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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1254/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Grattarola Massimo, Parte_3 C.F._2
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Balbo Di Vinadio, Controparte_1 P.IVA_2
appellato
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.07.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
10.07.2025)
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per gli appellanti + 2: Parte_2
pagina 1 di 17 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'appellata sentenza, in via principale respingere la domanda di dichiarando nulli contratti di finanziamento stipulati e Controparte_1
oggetto del giudizio, con conseguente nullità delle fideiussioni prestate, o comunque nulle le clausole 2.6.8 dei contratti di fideiussione medesimi con conseguente decadenza di CP_1
dalla facoltà di agire contro i fideiussori
[...]
Vinte le spese del doppio grado in via subordinata in ipotesi di rigetto della superiore domanda, rimodulare le spese del primo grado in ragione dello scaglione tra € 500.000 e € 1.000.000 e compensarle integralmente o condannare gli opponenti al pagamento di quota di 1/3 delle spese con compensazione dei restanti 2\3
Compensate le spese del presente grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraria reiecta,
In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
In via principale respingere tutti i motivi d'appello in quanto infondati per i motivi di cui sopra e per l'effetto confermare la sentenza n. 4893/2024 del Tribunale di Torino, dr.ssa Marisa Gallo -
R.G. 23168/2020 dell'1.10.2024.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Limitando l'esame a quanto ancora di rilievo ai fini del presente gravame, con decreto n. 6149/2020 del 07.09.2020 il Tribunale di Torino ingiungeva ai fideiussori Parte_2
il pagamento, in solido tra loro ed in favore di Parte_4 CP_1 dell'importo complessivo di € 2.067.840,75 (Fa.be obbligata per il minor importo di
[...]
€ 1.210.110,62) derivante dall'esposizione maturata dal debitore principale in CP_2
relazione ai seguenti titoli:
- contratto di conto corrente n. 20088446 stipulato in data 2 ottobre 2003;
pagina 2 di 17 - contratto di finanziamento chirografario a stato avanzamento dei valori stipulato in data 27 marzo 2014 (n. 4428781) per un importo totale di € 910.000,00, da corrispondersi in più erogazioni in preammortamento;
- contratto di mutuo chirografario agevolato da destinare all'acquisto/costruzione di macchinari, attrezzature e impianti, stipulato in data 15 ottobre 2015 per l'importo totale di € 1.410.000,00, erogato in parte con fondi della medesima (rapporto n. 4736978 per un valore Controparte_1 pari ad € 423.000,00) ed in parte con fondi di MO S.p.A. (rapporto n. 4736941 per un valore pari ad € 987.000,00);
Cont e proponevano opposizione deducendo Parte_2 Parte_3 Controparte_4
innanzitutto la nullità derivata delle fideiussioni in conseguenza della nullità dei contratti di finanziamento sostenendo che venissero in rilievo mutui di scopo relativamente ai quali le somme erogate avrebbero dovuto essere specificamente destinate (quanto al primo contratto) a finanziare un programma di investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e (quanto al secondo) ad acquistare o costruire macchinari e attrezzature. Rilevavano che le somme erogate erano state solo parzialmente destinate agli scopi dichiarati mentre la residua parte era stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria del debitore principale ( nei confronti CP_2
dell'istituto bancario.
Deducevano altresì l'invalidità delle fideiussioni prestate da e poiché Parte_2 Parte_3
conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, riconosciuto illegittimo da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.
prendeva specifica posizione in ordine ai motivi di opposizione rilevandone Controparte_1
l'infondatezza. Dava altresì atto che in data 11.9.2020, (a sua volta Controparte_5 garante) aveva pagato l'importo di € 518.089,64.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4893/2024 pubblicata in data 01.10.2024:
- rigettava l'opposizione;
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 17 C
- condannava gli opponenti e . Parte_2 Parte_3 Parte_5
(quest'ultima nei limiti di € 353.920,52) a corrispondere in solido tra loro ed in favore di l'importo residuo di € 683.518,04 oltre interessi dal dovuto al saldo come da Controparte_1
domanda;
- condannava i medesimi opponenti in solido tra loro a rimborsare ad le spese di Controparte_1 lite liquidate in € 40.000,00 oltre esposti ed accessori;
- poneva definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in via solidate tra loro.
Il Tribunale riteneva infondata la dedotta nullità dei contratti di mutuo.
Previo richiamo della giurisprudenza di legittimità, rilevava che ai fini della declaratoria di nullità era necessaria la prova dell'esistenza di un accordo tra mutuante e mutuatario avente ad oggetto l'utilizzazione della provvista per una finalità diversa rispetto a quella contrattualmente convenuta. Per contro, ove la destinazione non fosse stata rispettata unilateralmente ad opera di una delle parti, tale condotta poteva integrare solamente un inadempimento cui non conseguiva la nullità.
Nel caso di specie non vi era prova che le parti si fossero accordate in tal senso ed in particolare per una destinazione delle somme differente rispetto a quella prevista nei contratti di mutuo.
Le somme erogate dalla banca erano state infatti versate sul conto corrente n. 20088446 stipulato tra ed e l'eventuale diversa destinazione rispetto agli scopi indicati nei CP_2 CP_1
contratti non era imputabile ad una condotta di ma semmai ad un inadempimento Controparte_1
del mutuatario.
In merito alla dedotta nullità delle fideiussioni (in quanto ri-propositive dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005), richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, il
Tribunale rilevava che, sebbene le clausole delle fideiussioni stipulate negli anni 2003 e 2004 riproponessero il contenuto delle clausole dello schema contrattuale ABI, gli attori non avevano allegato fatti idonei a determinare l'estensione della nullità all'intero negozio fideiussorio, né avevano invocato la nullità parziale e tanto meno prospettato sotto quali profili tale nullità parziale avrebbe potuto produrre effetti sul diritto azionato dall'istituto di credito.
pagina 4 di 17 Attesa la validità delle fideiussioni originariamente sottoscritte, il Tribunale concludeva per la validità delle successive fideiussioni rilasciate da e (in data 15 ottobre 2015) che non Pt_2 Pt_3 avevano riproposto le clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2005 e con cui la garanzia era stata estesa fino ad un importo complessivo di € 4.023.000,00.
Quanto alla determinazione delle somme ancora dovute, il Tribunale dava atto che era stata disposta apposita C.T.U. che aveva quantificato in complessivi € 683.518,04 l'importo ancora a credito della convenuta, detratti i pagamenti intervenuti in parte in via anticipata rispetto al procedimento monitorio (ma dopo il deposito del ricorso per ingiunzione) ed in parte in corso di
Cont causa. L'attrice era invece obbligata sino all'importo di € 353.920,02. Controparte_4
Quanto alla liquidazione delle spese ed alla determinazione del valore della causa, il Tribunale attingeva allo scaglione compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00 ritenendo che:
- i pagamenti pervenuti in favore di prima della notificazione del decreto ingiuntivo CP_1
(€ 518.089,64) non incidevano sulla liquidazione delle spese;
- i pagamenti pervenuti ad in corso di causa non incidevano sul valore della Controparte_1
controversia ed erano stati prontamente comunicati dalla stessa Controparte_1
- era priva di concreto rilievo decisorio la circostanza che MO (che aveva concorso unitamente a ad erogare il secondo finanziamento) avesse revocato il mandato Controparte_1 rilasciato ad ad agire per il recupero della sua “quota” di credito, in quanto la Controparte_1
revoca era intervenuta solo in corso di causa.
III) Motivi di appello proposti da e Parte_2 Parte_3 Parte_1
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la dedotta la nullità derivata delle fideiussioni correlata alla nullità dei mutui chirografari.
Si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto assente la prova dell'accordo di distrazione delle somme oggetto dei finanziamenti.
Ribadiscono che c.d. primo finanziamento (n. 0550004428781000 del 27/03/2014) era stato erogato sul conto corrente n. 20088446 (acceso presso per l'importo di € 910.000,00 CP_1
ed avrebbe dovuto destinarsi alla realizzazione di impianto fotovoltaico dal costo complessivo di pagina 5 di 17 euro 1.117.270,00 IVA compresa.
Ribadiscono, ritenendo che la relativa circostanza non sia stata considerata dal Tribunale, che aveva invece stornato l'importo di euro 286.562,98 (1/3 dell'importo erogato) allo CP_1
scopo di abbattere l'esposizione debitoria di già esistente sul medesimo conto CP_2
corrente, in violazione degli articoli 2, co. 4 e 5 del contratto di finanziamento.
Deducono che tale circostanza non potesse non essere conosciuta da in quanto le CP_1
erogazioni del mutuo e il loro utilizzo per il pagamento dei fornitori erano tutte transitate sul medesimo conto corrente.
Sostengono che la medesima situazione si era ripetuta con il c.d. secondo mutuo (del
Pa 15/10/2015), ovverosia con il mutuo chirografario di scopo agevolato da RR del Piemonte per l'importo di euro 1.410.000,00, da destinarsi all'acquisto e alla costruzione di macchinari, attrezzature e impianti, sempre accreditato sul conto corrente n. 20088446.
Deducono che dalla stessa CTU risulta che l'importo complessivo di € 735.661,80 non era stato utilizzato per lo scopo del contratto, ma era stato utilizzato dalla banca per ridurre considerevolmente la propria esposizione creditoria nei confronti della società.
Ribadiscono che lo stesso CTU aveva sottolineato che il mancato utilizzo delle somme per gli scopi indicati nei contratti di finanziamento non potesse non essere conosciuto da CP_1
Affermano quindi che era perfettamente d'accordo con tale mancato utilizzo ed anzi se CP_1
ne era giovata.
Ritengono quindi che il contratto di mutuo di scopo sia da ritenersi nullo poiché privo della sua giustificazione causale.
Conseguentemente, avendo le fideiussioni un collegamento negoziale funzionale con i suddetti finanziamenti, la nullità si ripercuoterebbe anche su di esse.
Con il secondo motivo censurano la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, avendo il Tribunale ritenuto che non siano stati allegati fatti idonei a determinare, ai sensi dell'articolo 1419 c.c., la nullità all'intero negozio fideiussorio.
In senso contrario rilevano che la nullità di queste clausole è rilevabile anche d'ufficio e ritengono che la conseguenza della riproduzione delle clausole ABI (nullità dell'intero contratto o nullità
pagina 6 di 17 parziale) è questione di adesione all'uno o all'altro orientamento giurisprudenziale, non certo questione di fatto dipendente dalle allegazioni attoree.
Rilevano che optando per l'orientamento che ritiene sussistente una nullità parziale, dovrebbe conseguire la nullità della deroga al termine di cui all'articolo 1957 c.c. (clausola ABI n.8), con la conseguenza che la banca sarebbe decaduta dal diritto di procedere contro i fideiussori.
Osservano che non ha contestato la riproduzione delle clausole dello schema ABI 2003 CP_1
nelle fideiussioni sottoscritte dagli attori opponenti e la loro conseguente nullità e ritengono che le fideiussioni sottoscritte nel 2015 non abbiano modificato le clausole ABI, avendole riprodotte integralmente.
Con il terzo motivo censurano la decisione del Tribunale in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
Ritengono che il Tribunale abbia ingiustamente calcolato le spese di lite attingendo allo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 non tenendo conto dei pagamenti nel frattempo eseguiti in favore di né della revoca del mandato da parte di MO. CP_1
Osservano innanzitutto che il pagamento di € 518.089,64 è avvenuto prima della notificazione del decreto ingiuntivo, ragione per la quale il Tribunale avrebbe comunque dovuto revocare il decreto.
Quanto alla revoca del mandato da parte di MO, rilevano che la lettera del settembre
2021 (doc. 56 non contiene alcuna revoca, contenendo piuttosto la conferma di una CP_1 pregressa revoca già intervenuta nell'ambito di un precedente scambio via mail intervenuto tra le parti.
Ritengono quindi che le spese di lite del primo grado, anche in caso di rigetto dell'appello, dovrebbero essere compensate o rimodulate, con attribuzione ad della percentuale di CP_1
credito ottenuto, cioè 1/3.
Deducono che lo scaglione non possa che essere quello relativo alla somma riconosciuta e non a quella richiesta, sia perché la sola somma pagata prima della notificazione del decreto ingiuntivo riporterebbe i limiti quantitativi dello stesso al di sotto del milione di euro, sia perché la revoca del mandato di non avrebbe data certa ed inciderebbe su quanto successivamente CP_1
disputato.
pagina 7 di 17 IV) Difese di .. Controparte_1 ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo, sostenendo che: Controparte_1
- il motivo è meramente ripropositivo delle difese articolate nel primo grado e già motivatamente disattese dal Tribunale;
- sono nuove, in quanto formulate solo con il gravame, le deduzioni secondo cui fosse CP_1 perfettamente a conoscenza dell'effettivo utilizzo fatto delle somme mutuate;
- non è stata motivatamente impugnata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che ai fini della declaratoria di nullità del mutuo di scopo occorre un accordo intercorso la banca ed il mutuatario in ordine ad una “diversa destinazione” delle somme mutuate e che in difetto di accordo ricorre solamente un inadempimento contrattuale ed osserva che gli appellanti non hanno nemmeno chiarito perché nel caso di specie non possa ricorrere un inadempimento ma si debba necessariamente trattare di nullità.
Deduce altresì l'infondatezza nel merito del motivo di gravame osservando che:
- in nessun passaggio della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che le somme mutuate sono state utilizzate per uno scopo diverso rispetto a quello previsto nel corrispondente contratto di mutuo e non vi è prova che l'eventuale distrazione sia ascrivibile alla banca;
- gli opponenti-appellanti non indicano neanche quali siano i documenti dai quali risulterebbe che la banca ha distratto le somme mutuate;
- in relazione alle erogazioni previste dal contratto di mutuo n. 4428781 del 27.03.2014 (avente come scopo la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in Carbonara Scrivia) la banca ha erogato il finanziamento solo all'esito della presentazione e della verifica delle fatture per i lavori eseguiti e l'impianto è stato effettivamente realizzato (con ciò essendo stato soddisfatto lo scopo del finanziamento);
- in relazione alle somme erogate per il secondo contratto di mutuo (avente ad oggetto l'acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti) il contratto non prevedeva a carico della banca alcun obbligo di attendere e di verificare le fatture (dovendo invece il cliente rendicontare a
MO), è stato il mutuatario ad indicare il conto corrente su cui accreditare le somme e comunque non vi è prova di una condotta distrattiva da parte della banca.
pagina 8 di 17 Deduce l'inammissibilità del secondo motivo (afferente alla rilevabilità d'ufficio della nullità totale o parziale delle fideiussioni) sostenendo che gli appellanti si siano limitati ad insistere nella tesi della nullità senza sviluppare alcun ragionamento critico rispetto alla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 richiamata dal Tribunale e posta a fondamento della decisione.
Ritiene comunque infondato nel merito il motivo di gravame evidenziando che:
- il Tribunale ha correttamente richiamato ed applicato la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 41994/2021 nella parte in cui quest'ultima ha affermato che l'effetto estensivo della nullità di singole clausole all'intero contratto deve conseguire all'allegazione “di fatti ulteriori che importino nullità totale”, che tale effetto estensivo non può essere rilevato d'ufficio dal giudice;
- l'onere di allegazione di tali “fatti ulteriori” nel caso di specie non è stato assolto e non è affatto né presumibile né notorio che in difetto di quelle specifiche clausole contestate i fideiussori non avrebbero prestato garanzia;
- il Tribunale non doveva rilevare d'ufficio nemmeno la nullità parziale essendo onere del giudice solo di indicare officiosamente la possibile nullità parziale alle parti, le quali sono poi onerate di formulare la relativa domanda e nel caso di specie il tema della nullità parziale era stato già introdotto da parti opponenti che peraltro non avevano formulato alcuna espressa domanda in tal senso.
Ritiene in ogni caso che il tema della nullità delle fideiussioni sottoscritte negli anni 2003 ( Pt_3
e 2005 ( e sia irrilevante ai fini del decidere in quanto tali
[...] Parte_2 Parte_3 fideiussioni sono state “superate” dalle lettere fideiussorie sottoscritte nel 2015 ove è stata espressamente prevista la modificazione del regolamento contrattuale delle medesime fideiussioni con esclusione di qualsiasi novazione. Sostiene quindi che l'integrale modificazione
“dei termini” delle originarie fideiussioni, abbia abrogato e sostanzialmente superato quanto inizialmente pattuito.
Deduce infine l'inammissibilità del terzo motivo di appello (in punto spese) ritenendo che il motivo sia sostanzialmente apodittico e non concludente. In particolare:
- gli appellanti hanno rilevato che l'istituto di credito ha notificato il decreto ingiuntivo pur avendo medio tempore ricevuto in pagamento l'importo di € 518.089,64, senza spiegare perché
pagina 9 di 17 sia in ipotesi sbagliata la valutazione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto irrilevante tale pagamento in quanto non incidente sulla liquidazione delle spese di lite;
- non sarebbe intellegibile e non è stata meglio argomentata l'affermazione secondo la quale l'individuazione della data in cui è intervenuta la revoca del mandato di MO “incide comunque sul successivamente disputata e senz'altro conosciuta”.
Nel merito osserva che i pagamenti ricevuti prima della notificazione del decreto ingiuntivo non hanno “delegittimato” l'iniziativa monitoria in quanto la Banca non ha mai preteso il pagamento dell'intero credito oggetto di ingiunzione mentre l'opposizione ha avuto invece ad oggetto l'intero credito.
Aggiunge che il pagamento parziale ricevuto non ha influenza sul valore del giudizio di opposizione (con cui per l'appunto è stato contestato l'intero credito).
Rileva infine che non vi è prova che la revoca del mandato da parte di MO sia avvenuta in una data antecedente rispetto a quella documentata in atti.
V) Decisione della Corte.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1) Con il primo motivo di gravame i fideiussori hanno ribadito la nullità derivata delle fideiussioni in quanto causalmente collegate a contratti di finanziamento a loro volta nulli.
In proposito è bene chiarire in che termini sia stata prospettata la nullità dei finanziamenti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
1.1) Quanto al primo finanziamento (ovverosia quello concesso per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico) gli opponenti avevano dedotto che:
- ai fini della realizzazione dell'impianto il debitore principale aveva annotato nella propria contabilità fatture emesse dai due fornitori Pure s.r.l. e Cel s.p.a. per complessivi € 1.182.274,20
(IVA esclusa), ovvero € 1.259.437,02 (IVA inclusa);
- il pagamento degli importi complessivamente dovuti a CEL S.p.a. e Pure S.r.l., le due imprese appaltatrici, ovvero € 1.259.437,02 (IVA inclusa), era stato effettuato per la minor somma di
€ 619.342,02, mediante bonifici tratti dal conto n. 20088446 intestato a . CP_1 CP_2
pagina 10 di 17 - residuavano € 286.562,98 (circa 1/3 dell'importo erogato) che non erano stati destinati allo scopo dell'operazione.
Gli opponenti avevano quindi addebitato ad di non avere verificato Controparte_1
l'avanzamento dei lavori (richiedendo l'esibizione delle fatture relative ai pagamenti da eseguire alle imprese appaltatrici) e più in generale di non avere vigilato sulla corretta destinazione delle somme erogate avendole utilizzate per abbattere le passività esistenti sul conto corrente.
si era difesa deducendo che il contratto prevedeva la concreta erogazione del Controparte_1 finanziamento per avanzamento lavori, che l'obbligazione su di lei gravante era quella di erogare il finanziamento una volta ricevuti i giustificativi di spesa (ovverosia le fatture emesse dai fornitori) non essendo gravata dall'obbligo di effettuare ulteriori verifiche, ragione per la quale il comportamento di (che anziché pagare integralmente le fatture le aveva saldate solo CP_2 in parte) integrava tutt'al più un inadempimento del mutuatario alle obbligazioni contratte con il finanziamento, non certo una causa di nullità del contratto. Aveva infine rilevato che l'impianto fotovoltaico (scopo del contratto di mutuo) era stato realizzato.
1.2) Relativamente al secondo finanziamento (avente ad oggetto l'acquisto-costruzione di macchinari, attrezzature ed impianti) gli opponenti avevano sostanzialmente prospettato i medesimi fatti a fondamento della tesi della nullità, ovverosia che:
- aveva annotato nelle proprie scritture contabili fatture per l'acquisto di macchinari, CP_2 attrezzature e impianti del valore complessivo di € 1.194.958,39 (IVA esclusa) ovvero
€ 1.326.039,48 (IVA inclusa);
- il pagamento degli importi complessivamente dovuti ai citati fornitori, ovvero € 1.326.039,48
(IVA inclusa), era stato effettuato solamente per € 671.165,70 mediante bonifici tratti dal conto n. 020088446; CP_1
- la differenza pari a € 735.661,80 non era stata destinata allo scopo indicato nel contratto ed era stata utilizzata da per abbattere l'esposizione di sul conto corrente n. 20088446. CP_1 CP_2
Anche in questo caso gli opponenti avevano addebitato ad di non avere mai Controparte_1
chiesto periodicamente informazioni rispetto alla realizzazione degli investimenti, di non avere fatto verifiche in tal senso e di avere utilizzato le somme erogate per abbattere le passività esistenti sul conto corrente.
pagina 11 di 17 si era difesa rilevando che in questo caso il finanziamento era stato erogato Controparte_1
anticipatamente in un'unica soluzione e che la banca non aveva alcun obbligo di verifica, essendo semmai ad essere inadempiente agli impegni assunti. CP_2
1.3) Tutto ciò premesso, il motivo di appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Non è stata specificamente impugnata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che per aversi nullità è necessario l'accordo delle parti volto ad imprimere una diversa destinazione alle somme mutuate, potendosi in difetto discutere solamente di inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'uno o dell'altro contraente.
Più nel dettaglio si rileva che secondo la giurisprudenza il mutuo di scopo (legale o convenzionale) “E' affetto da nullità, deducibile da qualunque interessato (art 1418 cod. civ.), quando sia stato stipulato con l'accordo, ab initio, di un'utilizzazione del finanziamento per finalità diverse (ad esempio, estinzione di debiti in precedenza assunti verso lo stesso istituto mutuante) e sempreché tale difforme utilizzazione sia stata poi concretamente attuata, ma non anche […] per l'eventuale accertamento di una pattuita diversa utilizzazione della somma mutuata, non contemplata nel contratto, ma sopravvenuta in data posteriore, la quale può giustificare esclusivamente una domanda di risoluzione per inadempimento, ad istanza dell'istituto mutuante” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3752 del 10/06/1981).
Si osserva che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo i fideiussori non avevano nemmeno prospettato l'esistenza di un “accordo” avente le predette caratteristiche, ovverosia coevo e/o anteriore ai singoli finanziamenti ed implicante la destinazione delle somme erogate ad un uso diverso rispetto a quello indicato nei mutui.
Quanto all'allegazione dell'esistenza di un accordo desumibile dal comportamento di CP_1 la quale “non poteva non sapere”, gli appellanti non spiegano perché il non avere vigilato
[...]
dovrebbe integrare nullità e non inadempimento da parte di Controparte_1
Vale la pena rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, non è stato il CTU ma il consulente di parte (doc. 1 opponenti) ad avere affermato che “non poteva Controparte_1 non sapere”.
Ad ogni modo, gli appellanti non spiegano perché il comportamento tenuto da uno dei contraenti pagina 12 di 17 successivamente alla stipula possa costituire prova piena dell'esistenza di un accordo ab initio piuttosto che prova dell'inadempimento contrattuale.
E' corretto il rilievo di nella parte in cui la stessa ha dato atto che gli appellanti Controparte_1 non hanno neanche indicato quale sarebbe il documento comprovante l'eventuale storno di importi erogati a titolo di finanziamento.
Gli appellanti non hanno nemmeno sostenuto che al momento dell'erogazione delle singole trance il conto corrente era già in rosso.
Si osserva infine che la tesi degli opponenti secondo la quale gli importi finanziati sono stati utilizzati per abbattere l'esposizione debitoria di sul conto corrente n. 20088446 CP_2
(ovverosia sullo stesso conto corrente su cui sono stati accreditati i finanziamenti) non trova riscontro nemmeno nella relazione econometrica prodotta in sede di opposizione (doc. 1 opponenti).
In effetti il perito di parte, relativamente al primo finanziamento (avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto fotovoltaico) ha sostenuto che l'importo non destinato allo scopo del mutuo è stato utilizzato per “alimentare giacenze di altri conti correnti intrattenuti dalla società con altri istituti di credito” (doc. 1 opponenti, pag. 10).
Con riferimento al secondo finanziamento (finalizzato all'acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti) il consulente di parte si è limitato a constatare che parte delle somme erogate (in via anticipata) non è stata utilizzata per lo scopo dichiarato in contratto.
2) Il secondo motivo ha ad oggetto le fideiussioni prestate da e nel Parte_2 Parte_3
2003 e nel 2005, poi rinegoziate nel 2015.
2.1) Come correttamente già rilevato dal Tribunale, gli opponenti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avevano dedotto soltanto la nullità totale delle fideiussioni in quanto meramente ripropositive dello schema ABI, senza specificare per quale ragione la nullità di singole clausole dovesse per ciò solo estendersi all'intero negozio.
Alcuna specificazione e/o modificazione delle difese e delle domande è avvenuta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c..
La Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 parte motiva) ha espressamente escluso che la nullità dell'intesa concorrenziale “a monte” possa automaticamente pagina 13 di 17 comportare la nullità totale della fideiussione “a valle” in quanto “è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato succitato ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione. È di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa”.
2.2) È parimenti corretta l'osservazione del Tribunale secondo cui gli opponenti non hanno dedotto la nullità parziale di singole clausole contenute nelle varie fideiussioni sottoscritte
(essendo stata sostenuta solo la tesi della nullità totale).
E' infondata la deduzione difensiva di parti appellanti secondo la quale la nullità parziale potrebbe essere dichiarata d'ufficio.
La stessa Corte di Cassazione appena citata ha ribadito, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.) che il giudice innanzi al quale è stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve segnalare di ufficio la sua possibile nullità parziale e
“qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo” (Cass. citata, parte motiva).
E' comunque corretto il rilievo degli appellanti secondo cui la nullità parziale può essere dedotta per la prima volta in appello.
Secondo la giurisprudenza “In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dipendente da intesa restrittiva a monte, in quanto eccezione in senso lato, è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la
pagina 14 di 17 produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 416 del
08/01/2025)
Quindi, non è inammissibile la deduzione in appello della nullità delle clausole 2, 6, 8.
Si osserva peraltro che con il motivo di gravame si dà erroneamente per scontato che vi sia sovrapponibilità tra nullità parziale (deducibile anche con il gravame) e fatto impeditivo
(deducibile solamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Nel primo grado di giudizio gli opponenti non avevano eccepito l'intervenuta decadenza di per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. e la relativa eccezione, proposta Controparte_1
solamente con il gravame, è tardiva ed in quanto tale inammissibile.
Deve infine darsi atto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.” (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 863 del
13/01/2025).
Nel caso di specie il provvedimento della Banca d'Italia non è stato prodotto essendo in atti solo lo schema ABI (doc. 10 opponenti).
3) E' infondato il terzo motivo afferente alla liquidazione delle spese di lite.
Quanto alla fase monitoria, si rileva che il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha omesso di riliquidare le relative spese in considerazione del parziale pagamento intervenuto in favore di prima della notificazione del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Quanto all'individuazione del valore del giudizio di merito, gli appellanti omettono di considerare che oggetto del giudizio non è solo il credito azionato da ma anche la Controparte_1
nullità dei mutui e delle fideiussioni.
Gli opponenti, infatti, non si sono limitati a chiedere un accertamento incidentale della nullità
pagina 15 di 17 finalizzato al mero rigetto della domanda di pagamento ma hanno proposto specifiche domande di accertamento e declaratoria di nullità dei finanziamenti e delle fideiussioni.
Lo stesso Tribunale aveva dato atto che le spese del giudizio dovevano essere liquidate tenendo conto sia del credito residuo vantato dalla banca, sia dell'infondatezza dei motivi di opposizione.
Pertanto, ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto anche del valore dei titoli contrattuali.
Venendo in rilievo fideiussioni accessorie a mutui chirografari, il valore della causa è quindi corrispondente al valore dei mutui.
Limitando l'esame ai soli mutui erogati da e pur escludendo la “quota” del Controparte_1
secondo mutuo erogata da MO (inizialmente gestita da il valore della Controparte_1 causa è pari ad € 1.333.000,00 (€ 910.000,00 ed € 423.000,00).
E' pertanto corretto lo scaglione cui ha attinto il Tribunale, compreso tra € 1.000.000,00 ed
€ 2.000.000,00.
4) Relativamente al rapporto processuale con l'appellata le spese seguono la Controparte_1
soccombenza, dovendo essere poste a carico di parti appellanti ed in favore di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM
n. 147/22 e comunque nei limiti della nota spese depositata da (richiesti Controparte_1
€ 22.426,00 per compensi).
Nulla sulle spese, stante la sua contumacia, relativamente al rapporto processuale con
[...]
. Controparte_2
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 4893/2024 pubblicata il 01.10.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare ad Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 22.426,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle
[...]
spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Nulla sulle spese relativamente al rapporto processuale tra parti appellanti ed il
[...]
CP_2
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_2 Parte_3 Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1254/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Grattarola Massimo, Parte_3 C.F._2
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Balbo Di Vinadio, Controparte_1 P.IVA_2
appellato
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 11.07.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
10.07.2025)
OGGETTO: fideiussione
CONCLUSIONI
Per gli appellanti + 2: Parte_2
pagina 1 di 17 “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'appellata sentenza, in via principale respingere la domanda di dichiarando nulli contratti di finanziamento stipulati e Controparte_1
oggetto del giudizio, con conseguente nullità delle fideiussioni prestate, o comunque nulle le clausole 2.6.8 dei contratti di fideiussione medesimi con conseguente decadenza di CP_1
dalla facoltà di agire contro i fideiussori
[...]
Vinte le spese del doppio grado in via subordinata in ipotesi di rigetto della superiore domanda, rimodulare le spese del primo grado in ragione dello scaglione tra € 500.000 e € 1.000.000 e compensarle integralmente o condannare gli opponenti al pagamento di quota di 1/3 delle spese con compensazione dei restanti 2\3
Compensate le spese del presente grado”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contraria reiecta,
In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
In via principale respingere tutti i motivi d'appello in quanto infondati per i motivi di cui sopra e per l'effetto confermare la sentenza n. 4893/2024 del Tribunale di Torino, dr.ssa Marisa Gallo -
R.G. 23168/2020 dell'1.10.2024.
In ogni caso con vittoria di spese, onorari e accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Limitando l'esame a quanto ancora di rilievo ai fini del presente gravame, con decreto n. 6149/2020 del 07.09.2020 il Tribunale di Torino ingiungeva ai fideiussori Parte_2
il pagamento, in solido tra loro ed in favore di Parte_4 CP_1 dell'importo complessivo di € 2.067.840,75 (Fa.be obbligata per il minor importo di
[...]
€ 1.210.110,62) derivante dall'esposizione maturata dal debitore principale in CP_2
relazione ai seguenti titoli:
- contratto di conto corrente n. 20088446 stipulato in data 2 ottobre 2003;
pagina 2 di 17 - contratto di finanziamento chirografario a stato avanzamento dei valori stipulato in data 27 marzo 2014 (n. 4428781) per un importo totale di € 910.000,00, da corrispondersi in più erogazioni in preammortamento;
- contratto di mutuo chirografario agevolato da destinare all'acquisto/costruzione di macchinari, attrezzature e impianti, stipulato in data 15 ottobre 2015 per l'importo totale di € 1.410.000,00, erogato in parte con fondi della medesima (rapporto n. 4736978 per un valore Controparte_1 pari ad € 423.000,00) ed in parte con fondi di MO S.p.A. (rapporto n. 4736941 per un valore pari ad € 987.000,00);
Cont e proponevano opposizione deducendo Parte_2 Parte_3 Controparte_4
innanzitutto la nullità derivata delle fideiussioni in conseguenza della nullità dei contratti di finanziamento sostenendo che venissero in rilievo mutui di scopo relativamente ai quali le somme erogate avrebbero dovuto essere specificamente destinate (quanto al primo contratto) a finanziare un programma di investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e (quanto al secondo) ad acquistare o costruire macchinari e attrezzature. Rilevavano che le somme erogate erano state solo parzialmente destinate agli scopi dichiarati mentre la residua parte era stata utilizzata per ripianare l'esposizione debitoria del debitore principale ( nei confronti CP_2
dell'istituto bancario.
Deducevano altresì l'invalidità delle fideiussioni prestate da e poiché Parte_2 Parte_3
conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI, riconosciuto illegittimo da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.
prendeva specifica posizione in ordine ai motivi di opposizione rilevandone Controparte_1
l'infondatezza. Dava altresì atto che in data 11.9.2020, (a sua volta Controparte_5 garante) aveva pagato l'importo di € 518.089,64.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 4893/2024 pubblicata in data 01.10.2024:
- rigettava l'opposizione;
- revocava il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 17 C
- condannava gli opponenti e . Parte_2 Parte_3 Parte_5
(quest'ultima nei limiti di € 353.920,52) a corrispondere in solido tra loro ed in favore di l'importo residuo di € 683.518,04 oltre interessi dal dovuto al saldo come da Controparte_1
domanda;
- condannava i medesimi opponenti in solido tra loro a rimborsare ad le spese di Controparte_1 lite liquidate in € 40.000,00 oltre esposti ed accessori;
- poneva definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in via solidate tra loro.
Il Tribunale riteneva infondata la dedotta nullità dei contratti di mutuo.
Previo richiamo della giurisprudenza di legittimità, rilevava che ai fini della declaratoria di nullità era necessaria la prova dell'esistenza di un accordo tra mutuante e mutuatario avente ad oggetto l'utilizzazione della provvista per una finalità diversa rispetto a quella contrattualmente convenuta. Per contro, ove la destinazione non fosse stata rispettata unilateralmente ad opera di una delle parti, tale condotta poteva integrare solamente un inadempimento cui non conseguiva la nullità.
Nel caso di specie non vi era prova che le parti si fossero accordate in tal senso ed in particolare per una destinazione delle somme differente rispetto a quella prevista nei contratti di mutuo.
Le somme erogate dalla banca erano state infatti versate sul conto corrente n. 20088446 stipulato tra ed e l'eventuale diversa destinazione rispetto agli scopi indicati nei CP_2 CP_1
contratti non era imputabile ad una condotta di ma semmai ad un inadempimento Controparte_1
del mutuatario.
In merito alla dedotta nullità delle fideiussioni (in quanto ri-propositive dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2 maggio 2005), richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, il
Tribunale rilevava che, sebbene le clausole delle fideiussioni stipulate negli anni 2003 e 2004 riproponessero il contenuto delle clausole dello schema contrattuale ABI, gli attori non avevano allegato fatti idonei a determinare l'estensione della nullità all'intero negozio fideiussorio, né avevano invocato la nullità parziale e tanto meno prospettato sotto quali profili tale nullità parziale avrebbe potuto produrre effetti sul diritto azionato dall'istituto di credito.
pagina 4 di 17 Attesa la validità delle fideiussioni originariamente sottoscritte, il Tribunale concludeva per la validità delle successive fideiussioni rilasciate da e (in data 15 ottobre 2015) che non Pt_2 Pt_3 avevano riproposto le clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2005 e con cui la garanzia era stata estesa fino ad un importo complessivo di € 4.023.000,00.
Quanto alla determinazione delle somme ancora dovute, il Tribunale dava atto che era stata disposta apposita C.T.U. che aveva quantificato in complessivi € 683.518,04 l'importo ancora a credito della convenuta, detratti i pagamenti intervenuti in parte in via anticipata rispetto al procedimento monitorio (ma dopo il deposito del ricorso per ingiunzione) ed in parte in corso di
Cont causa. L'attrice era invece obbligata sino all'importo di € 353.920,02. Controparte_4
Quanto alla liquidazione delle spese ed alla determinazione del valore della causa, il Tribunale attingeva allo scaglione compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 2.000.000,00 ritenendo che:
- i pagamenti pervenuti in favore di prima della notificazione del decreto ingiuntivo CP_1
(€ 518.089,64) non incidevano sulla liquidazione delle spese;
- i pagamenti pervenuti ad in corso di causa non incidevano sul valore della Controparte_1
controversia ed erano stati prontamente comunicati dalla stessa Controparte_1
- era priva di concreto rilievo decisorio la circostanza che MO (che aveva concorso unitamente a ad erogare il secondo finanziamento) avesse revocato il mandato Controparte_1 rilasciato ad ad agire per il recupero della sua “quota” di credito, in quanto la Controparte_1
revoca era intervenuta solo in corso di causa.
III) Motivi di appello proposti da e Parte_2 Parte_3 Parte_1
Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la dedotta la nullità derivata delle fideiussioni correlata alla nullità dei mutui chirografari.
Si dolgono che il Tribunale abbia ritenuto assente la prova dell'accordo di distrazione delle somme oggetto dei finanziamenti.
Ribadiscono che c.d. primo finanziamento (n. 0550004428781000 del 27/03/2014) era stato erogato sul conto corrente n. 20088446 (acceso presso per l'importo di € 910.000,00 CP_1
ed avrebbe dovuto destinarsi alla realizzazione di impianto fotovoltaico dal costo complessivo di pagina 5 di 17 euro 1.117.270,00 IVA compresa.
Ribadiscono, ritenendo che la relativa circostanza non sia stata considerata dal Tribunale, che aveva invece stornato l'importo di euro 286.562,98 (1/3 dell'importo erogato) allo CP_1
scopo di abbattere l'esposizione debitoria di già esistente sul medesimo conto CP_2
corrente, in violazione degli articoli 2, co. 4 e 5 del contratto di finanziamento.
Deducono che tale circostanza non potesse non essere conosciuta da in quanto le CP_1
erogazioni del mutuo e il loro utilizzo per il pagamento dei fornitori erano tutte transitate sul medesimo conto corrente.
Sostengono che la medesima situazione si era ripetuta con il c.d. secondo mutuo (del
Pa 15/10/2015), ovverosia con il mutuo chirografario di scopo agevolato da RR del Piemonte per l'importo di euro 1.410.000,00, da destinarsi all'acquisto e alla costruzione di macchinari, attrezzature e impianti, sempre accreditato sul conto corrente n. 20088446.
Deducono che dalla stessa CTU risulta che l'importo complessivo di € 735.661,80 non era stato utilizzato per lo scopo del contratto, ma era stato utilizzato dalla banca per ridurre considerevolmente la propria esposizione creditoria nei confronti della società.
Ribadiscono che lo stesso CTU aveva sottolineato che il mancato utilizzo delle somme per gli scopi indicati nei contratti di finanziamento non potesse non essere conosciuto da CP_1
Affermano quindi che era perfettamente d'accordo con tale mancato utilizzo ed anzi se CP_1
ne era giovata.
Ritengono quindi che il contratto di mutuo di scopo sia da ritenersi nullo poiché privo della sua giustificazione causale.
Conseguentemente, avendo le fideiussioni un collegamento negoziale funzionale con i suddetti finanziamenti, la nullità si ripercuoterebbe anche su di esse.
Con il secondo motivo censurano la parte della sentenza con cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003, avendo il Tribunale ritenuto che non siano stati allegati fatti idonei a determinare, ai sensi dell'articolo 1419 c.c., la nullità all'intero negozio fideiussorio.
In senso contrario rilevano che la nullità di queste clausole è rilevabile anche d'ufficio e ritengono che la conseguenza della riproduzione delle clausole ABI (nullità dell'intero contratto o nullità
pagina 6 di 17 parziale) è questione di adesione all'uno o all'altro orientamento giurisprudenziale, non certo questione di fatto dipendente dalle allegazioni attoree.
Rilevano che optando per l'orientamento che ritiene sussistente una nullità parziale, dovrebbe conseguire la nullità della deroga al termine di cui all'articolo 1957 c.c. (clausola ABI n.8), con la conseguenza che la banca sarebbe decaduta dal diritto di procedere contro i fideiussori.
Osservano che non ha contestato la riproduzione delle clausole dello schema ABI 2003 CP_1
nelle fideiussioni sottoscritte dagli attori opponenti e la loro conseguente nullità e ritengono che le fideiussioni sottoscritte nel 2015 non abbiano modificato le clausole ABI, avendole riprodotte integralmente.
Con il terzo motivo censurano la decisione del Tribunale in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
Ritengono che il Tribunale abbia ingiustamente calcolato le spese di lite attingendo allo scaglione da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 non tenendo conto dei pagamenti nel frattempo eseguiti in favore di né della revoca del mandato da parte di MO. CP_1
Osservano innanzitutto che il pagamento di € 518.089,64 è avvenuto prima della notificazione del decreto ingiuntivo, ragione per la quale il Tribunale avrebbe comunque dovuto revocare il decreto.
Quanto alla revoca del mandato da parte di MO, rilevano che la lettera del settembre
2021 (doc. 56 non contiene alcuna revoca, contenendo piuttosto la conferma di una CP_1 pregressa revoca già intervenuta nell'ambito di un precedente scambio via mail intervenuto tra le parti.
Ritengono quindi che le spese di lite del primo grado, anche in caso di rigetto dell'appello, dovrebbero essere compensate o rimodulate, con attribuzione ad della percentuale di CP_1
credito ottenuto, cioè 1/3.
Deducono che lo scaglione non possa che essere quello relativo alla somma riconosciuta e non a quella richiesta, sia perché la sola somma pagata prima della notificazione del decreto ingiuntivo riporterebbe i limiti quantitativi dello stesso al di sotto del milione di euro, sia perché la revoca del mandato di non avrebbe data certa ed inciderebbe su quanto successivamente CP_1
disputato.
pagina 7 di 17 IV) Difese di .. Controparte_1 ha dedotto l'inammissibilità del primo motivo, sostenendo che: Controparte_1
- il motivo è meramente ripropositivo delle difese articolate nel primo grado e già motivatamente disattese dal Tribunale;
- sono nuove, in quanto formulate solo con il gravame, le deduzioni secondo cui fosse CP_1 perfettamente a conoscenza dell'effettivo utilizzo fatto delle somme mutuate;
- non è stata motivatamente impugnata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che ai fini della declaratoria di nullità del mutuo di scopo occorre un accordo intercorso la banca ed il mutuatario in ordine ad una “diversa destinazione” delle somme mutuate e che in difetto di accordo ricorre solamente un inadempimento contrattuale ed osserva che gli appellanti non hanno nemmeno chiarito perché nel caso di specie non possa ricorrere un inadempimento ma si debba necessariamente trattare di nullità.
Deduce altresì l'infondatezza nel merito del motivo di gravame osservando che:
- in nessun passaggio della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che le somme mutuate sono state utilizzate per uno scopo diverso rispetto a quello previsto nel corrispondente contratto di mutuo e non vi è prova che l'eventuale distrazione sia ascrivibile alla banca;
- gli opponenti-appellanti non indicano neanche quali siano i documenti dai quali risulterebbe che la banca ha distratto le somme mutuate;
- in relazione alle erogazioni previste dal contratto di mutuo n. 4428781 del 27.03.2014 (avente come scopo la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in Carbonara Scrivia) la banca ha erogato il finanziamento solo all'esito della presentazione e della verifica delle fatture per i lavori eseguiti e l'impianto è stato effettivamente realizzato (con ciò essendo stato soddisfatto lo scopo del finanziamento);
- in relazione alle somme erogate per il secondo contratto di mutuo (avente ad oggetto l'acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti) il contratto non prevedeva a carico della banca alcun obbligo di attendere e di verificare le fatture (dovendo invece il cliente rendicontare a
MO), è stato il mutuatario ad indicare il conto corrente su cui accreditare le somme e comunque non vi è prova di una condotta distrattiva da parte della banca.
pagina 8 di 17 Deduce l'inammissibilità del secondo motivo (afferente alla rilevabilità d'ufficio della nullità totale o parziale delle fideiussioni) sostenendo che gli appellanti si siano limitati ad insistere nella tesi della nullità senza sviluppare alcun ragionamento critico rispetto alla sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 richiamata dal Tribunale e posta a fondamento della decisione.
Ritiene comunque infondato nel merito il motivo di gravame evidenziando che:
- il Tribunale ha correttamente richiamato ed applicato la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 41994/2021 nella parte in cui quest'ultima ha affermato che l'effetto estensivo della nullità di singole clausole all'intero contratto deve conseguire all'allegazione “di fatti ulteriori che importino nullità totale”, che tale effetto estensivo non può essere rilevato d'ufficio dal giudice;
- l'onere di allegazione di tali “fatti ulteriori” nel caso di specie non è stato assolto e non è affatto né presumibile né notorio che in difetto di quelle specifiche clausole contestate i fideiussori non avrebbero prestato garanzia;
- il Tribunale non doveva rilevare d'ufficio nemmeno la nullità parziale essendo onere del giudice solo di indicare officiosamente la possibile nullità parziale alle parti, le quali sono poi onerate di formulare la relativa domanda e nel caso di specie il tema della nullità parziale era stato già introdotto da parti opponenti che peraltro non avevano formulato alcuna espressa domanda in tal senso.
Ritiene in ogni caso che il tema della nullità delle fideiussioni sottoscritte negli anni 2003 ( Pt_3
e 2005 ( e sia irrilevante ai fini del decidere in quanto tali
[...] Parte_2 Parte_3 fideiussioni sono state “superate” dalle lettere fideiussorie sottoscritte nel 2015 ove è stata espressamente prevista la modificazione del regolamento contrattuale delle medesime fideiussioni con esclusione di qualsiasi novazione. Sostiene quindi che l'integrale modificazione
“dei termini” delle originarie fideiussioni, abbia abrogato e sostanzialmente superato quanto inizialmente pattuito.
Deduce infine l'inammissibilità del terzo motivo di appello (in punto spese) ritenendo che il motivo sia sostanzialmente apodittico e non concludente. In particolare:
- gli appellanti hanno rilevato che l'istituto di credito ha notificato il decreto ingiuntivo pur avendo medio tempore ricevuto in pagamento l'importo di € 518.089,64, senza spiegare perché
pagina 9 di 17 sia in ipotesi sbagliata la valutazione del Tribunale nella parte in cui lo stesso ha ritenuto irrilevante tale pagamento in quanto non incidente sulla liquidazione delle spese di lite;
- non sarebbe intellegibile e non è stata meglio argomentata l'affermazione secondo la quale l'individuazione della data in cui è intervenuta la revoca del mandato di MO “incide comunque sul successivamente disputata e senz'altro conosciuta”.
Nel merito osserva che i pagamenti ricevuti prima della notificazione del decreto ingiuntivo non hanno “delegittimato” l'iniziativa monitoria in quanto la Banca non ha mai preteso il pagamento dell'intero credito oggetto di ingiunzione mentre l'opposizione ha avuto invece ad oggetto l'intero credito.
Aggiunge che il pagamento parziale ricevuto non ha influenza sul valore del giudizio di opposizione (con cui per l'appunto è stato contestato l'intero credito).
Rileva infine che non vi è prova che la revoca del mandato da parte di MO sia avvenuta in una data antecedente rispetto a quella documentata in atti.
V) Decisione della Corte.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1) Con il primo motivo di gravame i fideiussori hanno ribadito la nullità derivata delle fideiussioni in quanto causalmente collegate a contratti di finanziamento a loro volta nulli.
In proposito è bene chiarire in che termini sia stata prospettata la nullità dei finanziamenti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
1.1) Quanto al primo finanziamento (ovverosia quello concesso per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico) gli opponenti avevano dedotto che:
- ai fini della realizzazione dell'impianto il debitore principale aveva annotato nella propria contabilità fatture emesse dai due fornitori Pure s.r.l. e Cel s.p.a. per complessivi € 1.182.274,20
(IVA esclusa), ovvero € 1.259.437,02 (IVA inclusa);
- il pagamento degli importi complessivamente dovuti a CEL S.p.a. e Pure S.r.l., le due imprese appaltatrici, ovvero € 1.259.437,02 (IVA inclusa), era stato effettuato per la minor somma di
€ 619.342,02, mediante bonifici tratti dal conto n. 20088446 intestato a . CP_1 CP_2
pagina 10 di 17 - residuavano € 286.562,98 (circa 1/3 dell'importo erogato) che non erano stati destinati allo scopo dell'operazione.
Gli opponenti avevano quindi addebitato ad di non avere verificato Controparte_1
l'avanzamento dei lavori (richiedendo l'esibizione delle fatture relative ai pagamenti da eseguire alle imprese appaltatrici) e più in generale di non avere vigilato sulla corretta destinazione delle somme erogate avendole utilizzate per abbattere le passività esistenti sul conto corrente.
si era difesa deducendo che il contratto prevedeva la concreta erogazione del Controparte_1 finanziamento per avanzamento lavori, che l'obbligazione su di lei gravante era quella di erogare il finanziamento una volta ricevuti i giustificativi di spesa (ovverosia le fatture emesse dai fornitori) non essendo gravata dall'obbligo di effettuare ulteriori verifiche, ragione per la quale il comportamento di (che anziché pagare integralmente le fatture le aveva saldate solo CP_2 in parte) integrava tutt'al più un inadempimento del mutuatario alle obbligazioni contratte con il finanziamento, non certo una causa di nullità del contratto. Aveva infine rilevato che l'impianto fotovoltaico (scopo del contratto di mutuo) era stato realizzato.
1.2) Relativamente al secondo finanziamento (avente ad oggetto l'acquisto-costruzione di macchinari, attrezzature ed impianti) gli opponenti avevano sostanzialmente prospettato i medesimi fatti a fondamento della tesi della nullità, ovverosia che:
- aveva annotato nelle proprie scritture contabili fatture per l'acquisto di macchinari, CP_2 attrezzature e impianti del valore complessivo di € 1.194.958,39 (IVA esclusa) ovvero
€ 1.326.039,48 (IVA inclusa);
- il pagamento degli importi complessivamente dovuti ai citati fornitori, ovvero € 1.326.039,48
(IVA inclusa), era stato effettuato solamente per € 671.165,70 mediante bonifici tratti dal conto n. 020088446; CP_1
- la differenza pari a € 735.661,80 non era stata destinata allo scopo indicato nel contratto ed era stata utilizzata da per abbattere l'esposizione di sul conto corrente n. 20088446. CP_1 CP_2
Anche in questo caso gli opponenti avevano addebitato ad di non avere mai Controparte_1
chiesto periodicamente informazioni rispetto alla realizzazione degli investimenti, di non avere fatto verifiche in tal senso e di avere utilizzato le somme erogate per abbattere le passività esistenti sul conto corrente.
pagina 11 di 17 si era difesa rilevando che in questo caso il finanziamento era stato erogato Controparte_1
anticipatamente in un'unica soluzione e che la banca non aveva alcun obbligo di verifica, essendo semmai ad essere inadempiente agli impegni assunti. CP_2
1.3) Tutto ciò premesso, il motivo di appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Non è stata specificamente impugnata la parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che per aversi nullità è necessario l'accordo delle parti volto ad imprimere una diversa destinazione alle somme mutuate, potendosi in difetto discutere solamente di inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'uno o dell'altro contraente.
Più nel dettaglio si rileva che secondo la giurisprudenza il mutuo di scopo (legale o convenzionale) “E' affetto da nullità, deducibile da qualunque interessato (art 1418 cod. civ.), quando sia stato stipulato con l'accordo, ab initio, di un'utilizzazione del finanziamento per finalità diverse (ad esempio, estinzione di debiti in precedenza assunti verso lo stesso istituto mutuante) e sempreché tale difforme utilizzazione sia stata poi concretamente attuata, ma non anche […] per l'eventuale accertamento di una pattuita diversa utilizzazione della somma mutuata, non contemplata nel contratto, ma sopravvenuta in data posteriore, la quale può giustificare esclusivamente una domanda di risoluzione per inadempimento, ad istanza dell'istituto mutuante” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3752 del 10/06/1981).
Si osserva che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo i fideiussori non avevano nemmeno prospettato l'esistenza di un “accordo” avente le predette caratteristiche, ovverosia coevo e/o anteriore ai singoli finanziamenti ed implicante la destinazione delle somme erogate ad un uso diverso rispetto a quello indicato nei mutui.
Quanto all'allegazione dell'esistenza di un accordo desumibile dal comportamento di CP_1 la quale “non poteva non sapere”, gli appellanti non spiegano perché il non avere vigilato
[...]
dovrebbe integrare nullità e non inadempimento da parte di Controparte_1
Vale la pena rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto con il gravame, non è stato il CTU ma il consulente di parte (doc. 1 opponenti) ad avere affermato che “non poteva Controparte_1 non sapere”.
Ad ogni modo, gli appellanti non spiegano perché il comportamento tenuto da uno dei contraenti pagina 12 di 17 successivamente alla stipula possa costituire prova piena dell'esistenza di un accordo ab initio piuttosto che prova dell'inadempimento contrattuale.
E' corretto il rilievo di nella parte in cui la stessa ha dato atto che gli appellanti Controparte_1 non hanno neanche indicato quale sarebbe il documento comprovante l'eventuale storno di importi erogati a titolo di finanziamento.
Gli appellanti non hanno nemmeno sostenuto che al momento dell'erogazione delle singole trance il conto corrente era già in rosso.
Si osserva infine che la tesi degli opponenti secondo la quale gli importi finanziati sono stati utilizzati per abbattere l'esposizione debitoria di sul conto corrente n. 20088446 CP_2
(ovverosia sullo stesso conto corrente su cui sono stati accreditati i finanziamenti) non trova riscontro nemmeno nella relazione econometrica prodotta in sede di opposizione (doc. 1 opponenti).
In effetti il perito di parte, relativamente al primo finanziamento (avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto fotovoltaico) ha sostenuto che l'importo non destinato allo scopo del mutuo è stato utilizzato per “alimentare giacenze di altri conti correnti intrattenuti dalla società con altri istituti di credito” (doc. 1 opponenti, pag. 10).
Con riferimento al secondo finanziamento (finalizzato all'acquisto di macchinari, attrezzature ed impianti) il consulente di parte si è limitato a constatare che parte delle somme erogate (in via anticipata) non è stata utilizzata per lo scopo dichiarato in contratto.
2) Il secondo motivo ha ad oggetto le fideiussioni prestate da e nel Parte_2 Parte_3
2003 e nel 2005, poi rinegoziate nel 2015.
2.1) Come correttamente già rilevato dal Tribunale, gli opponenti con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avevano dedotto soltanto la nullità totale delle fideiussioni in quanto meramente ripropositive dello schema ABI, senza specificare per quale ragione la nullità di singole clausole dovesse per ciò solo estendersi all'intero negozio.
Alcuna specificazione e/o modificazione delle difese e delle domande è avvenuta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c..
La Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 parte motiva) ha espressamente escluso che la nullità dell'intesa concorrenziale “a monte” possa automaticamente pagina 13 di 17 comportare la nullità totale della fideiussione “a valle” in quanto “è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato succitato ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione. È di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest'ultimo è, invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa”.
2.2) È parimenti corretta l'osservazione del Tribunale secondo cui gli opponenti non hanno dedotto la nullità parziale di singole clausole contenute nelle varie fideiussioni sottoscritte
(essendo stata sostenuta solo la tesi della nullità totale).
E' infondata la deduzione difensiva di parti appellanti secondo la quale la nullità parziale potrebbe essere dichiarata d'ufficio.
La stessa Corte di Cassazione appena citata ha ribadito, a presidio del principio processuale della domanda (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.) che il giudice innanzi al quale è stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve segnalare di ufficio la sua possibile nullità parziale e
“qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo” (Cass. citata, parte motiva).
E' comunque corretto il rilievo degli appellanti secondo cui la nullità parziale può essere dedotta per la prima volta in appello.
Secondo la giurisprudenza “In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle dipendente da intesa restrittiva a monte, in quanto eccezione in senso lato, è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la
pagina 14 di 17 produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 416 del
08/01/2025)
Quindi, non è inammissibile la deduzione in appello della nullità delle clausole 2, 6, 8.
Si osserva peraltro che con il motivo di gravame si dà erroneamente per scontato che vi sia sovrapponibilità tra nullità parziale (deducibile anche con il gravame) e fatto impeditivo
(deducibile solamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Nel primo grado di giudizio gli opponenti non avevano eccepito l'intervenuta decadenza di per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. e la relativa eccezione, proposta Controparte_1
solamente con il gravame, è tardiva ed in quanto tale inammissibile.
Deve infine darsi atto che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.” (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 863 del
13/01/2025).
Nel caso di specie il provvedimento della Banca d'Italia non è stato prodotto essendo in atti solo lo schema ABI (doc. 10 opponenti).
3) E' infondato il terzo motivo afferente alla liquidazione delle spese di lite.
Quanto alla fase monitoria, si rileva che il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha omesso di riliquidare le relative spese in considerazione del parziale pagamento intervenuto in favore di prima della notificazione del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Quanto all'individuazione del valore del giudizio di merito, gli appellanti omettono di considerare che oggetto del giudizio non è solo il credito azionato da ma anche la Controparte_1
nullità dei mutui e delle fideiussioni.
Gli opponenti, infatti, non si sono limitati a chiedere un accertamento incidentale della nullità
pagina 15 di 17 finalizzato al mero rigetto della domanda di pagamento ma hanno proposto specifiche domande di accertamento e declaratoria di nullità dei finanziamenti e delle fideiussioni.
Lo stesso Tribunale aveva dato atto che le spese del giudizio dovevano essere liquidate tenendo conto sia del credito residuo vantato dalla banca, sia dell'infondatezza dei motivi di opposizione.
Pertanto, ai fini della determinazione del valore della causa, deve tenersi conto anche del valore dei titoli contrattuali.
Venendo in rilievo fideiussioni accessorie a mutui chirografari, il valore della causa è quindi corrispondente al valore dei mutui.
Limitando l'esame ai soli mutui erogati da e pur escludendo la “quota” del Controparte_1
secondo mutuo erogata da MO (inizialmente gestita da il valore della Controparte_1 causa è pari ad € 1.333.000,00 (€ 910.000,00 ed € 423.000,00).
E' pertanto corretto lo scaglione cui ha attinto il Tribunale, compreso tra € 1.000.000,00 ed
€ 2.000.000,00.
4) Relativamente al rapporto processuale con l'appellata le spese seguono la Controparte_1
soccombenza, dovendo essere poste a carico di parti appellanti ed in favore di Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM
n. 147/22 e comunque nei limiti della nota spese depositata da (richiesti Controparte_1
€ 22.426,00 per compensi).
Nulla sulle spese, stante la sua contumacia, relativamente al rapporto processuale con
[...]
. Controparte_2
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 gli appellanti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino n. 4893/2024 pubblicata il 01.10.2024 che per l'effetto conferma;
2) Condanna a rimborsare ad Parte_2 Parte_3 Parte_1 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 22.426,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle
[...]
spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge;
3) Nulla sulle spese relativamente al rapporto processuale tra parti appellanti ed il
[...]
CP_2
4) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Parte_2 Parte_3 Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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