TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 15/01/2026, n. 777
TAR
Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di contraddittorio nel procedimento di annotazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa al difetto di contraddittorio, richiamando una precedente pronuncia che ha dichiarato in parte illegittima la delibera ANAC n. 272/2023 per mancata garanzia delle garanzie procedimentali.

  • Accolto
    Illegittimità dell'annotazione a seguito di provvedimento interdittivo revocato

    Il Tribunale ha accolto il ricorso nei sensi di cui alla motivazione, facendo riferimento al difetto di contraddittorio. La doglianza specifica sulla illegittimità dell'annotazione a seguito di provvedimento revocato è stata disattesa nel merito (v. IV.3), ma l'accoglimento generale del ricorso implica l'annullamento di questo atto.

  • Rigettato
    Revoca del provvedimento interdittivo

    Il Tribunale ha disatteso questo motivo, osservando che l'interdizione è cessata per revoca, ma l'annotazione riporta il fatto storico della sua irrogazione e della sua vigenza fino alla revoca, conservando rilievo quale notizia utile per le stazioni appaltanti.

  • Rigettato
    Contraddittorietà tra commi 7 e 9 dell'art. 22 del Regolamento

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza, spiegando che i due commi disciplinano profili diversi: il comma 7 regola la cessazione degli effetti escludenti, mentre il comma 9 attiene alla mera permanenza storica dell'iscrizione senza effetti interdittivi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'art. 22, comma 9, delibera A.n.a.c. 20.06.2023 n. 272

    Il Tribunale ha disatteso questo motivo, ritenendo che non vi sia alcuna 'annotazione sine die' e che la permanenza del dato in archivio assolva a finalità di memorizzazione e certezza giuridica.

  • Accolto
    Cancellazione dell'annotazione a seguito di revoca provvedimento interdittivo e di sospensione

    Il Tribunale ha accolto il ricorso nei sensi di cui alla motivazione, facendo riferimento al difetto di contraddittorio. L'accoglimento generale del ricorso implica che questa richiesta, sebbene non esplicitamente decisa nel merito in separata sezione, è stata soddisfatta dall'annullamento degli atti impugnati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 15/01/2026, n. 777
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 777
    Data del deposito : 15 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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