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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 845/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4384/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190023861514 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di Primo grado è così esposto nella Sentenza impugnata n. 4384/2022, emessa in data 15.10.2022 e depositata il 4.11.2022, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza:
“on ricorso debitamente notificato all'Agenzia delle Entrate, tempestivamente depositato, Difensore_1
adiva questa CTP onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la nullità dell'atto mancato riconoscimento di alcune detrazioni fiscali indicate dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi UNICO 2016 in relazione all'annualità
d'imposta 2015.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.”
Con la sentenza sopra indicata, il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che il contribuente, che aveva comunque saputo di tale mancato riconoscimento solo attraverso la notifica della cartella, aveva dimostrato documentalmente di avere invece diritto addirittura a ritenute maggiori.
Compensava le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Cosenza, deducendo in via preliminare che il contribuente era legittimato allo scomputo delle ritenute subìte a condizione che fosse in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente dalle banche, idonea a comprovare che l'importo del compenso sia stato effettivamente percepito al netto della ritenuta (così come risultante dalla predetta fattura). Inoltre, lo stesso contribuente doveva attestare
(se non già diversamente risultante) che la documentazione del pagamento si riferiva a quella determinata fattura regolarmente contabilizzata.
Si costituiva il contribuente, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8.11.2024 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Come analiticamente indicato nella sentenza di primo grado, il contribuente ha dimostrato con analitica documentazione di avere diritto alle detrazioni oggetto della cartella impugnata e non riconosciute nella dichiarazione del 2015.
L'Ufficio in sostanza deduce solo che la documentazione andrebbe supportata da attestazioni bancarie, e tuttavia ritiene la Corte che la documentazione prodotta riscontri quanto dedotto dal contribuente.
La particolarità delle questioni, oggetto anche di dispute giurisprudenziali, rende equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Catanzaro 8.11.2024
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo il Presidente
Dott. LA NT
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il 08/11/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 08/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 845/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4384/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 9 e pubblicata il 04/11/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190023861514 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di Primo grado è così esposto nella Sentenza impugnata n. 4384/2022, emessa in data 15.10.2022 e depositata il 4.11.2022, dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza:
“on ricorso debitamente notificato all'Agenzia delle Entrate, tempestivamente depositato, Difensore_1
adiva questa CTP onde ottenere l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva la nullità dell'atto mancato riconoscimento di alcune detrazioni fiscali indicate dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi UNICO 2016 in relazione all'annualità
d'imposta 2015.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità del proprio operato.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.”
Con la sentenza sopra indicata, il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso, rilevando che il contribuente, che aveva comunque saputo di tale mancato riconoscimento solo attraverso la notifica della cartella, aveva dimostrato documentalmente di avere invece diritto addirittura a ritenute maggiori.
Compensava le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva impugnazione l'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Cosenza, deducendo in via preliminare che il contribuente era legittimato allo scomputo delle ritenute subìte a condizione che fosse in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente dalle banche, idonea a comprovare che l'importo del compenso sia stato effettivamente percepito al netto della ritenuta (così come risultante dalla predetta fattura). Inoltre, lo stesso contribuente doveva attestare
(se non già diversamente risultante) che la documentazione del pagamento si riferiva a quella determinata fattura regolarmente contabilizzata.
Si costituiva il contribuente, contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
All'udienza dell'8.11.2024 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. Come analiticamente indicato nella sentenza di primo grado, il contribuente ha dimostrato con analitica documentazione di avere diritto alle detrazioni oggetto della cartella impugnata e non riconosciute nella dichiarazione del 2015.
L'Ufficio in sostanza deduce solo che la documentazione andrebbe supportata da attestazioni bancarie, e tuttavia ritiene la Corte che la documentazione prodotta riscontri quanto dedotto dal contribuente.
La particolarità delle questioni, oggetto anche di dispute giurisprudenziali, rende equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Catanzaro 8.11.2024
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo il Presidente
Dott. LA NT