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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 55 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 23 dicembre 2024, all'esito di udienza tenutasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente, via Maiella n. 19, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Emanuela Minutolo e Marco Minutolo, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il 22 Controparte_1 C.F._2
novembre 1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simona Auriemma, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza dell'11 dicembre 2024, tenutasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha adito il Tribunale di Chieti per Parte_1
ottenere la separazione personale dalla moglie, rappresentando un Controparte_1
contesto familiare gravemente compromesso e un quadro patrimoniale da lui ritenuto tale da escludere obblighi economici ulteriori verso la coniuge.
Ha rappresentato che i coniugi si erano uniti in matrimonio con rito concordatario il 23 settembre 2016 in CI ER Raimondo, già genitori della IA , nata nel 2014. Il Per_1
regime patrimoniale adottato era quello della comunione dei beni.
La famiglia disponeva di due unità immobiliari adiacenti: l'appartamento di via Maiella
n. 19, di esclusiva proprietà del , presso cui egli risiede, e quello di via Maiella Parte_1
n. 23, intestato alla e da questa abitato unitamente alla IA. Quest'ultima unità CP_1
immobiliare, pur formalmente intestata alla moglie e acquistata prima del matrimonio, risulta essere stata finanziata in misura prevalente dal ricorrente tramite assegni e versamenti documentati, nonché completamente ristrutturata e arredata a sue spese. In detta abitazione è stata allestita una zona idonea allo svolgimento dell'attività di parrucchiera, per la quale la ha conseguito apposita qualifica professionale. CP_1
Il riferisce, inoltre, di aver acquistato a sue esclusive spese, nel 2017, un Parte_1
appartamento in Polonia, intestandolo alla moglie al solo fine di permetterle di mantenere rapporti più stretti con la propria famiglia d'origine.
Nonostante tali gesti di disponibilità e generosità, egli rappresenta un repentino cambiamento nei rapporti familiari sin dalla nascita della IA. Secondo quanto dedotto, la moglie avrebbe manifestato un immediato distacco affettivo, abbandonando la camera
2 coniugale e intrattenendo con la IA rapporti esclusivamente in lingua polacca, escludendo di fatto il padre dalla quotidianità familiare.
Inoltre, la avrebbe intrapreso una vita autonoma, con frequenti uscite anche CP_1
notturne in compagnia di soggetti estranei alla famiglia, senza fornire spiegazioni e talvolta rientrando all'alba. In una circostanza, sarebbe rientrata con un mazzo di rose rosse esposto poi in casa. Il ricorrente, pur evitando commenti e supposizioni a tutela della IA minore, considera tali comportamenti segni evidenti dell'insanabilità della convivenza.
Dal punto di vista economico, il , classe 1947 e ormai pensionato, Parte_1 percepisce circa € 2.600,00 mensili, dei quali € 820,00 già vincolati al mantenimento di una IA avuta da una precedente unione. Egli è inoltre proprietario di un altro appartamento a
Città Sant'Angelo, un rudere e piccoli appezzamenti di terreno privi di valore. A suo dire, la moglie, pur non lavorando stabilmente dal 2019 e nonostante i titoli di studio e le occasioni offerte per avviare un'attività, non ha provveduto a cercare un'occupazione. Essa è comunque proprietaria di due immobili (in Italia e in Polonia) e di un'autovettura acquistata con fondi del marito. I coniugi risultano cointestatari di un conto corrente postale alimentato unicamente dal
, ma al quale la moglie ha sempre avuto accesso libero per prelievi. Parte_1
Il ricorrente rappresenta, inoltre, le proprie precarie condizioni di salute: è iperteso, in terapia farmacologica, e ritiene che la propria età avanzata gli impedisca di occuparsi quotidianamente della IA in modo continuativo, restando tuttavia disponibile a trascorrere del tempo con la minore in giorni predeterminati durante la settimana e nei fine settimana.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi, proponendo un assetto regolatorio che prevede, tra l'altro:
l'affidamento condiviso della IA con collocamento prevalente presso la madre;
l'esclusione di obblighi di mantenimento verso la moglie;
l'assegnazione a ciascun coniuge del rispettivo immobile e veicolo;
un contributo paterno per il mantenimento della minore pari a € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'impegno reciproco al rispetto della figura genitoriale dell'altro e alla comunicazione preventiva per le vacanze con la IA.
Costituendosi in giudizio, la resistente sebbene non abbia Controparte_1
sollevato opposizione alla domanda di separazione, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti e la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale così come descritte
3 dal ricorrente, ritenendole non veritiere e fortemente penalizzanti nei suoi confronti e,
soprattutto, nei confronti della IA minore . Per_1
La ha ricostruito, in particolare, la vicenda matrimoniale precisando che il CP_1
matrimonio fu contratto in data 23 settembre 2016, dopo circa dieci anni di convivenza e dalla quale era già nata la IA nel marzo 2014. La residenza familiare è sempre stata Per_1 mantenuta nell'appartamento sito in CI ER Raimondo alla via Maiella n. 19, di proprietà esclusiva del ricorrente.
Al momento delle nozze, il era un imprenditore affermato, titolare di Parte_1 un'impresa operante nel settore edilizio e industriale, mentre la resistente aveva rinunciato a svolgere l'attività di parrucchiera per dedicarsi completamente alla cura della casa e della famiglia. Per un periodo, aveva lavorato come segretaria nell'azienda del marito, ma per la gran parte della convivenza si era occupata esclusivamente del nucleo familiare.
La resistente ha sottolineato il proprio ruolo di madre presente e attenta: si occupa quotidianamente della IA, accompagnandola a scuola, alle attività sportive (karate), e trasmettendole la conoscenza della lingua polacca. Ha precisato che la sua unica attività extrafamiliare consiste nella partecipazione a rare escursioni con il CAI, due o tre volte l'anno.
La crisi coniugale, secondo la resistente, non sarebbe dipesa da un suo atteggiamento distaccato, bensì dalla gelosia morbosa del marito, acuitasi negli anni e culminata durante l'ultimo soggiorno estivo in Polonia. Al rientro in Italia, ogni tentativo di confronto sarebbe stato rifiutato dal marito, il quale le comunicava la propria intenzione di separarsi. Da quel momento, pur continuando a occuparsi della famiglia, la avrebbe iniziato a CP_1
dormire sul divano, lasciando la camera coniugale.
In relazione alla situazione economica, la resistente ha contestato le affermazioni del ricorrente, evidenziando che quest'ultimo, contrariamente a quanto dichiarato, non risulterebbe più versare l'assegno di mantenimento per la IA , ormai presumibilmente Persona_2
autosufficiente. Inoltre, il disporrebbe interamente della sua pensione (pari a Parte_1 circa € 2.600,00 mensili), che viene accreditata su un libretto di risparmio intestato esclusivamente a lui, dal quale preleva frequentemente somme anche ingenti, senza giustificazione.
Quanto al conto corrente cointestato, la resistente ha fatto presente che vi sono stati pochi e saltuari versamenti, per lo più legati a spese straordinarie (ad esempio vacanze in Polonia), e
4 che non vi è da parte del marito un concreto apporto alla vita familiare: egli provvederebbe solo ai propri bisogni, rifiutandosi di acquistare generi alimentari o per la pulizia della casa destinati alla moglie e alla IA, rendendo di fatto intollerabile la convivenza.
La ha inoltre contestato le caratteristiche dell'appartamento di sua proprietà CP_1
(via Maiella n. 23), che il marito indicava come idoneo ad accogliere lei e la IA: in realtà,
l'immobile è piccolo (3,5 vani), solo parzialmente ammobiliato, mai realmente abitato, e in parte ancora allestito come salone da parrucchiera.
Ha rappresentato, altresì, come durante la relazione e il matrimonio avesse sempre subito la volontà dominante del coniuge, il quale le avrebbe vietato di lavorare e l'avrebbe costretta a svolgere, solo per brevi periodi e sotto controllo, attività saltuarie. Tale condizione di dipendenza economica e familiare, unita alla lunga convivenza e all'apporto dato alla serenità domestica e al successo imprenditoriale del marito, giustificherebbe, secondo la resistente, il riconoscimento di un assegno di mantenimento pari ad almeno € 500,00 mensili.
Quanto alla IA minore , la resistente ha chiesto l'affidamento condiviso con Per_1
collocamento prevalente presso di sé, sottolineando di essere sempre stata la figura genitoriale di riferimento per tutte le attività scolastiche, sportive e quotidiane, anche a causa della marcata differenza d'età con il padre. Ha ritenuto equo che il contributo paterno al mantenimento della IA sia determinato nella stessa misura (pari a € 820,00) dell'assegno già corrisposto per la IA in quanto rappresentativo di un tenore di vita medio finora mantenuto. Per_2
Infine, la resistente ha chiesto che l'abitazione familiare, in quanto unica idonea ad accogliere madre e IA, venga assegnata a quest'ultima con diritto di abitazione alla madre, in quanto centro affettivo della vita familiare e sede di tutti i riferimenti della minore.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., le parti hanno rispettivamente precisato e integrato le proprie domande e difese.
Il ricorrente ha contestato integralmente le deduzioni della resistente, ribadendo la piena abitabilità dell'immobile di proprietà della in via Majella n. 23, recentemente CP_1
ristrutturato e arredato a proprie spese, e insistendo sulla sussistenza dell'obbligo di mantenimento in favore della IA in assenza di provvedimenti che lo Persona_2
abbiano revocato. Ha inoltre escluso la debenza di un assegno alla coniuge, rilevando l'intestazione a suo favore di beni immobili e mobiliari di rilevante valore, e ha contestato la
5 quantificazione dell'assegno richiesto per la IA , reputandolo sproporzionato rispetto Per_1
alle attuali condizioni economiche.
La resistente, dal canto suo, ha ribadito l'inidoneità dell'immobile di via Majella n. 23 ad accogliere madre e IA, qualificandolo come magazzino non abitabile e privo di una seconda camera da letto. Ha nuovamente affermato l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della IA e, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo di Persona_2
mantenimento in suo favore. Ha confermato la richiesta di assegno per sé, in ragione dell'assenza di redditi e della ridotta capacità lavorativa, e per la IA minore, quantificato in misura congrua al tenore di vita familiare e al maggiore carico genitoriale gravante su di lei.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha modificato parzialmente le proprie conclusioni, dichiarando di voler corrispondere un assegno mensile per la IA Per_1 in misura aumentata rispetto a quanto inizialmente richiesto, portandolo da € 300,00 a € 500,00 mensili. Per il resto, ha confermato le domande già formulate nel ricorso introduttivo, chiedendo altresì che sia ordinata alla resistente la produzione della fattura relativa a un sistema di videosorveglianza, installato - a suo dire - dal compagno della resistente nell'immobile di proprietà del ricorrente.
La resistente ha integralmente confermato le proprie richieste, come già CP_1
rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle memorie, precisandole puntualmente in ogni punto: ha ribadito la richiesta di assegno di mantenimento per sé e per la IA (rispettivamente
€ 500,00 e € 820,00), l'assegnazione della casa familiare, e ha dettagliato il regime di affidamento, i tempi di frequentazione, nonché i criteri per la ripartizione delle spese straordinarie, facendo espresso richiamo alle Linee guida del CNF.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alle questioni riguardanti le condizioni di separazione, entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso della IA minore , senza sollevare Persona_3 contestazioni in merito alla capacità genitoriale dell'altro. In assenza di elementi ostativi e considerata la natura ordinaria di tale modalità di affido, non sussistono ragioni per derogare
6 alla regola generale dell'affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di mantenere un ruolo attivo e paritario nella crescita della minore.
Parimenti concorde risulta la richiesta, da entrambe le parti, di disporre la collocazione
prevalente della minore presso la madre, circostanza che trova fondamento non solo nella volontà genitoriale espressa, ma anche in un'oggettiva valutazione del vissuto della minore e delle condizioni attuali. Come emerso dalle rispettive allegazioni, la ha da CP_1
sempre svolto un ruolo di riferimento quotidiano nella vita della IA, occupandosi in via principale della sua cura materiale, educativa e affettiva. Tali elementi inducono a ritenere che la permanenza della minore nel proprio habitat familiare, presso l'abitazione materna, rappresenti la soluzione maggiormente conforme all'interesse della stessa, in continuità con il vissuto precedente e nella prospettiva della minor possibile frattura rispetto alle abitudini consolidate.
Quanto al diritto di visita del padre, il regime disposto in sede di provvedimenti provvisori si è dimostrato equilibrato, idoneo a garantire un rapporto stabile, regolare e significativo tra la minore e il genitore non collocatario, e pertanto merita conferma.
In particolare, il sig. potrà tenere con sé la IA: nei fine settimana a Parte_1 settimane alterne, dal sabato mattina (o comunque dall'uscita da scuola) fino alle ore 21:00 della domenica;
un pomeriggio a settimana, da concordare di volta in volta con la madre, con previsione sussidiaria del martedì, sempre dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00; durante
le festività natalizie e pasquali, secondo turnazione annuale tra i genitori e per i periodi concordati;
per un periodo di 15 giorni consecutivi nel corso dell'estate, in un arco temporale da stabilirsi con il previo accordo dell'altro genitore.
Al fine di favorire un clima di collaborazione e flessibilità nella gestione dei tempi di frequentazione, si ritiene opportuno precisare che le parti potranno organizzare liberamente
e di comune accordo modalità differenti rispetto a quelle qui stabilite, compatibilmente con le esigenze della minore, senza che tale eventuale riorganizzazione richieda espressa modifica giudiziale, ferma restando la necessità di rispetto reciproco e di comunicazione trasparente tra i genitori.
Tale elasticità gestionale risulta coerente con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e consente di valorizzare la capacità dei genitori di cooperare, anche nella fase post-separativa,
7 nell'interesse della IA, evitando rigidità non necessarie e promuovendo il principio della co- genitorialità effettiva.
Passando alla questione dell'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337- sexies c.c., l'assegnazione della casa familiare è disposta con esclusivo riferimento all'interesse della prole, al fine di garantire stabilità e continuità dell'ambiente domestico in cui essa ha vissuto e si è formata, e che costituisce un riferimento affettivo, educativo e relazionale fondamentale.
Nel caso di specie, la minore è collocata in via prevalente presso la madre, con la Per_1
quale ha sempre condiviso la quotidianità sin dalla nascita, e ha continuato a vivere, anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, nell'immobile di via Majella n. 19, che ha costituito la residenza familiare storica della coppia e il contesto abitativo entro il quale la minore ha costruito i propri legami scolastici, amicali e sociali.
È principio consolidato in giurisprudenza che, in presenza di figli minori, il diritto all'assegnazione della casa familiare non spetta in quanto tale al coniuge, ma in quanto genitore collocatario, e ha funzione esclusivamente assistenziale a beneficio del figlio, onde evitare traumi e discontinuità dannose sul piano psicologico ed educativo.
In tale prospettiva, la richiesta avanzata dal ricorrente di ottenere il rilascio dell'abitazione da parte della resistente, al fine di farla trasferire con la IA nell'altro immobile di sua proprietà, sito al civico adiacente, non può essere accolta. Sebbene il padre abbia allegato che madre e IA avrebbero ormai reso stabile la loro residenza presso l'immobile di via Majella n. 23, non ha fornito idonei elementi di prova a supporto di tale affermazione.
In particolare, nessun mezzo istruttorio è stato articolato dal ricorrente per dimostrare l'effettivo trasferimento della minore e della madre in tale immobile, né risulta prodotta documentazione inequivocabile idonea a fondare tale circostanza in modo chiaro e univoco. Si tratta, pertanto, di una mera deduzione difensiva, priva di riscontro probatorio. Per contro, la resistente ha contestato fermamente l'abitabilità dell'immobile indicato dal ricorrente, deducendo che lo stesso, sebbene formalmente di sua proprietà, è disabitato da anni, solo parzialmente arredato, e strutturalmente inidoneo ad accogliere stabilmente lei e la IA. Tale
circostanza appare attendibile anche alla luce della mancata prova contraria e in considerazione
8 del fatto che la minore risulta tuttora inserita nel contesto sociale e scolastico corrispondente alla residenza storica.
Tali elementi inducono a ritenere che l'interesse preminente della minore sia quello di restare nel proprio habitat familiare originario, mantenendo la stabilità abitativa e relazionale finora goduta, e che l'abitazione in cui tale legame si è consolidato sia quella di via
Majella n. 19.
Pertanto, in applicazione dei principi richiamati e in assenza di elementi idonei a dimostrare un effettivo mutamento della situazione abitativa di fatto, deve essere confermata
l'assegnazione della casa familiare alla madre collocataria, con la IA minore, fino a quando permanga la convivenza con quest'ultima o fino a diversa determinazione motivata.
Passando agli aspetti patrimoniali della separazione e, più specificamente, all'assegno che il genitore non collocatario è tenuto a versare a titolo di mantenimento del figlio, va osservato che, in conformità ai principi di diritto in materia di separazione personale dei coniugi e mantenimento dei figli, la determinazione delle misure economiche deve avvenire sulla base di un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del minore, la capacità contributiva di ciascun genitore e la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di riconoscere al coniuge economicamente più debole un assegno idoneo a garantirgli un'esistenza dignitosa nella fase successiva alla crisi coniugale.
La minore , nata nel 2014, è collocata in via prevalente presso la madre, con cui Per_1 condivide la quotidianità, la cura, l'assistenza e le attività scolastiche e parascolastiche. Il padre ha sempre riconosciuto la centralità del ruolo materno nella gestione ordinaria della IA e si
è detto disponibile a contribuire economicamente in modo proporzionato alle sue attuali possibilità.
Dalle dichiarazioni patrimoniali e reddituali versate in atti, non oggetto di contestazione, risulta che il padre percepisce una pensione netta pari a circa € 2.600,00 mensili e che la madre
è priva di un'occupazione stabile e non percepisce alcun reddito personale, se non quello derivante dagli assegni già disposti in via provvisoria. La stessa, pur essendo proprietaria di due immobili (di cui uno ubicato all'estero), ha documentato l'inidoneità di tali beni a generare reddito, essendo attualmente non locati, non abitati e in parte strutturalmente inadeguati.
Entrambe le parti hanno proposto differenti quantificazioni dell'assegno di mantenimento in favore della minore: da un lato, la madre ha chiesto la corresponsione di € 820,00 mensili,
9 cifra ritenuta congrua in relazione al tenore di vita della IA e all'esperienza pregressa del padre quale imprenditore;
dall'altro lato, il padre ha manifestato la volontà di aumentare l'importo inizialmente offerto (pari a € 300,00), portandolo a € 500,00 mensili.
Tuttavia, alla luce della situazione reddituale attuale del padre, oggi pensionato, e tenuto conto dell'assenza di allegazioni specifiche su spese straordinarie rilevanti già sostenute, si ritiene equo, proporzionato e pienamente sostenibile confermare l'importo già stabilito in sede di provvedimento provvisorio, pari a € 600,00 mensili, quale contributo al mantenimento ordinario della minore, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Tale misura, in aggiunta all'assegnazione dell'abitazione familiare in favore della madre e della IA, garantisce adeguata tutela del diritto della minore a conservare un tenore di vita coerente con quello avuto in costanza di convivenza familiare, tenuto conto anche dell'impegno diretto e quotidiano assunto dalla madre nella gestione della prole.
Si conferma altresì, in assenza di contestazioni specifiche, la ripartizione delle spese
straordinarie nella misura del 50% ciascuno, prevedendosi che: per le spese mediche sia sufficiente la prescrizione del medico curante;
per le spese scolastiche, laddove relative a istituti statali, non sia necessario l'accordo preventivo;
per tutte le altre spese, si richiede il previo accordo scritto, fatte salve situazioni di urgenza o necessità.
Con riferimento alla posizione della risulta dagli atti - e non è oggetto di CP_1
contestazione - che la stessa non svolge attualmente attività lavorativa né percepisce redditi propri. È intestataria di due unità immobiliari, una delle quali ubicata all'estero, ricevute per liberalità dal marito, ma che allo stato non producono reddito e non risultano effettivamente utilizzabili ai fini abitativi o commerciali. L'assenza di una propria fonte di sostentamento, la convivenza decennale con il marito e il ruolo svolto nella gestione familiare e nella cura della
IA minore rappresentano elementi che giustificano la corresponsione di un assegno a suo favore, ai sensi dell'art. 156 c.c., volto a preservare un equilibrio economico proporzionale tra le parti in seguito alla cessazione della convivenza.
Va inoltre considerato che il marito percepisce una pensione mensile netta di circa €
2.600,00 e non ha allegato spese sopravvenute che incidano in maniera significativa sulla propria capacità contributiva.
10 Pertanto, avuto riguardo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e alla situazione patrimoniale e reddituale complessiva dei coniugi, deve essere confermato
l'importo di € 300,00 mensili già disposto in via provvisoria, a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT.
Sulla base di quanto osservato sopra, in definitiva, devono essere confermate le condizioni di separazione già stabilite con l'ordinanza depositata in data 3 aprile 2024.
Per quanto concerne le spese di lite, in considerazione del mancato intero accoglimento delle posizioni delle parti, sussistono i presupposti perché esse siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] e C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il 22 CP_1 C.F._2
novembre 1983;
- dispone l'affidamento della minore in modo condiviso ad Persona_3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- per il resto, conferma le condizioni di separazione già stabilite con ordinanza emessa in data 3 aprile 2024;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
11 Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
composto dai Sig.ri Magistrati: dott. Guido Campli Presidente
dott. Alessandro Chiauzzi Giudice Relatore
dott. Francesco Turco Giudice
ha emesso la seguente sentenza
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 55 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, posta in deliberazione e rimessa al collegio con ordinanza depositata in data 23 dicembre 2024, all'esito di udienza tenutasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., vertente
tra
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
e ivi residente, via Maiella n. 19, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Emanuela Minutolo e Marco Minutolo, in virtù di delega posta in calce al ricorso introduttivo,
ricorrente;
e
(C.F. ), nata a [...] il 22 Controparte_1 C.F._2
novembre 1983 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Simona Auriemma, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché PUBBLICO MINISTERO IN SEDE,
parte necessaria;
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza dell'11 dicembre 2024, tenutasi nelle modalità stabilite dall'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo ha adito il Tribunale di Chieti per Parte_1
ottenere la separazione personale dalla moglie, rappresentando un Controparte_1
contesto familiare gravemente compromesso e un quadro patrimoniale da lui ritenuto tale da escludere obblighi economici ulteriori verso la coniuge.
Ha rappresentato che i coniugi si erano uniti in matrimonio con rito concordatario il 23 settembre 2016 in CI ER Raimondo, già genitori della IA , nata nel 2014. Il Per_1
regime patrimoniale adottato era quello della comunione dei beni.
La famiglia disponeva di due unità immobiliari adiacenti: l'appartamento di via Maiella
n. 19, di esclusiva proprietà del , presso cui egli risiede, e quello di via Maiella Parte_1
n. 23, intestato alla e da questa abitato unitamente alla IA. Quest'ultima unità CP_1
immobiliare, pur formalmente intestata alla moglie e acquistata prima del matrimonio, risulta essere stata finanziata in misura prevalente dal ricorrente tramite assegni e versamenti documentati, nonché completamente ristrutturata e arredata a sue spese. In detta abitazione è stata allestita una zona idonea allo svolgimento dell'attività di parrucchiera, per la quale la ha conseguito apposita qualifica professionale. CP_1
Il riferisce, inoltre, di aver acquistato a sue esclusive spese, nel 2017, un Parte_1
appartamento in Polonia, intestandolo alla moglie al solo fine di permetterle di mantenere rapporti più stretti con la propria famiglia d'origine.
Nonostante tali gesti di disponibilità e generosità, egli rappresenta un repentino cambiamento nei rapporti familiari sin dalla nascita della IA. Secondo quanto dedotto, la moglie avrebbe manifestato un immediato distacco affettivo, abbandonando la camera
2 coniugale e intrattenendo con la IA rapporti esclusivamente in lingua polacca, escludendo di fatto il padre dalla quotidianità familiare.
Inoltre, la avrebbe intrapreso una vita autonoma, con frequenti uscite anche CP_1
notturne in compagnia di soggetti estranei alla famiglia, senza fornire spiegazioni e talvolta rientrando all'alba. In una circostanza, sarebbe rientrata con un mazzo di rose rosse esposto poi in casa. Il ricorrente, pur evitando commenti e supposizioni a tutela della IA minore, considera tali comportamenti segni evidenti dell'insanabilità della convivenza.
Dal punto di vista economico, il , classe 1947 e ormai pensionato, Parte_1 percepisce circa € 2.600,00 mensili, dei quali € 820,00 già vincolati al mantenimento di una IA avuta da una precedente unione. Egli è inoltre proprietario di un altro appartamento a
Città Sant'Angelo, un rudere e piccoli appezzamenti di terreno privi di valore. A suo dire, la moglie, pur non lavorando stabilmente dal 2019 e nonostante i titoli di studio e le occasioni offerte per avviare un'attività, non ha provveduto a cercare un'occupazione. Essa è comunque proprietaria di due immobili (in Italia e in Polonia) e di un'autovettura acquistata con fondi del marito. I coniugi risultano cointestatari di un conto corrente postale alimentato unicamente dal
, ma al quale la moglie ha sempre avuto accesso libero per prelievi. Parte_1
Il ricorrente rappresenta, inoltre, le proprie precarie condizioni di salute: è iperteso, in terapia farmacologica, e ritiene che la propria età avanzata gli impedisca di occuparsi quotidianamente della IA in modo continuativo, restando tuttavia disponibile a trascorrere del tempo con la minore in giorni predeterminati durante la settimana e nei fine settimana.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale tra i coniugi, proponendo un assetto regolatorio che prevede, tra l'altro:
l'affidamento condiviso della IA con collocamento prevalente presso la madre;
l'esclusione di obblighi di mantenimento verso la moglie;
l'assegnazione a ciascun coniuge del rispettivo immobile e veicolo;
un contributo paterno per il mantenimento della minore pari a € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'impegno reciproco al rispetto della figura genitoriale dell'altro e alla comunicazione preventiva per le vacanze con la IA.
Costituendosi in giudizio, la resistente sebbene non abbia Controparte_1
sollevato opposizione alla domanda di separazione, ha contestato integralmente la ricostruzione dei fatti e la rappresentazione della situazione economica e patrimoniale così come descritte
3 dal ricorrente, ritenendole non veritiere e fortemente penalizzanti nei suoi confronti e,
soprattutto, nei confronti della IA minore . Per_1
La ha ricostruito, in particolare, la vicenda matrimoniale precisando che il CP_1
matrimonio fu contratto in data 23 settembre 2016, dopo circa dieci anni di convivenza e dalla quale era già nata la IA nel marzo 2014. La residenza familiare è sempre stata Per_1 mantenuta nell'appartamento sito in CI ER Raimondo alla via Maiella n. 19, di proprietà esclusiva del ricorrente.
Al momento delle nozze, il era un imprenditore affermato, titolare di Parte_1 un'impresa operante nel settore edilizio e industriale, mentre la resistente aveva rinunciato a svolgere l'attività di parrucchiera per dedicarsi completamente alla cura della casa e della famiglia. Per un periodo, aveva lavorato come segretaria nell'azienda del marito, ma per la gran parte della convivenza si era occupata esclusivamente del nucleo familiare.
La resistente ha sottolineato il proprio ruolo di madre presente e attenta: si occupa quotidianamente della IA, accompagnandola a scuola, alle attività sportive (karate), e trasmettendole la conoscenza della lingua polacca. Ha precisato che la sua unica attività extrafamiliare consiste nella partecipazione a rare escursioni con il CAI, due o tre volte l'anno.
La crisi coniugale, secondo la resistente, non sarebbe dipesa da un suo atteggiamento distaccato, bensì dalla gelosia morbosa del marito, acuitasi negli anni e culminata durante l'ultimo soggiorno estivo in Polonia. Al rientro in Italia, ogni tentativo di confronto sarebbe stato rifiutato dal marito, il quale le comunicava la propria intenzione di separarsi. Da quel momento, pur continuando a occuparsi della famiglia, la avrebbe iniziato a CP_1
dormire sul divano, lasciando la camera coniugale.
In relazione alla situazione economica, la resistente ha contestato le affermazioni del ricorrente, evidenziando che quest'ultimo, contrariamente a quanto dichiarato, non risulterebbe più versare l'assegno di mantenimento per la IA , ormai presumibilmente Persona_2
autosufficiente. Inoltre, il disporrebbe interamente della sua pensione (pari a Parte_1 circa € 2.600,00 mensili), che viene accreditata su un libretto di risparmio intestato esclusivamente a lui, dal quale preleva frequentemente somme anche ingenti, senza giustificazione.
Quanto al conto corrente cointestato, la resistente ha fatto presente che vi sono stati pochi e saltuari versamenti, per lo più legati a spese straordinarie (ad esempio vacanze in Polonia), e
4 che non vi è da parte del marito un concreto apporto alla vita familiare: egli provvederebbe solo ai propri bisogni, rifiutandosi di acquistare generi alimentari o per la pulizia della casa destinati alla moglie e alla IA, rendendo di fatto intollerabile la convivenza.
La ha inoltre contestato le caratteristiche dell'appartamento di sua proprietà CP_1
(via Maiella n. 23), che il marito indicava come idoneo ad accogliere lei e la IA: in realtà,
l'immobile è piccolo (3,5 vani), solo parzialmente ammobiliato, mai realmente abitato, e in parte ancora allestito come salone da parrucchiera.
Ha rappresentato, altresì, come durante la relazione e il matrimonio avesse sempre subito la volontà dominante del coniuge, il quale le avrebbe vietato di lavorare e l'avrebbe costretta a svolgere, solo per brevi periodi e sotto controllo, attività saltuarie. Tale condizione di dipendenza economica e familiare, unita alla lunga convivenza e all'apporto dato alla serenità domestica e al successo imprenditoriale del marito, giustificherebbe, secondo la resistente, il riconoscimento di un assegno di mantenimento pari ad almeno € 500,00 mensili.
Quanto alla IA minore , la resistente ha chiesto l'affidamento condiviso con Per_1
collocamento prevalente presso di sé, sottolineando di essere sempre stata la figura genitoriale di riferimento per tutte le attività scolastiche, sportive e quotidiane, anche a causa della marcata differenza d'età con il padre. Ha ritenuto equo che il contributo paterno al mantenimento della IA sia determinato nella stessa misura (pari a € 820,00) dell'assegno già corrisposto per la IA in quanto rappresentativo di un tenore di vita medio finora mantenuto. Per_2
Infine, la resistente ha chiesto che l'abitazione familiare, in quanto unica idonea ad accogliere madre e IA, venga assegnata a quest'ultima con diritto di abitazione alla madre, in quanto centro affettivo della vita familiare e sede di tutti i riferimenti della minore.
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 473-bis.17 c.p.c., le parti hanno rispettivamente precisato e integrato le proprie domande e difese.
Il ricorrente ha contestato integralmente le deduzioni della resistente, ribadendo la piena abitabilità dell'immobile di proprietà della in via Majella n. 23, recentemente CP_1
ristrutturato e arredato a proprie spese, e insistendo sulla sussistenza dell'obbligo di mantenimento in favore della IA in assenza di provvedimenti che lo Persona_2
abbiano revocato. Ha inoltre escluso la debenza di un assegno alla coniuge, rilevando l'intestazione a suo favore di beni immobili e mobiliari di rilevante valore, e ha contestato la
5 quantificazione dell'assegno richiesto per la IA , reputandolo sproporzionato rispetto Per_1
alle attuali condizioni economiche.
La resistente, dal canto suo, ha ribadito l'inidoneità dell'immobile di via Majella n. 23 ad accogliere madre e IA, qualificandolo come magazzino non abitabile e privo di una seconda camera da letto. Ha nuovamente affermato l'avvenuto raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della IA e, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo di Persona_2
mantenimento in suo favore. Ha confermato la richiesta di assegno per sé, in ragione dell'assenza di redditi e della ridotta capacità lavorativa, e per la IA minore, quantificato in misura congrua al tenore di vita familiare e al maggiore carico genitoriale gravante su di lei.
In sede di precisazione delle conclusioni, il ricorrente ha modificato parzialmente le proprie conclusioni, dichiarando di voler corrispondere un assegno mensile per la IA Per_1 in misura aumentata rispetto a quanto inizialmente richiesto, portandolo da € 300,00 a € 500,00 mensili. Per il resto, ha confermato le domande già formulate nel ricorso introduttivo, chiedendo altresì che sia ordinata alla resistente la produzione della fattura relativa a un sistema di videosorveglianza, installato - a suo dire - dal compagno della resistente nell'immobile di proprietà del ricorrente.
La resistente ha integralmente confermato le proprie richieste, come già CP_1
rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle memorie, precisandole puntualmente in ogni punto: ha ribadito la richiesta di assegno di mantenimento per sé e per la IA (rispettivamente
€ 500,00 e € 820,00), l'assegnazione della casa familiare, e ha dettagliato il regime di affidamento, i tempi di frequentazione, nonché i criteri per la ripartizione delle spese straordinarie, facendo espresso richiamo alle Linee guida del CNF.
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, in riferimento alla domanda di separazione, essa va accolta. Infatti, dalle dichiarazioni delle parti è emersa una grave ed irrecuperabile incompatibilità tra i coniugi. Emerge, quindi, l'impossibilità di proseguire la convivenza;
può evincersi, quindi, il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.c.).
Passando alle questioni riguardanti le condizioni di separazione, entrambe le parti hanno richiesto l'affidamento condiviso della IA minore , senza sollevare Persona_3 contestazioni in merito alla capacità genitoriale dell'altro. In assenza di elementi ostativi e considerata la natura ordinaria di tale modalità di affido, non sussistono ragioni per derogare
6 alla regola generale dell'affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di mantenere un ruolo attivo e paritario nella crescita della minore.
Parimenti concorde risulta la richiesta, da entrambe le parti, di disporre la collocazione
prevalente della minore presso la madre, circostanza che trova fondamento non solo nella volontà genitoriale espressa, ma anche in un'oggettiva valutazione del vissuto della minore e delle condizioni attuali. Come emerso dalle rispettive allegazioni, la ha da CP_1
sempre svolto un ruolo di riferimento quotidiano nella vita della IA, occupandosi in via principale della sua cura materiale, educativa e affettiva. Tali elementi inducono a ritenere che la permanenza della minore nel proprio habitat familiare, presso l'abitazione materna, rappresenti la soluzione maggiormente conforme all'interesse della stessa, in continuità con il vissuto precedente e nella prospettiva della minor possibile frattura rispetto alle abitudini consolidate.
Quanto al diritto di visita del padre, il regime disposto in sede di provvedimenti provvisori si è dimostrato equilibrato, idoneo a garantire un rapporto stabile, regolare e significativo tra la minore e il genitore non collocatario, e pertanto merita conferma.
In particolare, il sig. potrà tenere con sé la IA: nei fine settimana a Parte_1 settimane alterne, dal sabato mattina (o comunque dall'uscita da scuola) fino alle ore 21:00 della domenica;
un pomeriggio a settimana, da concordare di volta in volta con la madre, con previsione sussidiaria del martedì, sempre dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00; durante
le festività natalizie e pasquali, secondo turnazione annuale tra i genitori e per i periodi concordati;
per un periodo di 15 giorni consecutivi nel corso dell'estate, in un arco temporale da stabilirsi con il previo accordo dell'altro genitore.
Al fine di favorire un clima di collaborazione e flessibilità nella gestione dei tempi di frequentazione, si ritiene opportuno precisare che le parti potranno organizzare liberamente
e di comune accordo modalità differenti rispetto a quelle qui stabilite, compatibilmente con le esigenze della minore, senza che tale eventuale riorganizzazione richieda espressa modifica giudiziale, ferma restando la necessità di rispetto reciproco e di comunicazione trasparente tra i genitori.
Tale elasticità gestionale risulta coerente con i più recenti orientamenti giurisprudenziali e consente di valorizzare la capacità dei genitori di cooperare, anche nella fase post-separativa,
7 nell'interesse della IA, evitando rigidità non necessarie e promuovendo il principio della co- genitorialità effettiva.
Passando alla questione dell'assegnazione della casa familiare, ai sensi dell'art. 337- sexies c.c., l'assegnazione della casa familiare è disposta con esclusivo riferimento all'interesse della prole, al fine di garantire stabilità e continuità dell'ambiente domestico in cui essa ha vissuto e si è formata, e che costituisce un riferimento affettivo, educativo e relazionale fondamentale.
Nel caso di specie, la minore è collocata in via prevalente presso la madre, con la Per_1
quale ha sempre condiviso la quotidianità sin dalla nascita, e ha continuato a vivere, anche dopo la cessazione della convivenza tra i genitori, nell'immobile di via Majella n. 19, che ha costituito la residenza familiare storica della coppia e il contesto abitativo entro il quale la minore ha costruito i propri legami scolastici, amicali e sociali.
È principio consolidato in giurisprudenza che, in presenza di figli minori, il diritto all'assegnazione della casa familiare non spetta in quanto tale al coniuge, ma in quanto genitore collocatario, e ha funzione esclusivamente assistenziale a beneficio del figlio, onde evitare traumi e discontinuità dannose sul piano psicologico ed educativo.
In tale prospettiva, la richiesta avanzata dal ricorrente di ottenere il rilascio dell'abitazione da parte della resistente, al fine di farla trasferire con la IA nell'altro immobile di sua proprietà, sito al civico adiacente, non può essere accolta. Sebbene il padre abbia allegato che madre e IA avrebbero ormai reso stabile la loro residenza presso l'immobile di via Majella n. 23, non ha fornito idonei elementi di prova a supporto di tale affermazione.
In particolare, nessun mezzo istruttorio è stato articolato dal ricorrente per dimostrare l'effettivo trasferimento della minore e della madre in tale immobile, né risulta prodotta documentazione inequivocabile idonea a fondare tale circostanza in modo chiaro e univoco. Si tratta, pertanto, di una mera deduzione difensiva, priva di riscontro probatorio. Per contro, la resistente ha contestato fermamente l'abitabilità dell'immobile indicato dal ricorrente, deducendo che lo stesso, sebbene formalmente di sua proprietà, è disabitato da anni, solo parzialmente arredato, e strutturalmente inidoneo ad accogliere stabilmente lei e la IA. Tale
circostanza appare attendibile anche alla luce della mancata prova contraria e in considerazione
8 del fatto che la minore risulta tuttora inserita nel contesto sociale e scolastico corrispondente alla residenza storica.
Tali elementi inducono a ritenere che l'interesse preminente della minore sia quello di restare nel proprio habitat familiare originario, mantenendo la stabilità abitativa e relazionale finora goduta, e che l'abitazione in cui tale legame si è consolidato sia quella di via
Majella n. 19.
Pertanto, in applicazione dei principi richiamati e in assenza di elementi idonei a dimostrare un effettivo mutamento della situazione abitativa di fatto, deve essere confermata
l'assegnazione della casa familiare alla madre collocataria, con la IA minore, fino a quando permanga la convivenza con quest'ultima o fino a diversa determinazione motivata.
Passando agli aspetti patrimoniali della separazione e, più specificamente, all'assegno che il genitore non collocatario è tenuto a versare a titolo di mantenimento del figlio, va osservato che, in conformità ai principi di diritto in materia di separazione personale dei coniugi e mantenimento dei figli, la determinazione delle misure economiche deve avvenire sulla base di un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del minore, la capacità contributiva di ciascun genitore e la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di riconoscere al coniuge economicamente più debole un assegno idoneo a garantirgli un'esistenza dignitosa nella fase successiva alla crisi coniugale.
La minore , nata nel 2014, è collocata in via prevalente presso la madre, con cui Per_1 condivide la quotidianità, la cura, l'assistenza e le attività scolastiche e parascolastiche. Il padre ha sempre riconosciuto la centralità del ruolo materno nella gestione ordinaria della IA e si
è detto disponibile a contribuire economicamente in modo proporzionato alle sue attuali possibilità.
Dalle dichiarazioni patrimoniali e reddituali versate in atti, non oggetto di contestazione, risulta che il padre percepisce una pensione netta pari a circa € 2.600,00 mensili e che la madre
è priva di un'occupazione stabile e non percepisce alcun reddito personale, se non quello derivante dagli assegni già disposti in via provvisoria. La stessa, pur essendo proprietaria di due immobili (di cui uno ubicato all'estero), ha documentato l'inidoneità di tali beni a generare reddito, essendo attualmente non locati, non abitati e in parte strutturalmente inadeguati.
Entrambe le parti hanno proposto differenti quantificazioni dell'assegno di mantenimento in favore della minore: da un lato, la madre ha chiesto la corresponsione di € 820,00 mensili,
9 cifra ritenuta congrua in relazione al tenore di vita della IA e all'esperienza pregressa del padre quale imprenditore;
dall'altro lato, il padre ha manifestato la volontà di aumentare l'importo inizialmente offerto (pari a € 300,00), portandolo a € 500,00 mensili.
Tuttavia, alla luce della situazione reddituale attuale del padre, oggi pensionato, e tenuto conto dell'assenza di allegazioni specifiche su spese straordinarie rilevanti già sostenute, si ritiene equo, proporzionato e pienamente sostenibile confermare l'importo già stabilito in sede di provvedimento provvisorio, pari a € 600,00 mensili, quale contributo al mantenimento ordinario della minore, da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Tale misura, in aggiunta all'assegnazione dell'abitazione familiare in favore della madre e della IA, garantisce adeguata tutela del diritto della minore a conservare un tenore di vita coerente con quello avuto in costanza di convivenza familiare, tenuto conto anche dell'impegno diretto e quotidiano assunto dalla madre nella gestione della prole.
Si conferma altresì, in assenza di contestazioni specifiche, la ripartizione delle spese
straordinarie nella misura del 50% ciascuno, prevedendosi che: per le spese mediche sia sufficiente la prescrizione del medico curante;
per le spese scolastiche, laddove relative a istituti statali, non sia necessario l'accordo preventivo;
per tutte le altre spese, si richiede il previo accordo scritto, fatte salve situazioni di urgenza o necessità.
Con riferimento alla posizione della risulta dagli atti - e non è oggetto di CP_1
contestazione - che la stessa non svolge attualmente attività lavorativa né percepisce redditi propri. È intestataria di due unità immobiliari, una delle quali ubicata all'estero, ricevute per liberalità dal marito, ma che allo stato non producono reddito e non risultano effettivamente utilizzabili ai fini abitativi o commerciali. L'assenza di una propria fonte di sostentamento, la convivenza decennale con il marito e il ruolo svolto nella gestione familiare e nella cura della
IA minore rappresentano elementi che giustificano la corresponsione di un assegno a suo favore, ai sensi dell'art. 156 c.c., volto a preservare un equilibrio economico proporzionale tra le parti in seguito alla cessazione della convivenza.
Va inoltre considerato che il marito percepisce una pensione mensile netta di circa €
2.600,00 e non ha allegato spese sopravvenute che incidano in maniera significativa sulla propria capacità contributiva.
10 Pertanto, avuto riguardo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e alla situazione patrimoniale e reddituale complessiva dei coniugi, deve essere confermato
l'importo di € 300,00 mensili già disposto in via provvisoria, a titolo di assegno di mantenimento in favore della sig.ra rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT.
Sulla base di quanto osservato sopra, in definitiva, devono essere confermate le condizioni di separazione già stabilite con l'ordinanza depositata in data 3 aprile 2024.
Per quanto concerne le spese di lite, in considerazione del mancato intero accoglimento delle posizioni delle parti, sussistono i presupposti perché esse siano integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione
disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nato a [...] e C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il 22 CP_1 C.F._2
novembre 1983;
- dispone l'affidamento della minore in modo condiviso ad Persona_3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
- per il resto, conferma le condizioni di separazione già stabilite con ordinanza emessa in data 3 aprile 2024;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
11 Il Presidente
dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
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