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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 1873/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Felice Di Salvo, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 26 novembre 2024.
******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 14 febbraio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat. A. 12/dic - 23/ 4^sez.”, emesso il 07 dicembre 2023 e notificato in data 18 gennaio 2024, con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata nonché il parere negativo della competente CP_2
dell'8 settembre 2023 ivi citato.
[...]
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli art. 5, comma 6, e 19, comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998, ratione temporis applicabili alla fattispecie in esame, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante la lunga permanenza in Italia ed il percorso di integrazione socio-economica qui avviato.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e con provvedimento del 24 giugno 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in
2 considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (4 ottobre 2022, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Il ricorrente, invero, vive in Italia dal 2011, ha ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari il 24 novembre 2012 e ha provato di aver avviato negli ultimi anni un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Lo stesso, in particolare, dopo aver dedotto in ricorso di aver svolto per anni attività lavorativa non regolare, ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa dal 23 giugno 2023 come collaboratore domestico alle dipendenze di Parte_2 in forza di un apposito contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. denuncia rapporto di lavoro domestico e ricevute pagamento contributi previdenziali).
Dal parere della dell'8 settembre 2023 si evince, altresì, Controparte_2 che il ricorrente ha conseguito un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (cfr. parere allegato al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese ormai dal 2011, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente allo stato determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio a fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e
3 dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
3) Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) dott. Francesco Micela Presidente
2) dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice
3) dott.ssa Flavia Coppola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 1873/2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente, promosso
DA
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Felice Di Salvo, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Questore pro tempore, Controparte_1
Controparte_2
, in persona del Presidente pro
[...]
tempore
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: diniego rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
1 CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 26 novembre 2024.
******
1. Con il ricorso in esame, depositato telematicamente il 14 febbraio 2024, l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento “Cat. A. 12/dic - 23/ 4^sez.”, emesso il 07 dicembre 2023 e notificato in data 18 gennaio 2024, con cui il Questore di Palermo ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale dallo stesso presentata nonché il parere negativo della competente CP_2
dell'8 settembre 2023 ivi citato.
[...]
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli art. 5, comma 6, e 19, comma 1.1, del D. Lgs. 286/1998, ratione temporis applicabili alla fattispecie in esame, in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata stante la lunga permanenza in Italia ed il percorso di integrazione socio-economica qui avviato.
Ha, quindi, chiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
L'Amministrazione resistente, cui è stato regolarmente notificato il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, non si è costituita e con provvedimento del 24 giugno 2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
In vista dell'udienza di discussione, di cui è stata disposta la trattazione cartolare, parte ricorrente ha depositato delle note di trattazione scritta con cui ha insistito nelle conclusioni formulate in ricorso.
*****
2. Venendo al merito, è fondata la richiesta del ricorrente di riconoscimento della protezione speciale la quale, sulla scorta delle considerazioni di seguito esposte, va accolta.
Nel caso in esame, invero, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286/98 il quale - nel testo, anteriore alla riforma di cui al D.L.
20/2023 conv. in L. 50/2023, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame in
2 considerazione della data di presentazione dell'istanza rigettata (4 ottobre 2022, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso) - consente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, rischio da valutare alla luce dei criteri ivi indicati.
Il ricorrente, invero, vive in Italia dal 2011, ha ottenuto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari il 24 novembre 2012 e ha provato di aver avviato negli ultimi anni un proficuo percorso di integrazione nel territorio nazionale.
Lo stesso, in particolare, dopo aver dedotto in ricorso di aver svolto per anni attività lavorativa non regolare, ha documentato lo svolgimento di attività lavorativa dal 23 giugno 2023 come collaboratore domestico alle dipendenze di Parte_2 in forza di un apposito contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. denuncia rapporto di lavoro domestico e ricevute pagamento contributi previdenziali).
Dal parere della dell'8 settembre 2023 si evince, altresì, Controparte_2 che il ricorrente ha conseguito un attestato di conoscenza della lingua italiana di livello A2 (cfr. parere allegato al ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese ormai dal 2011, con conseguente evidente affievolimento dei legami sociali e culturali con detto Paese e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio in Ghana.
Alla luce delle argomentazioni esposte, pertanto, si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente allo stato determinerebbe una violazione della sua vita privata con la conseguenza che - non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – e dovendo il Tribunale decidere allo stato degli atti, va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto, essendo sussistenti, alla luce della citata normativa ratione temporis applicabile, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
3. Quanto alle spese, tenuto conto della necessità della nuova documentazione prodotta nel corso del giudizio a fine di ottenere l'accoglimento del ricorso e
3 dell'assenza di difese dell'Amministrazione resistente, sussistono i presupposti per lasciare a carico del ricorrente, nel rapporto tra le parti, le spese del giudizio eventualmente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) lascia a carico del ricorrente le spese del giudizio.
3) Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Flavia Coppola dott. Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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