati in forza della suddetta concessione fossero o meno sufficienti al fine di irrigare i fondi.
Orbene a fronte delle problematiche relative alla erogazione della fornitura idrica parte appellante non ha posto in essere un mero intervento “riparativo” urgente ( che peraltro neppure poteva effettuare posto che le problematiche della irrigazione erano correlate a lavori effettuati dalla concedente “a monte” ) né è intervenuta con mezzi e/o impianti di tipo provvisorio atti a consentire in via d'urgenza e medio tempore, fino al ripristino della fornitura da parte della PAT, la fornitura idrica, avendo la affittuaria per contro scelto di operare con una diversa soluzione, ovvero la realizzazione di una nuova opera - destinata peraltro a servire anche altri fondi- permanente (il fatto che si tratti di impianto idrico permanente risulta dalla CTu svolta in sede di ATP) migliorativa e sostitutiva rispetto alle opere esistenti (deputate in forza della concessione a fornire acqua ai fondi).
Si è dunque al di fuori del perimetro della vera e propria “riparazione
” straordinaria suscettibile di rimborso ex art artt. 1621 e 1577 cod. civ. (applicabili anche all'affitto agrario) ed anche al di fuori del perimetro di un intervento provvisorio e sostitutivo in via d'urgenza per il tempo necessario al ripristino della irrigazione da parte della PAT, avendo invece la affittuaria, come già esposto, optato per una diversa soluzione, ovvero la realizzazione ex novo di un nuovo impianto idrico, del tutto autonomo rispetto alle opere preesistenti. Devesi allora convenire con la sentenza appellata secondo cui si è trattato di una vera e propria miglioria realizzata senza l'autorizzazione dell'affittante che per previsione contrattuale è insuscettibile di rimborso.
23 Il terzo motivo di appello va dunque rigettato.
Resta da dire quanto alla statuizione di condanna al rilascio del fondo che non risulta una sopravvenuta carenza di interesse posto che l'interesse di ad ottenere l'immobile libero, persiste anche Parte_1
nei confronti degli (altri) eredi del de cuius posta la fictio iuris, secondo cui il possesso del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi.
Si deve procedere, quale conseguenza della pronuncia adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis Cassazione civile sez. II,
23/02/2022, n. 5890) .
Stante l'esito del giudizio vanno compensate inter partes per un terzo le spese di lite dei due gradi;
parte appellante maggiormente soccombente va condannata a rifondere a controparte i due terzi delle spese di lite dei due gradi di giudizio (da cui va detratta la quota di spettanza di quale erede di ), alla cui Parte_1 Controparte_1
liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con
D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Si dà atto che sussistono i presupposti in capo agli appellanti incidentali, per il pagamento del contributo unificato nel doppio
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in parziale riforma della sentenza n.
67/2023 del Tribunale di Trento, Sezione Specializzata Agraria:
1. dichiara inammissibile l'appello incidentale;
2. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 881/2021;
24 3. condanna a corrispondere a e Parte_1 Controparte_2 [...]
l'importo complessivo di euro 39.100,00 oltre interessi legali dal CP_3
dovuto al saldo da cui va detratta la quota di spettanza di Parte_1
quale erede di Controparte_1
4. rigetta per il resto l'appello;
5. compensa per un terzo le spese di lite dei due gradi;
6. condanna parte appellante a rifondere a controparte i due terzi delle spese di lite di primo grado, che liquida in euro 9402,00 oltre spese generali e accessori di legge, da cui va detratta la quota di spettanza di quale erede di;
Parte_1 Controparte_1
7. condanna parte appellante a rifondere agli appellati i due terzi delle spese di lite di secondo grado, che liquida in euro 4774,00 per ciascun appellato oltre spese generali e accessori di legge;
8. dà atto che sussistono i presupposti in capo agli appellanti incidentali per il pagamento del contributo unificato nel doppio.
Deciso in Trento, 28/01/2025
Il Presidente dott. Liliana Guzzo
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