Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5382/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE
Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5382/2024, promossa con ricorso depositato il 20/12/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] ( Albania) il 31.05.1984
cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
Entrambi con l'Avv. Veronica Ligorio
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in RA (Albania), in data 10.12.2012
trascritto presso il Comune di Arcisate in data 10.01.2013 (anno 2013, atto n. 1, parte II, serie C) con il seguente figlio minorenne:
nato a [...], il [...]. Persona_1
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I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 20.12.2024, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Arcisate in Via G. Pascoli n. 5/G
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze sarà assegnata alla IG.ra ed il Pt_1
IG. si impegnerà ad esportare i suoi beni. Pt_2
3. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa,
impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio avrà residenza anagrafica presso la dimora materna;
Per_1
5. Il padre potrà avere con sé un fine settimana- alternato con la moglie- dal Per_1
venerdì sera alla domenica sera con possibilità di pernottamento ed un giorno infrasettimanale da concordare con la madre tenuto conto degli impegni scolastici della minore;
6. Comunque entrambi i coniugi potranno accordarsi in modo diverso nell'interesse reciproco e del figlio;
7. Il padre durante le vacanze estive potrà tenere con sé il minore per un periodo di giorni quindici consecutivi o non consecutivi da concordare con la moglie,
compatibilmente con il periodo delle rispettive ferie da concordarsi entro il 1
maggio di ogni anno, cui dovrà necessariamente seguire comunicazione del luogo presso il quale il minore sarà condotta in villeggiatura, nonché dei recapiti pagina2 di 6 telefonici ai quali il minore potrà essere regolarmente contattata dalla madre.
Parimenti la madre potrà condurre il figlio in vacanza durante il periodo feriale,
avendo cura di comunicare al padre, negli stessi termini, periodo, luogo e recapiti telefonici.;
8. nelle festività natalizie il minore potrà trascorrere con ciascun genitore almeno 5
giorni anche non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del 31 dicembre /1° gennaio. Nel periodo pasquale trascorreranno con ciascun genitore almeno tre giorni - non necessariamente continuativi - comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del Lunedì
dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dal minore secondo la regola dell'alternanza, con il padre o con la madre. Le parti potranno, ove d'accordo, disciplinare diversamente i tempi di permanenza dei minori con ciascuno di loro.
9. Il marito corrisponderà alla moglie al primo giorno di ogni mese la somma di euro 300,00 per il figlio quale contributo al mantenimento, rivalutata secondo gli indici ISTAT;
10. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e verranno individuate secondo il protocollo del Tribunale di Varese da intendersi richiamato " per relationem".
11. Le parti concordano che continuerà a frequentare la Scuola Primaria Per_1
“Manfredini” e che la retta verrà suddivisa al 50% tra i genitori
12. Le parti concordano, altresì, che l'A.U.U. verrà percepito nella misura del 100%
dalla IG.ra . Pt_1
13. Per quanto attiene l'immobile in comproprietà tra i coniugi per la quota ciascuno del 50% le parti concordano che, detto immobile attualmente in comproprietà per la quota indivisa del 50% ciascuna sia attribuita ad un unico coniuge mediante il trasferimento della quota indivisa pari al 50% di proprietà a condizione che la
IG.ra si accolli il mutuo ipotecario fondiario stipulato in data 24 luglio Pt_1
pagina3 di 6 25/07/2024 ai numeri 15090/2307 con la banca Credit Agricole Italia SPA
allegato in atto.
Quindi, i SI.ri e convengono di effettuare le seguenti attribuzioni, in Pt_1 Pt_2
relazione alle quali chiedono sin d'ora l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. N. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99: il IG. Pt_2
si impegna a cedere e vendere alla SI.ra , che fin d'ora accetta, la
[...] Parte_1
propria quota di proprietà indivisa pari ad ½ (50%) dell'unità immobiliare sita nel
Comune di Arcisate (VA) Via G. Pascoli n. 5/G, nel corpo di fabbrica "B", scala B,
compostoa da tre locali oltre servizi e balconi al piano terzo con autorimessa e retrostante vano ad uso sgombero al piano terreno, il tutto così censito al catasto fabbricati del Comune di Arcisate (VA):
- mappale 1791 (millesettecentonovantuno), subalterno 42 (quarantadue), via Giovanni
Pascoli n.5, Scala B, piano 3, categoria A/3, classe 4, vani 4,5 (quattro virgola cinque),
superficie catastale totale metri quadrati 90 (novanta), Rendita Catastale euro 336,99;
- mappale 1791 (millesettecentonovantuno), subalterno 16 (sedici), via Giovanni Pascoli
n.5, piano T, categoria C/6, classe 9, metri quadrati 22 (ventidue), superficie catastaletotale metri quadrati 20 (venti), Rendita Catastale euro 72,72.
Confini dell'appartamento: prospetto per tre lati, altra unità immobiliare e vano scala comune.
Confini dell'autorimessa a corpo con il vano sgombero: portico comune, altra unità
immobiliare, spazio di manovra comune, altri enti comuni.
E' compresa inoltre la proporzionale quota di comproprietà sugli enti e spazi comuni del fabbricato il tutto ai sensi dell'articolo 1117 e seguenti del codice civile, e precisamente:
- 36,28/1000 (trentasei virgola ventotto millesimi) per l'appartamento sugli enti comuni generali;
- 4,66/1000 (quattro virgola sessantasei millesimi) per l'autorimessa sugli enti comuni generali;
pagina4 di 6 - 71,31/1000 (settantuno virgola trentuno millesimi) per l'appartamento sugli enti comuni del corpo "B";
- 9,16/1000 (nove virgola sedici millesimi) per l'autorimessa sugli enti comuni del corpo
"B".
La IG.ra dichiara di acquisire l'integrale proprietà dell'immobile nell'attuale stato Pt_1
di fatto e di diritto in cui si trova.
Il rogito verrà effettuato avanti il Notaio scelto dalla moglie, sulla quale graverà il relativo costo, entro il 31.12.2025.
Fino alla data del rogito le spese per la conduzione dell'immobile nonché le rate di mutuo saranno al 50% tra i coniugi.
14. Le parti concordano che l'autoveicolo Toyota YA targato FA803CM venga assegnato alla IG.ra e l'autoveicolo Dacia targato ER 678NE al SI. Pt_1 Pt_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in RA (Albania), in data 10.12.2012 trascritto presso il Comune
pagina5 di 6 di Arcisate in data 10.01.2013 (anno 2013, atto n. 1, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 20 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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