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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.10/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 10/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16/10/2024
OGGETTO: d a
Fideiussione -
[...] e con il Parte_1 Parte_2
fideiussoria patrocinio dell'avv. Nocerino Aurora e dell'avv. Manfredini Lidia;
Codice: P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Tirale Controparte_1
Pierluigi
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2411/2020 pubblicata
1 in data 23 novembre 2020 e notificata in data 25 novembre 2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“1) in accoglimento del proposto gravame, riformare la impugnata sentenza n.2411/2020 emessa dal Tribunale di Brescia, (seconda sezione civile,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 7805/2015, notificata il 25.11.20) e per l'effetto dichiarare estinta la fideiussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c. con la conseguenza che gli appellanti nulla devono alla
[...]
nonché la nullità delle stesse per i motivi sopra esposti;
3) In via CP_1
subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto stante la carenza del requisito della liquidità del credito, mutato nelle more del giudizio o ridurre la somma ingiunta di € 396.348,66 ad € 322.485,30 per avere la Banca
appellata trattenuta la somma di € 73.863,36 circostanza pacifica e non contestata;
4) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. 5)
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande, istanze e/o eccezioni eventualmente ex adverso proposte, chiede che, contrariis
reiectis, siano accolte le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del deposito della “nota informativa dossier” datata
14.04.2016, allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del
5.05.2021, trattandosi di documento formatosi prima ancora
2 dell'assegnazione dei termini per memorie ex art, 183, comma 6, c.p.c. nel giudizio di primo grado, e del deposito della “lettera 28.01.2021”, allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 5.05.2021, trattandosi di documento irrilevante ai fini del giudizio, stante anche la genericità del suo contenuto;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la produzione dei documenti 3)1, 4), 5) e 6) allegati all'atto di citazione in appello;
in via principale e nel merito, dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello dal
2) al 6) inclusi e, in ogni caso, rigettare tutti i motivi di appello, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 2411/2020 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 23.11.2020 e notificata in data 25.11.2020 pronunciata nella causa iscritta al n. 7805/2015 di R.G. cui è stata riunita quella iscritta al n.
10843/2015 di R.G; in via subordinata, per il denegato caso di ritenuta ammissibilità del quinto motivo di appello, assegnare alla Controparte_1
termine per controdedurre, anche in via istruttoria, e depositare documenti;
in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di riforma anche solo parziale della sentenza impugnata, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2020 ritrascritte in nota 2; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati degli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato la opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_3
3 il decreto ingiuntivo n. 2662/2015 già esecutivo con il quale è stato loro ingiunto l'immediato pagamento in favore della Controparte_1
dell'importo di € 396.348,66 (importo complessivo delle rate insolute di due mutui fondiari del 29 maggio 2006 e 18 maggio 2006); ha rigettato le domande proposte da e con ricorso Parte_1 Parte_3
ex art. 702 bis cod.proc.civ. di accertamento della violazione da parte dell'istituto bancario degli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1176 cod.civ., di accertamento della liberazione ex art. 1956 cod.civ. dalle fideiussioni da essi prestate a garanzia delle obbligazioni assunte da con i mutui Controparte_2
ipotecari, di ordine di revoca della segnalazione alla Centrale rischi della
Banca d'IT e di risarcimento dei danni, di ordine all'Agenzia del Territorio
di Brescia di cancellazione della iscrizione apotecaria sui beni di
[...]
Parte_1
1.1. Il Tribunale, nei giudizi riuniti introdotti con l'atto di citazione in opposizione e con il ricorso ex art. 702 bis e segg., ha rigettato la eccezione di nullità (così convertita la domanda di nullità proposta tardivamente in memoria di replica) delle fideiussioni in quanto contenenti clausole di cui è
stata accertata dalla Banca d'IT la illiceità con provvedimento n. 55/2005
per difetto di allegazione circa le clausole conformi allo schema ABI e per mancata produzione sia del provvedimento della Banca d'IT sia del modello ABI 2003 che ne è stato oggetto;
ha escluso, infatti, che in relazione a tale documentazione (avente il primo natura amministrativa e il secondo natura privatistica) possa operare il principio iura novit curia e che il loro
4 contenuto possa ritenersi “fatto notorio”; ha, inoltre, ritenuto che vi sia stato un difetto di allegazione e prova circa l'applicabilità da parte della banca dello schema contrattuale in oggetto in modo conforme e che vi sia stata lesione della libertà contrattuale dei fideiussori.
1.2. Il Giudicante ha, poi, ritenuto insussistenti i presupposti per la operatività
dell'art. 1956 cod.civ. invocato dagli attori/opponenti in quanto l'istituto bancario avrebbe atteso il mancato pagamento di 36/37 rate scadute senza avvisare i fideiussori, consentendo che la esposizione debitoria fosse gravata da ulteriori oneri e interessi in quanto: non vi è stata la concessione di nuovo credito;
l'aumento della esposizione debitoria non configura il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto al momento del rilascio della fideiussione, in quanto la norma fa riferimento al <
del credito>>; la erogazione del credito ed il suo utilizzo da parte della società
debitrice sono avvenuti anteriormente alla sottoscrizione delle fideiussioni;
manca l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore circa il mutamento delle condizioni economiche del debitore rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto;
vi è carenza assertiva e probatoria riguardo a tempi e modi in cui si sarebbe verificato tale mutamento e la Banca ne avrebbe avuto contezza;
in base alla clausola n. 5 era onere dei fideiussori tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore.
Riguardo alle modalità di escussione della garanzia il Tribunale le ha ritenute non contestabili: <
richiamano: l'art. 6 del contratto di fideiussione, sottoscritto anche ai sensi
5 dell'artt. 1341, comma 2, c.c., attribuisce espressamente alla Banca la dispensa ad agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.; l'art. 9 del contratto di fideiussione, sottoscritto anche ai sensi dell'artt. 1341, comma 2, c.c., esclude che alcuna eccezione possa essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore;
l'art. 11 del contratto di fideiussione precisa che “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già
esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo”; ed infine, che nel contratto di fideiussione non è stato pattuito in favore degli opponenti il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.>>.
1.3. Quanto alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi ed alla correlata domanda risarcitoria ha ritenuto non provata la esistenza e la entità
del danno in quanto: dalla visura della Centrale Rischi del 2014 prodotta risulta il censimento della posizione, doverosa trattandosi di garanzie prestate di valore superiore ad € 30.000,00; dalla visura Cerved risulta la iscrizione ipotecaria che la ha legittimamente effettuato sui beni Controparte_1
immobili del garante, in forza del decreto ingiuntivo opposto;
manca l'allegazione ed indicazione di quali e quanti rapporti (commerciali o di altra natura) siano stati negati, venuti meno o peggiorati a causa della conoscenza dell'ipotetica segnalazione;
non ha allegato alcun danno, mentre Pt_2
ha allegato un danno che avrebbe, in ipotesi, subito un soggetto Parte_1
terzo (la società BM Carrozzerie di cui è socio per quota pari al 30% nei
6 confronti della quale neppure è provata la esistenza di un danno).
2. Hanno proposto appello e sulla Parte_1 Parte_2
base di sei motivi.
3. ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1
inammissibilità dei motivi dal secondo al sesto ed ha contestato l'ammissibilità dei documenti 3), 4), 5), e 6) prodotti in appello.
4. Alla udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la casa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale
riguardo all'azione dell'istituto bancario nei confronti della debitrice principale e riguardo alla valutazione della <
credito>>; richiamato il disposto dell'art. 1956 cod.civ., gli obblighi di correttezza e buonafede nella esecuzione del contrato che incombono sull'istituto bancario, la nozione di difficoltà economica che non coincide con lo stato d'insolvenza, ma può essere integrata dal fondato timore che il debitore non sarà in grado di adempiere, deducono che “la Banca non poteva
non essere a conoscenza dello stato di insolvenza (o di nullatenenza) del
debitore principale il quale ad ottobre cessa l'attività e dunque procede alla
cancellazione della società dal Registro delle Imprese”; evidenziano la presenza di indizi: cambio della compagine sociale, nomina del liquidatore;
richiesta dei fideiussori di liberarsi dalle garanzie;
richiesta di un nuovo
7 acquirente di accollarsi i mutui. Deducono che, a fronte dell'obbligo dei garanti di tenersi informati sulle condizioni economiche della debitrice,
anche la banca ha l'obbligo di tenerli informati risultando altrimenti nulla della clausola perché posta a tutela di una sola parte.
Evidenziano che, negato il 12 gennaio 2011 dalla Banca l'assenso all'accollo dei mutui da parte dell'acquirente degli immobili, solo dopo nove mesi vi è
stata contestazione alla società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, circa il mancato pagamento di quattro rate in data 6 ottobre 2011 e solo dopo quattro anni la Banca ha agito in sede monitoria per il recupero del credito nei loro confronti. Essa ben avrebbe potuto attivarsi sin dal 28 giugno
2011 per escutere la debitrice principale svolgendo azione esecutiva sugli immobili posti a garanzia dei mutui il cui valore era capiente e “i garanti a
tale data, resi edotti della morosità, provvedevano a pagare le rate
richieste”. Lamentano, quindi una condotta arbitraria con abuso di posizione dominante da parte della Banca che, consapevole della solvibilità del garante ha ritenuto di agire senza tutela per il fideiussore, la cui Parte_1
posizione di socio ed amministratore, ormai cessata avrebbe dovuto determinare la necessità di autorizzazione alla “concessione di nuovo credito
(… nel caso de quo non inteso ovviamente come erogazione di denaro) …”.
Censurano anche la statuizione per cui essi non avrebbero dato prova di tempi e modi del peggioramento delle condizioni economiche della società e della conoscenza da parte dell'istituto bancario, in quanto essi hanno documentato la vendita dei beni della società, la sua liquidazione e la successiva
8 cancellazione dal registro delle imprese.
In forza dell'art. 1461 cod.civ. la banca “aveva l'onere di porre in campo le
azioni più utili al recupero del proprio credito e ad informare i fideiussori”,
evitando l'incremento della posizione debitoria di cui i garanti erano ignari.
2. Con il secondo motivo gli appellanti evidenziano come non veritiera l'affermazione della Banca, riportata in sentenza, circa l'incapienza delle proprietà immobiliari oggetto di ipoteche rispetto al credito, in quanto dal
2015 la società non aveva un patrimonio immobiliare, vendo venuto i propri beni immobili ad un terzo, e successivamente, il 28 giugno 2016, è stata cancellata dal registro delle imprese.
3. Con il terzo motivo gli appellanti deducono la “violazione del diritto di
surroga del fideiussore” e la “inefficacia della fideiussione ex art. 1955
cod.civ”; espongono che se l'istituto bancario avesse agito per tempo nei confronti della debitrice e li avesse avvisati, essi avrebbero avuto la possibilità di recupero attraverso il pagamento e rivalendosi sul patrimonio della società o proponendo l'azione ai sensi dell'art. 2191 cod.civ. avverso la cancellazione della società o di adottare altre soluzioni.
4. Con il quarto motivo censurano la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto non conformi allo schema ABI su cui è intervenuta la Banca d'IT nel 2005 con provvedimento;
deducono che in altra pronuncia il Tribunale di Brescia in tema di fideiussione ha ritenuto improduttive di effetti le clausole 2, 6 e 8.
Riportano il testo del provvedimento n. 5 della Banca d'IT e degli artt. 2,
9 6 e 8 dello schema ABI;
evidenziano essere pacifico e documentale che le fideiussioni siano state rese con l'utilizzo di modulo negoziale che include disposizioni identiche a quelle di tale schema;
affermano che la nullità delle clausole determina la nullità dell'intero contratto in quanto contrario all'ordine pubblico economico e che la banca non avrebbe concluso il contratto in assenza di quelle clausole e il garante avrebbe reperito contratti a condizioni migliori.
5. Con il quinto motivo gli appellanti deducono l'applicabilità dell'art. 1957
cod.civ. ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.; deducono che la Banca soggiace al termine di decadenza semestrale previsto da tale norma in quanto non ha dato prova di avere proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza/revoca.
6. Con il sesto motivo lamentano che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla revoca del decreto ingiuntivo malgrado essi abbiano dedotto che in data 14 aprile 2016 la Banca ha trattenuto la somma di €
73.863,36 proveniente dalla vendita di azioni di proprietà del vi Parte_1
è stata, quindi la riduzione ad € 322.485,30 dell'importo ingiunto con necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
7. Innanzi tutto vanno esaminate le deduzioni dell'appellata circa la inammissibilità dei documenti 3), 4), 5) e 6) prodotti dagli appellanti.
Si tratta di “3) note informative del dossier n.049/00009700 del 14.04.2016
(a riprova delle somme trattenute dalla Banca); 4) Schema ABI 2005; 5)
provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ABI 6) parere AGM – provvedimento
10 14251”.
I documenti 4) e 5) sono quelli di cui il Tribunale ha evidenziato la mancata produzione, ritenendola dirimente al fine di escludere il rilievo officioso della nullità con preclusione dell'accertamento che le fideiussioni di cui si discute corrispondano esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria svolta dalla Banca d'IT.
Si tratta, pertanto, di documentazione la cui produzione è inammissibile, in quanto tardiva, ai sensi dell'art. 345 cod.civ., al pari del doc. 6), pure inerente al tema in questione, in relazione ai quali non vi è stata allegazione (oltre che prova) che vi sia stata da parte degli appellanti impossibilità della produzione nel giudizio di primo grado per causa ad essi non imputabile. Le medesime considerazioni varrebbero anche per il documento 3) (posto a fondamento del sesto motivo di gravame) ma di cui, peraltro, non risulta il deposito nel fascicolo telematico)
8. Va poi dichiarata la inammissibilità dei motivi terzo e quinto.
I temi in essi esposti inerenti la violazione dell'art. 1955 cod.civ. e l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 sono stati posti per la prima volta in questo grado;
l'eccezione di estinzione della fideiussione per fatto del creditore e quella di decadenza per decorso del termine semestrale non sono rilevabili d'ufficio, trattandosi di eccezioni in senso proprio: per esse vige il principio della preclusione ex art. 167 cod.proc.civ., sicché si tratta di eccezioni nuove, la cui proposizione in grado d'appello è tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.
11 9. Anche il quarto motivo è inammissibile.
Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U.
27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
L'articolata motivazione del Tribunale si fonda sulla impossibilità di esaminare la questione della nullità delle fideiussioni, posta in memoria di replica, per la presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca
d'IT, a causa della mancata produzione del predetto provvedimento e dello schema ABI e dell'onere, a carico della parte, di effettuare tale produzione tenuto conto della loro natura, cui consegue la impossibilità in relazione ad
12 essi di fare applicazione del principio iura novit curia e di invocare il c.d.
fatto notorio.
Statuizione che gli appellanti non hanno in alcun modo censurato, senza confrontarsi con la rilevata carenza probatoria cui la parte non può sopperire,
attesa la inammissibilità (già innanzi dichiarata) della produzione documentale, riportando nell'atto di appello il testo dei documenti in questione.
La statuizione del Tribunale, peraltro, trova il conforto della Suprema Corte
che ha ritenuto che << La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è
rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità
delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass. 1851/2025); precisando la Corte,
in parte motiva, che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale,
detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della
Banca d'IT <
13 parte… il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello «schema ABI» che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia; né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'IT alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né
controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014; conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)» (così sent. cit.,
in motivazione). …Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa
14 Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è
precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'IT ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024
conforme a Cass. n. 20713/2023)>>.
10. Quanto al secondo motivo, va rilevato che in esso viene espressa una censura alla sentenza impugnata che non ha ad oggetto una statuizione del
Tribunale, ma un passo in cui viene riportato il contenuto delle difese dell'istituto bancario, senza che, peraltro, la questione della sopravvenuta incapienza degli immobili ipotecati sia stata posta a fondamento della decisione.
Non vi è, pertanto, alcun errore per il quale il contenuto della sentenza sul punto sia censurabile.
11. Restano, pertanto, da esaminare il primo ed il sesto motivo.
12. Quanto al primo, inerente la questione della liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod.civ., va rilevato che detta disposizione è assolutamente chiara nel porre un limite al divieto della concessione di nuova finanza al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali si siano aggravate al punto tale da rendere incerto, o comunque più difficile, il soddisfacimento del credito,
tracciato dall'accettazione del fideiussore, definita “speciale autorizzazione”,
15 purché non preventiva (che, altrimenti, si risolverebbe in una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione, invalida secondo il disposto di cui al capoverso di tale articolo).
Il Tribunale ha accertato che: non vi è stata alcuna erogazione di nuovo credito, in quanto circostanza pacifica;
non vi è allegazione e prova circa l'elemento soggettivo della conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice ed anche circa il peggioramento medesimo;
l'art. 5 imponeva ai fideiussori di tenersi informati circa le condizioni economiche della debitrice.
Rileva il Collegio che, allorché la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre,
alla riforma della decisione stessa
Nel caso di specie, il motivo è articolato solo con riferimento alla tema dell'elemento soggettivo mentre per quanto riguarda l'elemento oggettivo della concessione di nuovo credito non sono offerti argomenti che contrastino con la ritenuta estraneità dei fatti esposti al perimetro di applicazione dell'art. 1956 cod.civ.; l'unico generico riferimento è che “nel caso de quo non (vada)
inteso ovviamente come erogazione di denaro”; se, per un verso, tale inciso
16 non costituisce adeguata censura, per altro verso esso conferma, piuttosto che smentire, la statuizione del Tribunale per cui <<è circostanza pacifica che la non ha concesso “nuovo credito” alla debitrice Controparte_1
principale>>.
Gli stessi appellanti, del resto, mettono in evidenzia che oggetto della loro doglianza sono i tempi in cui l'istituto bancario ha operato la contestazione del mancato pagamento delle rate del mutuo ed ha agito in sede monitoria nonché la mancata azione esecutiva da esso intrapresa a tutela del credito.
Doglianze esorbitanti rispetto alla fattispecie prevista dalla norma invocata che richiede il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia e di cui,
congiuntamente al requisito soggettivo, è onere del fideiussore dare prova.
13. Il secondo motivo è infondato.
13.1. In primo grado l'istituto bancario ha dedotto l'estraneità della vendita titoli alla controversia in esame e si è opposto all'ordine di esibizione della relativa documentazione;
il Giudice Istruttore ha ritenuto inammissibile ed irrilevante la richiesta di ordine di esibizione della copia della documentazione afferente la vendita delle azioni della di Controparte_1
proprietà del signor in quanto circostanza estranea al presente Parte_1
giudizio.
Il documento “note informative del dossier n. 049/00009700 del
14.04.2016”, benché menzionato come prodotto quale doc. 3, non risulta
17 presente nel fascicolo telematico, come evidenziato dall'appellata sin dal momento della sua costituzione e sarebbe comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.
Non vi è, quindi, alcuna prova della imputazione della somma derivante dalla vendita dei titoli a decurtazione della somma ingiunta, e quindi della sua rilevanza, quale vicenda parzialmente estintiva della ragione di credito, sul decreto ingiuntivo.
14. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 260.001,00 ad €
520.000,00) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2411/2020 pubblicata in data
18 2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, €
2.552,00 per la “fase introduttiva”, € 2.940,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 novembre 2020;
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.10/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 10/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del
16/10/2024
OGGETTO: d a
Fideiussione -
[...] e con il Parte_1 Parte_2
fideiussoria patrocinio dell'avv. Nocerino Aurora e dell'avv. Manfredini Lidia;
Codice: P.IVA_1 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Tirale Controparte_1
Pierluigi
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2411/2020 pubblicata
1 in data 23 novembre 2020 e notificata in data 25 novembre 2020.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“1) in accoglimento del proposto gravame, riformare la impugnata sentenza n.2411/2020 emessa dal Tribunale di Brescia, (seconda sezione civile,
nell'ambito del giudizio N.R.G. 7805/2015, notificata il 25.11.20) e per l'effetto dichiarare estinta la fideiussione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c. con la conseguenza che gli appellanti nulla devono alla
[...]
nonché la nullità delle stesse per i motivi sopra esposti;
3) In via CP_1
subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto stante la carenza del requisito della liquidità del credito, mutato nelle more del giudizio o ridurre la somma ingiunta di € 396.348,66 ad € 322.485,30 per avere la Banca
appellata trattenuta la somma di € 73.863,36 circostanza pacifica e non contestata;
4) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia. 5)
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata
“dichiarando di non accettare il contraddittorio su nuove domande, istanze e/o eccezioni eventualmente ex adverso proposte, chiede che, contrariis
reiectis, siano accolte le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del deposito della “nota informativa dossier” datata
14.04.2016, allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del
5.05.2021, trattandosi di documento formatosi prima ancora
2 dell'assegnazione dei termini per memorie ex art, 183, comma 6, c.p.c. nel giudizio di primo grado, e del deposito della “lettera 28.01.2021”, allegata alle note di trattazione scritta per l'udienza del 5.05.2021, trattandosi di documento irrilevante ai fini del giudizio, stante anche la genericità del suo contenuto;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile la produzione dei documenti 3)1, 4), 5) e 6) allegati all'atto di citazione in appello;
in via principale e nel merito, dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello dal
2) al 6) inclusi e, in ogni caso, rigettare tutti i motivi di appello, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 2411/2020 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 23.11.2020 e notificata in data 25.11.2020 pronunciata nella causa iscritta al n. 7805/2015 di R.G. cui è stata riunita quella iscritta al n.
10843/2015 di R.G; in via subordinata, per il denegato caso di ritenuta ammissibilità del quinto motivo di appello, assegnare alla Controparte_1
termine per controdedurre, anche in via istruttoria, e depositare documenti;
in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di riforma anche solo parziale della sentenza impugnata, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.09.2020 ritrascritte in nota 2; in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale, maggiorati degli accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha rigettato la opposizione proposta da e avverso Parte_1 Parte_3
3 il decreto ingiuntivo n. 2662/2015 già esecutivo con il quale è stato loro ingiunto l'immediato pagamento in favore della Controparte_1
dell'importo di € 396.348,66 (importo complessivo delle rate insolute di due mutui fondiari del 29 maggio 2006 e 18 maggio 2006); ha rigettato le domande proposte da e con ricorso Parte_1 Parte_3
ex art. 702 bis cod.proc.civ. di accertamento della violazione da parte dell'istituto bancario degli obblighi di cui agli artt. 1175 e 1176 cod.civ., di accertamento della liberazione ex art. 1956 cod.civ. dalle fideiussioni da essi prestate a garanzia delle obbligazioni assunte da con i mutui Controparte_2
ipotecari, di ordine di revoca della segnalazione alla Centrale rischi della
Banca d'IT e di risarcimento dei danni, di ordine all'Agenzia del Territorio
di Brescia di cancellazione della iscrizione apotecaria sui beni di
[...]
Parte_1
1.1. Il Tribunale, nei giudizi riuniti introdotti con l'atto di citazione in opposizione e con il ricorso ex art. 702 bis e segg., ha rigettato la eccezione di nullità (così convertita la domanda di nullità proposta tardivamente in memoria di replica) delle fideiussioni in quanto contenenti clausole di cui è
stata accertata dalla Banca d'IT la illiceità con provvedimento n. 55/2005
per difetto di allegazione circa le clausole conformi allo schema ABI e per mancata produzione sia del provvedimento della Banca d'IT sia del modello ABI 2003 che ne è stato oggetto;
ha escluso, infatti, che in relazione a tale documentazione (avente il primo natura amministrativa e il secondo natura privatistica) possa operare il principio iura novit curia e che il loro
4 contenuto possa ritenersi “fatto notorio”; ha, inoltre, ritenuto che vi sia stato un difetto di allegazione e prova circa l'applicabilità da parte della banca dello schema contrattuale in oggetto in modo conforme e che vi sia stata lesione della libertà contrattuale dei fideiussori.
1.2. Il Giudicante ha, poi, ritenuto insussistenti i presupposti per la operatività
dell'art. 1956 cod.civ. invocato dagli attori/opponenti in quanto l'istituto bancario avrebbe atteso il mancato pagamento di 36/37 rate scadute senza avvisare i fideiussori, consentendo che la esposizione debitoria fosse gravata da ulteriori oneri e interessi in quanto: non vi è stata la concessione di nuovo credito;
l'aumento della esposizione debitoria non configura il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto al momento del rilascio della fideiussione, in quanto la norma fa riferimento al <
del credito>>; la erogazione del credito ed il suo utilizzo da parte della società
debitrice sono avvenuti anteriormente alla sottoscrizione delle fideiussioni;
manca l'elemento soggettivo della consapevolezza del creditore circa il mutamento delle condizioni economiche del debitore rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto;
vi è carenza assertiva e probatoria riguardo a tempi e modi in cui si sarebbe verificato tale mutamento e la Banca ne avrebbe avuto contezza;
in base alla clausola n. 5 era onere dei fideiussori tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore.
Riguardo alle modalità di escussione della garanzia il Tribunale le ha ritenute non contestabili: <
richiamano: l'art. 6 del contratto di fideiussione, sottoscritto anche ai sensi
5 dell'artt. 1341, comma 2, c.c., attribuisce espressamente alla Banca la dispensa ad agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.; l'art. 9 del contratto di fideiussione, sottoscritto anche ai sensi dell'artt. 1341, comma 2, c.c., esclude che alcuna eccezione possa essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore;
l'art. 11 del contratto di fideiussione precisa che “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già
esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo”; ed infine, che nel contratto di fideiussione non è stato pattuito in favore degli opponenti il beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.>>.
1.3. Quanto alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi ed alla correlata domanda risarcitoria ha ritenuto non provata la esistenza e la entità
del danno in quanto: dalla visura della Centrale Rischi del 2014 prodotta risulta il censimento della posizione, doverosa trattandosi di garanzie prestate di valore superiore ad € 30.000,00; dalla visura Cerved risulta la iscrizione ipotecaria che la ha legittimamente effettuato sui beni Controparte_1
immobili del garante, in forza del decreto ingiuntivo opposto;
manca l'allegazione ed indicazione di quali e quanti rapporti (commerciali o di altra natura) siano stati negati, venuti meno o peggiorati a causa della conoscenza dell'ipotetica segnalazione;
non ha allegato alcun danno, mentre Pt_2
ha allegato un danno che avrebbe, in ipotesi, subito un soggetto Parte_1
terzo (la società BM Carrozzerie di cui è socio per quota pari al 30% nei
6 confronti della quale neppure è provata la esistenza di un danno).
2. Hanno proposto appello e sulla Parte_1 Parte_2
base di sei motivi.
3. ha chiesto il rigetto del gravame e la Controparte_1
inammissibilità dei motivi dal secondo al sesto ed ha contestato l'ammissibilità dei documenti 3), 4), 5), e 6) prodotti in appello.
4. Alla udienza del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la casa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale
riguardo all'azione dell'istituto bancario nei confronti della debitrice principale e riguardo alla valutazione della <
credito>>; richiamato il disposto dell'art. 1956 cod.civ., gli obblighi di correttezza e buonafede nella esecuzione del contrato che incombono sull'istituto bancario, la nozione di difficoltà economica che non coincide con lo stato d'insolvenza, ma può essere integrata dal fondato timore che il debitore non sarà in grado di adempiere, deducono che “la Banca non poteva
non essere a conoscenza dello stato di insolvenza (o di nullatenenza) del
debitore principale il quale ad ottobre cessa l'attività e dunque procede alla
cancellazione della società dal Registro delle Imprese”; evidenziano la presenza di indizi: cambio della compagine sociale, nomina del liquidatore;
richiesta dei fideiussori di liberarsi dalle garanzie;
richiesta di un nuovo
7 acquirente di accollarsi i mutui. Deducono che, a fronte dell'obbligo dei garanti di tenersi informati sulle condizioni economiche della debitrice,
anche la banca ha l'obbligo di tenerli informati risultando altrimenti nulla della clausola perché posta a tutela di una sola parte.
Evidenziano che, negato il 12 gennaio 2011 dalla Banca l'assenso all'accollo dei mutui da parte dell'acquirente degli immobili, solo dopo nove mesi vi è
stata contestazione alla società, nel frattempo cancellata dal registro delle imprese, circa il mancato pagamento di quattro rate in data 6 ottobre 2011 e solo dopo quattro anni la Banca ha agito in sede monitoria per il recupero del credito nei loro confronti. Essa ben avrebbe potuto attivarsi sin dal 28 giugno
2011 per escutere la debitrice principale svolgendo azione esecutiva sugli immobili posti a garanzia dei mutui il cui valore era capiente e “i garanti a
tale data, resi edotti della morosità, provvedevano a pagare le rate
richieste”. Lamentano, quindi una condotta arbitraria con abuso di posizione dominante da parte della Banca che, consapevole della solvibilità del garante ha ritenuto di agire senza tutela per il fideiussore, la cui Parte_1
posizione di socio ed amministratore, ormai cessata avrebbe dovuto determinare la necessità di autorizzazione alla “concessione di nuovo credito
(… nel caso de quo non inteso ovviamente come erogazione di denaro) …”.
Censurano anche la statuizione per cui essi non avrebbero dato prova di tempi e modi del peggioramento delle condizioni economiche della società e della conoscenza da parte dell'istituto bancario, in quanto essi hanno documentato la vendita dei beni della società, la sua liquidazione e la successiva
8 cancellazione dal registro delle imprese.
In forza dell'art. 1461 cod.civ. la banca “aveva l'onere di porre in campo le
azioni più utili al recupero del proprio credito e ad informare i fideiussori”,
evitando l'incremento della posizione debitoria di cui i garanti erano ignari.
2. Con il secondo motivo gli appellanti evidenziano come non veritiera l'affermazione della Banca, riportata in sentenza, circa l'incapienza delle proprietà immobiliari oggetto di ipoteche rispetto al credito, in quanto dal
2015 la società non aveva un patrimonio immobiliare, vendo venuto i propri beni immobili ad un terzo, e successivamente, il 28 giugno 2016, è stata cancellata dal registro delle imprese.
3. Con il terzo motivo gli appellanti deducono la “violazione del diritto di
surroga del fideiussore” e la “inefficacia della fideiussione ex art. 1955
cod.civ”; espongono che se l'istituto bancario avesse agito per tempo nei confronti della debitrice e li avesse avvisati, essi avrebbero avuto la possibilità di recupero attraverso il pagamento e rivalendosi sul patrimonio della società o proponendo l'azione ai sensi dell'art. 2191 cod.civ. avverso la cancellazione della società o di adottare altre soluzioni.
4. Con il quarto motivo censurano la statuizione con cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni in quanto non conformi allo schema ABI su cui è intervenuta la Banca d'IT nel 2005 con provvedimento;
deducono che in altra pronuncia il Tribunale di Brescia in tema di fideiussione ha ritenuto improduttive di effetti le clausole 2, 6 e 8.
Riportano il testo del provvedimento n. 5 della Banca d'IT e degli artt. 2,
9 6 e 8 dello schema ABI;
evidenziano essere pacifico e documentale che le fideiussioni siano state rese con l'utilizzo di modulo negoziale che include disposizioni identiche a quelle di tale schema;
affermano che la nullità delle clausole determina la nullità dell'intero contratto in quanto contrario all'ordine pubblico economico e che la banca non avrebbe concluso il contratto in assenza di quelle clausole e il garante avrebbe reperito contratti a condizioni migliori.
5. Con il quinto motivo gli appellanti deducono l'applicabilità dell'art. 1957
cod.civ. ai sensi dell'art. 1957 cod.civ.; deducono che la Banca soggiace al termine di decadenza semestrale previsto da tale norma in quanto non ha dato prova di avere proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza/revoca.
6. Con il sesto motivo lamentano che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla revoca del decreto ingiuntivo malgrado essi abbiano dedotto che in data 14 aprile 2016 la Banca ha trattenuto la somma di €
73.863,36 proveniente dalla vendita di azioni di proprietà del vi Parte_1
è stata, quindi la riduzione ad € 322.485,30 dell'importo ingiunto con necessaria revoca del decreto ingiuntivo.
7. Innanzi tutto vanno esaminate le deduzioni dell'appellata circa la inammissibilità dei documenti 3), 4), 5) e 6) prodotti dagli appellanti.
Si tratta di “3) note informative del dossier n.049/00009700 del 14.04.2016
(a riprova delle somme trattenute dalla Banca); 4) Schema ABI 2005; 5)
provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 ABI 6) parere AGM – provvedimento
10 14251”.
I documenti 4) e 5) sono quelli di cui il Tribunale ha evidenziato la mancata produzione, ritenendola dirimente al fine di escludere il rilievo officioso della nullità con preclusione dell'accertamento che le fideiussioni di cui si discute corrispondano esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria svolta dalla Banca d'IT.
Si tratta, pertanto, di documentazione la cui produzione è inammissibile, in quanto tardiva, ai sensi dell'art. 345 cod.civ., al pari del doc. 6), pure inerente al tema in questione, in relazione ai quali non vi è stata allegazione (oltre che prova) che vi sia stata da parte degli appellanti impossibilità della produzione nel giudizio di primo grado per causa ad essi non imputabile. Le medesime considerazioni varrebbero anche per il documento 3) (posto a fondamento del sesto motivo di gravame) ma di cui, peraltro, non risulta il deposito nel fascicolo telematico)
8. Va poi dichiarata la inammissibilità dei motivi terzo e quinto.
I temi in essi esposti inerenti la violazione dell'art. 1955 cod.civ. e l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1957 sono stati posti per la prima volta in questo grado;
l'eccezione di estinzione della fideiussione per fatto del creditore e quella di decadenza per decorso del termine semestrale non sono rilevabili d'ufficio, trattandosi di eccezioni in senso proprio: per esse vige il principio della preclusione ex art. 167 cod.proc.civ., sicché si tratta di eccezioni nuove, la cui proposizione in grado d'appello è tardiva ed inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.
11 9. Anche il quarto motivo è inammissibile.
Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato è,
infatti, necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; <
testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata>> (Cass. S.U.
27199/2017 e da ultimo Cass. SU 36481/2022).
L'articolata motivazione del Tribunale si fonda sulla impossibilità di esaminare la questione della nullità delle fideiussioni, posta in memoria di replica, per la presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca
d'IT, a causa della mancata produzione del predetto provvedimento e dello schema ABI e dell'onere, a carico della parte, di effettuare tale produzione tenuto conto della loro natura, cui consegue la impossibilità in relazione ad
12 essi di fare applicazione del principio iura novit curia e di invocare il c.d.
fatto notorio.
Statuizione che gli appellanti non hanno in alcun modo censurato, senza confrontarsi con la rilevata carenza probatoria cui la parte non può sopperire,
attesa la inammissibilità (già innanzi dichiarata) della produzione documentale, riportando nell'atto di appello il testo dei documenti in questione.
La statuizione del Tribunale, peraltro, trova il conforto della Suprema Corte
che ha ritenuto che << La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è
rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità
delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass. 1851/2025); precisando la Corte,
in parte motiva, che, trattandosi della questione della rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto «a valle» dell'intesa anticoncorrenziale,
detta rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione tra cui l'esistenza del provvedimento della
Banca d'IT <
13 parte… il provvedimento in questione, non è un atto normativo e neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento regolatorio per il quale – al pari dello «schema ABI» che lo integra e che non è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia; né, come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere invocata «la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di 'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla Banca d'IT alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né
controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie (Cass. n. 6299/2014; conforme a Cass.n. 16959/2012 e confermata da Cass. n. 33154/2019)» (così sent. cit.,
in motivazione). …Sicché va data continuità alla giurisprudenza di questa
14 Corte per cui in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali è
precluso il rilievo officioso della nullità in appello se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della Banca d'IT ed il modello ABI cui lo stesso fa riferimento onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo appunto in ragione di detta conformità (v. da ultimo Cass. 24380/2024
conforme a Cass. n. 20713/2023)>>.
10. Quanto al secondo motivo, va rilevato che in esso viene espressa una censura alla sentenza impugnata che non ha ad oggetto una statuizione del
Tribunale, ma un passo in cui viene riportato il contenuto delle difese dell'istituto bancario, senza che, peraltro, la questione della sopravvenuta incapienza degli immobili ipotecati sia stata posta a fondamento della decisione.
Non vi è, pertanto, alcun errore per il quale il contenuto della sentenza sul punto sia censurabile.
11. Restano, pertanto, da esaminare il primo ed il sesto motivo.
12. Quanto al primo, inerente la questione della liberazione ai sensi dell'art. 1956 cod.civ., va rilevato che detta disposizione è assolutamente chiara nel porre un limite al divieto della concessione di nuova finanza al debitore principale, le cui condizioni patrimoniali si siano aggravate al punto tale da rendere incerto, o comunque più difficile, il soddisfacimento del credito,
tracciato dall'accettazione del fideiussore, definita “speciale autorizzazione”,
15 purché non preventiva (che, altrimenti, si risolverebbe in una preventiva rinuncia ad avvalersi della liberazione, invalida secondo il disposto di cui al capoverso di tale articolo).
Il Tribunale ha accertato che: non vi è stata alcuna erogazione di nuovo credito, in quanto circostanza pacifica;
non vi è allegazione e prova circa l'elemento soggettivo della conoscenza del peggioramento delle condizioni economiche della debitrice ed anche circa il peggioramento medesimo;
l'art. 5 imponeva ai fideiussori di tenersi informati circa le condizioni economiche della debitrice.
Rileva il Collegio che, allorché la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, il mancato accoglimento delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre,
alla riforma della decisione stessa
Nel caso di specie, il motivo è articolato solo con riferimento alla tema dell'elemento soggettivo mentre per quanto riguarda l'elemento oggettivo della concessione di nuovo credito non sono offerti argomenti che contrastino con la ritenuta estraneità dei fatti esposti al perimetro di applicazione dell'art. 1956 cod.civ.; l'unico generico riferimento è che “nel caso de quo non (vada)
inteso ovviamente come erogazione di denaro”; se, per un verso, tale inciso
16 non costituisce adeguata censura, per altro verso esso conferma, piuttosto che smentire, la statuizione del Tribunale per cui <<è circostanza pacifica che la non ha concesso “nuovo credito” alla debitrice Controparte_1
principale>>.
Gli stessi appellanti, del resto, mettono in evidenzia che oggetto della loro doglianza sono i tempi in cui l'istituto bancario ha operato la contestazione del mancato pagamento delle rate del mutuo ed ha agito in sede monitoria nonché la mancata azione esecutiva da esso intrapresa a tutela del credito.
Doglianze esorbitanti rispetto alla fattispecie prevista dalla norma invocata che richiede il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore sopravvenuto alla prestazione della garanzia e di cui,
congiuntamente al requisito soggettivo, è onere del fideiussore dare prova.
13. Il secondo motivo è infondato.
13.1. In primo grado l'istituto bancario ha dedotto l'estraneità della vendita titoli alla controversia in esame e si è opposto all'ordine di esibizione della relativa documentazione;
il Giudice Istruttore ha ritenuto inammissibile ed irrilevante la richiesta di ordine di esibizione della copia della documentazione afferente la vendita delle azioni della di Controparte_1
proprietà del signor in quanto circostanza estranea al presente Parte_1
giudizio.
Il documento “note informative del dossier n. 049/00009700 del
14.04.2016”, benché menzionato come prodotto quale doc. 3, non risulta
17 presente nel fascicolo telematico, come evidenziato dall'appellata sin dal momento della sua costituzione e sarebbe comunque, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ.
Non vi è, quindi, alcuna prova della imputazione della somma derivante dalla vendita dei titoli a decurtazione della somma ingiunta, e quindi della sua rilevanza, quale vicenda parzialmente estintiva della ragione di credito, sul decreto ingiuntivo.
14. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
15. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 260.001,00 ad €
520.000,00) ad eccezione della fase di trattazione liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2411/2020 pubblicata in data
18 2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, €
2.552,00 per la “fase introduttiva”, € 2.940,00 per la “fase di trattazione” ed
€ 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 novembre 2020;