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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/11/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 538 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Muciaccia e C.F._2
IC LE, come da mandato in atti;
APPELLANTI
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3
dall'avv. Alessandra Assunta Luchina, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E (c.f. ), con sede in Siena, in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., in nome e per conto di Controparte_2
APPELLATA contumace
(c.f. con sede legale in Venezia-Mestre, Controparte_3 P.IVA_2
nella sua qualità di procuratrice speciale di Parte_4
(c.f. ), con sede in Napoli, rappresentata e difesa
[...] P.IVA_3
dall'avv. Paolo Pellegrino, come da mandato in atti.
APPELLATA
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 5.11.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
Con separati atti di citazione, e e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1285/2019,
[...]
emesso dal Tribunale di Lecce in data 20.5.2019 nei confronti di Controparte_4
(debitrice principale) e dei fideiussori e Parte_1 Parte_2 [...]
per il pagamento della somma di € 224.590,38, oltre interessi, in Parte_3
favore della , ricorrente in nome e per conto della banca CP_1 Controparte_2
.
[...]
La pretesa creditoria era fondata sul contratto di finanziamento stipulato in data
4.3.2016 (per il complessivo importo di € 400.000,00) tra l'istituto di credito e la CP_4
pag. 2/15 in persona dell'amministratore unico con l'intervento Controparte_4 Parte_1
dello stesso di e di in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di garanti del credito;
contestualmente, erano stati aperti due conti correnti (nn.
11037.89 e 11038.82), intestati alla suddetta società.
Le opposizioni avanzate separatamente da e (da un Parte_1 Parte_2
lato) e da (dall'altro), sono state riunite, con provvedimento del Parte_3
20.2.2020, in un unico procedimento, nel cui ambito gli opponenti hanno evidenziato, in sintesi, quanto segue:
- improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, in presenza del sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 240 bis c.p. disposto dal Gip presso il Tribunale di Lecce
con ordinanza del 16.7.2018 (successiva all'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di , avente ad oggetto l'intero compendio Parte_1
aziendale della le quote sociali e i due conti correnti intestati alla Controparte_4
società, (in applicazione della disciplina prevista dal d.lgs 159/2011).
- nullità della fideiussione prestata dagli odierni appellanti, per violazione dell'art. 2
della L 287/1990.
§ 1.1
Con sentenza n. 1322 del 5.5.2022, il tribunale di Lecce ha rigettato le opposizioni ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto;
ha condannato, inoltre, gli opponenti al pagamento in favore della delle spese dei due giudizi riuniti ed ha compensato le CP_2
spese di lite tra gli opponenti e la società cessionaria del credito, intervenuta in giudizio
ad adiuvandum, senza avanzare alcuna domanda.
pag. 3/15 § 1.2
Nel merito, il tribunale - tenuto conto della normativa speciale antimafia di cui al d.lgs
159/2011, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il procedimento di verifica dei crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti indagati - ha osservato innanzitutto che le misure cautelari disposte dal Gip del tribunale di Lecce avevano avuto ad oggetto i soli beni del fideiussore lasciando impregiudicata Parte_1
la pretesa di soddisfacimento del diritto di credito della banca nei confronti degli altri fideiussori e del debitore principale;
ha aggiunto che, pur a voler ritenere che la disciplina di cui al d.lgs 159/2011 fosse applicabile anche agli altri soggetti coobbligati,
in disparte dalle limitazioni disposte in ordine alle concorrenti azioni esecutive, nessuna preclusione avrebbe potuto configurarsi rispetto alle azioni di cognizione sommaria
(quale il procedimento monitorio) o piena (quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) volte all'accertamento del credito e non alla suo recupero coattivo.
Il tribunale ha, altresì, rigettato la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust ritenendo che la garanzia prestata dagli odierni appellanti non configurasse una fideiussione omnibus, né mutuasse le clausole anticoncorrenziali previste nei modelli ABI;
ha aggiunto, inoltre, che anche a voler assimilare le clausole pattuite dagli opponenti a quelle vietate, la fideiussione avrebbe potuto, al più, essere ritenuta affetta dalla sola nullità parziale, non potendosi qualificare dette clausole essenziali ai fini del consenso delle parti.
§ 2.
Avverso la sentenza n. 1322/2022, hanno proposto appello Parte_1 Pt_2
pag. 4/15 e, con separato atto, tutti hanno chiesto che, in riforma Pt_2 Parte_3
della statuizione di primo grado, fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Si è costituita in giudizio Parte_4
(cessionaria del credito ingiunto) e per essa che ha Controparte_3
chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 11.12.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello si fonda su quattro motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante ha eccepito il Parte_3
difetto di integrazione del contraddittorio, in primo grado, anche nei confronti di
[...]
quale litisconsorte necessaria, anch'essa destinataria del decreto Controparte_4
ingiuntivo opposto. Avrebbe errato, dunque il giudice di prime cure a statuire
“l'inammissibilità della vocatio in ius dell' altro debitore ingiunto, non essendo lo
stesso litisconsorte necessario in ordine alla richiesta di pagamento avanzata dal
creditore ingiungente nei confronti degli odierni opponenti, non potendo parte
opponente, quale parte convenuta sostanziale, citare in giudizio altri soggetti diversi
dal creditore ingiungente, quale attore sostanziale, dovendosi, diversamente munire
pag. 5/15 della preventiva autorizzazione del giudicante, ed, in ogni caso, non avendo parte
opponente formulato alcuna domanda nei confronti dell'altro debitore ingiunto” (cfr.
ordinanze del 20.2.2020 pronunciate in primo grado nei procedimenti RG nn. 6908/19 e
7398/19). Ad avviso dell'appellante, per contro, nelle ipotesi in cui il ricorrente nel procedimento monitorio (nella specie la banca) abbia individuato tutte le parti destinatarie degli effetti del decreto ingiuntivo, è onere del convenuto sostanziale (nella specie, l'ingiunto opponente) chiamare in giudizio ciascuna delle suddette parti, che assumono le vesti di litisconsorti necessari nel successivo giudizio di opposizione,
venendo in rilievo un unico processo, benché distinto in due subprocedimenti: quello
inaudita altera parte e quello a cognizione piena. Il tribunale, quindi, avrebbe dovuto accogliere la domanda di riunione del giudizio a quello pendente nei confronti del debitore principale, ossia considerato che l'eventuale nullità del Controparte_4
mutuo, ove accertata dal tribunale, avrebbe avuto necessarie ripercussioni anche rispetto al rapporto fideiussorio, di cui sono parti gli odierni appellanti.
Il motivo è infondato.
Rientrano tra le ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
esclusivamente i rapporti giuridici sostanziali a carattere plurisoggettivo e a natura inscindibile, tale per cui l'eventuale sentenza emessa in violazione della regolare instaurazione del contraddittorio sarebbe da considerarsi inutiliter data. Ove il processo sia stato promosso solo da alcune o contro alcune delle parti necessarie, il giudice deve,
anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, rilevare la necessarietà del litisconsorzio e ordinarne l'integrazione alle parti presenti entro il termine perentorio stabilito. Ciò posto, il giudice di prime cure ha correttamente negato la riunione dei pag. 6/15 procedimenti (instaurati dai fideiussori) a quello autonomamente pendente nei confronti del debitore principale attesa la scindibilità delle posizioni Controparte_4
giuridiche soggettive rivestite dalle parti nella vicenda in esame e la conseguente possibilità per il creditore di agire in via autonoma e per l'intero contro ciascuna di esse.
Invero, nelle obbligazioni correnti tra più condebitori solidali, la posizione di ogni debitore può essere regolata autonomamente. In ipotesi di litisconsorzio facoltativo,
come quello che si instaura tra debitore principale e fideiussori, la trattazione unitaria delle separate posizioni fatte valere con azioni autonome non configura un presupposto di validità del giudizio e del successivo pronunciamento, ma è dettata esclusivamente da ragioni di opportunità ed economia processuale quando le circostanze del caso concreto giustifichino la celebrazione di un simultaneus processus. Tali considerazioni restano salve anche volendo inscrivere la fase monitoria del procedimento per ingiunzione di pagamento e quella successiva, a cognizione piena, nell'alveo di un processo unitario,
ciò non comportando un mutamento della natura scindibile dei rapporti giuridici sostanziali dedotti in giudizio.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, tutti gli appellanti hanno denunciato la violazione della normativa dettata dal d.lgs 159/2011, in particolare dall'art. 56
(rubricato “rapporti pendenti”) del citato testo di legge, in forza del quale l'esecuzione di un contratto - relativo ad un'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in stato di sequestro (nel caso di specie, l'azienda gestita dalla Controparte_4
- rimane sospesa, sino alle determinazioni dell'amministratore giudiziario sulle
[...]
sorti del contratto stesso, previa autorizzazione del G.D. Sulla scorta delle prescrizioni pag. 7/15 normative sopra richiamate, le parti appellanti hanno dedotto l'illegittimità delle azioni poste in essere dall'istituto di credito, atteso che i contratti bancari in corso di esecuzione (e, nello specifico, il mutuo), a partire dalla data dell'emissione del decreto di sequestro preventivo avrebbero dovuto essere considerati sospesi ex lege, ed il credito vantato dalla banca inesigibile e infruttifero con riguardo a tutti i soggetti a vario titolo obbligati. L'automatica sospensione dei rapporti ancora pendenti, dunque, avrebbe impedito di configurare l'inadempimento dell'obbligazione del debitore principale e,
conseguentemente, di quella accessoria gravante sui fideiussori, rendendo le pretese dell'istituto di credito non azionabili mediante il ricorso per decreto ingiuntivo. Tanto
premesso, la banca creditrice, pur destinataria della nota email del 10.11.2018, a firma dell'amministratore giudiziario dott. , in spregio al dato normativo oltre che ai CP_5
generali principi di buona fede e correttezza sanciti dall'art. 1375 c.c., avrebbe illegittimamente attivato il giudizio monitorio cercando, in questo modo, di sottrarsi al necessario procedimento incidentale di verifica del credito e alla competenza funzionale del G.D., secondo la particolare disciplina prescritta dagli artt. 57 ss. d.lgs 159/2011.
Il motivo è infondato.
Il credito di è stato correttamente azionato in via monitoria nei confronti di CP_6
tutti e tre i fideiussori della società Controparte_4
La decisione del tribunale, tuttavia, contiene imprecisioni e lacune che spetta alla corte rettificare e colmare;
in particolare, a pagina 5 della sentenza impugnata, il primo giudice ha affermato che “le misure cautelari disposte dal GIP del Tribunale di Lecce
interessano soltanto i beni del fideiussore e non già quelli di Parte_1
proprietà del debitore principale e degli altri fideiussori”; ciò premesso, ha ritenuto che pag. 8/15 non potesse ritenersi “ostativo alla emissione del D.I. opposto l'avvenuto sequestro dei
beni di e il conseguente esperimento del procedimento di verifica dei Parte_1
crediti dei terzi, giacchè attività non importanti una limitazione della disponibilità
patrimoniale degli altri coobbligati né, tantomeno del debitore principale”.
Sul punto occorre chiarire che, diversamente da quanto affermato in sentenza, tra i beni attinti dal sequestro preventivo antimafia in esame vi è anche l'intero compendio aziendale di (debitrice principale). Controparte_4
Proseguendo nella motivazione della sentenza, il tribunale ha evidenziato come l'art. 55
del d. lgs. n. 159/2011, “rubricato 'Azioni esecutive', preveda soltanto una limitazione
in ordine all'inizio o prosecuzione delle azioni esecutive da parte dei terzi creditori del
soggetto imputato […omissis…] senza nulla disporre in ordine alla possibilità di
esperire o proseguire azioni di cognizione sommaria (quale il procedimento monitorio)
o piena (quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
Sul punto occorre precisare che l'accertamento dei crediti dei terzi nei confronti dei debitori - i cui beni risultano attinti da sequestro preventivo antimafia - in vista di un eventuale soddisfacimento sulla liquidazione degli stessi, deve seguire le regole dettate dagli artt. 57, 58 e 59 del d. lgs. n. 159/2011.
Ciò premesso, la corte - ad integrazione della motivazione espressa dal tribunale -
osserva che alla banca, oltre alla facoltà di insinuarsi al passivo dinanzi al giudice dell'esecuzione penale, spettava anche il diritto (rectius il dovere) di agire in via ordinaria per l'accertamento del proprio credito e per la condanna dei fideiussori al relativo pagamento;
la precostituzione del titolo esecutivo e la previa vana escussione del patrimonio dei fideiussori (per il patrimonio residuo rispetto a Parte_1
pag. 9/15 quello attinto dal sequestro penale), costituiva infatti una condizione per la richiesta di ammissione allo stato passivo dinanzi a giudice penale (ex art. 52 comma 1 lett. a) del d.
lgs. n. 159/2011)
Così puntualizzata la questione circa la proponibilità del ricorso monitorio, restano da esplicitare le ragioni per le quali - a monte di tale decisione - il tribunale abbia tacitamente ritenuto inapplicabile, nella specie, l'art. 56 del d. lgs. n. 159/2011 ed infondata l'eccezione degli appellanti secondo cui il debito vantato dalla banca fosse inesigibile.
La ratio della norma risiede nella necessità di consentire all'amministratore giudiziario dei beni colpiti da sequestro preventivo antimafia, di esercitare la facoltà di proseguire i rapporti pendenti ovvero di risolverli, con l'unica eccezione dei contratti ad effetti reali,
per i quali sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Nelle more di tale decisione,
rimane sospesa l'esecuzione dei contratti - non ancora eseguiti, in tutto o in parte -
relativi ai beni sequestrati.
Poiché, sul punto, la motivazione del tribunale è carente, spetta alla corte chiarire che il mutuo stipulato tra e garantito dalle fideiussioni Controparte_4 CP_6
prestate dagli odierni appellanti, non appartiene alla categoria dei rapporti pendenti,
disciplinata dall'art. 56 comma 1 del d. lgs. n. 159/2011, dunque deve escludersi che la sua esecuzione sia stata sospesa ex lege dalla sopravvenienza del sequestro preventivo antimafia in esame.
Nel contratto di mutuo, infatti, la banca esaurisce la propria prestazione erogando la somma pattuita al mutuatario, il quale, nell'ambito del rapporto, assume successivamente la veste di mero debitore;
occorre dunque focalizzare e distinguere pag. 10/15 l'esecuzione del contratto dal successivo adempimento delle obbligazioni relative al rimborso delle rate;
si tratta di due concetti collegati ma non coincidenti.
La fase principale dell'esecuzione del contratto, come detto, si realizza con la consegna del denaro da parte della banca al mutuatario;
da tale momento in poi – con la disponibilità del bene entrato nel patrimonio del mutuatario - il mutuo è perfezionato ed eseguito nella sua funzione essenziale. Il pagamento delle rate, pertanto, si colloca in una fase successiva e distinta rispetto a quella riservata all'esecuzione del contratto.
Ciò premesso, deve ritenersi legittima la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine, deliberate e comunicate dalla banca (alla società debitrice in data
28.1.2019 e ai fideiussori in data 2.3.2019), a fronte del ripetuto inadempimento degli obblighi di rimborso delle rate scadute.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, le parti appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe ingiustamente rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate dagli opponenti, negando che il contratto di garanzia fosse riconducibile allo schema predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2
maggio 2005.
Il motivo è infondato.
Con motivazione alternativa, il tribunale ha dapprima escluso che le garanzie prestate da e fossero riconducibili alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
categoria delle c.d. “fideiussioni omnibus” e che le stesse fossero state predisposte su modelli ABI contenenti clausole lesive della concorrenza;
ha poi aggiunto che “Ad ogni
modo, ove anche si volessero ricondurre le clausole ivi pattuite a quelle di cui al
pag. 11/15 modello ABI, il tribunale rileva che come la declaratoria di nullità delle stesse
importerebbe, al più, la nullità parziale della fideiussione, limitatamente alle clausole
riproduttive delle previsioni anticoncorrenziali (Cass. SU 41994/2021) ma non già del
rapporto di garanzia in toto, non emergendo, dall'esame della documentazione in atti,
prova della essenzialità di tali clausole, senza la cui previsione i contraenti non
avrebbero prestato la fideiussione”.
La decisione del tribunale non merita censura.
Per completezza, la corte osserva che l'art. 5 (rubricato “Garanzie – Fidejussione”) del contratto di finanziamento sottoscritto in data 4.3.2016 dagli appellanti e dalla controparte,
prevede testualmente che: “I Sigg. , Parte_1 Parte_2 Parte_3
dichiarano di prestare fidejussione per sé, successori ed aventi causa, in via
[...]
solidale ed indivisibile fra tutti, per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni
assunte dalla Parte mutuataria con il presente contratto, ivi comprese quelle derivanti
dall'eventuale risoluzione ed in specie per la restituzione del capitale, per il pagamento
degli interessi (compresi quelli di mora) ed accessori, per il rimborso di spese e di
quant'altro dovuto in forza del presente contratto ma comunque fino all'importo massimo
di Euro 400.000,00 (quattrocentomila//00). I Sigg. , Parte_1 Parte_2
dispensano la Banca dall'onere di agire entro i termini previsti Parte_3
dall'art. 1957 Cod. Civ. e si impegnano al pagamento immediato ed in qualsiasi momento,
dietro semplice richiesta della Banca e senza eccezioni, di tutto quanto dovuto dalla Parte
mutuataria e delle eventuali somme incassate in pagamento delle obbligazioni garantite che
dovessero essere restituite in seguito ad annullamento o revoca del pagamento medesimo.
La garanzia fidejussoria rimarrà ferma e valida anche nel caso in cui la Banca dovesse
consentire, senza informare i fidejussori, proroghe, espromissioni, accolli, riduzioni o
pag. 12/15 restrizioni o sostituzioni delle garanzie o nel caso di loro inefficacia o nullità”.
L'attenta lettura del contratto consente di affermarne la nullità, nella parte in cui prevede:
- la rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. (in adesione all'art. 6 del modulo ABI: c.d. clausola di deroga);
- l'impegno a coprire l'eventuale annullamento o revoca del pagamento eseguito dal debitore principale (in adesione all'art. 2 del modulo ABI: c.d. clausola di reviviscenza);
- l'impegno a garantire l'adempimento dell'obbligazione contratta dal debitore principale anche in caso di invalidità dell'obbligazione garantita (in adesione all'art. 8 del modulo
ABI: c.d. clausola di sopravvivenza).
La parziale nullità del contratto, tuttavia, non travolge l'intero accordo poiché non è
stato allegato, né provato dai fideiussori (sui quali incombeva il relativo onere) che, ove avessero avuto contezza della parziale invalidità degli accordi, non li avrebbero conclusi alle condizioni (per loro più favorevoli), dettate dal codice civile. Deve, al contrario fondatamente ritenersi che i fideiussori – in relazione all'evidente interesse della società
e del suo amministratore ad ottenere il finanziamento – avrebbero comunque prestato la garanzia, anche in assenza delle clausole nulle, le quali tutte aggravavano la loro posizione di debitori.
§ 3.4
Con il quarto motivo d'appello, gli odierni appellanti hanno denunciato gravi carenze istruttorie: omettendo di ammettere ed espletare le prove orali (interrogatorio e prova per testi) richieste dagli opponenti, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il credito della banca e lo avrebbe anche arbitrariamente stimato nel
quantum.
pag. 13/15 Gli appellanti e , in particolare, richiamando la Parte_1 Parte_2
recente giurisprudenza di legittimità, hanno osservato (in comparsa conclusionale a pag
2) che, in caso di contestazione del decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB (prodotto dalla banca a riprova della propria pretesa) non può
costituire, di per sé, prova del credito vantato nell'ambito del rapporto di conto corrente;
per contro, l'estratto conto deve essere caratterizzato da un contenuto sufficientemente dettagliato, tale da consentire al debitore opponente di prendere una specifica posizione in merito ad ogni risultanza contabile.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza richiamata dagli appellanti si riferisce al conto corrente, mentre nella specie il decreto ingiuntivo è stato richiesto per il pagamento di un debito derivante da un contratto di mutuo, per il quale è incontestata l'entità delle somme erogate, di quelle restituite, delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo.
§ 4
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte,
rigetta l'appello;
condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di Controparte_3
delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di
[...]
legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, ( e Parte_1 Pt_2
pag. 14/15 , in solido;
in proprio) dell'ulteriore importo a titolo di Pt_2 Parte_3
contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 15/15