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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2024, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 347/2016 R.G., promossa da:
nata a [...], il [...], ivi residente in c/da S. Parte_1
Giorgio, n. 54, C.F. , C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 in Brolo, Via Garibaldi, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente
-
Oggetto: Indebito malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, premesso di essere iscritta agli appositi elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per aver lavorato quale bracciante, nell'anno 2010, per n.78 giornate, alle dipendenze della ditta
TE LL TI, ha adito il giudice per sentire accertare l'illegittimità del CP_ provvedimento di recupero delle somme erogatele, dall' a titolo di indennità malattia, per l'anno 2010.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, eccependo:
1) INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM –
IDENTITA' DEL PETITUM SOSTANZIALE RISPETTO AL FASCICOLO 3988/2015 RGL;
2) DECADENZA, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970;
3) Nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Parte ricorrente depositava in data 10/01/2024, sentenza n.1958/2023, con la quale questo Tribunale ha così statuito:
1) Accoglie il ricorso;
2) Dichiara che per l'anno 2010 e per n.78 giornate, ha lavorato alle Parte_1
CP_ dipendenze della ditta TE LL TI, e conseguentemente ordina all' la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, per l'anno e le giornate accertate;
CP_ 3) Annulla e dichiara privo di effetti, il provvedimento di recupero delle somme erogate, dall' a titolo di indennità malattia-maternità, del 23/10/2014, con la restituzione di quanto eventualmente trattenuto in virtù del detto provvedimento;
La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'intervenuto giudicato, avendo parte ricorrente già proposto con il giudizio RGN 3988/2015, conclusosi con la sentenza n.1958/2023, con la quale è stato riconosciuto il rapporto lavorativo per l'anno 2010 per n.78 giornate, nonché per essere stato annullato il provvedimento di indebito per indennità di malattia-maternità per l'anno
2010, oggetto del presente giudizio.
Spese compensate, per le motivazioni di cui sopra;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] CP_1
provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa le spese di lite;
Patti, 01/07/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 347/2016 R.G., promossa da:
nata a [...], il [...], ivi residente in c/da S. Parte_1
Giorgio, n. 54, C.F. , C.F. , elettivamente domiciliata C.F._1 C.F._2 in Brolo, Via Garibaldi, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente
-
Oggetto: Indebito malattia;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
La parte ricorrente, premesso di essere iscritta agli appositi elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per aver lavorato quale bracciante, nell'anno 2010, per n.78 giornate, alle dipendenze della ditta
TE LL TI, ha adito il giudice per sentire accertare l'illegittimità del CP_ provvedimento di recupero delle somme erogatele, dall' a titolo di indennità malattia, per l'anno 2010.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, eccependo:
1) INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM –
IDENTITA' DEL PETITUM SOSTANZIALE RISPETTO AL FASCICOLO 3988/2015 RGL;
2) DECADENZA, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970;
3) Nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Parte ricorrente depositava in data 10/01/2024, sentenza n.1958/2023, con la quale questo Tribunale ha così statuito:
1) Accoglie il ricorso;
2) Dichiara che per l'anno 2010 e per n.78 giornate, ha lavorato alle Parte_1
CP_ dipendenze della ditta TE LL TI, e conseguentemente ordina all' la reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza, per l'anno e le giornate accertate;
CP_ 3) Annulla e dichiara privo di effetti, il provvedimento di recupero delle somme erogate, dall' a titolo di indennità malattia-maternità, del 23/10/2014, con la restituzione di quanto eventualmente trattenuto in virtù del detto provvedimento;
La causa istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 21/06/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
Ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, per l'intervenuto giudicato, avendo parte ricorrente già proposto con il giudizio RGN 3988/2015, conclusosi con la sentenza n.1958/2023, con la quale è stato riconosciuto il rapporto lavorativo per l'anno 2010 per n.78 giornate, nonché per essere stato annullato il provvedimento di indebito per indennità di malattia-maternità per l'anno
2010, oggetto del presente giudizio.
Spese compensate, per le motivazioni di cui sopra;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
[...] CP_1
provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa le spese di lite;
Patti, 01/07/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia