Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/05/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 382/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NELLA FASE DI RINVIO EX ART. 392 C.P.C.
a seguito dell'ordinanza n. 117/24 della Corte di Cassazione, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 275/19 di questa Corte, pronunciata nella causa di appello R.G. 417/14 avente ad oggetto “Vendita di cose Immobili” e vertente tra:
), nato a Mondovì (CN) il [...], in [...]_1
persona del suo procuratore generale (C.F.: ), Parte_2 C.F._2
nato ad [...] il [...] e residente in [...], giusta procura generale a rogito del notaio di AV n. 1745 Rep./n.1485 Persona_1
Racc. del 17.1.2013, registrata in AV il 24.1.2013 al n. 511 – Serie IT, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di appello in riassunzione, dall'Avv. Ettore Ghelardi
(C.F. ) presso il cui studio, sito in AV, Via Paleocapa, n. 17/8, è C.F._3
elettivamente domiciliato;
-Appellante in riassunzione
-
contro
-
1
Via Riese, n. 70/11, ai fini del presente procedimento rappresentato e difeso dall'Avv.
Cristina Pizzorni (C.F. ) e dall'Avv. Marco Giannini (C.F. C.F._5
, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Genova, C.F._6
Via XX Settembre, n. 14/31;
-Appellato in riassunzione
-nonché
contro
-
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi residente, CP_1 C.F._7 rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Pomarici (C.F.
) e dall'Avv. Giorgio Bracco (C.F. , ed C.F._8 C.F._9
elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in AV, Piazza Marconi, n. 1/6;
-Appellato in riassunzione
-per la riforma-
della sentenza n. 744/13 del Tribunale di AV, pubblicata in data 01.10.2013.
***
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova in sede di riassunzione ex artt. 383/392 e 394. c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, anche in riforma, qualora eventualmente ritenuto, delle sentenze pregresse dell'On. le Tribunale di AV n. 744/2013 pubblicata 1.10.2013 R.G. n. 2398/2009) e dell'Ecc.ma
Corte di Appello di Genova – terza sezione civile - n. 275/2019 pubblicata 22.2.2019 ed in ogni caso in conformità a quanto disposto dall'Ordinanza decisoria n. 3595 del 14.11.2023, pubblicata 3.1.2024 dell'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione: SUL PIANO
PROCESSUALE/FORMALE IN VIA PRINCIPALE INAMMISSIBILITA' DELL'ECCEZIONE
AVANZATA EX NOVO ET ABRUPTO NELL' AMBITO DEL PROCESSO EX ARTT. 392/394
C.P.C. DAI CONVENUTI ED DI ESTINZIONE Parte_3 CP_1
DELLA PROCURA GENERALE (ESTESA ANCHE ALLE LITI GIUDIZIARIE) DEL
17.01.2013 REP. 1745, Parte_4 Per_1 Parte_5
REGISTRATA A SAVONA IL 24.01.2013 AL N. 511, APPUNTO RILASCIATA DA
[...]
DA AL SIG. N CONSEGUENZA Pt_6 Parte_1 Parte_7
2 DELLA MORTE DEL MANDANTE SIG. E PER Parte_1 Pt_8
“INTANGIBILITA'” E “ GIUDICATO INTERNO” DELLA SENTENZA DELL'ECC.MA
CORTE DI CASSAZIONE N. 3595/2023 PUBBLICATA IL 03.01.2024, CHE HA DATO
LUOGO AL PRESENTE PROCESSO DI RINVIO. IN VIA RAFFORZATIVA E/O
COMUNQUE CONCORRENTE INAMMISSIBILITA', NONCHE' INFONDATEZZA
DELL'ECCEZIONE AVANZATA DAI CONVENUTI ED Parte_3 CP_1
DI ESTINZIONE DELLA PROCURA GENERALE ANCHE ALLE LITI
[...]
GIUDIZIARIE 17.01.2013 ROGATA DAL NOTAIO TONY SMEDILE DI SAVONA REP.
1745, REGISTRATA A SAVONA IL 24.01.2013 AL N. 511, APPUNTO RILASCIATA DA
E DA AL SIG. QUALE Parte_6 Parte_1 Parte_7
CONSEGUENZA DELLA DENUNCIATA MORTE DEL MANDANTE SIG.
[...]
E CIO' PERCHE' SUL PIANO DEL DIRITTO E DELLA CONSOLIDATA Pt_1
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' LA MORTE DEL MANDANTE NON ESTINGUE
PER CIO' STESSO LA PROCURA ALLE LITI RILASCIATA AL MANDATARIO IN
RELAZIONE A DETERMINATE CIRCOSTANZE RICORRENTI ANCHE ED APPUNTO
NELLA PRESENTE CONTROVERSIA, CHE DETERMINANO L”ULTRATTIVITA' DELLA
PROCURA MEDESIMA A NORMA DI LEGGE. INAMMISSIBILITA' /INACCERTABILITA'
DEL PRETESO E PRESUNTO DECESSO DEL SIG. BASSO ARMANDO IN ASSENZA E
DIFETTO DELLA DICHIARAZIONE E/O NOTIFICA EX ART. 300 C.P.C. DA PARTE DEL
LEGALE AVV. GHELARDI ETTORE. ILLEGITTIMITA' E/O CP_2
MANCANZA DI POTERE/TITOLARITA' DA PARTE DELL' E DEL CP_1
A DEDURRE/ECCEPIRE COMUNQUE LA MORTE DEL SIG. BASSO Parte_3
APPUNTO NON RILEVABILE IN SEDE DI GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. Pt_1
392 E SEGUENTI C.P.C. STANTE L'INTANGIBILITA' DELLA SENTENZA DELL'ECC.MA
CORTE DI CASSAZIONE N. 3595/2023 IN FORZA DEL GIUDICATO
INTERNO/IMPLICITO DELLA MEDESIMA. SUL PIANO DEL MERITO previa reiezione delle resistenze avversarie: A) ACCERTARE E DICHIARARE LA SIMULAZIONE
ASSOLUTA e, quindi, pronunciarne la radicale invalidità/nullità e/o totale inefficacia, nei confronti della parte appellante signor , degli atti pubblici inficiati e di Parte_1 seguito ancora precisati, dato altresì atto dell'inesistenza sotto il profilo probatorio di una
“controdichiarazione” rispetto a ciascun rogito di seguito individuato, tutti riguardanti il medesimo immobile abitativo, accessori e pertinenze, posto in AV, Via Mignone civ. 4, censito al N.C.E.U., alla Partita , al Foglio 56, mappale 23, subalterno 1, piano 1, P.IVA_1
Zona Censuaria, categoria A4/classe 2, Vani catastali 3,5: 1) Atto di vendita di nuda
3 proprietà del 31/3/2004 rogito Notaio di Parte_9 Persona_2
AV, rep. 36372/17.300, registrato a AV l'1/4/2004 al n. 1479; 2) Atto di compravendita del 6/4/2006 rogito Notaio Pt_3 Parte_10 Persona_3
rep. 26415/6747, registrato a AV il 10/4/2006 al n. 1814; con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
B) disporre a cura e spese, altresi' precisandone i tempi, dei convenuti e la cancellazione presso l'ufficio del territorio di savona Parte_3 CP_1 della trascrizione dei rispettivi atti di compravendita inerenti all'immobile per cui e' causa e supra distintamente menzionati alla lettera a) con ogni ed ulteriore conseguente pronuncia di legge. C) in via del tutto subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che il Giudicante voglia accogliere le domande ex adverso avanzate, specificamente si chiede in tal caso l'applicazione dei disposti dell'art. 182 capoverso c.p.c. ovvero l'assegnazione alle parti, all'uopo individuate, di un termine perentorio per la sanatoria del rilevato vizio di rappresentanza, richiamate in ogni caso le statuizioni contenute nella sentenza dell'Ecc.ma
Corte Costituzionale 16/10/1986 n. 220, con ogni conseguenziale pronuncia di legge;
Vinte interamente le spese di tutti i gradi di merito del giudizio, nonché quelle relative alla fase di legittimità nanti la Suprema Corte di Cassazione con sede in Roma e quelle presenti davanti dall'Ecc.ma Corte di Appello di Genova ai sensi dell'art. 15 c.p.c. e dell'art. 9 della legge
488/99.”.
Per l'appellato in riassunzione “Piaccia alla Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione Pt_3
adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste e più opportune:
1. in via principale e preliminare, dichiarare – per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio e nei successivi scritti difensivi – la inammissibilità dell'atto di citazione in riassunzione promosso da quale preteso procuratore Parte_2
generale di;
accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 96/1° c.p.c. – Parte_1
per avere promosso il presente giudizio di rinvio quantomeno con colpa grave – del pre-teso procuratore generale , conseguentemente condannando il medesimo al Parte_2 risarcimento a favore dell'esponente dei relativi danni, da determinarsi in via equitativa;
2. in subordine - previa occorrendo ammissione delle prove per interpello e testi dedotte nella seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. del 14/06/2010, depositata nel giudizio di primo grado ed emissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del Banco di San Giorgio S.p.A., della e della richiesti - Controparte_3 Controparte_4
confermare la sentenza del Tribunale di AV n. 744/2013, che ha definito il pro-cedimento
R.G. N. 2398/2009, pronunciata il 10/09/2013 e pubblicata il 01/10/2013, nelle parti in cui ha
4 assolto dalle domande pro-poste nei suoi confronti da e ha Parte_3 Parte_1
condannato quest'ultimo a rifondere a le spese di lite;
3. in ogni caso: a) in Parte_3
via preliminare subordinata dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Pt_3
rispetto alle domande svolte da , con conseguente reiezione delle
[...] Parte_1
stesse. b) sempre in via preliminare subordinata dichiarare prescritti, per decorrenza dei termini di legge, i diritti fatti valere da e l'azione dallo stesso proposta nel Parte_1
presente giudizio. c) in ogni caso, respingere tutte le domande proposte da Parte_1
nei confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto, e comunque non Parte_3
provate.
4. Con riserva di riproposizione delle domande di manleva e garanzia nei confronti di nel presente giudizio o in altro.
5. Respingere comunque qualsiasi domanda Parte_11
da chiunque proposta nel presente giudizio nei confronti di , in quanto Parte_3
infondata in fatto e in diritto, e comunque non provata. Vinte in ogni caso le spese e competenze del presente giudizio di rinvio e di quello svoltosi nanti la Suprema Corte, in particolare ponendo a carico diretto del preteso procuratore generale Parte_2 quelle del presente giudizio di rinvio, ut supra da quantificarsi ex art. 97 c.p.c..”.
Per l'appellato in riassunzione : “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, reiectis CP_1
adversis IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE A)per le causali dedotte in atti,e alla luce del verbale di pubblicazione del testamento olografo di ,accertare la carenza di Parte_1
potere da parte del procuratore generale a rappresentare Parte_2 Parte_1 nel giudizio;
accertare l'inefficacia della procura ad litem rilasciata da Parte_2 all'avv. Ettore Ghelardi e, conseguentemente dichiarare l'inammissibilità dell'atto di riassunzione ex adverso proposto, l'inefficacia della procura alla lite e degli atti processuali compiuti in carenza di detto potere, ovvero in via subordinata o alternativa o ,come meglio visto e ritenuto, dichiarare l'invalidità /nullità dell'atto di riassunzione de quo.,assumendo i conseguenziali provvedimenti di legge in relazione al processo B) per le causali dedotte in atti,e alla luce del verbale di pubblicazione del testamento olografo accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell'art. 96 1 comma cpc e/o per la violazione dei Parte_2
doveri di buona fede, correttezza e trasparenza. e, ove ritenuto dalla Ecc.ma Corte, e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni in favore del signor CP_1
da liquidarsi in via equitativa ovvero rimettendosi a giustizia in ordine alla
[...] responsabilità di ai sensi dell'art. 1398 c.c. e/o per la violazione dei doveri Parte_2
di buona fede, correttezza e trasparenza. e, ove ritenuto dalla Ecc.ma Corte ,con condanna del medesimo al risarcimento dei danni in favore del signor da liquidarsi in CP_1
5 via equitativa In ogni caso condannare personalmente e direttamente al Parte_2
pagamento delle spese di lite IN VIA PRINCIPALE previo se necessario, ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nella II memoria ex art. 183 6° comma C.p.c. datata
15.06.2010 e di quelle formulate nella III memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. datata
02.07.2010, depositate nel giudizio di primo grado ivi espressamente comprese quelle non ammesse ,reiterate nel giudizio di appello e nel presente giudizio di rinvio e ulteriore reitera della emissione dell'ordine di esibizione in giudizio ,nei confronti di Filiale di Controparte_5
Loano,già ,Filiale di Loano ,già , Filiale di Loano- presso la detta CP_6 CP_4
sede e/o ovunque la medesima si trovi , della distinta relativa alla richiesta di emissione di assegno circolare effettuata da in favore di il 13 marzo CP_1 Parte_3
2006 per € 20.000,00 a fronte della quale la ha emesso l'assegno circolare n. CP_3
9194409124-04 in pari data per € 20.000,00 ,per tutte le ragioni dedotte in narrativa, respingere l'atto di riassunzione in grado di appello proposto da in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto con conferma della sentenza n. 744/2013 emessa dal Tribunale di AV e/o della sentenza della Corte di Appello n. 275/2019. IN VIA SUBORDINATA e/o alternativa o come meglio ritenuto dall'Ill.ma Corte di Appello, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma anche parziale della sentenza n. 744/2013 pronunciata dal Tribunale di
AV e/o della sentenza n. 275/2019 della Corte di Appello di Genova, in accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante nei confronti di e di CP_1 conseguente perdita totale e/o parziale da parte di questi del proprio diritto sull'alloggio di
Via Mignone 4/5 AV , ed in ACCOGLIMENTO DELLO SVOLTO APPELLO
INCIDENTALE , se del caso, previa autorizzazione alla chiamata in garanzia di Pt_3
dichiarare tenuto e condannare il signor , residente in Genova, nella
[...] Parte_3 sua qualità di dante causa di a prestare in favore di quest'ultimo la CP_1 garanzia per evizione totale e/o parziale e, per l'effetto dichiararlo tenuto e condannarlo alla restituzione del corrispettivo pattuito, al rimborso delle spese e dei pagamenti legittimamente effettuati per la stipula del contratto di acquisto oltre che di tutte le spese eventualmente sostenute per l'abitazione di Via Mignone 4/5, oltre al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patiendi a seguito della subita evizione, oltre ad interessi di legge e rivalutazione monetaria. IN VIA SUBORDINATA e/o alternativa o come meglio ritenuto dall'Ill.mo Giudice adito, nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento anche parziale di alcuna delle domande formulate nei confronti di , accertata la CP_1 buona fede di questo nell'acquisto di cui all'atto del notaio racc. n. 6747 rep. n. Per_3
26415 del 06/04/2006, dichiarare tenuto e condannare a manlevare e/o Parte_3
6 garantire integralmente , in relazione a tutto quanto l'odierno conchiudente CP_1 dovesse essere tenuto a restituire e/o rimborsare e/o corrispondere all'attore Parte_1
a qualsiasi titolo e/o ragione in relazione alla intervenuta cessione del diritto di nuda proprietà sull'alloggio di Via Mignone 4/5 AV. Con vittoria di spese di giudizio.”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pronunciata in data 22 febbraio 2019, questa Corte respingeva gli appelli separatamente proposti da e da avverso la sentenza depositata Parte_11 Parte_1
dal Tribunale di AV in data 1 ottobre 2013, la quale, a propria volta, aveva parzialmente accolto la domanda proposta da , accertando il carattere assolutamente Parte_1
Pt_1 simulato del contratto con il quale quest'ultimo aveva venduto al la nuda proprietà di un immobile in AV, ma respingendo le domande proposte dall'originario attore nei confronti di e – resisi successivamente acquirenti del medesimo Parte_3 CP_1
diritto, il primo da ed il secondo da e condannando, quindi, il Parte_11 Parte_12
Pt_1
a corrispondere all'odierno appellante in riassunzione la somma di € 75.000,00, oltre accessori, quale risarcimento dei danni.
In particolare, riuniti i due appelli, questa Corte, con la sentenza n. 275/19, respingeva l'appello proposto da , confermando la valutazione espressa dal Giudice di Parte_11
prime cure in ordine al carattere simulato e non fiduciario del contratto di compravendita, alla luce dei contenuti della controdichiarazione prodotta dall'originario attore.
Inoltre, nella medesima decisione, si disattendeva anche il gravame proposto da
[...]
con cui egli si era doluto del mancato accoglimento, da parte del Tribunale di Pt_1
AV, della domanda formulata nei confronti di e , Parte_3 CP_1
rilevando che non vi sarebbe stata adeguata prova né della partecipazione dei due originari appellati all'intesa simulatoria intercorsa tra sé e , né di un pactum sceleris tra Parte_11
loro.
2. Proponeva ricorso per Cassazione il solo , deducendo due motivi. Parte_1
3. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 117/24, pubblicata il 03.01.24, disponeva quanto segue: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione e respinto per il resto;
rigetta il secondo motivo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Genova in diversa
7 composizione;
ordina ex art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni contenute nel ricorso indicate in motivazione a pag. 13 della presente decisione.”.
In particolare, la Suprema Corte riteneva parzialmente fondato il primo motivo di ricorso, motivando nei seguenti termini: “Si deve osservare, a questo punto, che la decisione della
Corte d'appello di Genova, pur menzionando esplicitamente quest'ultima, distinta, domanda nella sua integralità (pag. 18 della decisione), ha tuttavia di fatto omesso di statuire su di essa. La Corte genovese, infatti, ha espressamente disatteso sia la domanda volta ad accertare l'opponibilità ex art. 1415 c.c. dell'accertamento della simulazione assoluta della prima alienazione ai successivi terzi acquirenti , Parte_3 CP_1 affermando l'assenza di prova della mala fede dei medesimi, sia le ridondanti domande di accertamento della nullità degli ulteriori atti di acquisto, escludendo la sussistenza della prova di un unitario intento fraudolento comune ai tre successivi acquirenti. La Corte
d'appello, invece, non risulta in alcun modo aver esaminato lo specifico profilo del carattere autonomamente simulato degli atti di acquisto, rispettivamente, di Parte_3
, sebbene tale profilo fosse evidentemente autosufficiente rispetto a CP_1
quello – invece analizzato – della complessiva finalità fraudolenta dell'intero complesso delle operazioni di alienazione e sebbene fosse evidente che l'affermata insussistenza di tale ultima finalità non valeva di per sé ad escludere il carattere simulato dei successivi atti di acquisto.”.
4. , con atto di citazione in appello in riassunzione notificato in data 29.03.24 Parte_1
– 04.04.24, riassumeva il giudizio dinnanzi a questa Corte, chiedendo che fosse accertata la simulazione assoluta degli atti di compravendita immobiliare conclusi tra e Parte_11
nel 2004 e tra quest'ultimo e nel 2006, oltre al risarcimento Parte_3 CP_1
del danno.
5. Si costituivano in giudizio gli appellati in riassunzione, eccependo, entrambi, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto avversario per difetto di procura al difensore.
In particolare, il e l' versavano in atti un certificato che, secondo la loro tesi, Pt_3 CP_1
avrebbe attestato il decesso di in Brasile il giorno 12.04.21, e sostenevano Parte_1 che tale sopravvenienza avrebbe determinato l'estinzione della procura generale conferita dal a in data 17.01.2013, con conseguente inesistenza o nullità della Pt_1 Parte_2 procura alle liti conferita da quest'ultimo quale rappresentante legale di Parte_1 all'avv. Ghelardi in data 25.03.24.
8 , sul punto, svolgeva altresì la seguente istanza: “Onde scongiurare il ripetersi Parte_3
dei precedenti comportamenti di apodittica contestazione della documentazione prodotta agli atti di causa, s evidenzia che il certificato di morte di cui si è detto è in possesso – in originale – dei difensori del , che non avranno difficoltà alcuna a esibirlo CP_1 alla Corte Ecc.ma e/o produrlo in formato cartaceo. Nel caso in cui nemmeno ciò “bastasse” al e la Corte ritenesse di avvallare tale contegno, si formula fin d'ora istanza di Parte_2
emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. del certificato in questione all'Ufficio dello Stato Civile della Repubblica Federale del Brasile risultante in epigrafe del documento allegato al presente atto e/o di richiesta d'informazioni ex art. 213 c.p.c. a tale Ufficio in ordine al decesso de quo.” (pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Entrambi gli appellati eccepivano, inoltre, che controparte avrebbe omesso di evocare in lite
, che era stato parte di tutte le precedenti fasi processuali. Parte_11
Nel merito, il e l' sostenevano la legittimità degli acquisti da loro effettuati Pt_3 CP_1
dai rispettivi danti causa, affermando che essi sarebbero stati estranei a qualsiasi accordo simulatorio e che avrebbero acquistato in buona fede.
6. La Corte, con ordinanza del 12.07.24, rinviava la causa all'udienza del 19.09.24 per precisazione delle conclusioni.
7. All'esito della celebrazione, mediante trattazione scritta, di tale ultima udienza, la Corte, con ordinanza del 20.09.24, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle note di replica.
8. Successivamente, la Corte, con ordinanza del 23.12.24, lette le difese conclusive delle parti e ritenuta la necessità di accertare l'esistenza in vita di mediante Parte_1
documentazione ufficiale, disponeva la rimessione della causa in istruttoria, fissando nuova udienza di precisazione delle conclusioni al 03.04.25 (da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) e ordinando all'appellante in riassunzione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “di produrre una certificazione ufficiale rilasciata o da un Notaio o da un'Autorità Consolare
(Italiana o Straniera) attestante la sua attuale esistenza in vita entro il 3.3.2025.”.
9. L'appellante in riassunzione, con nota di deposito del 03.03.25, versava in atti n. 2 lettere raccomandate con avviso di ricevimento, spedite dall'Avv. Ghelardi e da Parte_2
9 all'indirizzo di residenza di in Brasile, nonché, nuovamente, il certificato di Parte_1
nascita di . Parte_1
10. In seguito, le parti, in vista dell'udienza del 03.04.25, depositavano note scritte con cui rassegnavano le conclusioni come trascritte in epigrafe.
11. La Corte, con ordinanza del 04.04.25, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti termini pari a giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
12. Infine, decorsi questi ultimi termini, la causa veniva decisa con camera di consiglio telematica.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
13. L'appello in riassunzione proposto da , quale procuratore generale di Parte_2
, deve essere dichiarato inammissibile, per le ragioni che seguono. Parte_1
14. Giova preliminarmente rammentare che sia , sia , Parte_3 CP_1
costituendosi nel presente giudizio di rinvio, hanno prodotto un certificato di morte formato dall'Autorità di Teofilo Otoni (Brasile), debitamente tradotto e apostillato, attestante il decesso, in data 12.04.21, di , cittadino italiano figlio di e Parte_1 Parte_6
Persona_4
15. Gli appellati facevano discendere da tale circostanza una duplice conseguenza: da un lato,
l'estinzione della procura generale conferita da a in data Parte_1 Parte_2
17.01.2013 e, dall'altro lato, l'invalidità della procura ad litem attribuita da , Parte_2 in qualità di procuratore di , all'Avv. Ghelardi in data 25.03.24. Parte_1
16. Sul piano processuale, quindi, il e l' argomentavano che l'atto di appello Pt_3 CP_1
con cui controparte aveva riassunto il presente procedimento a seguito dell'ordinanza n.
117/24 della Corte di Cassazione sarebbe stato inammissibile perché, nel caso di specie, per effetto del decesso di , il di lui procuratore generale sarebbe Parte_1 Parte_2
stato privo di legittimazione processuale e il mandato dallo stesso conferito al difensore in vista del presente grado di giudizio sarebbe stato nullo.
17. La difesa del riassumente, a fronte di tali osservazioni, ha, in via preliminare, sostenuto l'inammissibilità delle eccezioni avversarie riguardanti il decesso di in virtù Parte_1
10 della natura “chiusa” del giudizio di rinvio e, nel merito, ha contestato che il certificato di morte formato dall'Autorità brasiliana e versato in atti dalle controparti fosse idoneo a provare la dipartita della parte rappresentata, tra l'altro perché nell'atto non sarebbe stata specificata la data di nascita della persona deceduta.
18. Questa Corte, rilevato, in sede decisionale, il contrasto delle parti circa l'avvenuto decesso di , giudicava opportuno rimettere la causa in istruttoria, affinché l'appellante Parte_1 in riassunzione si procurasse ed esibisse “una certificazione ufficiale rilasciata o da un Notaio
o da un'Autorità Consolare (Italiana o Straniera) attestante la sua attuale esistenza in vita entro il 3.3.2025.” (ordinanza del 23.12.24).
19. Tanto premesso, si osserva che l'appellante in riassunzione non ha ottemperato all'ordine di esibizione impartitogli, perché egli, con le note scritte del 03.03.25, ha prodotto soltanto due lettere raccomandate, inviate dall'Avv. Ghelardi e dal all'indirizzo di Parte_2 [...]
in Brasile, senza alcuna prova del ricevimento da parte del destinatario, e copia del Pt_1
certificato di nascita di rilasciato dal Comune di Mondovì (CN) in data Parte_1
26.02.25, da reputarsi, di per sé, inidoneo a dimostrare l'esistenza in vita della persona cui lo stesso si riferisce.
20. Per contro, gli appellati in riassunzione, con le note scritte depositate in data 01.04.25
( ) e 02.04.25 ( , hanno prodotto il verbale di pubblicazione del testamento CP_1 Pt_3
olografo di , atto pubblico redatto dal notaio su richiesta di Parte_1 Persona_5
(che nel testamento viene identificata come ex moglie del de cuius) e Persona_6
recante la data del 10.05.2023.
21. Si precisa che tra gli allegati acclusi a tale atto pubblico figura anche il medesimo certificato di morte prodotto dall' e dal in occasione della loro costituzione in CP_1 Pt_3
giudizio, tradotto e apostillato secondo le disposizioni vigenti.
22. Ebbene, ad avviso di questa Corte, la documentazione acquisita agli atti del presente giudizio consente di ritenere definitivamente accertato che è deceduto in Parte_1
Brasile in data 12.04.21.
23. A tal proposito, si evidenzia che la circostanza, evidenziata dall'appellante in riassunzione, che il certificato di morte non reca la data di nascita del defunto appare superabile alla luce del fatto che nell'atto medesimo si indica che è morto Parte_1 all'età di sessantatré anni.
11 24. Quanto alle ulteriori doglianze dell'appellante in riassunzione in ordine alla validità ed efficacia del certificato straniero, appare sufficiente evidenziare che il documento è stato versato in atti munito di Apostille e di traduzione giurata accompagnata, a propria volta, da
, con la conseguenza che esso risulta pienamente valido ed efficace in Italia in virtù CP_7 della Convenzione dell'Aja del 1961 (ratificata con L. 1253/66), entrata in vigore, per il
Brasile, il 14.08.2016.
25. Si deve ancora precisare che le argomentazioni svolte dalla difesa di in Parte_2 ordine all'impossibilità di eccepire, nell'ambito del giudizio di rinvio, il decesso di una parte sono prive di pregio perché l'eccezione sollevata, con la comparsa di costituzione e risposta, dall' e dal oltre a riguardare specificamente un vizio di invalidità della CP_1 Pt_3
procura alle liti conferita appositamente per il presente grado di giudizio da un soggetto privo di legittimazione a farlo, è stata resa necessaria dall'omessa dichiarazione della dipartita della parte sostanziale da parte della difesa del , unico soggetto processuale da cui si Parte_2
poteva ragionevolmente esigere la conoscenza del fatto.
26. Infine, nel caso di specie, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante in riassunzione, non si verte in un'ipotesi di interruzione del processo ai sensi degli artt. 299 ss.
c.c., giacché, in ragione di quanto sopra esposto, non è possibile ritenere che il giudizio di rinvio sia stato validamente instaurato, essendo stata la procura al difensore conferita da il 25.03.24 ed essendo deceduto in data 12.04.21, con la Parte_2 Parte_1
conseguenza che il , il giorno in cui ha sottoscritto la procura alle liti quale Parte_2
procuratore generale di , era, in realtà, privo di legittimazione processuale. Parte_1
27. L'insieme delle considerazioni esposte, in definitiva, comporta la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello in riassunzione notificato in data 29.03.24 – 04.04.24 per essere stato proposto da un difensore munito di procura invalida perché conferita da soggetto sprovvisto di legittimazione processuale.
28. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante in riassunzione , mentre le Parte_2
spese dei precedenti gradi, incluso quello di Cassazione, sono integralmente compensate, alla luce del fatto che il decesso di è intervenuto in pendenza del giudizio di Parte_1
legittimità.
12 29. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli appellati in riassunzione, essa deve essere rigettata in considerazione dello stato di iniziale incertezza circa la morte di
[...]
e tenendo conto che il decesso di quest'ultimo è intervenuto all'estero. Pt_1
30. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Dichiara l'inammissibilità dell'appello in riassunzione proposto da , in Parte_2
qualità di procuratore generale di;
Parte_1
- Condanna al pagamento in favore di e di Parte_2 Parte_3 CP_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.317,00 (scaglione compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, valori medi), oltre 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- Compensa integralmente le spese dei precedenti gradi di giudizio;
- Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Così deciso in Genova, il 22.05.25.
Il Consigliere estensore dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione
13 14