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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/12/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2750 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Criscuolo Rita, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Criscuolo Rita, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 04.11.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 09.06.2000 in Pomigliano D'Arco (NA), come da atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 21, parte I, anno 2000), premesso che dalla loro unione sono nate in Napoli il 04.04.1999 ed in Napoli il 22.11.2004, Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 961/2024 resa nel procedimento RG. n. 6669/2023 il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025, ritualmente depositate, le parti chiedevano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè sentenza n. 961/2024 pubblicata il 25.03.2024 resa nel procedimento n. 6669/2023 RG., passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 lett. b) l.
1.12.1970 n. 898 così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile, stante la rispettiva autosufficienza economica, rinunciando al mantenimento reciproco e a quello delle figlie, maggiorenni ed autonome economicamente.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e dell'accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nato a [...] il Parte_1
15.07.1975 (C.F. e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), il giorno 09.06.2000 in Pomigliano D'Arco (NA), come da atto trascritto C.F._2 nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 21, parte I, anno 2000);
b) dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 03.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2750 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promosso da
, nato a [...] il [...] (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Criscuolo Rita, giusta procura in atti e
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Criscuolo Rita, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 04.11.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto il 09.06.2000 in Pomigliano D'Arco (NA), come da atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 21, parte I, anno 2000), premesso che dalla loro unione sono nate in Napoli il 04.04.1999 ed in Napoli il 22.11.2004, Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso che con sentenza n. 961/2024 resa nel procedimento RG. n. 6669/2023 il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione personale tra detti coniugi e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 03.12.2025, ritualmente depositate, le parti chiedevano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, dichiaravano di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero è provato il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio, e cioè sentenza n. 961/2024 pubblicata il 25.03.2024 resa nel procedimento n. 6669/2023 RG., passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 lett. b) l.
1.12.1970 n. 898 così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto che le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile, stante la rispettiva autosufficienza economica, rinunciando al mantenimento reciproco e a quello delle figlie, maggiorenni ed autonome economicamente.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n. 13062 del 2000; Cass. n. 12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e dell'accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra , nato a [...] il Parte_1
15.07.1975 (C.F. e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
), il giorno 09.06.2000 in Pomigliano D'Arco (NA), come da atto trascritto C.F._2 nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n. 21, parte I, anno 2000);
b) dà atto che le parti si sono dichiarate autonome economicamente, non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 03.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca