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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4256 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 4841/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4841/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7105/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 14.7.2022 nel procedimento n.
30486/2019 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giovanni Feliciello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Casalnuovo di Napoli Corso Umberto I, n. 334, P.co Bernadette;
appellante
e
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avvocato Mariarca Anna Caro, C.F._7 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casalnuovo di Napoli, Via
Roma, n. 172; appellati/appellanti incidentali nonché
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 quale impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione del Fondo Di Garanzia Per
Le Vittime Della Strada, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fortuna Sessa, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Fisciano (SA), Via gen. C. Nastri, n. 17;
appellata
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : come da note di trattazione scritta;
Parte_2
Per gli appellanti incidentali: come da note di trattazione scritta;
Per : come da note di trattazione scritta. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1. Con atto del 22.10.2019, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_1
convenivano innanzi al Tribunale di Napoli la Persona_1 Controparte_2 nella qualità di rappresentante, per la Regione Campania, del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, esponendo che: a) in data 14.6.2017, ore 10:14 circa, in Napoli, Via Giovanni
Tappia, ovvero nella adiacente Via Luigi Serio, la sig.ra madre e nonna Persona_1 degli istanti, veniva investita da un auto e scaraventata al suolo;
b) il veicolo investitore, dopo l'impatto, si dava alla fuga, omettendo di prestare il dovuto soccorso e non consentendo di rilevare né la tipologia del veicolo né il numero di targa;
c) in seguito all'investimento la
Signora veniva soccorsa dai presenti, fino all'arrivo del figlio , Per_1 Parte_1 che provvedeva a trasportare la madre all'ospedale Loreto Mare di Napoli, dove veniva ricoverata con diagnosi di “trauma cranico – facciale con ecchimosi occhio dx, una flc labbro superiore a dx e rottura della dentiera sia superiore che inferiore, ematoma cerebrale traumatico, insufficienza respiratoria secondaria, con vomito e perdita di coscienza, politrauma da sinistro stradale con grave trauma cranico – encefalico con emorragia subaracnoidea” (pag. 2 della citazione); d) si rendeva necessario intervento chirurgico, ma la
Signora veniva ricoverata in rianimazione per insufficienza respiratoria, a cui Per_1 seguiva un arresto cardiocircolatorio irreversibile che ne provocava il decesso, avvenuto in data 18.6.2017; e) la responsabilità del sinistro era da attribuirsi all'esclusiva colpa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto;
f) infatti, veniva instaurato procedimento penale nel corso del quale veniva redatta perizia dalla quale emergeva la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'investimento a pedone, verificatosi non a seguito di urto diretto ma di strisciamento laterale e/o urto contro lo specchietto di un'auto o con la manopola di un motociclo;
g) gli istanti nominavano un CTP al fine di dimostrare il nesso di causalità tra le modalità dell'incidente e le lesioni riportate e il successivo decesso;
h) all'esito delle indagini, la procura della Repubblica chiedeva disporsi l'archiviazione, che avveniva in data
17.04.2018.
Parte istante chiedeva: “A) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto pirata, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, condannare la IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE P.T., nella qualità di Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA
pagina 2 di 11 VITTIME DELLA STRADA – REGIONE CAMPANIA;
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla de cuius comprensivo sia del danno Persona_1 patrimoniale che non patrimoniale così quantificato: € 1.619.003, 40
(UNMILIONESEICENTODICIANNOVEMILA003,40), oltre interessi e spese legali “o in quella somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia”, somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del
Giudice”; B) condannare la società convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la quale impresa designata alla gestione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando l'avverso dedotto.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, ritenendo che la stessa fosse sfornita di un adeguato supporto probatorio circa la prova che i danni riportati dalla Signora Per_1 fossero conseguenza di un sinistro provocato da un veicolo sconosciuto.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'onere probatorio allegato dagli eredi rispetto alle dichiarazioni rese e raccolte nel verbale di pronto soccorso non fosse sufficiente, in quanto innanzitutto “il certificato di Pronto Soccorso fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalla parte al pubblico ufficiale, ossia del fatto che la parte abbia reso quelle dichiarazioni come riportate nel verbale, ma l'efficacia probatoria privilegiata, non si estende – né mai potrebbe – al contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese”.
Sempre secondo il Giudice di primo grado, “in sede di assunzione di sommarie informazioni dinanzi alla PG, figlio della vittima riferiva di essere stato avvertito da Parte_1
“un uomo” che era accaduto “qualcosa” alla madre e che, immediatamente portatosi sul posto, non trovava nessuno “che le prestasse aiuto”. Nell'atto di citazione si legge che la
veniva prontamente soccorsa dalle persone del posto, le quali la sollevavano dal Per_1 suolo ponendola sulla sedia e prestandole i primi soccorsi”. Lo svolgimento dei fatti come narrati appare poco credibile in quanto non è verosimile che la , una volta Per_1
“scaraventata a terra da un'auto pirata” e dopo aver riportato ferite al labbro, ecchimosi all'occhio, con forti dolori alla testa e la dentiera rotta sia stata prima soccorsa e poi lasciata sola e non vi sia stata, neppure ex post, la possibilità di individuare dei testimoni quanto meno di quello che aveva fornito una sedia e che doveva certamente essere qualcuno che lavorava o abitava sul luogo del sinistro”.
Stante le incertezze emerse, nonché la ritenuta mancanza di prova sia della dinamica del sinistro, sia dell'imputabilità dello stesso a colpa o dolo del conducente di un mezzo non identificato, la domanda è stata rigettata.
1.2 Avverso l'indicata pronuncia, , con atto del 11.11.2022, ha proposto Parte_1 appello, costituendosi in data 16.11.2022, e deducendo: 1) la mancata valutazione della perizia espletata nel corso del procedimento penale, nonché l'omessa motivazione;
2) l'errata pagina 3 di 11 valutazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio;
3) l'erronea valutazione dei fatti di causa;
4) l'ingiusta condanna alle spese.
Il Sig. ha anche chiesto l'escussione di teste indicato con l'impugnazione. Pt_1
L'appellante ha domandato: “NEL MERITO: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.7105/2022 emessa dal Tribunale di
Napoli, nella persona del Giudice Dott.ssa Romano Cesareo Rosa, pubblicata il 14/07/2022 mai notificata a conclusione del giudizio recante RG: 30486/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellante per le motivazioni sin qui avanzate;
2) RIFORMARE totalmente: la sentenza n.7105/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott.ssa Romano Cesareo Rosa, pubblicata il 14/07/2022 mai notificata a conclusione del giudizio recante RG: 30486/2019;
3)SOSPENDERE: l'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado, ai sensi dell'art 283 cpc;
4)CONDANNARE: parte appellata al pagamento delle spese di giudizio , diritti ed onorario di Avvocato, oltre al 15% di spese forfettarie , nonché Cpa come per Legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per il primo grado di giudizio, nonché
LIQUIDARE: l'avv. Giovanni Feliciello per l'attività espletata nel secondo grado di giudizio , in virtù di gratuito patrocinio a spese dello Stato;
5)AMMETTERE: la prova testimoniale cosi come richiesta dall'odierna appellante con il teste sig. , nato il Testimone_1
06/01/1951 a Napoli e residente in [...] e sui capi articolati nello spiegato appello”.
A fronte della prima udienza del 31.5.2003 fissata in citazione, in data 17.4.2023, si sono costituiti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , originari attori (unitamente a ), Parte_6 Parte_7 Parte_1 facendo proprie le censure dell'appellante principale e chiedendone l'accoglimento, sulla scorta degli stessi motivi dell'appello principale.
In data 28.4.2023 si è costituita la contestando l'avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito, acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la Corte ha riservato la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari
2.1 In via preliminare, si reputa che il tenore delle richieste formulate da , Parte_2
, , nonché da e (“accogliere Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
l'appello proposto dall'appellante per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.7105/2022 emessa dal Tribunale di Napoli […], accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellante e reiterate nella presente comparsa di costituzione e risposta”; si sono già viste le conclusioni rese all'epoca), imponga di qualificare come appello incidentale tardivo l'atto di costituzione.
pagina 4 di 11 E l'impugnazione si reputa anche ammissibile, atteso che gli stessi, come detto, si sono costituiti in data 17.4.2023 a fronte della prima udienza del 31.5.2023 e dunque nel rispetto dei termini previsti dal combinato disposto degli articoli 334 e 343 cpc.
Va richiamato il principio secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d' interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico” (Cass., Sez. II, 25/01/2018, n. 1879; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 11/11/2020,
n. 25285: “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art.
334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli”; si veda anche Cass. civ., III, del
05/09/2022, n. 26139).
Le Sezioni Unite hanno poi sugellato di recente l'indicata impostazione: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che
l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale” (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 28/03/2024, n. 8486).
L'appello incidentale è quindi ammissibile, stante la condanna solidale alle spese contenuta nel dispositivo della sentenza, in danno dell'originaria “parte attrice”, composta in primo grado da tutti gli attuali appellanti incidentali e da quello principale e cioè , Parte_1 per cui l'eventuale accoglimento dell'impugnazione di quest'ultimo comporterebbe necessariamente la modifica dell'assetto stabilito in primo grado.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto che ogni questione così come ogni determinazione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
3. Il merito
3.1 Va esaminata la richiesta di escussione testimoniale effettuata per la prima volta in appello, avendo precisato che “solo successivamente, cioè quando la Parte_1 causa era stata decisa, l'odierno appellante chiacchierando con le persone del luogo ove è avvenuto il sinistro, è venuto a conoscenza di un testimone che ha assistito all'accaduto”
pagina 5 di 11 (pag. 20 dell'impugnazione).
Ebbene, è noto che la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, cpc, applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nella specie la richiesta, oltre che assolutamente generica e poco verosimile, è totalmente sprovvista di concreto supporto probatorio, per cui va disattesa.
2.1. Nel merito, come noto, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(ora 286 d.lgs. 209/2005), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di pagina 6 di 11 identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi
(presenza denuncia-querela/omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n. 10323; cfr. Cass. civ. Sez. III, 18/06/2012, n. 9939, con riguardo alla denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni).
Così come si è sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. civ., sez. 6 - 3,
15/04/2021, n. 9873).
Come detto, il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che questa fosse rimasta sfornita di un adeguato supporto probatorio, in quanto “non è stata raggiunta la prova che i danni che si assumono riportati siano conseguenza di un sinistro provocato da un veicolo non identificato” e ancora che “lo svolgimento dei fatti come narrato appare poco credibile”.
pagina 7 di 11 I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto inerenti alla non corretta valutazione del complessivo materiale probatorio.
Parte istante, in primo luogo, ha valorizzato le risultanze della relazione disposta nel procedimento penale.
Effettivamente, il Consulente, a pag. 15 della sua relazione, ha scritto: “i presenti accertamenti medico-legali necroscopici hanno consentito di rilevare che la morte di
fu determinata da politrauma da sinistro stradale (investimento a pedone) Persona_1 con grave trauma cranio-encefalico con emorragia subaracnoidea che rendeva necessario un intervento chirurgico a cui conseguiva una condizione di coma profondo con collegamento al respiratore artificiale e terminale arresto cardiocircolatorio irreversibile”, per poi concludere in maniera analoga [pag. 17: “La morte di fu determinata da Persona_1 politrauma da sinistro stradale (investimento a pedone) con grave trauma cranio-encefalico caratterizzato dall'instaurazione di una emorragia subaracnoidea…”].
E tuttavia, ad una ulteriore analisi, si ritiene che il Tecnico abbia reso un giudizio di mera compatibilità.
Infatti, questi, a pag. 16 della relazione, per ciò che concerne “le modalità del sinistro”, ha scritto che “l'inquadramento medico legale della fattispecie consente di ritenere compatibile il quadro lesivo rilevato con le conseguenze di un investimento a pedone verificatosi attraverso un urto non diretto ma bensì da strisciamento laterale e urto contro lo specchietto dell'auto ma anche con la manopola di un motociclo per cui la veniva sbilanciata e Per_1 cadeva al suolo con urto con quest'ultimo dell'emilato destro del vapo(evidentemente Capo)
e del viso”.
Le conclusioni cui il medico legale perviene sono frutto di una valutazione del più ampio quadro complessivo fatta dei dati a lui forniti prima di procedere all'esame, quali la documentazione medica, le dichiarazioni rese dalla danneggiata al momento dell'accesso in pronto soccorso e le sommarie informazioni rese del figlio . Parte_1
Ma si tratta di mere valutazioni ipotetiche, volte peraltro ad immaginare, come visto, il veicolo, non come causa diretta dell'urto, ma come elemento di disturbo tale da determinare la caduta della signora al suolo (a pag. 17 della relazione si legge: “la lesività traumatica letale è da diagnosticare medico-legalmente come prodotta da investimento a pedone con sbilanciamento di quest'ultimo e con urto del capo contro il suolo come espicitato nelle considerazioni”).
Quindi l'urto diretto e cioè la caduta della signora al suolo, può essere stato conseguenza di molteplici cause (contatto di una vettura, malore della signora, inciampo della stessa, tentativo di furto con strappo, etc.).
Il descritto quadro probatorio, fumoso ed equivoco, è affetto da deficit di tale gravità da non consentire neppure il ricorso alle presunzioni, se non attraverso una preventiva pagina 8 di 11 valorizzazione, che sarebbe assoluta, di quanto scritto nella relazione.
Il documento, al più, potrebbe essere utilizzato come elemento utile per colorarne altri, ma non può ritenersi, da solo, sufficiente a provare la dinamica del sinistro in maniera certa, né tantomeno a provare il nesso di causalità tra evento e lesioni.
Il “giudizio di compatibilità”, dunque, in quanto meramente ipotetico (…strisciamento laterale e urto contro lo specchietto dell'auto ma anche con la manopola di un motociclo per cui la veniva sbilanciata e cadeva al suolo…) rimane privo di rilevanza. Per_1
Queste considerazioni si ritengono già dirimenti.
Vi è però di più.
Infatti, si rileva come il Collegio non conosca il punto preciso del luogo del sinistro (in citazione, a pag.1, a “Via Giovanni Tappia, ovvero nella adiacente Via Luigi Serio”), le modalità dello stesso, la condotta della stessa signora, la specifica causa dell'evento.
Assolutamente nulla si reputa poi la valenza da attribuire alle dichiarazioni rilasciate al P.S., in quanto rese dalla stessa vittima del sinistro, essendo noto, poi, come correttamente sostenuto dal Tribunale, che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 cod. civ., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo (tra le tante, Cass. civ., Sez. III,
Ord., 12/07/2024, n. 19317).
E queste dichiarazioni possono assumere rilevanza quando sfavorevoli al dichiarante (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20879, nonché la stessa Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 28/07/2020, n. 16030, in motivazione, citata dall'appellante).
Dunque, non è oscuro che la sig.ra abbia subito un danno, ma che quel danno sia Per_1 stato causato da un sinistro stradale ed in particolare da un'auto (o da un motoveicolo) il cui conducente sia rimasto sconosciuto.
E ciò si dice anche alla luce del rilievo che, nella specie, il contraddittore degli istanti si trova nell'impossibilità di difendersi compiutamente.
Si è ancora di recente sostenuto che “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose
e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin
pagina 9 di 11 dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (cfr. Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005)” (cfr. Cass. civ., III,
09/01/2025, n. 450).
Non è quindi possibile riscontrare né la dinamica del sinistro, né il nesso causale tra fatto e danno né tantomeno il comportamento diligente dei danneggiati nell'identificare il veicolo investitore. Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello principale va respinto e medesime considerazioni vanno naturalmente rese per quello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa. Va poi tenuto conto dei diversi scaglioni oggetto di richiesta di condanna.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La circostanza che l'appellante sia stato ammesso ai benefici del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato non assume irrilevanza.
Ed infatti, nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd.
TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cass. civ., II, 04/04/2024, n.
8982).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n.
7105/2022, resa dal Tribunale di Napoli in data 14.7.2022 nel procedimento n. 30486/2019
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 10 di 11 • rigetta l'appello proposto dagli appellanti incidentali;
• condanna l'appellante principale e quelli incidentali, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, limitando la solidarietà di ad euro Parte_1
10.059,5;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere sia l'appellante principale sia gli appellanti incidentali tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 11.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4841/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 7105/2022 resa dal Tribunale di Napoli in data 14.7.2022 nel procedimento n.
30486/2019 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giovanni Feliciello, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Casalnuovo di Napoli Corso Umberto I, n. 334, P.co Bernadette;
appellante
e
(c.f. ), (c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(c.f. , rappresentati e difesi dall'avvocato Mariarca Anna Caro, C.F._7 elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Casalnuovo di Napoli, Via
Roma, n. 172; appellati/appellanti incidentali nonché
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 quale impresa designata, per la Regione Campania, alla gestione del Fondo Di Garanzia Per
Le Vittime Della Strada, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fortuna Sessa, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore, in Fisciano (SA), Via gen. C. Nastri, n. 17;
appellata
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : come da note di trattazione scritta;
Parte_2
Per gli appellanti incidentali: come da note di trattazione scritta;
Per : come da note di trattazione scritta. Controparte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Premessa sistematica
1.1. Con atto del 22.10.2019, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, , nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_1
convenivano innanzi al Tribunale di Napoli la Persona_1 Controparte_2 nella qualità di rappresentante, per la Regione Campania, del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, esponendo che: a) in data 14.6.2017, ore 10:14 circa, in Napoli, Via Giovanni
Tappia, ovvero nella adiacente Via Luigi Serio, la sig.ra madre e nonna Persona_1 degli istanti, veniva investita da un auto e scaraventata al suolo;
b) il veicolo investitore, dopo l'impatto, si dava alla fuga, omettendo di prestare il dovuto soccorso e non consentendo di rilevare né la tipologia del veicolo né il numero di targa;
c) in seguito all'investimento la
Signora veniva soccorsa dai presenti, fino all'arrivo del figlio , Per_1 Parte_1 che provvedeva a trasportare la madre all'ospedale Loreto Mare di Napoli, dove veniva ricoverata con diagnosi di “trauma cranico – facciale con ecchimosi occhio dx, una flc labbro superiore a dx e rottura della dentiera sia superiore che inferiore, ematoma cerebrale traumatico, insufficienza respiratoria secondaria, con vomito e perdita di coscienza, politrauma da sinistro stradale con grave trauma cranico – encefalico con emorragia subaracnoidea” (pag. 2 della citazione); d) si rendeva necessario intervento chirurgico, ma la
Signora veniva ricoverata in rianimazione per insufficienza respiratoria, a cui Per_1 seguiva un arresto cardiocircolatorio irreversibile che ne provocava il decesso, avvenuto in data 18.6.2017; e) la responsabilità del sinistro era da attribuirsi all'esclusiva colpa del conducente del veicolo rimasto sconosciuto;
f) infatti, veniva instaurato procedimento penale nel corso del quale veniva redatta perizia dalla quale emergeva la compatibilità delle lesioni con la dinamica dell'investimento a pedone, verificatosi non a seguito di urto diretto ma di strisciamento laterale e/o urto contro lo specchietto di un'auto o con la manopola di un motociclo;
g) gli istanti nominavano un CTP al fine di dimostrare il nesso di causalità tra le modalità dell'incidente e le lesioni riportate e il successivo decesso;
h) all'esito delle indagini, la procura della Repubblica chiedeva disporsi l'archiviazione, che avveniva in data
17.04.2018.
Parte istante chiedeva: “A) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto pirata, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, condannare la IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_3
RAPPRESENTANTE P.T., nella qualità di Impresa designata dal FONDO DI GARANZIA
pagina 2 di 11 VITTIME DELLA STRADA – REGIONE CAMPANIA;
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla de cuius comprensivo sia del danno Persona_1 patrimoniale che non patrimoniale così quantificato: € 1.619.003, 40
(UNMILIONESEICENTODICIANNOVEMILA003,40), oltre interessi e spese legali “o in quella somma maggiore o minore ovvero altra somma ritenuta di giustizia”, somma che risulterà spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del
Giudice”; B) condannare la società convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio la quale impresa designata alla gestione dei Controparte_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, contestando l'avverso dedotto.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda, ritenendo che la stessa fosse sfornita di un adeguato supporto probatorio circa la prova che i danni riportati dalla Signora Per_1 fossero conseguenza di un sinistro provocato da un veicolo sconosciuto.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'onere probatorio allegato dagli eredi rispetto alle dichiarazioni rese e raccolte nel verbale di pronto soccorso non fosse sufficiente, in quanto innanzitutto “il certificato di Pronto Soccorso fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dalla parte al pubblico ufficiale, ossia del fatto che la parte abbia reso quelle dichiarazioni come riportate nel verbale, ma l'efficacia probatoria privilegiata, non si estende – né mai potrebbe – al contenuto e alla veridicità delle dichiarazioni rese”.
Sempre secondo il Giudice di primo grado, “in sede di assunzione di sommarie informazioni dinanzi alla PG, figlio della vittima riferiva di essere stato avvertito da Parte_1
“un uomo” che era accaduto “qualcosa” alla madre e che, immediatamente portatosi sul posto, non trovava nessuno “che le prestasse aiuto”. Nell'atto di citazione si legge che la
veniva prontamente soccorsa dalle persone del posto, le quali la sollevavano dal Per_1 suolo ponendola sulla sedia e prestandole i primi soccorsi”. Lo svolgimento dei fatti come narrati appare poco credibile in quanto non è verosimile che la , una volta Per_1
“scaraventata a terra da un'auto pirata” e dopo aver riportato ferite al labbro, ecchimosi all'occhio, con forti dolori alla testa e la dentiera rotta sia stata prima soccorsa e poi lasciata sola e non vi sia stata, neppure ex post, la possibilità di individuare dei testimoni quanto meno di quello che aveva fornito una sedia e che doveva certamente essere qualcuno che lavorava o abitava sul luogo del sinistro”.
Stante le incertezze emerse, nonché la ritenuta mancanza di prova sia della dinamica del sinistro, sia dell'imputabilità dello stesso a colpa o dolo del conducente di un mezzo non identificato, la domanda è stata rigettata.
1.2 Avverso l'indicata pronuncia, , con atto del 11.11.2022, ha proposto Parte_1 appello, costituendosi in data 16.11.2022, e deducendo: 1) la mancata valutazione della perizia espletata nel corso del procedimento penale, nonché l'omessa motivazione;
2) l'errata pagina 3 di 11 valutazione circa l'assolvimento dell'onere probatorio;
3) l'erronea valutazione dei fatti di causa;
4) l'ingiusta condanna alle spese.
Il Sig. ha anche chiesto l'escussione di teste indicato con l'impugnazione. Pt_1
L'appellante ha domandato: “NEL MERITO: accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.7105/2022 emessa dal Tribunale di
Napoli, nella persona del Giudice Dott.ssa Romano Cesareo Rosa, pubblicata il 14/07/2022 mai notificata a conclusione del giudizio recante RG: 30486/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellante per le motivazioni sin qui avanzate;
2) RIFORMARE totalmente: la sentenza n.7105/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice Dott.ssa Romano Cesareo Rosa, pubblicata il 14/07/2022 mai notificata a conclusione del giudizio recante RG: 30486/2019;
3)SOSPENDERE: l'efficacia esecutiva della Sentenza di primo grado, ai sensi dell'art 283 cpc;
4)CONDANNARE: parte appellata al pagamento delle spese di giudizio , diritti ed onorario di Avvocato, oltre al 15% di spese forfettarie , nonché Cpa come per Legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per il primo grado di giudizio, nonché
LIQUIDARE: l'avv. Giovanni Feliciello per l'attività espletata nel secondo grado di giudizio , in virtù di gratuito patrocinio a spese dello Stato;
5)AMMETTERE: la prova testimoniale cosi come richiesta dall'odierna appellante con il teste sig. , nato il Testimone_1
06/01/1951 a Napoli e residente in [...] e sui capi articolati nello spiegato appello”.
A fronte della prima udienza del 31.5.2003 fissata in citazione, in data 17.4.2023, si sono costituiti , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , originari attori (unitamente a ), Parte_6 Parte_7 Parte_1 facendo proprie le censure dell'appellante principale e chiedendone l'accoglimento, sulla scorta degli stessi motivi dell'appello principale.
In data 28.4.2023 si è costituita la contestando l'avverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
All'esito, acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, la Corte ha riservato la causa in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari
2.1 In via preliminare, si reputa che il tenore delle richieste formulate da , Parte_2
, , nonché da e (“accogliere Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
l'appello proposto dall'appellante per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.7105/2022 emessa dal Tribunale di Napoli […], accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure e tutte le eccezioni ed istanze sollevate dall'appellante e reiterate nella presente comparsa di costituzione e risposta”; si sono già viste le conclusioni rese all'epoca), imponga di qualificare come appello incidentale tardivo l'atto di costituzione.
pagina 4 di 11 E l'impugnazione si reputa anche ammissibile, atteso che gli stessi, come detto, si sono costituiti in data 17.4.2023 a fronte della prima udienza del 31.5.2023 e dunque nel rispetto dei termini previsti dal combinato disposto degli articoli 334 e 343 cpc.
Va richiamato il principio secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d' interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi tale assetto giuridico” (Cass., Sez. II, 25/01/2018, n. 1879; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Ord., 11/11/2020,
n. 25285: “l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art.
334, comma 1, c.p.c. "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli”; si veda anche Cass. civ., III, del
05/09/2022, n. 26139).
Le Sezioni Unite hanno poi sugellato di recente l'indicata impostazione: “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che
l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale” (Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 28/03/2024, n. 8486).
L'appello incidentale è quindi ammissibile, stante la condanna solidale alle spese contenuta nel dispositivo della sentenza, in danno dell'originaria “parte attrice”, composta in primo grado da tutti gli attuali appellanti incidentali e da quello principale e cioè , Parte_1 per cui l'eventuale accoglimento dell'impugnazione di quest'ultimo comporterebbe necessariamente la modifica dell'assetto stabilito in primo grado.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto che ogni questione così come ogni determinazione non oggetto di univoca impugnazione deve reputarsi coperta dal giudicato.
3. Il merito
3.1 Va esaminata la richiesta di escussione testimoniale effettuata per la prima volta in appello, avendo precisato che “solo successivamente, cioè quando la Parte_1 causa era stata decisa, l'odierno appellante chiacchierando con le persone del luogo ove è avvenuto il sinistro, è venuto a conoscenza di un testimone che ha assistito all'accaduto”
pagina 5 di 11 (pag. 20 dell'impugnazione).
Ebbene, è noto che la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, cpc, applicabile alla fattispecie in esame, stabilisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nella specie la richiesta, oltre che assolutamente generica e poco verosimile, è totalmente sprovvista di concreto supporto probatorio, per cui va disattesa.
2.1. Nel merito, come noto, l'art. 19, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(ora 286 d.lgs. 209/2005), nello stabilire che l'azione per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali vi è l'obbligo di assicurazione è ammessa nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato, ha inteso riferirsi con quest'ultima espressione ai veicoli ed ai natanti che siano rimasti sconosciuti. È dunque onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare sia che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (cfr., ex multis, Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato ed, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo. Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di pagina 6 di 11 identificare il veicolo o natante rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero perché non idoneo a compierle (cfr. sempre Cass. 8 marzo 1990, n. 1860).
Pertanto, fermo restando che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario esaminare se possa dirsi sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione, allorquando non risulti la prova dell'avvenuta presentazione di alcuna denuncia – querela, ovvero non sia stato sufficientemente dimostrato che le indagini, avviate a seguito di tale presentazione, abbiano sortito esito negativo.
Si è ancora affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all'autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi
(presenza denuncia-querela/omessa denuncia-querela) efficacia probatoria automatica;
rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell'ambito del quale, la presenza della denuncia all'autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra e, il difetto della denuncia, può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato;
con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (Cassazione civile sez. III, 21/06/2012, n. 10323; cfr. Cass. civ. Sez. III, 18/06/2012, n. 9939, con riguardo alla denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni).
Così come si è sostenuto che la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (Cass. civ., sez. 6 - 3,
15/04/2021, n. 9873).
Come detto, il Tribunale ha rigettato la domanda sul presupposto che questa fosse rimasta sfornita di un adeguato supporto probatorio, in quanto “non è stata raggiunta la prova che i danni che si assumono riportati siano conseguenza di un sinistro provocato da un veicolo non identificato” e ancora che “lo svolgimento dei fatti come narrato appare poco credibile”.
pagina 7 di 11 I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in quanto inerenti alla non corretta valutazione del complessivo materiale probatorio.
Parte istante, in primo luogo, ha valorizzato le risultanze della relazione disposta nel procedimento penale.
Effettivamente, il Consulente, a pag. 15 della sua relazione, ha scritto: “i presenti accertamenti medico-legali necroscopici hanno consentito di rilevare che la morte di
fu determinata da politrauma da sinistro stradale (investimento a pedone) Persona_1 con grave trauma cranio-encefalico con emorragia subaracnoidea che rendeva necessario un intervento chirurgico a cui conseguiva una condizione di coma profondo con collegamento al respiratore artificiale e terminale arresto cardiocircolatorio irreversibile”, per poi concludere in maniera analoga [pag. 17: “La morte di fu determinata da Persona_1 politrauma da sinistro stradale (investimento a pedone) con grave trauma cranio-encefalico caratterizzato dall'instaurazione di una emorragia subaracnoidea…”].
E tuttavia, ad una ulteriore analisi, si ritiene che il Tecnico abbia reso un giudizio di mera compatibilità.
Infatti, questi, a pag. 16 della relazione, per ciò che concerne “le modalità del sinistro”, ha scritto che “l'inquadramento medico legale della fattispecie consente di ritenere compatibile il quadro lesivo rilevato con le conseguenze di un investimento a pedone verificatosi attraverso un urto non diretto ma bensì da strisciamento laterale e urto contro lo specchietto dell'auto ma anche con la manopola di un motociclo per cui la veniva sbilanciata e Per_1 cadeva al suolo con urto con quest'ultimo dell'emilato destro del vapo(evidentemente Capo)
e del viso”.
Le conclusioni cui il medico legale perviene sono frutto di una valutazione del più ampio quadro complessivo fatta dei dati a lui forniti prima di procedere all'esame, quali la documentazione medica, le dichiarazioni rese dalla danneggiata al momento dell'accesso in pronto soccorso e le sommarie informazioni rese del figlio . Parte_1
Ma si tratta di mere valutazioni ipotetiche, volte peraltro ad immaginare, come visto, il veicolo, non come causa diretta dell'urto, ma come elemento di disturbo tale da determinare la caduta della signora al suolo (a pag. 17 della relazione si legge: “la lesività traumatica letale è da diagnosticare medico-legalmente come prodotta da investimento a pedone con sbilanciamento di quest'ultimo e con urto del capo contro il suolo come espicitato nelle considerazioni”).
Quindi l'urto diretto e cioè la caduta della signora al suolo, può essere stato conseguenza di molteplici cause (contatto di una vettura, malore della signora, inciampo della stessa, tentativo di furto con strappo, etc.).
Il descritto quadro probatorio, fumoso ed equivoco, è affetto da deficit di tale gravità da non consentire neppure il ricorso alle presunzioni, se non attraverso una preventiva pagina 8 di 11 valorizzazione, che sarebbe assoluta, di quanto scritto nella relazione.
Il documento, al più, potrebbe essere utilizzato come elemento utile per colorarne altri, ma non può ritenersi, da solo, sufficiente a provare la dinamica del sinistro in maniera certa, né tantomeno a provare il nesso di causalità tra evento e lesioni.
Il “giudizio di compatibilità”, dunque, in quanto meramente ipotetico (…strisciamento laterale e urto contro lo specchietto dell'auto ma anche con la manopola di un motociclo per cui la veniva sbilanciata e cadeva al suolo…) rimane privo di rilevanza. Per_1
Queste considerazioni si ritengono già dirimenti.
Vi è però di più.
Infatti, si rileva come il Collegio non conosca il punto preciso del luogo del sinistro (in citazione, a pag.1, a “Via Giovanni Tappia, ovvero nella adiacente Via Luigi Serio”), le modalità dello stesso, la condotta della stessa signora, la specifica causa dell'evento.
Assolutamente nulla si reputa poi la valenza da attribuire alle dichiarazioni rilasciate al P.S., in quanto rese dalla stessa vittima del sinistro, essendo noto, poi, come correttamente sostenuto dal Tribunale, che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 cod. civ., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo (tra le tante, Cass. civ., Sez. III,
Ord., 12/07/2024, n. 19317).
E queste dichiarazioni possono assumere rilevanza quando sfavorevoli al dichiarante (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20879, nonché la stessa Cass. civ., Sez. VI - 3,
Ord., 28/07/2020, n. 16030, in motivazione, citata dall'appellante).
Dunque, non è oscuro che la sig.ra abbia subito un danno, ma che quel danno sia Per_1 stato causato da un sinistro stradale ed in particolare da un'auto (o da un motoveicolo) il cui conducente sia rimasto sconosciuto.
E ciò si dice anche alla luce del rilievo che, nella specie, il contraddittore degli istanti si trova nell'impossibilità di difendersi compiutamente.
Si è ancora di recente sostenuto che “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose
e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin
pagina 9 di 11 dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda" (cfr. Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005)” (cfr. Cass. civ., III,
09/01/2025, n. 450).
Non è quindi possibile riscontrare né la dinamica del sinistro, né il nesso causale tra fatto e danno né tantomeno il comportamento diligente dei danneggiati nell'identificare il veicolo investitore. Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello principale va respinto e medesime considerazioni vanno naturalmente rese per quello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione massima, stante la non particolare complessità della causa. Va poi tenuto conto dei diversi scaglioni oggetto di richiesta di condanna.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
La circostanza che l'appellante sia stato ammesso ai benefici del Parte_1 patrocinio a spese dello Stato non assume irrilevanza.
Ed infatti, nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd.
TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cass. civ., II, 04/04/2024, n.
8982).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n.
7105/2022, resa dal Tribunale di Napoli in data 14.7.2022 nel procedimento n. 30486/2019
R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
pagina 10 di 11 • rigetta l'appello proposto dagli appellanti incidentali;
• condanna l'appellante principale e quelli incidentali, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi euro 13.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, limitando la solidarietà di ad euro Parte_1
10.059,5;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere sia l'appellante principale sia gli appellanti incidentali tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 11.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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