Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 15/01/2026, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00777/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10137/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10137 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, con sede legale in Rende (Cs), rappresentato e difeso dall’avv. Valerio Zicaro, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
A.n.a.c. - Autorità nazionale anticorruzione, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata, difesa e domiciliata ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.i.t.), Ispettorato territoriale del lavoro di -OMISSIS- e Ispettorato nazionale del lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati, difesi e domiciliati ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
dei seguenti atti: 1) la nota A.n.a.c. prot. n. 88255 del 13.6.2025 e la correlata annotazione, inserita in data 11.07.2025, di acquisizione dei seguenti provvedimenti: “ Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il provvedimento n. 1061 del 13/06/2025, con il quale dispone, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti (come definite dal d.lgs. n. 36 del 2023) a carico dell’operatore economico Impresa Individuale -OMISSIS-, identificato con il C.F. -OMISSIS- e, contestualmente, revoca il provvedimento interdittivo per effetto dell’intervenuta revoca della sospensione n. SRE-CS-0000751-25 del 24/02/2025… del provvedimento di sospensione n. -OMISSIS- (ovvero dalla diversa data ivi indicata) sino alla intervenuta revoca della sospensione n. SRE-CS-0000751-25 del 24/02/2025. La presente annotazione è iscritta ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023. La durata di pubblicità dell'annotazione nel Casellario informatico è pari a tre anni a decorrere dalla sua pubblicazione ”, conosciute dal ricorrente in data 14.07.2025, mediante accesso al “Livello di accesso riservato di sola consultazione” del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 222, comma 10, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36; 2) gli eventuali provvedimenti con i quali è stata disposta l’annotazione; 3) ove occorrer possa, la nota A.n.a.c. avente a oggetto “ Nota di riscontro alla richiesta informazioni formulata con pec del 14.7.2025 ”, trasmessa, a mezzo p.e.c., in data 21.07.2025; 4) ove occorrer possa, il correlato “ Provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e con le Stazioni Appaltanti, come definite dal Codice dei Contratti Pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e contestuale revoca ”, prot. n. 1061 del 13.06.2025, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione, Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici - Div. 3 Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, nonché la pedissequa nota di trasmissione del 13.06.2025 prot. n. 9610; 5) ove occorrer possa, l’art. 22, comma 9, della Delibera A.n.a.c. 20.06.2023 n. 272, vigente ratione temporis ; 6) ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A.n.a.c. e Ministero Infrastrutture e Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026, il dott. RA TI e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - In data 20.02.2025, nel corso di un accesso ispettivo eseguito presso il cantiere edile, sito in piazza -OMISSIS-, nel castello Normanno-Svevo, allestito per lavori di “ Restauro conservativo e interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione ”, l’Ispettorato territoriale del lavoro (I.T.L.) di -OMISSIS- accertava la sussistenza di “ gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 come da ultimo modificato con Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 ” e contestualmente adottava, a carico della ditta ricorrente, il provvedimento di sospensione n. SOSP-CS-0000694-25 del 20.02.2025, con decorrenza ed efficacia immediata dalla data di notificazione.
Nel provvedimento di sospensione l’I.T.L. di -OMISSIS- contestava alla ditta la violazione dell’art. 115 d.lgs. n. 81/2008 per “ Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto ” (assenza di casco per tre lavoratori dipendenti), irrogando la sanzione pari ad “ euro 300 per ciascun lavoratore interessato ”.
In data 24.02.2025, la ditta proponeva all’I.T.L. di -OMISSIS-, istanza di revoca del provvedimento di sospensione avendo, successivamente alla notificazione di tal ultimo, rimosso le “ conseguenze pericolose delle violazioni contestate nella Tab. 1 della Sezione B del provvedimento di sospensione ” ed eseguito il pagamento della sanzione irrogata pari ad € 900,00. In ragione del venir meno dei presupposti per la sospensione, l’I.T.L. di -OMISSIS- adottava – nella medesima data di presentazione dell’istanza di revoca – il provvedimento n. SRE-CS-0000751-25 del 24.02.2025, avente a oggetto la “ Revoca del provvedimento di sospensione ”.
Successivamente, con nota del 24.02.2025, l’I.T.L. di -OMISSIS- comunicava all’A.n.a.c., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (M.I.T.) e al Provveditorato interregionale per la Sicilia e la Calabria di aver adottato il provvedimento di sospensione, ex art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 e, contestualmente, anche di aver “ già provveduto alla revoca del provvedimento ai sensi dell’art. 14, comma 9 e 11 D. Lgs. 81/2008 ”.
Nondimeno - successivamente alla comunicazione eseguita dall’I.T.L. di -OMISSIS- in data 24.02.2025 - con la nota Reg. Uff. U. n. 0009610 del 13.06.2025, il M.I.T. trasmetteva alla ricorrente ditta, a mezzo p.e.c., il “ provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e contestuale revoca ” datato 12.06.2025 (Reg. Decreti R. n. 0001061 del 13.06.2025); nel detto provvedimento interdittivo, il M.I.T. dapprima, ai sensi dell’art. 1, disponeva a carico della ditta il “ divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, come definite dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con decorrenza dalla data di cui alla notificazione del provvedimento di sospensione ovvero dalla diversa data ivi indicata, ed efficacia per tutto il periodo di durata della sospensione sino alla intervenuta revoca del provvedimento stesso ”, salvo poi a precisare, all’art. 2, che “ Il presente provvedimento interdittivo non produce effetti nei confronti del destinatario e si intende revocato per effetto dell’intervenuto provvedimento di revoca della sospensione adottato dall’Autorità competente ”, sussistendo i presupposti di cui all’art. 21-quinquies legge n. 241/1990.
Nonostante la revoca del provvedimento interdittivo da parte del M.I.T., in data 14.07.2025, il ricorrente accedeva al “ Livello di accesso riservato alla sola consultazione ” venendo a conoscenza dell’intervenuta annotazione da parte dell’A.n.a.c. del provvedimento interdittivo adottato dal M.I.T. – acquisito dall’A.n.a.c., con nota prot. n. 88255 del 13.6.2025 – con la seguente indicazione: “ Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il provvedimento n. 1061 del 13/06/2025, con il quale dispone, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti (come definite dal d.lgs. n. 36 del 2023) a carico dell’operatore economico Impresa Individuale -OMISSIS-, identificato con il C.F. -OMISSIS- e, contestualmente, revoca il provvedimento interdittivo per effetto dell’intervenuta revoca della sospensione n. SRE-CS-0000751-25 del 24/02/2025… del provvedimento di sospensione n. -OMISSIS- (ovvero dalla diversa data ivi indicata) sino alla intervenuta revoca della sospensione n. SRE-CS-0000751-25 del 24/02/2025. La presente annotazione è iscritta ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 17 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 272 del 20 giugno 2023. La durata di pubblicità dell'annotazione nel Casellario informatico è pari a tre anni a decorrere dalla sua pubblicazione ”.
Sulla scorta della revoca del provvedimento di sospensione n. SOSP-CS-0000694-25 del 20.2.2025 da parte dell’I.T.L. di -OMISSIS-, così come della revoca del provvedimento interdittivo disposta dal M.I.T., il ricorrente proponeva, in data 18.07.2025, un’istanza avente a oggetto la “ richiesta cancellazione dal Casellario informatico di annotazione riservata ”.
Con nota del 21.07.2025 (Rif. ANAC.2025.07.15.102864), avente a oggetto “ Nota di riscontro alla richiesta informazioni formulata con pec del 14.07.2025 ”, l’Autorità resistente comunicava all’odierno ricorrente quanto segue: “ l’interdizione è cessata in data 24.02.2025 e, pertanto, alla data odierna, non risulta interdetto dal contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti. L’annotazione non può essere cancellata in assenza di un provvedimento del MIT che annulli il decreto interdittivo; pertanto, la stessa permane quale notizia utile per le SS.AA., ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 (La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti il sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) e per la durata prevista dal Regolamento sulla gestione del Casellario ”.
La ricorrente ditta insorge, con il ricorso notificato l’08.09.2025 e depositato il 10.09.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 8, 17 e 22, delibera A.n.a.c. 20.06.2023 n. 272 (vigente ratione temporis ); eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità; violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento; illegittimità dell’art. 22, comma 9, delibera A.n.a.c. 20.06.2023 n. 272, per violazione dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, nonché per violazione dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dei principî sanciti da questo T.a.r., con sentenza n. -OMISSIS-/2025.
Si costituiscono le Amministrazioni intimate, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 5408 del 07.10.2025, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., al limitato fine della fissazione del merito della causa.
Seguono ulteriori memorie delle parti costituite.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è fondato in uno dei suoi motivi di censura.
III – Con riferimento al Regolamento applicabile alla fattispecie in esame, va preliminarmente evidenziato che l’annotazione impugnata richiama espressamente la delibera A.n.a.c. n. 272/2023, ossia il Regolamento vigente alla data della comunicazione del MIT (13 giugno 2025). Invero, il nuovo Regolamento del 2025, ai sensi dell’art. 25, commi 3 e 4, è entrato in vigore soltanto a decorrere dal 22 giugno 2025 ed ha trovato applicazione esclusivamente alle comunicazioni successive a tale data.
È da ritenersi fondata la censura relativa al difetto di contraddittorio.
L’annotazione impugnata discende da un provvedimento interdittivo adottato dal MIT, Amministrazione titolare del relativo potere sanzionatorio. Tuttavia, si tratta di un diverso procedimento, nel quale – per principio generale – il contraddittorio dev’essere comunque garantito.
È da ritenersi, all’uopo, conferente al caso di specie la pronuncia di questo T.a.r. n. -OMISSIS- del 13.05.2025, che ha dichiarato in parte illegittima (pur non annullandola) la delibera A.n.a.c. n. 272 del 20 giugno 2023. Invero, i principi fissati nella citata sentenza n. -OMISSIS-/2025, circa il rispetto delle garanzie procedimentali, rilevano sul piano argomentativo anche nella fattispecie in esame, poiché nel procedimento in esame – come già rilevato - il contraddittorio non è stato garantito.
IV - Precisato quanto sopra, i restanti motivi del ricorso devono essere disattesi.
IV.1 - Con riferimento alla censura relativa alla durata dell’annotazione, si osserva che nell’atto impugnato è stata riportata l’indicazione di una durata triennale della pubblicità nel Casellario. Questo T.a.r., con la sentenza n. 15503/2025, ha – a tal riguardo - statuito quanto segue: « la previsione di una durata di 3 anni, come disposta in sede di annotazione, non costituisce misura manifestamente irragionevole al fine di consentire l’esecuzione, anche ex post, dei controlli delle stazioni appaltanti in relazione al periodo di durata dell’interdittiva ».
IV.2 - Quanto alla successiva doglianza di parte ricorrente, afferente alla denunciata contraddittorietà dei commi 7 e 9 dell’art. 22 del Regolamento 2023, si rappresenta che le due citate disposizioni, lette in maniera sistematica, non si pongono in contrasto ma disciplinano profili diversi. Il comma 7 regola la sorte dell’annotazione sotto il profilo dell’efficacia interdittiva, prevedendo che, allo spirare del periodo di interdizione, l’iscrizione confluisca nel livello riservato all’A.n.a.c., con conseguente cessazione di ogni effetto escludente per l’operatore economico. Il comma 9, invece, attiene alla dimensione meramente storica e informativa dell’iscrizione, disponendo che rimanga traccia del periodo interdittivo già trascorso, al solo fine di consentire alle stazioni appaltanti eventuali verifiche.
Ne consegue che non vi è alcuna “ annotazione sine die ”: la misura interdittiva ha durata limitata e definita, mentre la permanenza del dato in archivio, priva di effetti interdittivi, assolve a finalità di memorizzazione e certezza giuridica.
La doglianza, pertanto, risulta infondata.
IV.3 - Per quanto concerne la doglianza secondo cui l’annotazione sarebbe illegittima, perché fondata su un provvedimento interdittivo ormai revocato, deve osservarsi che l’interdizione in questione è in effetti cessata per revoca in data 24 febbraio 2025, ma ciò di cui l’A.n.a.c. dà annotazione è soltanto il fatto storico che essa è stata, comunque, irrogata ed è rimasta in vigore fino all’intervenuta revoca (invero, solo l’annullamento d’ufficio o la declaratoria di nullità avrebbe cancellato dal mondo giuridico quell’atto).
Il dato storico, seppure privo di effetti interdittivi successivi alla data di cessazione, conserva rilievo quale notizia utile per le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023.
V – In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui alla motivazione. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, stante la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui alla motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio, salvo il rimborso da parte dell’A.n.a.c. del contributo unificato versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RA TI, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.