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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1375/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 1375/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE CRISTOFARO BARBARA e dall'avv. GAMPER
HERALD JÖRG giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
pagina 1 di 6 Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto
(ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio;
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
che in difetto di altra richiesta delle parti va – considerata la natura e l'esito del procedimento – disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lana (BZ) il 25/06/2016
pagina 2 di 6 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lana (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 17, Parte I, dell'anno 2016 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) Il figlio minore continua ad essere affidato a entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prioritario presso la madre, mantenendo in ogni caso la residenza presso quest'ultima (in Lana, Treibgasse 26/C).
2) Le decisioni di ordinaria importanza per il figlio verranno prese dal Persona_1
genitore presso il quale il figlio in quel momento si troverà, mentre le decisioni di maggiore o straordinaria importanza dai genitori di comune accordo, i quali sin d'ora si impegnano a comunicare e collaborare fra loro nell'interesse preminente del figlio.
3) Il padre GN avrà diritto e dovere di vedere il figlio minore Parte_2
quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente Persona_1
agli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, e di averlo con sé almeno nei seguenti periodi:
- a fine settimana alterni dal venerdì, ritirandolo nei periodi scolastici all'uscita dalla scuola
(o, se dovesse frequentarlo, dal doposcuola) e nelle ferie scolastiche dalla casa della madre dalla ore 8.00, dove egli lo riporterà, in entrambe le ipotesi predette, la domenica sera alle ore 18.00;
- il pomeriggio del giovedì, dall'uscita della scuola nei periodi scolastici e da casa della madre alle ore 13.00, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o, nei periodi di ferie scolastiche, a casa dalla madre alle ore 8;
pagina 3 di 6 - tutti i giorni scolastici, escluso il giovedì, visto l'inizio dell'orario di lavoro della madre al mattino (ossia alle ore 7), il padre si obbliga a portare a scuola il figlio;
a tal fine la madre accompagnerà il figlio a casa del padre prima di recarsi al lavoro;
- per tre settimane (di cui al massimo due consecutive) nelle ferie scolastiche estive, con obbligo di comunicarne il periodo alla moglie entro il mese di aprile di ciascun anno (per il
2024, intanto sono fissate le seguenti settimane di vacanza del figlio coi genitori: con la madre l'ultima settimana di giugno e col padre la prima di luglio);
- quanto alle Festività ed agli altri periodi di ferie scolastiche: a) ad anni alterni la Vigilia di
Natale o il giorno di Natale nonché metà delle ferie scolastiche natalizie, stabilendo sin d'ora che il genitore che avrà con sé il figlio il giorno di Natale trascorrerà con lui anche la settimana a seguire sino a fine anno (31.12), mentre il genitore che ha avuto con sé il figlio alla Vigilia di Natale starà altresí col figlio dalla mattina del giorno 1. del nuovo anno sino alla sera dell'Epifania (6.1.), allorquando il figlio in ogni caso dovrà essere riportato a casa dalla madre (nel 2024, la Vigilia la trascorrerà col padre e il giorno di Natale con la madre e cosí via alternando di anno in anno); b) metà delle ferie scolastiche di Carnevale e metà di quelle di NT (nel 2024, la prima metà la trascorrerà col padre e la seconda metà con la madre e cosí via alternando di anno in anno); c) salvi periodi piú lunghi di ferie scolastiche pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì di Pasqua.
4) Il GN si obbliga, a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_2
ricorso, a versare mensilmente, in via anticipata entro il giorno 5. di ogni mese, alla GNa
(sul di lei c/c bancario notogli) un contributo per il mantenimento del Parte_1
figlio di Euro 400,00 assoggettato a rivalutazione monetaria annuale Persona_1
automatica secondo gli indici ASTAT della Provincia Autonoma di Bolzano (I. rivalutazione a marzo 2025 – base di riferimento, marzo 2024) e ció sino all'autosufficienza economica del figlio.
5) Il GN si obbliga, inoltre, a pagare integralmente (al 100%) le spese Parte_2
straordinarie necessarie per il figlio, da intendersi quelle di natura medico-sanitaria pagina 4 di 6 (incluse, per accordo qui preso dalle parti, spese per visite specialistiche - fra cui dentista, oculista, ottico ed ortodontista e relativi apparecchi specialistici, apparecchio per i denti, farmaci, apparecchi per la salute) e scolastico-formative (inclusi, per accordo qui presi dalle parti, corsi, eventuali lezioni private, mensa scolastica, rette e tasse scolastiche ed universitarie, soggiorni-studio anche all'estero, corsi estivi - come ad es. estate ragazzi o altri anche in considerazione degli impegni lavorativi della madre -, abbonamenti per il trasporto pubblico, assistenza doposcuola e/o baby sitter durante l'orario di lavoro della madre, materiale scolastico di importo rilevante – fra cui la cartella, i libri, calcolatrice ecc.
-, computer – hardware e software -, scuola guida e costi per la patente di guida ecc.); nella stessa misura egli si obbliga inoltre a pagare le spese straordinarie di natura diversa rispetto alle precedenti (a titolo d'esempio e non esaustivo, per attività sportive, inclusa attrezzatura e vestiario sportivo, attività ludico-ricreative) laddove previamente concordate fra lui e la
GNa , fermo restando che sin d'ora egli approva con la madre e, quindi, in tal Pt_1 senso autorizza quest'ultima a effettuare la relativa iscrizione e si obbliga a pagarne la relativa spesa, la frequentazione da parte del figlio di due corsi durante il periodo scolastico, di cui l'uno ludico-ricreativo e l'altro sportivo, e due corsi durante il periodo di ferie scolastiche estive, di cui l'uno ludico-ricreativo e l'altro sportivo, la cui scelta verrà fatta congiuntamente dai genitori laddove possibile. Per tutto quanto precede, il padre si obbliga ad anticipare le spese alla madre o, laddove lei avesse già effettuato il pagamento, a rimborsale dette spese entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del documento contabile attestante la spesa. Per le spese straordinarie del figlio, per quanto qui non specificamente previsto in modo diverso, i coniugi fanno riferimento al Protocollo di Intesa firmato in data 06.09.2018 tra Tribunale di Bolzano-Procura della Repubblica-Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano-Osservatorio del Diritto di Famiglia Sezione di
Bolzano in materia di provvedimenti sul mantenimento dei figli.
6) Gli assegni familiari (attualmente sostituiti dal cd. assegno unico e universale) ed ogni altro sussidio per il figlio o per il genitore da erogarsi da enti pubblici o privati e per pagina 5 di 6 eventuali domande ovvero richieste a tali enti, spetteranno in via esclusiva (100%) alla madre. Delle detrazioni fiscali per il figlio, attualmente assorbite dall'assegno unico universale spettante alla madre, laddove nuovamente introdotte per legge, fruiranno i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 20/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 1375/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 1375/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. DE CRISTOFARO BARBARA e dall'avv. GAMPER
HERALD JÖRG giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
pagina 1 di 6 Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto
(ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di divorzio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio;
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
che in difetto di altra richiesta delle parti va – considerata la natura e l'esito del procedimento – disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lana (BZ) il 25/06/2016
pagina 2 di 6 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lana (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 17, Parte I, dell'anno 2016 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1) Il figlio minore continua ad essere affidato a entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prioritario presso la madre, mantenendo in ogni caso la residenza presso quest'ultima (in Lana, Treibgasse 26/C).
2) Le decisioni di ordinaria importanza per il figlio verranno prese dal Persona_1
genitore presso il quale il figlio in quel momento si troverà, mentre le decisioni di maggiore o straordinaria importanza dai genitori di comune accordo, i quali sin d'ora si impegnano a comunicare e collaborare fra loro nell'interesse preminente del figlio.
3) Il padre GN avrà diritto e dovere di vedere il figlio minore Parte_2
quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente Persona_1
agli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, e di averlo con sé almeno nei seguenti periodi:
- a fine settimana alterni dal venerdì, ritirandolo nei periodi scolastici all'uscita dalla scuola
(o, se dovesse frequentarlo, dal doposcuola) e nelle ferie scolastiche dalla casa della madre dalla ore 8.00, dove egli lo riporterà, in entrambe le ipotesi predette, la domenica sera alle ore 18.00;
- il pomeriggio del giovedì, dall'uscita della scuola nei periodi scolastici e da casa della madre alle ore 13.00, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola o, nei periodi di ferie scolastiche, a casa dalla madre alle ore 8;
pagina 3 di 6 - tutti i giorni scolastici, escluso il giovedì, visto l'inizio dell'orario di lavoro della madre al mattino (ossia alle ore 7), il padre si obbliga a portare a scuola il figlio;
a tal fine la madre accompagnerà il figlio a casa del padre prima di recarsi al lavoro;
- per tre settimane (di cui al massimo due consecutive) nelle ferie scolastiche estive, con obbligo di comunicarne il periodo alla moglie entro il mese di aprile di ciascun anno (per il
2024, intanto sono fissate le seguenti settimane di vacanza del figlio coi genitori: con la madre l'ultima settimana di giugno e col padre la prima di luglio);
- quanto alle Festività ed agli altri periodi di ferie scolastiche: a) ad anni alterni la Vigilia di
Natale o il giorno di Natale nonché metà delle ferie scolastiche natalizie, stabilendo sin d'ora che il genitore che avrà con sé il figlio il giorno di Natale trascorrerà con lui anche la settimana a seguire sino a fine anno (31.12), mentre il genitore che ha avuto con sé il figlio alla Vigilia di Natale starà altresí col figlio dalla mattina del giorno 1. del nuovo anno sino alla sera dell'Epifania (6.1.), allorquando il figlio in ogni caso dovrà essere riportato a casa dalla madre (nel 2024, la Vigilia la trascorrerà col padre e il giorno di Natale con la madre e cosí via alternando di anno in anno); b) metà delle ferie scolastiche di Carnevale e metà di quelle di NT (nel 2024, la prima metà la trascorrerà col padre e la seconda metà con la madre e cosí via alternando di anno in anno); c) salvi periodi piú lunghi di ferie scolastiche pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì di Pasqua.
4) Il GN si obbliga, a decorrere dalla sottoscrizione del presente Parte_2
ricorso, a versare mensilmente, in via anticipata entro il giorno 5. di ogni mese, alla GNa
(sul di lei c/c bancario notogli) un contributo per il mantenimento del Parte_1
figlio di Euro 400,00 assoggettato a rivalutazione monetaria annuale Persona_1
automatica secondo gli indici ASTAT della Provincia Autonoma di Bolzano (I. rivalutazione a marzo 2025 – base di riferimento, marzo 2024) e ció sino all'autosufficienza economica del figlio.
5) Il GN si obbliga, inoltre, a pagare integralmente (al 100%) le spese Parte_2
straordinarie necessarie per il figlio, da intendersi quelle di natura medico-sanitaria pagina 4 di 6 (incluse, per accordo qui preso dalle parti, spese per visite specialistiche - fra cui dentista, oculista, ottico ed ortodontista e relativi apparecchi specialistici, apparecchio per i denti, farmaci, apparecchi per la salute) e scolastico-formative (inclusi, per accordo qui presi dalle parti, corsi, eventuali lezioni private, mensa scolastica, rette e tasse scolastiche ed universitarie, soggiorni-studio anche all'estero, corsi estivi - come ad es. estate ragazzi o altri anche in considerazione degli impegni lavorativi della madre -, abbonamenti per il trasporto pubblico, assistenza doposcuola e/o baby sitter durante l'orario di lavoro della madre, materiale scolastico di importo rilevante – fra cui la cartella, i libri, calcolatrice ecc.
-, computer – hardware e software -, scuola guida e costi per la patente di guida ecc.); nella stessa misura egli si obbliga inoltre a pagare le spese straordinarie di natura diversa rispetto alle precedenti (a titolo d'esempio e non esaustivo, per attività sportive, inclusa attrezzatura e vestiario sportivo, attività ludico-ricreative) laddove previamente concordate fra lui e la
GNa , fermo restando che sin d'ora egli approva con la madre e, quindi, in tal Pt_1 senso autorizza quest'ultima a effettuare la relativa iscrizione e si obbliga a pagarne la relativa spesa, la frequentazione da parte del figlio di due corsi durante il periodo scolastico, di cui l'uno ludico-ricreativo e l'altro sportivo, e due corsi durante il periodo di ferie scolastiche estive, di cui l'uno ludico-ricreativo e l'altro sportivo, la cui scelta verrà fatta congiuntamente dai genitori laddove possibile. Per tutto quanto precede, il padre si obbliga ad anticipare le spese alla madre o, laddove lei avesse già effettuato il pagamento, a rimborsale dette spese entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento del documento contabile attestante la spesa. Per le spese straordinarie del figlio, per quanto qui non specificamente previsto in modo diverso, i coniugi fanno riferimento al Protocollo di Intesa firmato in data 06.09.2018 tra Tribunale di Bolzano-Procura della Repubblica-Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano-Osservatorio del Diritto di Famiglia Sezione di
Bolzano in materia di provvedimenti sul mantenimento dei figli.
6) Gli assegni familiari (attualmente sostituiti dal cd. assegno unico e universale) ed ogni altro sussidio per il figlio o per il genitore da erogarsi da enti pubblici o privati e per pagina 5 di 6 eventuali domande ovvero richieste a tali enti, spetteranno in via esclusiva (100%) alla madre. Delle detrazioni fiscali per il figlio, attualmente assorbite dall'assegno unico universale spettante alla madre, laddove nuovamente introdotte per legge, fruiranno i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bolzano, il 20/03/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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