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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere relatore dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3248/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Avellino n. 1151/2020 del 21 luglio 2020, vertente tra
(nata a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Dragone (con studio in Montella
alla Via M. Cianciulli n. 14 e domicilio digitale Email_1
- appellante principale -
e
(nato a [...] il [...]; ) Controparte_1 C.F._2
e (nata a [...] l'[...]; , Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Guerriero e Lucia Bonavita (con studio in Avellino alla via Tagliamento, 237 e domicili digitali
- Email_2 Email_3
- appellanti incidentali -
e il Controparte_2
( ), in persona dell'amministratore pro tempore
[...] P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avvocata Sonia Petrillo (con Controparte_3
studio in Avellino alla Via Carlo Del Balzo, 59 e domicilio digitale
Email_4
- appellato -
1 e la (P.IVA ), con sede legale in Roma Controparte_4 P.IVA_2
alla Via Po n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bonito (con CP_5
studio in Avellino alla Via Campane n. 18 e domicilio digitale
. Email_5
- appellata -
e
(nato ad [...] il [...]; ), Controparte_3 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avvocata Anna Lepore (con studio in Avellino alla
Via F.P Petronelli, 15, e domicilio digitale Email_6
- appellato -
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_6
), rappresentato e difeso dall'avvocata Fabiana Perretti C.F._5
(con studio in Avellino, alla via Aldo Pini n. 10 e domicilio digitale
Email_7
- appellato -
e la ( , con sede legale in Städtle 35A, Controparte_7 P.IVA_3
9490, Vaduz (Liechtenstein), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Opilio e Giorgio Valentini (con domicilio presso lo studio dell'avvocato Angelo Iandolo in Avellino, Via Don
Minzoni, 18, e domicilio digitale agli indirizzi e Email_8
) Email_9
- appellata -
e l' (C.F. e Partita Iva ), con sede RO P.IVA_4
legale in Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona sia del legale rappresentante
2 pro tempore dr sia del procuratore ad negotia dr. , CP_9 Controparte_10
rappresentata e difesa dall'avvocata Nicoletta Pescatore (con studio in Napoli
alla Via G. Porzio n.
4 - Centro Direzionale isola A2, int. 17, e domicilio digitale e dall'avvocato Giuseppe Argenio Email_10
(con studio in Avellino, via Fioretti, 10, e domicilio digitale
Email_11
- appellata -
Conclusioni
Per l'avvocato Marco Dragone concludeva per Parte_1
l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale.
Per e gli avvocati Angelo Guerriero e Controparte_1 Parte_2
Lucia Bonavita concludevano per l'accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per il Condominio l'avvocata Sonia Petrillo Controparte_2
concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Per l'avvocata Anna Lepore chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_3
principale.
Per la gli avvocati Laura Opilio e Giorgio Valentini Controparte_7
chiedevano il rigetto dell'appello principale e in subordine, nel caso di accertata responsabilità di , la condanna a corrispondere egli Controparte_3
stesso quanto dovuto.
Per la l'avvocato Giuseppe Bonito concludeva per il Controparte_4
rigetto dell'appello principale.
Per l' gli avvocati Giuseppe Argenio e Controparte_11
Nicoletta Pescatore concludevano, nei rispettivi atti difensivi, per il rigetto dell'appello principale.
Per l'avvocata Fabiana Perretti concludeva per il rigetto Controparte_6
dell'appello principale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2014 e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il Parte_2
, in Controparte_12
persona dell'amministratore in carica ( ), e Controparte_3 Parte_1
esponendo di avere subito danni all'appartamento di loro proprietà,
[...]
sito al terzo piano, interno 7, dell'edificio condominiale, a causa d'infiltrazioni di acqua provenienti dalla sovrastante terrazza a livello, mal pavimentata, di proprietà condominiale ma al servizio esclusivo dell'appartamento di danni che, nel rendere insalubre il loro appartamento Parte_1
(come accertato dall'ASL competente, nel mese di dicembre del 2011), li aveva costretti a trasferirsi in altra abitazione presa in locazione. Chiedevano
pertanto la condanna del proprietario del terrazzo a livello al rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo, e dei convenuti in solido al risarcimento dei danni da loro subiti.
Il giudizio veniva iscritto al n. 1803/2014 R.G. del Tribunale di Avellino.
Il condominio “ ”, costituitosi il 9 luglio 2014, Controparte_13
deduceva l'infondatezza della domanda, sostenendo di avere incaricato l'ingegner di dare corso alle opere indicate nella relazione Controparte_6
di accertamento tecnico preventivo eseguita su istanza degli attori, opere che avevano temporaneamente rimosso le cause delle infiltrazioni, dopo di che,
in seguito a nuove infiltrazioni, erano stati deliberati ulteriori lavori, secondo le indicazioni del predetto ingegnare (il quale aveva consigliato il rifacimento della pavimentazione del terrazzino di proprietà . Pt_1
costituitasi il 10 luglio 2014, nel contestare le circostanze Parte_1
di fatto allegate dagli attori, negava la propria legittimazione passiva, perché
mera utilizzatrice e non proprietaria della terrazza. Sosteneva, inoltre, che l'amministratore del condominio, , non si era attivato per Persona_1
la soluzione del problema delle infiltrazioni, astenendosi dall'assumere
4 iniziative e adottando una condotta negligente e contraria ai propri doveri;
che anche il condominio era rimasto inerte, dal 2009 al 2014, poiché non si erano mai voluti deliberare i lavori necessari per la ristrutturazione del terrazzo di copertura e la manutenzione dei canali piovani discendenti dal tetto di copertura, né si erano contestate le scelte del direttore dei lavori, l'ing.
; che per i suoi errori professionali e per la negligenza e Controparte_6
l'imperizia manifestata nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, anche l'ingegner era responsabile dei danni da lei subiti;
che, infine, fin dal CP_6
2009 gli attori le avevano ingiustamente imputato la responsabilità per i danni da loro lamentati, provocando, con la loro condotta, un aumento dei costi per eseguire i lavori di riparazione. Ciò premesso, chiedeva Parte_1
(e otteneva) di poter chiamare in causa e , Controparte_3 Controparte_6
e concludeva affinché fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva sulla domanda degli attori e , o, comunque, perché la CP_1 Parte_2
domanda di costoro nei suoi confronti fosse rigettata;
in subordine, affinché
la domanda degli attori fosse accolta nei soli confronti del con CP_2
ripartizione dell'importo dovuto in base alle quote millesimali e in base alle responsabilità di ciascun convenuto;
in ulteriore subordine, affinché, in caso di sua condanna, i chiamati in causa ( e ) fossero a loro volta CP_3 CP_6
condannati a manlevarla da ogni esborso da lei dovuto. Il tutto con attribuzione delle spese di lite al proprio difensore.
e , chiamati in causa, negavano, ciascuno Controparte_3 Controparte_6
per le proprie ragioni, la responsabilità addebitata da e Parte_1
chiedevano di essere garantiti dalle rispettive compagnie di assicurazione di cui chiedevano (e ottenevano) la chiamata in causa.
Inoltre, , assumendo di aver profuso (nell'esecuzione Controparte_6
dell'incarico professionale affidatogli) un impegno notevolmente superiore alla misura del compenso pattuito con il condominio, sosteneva di essere creditore dell'ulteriore importo di € 10.000,00 e, pertanto, proponeva
5 domanda riconvenzionale nei confronti di affinché Parte_1
questa fosse condannata a pagargli la quota di sua spettanza del complessivo debito del condominio.
La citata dall'RE , eccepiva la Controparte_4 CP_6
nullità della citazione, per la genericità della domanda, l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'infondatezza della domanda di manleva, per la mancata copertura assicurativa del danno lamentato.
Si costituiva, inoltre, l chiamata in causa da RO
, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_3
passiva, non avendo il chiamante azione diretta nei suoi confronti.
La , anch'essa chiamata in causa da NT
, eccepiva l'inoperatività della polizza e la mancata Controparte_3
copertura assicurativa per il caso di specie.
In parallelo a tale giudizio, a pochi mesi di distanza, veniva incardinato altro procedimento, concernente le medesime infiltrazioni, su impulso di che, con autonomo atto di citazione notificato in data 27 Parte_1
novembre 2014, conveniva in giudizio il Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Avellino per sentirlo condannare al
[...]
risarcimento dei danni cagionati al proprio appartamento (e al rimborso delle spese sostenute), per non avere rimosso o eliminato con urgenza le causa delle infiltrazioni di acqua e i conseguenti danni causati al proprio appartamento.
Tale giudizio veniva iscritto al n. 5668/2014 R.G. del Tribunale di Avellino.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, contestava le pretese CP_2
dell'attrice e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata Parte_1
in causa della RO
A seguito della concessa autorizzazione si costituiva in giudizio la
[...]
che deduceva il proprio difetto di legittimazione attiva, RO
6 in quanto i fatti di causa non rientravano in quelli coperti dalla polizza intercorrente tra le parti.
Inutilmente esperito il tentativo di mediazione disposto dal giudice istruttore con ordinanza del 22 febbraio 2016, ordinata la riunione dei procedimenti
(all'udienza del 27 settembre 2016), all'esito dell'istruttoria e a seguito di discussione orale ex art 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Avellino, in persona del giudice unico designato, con sentenza n. 1151/2020 del 21 luglio 2020, così
provvedeva:
«Accoglie parzialmente la domanda attorea nei confronti del Parte_3
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento dei Controparte_2
danni nella misura di € 4.037,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data
della C.T.U. all'effettivo soddisfo.
Condanna a tenere indenne il convenuto dalle CP_11 CP_2
conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, secondo le condizioni di polizza;
Accoglie parzialmente la domanda di nei confronti del Parte_1
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento dei Controparte_2
danni nella misura di € 518,05 oltre rivalutazione ed interessi dalla data della C.T.U.
all'effettivo soddisfo e condanna la CP_11
Rigetta la domanda degli attori nei confronti di Parte_3 [...]
Parte_1
Rigetta la domanda proposta da nei confronti degli altri attori. Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra Parte_4
e ivi comprese le spese Parte_1 Controparte_2 CP_11
di C.T.U.
Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1
confronti di così come rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_6
quest'ultimo nei confronti di essa Pt_1
Condanna al pagamento del 50% in favore di Parte_1 CP_6
delle spese di lite che si liquidano nel loro complesso in € 2.430,00, oltre spese
[...]
7 generali e accessori di legge, con attribuzione ove richiesto e la condanna altresì al
pagamento del 50% delle spese di lite del chiamato in causa che si CP_15
liquidano nel loro complesso in € 2.430,00, oltre spese generali e accessori di legge,
con attribuzione ove richiesto.
Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1
confronti di . Controparte_3
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite che si liquidano in € 2.430,00,oltre spese generali ed accessori di legge,
con attribuzione ove richiesto e al contempo condanna al Parte_1
pagamento del 50% delle spese di lite in favore di che liquida nel loro CP_11
complesso in € 2.430,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione
ove richiesto e al pagamento del 50% delle spese di lite a favore di che CP_7
liquida nel loro complesso in € 2.430,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con
attribuzione ove richiesto».
II. L'appello di Parte_1
Con citazione notificata il 21 settembre 2020 proponeva Parte_1
appello, dolendosi innanzitutto del difetto della attività istruttoria compiuta in primo grado e, in particolare, della mancata ammissione delle prove orali da lei articolate;
della propria carenza di legittimazione passiva sulla domanda proposta nei suoi confronti da e;
Controparte_1 Parte_2
dell'erronea quantificazione dei danni subiti dal proprio appartamento;
del mancato riconoscimento delle ulteriori voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e di rimborso spese per i costi sostenuti;
del mancato riconoscimento della responsabilità degli attori e (per la CP_1 Parte_2
domanda proposta nei propri confronti) e della mancata condanna in solido col Condominio per il risarcimento dei danni patiti;
dell'errata valutazione in ordine alla responsabilità dell'ingegner , dovuta alla mancata CP_6
risoluzione tempestiva delle infiltrazioni;
dell'errata applicazione del principio della compensazione delle spese nei confronti di;
Controparte_6
8 del mancato riconoscimento della responsabilità di nella Controparte_3
causazione dei danni;
della propria erronea condanna al pagamento delle spese in favore di e dei di lui chiamati in causa;
dell'errata Controparte_3
applicazione dell'art. 92 c.p.c. in merito all'integrale compensazione delle spese nei suoi rapporti con i coniugi e e con il CP_1 Parte_2
condominio.
III. L'appello incidentale di e Controparte_1 Parte_2
Si costituivano in giudizio in data 22 dicembre 2020 e Controparte_1
che, oltre a eccepire l'inammissibilità dell'appello di Parte_2
e a segnalarne l'infondatezza, proponevano appello Parte_1
incidentale, censurando, nei primi tre motivi, l'erroneità della sentenza di primo grado per la compensazione delle spese tra essi, l'odierna appellante principale e il disposta nonostante la Parte_1 CP_2
soccombenza del , e nei successivi motivi, l'omessa CP_2
considerazione, da parte del primo giudice, degli ulteriori danni da loro sofferti.
IV. Le difese delle parti appellate
Il nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità CP_2
dell'appello per difetto di specificità dei motivi e l'infondatezza delle doglianze della essendo stati diligentemente eseguiti i lavori di Pt_1
ripristino richiesti (che, infatti, avevano messo fine alle infiltrazioni lamentate); sottolineava la correttezza della sentenza di primo grado riguardo alla statuizione sulle spese, considerata la qualità della di detentrice Pt_1
esclusiva della terrazza e considerata, altresì, la sproporzione tra chiesto e pronunciato rispetto ai danni effettivamente rilevati dal C.T.U. e a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure;
deduceva che, come accertato dal
C.T.U., non vi erano più infiltrazioni negli appartamenti interessati;
evidenziava di non avere mai ricevuto la proposta transattiva cui si era impegnato l'avvocato Guerriero, su delega dei coniugi – , CP_1 Parte_2
9 all'esito dell'assemblea condominiale del 25 novembre 2013, entro dieci giorni da tale data, e contestava la pretesa dell'appellante principale di Pt_1
essere tenuta indenne dalle spese sostenute dai chiamati in causa, trattandosi di domanda nuova proposta in violazione del “divieto dei nova in appello”.
Infine, chiedeva che la manleva dell' fosse Controparte_11
estesa alle eventuali spese di appello.
L' chiedeva il rigetto dell'appello nella propria RO
qualità di assicuratrice sia del condominio sia di . Controparte_3
, nel costituirsi in grado di appello, ribadiva di non avere Controparte_3
alcuna responsabilità professionale, nell'esercizio delle funzioni di amministratore del , come confermato dalle risultanze istruttorie CP_2
e, in particolare, dalle deliberazioni assunte in assemblea dai condomini, che lo avevano espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità, salva, in ogni caso, la riproposizione in appello della domanda di manleva nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici (anche per il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio). Deduceva, pertanto, la legittimità della condanna alle spese della in proprio favore e chiedeva che Pt_1
quest'ultima fosse condannata non soltanto al rimborso delle spese di appello
(con attribuzione al proprio difensore, ex art. 93 c.p.c.) ma anche al pagamento di una somma a norma dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c..
La (succeduta a titolo universale alla Controparte_7 [...]
), e la NT Controparte_6 Controparte_4
chiedevano il rigetto dell'appello.
V. L'esame dei motivi di appello incidentale
Nell'ordine logico delle questioni si attribuisce rilievo preliminare all'appello incidentale di e , che, nel primo motivo, Controparte_1 Parte_2
concernente le spese di lite, è fondato.
L'accoglimento, seppure parziale, della domanda dei coniugi e CP_1
nei confronti del Parte_2 Controparte_16
10 implica la soccombenza di quest'ultimo che, pertanto, è tenuto, ex art. 91 c.p.c.,
al pagamento delle spese in favore dei predetti attori, per entrambi i gradi di giudizio.
Non rileva in senso contrario che la domanda sia stata accolta per un importo inferiore a quello domandato, poiché tale esito non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 32061/2022), per il quale «in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un
unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo
tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-lata
in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento
delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto
la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, secondo comma, cod. proc. civ.».
La decisione del tribunale, di compensare le spese nei rapporti tra gli attori e il condominio, fondata sulla «reciproca parziale Parte_5
soccombenza», deve, pertanto, reputarsi errata, senza che, d'altro canto, siano ravvisabili idonee ragioni per la compensazione, in base all'articolo 92 c.p.c.
(nel testo ratione temporis applicabile).
Delle spese dovute agli attori il condominio, come richiesto, deve essere tenuto indenne dal proprio assicuratore, RO
Le ulteriori doglianze dei coniugi e , relative alla CP_1 Parte_2
quantificazione del risarcimento e ad ulteriori voci di danno, sono inammissibili.
Gli appellanti incidentali, infatti, nel proposto gravame si limitano a elencare gli ulteriori danni che avrebbero subito e a riproporre le conclusioni rassegnate negli atti del precedente grado di giudizio.
11 Non sono dunque rispettati i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ossia l'indicazione a pena d'inammissibilità della diversa ricostruzione dei fatti e delle norme violate e, soprattutto, manca qualsiasi argomentata censura delle ragioni, seppur sintetiche, per le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di riconoscere il risarcimento dei danni nei limiti di € 4.037,75. Tali motivi, infatti,
così come articolati nell'atto introduttivo, consistono nella mera riproduzione di tutte le richieste fatte in primo grado e nella richiesta di un risarcimento d'importo superiore a quello concesso senza, come già detto, le necessarie ulteriori specificazioni.
In particolare, va precisato che il giudice di primo grado, ad onta della censura degli appellanti incidentali, i quali ritengono ignorate le proprie richieste, ha motivato la propria decisione in ordine alla determinazione del risarcimento,
sostenendo che «parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'asserito danno e
ciò anche a voler prescindere dall'effettiva risarcibilità della detta voce di danno.
Difatti, sebbene risulti l'insalubrità di alcuni vani dell'appartamento, così come
accertato anche dal C.T.U. che ha limitato tale condizione ad un periodo di mesi 12
dall'08/03/2012, data di abbandono dell'immobile al 20/02/2013 data di cessazione dei
fenomeni infiltrativi, gli attori non hanno fornito prova che la scelta di ricoverarsi
presso altra abitazione sia stata imposta dalle condizioni dell'alloggio per cui è causa
vista l'esiguità dei danni riscontrati e che non tutti i vani dell'appartamento erano
indisponibili e, pertanto, ben poteva esso attore continuare a fruire, seppur
parzialmente, del proprio alloggio, talché deve concludersi che i disagi rappresentati
dall'attore in ordine alle mutate condizioni di vita non appaiono conseguenza diretta
ed immediata del fatto lesivo tanto più che all'epoca della C.T.U., anno 2018, in
assenza totale di infiltrazioni gli attori non hanno fatto ritorno nella loro casa
dimostrando un probabile disinteresse al rientro rilevabile anche dal fatto che il
contratto di locazione versato in atti è relativo a una regolare locazione quadriennale
e non a locazione ad uso transitorio, come avrebbe dovuto essere nel caso di specie . Va
inoltre considerata l'ulteriore circostanza che il Condominio si adoperava per una
12 soluzione bonaria a cui parte attrice si impegnava di fornire entro 10 giorni
dall'assemblea del 15/05/2014 proposta transattiva peraltro mai avanzata. Va, invece,
riconosciuta la lesione del diritto di godimento della proprietà per il periodo accertato
(dodici mesi), liquidabile in via equitativa in un importo pari ad € 1.000,00 null'altro
avendo provato parte attrice a sostegno delle sue richieste».
Le motivazioni del giudice di primo grado, seppure sommarie, non risultano puntualmente censurate.
In definitiva l'appello incidentale va parzialmente accolto, nei termini fin qui prospettati.
VI. L'esame dei motivi dell'appello principale
Si giunge così all'esame dell'appello principale proposto da Parte_1
la quale censura la sentenza in oggetto con undici motivi
[...]
d'impugnazione, solo in parte fondati.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata in corso di causa dalla stessa in merito al difetto di rappresentanza Pt_1
dell'amministratore condominiale, perché non autorizzato dall'assemblea a costituirsi in giudizio: l'eccezione è superata dalla produzione in giudizio (con la memoria di replica) del verbale di assemblea dell'8 luglio 2021, contenente la ratifica del mandato conferito dall'amministratore all'avvocata Sonia
Petrillo per la costituzione in giudizio in grado di appello, dovendosi considerare che tale autorizzazione postuma, quale condizione di efficacia della legitimatio ad processum dell'amministratore, sfugge alle ordinarie preclusioni istruttorie e può essere documentata in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno sulla questione.
Quanto al primo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione delle prove orali articolate entro il secondo termine ex art. 183 c.p.c. e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato, innanzi tutto, che non risultano puntualmente contestate le ragioni per le quali il giudice istruttore ha ritenuto di non dare corso all'istruttoria orale (fondate sulla rilevata
13 superfluità dei capi di prova, «per essere afferenti a circostanze pacifiche e/o
documentali»), ragioni che vanno in questa sede confermate, tenuto conto che i capi di prova indicati riportano fatti incontestati o già accertati, perché
documentati mediante relazioni tecniche, note, e-mail di contestazione e atti scritti, ovvero esprimono contenuti valutativi, generici, irrilevanti o superflui
(in quanto concernenti circostanze dedotte nei verbali delle assemblee condominiali versati in atti).
In particolare, risultano:
- incontestate le circostanze di fatto contenute nei capi di prova 2A), 3D), 2E)
e 2H);
- già accertato quanto prospettato nei capi di prova 2B), 2C), 3D);
- superflui, perché concernenti circostanze descritte nei verbali delle delibere assembleari, i capi di prova 2D), 2G), 7H), 7I), 7L), 7P), 7S), 7T), 8B), 9h), 9O),
10L), 11D), 11Q), 12E), 12F), 12I), 12M), 12S), 12V), 13A), 14B), 14C), 14H);
- già contenuti in documentazione versata in atti i capi di prova 2F), 3C), 7D),
7E), 7F), 7G), 7R), 8D), 8E), 8F), 9F), 9G), 9M), 9P), 9S), 9V), 9Z), 10A), 10B),
10C), 10F), 10G), 10H), 10I), 10N), 10O), 11B), 11C), 11E), 11F), 11G), 11H), 11I),
11L),11M), 11N), 11O), 11P), 11V), 12A), 12B), 12C), 12D), 12H), 12L), 12O),
12P), 12Q), 12U), 12Z), 14A), 14D), 14E), 14F), 14G);
- valutativi i capi di prova 3A), 3F), 7A), 7B), 7C), 7O), 7Q), 8A), 8G), 9A), 9B),
9C), 9E), 9L), 9N), 9Q), 9T), 9U), 10D), 11A), 11R), 11U), 12G), 12N), 12R), 12T),
12U), 14I);
- generici i capi di prova: 3B), 3E), 7M), 7N), 8C), 9D), 9I), 9R), 10E), 10M), 10P),
10Q), 11S), 11Z), 12T).
È inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo di appello con il quale ribadisce il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva sulla domanda dei coniugi e , tenuto conto che la CP_1 Parte_2
sentenza impugnata ha rigettato la domanda di costoro nei confronti della senza che, peraltro, in grado di appello da parte loro tale rigetto sia Pt_1
14 stato rimesso in discussione. Infatti, solo nell'ipotesi di sua soccombenza avrebbe avuto interesse all'impugnazione rispetto al Parte_1
proprio asserito difetto di legittimazione passiva, il che non esclude l'interesse all'impugnazione rispetto alla statuizione sulle spese, oggetto di autonomo motivo di doglianza che di seguito sarà analizzato.
L'interesse all'impugnazione, infatti, presuppone la soccombenza e, quindi,
la concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. S.U. 12637/2008), ovvero alla modifica della motivazione, ove non ne derivi un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. 28307/2020).
Con il terzo motivo di appello viene censurata la quantificazione dei danni in
€ 518,05, compiuta dal tribunale sulla scorta di quanto indicato nella relazione del CTU.
Dall'esame della relazione del CTU la descrizione dei danni all'immobile di proprietà e la relativa quantificazione sulla base di un computo Pt_1
metrico appaiono adeguati e congrui rispetto all'entità dei danni sofferti, così
come descritti e così come risultanti dalle produzioni fotografiche allegate.
Il danno emergente è quantificato correttamente dal CTU.
Al contrario, a non apparire congruo è il preventivo prodotto dalla parte sia in primo grado che in sede di gravame, che, in ragione delle quantità indicate,
concerne verosimilmente l'intero appartamento e non solo le zone interessate dai danni delle infiltrazioni, oltre a doversi considerare che si tratta di una semplice tabella intitolata “preventivo”, senza ulteriori dettagli sulla provenienza e attendibilità della stessa.
Dunque, anche tale motivo di appello va rigettato, non essendovi adeguata prova del maggior danno lamentato.
Con il quarto e quinto motivo di appello, che saranno esaminati congiuntamente, la parte censura la sentenza di primo grado per non averle
15 riconosciuto alcuna altra voce di danno patrimoniale e non patrimoniale né i richiesti rimborsi per le spese sostenute.
Il quarto motivo merita parziale accoglimento.
È possibile riconoscere a il danno da disagiato utilizzo Parte_1
dell'appartamento sulla scorta di quanto sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui «La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto
di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione
di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono
suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa
ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro
cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate
dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e
quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o
dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante
presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto
danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo
della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato» (cfr. Cass.
33439/2019).
Infatti, è pacifico che non abbia potuto godere di alcune Parte_1
camere del proprio appartamento ma che, ciò nonostante, non si sia allontanata dalla propria abitazione, continuando a viverci con tutti gli evidenti disagi. Le si deve, dunque, riconoscere un risarcimento da determinare in via equitativa in € 1.000,00 per il disagiato godimento del bene,
data l'oggettività dei danni occorsi alla sua abitazione, seppur confermati nella quantificazione disposta dal primo giudice.
È, inoltre, dovuto a il rimborso dell'importo di € 317,20, Parte_1
il cui esborso è provato con la fattura versata in atti, per il corrispettivo spettante all'architetto per l'attività professionale espletata CP_17
nell'ambito della perizia giurata (eseguita prima del giudizio), in quanto
16 attività difensiva necessaria al fine di dimostrare i danni occorsi al proprio appartamento a seguito delle suddette infiltrazioni.
Al relativo importo vanno aggiunti gli interessi legali dal 24 aprile 2014 al saldo.
Le altre voci di danno richieste non possono essere riconosciute, perché non provate.
Infatti, al fine di ottenere il risarcimento per il deprezzamento del valore del bene sul mercato occorre dimostrare che il bene fosse quantomeno in vendita;
altresì per il riconoscimento del danno da perdita di chance nell'acquisto di altro immobile bisogna provare di essere in trattativa per l'acquisto e che tale trattativa non sia andata a buon fine a causa dell'impossibilità di vendere l'immobile danneggiato;
neppure il danno da diminuzione della produttività
reddituale può essere riconosciuto in quanto la odierna appellante abita l'appartamento col proprio nucleo familiare e, dunque, non è dimostrato che esso fosse collocato sul mercato al fine di locarlo.
Inoltre, riguardo all'attività stragiudiziale svolta dal legale della nella Pt_1
fase precontenziosa, il rimborso della relativa spesa, quale danno emergente,
è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova (Cass.
24481/2020, Cass. 16990/2017): nella specie, non vi è prova di tale esborso, non risultando emessa alcuna fattura da parte del professionista ed essendo a tal fine insufficiente la produzione in giudizio di una mera nota non quietanzata, ancorché denominata “pro forma di fattura”.
Il quinto motivo di appello va rigettato, per il suo contenuto generico e perché
privo di fondamento, nel richiamare presunti danni non patrimoniali del tutto indimostrati.
Con il sesto motivo di appello censura la sentenza di Parte_1
primo grado per non avere riconosciuto la responsabilità degli attori e , in solido con il per aver agito in giudizio CP_1 Parte_2 CP_2
nei suoi confronti.
17 Il motivo va rigettato, poiché l'agire in giudizio costituisce l'esercizio di un diritto, che non può dar luogo al risarcimento dei danni, in favore della controparte, se non nei casi di responsabilità processuale aggravata, a norma dell'articolo 96 c.p.c., di cui mancano i presupposti, anche alla luce delle iniziali incertezze rispetto alle cause effettive delle infiltrazioni de quibus.
Con il settimo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non è affermata la responsabilità professionale del direttore dei lavori Ing. , cui la imputa l'inerzia nell'agire al Controparte_6 Pt_1
fine scongiurare le conseguenze dannose delle infiltrazioni.
Il motivo non può essere accolto.
Come ampiamente accertato nella relazione del CTU nessuna negligenza,
imprudenza o imperizia può ascriversi in capo al suddetto direttore dei lavori per i danni occorsi all'appartamento di proprietà sulla scorta delle Pt_1
risultanze dei verbali delle delibere dell'assemblea condominiale. Oltretutto,
i lavori deliberati, seppure interrotti, sono stati ritenuti dallo stesso CTU
sufficienti a eliminare le cause infiltrative, tant'è che al momento del sopralluogo le pareti interessate sono risultate totalmente asciutte.
A ciò si aggiunga che le sospensioni dei lavori deliberati non sono in nessun caso dipese dal direttore dei lavori, ma dalla volontà del anche CP_2
a seguito dei comportamenti giudiziali e stragiudiziali tenuti dalle parti danneggiate.
L'ottavo motivo di appello, connesso al settimo, censura la condanna a rimborsare all'RE e alla il 50% delle CP_6 Controparte_4
spese di lite.
Tale motivo di appello è parzialmente accolto.
Per quanto concerne l'RE , è bene precisare che questi, a CP_6
seguito di chiamata in causa, aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale nei confronti della per un incarico professionale che Pt_1
non gli sarebbe stato retribuito.
18 Tale domanda riconvenzionale è stata respinta e, tenuto conto del contenuto e del presumibile valore delle contrapposte pretese, la soccombenza reciproca di e di deve reputarsi sostanzialmente Parte_1 Controparte_6
paritaria, sì da giustificarsi la compensazione per intero delle spese di lite.
Invece, per quel che concerne la la decisione del Controparte_4
primo giudice appare corretta, poiché la partecipazione al giudizio di tale società è stata determinata dall'infondata iniziativa della nei Pt_1
confronti dell'assicurato . CP_6
Nella specie;
va richiamato il principio per il quale, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa vanno poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia;
in applicazione del principio di causalità; e ciò anche se la parte attrice soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. 2492/2016), a meno che l'iniziativa del chiamante non risulti palesemente infondata o arbitraria (Cass. 10364/2023, Cass.
23948/2019, Cass. 10070/2017), sì da concretare un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. 31889/2019, Cass. 18710/2021).
Nella specie, l'assicurato ha efficacemente dedotto le Controparte_6
ragioni della copertura assicurativa, richiamando la denuncia del 13
settembre 2014 e prospettando, sul piano temporale, l'estensione della copertura assicurativa, deduzioni che, assorbite dal rigetto della domanda principale della rilevano al solo fine di escludere l'arbitrarietà della Pt_1
chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
L'ottavo motivo di appello è, così, parzialmente accolto.
Col nono motivo di appello viene censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna responsabilità professionale nella causazione dei danni in capo all'amministratore di condominio . Controparte_3
Le doglianze di sul tardivo intervento Parte_1
dell'amministratore di condominio sono tutte, in ultima analisi, riconducibili
19 al comportamento del condominio e dei danneggiati stessi (presenti in assemblea), che hanno in più occasioni concorso a che fossero deliberate le interruzioni dei lavori sì da ritardarne la conclusione. Ne consegue la conferma del rigetto della domanda della contro il . Pt_1 CP_3
Col decimo motivo di appello la parte censura la sentenza nella parte in cui viene condannata al pagamento delle spese nei confronti dell'amministratore di condominio e dei terzi chiamati in causa dallo stesso. Controparte_3
La censura non può essere accolta, poiché, ferma restando la soccombenza della nei suoi rapporti con , la decisione del secondo Pt_1 Controparte_3
di chiamare in causa i propri assicuratori, non arbitraria né prima facie
infondata, è stata determinata dall'iniziativa infondata dell'attrice.
Ribadito in questa sede quanto osservato in relazione all'ottavo motivo di appello (e alla condanna di in favore della Parte_1 [...]
, occorre aggiungere che, ove la domanda di garanzia del Controparte_4
convenuto nei confronti del terzo chiamato resti assorbita per il rigetto della domanda dell'attore, non è sufficiente il rilievo della sola infondatezza della chiamata in causa del terzo (in applicazione – qui evidentemente soltanto virtuale – del principio della soccombenza), occorrendo che il relativo accertamento (di natura necessariamente incidentale) risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di “manifesta infondatezza” ovvero di “palese arbitrarietà”).
La disciplina delle spese processuali si fonda sui due principi della soccombenza e della causazione del processo, da cui deriva la necessità di una valutazione tendenzialmente unitaria della pluralità dei rapporti processuali confluiti in un unico giudizio, in mancanza della quale potrebbe risultare compromesso l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'originario convenuto.
Nel plasmare la propria concreta difesa, il convenuto potrebbe non essere agevolmente in grado di conoscerne gli esiti, il che vale non soltanto rispetto
20 alle difese opposte alla parte attrice, ma anche per quelle attuate mediante l'innesto di un ulteriore rapporto processuale: questo, infatti, costituisce difesa (pur se esterna rispetto al rapporto processuale principale) della sfera giuridica del soggetto convenuto da chi ha instaurato ab origine il processo, e,
dunque, sussiste una causazione in radice, dovendosi pertanto porre a carico di chi l'ha posta in essere il rischio dell'esito delle difese della parte da lui convenuta.
La valorizzazione del principio di causalità impedisce la trasformazione del processo dotato di una pluralità di rapporti in una serie di compartimenti stagni, per cui, anche a fronte di una piena vittoria nei confronti dell'attore del rapporto principale, il convenuto in quest'ultimo sia comunque esposto a dovere rifondere le spese di chi ha egli stesso convenuto in un rapporto avviato per difendersi: il diritto di difesa, al contrario, deve essere tutelato nella massima misura consentita dal controbilanciamento con gli altri valori giuridici coinvolti dal paradigma del processo, per cui le conseguenze del suo esercizio, se effettuato da chi ha ragione, devono cadere su chi lo ha citato avendo torto.
Pertanto, i rapporti processuali, sotto il profilo del recupero del costo delle difese dispiegatevi, sono tendenzialmente osmotici, onde la riferibilità
all'attore della responsabilità per aver dato causa alla lite anche in riferimento alla chiamata in garanzia del terzo viene meno solo quando l'espansione della contesa derivi da un'iniziativa palesemente infondata o arbitraria, ossia radicalmente eccentrica rispetto a quel che è stato causato dall'attore del rapporto principale: soltanto in questo caso si esclude che le spese del rapporto arbitrariamente “legato” dal convenuto al rapporto principale gravino sull'attore di quest'ultimo.
Qualora, infatti, il convenuto possa agevolmente e completamente prevedere l'infondatezza della chiamata, ovvero l'inutilità di essa come difesa in senso lato rispetto alla sua posizione nei confronti di chi ha causato nei suoi
21 confronti il processo, non può definirsi sussistente il nesso causale tra l'attività
dell'attore principale e quella del convenuto quale chiamante: solo l'abusivo esercizio del diritto di difesa e, quindi, una condotta processuale temeraria
(nel chiamare in causa il terzo) recide la causazione, riconducendo al paradigma della soccombenza in via esclusiva (così, Cass. 31889/19,
nell'ambito del prevalente orientamento già sopra richiamato).
Nella specie, deve negarsi il carattere temerario o pretestuoso della chiamata in causa dell' e della , RO Controparte_7
da parte del , considerato che: a) la garanzia assicurativa per CP_3
l'eventuale responsabilità civile dell'amministratore di condominio risulta espressamente convenuta nella polizza stipulata dal condominio con la prima compagnia e, inoltre, nella comparsa di risposta dell' RO
v'è l'espressa ammissione che è «assicurato con polizza
[...] Controparte_3
personale da per eventuale responsabilità diretta nelle sue attività di CP_8
amministratore condominiale»; b) il ha documentato la propria CP_3
richiesta d'iscrizione all'A.N.AMM.I. (Associazione Nazional-europea
Amministratori di Immobili) e di attivazione della polizza che l'associazione ha stipulato con la;
c) richiesto dall'attrice il CP_7 Pt_1
risarcimento nel periodo di validità della garanzia (1° novembre 2013 – 1°
novembre 2014), pur eventualmente ricondotta a maggio del 2011 (e, quindi,
oltre il periodo di due anni di copertura a ritroso della garanzia assicurativa)
la genesi del comportamento colposo (ingiustamente) imputato dalla Pt_1
al , le oscillazioni giurisprudenziali in ordine all'eventuale carattere CP_3
vessatorio della clausola “claims made” (nell'imporre che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati) ovvero alla sua possibile invalidità (nel determinare un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali),
rendevano non pretestuosa l'azione di garanzia promossa con la chiamata in causa, né, d'altro canto, la dedotta colposa inosservanza dell'obbligo di avviso
22 determina la perdita della garanzia (prevista ex art. 1915 c.c. solo in caso di dolosa omissione, ossia la cosciente volontà di non osservare tale obbligo,
norma di cui la clausola 10 delle condizioni generali di contratto costituisce applicazione); c) pur esclusa la copertura assicurativa per i danni alle cose
(clausola 2, lett. n), la responsabilità del è stata prospettata dalla CP_3
non per avere direttamente danneggiato la sua proprietà, ma per le Pt_1
conseguenze pregiudizievoli derivate dal negligente svolgimento del proprio incarico di amministratore del condominio.
soccombente nei confronti di , Parte_1 Controparte_3
risponde delle spese necessarie per la difesa del convenuto e, quindi, in tale ottica, è tenuta al rimborso delle stesse anche in favore delle società da lui chiamate in garanzia.
Con l'undicesimo motivo di appello censura la sentenza Parte_1
nella parte in cui è stata disposta l'integrale compensazione delle spese tra lei,
i coniugi – e il CP_1 Parte_2 CP_2
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
in primo grado è parte vincitrice sia rispetto alla Parte_1
domanda degli attori ( e ), che l'hanno ingiustamente CP_1 Parte_2
coinvolta nel primo giudizio, sia rispetto alla propria domanda spiegata nei confronti del e, pertanto in applicazione del principio della CP_2
soccombenza, ha diritto al rimborso delle spese di lite sia dai coniugi e , che da parte del stesso. CP_1 Parte_2 CP_2
VII. Le spese
In accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi di appello proposti sia da sia da e , la prima ha Parte_1 Controparte_1 Parte_2
diritto al rimborso delle spese di primo grado sia nei confronti del condominio che dei secondi (escluse quelle, superflue, occorse per la chiamata in causa di e ), mentre i coniugi e Controparte_6 Controparte_3 CP_1
23 hanno diritto alla rifusione delle spese da parte del condominio. Parte_2
Eguale statuizione va resa anche per l'appello.
Per la fase del giudizio n. 5668/14 R.G. anteriore alla riunione al primo processo, il rimborso alla è dovuto unicamente dal condominio. Pt_1
La compensazione delle spese nei rapporti tra la e il si Pt_1 CP_6
estende anche all'appello, per le ragioni già esposte.
è, invece, tenuta a rimborsare le spese di appello a Parte_1 [...]
e ai suoi assicuratori ( e CP_3 Controparte_11 [...]
), nonché alla Controparte_7 Controparte_4
Infine, l' quale assicuratrice del condominio, è RO
tenuta a tenere indenne il proprio assicurato anche delle sue spese legali, come richiesto dal condominio in comparsa di risposta.
Riguardo agli ulteriori rapporti tra assicurati e assicuratori, va rilevato che ha argomentato in ordine alla copertura assicurativa Controparte_6
dovutagli dalla al solo fine di resistere al motivo di Controparte_4
appello di volto a ottenere che le spese sostenute dalla Parte_1
società chiamata in causa fossero poste a carico dell'assicurato e non dell'attrice. Non ha, invece, proposto appello incidentale per ottenere che, al pari dell'attrice, la lo tenesse indenne delle spese Controparte_4
sostenute per la difesa in primo grado (posto che il diritto dell'assicurato alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa dell'attore può farsi valere anche nel caso in cui la domanda di garanzia resti assorbita dal rigetto della domanda principale, salvo il caso –
da accertare incidentalmente – della mancanza o inefficacia della copertura assicurativa: cfr. Cass. 4786/2021); né ha riproposto in appello (ex art. 346
c.p.c.) la domanda di garanzia, al fine di ottenere la tutela assicurativa di cui all'articolo 1917 c.c. (anche per le spese sostenute per resistere all'impugnazione della , domanda da reputarsi necessaria poiché il Pt_1
24 diritto dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore trova titolo in un'obbligazione contrattuale.
La richiesta di di rimborso delle proprie spese di appello, Controparte_3
nell'ambito della garanzia ex art. 1917 c.c., va accolta nei soli confronti dell' considerato che, a parte ogni questione RO
sull'effettiva copertura da parte della (esaminata in Controparte_7
precedenza al solo fine di escludere la manifesta infondatezza ovvero palese
arbitrarietà della domanda di garanzia), l'assicurazione di quest'ultima è di secondo rischio.
Non si ravvisano, infine, i presupposti di cui all'articolo 93, terzo comma,
c.p.c. (invocato nei confronti di . Parte_1
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale e ogni diversa e ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- condanna il Controparte_18
al pagamento, in favore di di € 1.317,20 (con
[...] Parte_1
gli interessi legali dal 24 aprile 2014 al saldo su € 317,20 e dal 17 novembre
2014 al saldo su € 1.000,00), in aggiunta a quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna e in solido con il Controparte_1 Parte_2
al pagamento, in favore di (con CP_2 Parte_1
attribuzione all'avvocato Marco Dragone), delle spese di primo grado,
liquidate in € 3.105,00 (di cui € 2.700,00 per compensi ed € 405,00 per spese forfettarie), nonché il solo al pagamento delle spese del CP_2
giudizio n. 5668/14 R.G. per la fase anteriore alla riunione, liquidate in €
1.425,15 (di cui € 275,15 per esborsi, € 1.000,00 per compensi ed € 150,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
25 - dichiara interamente compensate, nei rapporti tra e Parte_1
, le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Controparte_6
- condanna il al pagamento, Controparte_16
in favore di e (con attribuzione agli Controparte_1 Parte_2
avvocati Angelo Guerriero e Lucia Bonavita), delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 3.352,00 (di cui € 247,00 per spese, € 2.700,00
per compensi ed € 405,00 per spese forfettarie), nonché delle spese di appello, liquidate in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a condizione che ne sia documentato il pagamento;
- condanna in solido i coniugi e , nonché il CP_1 Parte_2 [...]
al pagamento, in favore di Controparte_16 Parte_1
(con attribuzione all'avvocato Mario Dragone) delle spese di
[...]
appello, liquidate in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo unificato per l'appello principale, a condizione che ne sia documentato il versamento;
- condanna al pagamento delle spese di appello alla Parte_1
a (con attribuzione Controparte_4 Controparte_3
all'avvocata Anna Lepore), all' e alla RO [...]
, liquidate in favore di ciascuna parte appellata in € Controparte_7
3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie),
oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- condanna la a rimborsare a RO [...]
(con attribuzione al suo difensore e in solido con CP_3 Parte_1
le spese di appello, come sopra liquidate, e a tenere indenne il
[...]
Condominio di quanto sia tenuto a pagare alle altre parti in esecuzione
26 anche della presente sentenza (per capitale, interessi e spese), nonché a rimborsargli le spese di appello, liquidate in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00
per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e
CPA) dovuti per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del
[...]
, con obbligo di manleva Controparte_18
a carico dell' RO
Così deciso il 30 gennaio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale La presidente
Assunta d'Amore
27
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dr.ssa Assunta d'Amore presidente dr. Giorgio Sensale consigliere relatore dr. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3248/2020 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Avellino n. 1151/2020 del 21 luglio 2020, vertente tra
(nata a [...] il [...]; ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Dragone (con studio in Montella
alla Via M. Cianciulli n. 14 e domicilio digitale Email_1
- appellante principale -
e
(nato a [...] il [...]; ) Controparte_1 C.F._2
e (nata a [...] l'[...]; , Parte_2 C.F._3
rappresentati e difesi dagli avvocati Angelo Guerriero e Lucia Bonavita (con studio in Avellino alla via Tagliamento, 237 e domicili digitali
- Email_2 Email_3
- appellanti incidentali -
e il Controparte_2
( ), in persona dell'amministratore pro tempore
[...] P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'avvocata Sonia Petrillo (con Controparte_3
studio in Avellino alla Via Carlo Del Balzo, 59 e domicilio digitale
Email_4
- appellato -
1 e la (P.IVA ), con sede legale in Roma Controparte_4 P.IVA_2
alla Via Po n. 20, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
[...]
rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Bonito (con CP_5
studio in Avellino alla Via Campane n. 18 e domicilio digitale
. Email_5
- appellata -
e
(nato ad [...] il [...]; ), Controparte_3 C.F._4
rappresentato e difeso dall'avvocata Anna Lepore (con studio in Avellino alla
Via F.P Petronelli, 15, e domicilio digitale Email_6
- appellato -
e
(nato a [...] il [...]; Controparte_6
), rappresentato e difeso dall'avvocata Fabiana Perretti C.F._5
(con studio in Avellino, alla via Aldo Pini n. 10 e domicilio digitale
Email_7
- appellato -
e la ( , con sede legale in Städtle 35A, Controparte_7 P.IVA_3
9490, Vaduz (Liechtenstein), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Opilio e Giorgio Valentini (con domicilio presso lo studio dell'avvocato Angelo Iandolo in Avellino, Via Don
Minzoni, 18, e domicilio digitale agli indirizzi e Email_8
) Email_9
- appellata -
e l' (C.F. e Partita Iva ), con sede RO P.IVA_4
legale in Bologna, Via Stalingrado, 45, in persona sia del legale rappresentante
2 pro tempore dr sia del procuratore ad negotia dr. , CP_9 Controparte_10
rappresentata e difesa dall'avvocata Nicoletta Pescatore (con studio in Napoli
alla Via G. Porzio n.
4 - Centro Direzionale isola A2, int. 17, e domicilio digitale e dall'avvocato Giuseppe Argenio Email_10
(con studio in Avellino, via Fioretti, 10, e domicilio digitale
Email_11
- appellata -
Conclusioni
Per l'avvocato Marco Dragone concludeva per Parte_1
l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale.
Per e gli avvocati Angelo Guerriero e Controparte_1 Parte_2
Lucia Bonavita concludevano per l'accoglimento dell'appello incidentale con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Per il Condominio l'avvocata Sonia Petrillo Controparte_2
concludeva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Per l'avvocata Anna Lepore chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_3
principale.
Per la gli avvocati Laura Opilio e Giorgio Valentini Controparte_7
chiedevano il rigetto dell'appello principale e in subordine, nel caso di accertata responsabilità di , la condanna a corrispondere egli Controparte_3
stesso quanto dovuto.
Per la l'avvocato Giuseppe Bonito concludeva per il Controparte_4
rigetto dell'appello principale.
Per l' gli avvocati Giuseppe Argenio e Controparte_11
Nicoletta Pescatore concludevano, nei rispettivi atti difensivi, per il rigetto dell'appello principale.
Per l'avvocata Fabiana Perretti concludeva per il rigetto Controparte_6
dell'appello principale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2014 e Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino il Parte_2
, in Controparte_12
persona dell'amministratore in carica ( ), e Controparte_3 Parte_1
esponendo di avere subito danni all'appartamento di loro proprietà,
[...]
sito al terzo piano, interno 7, dell'edificio condominiale, a causa d'infiltrazioni di acqua provenienti dalla sovrastante terrazza a livello, mal pavimentata, di proprietà condominiale ma al servizio esclusivo dell'appartamento di danni che, nel rendere insalubre il loro appartamento Parte_1
(come accertato dall'ASL competente, nel mese di dicembre del 2011), li aveva costretti a trasferirsi in altra abitazione presa in locazione. Chiedevano
pertanto la condanna del proprietario del terrazzo a livello al rifacimento della impermeabilizzazione e della pavimentazione del terrazzo, e dei convenuti in solido al risarcimento dei danni da loro subiti.
Il giudizio veniva iscritto al n. 1803/2014 R.G. del Tribunale di Avellino.
Il condominio “ ”, costituitosi il 9 luglio 2014, Controparte_13
deduceva l'infondatezza della domanda, sostenendo di avere incaricato l'ingegner di dare corso alle opere indicate nella relazione Controparte_6
di accertamento tecnico preventivo eseguita su istanza degli attori, opere che avevano temporaneamente rimosso le cause delle infiltrazioni, dopo di che,
in seguito a nuove infiltrazioni, erano stati deliberati ulteriori lavori, secondo le indicazioni del predetto ingegnare (il quale aveva consigliato il rifacimento della pavimentazione del terrazzino di proprietà . Pt_1
costituitasi il 10 luglio 2014, nel contestare le circostanze Parte_1
di fatto allegate dagli attori, negava la propria legittimazione passiva, perché
mera utilizzatrice e non proprietaria della terrazza. Sosteneva, inoltre, che l'amministratore del condominio, , non si era attivato per Persona_1
la soluzione del problema delle infiltrazioni, astenendosi dall'assumere
4 iniziative e adottando una condotta negligente e contraria ai propri doveri;
che anche il condominio era rimasto inerte, dal 2009 al 2014, poiché non si erano mai voluti deliberare i lavori necessari per la ristrutturazione del terrazzo di copertura e la manutenzione dei canali piovani discendenti dal tetto di copertura, né si erano contestate le scelte del direttore dei lavori, l'ing.
; che per i suoi errori professionali e per la negligenza e Controparte_6
l'imperizia manifestata nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, anche l'ingegner era responsabile dei danni da lei subiti;
che, infine, fin dal CP_6
2009 gli attori le avevano ingiustamente imputato la responsabilità per i danni da loro lamentati, provocando, con la loro condotta, un aumento dei costi per eseguire i lavori di riparazione. Ciò premesso, chiedeva Parte_1
(e otteneva) di poter chiamare in causa e , Controparte_3 Controparte_6
e concludeva affinché fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva sulla domanda degli attori e , o, comunque, perché la CP_1 Parte_2
domanda di costoro nei suoi confronti fosse rigettata;
in subordine, affinché
la domanda degli attori fosse accolta nei soli confronti del con CP_2
ripartizione dell'importo dovuto in base alle quote millesimali e in base alle responsabilità di ciascun convenuto;
in ulteriore subordine, affinché, in caso di sua condanna, i chiamati in causa ( e ) fossero a loro volta CP_3 CP_6
condannati a manlevarla da ogni esborso da lei dovuto. Il tutto con attribuzione delle spese di lite al proprio difensore.
e , chiamati in causa, negavano, ciascuno Controparte_3 Controparte_6
per le proprie ragioni, la responsabilità addebitata da e Parte_1
chiedevano di essere garantiti dalle rispettive compagnie di assicurazione di cui chiedevano (e ottenevano) la chiamata in causa.
Inoltre, , assumendo di aver profuso (nell'esecuzione Controparte_6
dell'incarico professionale affidatogli) un impegno notevolmente superiore alla misura del compenso pattuito con il condominio, sosteneva di essere creditore dell'ulteriore importo di € 10.000,00 e, pertanto, proponeva
5 domanda riconvenzionale nei confronti di affinché Parte_1
questa fosse condannata a pagargli la quota di sua spettanza del complessivo debito del condominio.
La citata dall'RE , eccepiva la Controparte_4 CP_6
nullità della citazione, per la genericità della domanda, l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l'infondatezza della domanda di manleva, per la mancata copertura assicurativa del danno lamentato.
Si costituiva, inoltre, l chiamata in causa da RO
, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_3
passiva, non avendo il chiamante azione diretta nei suoi confronti.
La , anch'essa chiamata in causa da NT
, eccepiva l'inoperatività della polizza e la mancata Controparte_3
copertura assicurativa per il caso di specie.
In parallelo a tale giudizio, a pochi mesi di distanza, veniva incardinato altro procedimento, concernente le medesime infiltrazioni, su impulso di che, con autonomo atto di citazione notificato in data 27 Parte_1
novembre 2014, conveniva in giudizio il Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Avellino per sentirlo condannare al
[...]
risarcimento dei danni cagionati al proprio appartamento (e al rimborso delle spese sostenute), per non avere rimosso o eliminato con urgenza le causa delle infiltrazioni di acqua e i conseguenti danni causati al proprio appartamento.
Tale giudizio veniva iscritto al n. 5668/2014 R.G. del Tribunale di Avellino.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, contestava le pretese CP_2
dell'attrice e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata Parte_1
in causa della RO
A seguito della concessa autorizzazione si costituiva in giudizio la
[...]
che deduceva il proprio difetto di legittimazione attiva, RO
6 in quanto i fatti di causa non rientravano in quelli coperti dalla polizza intercorrente tra le parti.
Inutilmente esperito il tentativo di mediazione disposto dal giudice istruttore con ordinanza del 22 febbraio 2016, ordinata la riunione dei procedimenti
(all'udienza del 27 settembre 2016), all'esito dell'istruttoria e a seguito di discussione orale ex art 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Avellino, in persona del giudice unico designato, con sentenza n. 1151/2020 del 21 luglio 2020, così
provvedeva:
«Accoglie parzialmente la domanda attorea nei confronti del Parte_3
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento dei Controparte_2
danni nella misura di € 4.037,75 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data
della C.T.U. all'effettivo soddisfo.
Condanna a tenere indenne il convenuto dalle CP_11 CP_2
conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, secondo le condizioni di polizza;
Accoglie parzialmente la domanda di nei confronti del Parte_1
e per l'effetto condanna quest'ultimo al pagamento dei Controparte_2
danni nella misura di € 518,05 oltre rivalutazione ed interessi dalla data della C.T.U.
all'effettivo soddisfo e condanna la CP_11
Rigetta la domanda degli attori nei confronti di Parte_3 [...]
Parte_1
Rigetta la domanda proposta da nei confronti degli altri attori. Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra Parte_4
e ivi comprese le spese Parte_1 Controparte_2 CP_11
di C.T.U.
Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1
confronti di così come rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_6
quest'ultimo nei confronti di essa Pt_1
Condanna al pagamento del 50% in favore di Parte_1 CP_6
delle spese di lite che si liquidano nel loro complesso in € 2.430,00, oltre spese
[...]
7 generali e accessori di legge, con attribuzione ove richiesto e la condanna altresì al
pagamento del 50% delle spese di lite del chiamato in causa che si CP_15
liquidano nel loro complesso in € 2.430,00, oltre spese generali e accessori di legge,
con attribuzione ove richiesto.
Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da nei Parte_1
confronti di . Controparte_3
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3
spese di lite che si liquidano in € 2.430,00,oltre spese generali ed accessori di legge,
con attribuzione ove richiesto e al contempo condanna al Parte_1
pagamento del 50% delle spese di lite in favore di che liquida nel loro CP_11
complesso in € 2.430,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione
ove richiesto e al pagamento del 50% delle spese di lite a favore di che CP_7
liquida nel loro complesso in € 2.430,00 oltre spese generali ed accessori di legge, con
attribuzione ove richiesto».
II. L'appello di Parte_1
Con citazione notificata il 21 settembre 2020 proponeva Parte_1
appello, dolendosi innanzitutto del difetto della attività istruttoria compiuta in primo grado e, in particolare, della mancata ammissione delle prove orali da lei articolate;
della propria carenza di legittimazione passiva sulla domanda proposta nei suoi confronti da e;
Controparte_1 Parte_2
dell'erronea quantificazione dei danni subiti dal proprio appartamento;
del mancato riconoscimento delle ulteriori voci di danno patrimoniale e non patrimoniale e di rimborso spese per i costi sostenuti;
del mancato riconoscimento della responsabilità degli attori e (per la CP_1 Parte_2
domanda proposta nei propri confronti) e della mancata condanna in solido col Condominio per il risarcimento dei danni patiti;
dell'errata valutazione in ordine alla responsabilità dell'ingegner , dovuta alla mancata CP_6
risoluzione tempestiva delle infiltrazioni;
dell'errata applicazione del principio della compensazione delle spese nei confronti di;
Controparte_6
8 del mancato riconoscimento della responsabilità di nella Controparte_3
causazione dei danni;
della propria erronea condanna al pagamento delle spese in favore di e dei di lui chiamati in causa;
dell'errata Controparte_3
applicazione dell'art. 92 c.p.c. in merito all'integrale compensazione delle spese nei suoi rapporti con i coniugi e e con il CP_1 Parte_2
condominio.
III. L'appello incidentale di e Controparte_1 Parte_2
Si costituivano in giudizio in data 22 dicembre 2020 e Controparte_1
che, oltre a eccepire l'inammissibilità dell'appello di Parte_2
e a segnalarne l'infondatezza, proponevano appello Parte_1
incidentale, censurando, nei primi tre motivi, l'erroneità della sentenza di primo grado per la compensazione delle spese tra essi, l'odierna appellante principale e il disposta nonostante la Parte_1 CP_2
soccombenza del , e nei successivi motivi, l'omessa CP_2
considerazione, da parte del primo giudice, degli ulteriori danni da loro sofferti.
IV. Le difese delle parti appellate
Il nel costituirsi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità CP_2
dell'appello per difetto di specificità dei motivi e l'infondatezza delle doglianze della essendo stati diligentemente eseguiti i lavori di Pt_1
ripristino richiesti (che, infatti, avevano messo fine alle infiltrazioni lamentate); sottolineava la correttezza della sentenza di primo grado riguardo alla statuizione sulle spese, considerata la qualità della di detentrice Pt_1
esclusiva della terrazza e considerata, altresì, la sproporzione tra chiesto e pronunciato rispetto ai danni effettivamente rilevati dal C.T.U. e a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure;
deduceva che, come accertato dal
C.T.U., non vi erano più infiltrazioni negli appartamenti interessati;
evidenziava di non avere mai ricevuto la proposta transattiva cui si era impegnato l'avvocato Guerriero, su delega dei coniugi – , CP_1 Parte_2
9 all'esito dell'assemblea condominiale del 25 novembre 2013, entro dieci giorni da tale data, e contestava la pretesa dell'appellante principale di Pt_1
essere tenuta indenne dalle spese sostenute dai chiamati in causa, trattandosi di domanda nuova proposta in violazione del “divieto dei nova in appello”.
Infine, chiedeva che la manleva dell' fosse Controparte_11
estesa alle eventuali spese di appello.
L' chiedeva il rigetto dell'appello nella propria RO
qualità di assicuratrice sia del condominio sia di . Controparte_3
, nel costituirsi in grado di appello, ribadiva di non avere Controparte_3
alcuna responsabilità professionale, nell'esercizio delle funzioni di amministratore del , come confermato dalle risultanze istruttorie CP_2
e, in particolare, dalle deliberazioni assunte in assemblea dai condomini, che lo avevano espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità, salva, in ogni caso, la riproposizione in appello della domanda di manleva nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici (anche per il rimborso delle spese sostenute per la difesa in giudizio). Deduceva, pertanto, la legittimità della condanna alle spese della in proprio favore e chiedeva che Pt_1
quest'ultima fosse condannata non soltanto al rimborso delle spese di appello
(con attribuzione al proprio difensore, ex art. 93 c.p.c.) ma anche al pagamento di una somma a norma dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c..
La (succeduta a titolo universale alla Controparte_7 [...]
), e la NT Controparte_6 Controparte_4
chiedevano il rigetto dell'appello.
V. L'esame dei motivi di appello incidentale
Nell'ordine logico delle questioni si attribuisce rilievo preliminare all'appello incidentale di e , che, nel primo motivo, Controparte_1 Parte_2
concernente le spese di lite, è fondato.
L'accoglimento, seppure parziale, della domanda dei coniugi e CP_1
nei confronti del Parte_2 Controparte_16
10 implica la soccombenza di quest'ultimo che, pertanto, è tenuto, ex art. 91 c.p.c.,
al pagamento delle spese in favore dei predetti attori, per entrambi i gradi di giudizio.
Non rileva in senso contrario che la domanda sia stata accolta per un importo inferiore a quello domandato, poiché tale esito non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca, secondo il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 32061/2022), per il quale «in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un
unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in
presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo
tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda artico-lata
in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento
delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto
la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.
92, secondo comma, cod. proc. civ.».
La decisione del tribunale, di compensare le spese nei rapporti tra gli attori e il condominio, fondata sulla «reciproca parziale Parte_5
soccombenza», deve, pertanto, reputarsi errata, senza che, d'altro canto, siano ravvisabili idonee ragioni per la compensazione, in base all'articolo 92 c.p.c.
(nel testo ratione temporis applicabile).
Delle spese dovute agli attori il condominio, come richiesto, deve essere tenuto indenne dal proprio assicuratore, RO
Le ulteriori doglianze dei coniugi e , relative alla CP_1 Parte_2
quantificazione del risarcimento e ad ulteriori voci di danno, sono inammissibili.
Gli appellanti incidentali, infatti, nel proposto gravame si limitano a elencare gli ulteriori danni che avrebbero subito e a riproporre le conclusioni rassegnate negli atti del precedente grado di giudizio.
11 Non sono dunque rispettati i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., ossia l'indicazione a pena d'inammissibilità della diversa ricostruzione dei fatti e delle norme violate e, soprattutto, manca qualsiasi argomentata censura delle ragioni, seppur sintetiche, per le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di riconoscere il risarcimento dei danni nei limiti di € 4.037,75. Tali motivi, infatti,
così come articolati nell'atto introduttivo, consistono nella mera riproduzione di tutte le richieste fatte in primo grado e nella richiesta di un risarcimento d'importo superiore a quello concesso senza, come già detto, le necessarie ulteriori specificazioni.
In particolare, va precisato che il giudice di primo grado, ad onta della censura degli appellanti incidentali, i quali ritengono ignorate le proprie richieste, ha motivato la propria decisione in ordine alla determinazione del risarcimento,
sostenendo che «parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'asserito danno e
ciò anche a voler prescindere dall'effettiva risarcibilità della detta voce di danno.
Difatti, sebbene risulti l'insalubrità di alcuni vani dell'appartamento, così come
accertato anche dal C.T.U. che ha limitato tale condizione ad un periodo di mesi 12
dall'08/03/2012, data di abbandono dell'immobile al 20/02/2013 data di cessazione dei
fenomeni infiltrativi, gli attori non hanno fornito prova che la scelta di ricoverarsi
presso altra abitazione sia stata imposta dalle condizioni dell'alloggio per cui è causa
vista l'esiguità dei danni riscontrati e che non tutti i vani dell'appartamento erano
indisponibili e, pertanto, ben poteva esso attore continuare a fruire, seppur
parzialmente, del proprio alloggio, talché deve concludersi che i disagi rappresentati
dall'attore in ordine alle mutate condizioni di vita non appaiono conseguenza diretta
ed immediata del fatto lesivo tanto più che all'epoca della C.T.U., anno 2018, in
assenza totale di infiltrazioni gli attori non hanno fatto ritorno nella loro casa
dimostrando un probabile disinteresse al rientro rilevabile anche dal fatto che il
contratto di locazione versato in atti è relativo a una regolare locazione quadriennale
e non a locazione ad uso transitorio, come avrebbe dovuto essere nel caso di specie . Va
inoltre considerata l'ulteriore circostanza che il Condominio si adoperava per una
12 soluzione bonaria a cui parte attrice si impegnava di fornire entro 10 giorni
dall'assemblea del 15/05/2014 proposta transattiva peraltro mai avanzata. Va, invece,
riconosciuta la lesione del diritto di godimento della proprietà per il periodo accertato
(dodici mesi), liquidabile in via equitativa in un importo pari ad € 1.000,00 null'altro
avendo provato parte attrice a sostegno delle sue richieste».
Le motivazioni del giudice di primo grado, seppure sommarie, non risultano puntualmente censurate.
In definitiva l'appello incidentale va parzialmente accolto, nei termini fin qui prospettati.
VI. L'esame dei motivi dell'appello principale
Si giunge così all'esame dell'appello principale proposto da Parte_1
la quale censura la sentenza in oggetto con undici motivi
[...]
d'impugnazione, solo in parte fondati.
Preliminarmente, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata in corso di causa dalla stessa in merito al difetto di rappresentanza Pt_1
dell'amministratore condominiale, perché non autorizzato dall'assemblea a costituirsi in giudizio: l'eccezione è superata dalla produzione in giudizio (con la memoria di replica) del verbale di assemblea dell'8 luglio 2021, contenente la ratifica del mandato conferito dall'amministratore all'avvocata Sonia
Petrillo per la costituzione in giudizio in grado di appello, dovendosi considerare che tale autorizzazione postuma, quale condizione di efficacia della legitimatio ad processum dell'amministratore, sfugge alle ordinarie preclusioni istruttorie e può essere documentata in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno sulla questione.
Quanto al primo motivo di appello, relativo alla mancata ammissione delle prove orali articolate entro il secondo termine ex art. 183 c.p.c. e riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato, innanzi tutto, che non risultano puntualmente contestate le ragioni per le quali il giudice istruttore ha ritenuto di non dare corso all'istruttoria orale (fondate sulla rilevata
13 superfluità dei capi di prova, «per essere afferenti a circostanze pacifiche e/o
documentali»), ragioni che vanno in questa sede confermate, tenuto conto che i capi di prova indicati riportano fatti incontestati o già accertati, perché
documentati mediante relazioni tecniche, note, e-mail di contestazione e atti scritti, ovvero esprimono contenuti valutativi, generici, irrilevanti o superflui
(in quanto concernenti circostanze dedotte nei verbali delle assemblee condominiali versati in atti).
In particolare, risultano:
- incontestate le circostanze di fatto contenute nei capi di prova 2A), 3D), 2E)
e 2H);
- già accertato quanto prospettato nei capi di prova 2B), 2C), 3D);
- superflui, perché concernenti circostanze descritte nei verbali delle delibere assembleari, i capi di prova 2D), 2G), 7H), 7I), 7L), 7P), 7S), 7T), 8B), 9h), 9O),
10L), 11D), 11Q), 12E), 12F), 12I), 12M), 12S), 12V), 13A), 14B), 14C), 14H);
- già contenuti in documentazione versata in atti i capi di prova 2F), 3C), 7D),
7E), 7F), 7G), 7R), 8D), 8E), 8F), 9F), 9G), 9M), 9P), 9S), 9V), 9Z), 10A), 10B),
10C), 10F), 10G), 10H), 10I), 10N), 10O), 11B), 11C), 11E), 11F), 11G), 11H), 11I),
11L),11M), 11N), 11O), 11P), 11V), 12A), 12B), 12C), 12D), 12H), 12L), 12O),
12P), 12Q), 12U), 12Z), 14A), 14D), 14E), 14F), 14G);
- valutativi i capi di prova 3A), 3F), 7A), 7B), 7C), 7O), 7Q), 8A), 8G), 9A), 9B),
9C), 9E), 9L), 9N), 9Q), 9T), 9U), 10D), 11A), 11R), 11U), 12G), 12N), 12R), 12T),
12U), 14I);
- generici i capi di prova: 3B), 3E), 7M), 7N), 8C), 9D), 9I), 9R), 10E), 10M), 10P),
10Q), 11S), 11Z), 12T).
È inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo di appello con il quale ribadisce il proprio difetto di legittimazione Parte_1
passiva sulla domanda dei coniugi e , tenuto conto che la CP_1 Parte_2
sentenza impugnata ha rigettato la domanda di costoro nei confronti della senza che, peraltro, in grado di appello da parte loro tale rigetto sia Pt_1
14 stato rimesso in discussione. Infatti, solo nell'ipotesi di sua soccombenza avrebbe avuto interesse all'impugnazione rispetto al Parte_1
proprio asserito difetto di legittimazione passiva, il che non esclude l'interesse all'impugnazione rispetto alla statuizione sulle spese, oggetto di autonomo motivo di doglianza che di seguito sarà analizzato.
L'interesse all'impugnazione, infatti, presuppone la soccombenza e, quindi,
la concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (Cass. S.U. 12637/2008), ovvero alla modifica della motivazione, ove non ne derivi un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. 28307/2020).
Con il terzo motivo di appello viene censurata la quantificazione dei danni in
€ 518,05, compiuta dal tribunale sulla scorta di quanto indicato nella relazione del CTU.
Dall'esame della relazione del CTU la descrizione dei danni all'immobile di proprietà e la relativa quantificazione sulla base di un computo Pt_1
metrico appaiono adeguati e congrui rispetto all'entità dei danni sofferti, così
come descritti e così come risultanti dalle produzioni fotografiche allegate.
Il danno emergente è quantificato correttamente dal CTU.
Al contrario, a non apparire congruo è il preventivo prodotto dalla parte sia in primo grado che in sede di gravame, che, in ragione delle quantità indicate,
concerne verosimilmente l'intero appartamento e non solo le zone interessate dai danni delle infiltrazioni, oltre a doversi considerare che si tratta di una semplice tabella intitolata “preventivo”, senza ulteriori dettagli sulla provenienza e attendibilità della stessa.
Dunque, anche tale motivo di appello va rigettato, non essendovi adeguata prova del maggior danno lamentato.
Con il quarto e quinto motivo di appello, che saranno esaminati congiuntamente, la parte censura la sentenza di primo grado per non averle
15 riconosciuto alcuna altra voce di danno patrimoniale e non patrimoniale né i richiesti rimborsi per le spese sostenute.
Il quarto motivo merita parziale accoglimento.
È possibile riconoscere a il danno da disagiato utilizzo Parte_1
dell'appartamento sulla scorta di quanto sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui «La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto
di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione
di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono
suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa
ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro
cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate
dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e
quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o
dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante
presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto
danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo
della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato» (cfr. Cass.
33439/2019).
Infatti, è pacifico che non abbia potuto godere di alcune Parte_1
camere del proprio appartamento ma che, ciò nonostante, non si sia allontanata dalla propria abitazione, continuando a viverci con tutti gli evidenti disagi. Le si deve, dunque, riconoscere un risarcimento da determinare in via equitativa in € 1.000,00 per il disagiato godimento del bene,
data l'oggettività dei danni occorsi alla sua abitazione, seppur confermati nella quantificazione disposta dal primo giudice.
È, inoltre, dovuto a il rimborso dell'importo di € 317,20, Parte_1
il cui esborso è provato con la fattura versata in atti, per il corrispettivo spettante all'architetto per l'attività professionale espletata CP_17
nell'ambito della perizia giurata (eseguita prima del giudizio), in quanto
16 attività difensiva necessaria al fine di dimostrare i danni occorsi al proprio appartamento a seguito delle suddette infiltrazioni.
Al relativo importo vanno aggiunti gli interessi legali dal 24 aprile 2014 al saldo.
Le altre voci di danno richieste non possono essere riconosciute, perché non provate.
Infatti, al fine di ottenere il risarcimento per il deprezzamento del valore del bene sul mercato occorre dimostrare che il bene fosse quantomeno in vendita;
altresì per il riconoscimento del danno da perdita di chance nell'acquisto di altro immobile bisogna provare di essere in trattativa per l'acquisto e che tale trattativa non sia andata a buon fine a causa dell'impossibilità di vendere l'immobile danneggiato;
neppure il danno da diminuzione della produttività
reddituale può essere riconosciuto in quanto la odierna appellante abita l'appartamento col proprio nucleo familiare e, dunque, non è dimostrato che esso fosse collocato sul mercato al fine di locarlo.
Inoltre, riguardo all'attività stragiudiziale svolta dal legale della nella Pt_1
fase precontenziosa, il rimborso della relativa spesa, quale danno emergente,
è soggetto ai normali oneri della domanda, allegazione e prova (Cass.
24481/2020, Cass. 16990/2017): nella specie, non vi è prova di tale esborso, non risultando emessa alcuna fattura da parte del professionista ed essendo a tal fine insufficiente la produzione in giudizio di una mera nota non quietanzata, ancorché denominata “pro forma di fattura”.
Il quinto motivo di appello va rigettato, per il suo contenuto generico e perché
privo di fondamento, nel richiamare presunti danni non patrimoniali del tutto indimostrati.
Con il sesto motivo di appello censura la sentenza di Parte_1
primo grado per non avere riconosciuto la responsabilità degli attori e , in solido con il per aver agito in giudizio CP_1 Parte_2 CP_2
nei suoi confronti.
17 Il motivo va rigettato, poiché l'agire in giudizio costituisce l'esercizio di un diritto, che non può dar luogo al risarcimento dei danni, in favore della controparte, se non nei casi di responsabilità processuale aggravata, a norma dell'articolo 96 c.p.c., di cui mancano i presupposti, anche alla luce delle iniziali incertezze rispetto alle cause effettive delle infiltrazioni de quibus.
Con il settimo motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui non è affermata la responsabilità professionale del direttore dei lavori Ing. , cui la imputa l'inerzia nell'agire al Controparte_6 Pt_1
fine scongiurare le conseguenze dannose delle infiltrazioni.
Il motivo non può essere accolto.
Come ampiamente accertato nella relazione del CTU nessuna negligenza,
imprudenza o imperizia può ascriversi in capo al suddetto direttore dei lavori per i danni occorsi all'appartamento di proprietà sulla scorta delle Pt_1
risultanze dei verbali delle delibere dell'assemblea condominiale. Oltretutto,
i lavori deliberati, seppure interrotti, sono stati ritenuti dallo stesso CTU
sufficienti a eliminare le cause infiltrative, tant'è che al momento del sopralluogo le pareti interessate sono risultate totalmente asciutte.
A ciò si aggiunga che le sospensioni dei lavori deliberati non sono in nessun caso dipese dal direttore dei lavori, ma dalla volontà del anche CP_2
a seguito dei comportamenti giudiziali e stragiudiziali tenuti dalle parti danneggiate.
L'ottavo motivo di appello, connesso al settimo, censura la condanna a rimborsare all'RE e alla il 50% delle CP_6 Controparte_4
spese di lite.
Tale motivo di appello è parzialmente accolto.
Per quanto concerne l'RE , è bene precisare che questi, a CP_6
seguito di chiamata in causa, aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale nei confronti della per un incarico professionale che Pt_1
non gli sarebbe stato retribuito.
18 Tale domanda riconvenzionale è stata respinta e, tenuto conto del contenuto e del presumibile valore delle contrapposte pretese, la soccombenza reciproca di e di deve reputarsi sostanzialmente Parte_1 Controparte_6
paritaria, sì da giustificarsi la compensazione per intero delle spese di lite.
Invece, per quel che concerne la la decisione del Controparte_4
primo giudice appare corretta, poiché la partecipazione al giudizio di tale società è stata determinata dall'infondata iniziativa della nei Pt_1
confronti dell'assicurato . CP_6
Nella specie;
va richiamato il principio per il quale, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato in causa vanno poste a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia;
in applicazione del principio di causalità; e ciò anche se la parte attrice soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. 2492/2016), a meno che l'iniziativa del chiamante non risulti palesemente infondata o arbitraria (Cass. 10364/2023, Cass.
23948/2019, Cass. 10070/2017), sì da concretare un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. 31889/2019, Cass. 18710/2021).
Nella specie, l'assicurato ha efficacemente dedotto le Controparte_6
ragioni della copertura assicurativa, richiamando la denuncia del 13
settembre 2014 e prospettando, sul piano temporale, l'estensione della copertura assicurativa, deduzioni che, assorbite dal rigetto della domanda principale della rilevano al solo fine di escludere l'arbitrarietà della Pt_1
chiamata in causa della compagnia assicuratrice.
L'ottavo motivo di appello è, così, parzialmente accolto.
Col nono motivo di appello viene censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto alcuna responsabilità professionale nella causazione dei danni in capo all'amministratore di condominio . Controparte_3
Le doglianze di sul tardivo intervento Parte_1
dell'amministratore di condominio sono tutte, in ultima analisi, riconducibili
19 al comportamento del condominio e dei danneggiati stessi (presenti in assemblea), che hanno in più occasioni concorso a che fossero deliberate le interruzioni dei lavori sì da ritardarne la conclusione. Ne consegue la conferma del rigetto della domanda della contro il . Pt_1 CP_3
Col decimo motivo di appello la parte censura la sentenza nella parte in cui viene condannata al pagamento delle spese nei confronti dell'amministratore di condominio e dei terzi chiamati in causa dallo stesso. Controparte_3
La censura non può essere accolta, poiché, ferma restando la soccombenza della nei suoi rapporti con , la decisione del secondo Pt_1 Controparte_3
di chiamare in causa i propri assicuratori, non arbitraria né prima facie
infondata, è stata determinata dall'iniziativa infondata dell'attrice.
Ribadito in questa sede quanto osservato in relazione all'ottavo motivo di appello (e alla condanna di in favore della Parte_1 [...]
, occorre aggiungere che, ove la domanda di garanzia del Controparte_4
convenuto nei confronti del terzo chiamato resti assorbita per il rigetto della domanda dell'attore, non è sufficiente il rilievo della sola infondatezza della chiamata in causa del terzo (in applicazione – qui evidentemente soltanto virtuale – del principio della soccombenza), occorrendo che il relativo accertamento (di natura necessariamente incidentale) risulti rafforzato da ulteriori requisiti (in termini di “manifesta infondatezza” ovvero di “palese arbitrarietà”).
La disciplina delle spese processuali si fonda sui due principi della soccombenza e della causazione del processo, da cui deriva la necessità di una valutazione tendenzialmente unitaria della pluralità dei rapporti processuali confluiti in un unico giudizio, in mancanza della quale potrebbe risultare compromesso l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'originario convenuto.
Nel plasmare la propria concreta difesa, il convenuto potrebbe non essere agevolmente in grado di conoscerne gli esiti, il che vale non soltanto rispetto
20 alle difese opposte alla parte attrice, ma anche per quelle attuate mediante l'innesto di un ulteriore rapporto processuale: questo, infatti, costituisce difesa (pur se esterna rispetto al rapporto processuale principale) della sfera giuridica del soggetto convenuto da chi ha instaurato ab origine il processo, e,
dunque, sussiste una causazione in radice, dovendosi pertanto porre a carico di chi l'ha posta in essere il rischio dell'esito delle difese della parte da lui convenuta.
La valorizzazione del principio di causalità impedisce la trasformazione del processo dotato di una pluralità di rapporti in una serie di compartimenti stagni, per cui, anche a fronte di una piena vittoria nei confronti dell'attore del rapporto principale, il convenuto in quest'ultimo sia comunque esposto a dovere rifondere le spese di chi ha egli stesso convenuto in un rapporto avviato per difendersi: il diritto di difesa, al contrario, deve essere tutelato nella massima misura consentita dal controbilanciamento con gli altri valori giuridici coinvolti dal paradigma del processo, per cui le conseguenze del suo esercizio, se effettuato da chi ha ragione, devono cadere su chi lo ha citato avendo torto.
Pertanto, i rapporti processuali, sotto il profilo del recupero del costo delle difese dispiegatevi, sono tendenzialmente osmotici, onde la riferibilità
all'attore della responsabilità per aver dato causa alla lite anche in riferimento alla chiamata in garanzia del terzo viene meno solo quando l'espansione della contesa derivi da un'iniziativa palesemente infondata o arbitraria, ossia radicalmente eccentrica rispetto a quel che è stato causato dall'attore del rapporto principale: soltanto in questo caso si esclude che le spese del rapporto arbitrariamente “legato” dal convenuto al rapporto principale gravino sull'attore di quest'ultimo.
Qualora, infatti, il convenuto possa agevolmente e completamente prevedere l'infondatezza della chiamata, ovvero l'inutilità di essa come difesa in senso lato rispetto alla sua posizione nei confronti di chi ha causato nei suoi
21 confronti il processo, non può definirsi sussistente il nesso causale tra l'attività
dell'attore principale e quella del convenuto quale chiamante: solo l'abusivo esercizio del diritto di difesa e, quindi, una condotta processuale temeraria
(nel chiamare in causa il terzo) recide la causazione, riconducendo al paradigma della soccombenza in via esclusiva (così, Cass. 31889/19,
nell'ambito del prevalente orientamento già sopra richiamato).
Nella specie, deve negarsi il carattere temerario o pretestuoso della chiamata in causa dell' e della , RO Controparte_7
da parte del , considerato che: a) la garanzia assicurativa per CP_3
l'eventuale responsabilità civile dell'amministratore di condominio risulta espressamente convenuta nella polizza stipulata dal condominio con la prima compagnia e, inoltre, nella comparsa di risposta dell' RO
v'è l'espressa ammissione che è «assicurato con polizza
[...] Controparte_3
personale da per eventuale responsabilità diretta nelle sue attività di CP_8
amministratore condominiale»; b) il ha documentato la propria CP_3
richiesta d'iscrizione all'A.N.AMM.I. (Associazione Nazional-europea
Amministratori di Immobili) e di attivazione della polizza che l'associazione ha stipulato con la;
c) richiesto dall'attrice il CP_7 Pt_1
risarcimento nel periodo di validità della garanzia (1° novembre 2013 – 1°
novembre 2014), pur eventualmente ricondotta a maggio del 2011 (e, quindi,
oltre il periodo di due anni di copertura a ritroso della garanzia assicurativa)
la genesi del comportamento colposo (ingiustamente) imputato dalla Pt_1
al , le oscillazioni giurisprudenziali in ordine all'eventuale carattere CP_3
vessatorio della clausola “claims made” (nell'imporre che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati) ovvero alla sua possibile invalidità (nel determinare un significativo squilibrio dei diritti e obblighi contrattuali),
rendevano non pretestuosa l'azione di garanzia promossa con la chiamata in causa, né, d'altro canto, la dedotta colposa inosservanza dell'obbligo di avviso
22 determina la perdita della garanzia (prevista ex art. 1915 c.c. solo in caso di dolosa omissione, ossia la cosciente volontà di non osservare tale obbligo,
norma di cui la clausola 10 delle condizioni generali di contratto costituisce applicazione); c) pur esclusa la copertura assicurativa per i danni alle cose
(clausola 2, lett. n), la responsabilità del è stata prospettata dalla CP_3
non per avere direttamente danneggiato la sua proprietà, ma per le Pt_1
conseguenze pregiudizievoli derivate dal negligente svolgimento del proprio incarico di amministratore del condominio.
soccombente nei confronti di , Parte_1 Controparte_3
risponde delle spese necessarie per la difesa del convenuto e, quindi, in tale ottica, è tenuta al rimborso delle stesse anche in favore delle società da lui chiamate in garanzia.
Con l'undicesimo motivo di appello censura la sentenza Parte_1
nella parte in cui è stata disposta l'integrale compensazione delle spese tra lei,
i coniugi – e il CP_1 Parte_2 CP_2
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
in primo grado è parte vincitrice sia rispetto alla Parte_1
domanda degli attori ( e ), che l'hanno ingiustamente CP_1 Parte_2
coinvolta nel primo giudizio, sia rispetto alla propria domanda spiegata nei confronti del e, pertanto in applicazione del principio della CP_2
soccombenza, ha diritto al rimborso delle spese di lite sia dai coniugi e , che da parte del stesso. CP_1 Parte_2 CP_2
VII. Le spese
In accoglimento, per quanto di ragione, dei motivi di appello proposti sia da sia da e , la prima ha Parte_1 Controparte_1 Parte_2
diritto al rimborso delle spese di primo grado sia nei confronti del condominio che dei secondi (escluse quelle, superflue, occorse per la chiamata in causa di e ), mentre i coniugi e Controparte_6 Controparte_3 CP_1
23 hanno diritto alla rifusione delle spese da parte del condominio. Parte_2
Eguale statuizione va resa anche per l'appello.
Per la fase del giudizio n. 5668/14 R.G. anteriore alla riunione al primo processo, il rimborso alla è dovuto unicamente dal condominio. Pt_1
La compensazione delle spese nei rapporti tra la e il si Pt_1 CP_6
estende anche all'appello, per le ragioni già esposte.
è, invece, tenuta a rimborsare le spese di appello a Parte_1 [...]
e ai suoi assicuratori ( e CP_3 Controparte_11 [...]
), nonché alla Controparte_7 Controparte_4
Infine, l' quale assicuratrice del condominio, è RO
tenuta a tenere indenne il proprio assicurato anche delle sue spese legali, come richiesto dal condominio in comparsa di risposta.
Riguardo agli ulteriori rapporti tra assicurati e assicuratori, va rilevato che ha argomentato in ordine alla copertura assicurativa Controparte_6
dovutagli dalla al solo fine di resistere al motivo di Controparte_4
appello di volto a ottenere che le spese sostenute dalla Parte_1
società chiamata in causa fossero poste a carico dell'assicurato e non dell'attrice. Non ha, invece, proposto appello incidentale per ottenere che, al pari dell'attrice, la lo tenesse indenne delle spese Controparte_4
sostenute per la difesa in primo grado (posto che il diritto dell'assicurato alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa dell'attore può farsi valere anche nel caso in cui la domanda di garanzia resti assorbita dal rigetto della domanda principale, salvo il caso –
da accertare incidentalmente – della mancanza o inefficacia della copertura assicurativa: cfr. Cass. 4786/2021); né ha riproposto in appello (ex art. 346
c.p.c.) la domanda di garanzia, al fine di ottenere la tutela assicurativa di cui all'articolo 1917 c.c. (anche per le spese sostenute per resistere all'impugnazione della , domanda da reputarsi necessaria poiché il Pt_1
24 diritto dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore trova titolo in un'obbligazione contrattuale.
La richiesta di di rimborso delle proprie spese di appello, Controparte_3
nell'ambito della garanzia ex art. 1917 c.c., va accolta nei soli confronti dell' considerato che, a parte ogni questione RO
sull'effettiva copertura da parte della (esaminata in Controparte_7
precedenza al solo fine di escludere la manifesta infondatezza ovvero palese
arbitrarietà della domanda di garanzia), l'assicurazione di quest'ultima è di secondo rischio.
Non si ravvisano, infine, i presupposti di cui all'articolo 93, terzo comma,
c.p.c. (invocato nei confronti di . Parte_1
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale e ogni diversa e ulteriore istanza disattesa, così provvede:
- condanna il Controparte_18
al pagamento, in favore di di € 1.317,20 (con
[...] Parte_1
gli interessi legali dal 24 aprile 2014 al saldo su € 317,20 e dal 17 novembre
2014 al saldo su € 1.000,00), in aggiunta a quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
- condanna e in solido con il Controparte_1 Parte_2
al pagamento, in favore di (con CP_2 Parte_1
attribuzione all'avvocato Marco Dragone), delle spese di primo grado,
liquidate in € 3.105,00 (di cui € 2.700,00 per compensi ed € 405,00 per spese forfettarie), nonché il solo al pagamento delle spese del CP_2
giudizio n. 5668/14 R.G. per la fase anteriore alla riunione, liquidate in €
1.425,15 (di cui € 275,15 per esborsi, € 1.000,00 per compensi ed € 150,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
25 - dichiara interamente compensate, nei rapporti tra e Parte_1
, le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Controparte_6
- condanna il al pagamento, Controparte_16
in favore di e (con attribuzione agli Controparte_1 Parte_2
avvocati Angelo Guerriero e Lucia Bonavita), delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 3.352,00 (di cui € 247,00 per spese, € 2.700,00
per compensi ed € 405,00 per spese forfettarie), nonché delle spese di appello, liquidate in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo unificato dovuto per la proposizione dell'appello incidentale, a condizione che ne sia documentato il pagamento;
- condanna in solido i coniugi e , nonché il CP_1 Parte_2 [...]
al pagamento, in favore di Controparte_16 Parte_1
(con attribuzione all'avvocato Mario Dragone) delle spese di
[...]
appello, liquidate in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00
per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge e oltre al rimborso del contributo unificato per l'appello principale, a condizione che ne sia documentato il versamento;
- condanna al pagamento delle spese di appello alla Parte_1
a (con attribuzione Controparte_4 Controparte_3
all'avvocata Anna Lepore), all' e alla RO [...]
, liquidate in favore di ciascuna parte appellata in € Controparte_7
3.450,00 (di cui € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie),
oltre agli accessori (IVA e CPA) dovuti per legge;
- condanna la a rimborsare a RO [...]
(con attribuzione al suo difensore e in solido con CP_3 Parte_1
le spese di appello, come sopra liquidate, e a tenere indenne il
[...]
Condominio di quanto sia tenuto a pagare alle altre parti in esecuzione
26 anche della presente sentenza (per capitale, interessi e spese), nonché a rimborsargli le spese di appello, liquidate in € 3.450,00 (di cui € 3.000,00
per compensi ed € 450,00 per spese forfettarie), oltre agli accessori (IVA e
CPA) dovuti per legge;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico del
[...]
, con obbligo di manleva Controparte_18
a carico dell' RO
Così deciso il 30 gennaio 2025.
Il consigliere estensore
Giorgio Sensale La presidente
Assunta d'Amore
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