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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/11/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4240 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 posta in delibazione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 15.10.2025, vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dall'avv. Maria Martignetti
- attrice-
e
(C.F. , rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._2 virtù di procura in atti, dall'avv. Filacaro Elisabetta Tiziana
- convenuto-
OGGETTO: scioglimento comunione legale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 15.10.2025 le parti concludevano come da verbale di pari data
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio per lo scioglimento della comunione legale avente ad Controparte_1 oggetto beni immobili siti in Itri (LT), distinti nel Catasto al foglio 32, mappali
543/1, 31 e 32. A fondamento della domanda, l'attrice deduceva di aver contratto matrimonio concordatario il 16 febbraio 1976 con , in regime di Controparte_1 comunione dei beni;
che il Pretore di Gaeta, con decreto di riconoscimento di proprietà del 16 marzo 1983 n°3480, dichiarava di proprietà di “i Parte_2 fondi rustici distinti in catasto alla partita n°5400 in testa a di Persona_1
foglio 32 part. 31 di are 12 e c.re 28 uliveto classe IV R.D. lire Persona_2 19,03 R.A. lire 6,14 e foglio 32 part. 32 di are 14 e c.re 86 uliveto classe IV R.D. lire 23,03 R.A. 7,43”; che detto terreno è oggetto della comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.p.c.; che durante il matrimonio sui terreni usucapiti da è stata edificato, con spese a carico di entrambi i Controparte_1 coniugi, l'immobile distinto nel catasto fabbricati al foglio 32 particella 543/1.
Si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda dell'attrice. Controparte_1
La causa, istruita con prova documentale e c.t.u. tecnica, è stata posta in deliberazione all'udienza del 15.10.2025 ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie di discussione.
2. Così ricostruito l'iter processuale, si ritiene che la domanda di scioglimento della comunione legale vada rigettata per i seguenti motivi.
ha chiesto la divisione giudiziale degli immobili siti in Itri (LT), Parte_1 distinti nel Catasto al foglio 32, mappali 543/1, 31 e 32. A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto le seguenti circostanze: a) di aver contratto matrimonio concordatario il 16 febbraio 1976 con , in regime di Controparte_1 comunione dei beni;
b) che il Pretore di Gaeta, con decreto di riconoscimento di proprietà del 16 marzo 1983 n°3480, ha dichiarato di proprietà di Parte_2
“i fondi rustici distinti in catasto alla partita n°5400 in testa a di Persona_1
foglio 32 part. 31 di are 12 e c.re 28 uliveto classe IV R.D. lire Persona_2
19,03 R.A. lire 6,14 e foglio 32 part. 32 di are 14 e c.re 86 uliveto classe IV R.D. lire
23,03 R.A. 7,43” (v. all. n. 5 alla citazione); c) che detti terreni sono oggetto della comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a), c.p.c.; c) che durante il matrimonio sui terreni usucapiti da è stata edificato, con spese a Controparte_1 carico di entrambi i coniugi, l'immobile distinto nel catasto fabbricati al foglio 32, particella 543/1.
Dalla prospettazione dei fatti offerta dall'attrice si desume che la stessa ha introdotto una causa di scioglimento della comunione legale dei beni, chiedendo la sua quota di comproprietà su una serie di immobili risultanti di proprietà dell'altro coniuge, in quanto da costui acquisiti a titolo di usucapione per possesso del bene.
In proposito, è importante osservare che, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione, “gli acquisti di beni immobili per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza del regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, non distinguendo l'art. 177 c.c., comma 1, lett. a), tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. Ne consegue che il momento determinante l'acquisto del diritto "ad usucapionem" da parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, s'identifica con la maturazione del termine legale d'ininterrotto possesso richiesto dalla legge” (Cass. n. 17033/2016; Cass. n. 20296/2008; Cass. n.
14347/2000; Cass. n. 2983/1991).
Tale impostazione, superando le precedenti letture restrittive della nozione di
"acquisti," include nell'ambito della comunione legale de residuo l'acquisto di un bene per effetto di usucapione compiuta da uno o da entrambi i coniugi in costanza di matrimonio. L'acquisto del diritto in forza di usucapione avviene quindi ex lege, nel momento stesso in cui matura il termine normativamente previsto (artt. 1158/1159-bis c.c.), senza bisogno di un ulteriore accertamento che, qualora ci fosse, avrebbe solo efficacia dichiarativa.
Alla stregua dei richiamati principi, nel caso in esame, il momento rilevante per il verificarsi dell'acquisto ope legis, ex art. 177 c.c., comma 1, lett. a), del diritto di comproprietà del bene da parte del coniuge non usucapiente, non è quello della pronunzia del decreto del Pretore di Gaeta del 16.3.1983 1986, di accoglimento della domanda di usucapione, poiché avente natura meramente dichiarativa, bensì quello del compimento del tempus ad usucapionem, accertato in tale decisione (nella specie, di quindici anni ex art. 1159-bis c.c.).
Nel caso in esame, l'attrice nulla ha dedotto in ordine alla precedente data in cui si è compiuto, a favore dell'usucapiente , il quindicennio di Controparte_1 ininterrotto possesso ex art. 1159-bis c.c., onde stabilire se la maturazione di tale termine si fosse verificata in costanza di matrimonio e, in particolare, in vigenza della norma di cui all'art. 177 c.c., così come sostituito dalla L. 19 maggio 1975,
n. 151.
Quanto, poi, alla deduzione dell'attrice secondo cui durante il matrimonio sui terreni usucapiti da è stata edificato, con spese a carico di Controparte_1 entrambi i coniugi, l'immobile distinto nel catasto fabbricati al foglio 32 particella
543/1, è importante considerare che, volendo considerare i terreni per cui è causa di proprietà esclusiva del convenuto, la domanda di scioglimento della comunione non potrebbe trovare comunque accoglimento alla luce del chiaro e limpido principio giurisprudenziale secondo cui “Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine” (Cass. n. 20793/2025; Cass. n. 28258/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria non può trovare accoglimento per assenza di prova del diritto di comproprietà sui beni immobili siti in Itri (LT), distinti nel Catasto al foglio 32, mappali 543/1, 31 e 32, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti in omaggio al noto principio della ragione più liquida.
3. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (260.000,01-520.000,0) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con applicazione del valore minimo, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate (cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico di parte attrice, in omaggio al principio della soccombenza.
3.1. Le spese di c.t.u., liquidate con decreto del 29.6.2022, sono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite della presente fase giudiziale in favore dell'opponente che liquida in euro 286,00 per spese vive ed euro 6.023,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovuta per legge e c.p.a.;
3) pone le spese di c.t.u, liquidate con decreto del 29.6.2022, definitivamente poste a carico della parte attrice.
Cassino, 4 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella