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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/11/2024, n. 4322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4322 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IANNUZZI FABIOLA, la Parte_1
quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPERINO LUIGI, il quale CP_1
lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, la ricorrente, premesso che dall'unione con il resistente era nato un figlio il 15/03/2018, ha chiesto l'affido esclusivo con Persona_1
collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile di
€ 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché l'assegno unico familiare per intero.
1 Con comparsa di risposta depositata in data 13/11/2024, il resistente si è opposto solo in ordine al quantum dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e alle spese extra-assegno chiedendo € 250,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19/11/2024, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: affido super esclusivo del minore alla madre (anche per le decisioni di maggior interesse) per ragioni pratiche con collocamento prevalente presso la stessa, il padre potrà vedere il minore due volte a settimana, da concordare di volta in volta compatibilmente con gli impegni del minore e le esigenze lavorative delle parti, nonché a weekend alternati senza pernotto in quanto allo stato il padre non ha disponibilità abitativa, l'obbligo a carico del padre di versare alla madre un assegno di € 250,00 al mese, con rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra-assegno, nonché l'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla madre e la casa familiare resta assegnata a quest'ultima.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19/11/2024
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IANNUZZI FABIOLA, la Parte_1
quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SPERINO LUIGI, il quale CP_1
lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/07/2024, la ricorrente, premesso che dall'unione con il resistente era nato un figlio il 15/03/2018, ha chiesto l'affido esclusivo con Persona_1
collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del calendario dei tempi di permanenza con il padre, l'obbligo a carico di quest'ultimo di versare un assegno mensile di
€ 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché l'assegno unico familiare per intero.
1 Con comparsa di risposta depositata in data 13/11/2024, il resistente si è opposto solo in ordine al quantum dell'assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio e alle spese extra-assegno chiedendo € 250,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 19/11/2024, le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini: affido super esclusivo del minore alla madre (anche per le decisioni di maggior interesse) per ragioni pratiche con collocamento prevalente presso la stessa, il padre potrà vedere il minore due volte a settimana, da concordare di volta in volta compatibilmente con gli impegni del minore e le esigenze lavorative delle parti, nonché a weekend alternati senza pernotto in quanto allo stato il padre non ha disponibilità abitativa, l'obbligo a carico del padre di versare alla madre un assegno di € 250,00 al mese, con rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese extra-assegno, nonché l'assegno unico familiare sarà percepito interamente dalla madre e la casa familiare resta assegnata a quest'ultima.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19/11/2024
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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