Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/05/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Dott. Federico Ria Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado d'appello, iscritta al nr. 351/2024 R.A.C.C., vertente
TRA
Parte_1
CF. ; con sede in Roma, Via IV Novembre, n. 144, in persona
[...] P.IVA_1
del Direttore Centrale p.t. dott. , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_2
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Piera Di Sante e Pier Paolo Di Gregorio, giusta procura con foglio separato in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in
L'Aquila, Via Vetoio, snc, presso l'Avvocatura Regionale;
Pt_1
APPELLANTE
E
, nata a [...], il giorno 11.09.1972, CF. , residente a [...]C.F._1
Penne, in C.da Santa Vittoria, n. 48, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sardini, giusta procura allegata nel giudizio di primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pescara, Via N. Fabrizi, n. 185.
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 154/2024 del
24.01.2024, emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 931/2020.
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CONCLUSIONI: come da rispettive note depositate telematicamente in vista dell'udienza del
23.04.2025, da ritenersi materialmente allegate alla presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Pescara ha rigettato la domanda di rivalsa, pari ad euro 35.335,00, proposta dall' nei confronti di Pt_1 CP_1
compensando tra le parti le spese di lite.
2. L'originaria parte attrice aveva esposto che:
- in data 25.06.2011, veniva aggredito e gravemente leso da Parte_3 CP_1
per ragioni di concorrenza, in quanto entrambi esercenti attività di falegname
[...]
presso i rispettivi locali commerciali tra loro adiacenti;
- per le motivazioni appena esposte, veniva riconosciuta in capo la penale CP_1
responsabilità in ordine ai reati a lui ascritti con sentenza irrevocabile;
ed in particolare, veniva accertato che le lesioni riportate da – ritenute guaribili in Pt_3
un lasso temporale superiore ai 40 giorni – refertate come “fracasso del naso con fratture pluriesposte comminute delle osse nasali e del setto, grave dislocazione della piramide nasale a sinistra e profondo avvallamento della stessa a destra, lacerazioni multiple nasali”, erano certamente attribuibili alla condotta antigiuridica posta in essere dal in occasione della lite di cui sopra. Lite, peraltro, scaturita dalla CP_1
erronea convinzione del che il avesse scorrettamente sviato dei clienti a CP_1 Parte_3
seguito di un precedente contatto telefonico intercorso tra costui e gli stessi, sì inducendoli, con evidenti raggiri, nel proprio laboratorio;
- trattandosi di infortunio sul lavoro, veniva indennizzato dall' Parte_3 Pt_1 per postumi accertati nella misura dell'8%, per complessivi euro 35.335,00.
2.1. Dunque, l' agiva in giudizio e chiedeva al primo giudice di dichiarare la Pt_1 civile responsabilità del in ordine all'infortunio occorso al in virtù della CP_1 Pt_3
sentenza penale di condanna da costui riportata.
3. Il Tribunale di Pescara, all'esito dell'istruttoria e a seguito di Consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto l'infondatezza delle domande avanzate dall'originaria parte attrice, in quanto, benché il CTU avesse accertato il nesso di casualità tra le lesioni riportate dalla persona offesa e la condotta posta in essere dal trovava applicazione il principio secondo cui CP_1
“L'oggetto di rivalsa dell' va circoscritto al danno patrimoniale in senso stretto, Pt_1
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restando esclusa la possibilità di considerare il danno biologico(o estetico) ex art. 2043 c.c.
>> .
4. Avverso la sentenza ha proposto appello la parte soccombente, censurando il provvedimento mediante il ricorso ad un unico, seppur articolato, motivo che si andrà di seguito ad esaminare.
4.1. In particolare, l'appellante censura la parte motiva della sentenza gravata che disconosce e non ritiene applicabile, al caso de quo, la normativa contenuta nel D.lgs n.
38/2000; contrariamente, ha ritenuto applicabile alla fattispecie esclusivamente quella di cui al DPR 1124/1965.
Sostiene l'appellante infatti che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere perfettamente calzante, nella controversia in parola, la decisione del giudice di legittimità, risalente all'anno 2018 ed espressamente riferita, tra l'altro, alla normativa di cui al T.U. summenzionato del 1965 in quanto compatibile agli infortuni occorsi precedentemente rispetto alla data di entrata in vigore del D.lgs. 38/2000 del 25 luglio del medesimo anno.
Infatti, secondo la prospettazione fornita dall'odierna parte appellante, il T.U. succitato troverebbe applicazione solo nei casi precedenti a detta nuova disciplina.
5. Si è costituito in giudizio il quale contestando recisamente ogni avverso CP_1
assunto, nel merito ha instato per il rigetto dell'appello, ed in via incidentale ha chiesto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui non ha ritenuto ammissibili i mezzi di prova, sì come richiesti ed articolati nel corso del giudizio di primo grado.
6. Sulle conclusioni innanzi trascritte, il procedimento è stato rimesso in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nella formulazione di cui alla L. 149/2022), all'udienza del 23.04.2025.
7. Il gravame è conforme al disposto di cui all'art. 342 cpc nuova formulazione, anche tenuto conto che le introdotte modifiche a tale disposizioni non sembrano sostanzialmente incidere sul portato precettivo degli arresti cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità.
E' vero infatti che la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell'atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell'appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva pagina 3 di 12 4
dell'appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (Cassazione civile, sez. I, 27/10/2014, n.
22781).
Tuttavia l'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello né tantomeno nella elaborazione di un progetto alternativa di decisione (Cass. ord. VI^ nr. 6705/18), essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione
- da parte del giudice di primo grado - degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cassazione civile, sez. II, 09/06/2014, n. 12960 e SSUU.nr. Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199).
L'atto di impugnazione risulta redatto nel puntuale rispetto dei criteri appena esposti.
8. L'appello è nel merito altresì fondato.
8.1-Con la statuizione qui impugnata, il Giudice di prime cure ha accertato quanto segue.
Il fatto dal quale origina l'odierna controversia è accertato in via definitiva da sentenza penale irrevocabile, all'esito della quale il convenuto è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli, rubricati agli artt. 594, 582, 583, 585 e 612 c.p., avendo provocato in data
25.11.20211 a gravi lesioni. CP_1
Nel caso di specie, l'evento violento non solo si è verificato nel luogo di lavoro del ma Pt_3
ha avuto quale movente proprio ragioni di lavoro, ossia di concorrenza commerciale tra l'autore dei reati e la parte lesa, sicchè ben può ricomprendersi il fatto nel perimetro di tutela assicurato dalla legge al lavoratore. Pt_1
Non può esservi dubbio quindi che si sia verificata una aggressione sul luogo di lavoro rilevante ai fini de quibus.
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In punto poi di efficacia dell'accertamento compiuto in sede penale e confluito in sentenza divenuta irrevocabile, si evidenzia quanto segue.
Quanto alla efficacia del giudicato penale di condanna in seno all'azione di regresso posta in essere dall' va ricordato, che la stessa Corte di legittimità già con la sentenza n. 13890 Pt_1
dell'11 dicembre 1999 ha avuto modo di chiarire che le disposizioni del nuovo codice di procedura penale in materia di rapporto fra giudicato penale e il seguente giudizio civile sono improntate al principio che il giudicato penale non possa sortire effetti nei confronti dei soggetti che non siano stati parti del giudizio penale e non abbiano, quindi, potuto esprimere le proprie ragioni in quel giudizio, esercitandovi appieno il proprio diritto di difesa.
Il giudicato penale è però vincolante per chi sia stato parte del giudizio penale, nei limiti di quanto sia stato espressamente deciso. Se, però, il giudicato penale non può essere opposto a chi non è stato parte del giudizio penale, ciò non toglie che tale ultimo soggetto, nel processo civile, possa invocare in proprio favore il giudicato medesimo, per quanto in esso espressamente deciso, dato che, comunque, per il condannato, esso esplica in pieno la sua funzione di giudicato (art. 651 e 654 cod. proc. pen.).
Ne consegue che nell'azione di regresso esercitata dall' ai sensi del D.P.R. n. 1124 del Pt_1
1965, artt. 10 e 11 ben può giovare all' , che ad esso si richiami, il giudicato penale che Pt_1
ha accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso per ciò che attiene l'accertamento della sussistenza del fatto e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Solo laddove un'eventuale indagine non sia stata svolta nel giudizio penale e sia invece essenziale nel giudizio civile, questa deve essere sviluppata in tale ultimo giudizio ed, in particolare, ciò vale per l'indagine sull'eventuale concorso di colpa della vittima, qualora non sia stata svolta nel giudizio penale o in tale giudizio non sia stato fissato il grado del concorso stesso (Cassazione civile sez. lav., 03/09/2018, (ud. 13/03/2018, dep. 03/09/2018), n.21563).
Nella fattispecie al vaglio del Collegio, ogni indagine su prospettabili concorsi di colpa del danneggiato – qui ancora sollecitata dall'appellato – è stata compiuta proprio in sede penale, laddove il danneggiato, ivi pure costituito parte civile, era stato assolto dalla imputazione uguale e contraria mossagli dalla Procura all'esito della querela sporta dal danneggiante.
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Dalla puntuale ricostruzione degli eventi operata dal Tribunale Penale di Pescara con la sentenza n. 2802/2017, successivamente confermata dalla Corte d'Appello di L'Aquila con la sentenza del 17.01.2019 ed ancora dalla Corte di cassazione all'udienza del 8 ottobre 2019, è emersa infatti la esclusiva responsabilità penale del per i fatti addebitati in sede civile CP_1
con il presente atto.
Le circostanze ed i fatti relativi all'aggressione de qua sono stato oggetto di procedimento penale instaurato a seguito delle querele reciprocamente formulate dai protagonisti, procedimenti conclusisi con sentenza di condanna del sig. ed assoluzione del CP_1 Pt_3
ormai irrevocabili come risulta dalla documentazione in atti.
8.2-Tanto premesso ed accertato, la sentenza qui gravata ha poi così statuito:
“va richiamata in questa sede, tra le altre, Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 marzo 2018, n. 5385, la quale ha fissato il seguente principio di diritto: l'oggetto di rivalsa dell' va circoscritto Pt_1
danno patrimoniale in senso stretto, restando esclusa la possibilità di considerare il danno biologico (o estetico) ex art. 2043 c.c.
Osservava ivi la Corte: “L'esatta individuazione della normativa applicabile alla fattispecie assume dunque rilievo essenziale giacché, relativamente al sistema regolato dal t.u. n. 1124 del
1965, l'oggetto dell'azione di rivalsa ex art. 11 va identificato, alla luce dei complessi esiti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità formatasi in tale contesto in tema di danno biologico e danno morale (Corte Cost. n. 485 del 1991 e n. 37 del 1994 nonché Cass. n. 10405 del 1998), nel cd. danno patrimoniale in senso stretto, ed il relativo giudizio comporta la necessità di accertare (Cass. n. 4412 del 1994; n. 8341 del 1991; n, 12911 del 1992) che la percentuale d'inabilità permanente parziale, che rileva ai fini del riconoscimento della relativa rendita al lavoratore infortunato, sia determinata con riguardo al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro (generico), secondo i criteri di cui all'art. 78 del d. P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 ed alla tabella ivi richiamata, restando esclusa la possibilità di tener conto, ai fini anzidetti, del cosiddetto danno biologico o di quello estetico, stante la configurabilità
Co dell'assicurazione contro nfortuni sul lavoro come assicurazione finalizzata al risarcimento della perdita o della riduzione della capacità lavorativa degli assicurati e non al risarcimento del danno secondo la nozione più ampia (e perciò comprensiva del danno biologico ed estetico) di cui agli artt. 2043 e segg. cod. civ.”.
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L'assunto trasfuso acriticamente nella decisione qui gravata è allora effettivamente errato, in quanto applica alla fattispecie de qua, relativa ad accadimento verificatosi nel 2011, principi resi dalla giurisprudenza di legittimità per fattispecie ricadenti nella disciplina antecedente la modifica introdotta dal decreto lgs nr. 38/2000. Si legge in particolare nella decisione di legittimità citata dal Giudice di prime cure “'l'infortunio di cui si discute non è ratione temporis disciplinato dal D.Lgs. n. 38 del 2000; per espressa previsione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, le disposizioni sul nuovo sistema di liquidazione, che ha introdotto l'indennizzo del danno biologico riguardano, "i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3"; decreto che è stato emanato il 12 luglio 2000 e pubblicato nella G.U. del 25 luglio 2000. Per gli eventi dannosi antecedenti come quello oggetto di causa, avvenuto il (OMISSIS), si applica (legittimamente, secondo la Corte Cost. n.
426/2006) la disciplina precedentemente in vigore, nella quale invece non era previsto un sistema specifico di indennizzo del danno biologico essendo erogabile, ai sensi dell'art. 74, del
D.P.R. cit. (anche per le malattie professionali, dopo la sentenza della Corte Cost. 93/1977), soltanto una rendita per inabilità permanente commisurata all'attitudine al lavoro e solo in caso di raggiungimento della soglia minima dell'11% di menomazione……L'esatta individuazione della normativa applicabile alla fattispecie assume dunque rilievo essenziale giacchè, relativamente al sistema regolato dal t.u. n. 1124 del 1965, l'oggetto dell'azione di rivalsa ex art. 11 va identificato, alla luce dei complessi esiti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità formatasi in tale contesto in tema di danno biologico e danno morale (Corte Cost. n. 485 del
1991 e n. 37 del 1994 nonchè Cass. n. 10405 del 1998), nel cd. danno patrimoniale in senso stretto, ed il relativo giudizio comporta la necessità di accertare (Cass. n. 4412 del 1994; n. 8341 del 1991; n, 12911 del 1992) che la percentuale d'inabilità permanente parziale, che rileva ai fini del riconoscimento della relativa rendita al lavoratore infortunato, sia determinata con riguardo al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro (generico), secondo i criteri di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 78, ed alla tabella ivi richiamata, restando esclusa la possibilità di tener conto, ai fini anzidetti, del cosiddetto danno biologico o di quello estetico,
Co stante la configurabilità dell'assicurazione contro nfortuni sul lavoro come assicurazione finalizzata al risarcimento della perdita o della riduzione della capacità lavorativa degli assicurati e non al risarcimento del danno secondo la nozione più ampia (e perciò comprensiva del danno biologico ed estetico) di cui all'art. 2043 c.c. e segg.. Dunque, secondo la pagina 7 di 12 8
giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. 10289 del 2001; 1230 del 2006) solo se la capacità lavorativa specifica si traduce in una riduzione della capacità di guadagno, questa diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale e come tale va liquidato a norma dell'art. 2043 cc.(danno patrimoniale e, quindi, conseguenza). L'invalidità permanente
(sia totale che parziale), mentre di per sè concorre a costituire il danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale…..Corollario di tali principi è, dunque, che nel giudizio di rivalsa l' possa pretendere che il datore di lavoro ed il suo preposto alla Pt_1
sicurezza siano condannati a versare quanto erogato all'infortunato esclusivamente a titolo di danno patrimoniale, con la conseguenza che la sentenza, soprattutto laddove la questione sia stata espressamente devoluta, deve dimostrare di aver valutato specificamente le singole poste considerate al momento del calcolo delle prestazioni assicurative”.
Solo allora per il periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, che all'art. 13, ha inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica, il sistema prevedeva la corresponsione dell'indennizzo in caso di infortunio sul lavoro limitatamente alla riduzione della capacità lavorativa, e non comprendeva, secondo l'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale - sentenze n. 319/1981, n. 87 e 356 del 1991, nè il danno biologico nè il danno morale di cui il datore di lavoro è tenuto a rispondere secondo la regola ordinaria (Cassazione civile sez. I, 05/12/2008, (ud. 06/11/2008, dep. 05/12/2008), n.28834).
8.2.1All'esito delle disposte modifiche ex d.lgs.nr. 38 cit. il sistema ora va così ricostruito.
La surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile.
I presupposti della surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. sono tre: che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il medesimo pregiudizio patito dalla vittima, e non pregiudizi diversi;
che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi
(da ultimo, ma ex multis, in tal senso, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3,
Sentenza n. 13222 del 26.6.2015);
L' indennizza alla vittima due tipi di danno: Pt_1
(a) il danno biologico, sotto forma di rendita, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;
(b) il danno patrimoniale, sotto diversi aspetti:
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(b1) la riduzione della capacità di guadagno (che la legge, ai fini dell'assicurazione sociale, presume juris et de jure quando l'invalidità biologica sia superiore al 16%, e che viene liquidata sotto forma di integrazione della rendita per danno biologico, ai sensi dell'Allegato
n. 6 al D.M. 12 luglio 2000, emanato in attuazione del citato D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, lett. (b));
(b2) la perdita del salario durante il periodo di assenza per malattia (che l' indennizza Pt_1
col pagamento d'una indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione, ai sensi del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, art. 68, comma 1);
(b3) le spese sanitarie (che l' è tenuto ad anticipare ai sensi del D.P.R. n. 1124 del Pt_1
1965, artt. 86 e ss. cit.); può accadere che il primo dei tre pregiudizi patrimoniali appena ricordati sia indennizzato dall' anche quando la vittima dell'infortunio non abbia patito o non abbia dimostrato di Pt_1
avere patito, civilisticamente parlando, alcun pregiudizio da lucro cessante derivato dalla perdita della capacità di lavoro e di guadagno;
l'incremento della rendita, infatti, viene erogato dall' senza alcun accertamento concreto circa l'esistenza d'un danno Pt_1
patrimoniale, che la legge - nell'ottica compensativa tipica dell'assicurazione sociale - presume esistente juris et de jure quando l'invalidità permanente sia superiore al 16%; pertanto l'accoglimento della domanda di surrogazione dell' per gli importi pagati a Pt_1
titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale "presunto", presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile;
non altrettanto può dirsi per le somme pagate dall' a titolo di indennità Pt_1
giornaliera D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 68 e di anticipazione delle spese mediche D.P.R.
1124 del 1965, ex art. 68; con tali importi, infatti, l' indennizza non già danni presunti, ma pregiudizi concreti e Pt_1
reali: rispettivamente, il lucro cessante da perdita della retribuzione, e il danno emergente rappresentato dalla necessità per la vittima di curarsi;
se dunque la vittima dell'illecito, in conseguenza di questo, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro ed a curarsi, essa ha acquisito un credito risarcitorio nei confronti del responsabile, credito che, per effetto della percezione dell'indennizzo, da parte dell' si trasferisce in Pt_1
capo a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1916 c.c.;
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ne consegue che, per le somme pagate a titolo di inabilità temporanea (D.P.R. n. 1124 del
1965, art. 68) e di anticipazione di spese di cura (artt. 86 e ss. D.P.R. cit.) l' ha sempre Pt_1
diritto di surrogarsi, perchè la corresponsione di quegli indennizzi non potrebbe avvenire se non in presenza di una assenza dal lavoro e di una necessità di cura, e dunque di fatti che costituiscono danni civilisticamente rilevanti, dei quali la vittima ha diritto di essere risarcita;
e va da sè che, ai fini della surrogazione, nulla rileva che la vittima, avendo continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non percepisca nemmeno di avere patito un danno, e non ne chieda il risarcimento al responsabile (Cassazione civile sez. VI, 12/02/2018, (ud. 22/11/2017, dep. 12/02/2018), n.3296)
Deve pertanto ritenersi spettante ad l'esercizio del diritto di rivalsa su quanto dovuto a Pt_1
titolo di danno biologico permanente, su quanto erogato per spese mediche e sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera per la assenza dal lavoro dell'infortunato
(Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 11/05/2021), n.12435)
L'accoglimento invece della domanda di surrogazione dell' per gli importi pagati a Pt_1
titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale presunto, presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione è possibile.
Risulta allora allegato e documentato sin dal primo grado che ha corrisposto al Pt_1
danneggiato i seguenti importi:
ITA fino al 13/07/2011 (giorni 52) €. 1.387,88
Acconti e ratei già pagati fino al 1/03/2022 €. 15.406,96
Valore capitale della rendita ( d.b.8%) €. 21.552,00
Visite accertamento postumi €. 30,99
Visite accertamento postumi €. 30,99
Altre spese €. 27,50
Totale €. 38.436,32, come da costo infortunio aggiornato al 1/03/2022 già agli atti del fascicolo di primo grado.
Nulla risulta invece richiesto a titolo di integrazione della rendita e pertanto sotto tale profilo alcun altro accertamento è richiesto.
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9-La domanda originaria deve pertanto trovare accoglimento e per l'effetto l'appellato deve essere condannato a corrispondere in favore di la somma di €. 38.436,32 a titolo di Pt_1 rivalsa per gli esborsi sostenuti e sostenendi da parte dell'Istituto a causa della condotta consumata dal responsabile.
9.1-Il credito dell' per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato Pt_1
verso il terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo è poi credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi e dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato. A ciò deve aggiungersi il correlato principio in ragione del quale nell'assicurazione contro i danni, all'assicuratore il quale, dopo avere pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti dell'art. 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento, considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile avente natura di credito di valore, e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto di assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta (in termini: Cass.
20/03/2015, n. 5594; Cass. 02/03/2016, n. 4089).
9.2-Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore del decisum (Cass-nr.8449/23), pure per la fase di trattazione, sia pure qui per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
P.Q.M.
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in accoglimento dell'appello proposto da , riformata integralmente la sentenza del Pt_1
Tribunale di PESCARA n.154/2024 pubblicata il 24/01/2024 e notificata a mezzo pec il
5/04/2024 – RG 931/2020, condanna il convenuto/appellato al pagamento in CP_1 favore dell' della somma di €.38.436,32 oltre agli eventuali automatici miglioramenti ex Pt_1
lege della rendita, comunque nei limiti del danno civilistico risarcibile, oltre rivalutazione monetaria secondo il tasso di inflazione fino al momento della decisione ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data delle singole erogazioni e per la rendita dalla data della capitalizzazione al saldo, senza esclusione del cumulo e secondo i criteri ex Cass. SSUU nr.
1712/95; condanna il convenuto appellato al pagamento delle spese processuali in favore di che Pt_1
per il primo grado liquida in euro 518 + 27 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge e per il presente grado liquida in euro 777,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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