Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/05/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2100/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2100/2024, riservata in decisione all'udienza del 28.01.2025, con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Antonio Ambrosino Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Veronica Giugliano CP_1
APPELLATA
NONCHÈ
in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Controparte_2
Pintauro
, in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. Raffaele Marciano in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Stefania Controparte_4
Russo in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Nuvola Di Mauro Controparte_5
APPELLATI
1
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_6
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_7
APPELLATI contumaci
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., osserva il
Tribunale che l' (nel prosieguo, per brevità, ) ha impugnato la Parte_1 CP_8
sentenza n. 3739/2023 del Giudice di Pace di Nola, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da veniva così statuito: “1) in accoglimento dell'opposizione dichiara la illegittimità della comunicazione CP_1
di iscrizione ipotecaria relativamente alle cartelle distinte dai numeri dai numeri dai numeri 07120120119875409000 dell'importo di € 302,17; 07120130085590433000 dell'importo di € 172,16; 07120140064141174000 dell'importo di € 563,95; 07120150013050601000 dell'importo di € 322,42; 07120150058600478000 dell'importo di €
164,85; 07120150071994001000 dell'importo di € 1.071,38; 07120150093791577000 dell'importo di € 110,91;
07120150093791577000 dell'importo di € 1.035,44; 07120180049490164000 dell'importo di € 1.021,54;
07120130113530158000 dell'importo di € 436,25; 07120130123281717000 dell'importo di € 179,26;
07120140109164502000 dell'importo di € 173,83; 07120150071994001000 dell'importo di € 4.752,68; 2) condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle Controparte_9
spese processuali che in base alle tariffe forensi liquida in complessivi € 1.450,00, di cui € 250,00 per spese ed € 1.200,00 per il compenso per la prestazione professionale forense, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, ex articolo 93 c.p.c., all'avvocato Veronica Giugliano;
3) compensa le spese di lite tra la gli enti pubblici CP_1
territoriali costituiti (il e il;
4) nulla per le spese in favore del Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6
del , del del . Controparte_3 Controparte_7 Controparte_4
2 Si costituiva in giudizio che resisteva all'appello, chiedendone, preliminarmente, la CP_1
declaratoria di inammissibilità per tardività.
Si costituivano, altresì, in giudizio il che chiedeva dichiararsi la cessata materia del Controparte_2
contendere avendo “applicato l'annullamento normativo 2023”, con compensazione delle spese di lite, nonché il , il ed il che, senza proporre Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
appello incidentale, aderivano all'appello dell , insistendo per il suo accoglimento. CP_8
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano, invece, in giudizio il ed il Controparte_6
e ne va, pertanto, dichiarata la contumacia. Controparte_7
Così instaurato il contraddittorio, la causa, all'udienza del 28.01.2025, è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Va, a questo punto, esaminata l'eccezione, sollevata dalla , di tardività dell'impugnazione proposta CP_1
(ad ogni modo, rilevabile anche d'ufficio, come confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 6983 del 05.4.2005, secondo cui: «L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile,
oltre che rilevabile d'ufficio», nonché più di recente da Cassazione civile sez. VI, 09.3.2022, n. 7634:
«L'inammissibilità dell'impugnazione derivante dall'inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d'interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell'appellato»).
Assume l'appellata che alla data di notifica dell'appello (22.4.2024) il termine di impugnazione era irrimediabilmente spirato in quanto l'appellante aveva notificato la sentenza già in data 05.3.2024, facendo così decorrere il termine breve per impugnare ai sensi dell'art. 325 c.p.c. (cfr. busta telematica della notifica a mezzo pec della sentenza impugnata, depositata dalla in data 16.01.2025). CP_1
Alla luce di tanto, l'atto d'appello notificato il 22.4.2024 è da ritenersi tardivo, poiché proposto quando risultavano oramai decorsi quarantotto giorni dalla notificazione della sentenza.
3 A fronte di tale eccezione, nulla controdeduceva la parte appellante, che nemmeno depositava note per la partecipazione alle udienze successive alla prima, né tanto meno memorie conclusionali (cfr. storico del fascicolo telematico).
Ne consegue che, considerando quale dies a quo la data di notifica della sentenza (05.3.2024), l'appello proposto dall' (con citazione notificata il 22.4.2024: cfr. buste telematiche depositate nella CP_8
produzione telematica dell'appellante) va dichiarato inammissibile, perché tardivo rispetto al termine breve di trenta giorni.
I restanti motivi di merito ed ogni altra questione pur posta dalle parti devono ritenersi assorbiti dalla su riportata motivazione.
Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e la , esse seguono CP_1
la soccombenza dell' e vanno, pertanto, poste a suo carico e liquidate come in dispositivo, in base CP_8
ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, ridotti tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo nonché con la riduzione prevista dall'art. 4, co. 9, del citato D.M. stante la pronuncia in rito, con attribuzione a favore dell'avv. Veronica Giugliano, dichiaratasi antistataria.
Nei confronti delle amministrazioni appellate, invece, la spese di lite vanno interamente compensate, considerata sia la contumacia del e del sia l'adesione all'appello Controparte_6 Controparte_7
dei , Parte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del e del Controparte_6 Controparte_7
2) Dichiara inammissibile l'appello proposto dall e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza impugnata;
3) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione delle spese di lite, in favore di che liquida in € 2.300,00 per compenso, CP_1
oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione all'avv. Veronica Giugliano;
4) Compensa interamente le spese di lite nei confronti del , del Controparte_6 CP_7
del del del e
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
del Controparte_5
5) Dà atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 17.5.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
5