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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1877/2018 del Ruolo Generale promossa
D A
con gli Avv.ti Prof. Parte_1
Isabella Loiodice e Fabio Cardanobile,
– attrice contro
, in persona del Legale rapp.te p.t., con l' Avv. G. Garzia, Controparte_1
– convenuta
CONCLUSIONI delle Parti : come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati provvedimenti resi nel corso del giudizio e le note di trattazione scritta, depositate dalle
Parti. Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “I) Riconoscere e dichiarare
l'inadempimento dell' nella mancata sottoposizione a UVM del paziente in questione. II) CP_2
Riconoscere e dichiarare la necessità e l'urgenza della prestazione socio-sanitaria dovuta. III) Per
l'effetto, riconoscere e dichiarare che l' è tenuta alla compartecipazione della quota parte CP_2
giornaliera pari ad € 46,45 per un totale di € 18.672,90 (Euro diciottomilaseicentosettantadue/90) oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e oltre a € 40,00 per ogni singola fattura a titolo di risarcimento del danno. IV) Da ultimo condannare essa convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari.”. [in corsivo e maiuscolo le testuali conclusioni della Parte attrice]
Visto che Parte convenuta ha formulato le conclusioni seguenti : “Vogia l'On.le Tribunale di Brindisi adito così decidere: In via preliminare a) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito, statuendola in favore del Giudice Amministrativo. Nel merito b) rigettare ogni avversa domanda e dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dall'attore a qualsiasi titolo e tanto meno al titolo posto a base dell'atto di citazione cui si resiste. c) Condannare l'attore al pagamento delle spese di lite.” [in corsivo le testuali conclusioni della Parte convenuta]
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Cooperativa attrice conveniva innanzi al Tribunale di Brindisi l , in persona del Legale rapp.te p.t., al fine di sentir ivi sentir accogliere le CP_2
sopraestese.
L'attrice assumeva di avere in gestione, ai sensi dell' art. 66 del Regolamento Regionale n.04/2007
(che disciplina l'attuazione della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”), la
, Struttura autorizzata all'esercizio di attività socio-assistenziali in favore di Controparte_3
anziani di età superiore a 64 anni non autosufficienti e con gravi deficit psico-fisici, e di avere l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Mesagne (BR) con provvedimento n. 41 del 30.1.2013 e Iscrizione nel Registro Regionale n. 0114 del 18.2.2013.
Adduceva l'attrice, altresì, che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 279/2010 venivano approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali e semiresidenziali per disabili e che, in particolare, per le RSSA (come quella gestita da Essa attrice) di cui all'art. 66 del Regolamento
Regionale Puglia n.4/2007 la retta giornaliera veniva determinata in complessivi € 92,92 (Euro novantadue/90); e che, invece, la compartecipazione a carico delle era stabilita nella Parte_2 misura del 50% del totale e cioè in € 46,45 (Euro quarantasei/45) per ogni giorno di degenza. Precisava, infine, la Parte attrice di aver accolto In data 1.7.2013 presso la propria gestita CP_3
“il sig. , affetto da “emiparesi sx in esiti di ictus cerebri, disartria,
[...] Parte_3
epilessia post ictale, sindrome depressiva, cardiopatia ipertensiva, BPCO, diabete mellito tipo II,
Cont epatosteatosi, ernia iatale”, con la quale si richiedeva l'intervento dell'UVM del Distretto di
Brindisi per la verifica della sussistenza dei requisiti socio-sanitari richiesti per l'accesso e la fruibilità dei servizi ai sensi di quanto disposto dall'art.3 comma 9 del Regolamento Regionale Puglia
n. 4/2007 “per i casi di comprovata e urgente necessità è consentito un protocollo operativo
d'urgenza che consenta l'immediato accesso alle prestazioni socio-sanitarie di natura domiciliare, semi residenziale e residenziale a gestione integrata e compartecipata” [in corsivo e grassetto le testuali asserzioni di Parte attrice]
Cont Per detto paziente l'attrice riteneva di poter richiedere all' convenuta il pagamento della quota di compartecipazione alla retta giornaliera prevista dalla normativa regionale a carico dell'Ente sanitario.
Quindi, l'attrice precisava che – malgrado l'ampio termine decorso – andava creditrice nei confronti della Parte convenuta per le seguenti e contestate fatture : “nn. FV14/2626 del 23/12/2014 (luglio
2013), FV14/2627 (agosto 2013), FV14/2628 del 23/12/2014 (settembre 2013), FV14/2629 (ottobre
2013), FV14/2630 del 23/12/2014 (novembre 2013), FV14/2631 (dicembre 2013), FV14/2632 del
23/12/2014 (gennaio 2014), FV14/2633 del 23/12/14 (febbraio 2014), FV14/2634 del 23/12/2014
(marzo 2014), FV14/2636 del 23/12/2014 (aprile 2014), FV14/2638 del 23/12/2014 (maggio 2014),
FV14/2640 del 23/12/2014 (giugno 2014), FV14/2643 del 23/12/2014 (luglio 2014) e FV14/2646 del
23/12/2014 (agosto 2014), così come dettagliatamente indicato per nominativo nei relativi allegati, per un importo totale pari ad € 18.672,90 (Euro diciottomilaseicentosettantadue/90). ” [in corsivo testuale dalla citazione attorea].
Cont Si costituiva la convenuta, contestando e impugnando le argomentazioni e le richieste attoree, eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice Amministrativo, ma richiamando alcune sentenze dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ritenutasi competente a decidere per casi analoghi.
In corso di causa veniva espletata CTU, le cui conclusioni confortavano gli assunti attorei.
Con dichiarazione del 7.2.2024 Parte attrice, tuttavia, rinunciava ex art. 306 c.p.c. agli atti del presente giudizio, assumendo che “- come noto, la Cassazione, con sentenze dello scorso luglio 2023 (Cass.
n. 22394/2023, Cass. 22315/2023; Cass. 22396/2023 del 25.07.2023), è intervenuta proprio nella vicenda che qui occupa, riconoscendo la fondatezza del principio sostenuto dall'odierna appellata
e, tuttavia, rigettando i ricorsi sull'assunto che non è ordinariamente la struttura ad essere titolare del diritto al rimborso, bensì il paziente” [in corsivo le testuali asserzioni di Parte attrice] All'udienza del 11.12.2024, dopo vari rinvii e un tentativo di conciliazione esperito da questo Giudice
e recisamente respinto da Parte convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva spedita a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 1.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza per materia di questo Giudice, in quanto oggetto del presente giudizio non è l'impugnazione dell' atto amministrativo che nega la copertura delle spese. Cont Oggetto del presente giudizio è, invece, l'accertamento della sussistenza in capo alla convenuta di un'obbligazione (pecuniaria), afferente il superiore diritto alla salute, posto che il Controparte_4
Cont
– per il tramite delle – garantisce alle persone non autosufficienti, affette da malattie
[...] croniche o in condizioni di fragilità, che non hanno la possibilità di curarsi a domicilio, l'opportunità di essere ospitate in strutture residenziali extra ospedaliere che offrano loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno.
Ed è appunto il caso della prestazione dedotta nel presente giudizio.
Le più recenti sentenze pronunciate a questo proposito dai Giudici Ordinari (cfr, ex multis, Trib.
Monza, sent. n. 1964/2017; Trib. Pordenone, 21.11.2019; Trib. Forlì, sent. 258/2020; Trib. Milano, sent. n.2667/2020; Trib. Ancona, sent. 1043/2020) hanno accolto i ricorsi presentati dalle famiglie, stabilendo che i costi del ricovero in RSA sono totalmente a carico del SSN, quando il ricovero in questione riguarda un paziente non autosufficiente grave, e costituisce l'unica possibilità per curarlo e mantenerlo in vita, e non semplicemente un'alternativa all'assistenza familiare.
Dall'obbligo e dall'urgenza – accertati dal nominato CTU in corso di causa – di accogliere la paziente in una RSSA scaturisce l'obbligazione pecuniaria in capo alla Convenuta, obbligazione di natura civilistica, su cui questo Giudice ha piena competenza a decidere.
Nel merito, la domanda di parte attrice – benché rinunciata – è fondata e va integralmente accolta. Cont Nel caso di specie, alla convenuta (da parte della UVM - unità di valutazione multidimensionale) incombeva anche una valutazione complessiva delle condizioni fisiche, psichiche e sociali del paziente , onde garantirne il ricovero in una struttura residenziale – quale la gestita Parte_3 CP_3 dall'odierna attrice – che potesse garantire un'assistenza adeguata (medica, infermieristica, riabilitativa e assistenziale) rispetto alle necessità dell'assistita e la fornitura di tutti i presìdi e gli ausili necessari. Cont Sotto tale profilo la convenuta si è resa ulteriormente inadempiente ad un obbligo di legge, posto
Cont che è rimasta inevasa dall'Ente sanitario la richiesta di intervento dell'UVM del Distretto di
Brindisi, inoltratale dalla RSSA ”. CP_3
Le prestazioni ricevute dai pazienti ricoverati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), si qualificano come socio-sanitarie integrate e sono regolate dall'art. 3 del D.lgs 502/92 e successive modificazioni;
nonché, dalla normativa regionale (nella specie, Legge Regionale n. 9 del 2.5.2017 e
Legge Regionale n.53 del 12.12.2017)
La legge prevede che la retta di ricovero sia composta da una quota sanitaria a carico del Sistema sanitario regionale, erogata tramite la Asl di appartenenza e da una quota sociale o alberghiera a carico del paziente (C. Cass., sent. n. 4558/2012; C. Cass., sent. n. 22776/2016; C. Cass., sent. 28321/2017).
Cont Nessun dubbio permane circa l'obbligo per la convenuta di corrispondere alla Parte attrice, in quanto gestionaria della la quota di compartecipazione alla retta giornaliera Controparte_3 prevista dalla normativa regionale a carico dell'Ente sanitario.
Va, infatti, considerato che gli istituti di ricovero hanno necessità di ricevere subito il denaro delle rette con cui devono provvedere alla cura di persone che non possono certo dimettere per mancato pagamento e quella per la quale rivalersi.
In conclusione, secondo la giurisprudenza sopra citata, cui questo Giudice ritiene di dover ancora aderire, la degenza dell'ospite in una struttura di accoglienza, individuata nell'ambito di un programma di tutela socioassistenziale, fa comunque sorgere l'obbligo di pagamento della retta Cont diretto e non sussidiario in capo alla di appartenenza in favore delle Strutture Sanitarie.
Le risultanze dell'espletata CTU sono state dirimenti ai fini della presente decisione, posto che il
Consulente dell'Ufficio ha accertato che il paziente era persona in condizioni di salute Parte_3
tali da dover essere accolta con urgenza presso la RSA di Parte attrice.
Poiché non vi era diversa soluzione assistenziale e poiché il paziente , accolto presso la Parte_3
RSSA ” versava in condizioni di necessità di assistenza in tempi assolutamente CP_3
contenuti, i servizi socio-sanitari prestati dalla RSSA gestita da Parte attrice erano caratterizzati dalla necessità di essere erogati con urgenza.
La domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, la , va Controparte_1
dichiarata tenuta al pagamento in favore della attrice dell'importo di euro 18.672,90, Parte_1
oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo.
L'integrale accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei
Procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
con gli Avv.ti Prof. Isabella Loiodice e Fabio Cardanobile, Parte_1
contro la , in persona del Legale rapp.te p.t., con l'Avv.G. Garzia, Controparte_1
così provvede:
1) accoglie integralmente la domanda attorea, in quanto fondata in fatto e in diritto, respingendo l'eccezione di competenza di questo Giudice, sollevata da Parte convenuta;
Cont 2) riconosce, per l'effetto, l'obbligazione della convenuta al pagamento in favore dell'Attrice dell'importo di euro 18.672,90, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture e fino all'integrale soddisfo;
Cont 3) pone definitivamente a carico della soccombente le spese delle espletate CTU;
4) condanna, infine, la Parte convenuta alla rifusione in favore della Parte attrice, delle spese di lite, quantificate in euro 5.000 per onorari, oltre oneri fiscali come per legge, e in euro 500 per spese vive, con distrazione in favore dei Procuratori, dichiaratisi antistatari.
Brindisi, 25 marzo 2025
Il Giudice
Avv. Rosanna Cafaro