CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. n. 3049/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3049 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Fedele e Angelina Vagliviello.
- APPELLANTI PRINCIPALI-
e
(c.f. ), quale titolare dell'impresa individuale Sugherificio Controparte_1 C.F._3
SE di SE DO (p.iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Verde. P.IVA_1
- APPELLANTE INCIDENTALE –
e
(p.iva ), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Augusto Ricciardi.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2737/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.12.2020, in tema di risarcimento danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 19.12.2024 dalla difesa e Controparte_3 Parte_2
, il 3.1.2025 dalla difesa di e il 1.1.2025 dalla difesa della
[...] Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 27.6.2021, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e la proponendo appello Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 2737/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.12.2020.
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli Nord ha parzialmente accolto la domanda, proposta dall'attore
( ), volta ad ottenere la condanna del convenuto ( ) - per responsabilità Parte_1 Controparte_1 extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) - al risarcimento dei danni non patrimoniali (per lesioni personali, nello specifico lamentando “la frattura del pavimento orbitario destro, l'infrazione delle ossa nasali e l'avulsione traumatica del 2-1”) in conseguenza di una caduta verificatasi a Sant'Antimo, in Via Appia-Strada statale 7 bis, il
17.3.2009, all'interno dei locali commerciali di proprietà del predetto convenuto, mentre era intento a scandere dei gradini – dopo aver superato l'uscio – essendo transitato su di un cartone mal disposto in loco, una volta giunto al termine della rampa.
Il Tribunale di Napoli, nel ritenere applicabile al caso in esame l'art. 2051 c.c. e valorizzando soprattutto la testimonianza fornita dal teste di parte attrice, ha deciso nei suddetti termini la controversia, ritenendo, in sintesi, sussistente un concorso di colpa nella misura del 50% tra la condotta dell'attore e quella del convenuto.
E, per l'effetto: 1) ha condannato al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro Controparte_1
5.391,97 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le decorrenze e i criteri meglio indicati in sentenza;
2) ha compensato per metà le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
ponendo a carico di quest'ultimo sia il pagamento della quota residua (liquidata in euro 2.417,50 per
[...] compenso professionale ed euro 396,64 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA), da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice e sia le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
Inoltre il Tribunale di Napoli Nord:
a) Ha condannato la società assicuratrice chiamata in garanzia dal convenuto, a Controparte_2 manlevare quest'ultimo dalle somme dovute all'attore nei limiti di euro 4.850,00; b) ha rigettato la domanda avanzata da (moglie dell'attore), intervenuta volontariamente in giudizio (e deducendo che, per Parte_2
l'assistenza prestata al marito infortunato, avesse dovuto sottrarre tempo all'attività lavorativa, tale da comportarne il totale dissesto, e avesse dovuto cambiare le proprie abitudini di vita, chiedendo, di conseguenza, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali), condannandola al pagamento, in favore della predetta compagnia assicuratrice e di , dei compensi processuali (liquidati per ciascuno Controparte_1 in euro 4.835,00 oltre accessori di legge), con distrazione in favore del proprio procuratore per quanto riguarda il convenuto;
c) ha compensato le spese processuali tra la e . Controparte_2 Controparte_4
****
pagina 2 di 15 e hanno censurato la sentenza n. 2737/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli Nord sulla base dei due seguenti motivi.
****
Con il primo hanno sostenuto che il Tribunale di Napoli Nord avesse valutato erroneamente le risultanze istruttorie e, in particolare, le dichiarazioni testimoniali, sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non avesse potuto evitare l'insidia in questione, tenuto conto dell'età Parte_1 anagrafica, dell'insufficiente illuminazione delle scale e della mancanza di un passamano o di altro presidio di sicurezza.
Ragion per cui, ad avviso degli appellanti, il giudice di prime avrebbe dovuto dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro oggetto di causa in capo a . Controparte_1
****
Con il secondo motivo e hanno sostenuto che il giudice di prime cure Parte_1 Parte_2 avesse errato nell'escludere il riconoscimento del danno morale, trattandosi di danno in re ipsa, trattandosi di un fatto astrattamente configurabile come reato (lesioni colpose), come tale da riconoscersi anche in assenza di querela, spettando al giudice verificare incidenter tantum l'eventuale sussistenza di profili di reato.
****
Con il terzo motivo e hanno, poi, censurato la decisione del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli Nord anche in ordine al mancato riconoscimento del c.d. danno riflesso in capo alla , Parte_2 sostenendo che il primo giudice, pur in assenza di documentazione fiscale, avrebbe dovuto valutare tale danno secondo equità.
****
E invocando, in conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza impugnata, la rifusione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio (per entrambi gli appellanti), hanno rassegnato, alla luce di quanto esposto, le seguenti conclusioni: “…NEL MERITO accogliere il proposto appello ed in riforma della Sentenza Civile. 2737/2020 resa dal
Tribunale di Napoli Nord;
dichiarare l'esclusiva responsabilità nel causare il sinistro, per cui è causa, del Signor e Controparte_1 tenuta al pagamento in forza del rapporto assicurativo le;
condannare Controparte_5 CP_1 ed in forza del rapporto assicurativo le per tutti i danni patiti dagli appellanti
[...] Controparte_5
e;
condannare e la , in riforma Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_5 della impugnata Sentenza al pagamento delle spese e compensi di lite di primo grado per l'intero in favore di Controparte_6
, nonché delle spese e compensi del grado di appello con l'aggiunta del rimborso forfettario ex art. 2 D. M. n. 55 del Parte_2
10.03.2014, IVA CAP, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Iscritta la causa al n. 3049/2021 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
5.11.2021, , contestando l'ammissibilità (ai sensi dell'art. 342 c.p.c.) e la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame, e spiegando appello incidentale per i seguenti tre motivi:
pagina 3 di 15 1) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA E DELLE PROVE. NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA EX ART. 161 C.P.C. PER GROSSOLANA E
MACROSCOPICA ERRATA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI POLIZZA SUI LIMITI DI MASSIMALI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI.
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse, per “grossolana svista o macroscopico errore”, operato una lettura distorta delle clausole del contratto assicurativo (polizza n. 19600109077) da lui
(dall'appellante incidentale) stipulato con la Controparte_2
In particolare, secondo il , il Tribunale avrebbe, erroneamente, applicato alla responsabilità civile verso CP_1 terzi la clausola speciale (n.1825) del limite di indennizzo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno e con una franchigia di euro 150,00 (la quale sarebbe stata prevista, come da contratto, per i soli danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo o di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato), e non avrebbe, invece, correttamente applicato il massimale di euro 300.000,00 (come da contratto assicurativo, per ogni sinistro sia in riferimento a danni a persone che a cose).
2) ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI ED ERRATA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA E DELLE PROVE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2051 E 2043 C.C.
Con il secondo motivo di gravame, ha sostenuto che il Tribunale, nel riconoscere un Controparte_1 concorso di colpa al 50% tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta, avesse impropriamente interpretato il materiale probatorio raccolto in primo grado ed erroneamente applicato l'art. 2051 c.c..
In particolare, secondo l'appellante incidentale, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la responsabilità esclusiva del sinistro in questione in capo a , attribuendo maggiore rilevanza alla Parte_1 deposizione testimoniale di parte attrice (rispetto a quanto dichiarato, invece, dal teste di parte convenuta), tenendo conto erroneamente della documentazione fotografica, rappresentante una scala di 4/5 gradini, non avente alcun corrimano, e della relazione di parentela tra lui (il convenuto/appellante incidentale, si intende) e il teste (suo nipote) al fine di ritenerlo meno attendibile del teste ( ) indicato Testimone_1 Testimone_2 dalla controparte.
3) SUL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale Controparte_1 di Napoli Nord ha compensato per metà le spese di lite e disposto a suo carico il pagamento delle spese di ctu, invocando, in conseguenza dell'auspicata riforma di tale sentenza - e, dunque, in virtù dell'invocata esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro- la condanna di quest'ultimo al pagamento delle Parte_1 spese di CTU e delle spese del primo grado di giudizio (con attribuzione al proprio difensore antistatario).
E, alla luce di quanto esposto, ha chiesto, preliminarmente, ex art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale proposto dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame principale in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In
pagina 4 di 15 accoglimento dell'appello incidentale: … in parziale riforma della sentenza appellata in via incidentale: IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente la domanda attrice di e la domanda interventrice di perché nulle improponibili Parte_1 Parte_2 inammissibili improcedibili e, in ogni caso, infondate e non provate, in fatto e in diritto, sia in ordine all'an, al nesso di causalità e al quantum della pretesa risarcitoria atteso che, dalle risultanze probatorie, anche testimoniali, emerge una rappresentazione dei fatti che esclude qualsivoglia responsabilità del convenuto, anche alla luce dell'acclarata condotta colposa dell'attore interruttiva tout court del nesso di causalità, con vittoria di spese, anche di CTU, competenze ed onorari ex art. 93 c.p.c. da attribuire al procuratore avv. Franco
Verde, che se ne è dichiarato antistatario;
IN VIA GRADATA E SUBORDINATA, dichiarare, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea di e di quella interventrice di , che la ,, in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_2 legale rappresentante p.t., è tenuta, in forza del contratto assicurativo-polizza n. 19600109077, a manlevare, garantire e tenere indenne il convenuto , nella qualità di titolare dell'impresa individuale SUGHERIFICIO CHIANESE di , nei Controparte_1 Controparte_1 limiti dei massimali contrattuali (Euro 300.000,00) e con riferimento ai rispettivi periodi di assicurazione, dal pagamento della somma accertata, tanto per sorte che per accessori e spese processuali, in favore dell'attore e/o dell'interventrice Parte_1 Parte_2
e da qualunque somma il convenuto fosse condannato a pagare nonché per tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero
[...] derivare al medesimo dal presente giudizio, ivi compresi i diritti, onorari e spese da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario per il presente giudizio;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore avv franco verde che si dichiara anticipatario.”.
Con comparsa depositata in data 9.11.2021 si è costituita in giudizio la contestando Controparte_2
l'ammissibilità (ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.) e, comunque, l'infondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “-verificare l'ammissibilità dell'appello secondo il nuovo disposto degli artt. 342 e
348 cpc, nel merito rigettare il proposto appello perché manifestamente infondato e dilatorio con condanna della parte appellante alle spese del presente giudizio”.
Con ordinanza depositata in data 8.12.2021 è stato disposto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante incidentale e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale dell'11.12.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
7.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 19.12.2024 dalla difesa di e , il 3.1.2025 dalla Parte_1 Parte_2 difesa di e il 1.1.2025 dalla difesa della , la causa è stata trattenuta in Controparte_1 Controparte_2 decisione il 7.1.2025 (con ordinanza ritualmente comunicata alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
In data 27.2.2025 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
pagina 5 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello principale.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello principale invocata dalla Controparte_2
ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.,
[...] deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
pagina 6 di 15 Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
****
Ciò premesso, in rito, e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, l'appello principale proposto da e da , la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte. Parte_1 Parte_2
****
Risulta primo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo, avendo il Tribunale di Napoli Nord fatto buon governo delle risultanze istruttorie ed applicato correttamente il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., in relazione al caso in esame, pacificamente riconducibile alla responsabilità per danni derivanti da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
La Corte ritiene condivisibile, invero, la valutazione del primo giudice in ordine alle risultanze istruttorie.
In particolare, premesso che non era contestato dal convenuto l'accaduto (ossia la caduta dell'attore nel suo locale commerciale, mentre scendeva le scale), la Corte ritiene che il Tribunale di Napoli Nord abbia correttamente colto, in primo luogo, le discrasie tra la testimonianza resa da (escusso Testimone_1 all'udienza del 16.11.2017, come da relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), nipote del (e dallo stesso chiamato a testimoniare), e quella resa da (teste CP_1 Testimone_2 indicato dalla parte attrice ed indifferente rispetto alle parti in causa), escusso all'udienza del 5.6.2018 (come da relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), rilevando che:
a) Il primo aveva riferito che, trovandosi nel negozio dello zio al momento del sinistro occorso al , Parte_1 aveva assistito alla caduta di quest'ultimo che, nell'atto di scendere le scale, visibili ed illuminate, aveva guardato indietro ed era inciampato, perdendo l'equilibrio, su una scatola attaccata al muro e che, nonostante vi fosse un corrimano, non si fosse mantenuto;
b) il teste aveva invece riferito che, trovandosi nel negozio del nel momento del Testimone_2 CP_1 sinistro occorso all'attore, aveva visto quest'ultimo inciampare su di un pezzo di cartone posto alla fine della rampa di scale che conduceva al piano interrato del negozio del convenuto e che, in particolare, il Parte_1 aveva tentato di appoggiarsi al muro senza riuscirvi, non essendovi un corrimano e rovinando, quindi, al suolo cadendo in avanti e riportando lesioni al volto;
pagina 7 di 15 c) il teste aveva poi continuato l'esame, spiegando come il cartone fosse posto al centro Testimone_2 della parte finale della rampa di scale su cui transitava il e che, a causa della scarsa illuminazione del Parte_1 negozio, anche lui stesso non si fosse avveduto, inizialmente, dell'ostacolo.
d) vi fosse stata una discrasia delle deposizioni sull'esistenza o meno del corrimano (affermata dal teste
, negata da ) e che ciò fosse essenziale ai fini della valutazione circa Testimone_1 Testimone_2
l'attendibilità delle relative dichiarazioni;
e) posto che dalle fotografie prodotte dalla parte convenuta la rampa su cui si sarebbe verificato il sinistro (si trattava di una scala costituita da 4-5 gradini, a fronte della decina di gradini descritti tanto nella deposizione del teste di parte attrice quanto nella deposizione del teste di parte convenuta) risultava priva di corrimano, ciò avrebbe confermato la descrizione dei luoghi fornita dal teste di parte attrice oppure, comunque - ove si fosse trattato di una rampa diversa rispetto a quella ove era avvenuto il sinistro – ciò avrebbe inciso negativamente sulla posizione del convenuto dal momento che, in forza del principio di prossimità della prova, essendo il CP_1 nella materiale disponibilità dell'esercizio commerciale nel quale si era verificato il sinistro, avrebbe agevolmente potuto scattare delle fotografie da allegare al fascicolo ai fini di favorire la ricostruzione della dinamica dei fatti nonché di confermare le dichiarazioni rese dai testi (il che, però, non era avvenuto).
Ad avviso del primo giudice quanto appena detto avrebbe portato comunque (dal punto di vista oggettivo) al convincimento circa la minore attendibilità della dichiarazione del teste di parte convenuta, anche in virtù (dal punto di vista soggettivo) della riscontrata esistenza di un vincolo di parentela tra il detto testimone e il , CP_1 rispetto al maggiore peso probatorio da attribuire alla testimonianza di . Testimone_2
E tale valutazione è in linea con i principi enucleati dalla Suprema Corte, secondo cui:
1) La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n.
16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. 36298);
2) in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
pagina 8 di 15 Sulla base, pertanto, della maggiore attendibilità attribuita alle dichiarazioni rese dal teste (indifferente rispetto alle parti in causa) indicato dalla parte attrice, il Tribunale di Napoli Nord ha tratto il condivisibile convincimento secondo cui:
a) La dinamica dei fatti narrati da confermasse la prospettazione fattuale della parte Testimone_2 attrice, avendo il detto testimone affermato come la caduta fosse avvenuta a causa del cartone malposto sulla rampa di scale (ed essendo il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento stato ritenuto compatibile anche dal CTU);
b) sussistesse, tuttavia, un concorso di colpa, nella misura del 50%, tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta, posto che: 1) Da una parte, fosse ravvisabile la responsabilità del custode, ossia del convenuto
(titolare dell'esercizio commerciale nel quale era avvenuto il sinistro), consistita nell'aver lasciato incustodito su una rampa di scale aperta al pubblico, poco illuminata e priva di corrimano, un pezzo di cartone;
2) dall'altra, fosse indubbio che il , nell'atto di scendere attraverso tale scala, bene avrebbe potuto procedere con più Parte_1 cautela, avvistando il pezzo di cartone ed evitarlo, avendo proprio il teste di parte attrice affermato che egli stesso all'inizio non si era avveduto dell'ostacolo, per poi, una volta accortosi del cartone, calpestarlo senza cadere.
In definitiva è condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice, secondo cui, tenuto conto della particolare situazione dei luoghi (scale scarsamente illuminate e senza corrimano, foglio di cartone occupante quasi l'intera superficie del gradino) e del fatto che l'attore non avesse negato di avere avvistato il cartone sulle scale, dovesse ritenersi che, pur provato il nesso di causalità tra il cartone esistente su uno dei gradini della scala e la caduta,
l'assenza - da parte del danneggiato- di una ragionevole regolazione della propria condotta, avesse costituito un comportamento negligente avente una efficienza nel dinamismo causale del danno da quantificarsi nella misura del 50%.
Ciò è anche in linea con quanto affermato più volte dalla Suprema Corte, secondo cui:
a) La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
11/07/2024, n. 19078 e i richiami giurisprudenziali ivi operati);
b) dunque in relazione ad una fattispecie, qual è quella di cui all'art. 2051 cod. civ., in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/03/2025, n. 8449);
c) più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla pagina 9 di 15 colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/01/2025, n. 2149 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
****
Risulta infondato anche il secondo motivo dell'appello principale.
Ed infatti, ad avviso della Corte, il Tribunale di Napoli Nord ha, correttamente, ritenuto di non riconoscere a il c.d. danno morale in assenza di una prova specifica di tale tipologìa di pregiudizio (da fornire, Parte_1 nel caso, anche mediante presunzioni).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, infatti, anche il risarcimento del danno morale a seguito di un reato non può essere riconosciuto in re ipsa, ma deve essere provato che il reato abbia provocato un effettivo pregiudizio risarcibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 21037).
Il danno morale consiste, in particolare, in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicchè deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, sempre che, per quel che rileva nel caso di specie- sia dedotto e provato.
In altri termini, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sè, paura, disperazione, ecc.), sicchè ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., (21/09/2023, n. 26985).
Il che vuol dire che anche nel caso di lesioni c.d. micropermanenti (come nel caso in esame, avendo Parte_1
riportato postumi permanenti nella misura dell'8%, secondo quanto accertato dalla ctu medico – legale
[...] richiamata dal primo giudice), può essere liquidato anche il danno morale, purchè, però, si tenga conto della lesione in concreto subìta, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, ed essendo il pagina 10 di 15 danneggiato onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 13/01/2016, n. 339; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24/03/2022, n. 9674;
Sez. VI - 3, Ord., 29/05/2018, n. 13487).
****
Privo di fondamento è anche il terzo motivo dell'appello principale, avendo correttamente il primo giudice rigettato la domanda formulata dall'intervenuta volta ad ottenere il risarcimento del c.d. danno Parte_2 riflesso che avrebbe patito in conseguenza delle lesioni riportate dal marito ). Parte_1
Quanto, in particolare, alla doglianza dell'appellante, secondo cui il Tribunale di Napoli Nord, pur in assenza di documentazione fiscale, avrebbe dovuto valutare secondo equità il danno (patrimoniale) lamentato da Parte_2
(deducendo che, avendo dovuto prestare assistenza al marito infortunato, avesse sottratto tempo all'attività
[...] lavorativa, tale da comportarne il totale dissesto), la Corte rileva che il giudice di prime ha giustamente rigettato tale domanda, spiegando come l'interventrice non avesse dimostrato la dedotta chiusura della propria attività né, tantomeno, che tale chiusura fosse stata comunque ricollegabile all'incidente occorso al coniuge.
In altri termini, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 1223 c.c., avrebbe dovuto dimostrare, Parte_2 innanzitutto (prima di poter procedere all'eventuale liquidazione dei pregiudizi patrimoniali lamentati), i fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria, rappresentati dall'asserita cessazione della propria attività e, una volta dimostrata tale circostanza, il nesso di causalità tra l'incidente occorso al coniuge e la mancata prosecuzione della propria attività commerciale.
Non è superfluo precisare, d'altronde, che, quanto al danno patrimoniale subito dai congiunti di persona deceduta o lesa a causa dell'altrui fatto illecito, il diritto al relativo risarcimento, ai medesimi iure proprio spettante ex art. 2043 c.c., richiede l'accertamento che risultino in conseguenza dello stesso in effetti privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire o goduto in futuro (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2023, n. 26641).
Quanto, poi, alla doglianza – concernente i lamentati pregiudizi di natura non patrimoniale- relativa al cambiamento delle proprie abitudini di vita che avrebbe patito in conseguenza delle lesioni Parte_2 riportate dal marito, va detto che se è vero, in generale, che ai prossimi congiunti di persona che abbia subìto, a causa di fatto illecito, lesioni personali, possa spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima (potendo la lesione della persona di taluno provocare nei congiunti, indifferentemente, sia una sofferenza d'animo, sia una perdita vera e propria di salute, sia, una incidenza sulle abitudini di vita), è altrettanto vero che chi agisce per il suo ristoro abbia l'onere, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva
- di dimostrare che sia stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subìto un danno non pagina 11 di 15 patrimoniale parentale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/12/2024, n. 34172 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
E, nel caso di specie, non aveva allegato, per l'appunto, neanche in riferimento al pregiudizio Parte_2 ricollegato all'asserito mutamento delle proprie abitudini di vita, alcun elemento atto a dimostrare tale danno, come rilevato correttamente, anche in questo caso, dal Tribunale di Napoli Nord.
Ciò, ad avviso di questa Corte, anche in considerazione del fatto che le lesioni riportate dal marito rientravano, si ribadisce, nelle c.d. micropermamenti e, come tali, erano oggettivamente di non particolare gravità.
****
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto da con la comparsa di risposta Controparte_1 depositata il 5.11.2021 (e, dunque, tempestivamente, ex artt. 166 e 343 c.p.c., ossia nel rispetto del termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata in citazione per il 26.11.2021 e poi differita, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 30.11.2021), la Corte ne rileva la parziale fondatezza (in particolare con riferimento alla domanda di garanzia proposta nei confronti della per le seguenti ragioni. Controparte_2
****
Tale gravame è infondato, specificamente, con riferimento al secondo e al terzo motivo di gravame, proposti in riferimento all'accoglimento parziale della domanda risarcitoria formulata da (ed esaminabili in Parte_1 via prioritaria per ragioni di ordine logico, posto che il primo motivo riguarda l'appello incidentale proposto, in via gradata, ossia nel caso di conferma della condanna al risarcimento disposta nei suoi confronti dal Tribunale di
Napoli Nord, nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa in primo grado)
****
Quanto al secondo motivo, in particolare, è sufficiente richiamare quanto già detto a proposito dell'appello principale in relazione alla correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e della riconosciuta responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia pure in concorso, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con la condotta colposa dell'attore/danneggiato.
****
Quanto appena detto comporta anche l'infondatezza del terzo motivo dell'appello incidentale, avendo il
Tribunale di Napoli Nord regolato correttamente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1 compensando, per metà, le spese sostenute dal primo (comunque danneggiato in conseguenza della responsabilità del convenuto custode) e ponendo a carico del le spese di ctu, essendo la consulenza CP_1 stata necessaria per l'accertamento dei danni patiti dal in conseguenza della responsabilità, seppur Parte_1 parziale, della controparte (e, quindi, tenendo conto comunque della soccombenza di quest'ultima, non rilevando che fossero state compensate le spese processuali;
cfr., Cass. civ., Sez. I, 16/03/2007, n. 6301; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 21/06/2010, n. 14925).
pagina 12 di 15 ****
L'appello incidentale proposto da è, invece, fondato con riferimento al primo motivo, Controparte_1 riguardante la domanda di garanzia che lo stesso ha proposto nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa (la . Controparte_2
Ed infatti, come correttamente sostenuto dall'appellante incidentale (senza, peraltro, che vi sia stata una contestazione specifica, sul punto, da parte della detta compagnia assicuratrice appellata), il Tribunale di Napoli
Nord ha erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, il limite di indennizzo di euro 5.000,00 per sinistro una franchigia di euro 150,00, essendo tali limiti (con riferimento alla polizza n. 19600109077 in questione) previsti
– come documentato dall'appellante incidentale (cfr. la polizza e le clausole speciali ridepositate in appello in allegato alla propria comparsa di risposta) - per un altro caso (dalla clausola speciale n.I825) rispetto a quello in esame e, cioè per i soli danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo o di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato, essendovi invece, il massimale di euro
300.000,00 per ogni sinistro (con riferimento responsabilità civile verso terzi) sia in riferimento a danni a persone che a cose.
****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite la Corte ritiene che, attesa la soccombenza reciproca tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale, le spese del secondo grado di giudizio vadano compensate, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., tra le dette parti.
Invece gli appellanti principali vanno condannati al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata
(di cui hanno chiesto la condanna, in virtù del rapporto assicurativo con , al pagamento di tutti Controparte_1
i danni da essi patiti), in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/01/2017,
n. 925), dei compensi del secondo grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria in appello: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse della detta compagnia stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore
(euro 5.391,97) della controversia (determinato facendo riferimento al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
pagina 13 di 15 ****
L'accoglimento parziale dell'appello incidentale e la conseguente riforma, in parte, della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere – quanto al rapporto processuale tra il convenuto/appellante incidentale e la compagnia assicuratrice chiamata in causa/appellata - ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (che il primo giudice aveva, invece, compensato, in riferimento a tale rapporto;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n.
27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. (in riferimento al rapporto di garanzia) la Controparte_2 deve allora corrispondere al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., , le
[...] Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria in appello: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723 cit.; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561 cit.), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse del stata CP_1 ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), quanto al primo grado e, quanto al secondo, dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore (euro 5.391,97) della controversia (determinato facendo riferimento al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
30/11/2022, n. 35195 cit.).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
Sussistono, infine, quanto all'appello principale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
pagina 14 di 15 impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3049/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2737/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.12.2020.
2. Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio tra , Parte_1 Parte_2
e .
[...] Controparte_1
3. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore Parte_1 Parte_2 della in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi del secondo grado di giudizio, Controparte_2 liquidati in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2737/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.12.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta la in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare Controparte_2 CP_1 in relazione alle somme integralmente dovute (quindi senza la limitazione di euro 4.850,00) da
[...] quest'ultimo in favore di in forza del secondo, del terzo e del quarto capo del dispositivo della Parte_1 detta sentenza di primo grado.
5. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_2 in favore dell'avv. Franco Verde, difensore dichiaratosi antistatario di , delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in euro 2.538,5 per il primo grado (per compensi) e in euro 3.051,5 per il secondo (di cui euro 147,00 per esborsi ed euro 2.904,5 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Dà atto, quanto all'appello principale, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 8.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
3049 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale Fedele e Angelina Vagliviello.
- APPELLANTI PRINCIPALI-
e
(c.f. ), quale titolare dell'impresa individuale Sugherificio Controparte_1 C.F._3
SE di SE DO (p.iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Franco Verde. P.IVA_1
- APPELLANTE INCIDENTALE –
e
(p.iva ), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_2 dall'avv. Augusto Ricciardi.
-APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 2737/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.12.2020, in tema di risarcimento danni da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 19.12.2024 dalla difesa e Controparte_3 Parte_2
, il 3.1.2025 dalla difesa di e il 1.1.2025 dalla difesa della
[...] Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (a mezzo PEC) il 27.6.2021, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e la proponendo appello Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 2737/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.12.2020.
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli Nord ha parzialmente accolto la domanda, proposta dall'attore
( ), volta ad ottenere la condanna del convenuto ( ) - per responsabilità Parte_1 Controparte_1 extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2051 c.c.) - al risarcimento dei danni non patrimoniali (per lesioni personali, nello specifico lamentando “la frattura del pavimento orbitario destro, l'infrazione delle ossa nasali e l'avulsione traumatica del 2-1”) in conseguenza di una caduta verificatasi a Sant'Antimo, in Via Appia-Strada statale 7 bis, il
17.3.2009, all'interno dei locali commerciali di proprietà del predetto convenuto, mentre era intento a scandere dei gradini – dopo aver superato l'uscio – essendo transitato su di un cartone mal disposto in loco, una volta giunto al termine della rampa.
Il Tribunale di Napoli, nel ritenere applicabile al caso in esame l'art. 2051 c.c. e valorizzando soprattutto la testimonianza fornita dal teste di parte attrice, ha deciso nei suddetti termini la controversia, ritenendo, in sintesi, sussistente un concorso di colpa nella misura del 50% tra la condotta dell'attore e quella del convenuto.
E, per l'effetto: 1) ha condannato al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di euro Controparte_1
5.391,97 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo le decorrenze e i criteri meglio indicati in sentenza;
2) ha compensato per metà le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
ponendo a carico di quest'ultimo sia il pagamento della quota residua (liquidata in euro 2.417,50 per
[...] compenso professionale ed euro 396,64 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, Cpa ed IVA), da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice e sia le spese di ctu, come liquidate con decreto emesso in corso di causa.
Inoltre il Tribunale di Napoli Nord:
a) Ha condannato la società assicuratrice chiamata in garanzia dal convenuto, a Controparte_2 manlevare quest'ultimo dalle somme dovute all'attore nei limiti di euro 4.850,00; b) ha rigettato la domanda avanzata da (moglie dell'attore), intervenuta volontariamente in giudizio (e deducendo che, per Parte_2
l'assistenza prestata al marito infortunato, avesse dovuto sottrarre tempo all'attività lavorativa, tale da comportarne il totale dissesto, e avesse dovuto cambiare le proprie abitudini di vita, chiedendo, di conseguenza, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali), condannandola al pagamento, in favore della predetta compagnia assicuratrice e di , dei compensi processuali (liquidati per ciascuno Controparte_1 in euro 4.835,00 oltre accessori di legge), con distrazione in favore del proprio procuratore per quanto riguarda il convenuto;
c) ha compensato le spese processuali tra la e . Controparte_2 Controparte_4
****
pagina 2 di 15 e hanno censurato la sentenza n. 2737/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli Nord sulla base dei due seguenti motivi.
****
Con il primo hanno sostenuto che il Tribunale di Napoli Nord avesse valutato erroneamente le risultanze istruttorie e, in particolare, le dichiarazioni testimoniali, sostenendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non avesse potuto evitare l'insidia in questione, tenuto conto dell'età Parte_1 anagrafica, dell'insufficiente illuminazione delle scale e della mancanza di un passamano o di altro presidio di sicurezza.
Ragion per cui, ad avviso degli appellanti, il giudice di prime avrebbe dovuto dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro oggetto di causa in capo a . Controparte_1
****
Con il secondo motivo e hanno sostenuto che il giudice di prime cure Parte_1 Parte_2 avesse errato nell'escludere il riconoscimento del danno morale, trattandosi di danno in re ipsa, trattandosi di un fatto astrattamente configurabile come reato (lesioni colpose), come tale da riconoscersi anche in assenza di querela, spettando al giudice verificare incidenter tantum l'eventuale sussistenza di profili di reato.
****
Con il terzo motivo e hanno, poi, censurato la decisione del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli Nord anche in ordine al mancato riconoscimento del c.d. danno riflesso in capo alla , Parte_2 sostenendo che il primo giudice, pur in assenza di documentazione fiscale, avrebbe dovuto valutare tale danno secondo equità.
****
E invocando, in conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza impugnata, la rifusione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio (per entrambi gli appellanti), hanno rassegnato, alla luce di quanto esposto, le seguenti conclusioni: “…NEL MERITO accogliere il proposto appello ed in riforma della Sentenza Civile. 2737/2020 resa dal
Tribunale di Napoli Nord;
dichiarare l'esclusiva responsabilità nel causare il sinistro, per cui è causa, del Signor e Controparte_1 tenuta al pagamento in forza del rapporto assicurativo le;
condannare Controparte_5 CP_1 ed in forza del rapporto assicurativo le per tutti i danni patiti dagli appellanti
[...] Controparte_5
e;
condannare e la , in riforma Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_5 della impugnata Sentenza al pagamento delle spese e compensi di lite di primo grado per l'intero in favore di Controparte_6
, nonché delle spese e compensi del grado di appello con l'aggiunta del rimborso forfettario ex art. 2 D. M. n. 55 del Parte_2
10.03.2014, IVA CAP, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”.
Iscritta la causa al n. 3049/2021 del Ruolo generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
5.11.2021, , contestando l'ammissibilità (ai sensi dell'art. 342 c.p.c.) e la fondatezza Controparte_1 dell'avverso gravame, e spiegando appello incidentale per i seguenti tre motivi:
pagina 3 di 15 1) ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA E DELLE PROVE. NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA EX ART. 161 C.P.C. PER GROSSOLANA E
MACROSCOPICA ERRATA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DEL CONTRATTO DI POLIZZA SUI LIMITI DI MASSIMALI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO
TERZI.
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse, per “grossolana svista o macroscopico errore”, operato una lettura distorta delle clausole del contratto assicurativo (polizza n. 19600109077) da lui
(dall'appellante incidentale) stipulato con la Controparte_2
In particolare, secondo il , il Tribunale avrebbe, erroneamente, applicato alla responsabilità civile verso CP_1 terzi la clausola speciale (n.1825) del limite di indennizzo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno e con una franchigia di euro 150,00 (la quale sarebbe stata prevista, come da contratto, per i soli danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo o di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato), e non avrebbe, invece, correttamente applicato il massimale di euro 300.000,00 (come da contratto assicurativo, per ogni sinistro sia in riferimento a danni a persone che a cose).
2) ERRONEA RICOSTRUZIONE DEI FATTI ED ERRATA INTERPRETAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CAUSA E DELLE PROVE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 2697 C.C. FALSA ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2051 E 2043 C.C.
Con il secondo motivo di gravame, ha sostenuto che il Tribunale, nel riconoscere un Controparte_1 concorso di colpa al 50% tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta, avesse impropriamente interpretato il materiale probatorio raccolto in primo grado ed erroneamente applicato l'art. 2051 c.c..
In particolare, secondo l'appellante incidentale, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la responsabilità esclusiva del sinistro in questione in capo a , attribuendo maggiore rilevanza alla Parte_1 deposizione testimoniale di parte attrice (rispetto a quanto dichiarato, invece, dal teste di parte convenuta), tenendo conto erroneamente della documentazione fotografica, rappresentante una scala di 4/5 gradini, non avente alcun corrimano, e della relazione di parentela tra lui (il convenuto/appellante incidentale, si intende) e il teste (suo nipote) al fine di ritenerlo meno attendibile del teste ( ) indicato Testimone_1 Testimone_2 dalla controparte.
3) SUL REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale Controparte_1 di Napoli Nord ha compensato per metà le spese di lite e disposto a suo carico il pagamento delle spese di ctu, invocando, in conseguenza dell'auspicata riforma di tale sentenza - e, dunque, in virtù dell'invocata esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro- la condanna di quest'ultimo al pagamento delle Parte_1 spese di CTU e delle spese del primo grado di giudizio (con attribuzione al proprio difensore antistatario).
E, alla luce di quanto esposto, ha chiesto, preliminarmente, ex art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello principale proposto dal Sig. e dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2 per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame principale in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) In
pagina 4 di 15 accoglimento dell'appello incidentale: … in parziale riforma della sentenza appellata in via incidentale: IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente la domanda attrice di e la domanda interventrice di perché nulle improponibili Parte_1 Parte_2 inammissibili improcedibili e, in ogni caso, infondate e non provate, in fatto e in diritto, sia in ordine all'an, al nesso di causalità e al quantum della pretesa risarcitoria atteso che, dalle risultanze probatorie, anche testimoniali, emerge una rappresentazione dei fatti che esclude qualsivoglia responsabilità del convenuto, anche alla luce dell'acclarata condotta colposa dell'attore interruttiva tout court del nesso di causalità, con vittoria di spese, anche di CTU, competenze ed onorari ex art. 93 c.p.c. da attribuire al procuratore avv. Franco
Verde, che se ne è dichiarato antistatario;
IN VIA GRADATA E SUBORDINATA, dichiarare, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea di e di quella interventrice di , che la ,, in persona del Parte_1 Parte_2 Controparte_2 legale rappresentante p.t., è tenuta, in forza del contratto assicurativo-polizza n. 19600109077, a manlevare, garantire e tenere indenne il convenuto , nella qualità di titolare dell'impresa individuale SUGHERIFICIO CHIANESE di , nei Controparte_1 Controparte_1 limiti dei massimali contrattuali (Euro 300.000,00) e con riferimento ai rispettivi periodi di assicurazione, dal pagamento della somma accertata, tanto per sorte che per accessori e spese processuali, in favore dell'attore e/o dell'interventrice Parte_1 Parte_2
e da qualunque somma il convenuto fosse condannato a pagare nonché per tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero
[...] derivare al medesimo dal presente giudizio, ivi compresi i diritti, onorari e spese da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario per il presente giudizio;
4) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore avv franco verde che si dichiara anticipatario.”.
Con comparsa depositata in data 9.11.2021 si è costituita in giudizio la contestando Controparte_2
l'ammissibilità (ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.) e, comunque, l'infondatezza dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “-verificare l'ammissibilità dell'appello secondo il nuovo disposto degli artt. 342 e
348 cpc, nel merito rigettare il proposto appello perché manifestamente infondato e dilatorio con condanna della parte appellante alle spese del presente giudizio”.
Con ordinanza depositata in data 8.12.2021 è stato disposto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante incidentale e la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2023.
Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale dell'11.12.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del
7.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
E, depositate tali note (il 19.12.2024 dalla difesa di e , il 3.1.2025 dalla Parte_1 Parte_2 difesa di e il 1.1.2025 dalla difesa della , la causa è stata trattenuta in Controparte_1 Controparte_2 decisione il 7.1.2025 (con ordinanza ritualmente comunicata alle parti costituite), concedendo alle parti i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
In data 27.2.2025 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
pagina 5 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dagli appellati, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c.) dell'appello principale.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Sempre in via preliminare va detto, quanto all'inammissibilità dell'appello principale invocata dalla Controparte_2
ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.,
[...] deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa.
Essa, infatti, deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L., n. 10409 del 01/06/2020).
Ragion per cui tale facoltà è preclusa, nel caso di specie, essendo stata già ampiamente superata la fase della trattazione della causa.
pagina 6 di 15 Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – L, Ord. n. 37272 del 29/11/2021).
****
Ciò premesso, in rito, e passando, dunque, ad esaminare, nel merito, l'appello principale proposto da e da , la Corte ne rileva l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte. Parte_1 Parte_2
****
Risulta primo di fondamento, innanzitutto, il primo motivo, avendo il Tribunale di Napoli Nord fatto buon governo delle risultanze istruttorie ed applicato correttamente il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., in relazione al caso in esame, pacificamente riconducibile alla responsabilità per danni derivanti da cose in custodia, ex art. 2051 c.c.
La Corte ritiene condivisibile, invero, la valutazione del primo giudice in ordine alle risultanze istruttorie.
In particolare, premesso che non era contestato dal convenuto l'accaduto (ossia la caduta dell'attore nel suo locale commerciale, mentre scendeva le scale), la Corte ritiene che il Tribunale di Napoli Nord abbia correttamente colto, in primo luogo, le discrasie tra la testimonianza resa da (escusso Testimone_1 all'udienza del 16.11.2017, come da relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), nipote del (e dallo stesso chiamato a testimoniare), e quella resa da (teste CP_1 Testimone_2 indicato dalla parte attrice ed indifferente rispetto alle parti in causa), escusso all'udienza del 5.6.2018 (come da relativo verbale, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado), rilevando che:
a) Il primo aveva riferito che, trovandosi nel negozio dello zio al momento del sinistro occorso al , Parte_1 aveva assistito alla caduta di quest'ultimo che, nell'atto di scendere le scale, visibili ed illuminate, aveva guardato indietro ed era inciampato, perdendo l'equilibrio, su una scatola attaccata al muro e che, nonostante vi fosse un corrimano, non si fosse mantenuto;
b) il teste aveva invece riferito che, trovandosi nel negozio del nel momento del Testimone_2 CP_1 sinistro occorso all'attore, aveva visto quest'ultimo inciampare su di un pezzo di cartone posto alla fine della rampa di scale che conduceva al piano interrato del negozio del convenuto e che, in particolare, il Parte_1 aveva tentato di appoggiarsi al muro senza riuscirvi, non essendovi un corrimano e rovinando, quindi, al suolo cadendo in avanti e riportando lesioni al volto;
pagina 7 di 15 c) il teste aveva poi continuato l'esame, spiegando come il cartone fosse posto al centro Testimone_2 della parte finale della rampa di scale su cui transitava il e che, a causa della scarsa illuminazione del Parte_1 negozio, anche lui stesso non si fosse avveduto, inizialmente, dell'ostacolo.
d) vi fosse stata una discrasia delle deposizioni sull'esistenza o meno del corrimano (affermata dal teste
, negata da ) e che ciò fosse essenziale ai fini della valutazione circa Testimone_1 Testimone_2
l'attendibilità delle relative dichiarazioni;
e) posto che dalle fotografie prodotte dalla parte convenuta la rampa su cui si sarebbe verificato il sinistro (si trattava di una scala costituita da 4-5 gradini, a fronte della decina di gradini descritti tanto nella deposizione del teste di parte attrice quanto nella deposizione del teste di parte convenuta) risultava priva di corrimano, ciò avrebbe confermato la descrizione dei luoghi fornita dal teste di parte attrice oppure, comunque - ove si fosse trattato di una rampa diversa rispetto a quella ove era avvenuto il sinistro – ciò avrebbe inciso negativamente sulla posizione del convenuto dal momento che, in forza del principio di prossimità della prova, essendo il CP_1 nella materiale disponibilità dell'esercizio commerciale nel quale si era verificato il sinistro, avrebbe agevolmente potuto scattare delle fotografie da allegare al fascicolo ai fini di favorire la ricostruzione della dinamica dei fatti nonché di confermare le dichiarazioni rese dai testi (il che, però, non era avvenuto).
Ad avviso del primo giudice quanto appena detto avrebbe portato comunque (dal punto di vista oggettivo) al convincimento circa la minore attendibilità della dichiarazione del teste di parte convenuta, anche in virtù (dal punto di vista soggettivo) della riscontrata esistenza di un vincolo di parentela tra il detto testimone e il , CP_1 rispetto al maggiore peso probatorio da attribuire alla testimonianza di . Testimone_2
E tale valutazione è in linea con i principi enucleati dalla Suprema Corte, secondo cui:
1) La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/05/2014, n. 11511; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 04/07/2017, n.
16467; Sez. lavoro, 07/01/2009, n. 42), non incontrando al riguardo altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 02/08/2016, n. 16056; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
28/12/2023, n. 36298);
2) in particolare, in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite;
cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
09/08/2019, n. 21239; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 30/09/2021, n. 26547).
pagina 8 di 15 Sulla base, pertanto, della maggiore attendibilità attribuita alle dichiarazioni rese dal teste (indifferente rispetto alle parti in causa) indicato dalla parte attrice, il Tribunale di Napoli Nord ha tratto il condivisibile convincimento secondo cui:
a) La dinamica dei fatti narrati da confermasse la prospettazione fattuale della parte Testimone_2 attrice, avendo il detto testimone affermato come la caduta fosse avvenuta a causa del cartone malposto sulla rampa di scale (ed essendo il nesso di causalità tra le lesioni e l'evento stato ritenuto compatibile anche dal CTU);
b) sussistesse, tuttavia, un concorso di colpa, nella misura del 50%, tra la condotta di parte attrice e quella di parte convenuta, posto che: 1) Da una parte, fosse ravvisabile la responsabilità del custode, ossia del convenuto
(titolare dell'esercizio commerciale nel quale era avvenuto il sinistro), consistita nell'aver lasciato incustodito su una rampa di scale aperta al pubblico, poco illuminata e priva di corrimano, un pezzo di cartone;
2) dall'altra, fosse indubbio che il , nell'atto di scendere attraverso tale scala, bene avrebbe potuto procedere con più Parte_1 cautela, avvistando il pezzo di cartone ed evitarlo, avendo proprio il teste di parte attrice affermato che egli stesso all'inizio non si era avveduto dell'ostacolo, per poi, una volta accortosi del cartone, calpestarlo senza cadere.
In definitiva è condivisibile quanto ritenuto dal primo giudice, secondo cui, tenuto conto della particolare situazione dei luoghi (scale scarsamente illuminate e senza corrimano, foglio di cartone occupante quasi l'intera superficie del gradino) e del fatto che l'attore non avesse negato di avere avvistato il cartone sulle scale, dovesse ritenersi che, pur provato il nesso di causalità tra il cartone esistente su uno dei gradini della scala e la caduta,
l'assenza - da parte del danneggiato- di una ragionevole regolazione della propria condotta, avesse costituito un comportamento negligente avente una efficienza nel dinamismo causale del danno da quantificarsi nella misura del 50%.
Ciò è anche in linea con quanto affermato più volte dalla Suprema Corte, secondo cui:
a) La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.,
11/07/2024, n. 19078 e i richiami giurisprudenziali ivi operati);
b) dunque in relazione ad una fattispecie, qual è quella di cui all'art. 2051 cod. civ., in cui il nesso causale tra il fatto e l'evento svolge un ruolo centrale, diventa fondamentale accertare se l'evento eziologicamente derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/03/2025, n. 8449);
c) più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla pagina 9 di 15 colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 30/01/2025, n. 2149 ed i riferimenti giurisprudenziali ivi operati).
****
Risulta infondato anche il secondo motivo dell'appello principale.
Ed infatti, ad avviso della Corte, il Tribunale di Napoli Nord ha, correttamente, ritenuto di non riconoscere a il c.d. danno morale in assenza di una prova specifica di tale tipologìa di pregiudizio (da fornire, Parte_1 nel caso, anche mediante presunzioni).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, infatti, anche il risarcimento del danno morale a seguito di un reato non può essere riconosciuto in re ipsa, ma deve essere provato che il reato abbia provocato un effettivo pregiudizio risarcibile (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/07/2024, n. 21037).
Il danno morale consiste, in particolare, in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicchè deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico, sempre che, per quel che rileva nel caso di specie- sia dedotto e provato.
In altri termini, non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sè, paura, disperazione, ecc.), sicchè ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., (21/09/2023, n. 26985).
Il che vuol dire che anche nel caso di lesioni c.d. micropermanenti (come nel caso in esame, avendo Parte_1
riportato postumi permanenti nella misura dell'8%, secondo quanto accertato dalla ctu medico – legale
[...] richiamata dal primo giudice), può essere liquidato anche il danno morale, purchè, però, si tenga conto della lesione in concreto subìta, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, ed essendo il pagina 10 di 15 danneggiato onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, 13/01/2016, n. 339; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24/03/2022, n. 9674;
Sez. VI - 3, Ord., 29/05/2018, n. 13487).
****
Privo di fondamento è anche il terzo motivo dell'appello principale, avendo correttamente il primo giudice rigettato la domanda formulata dall'intervenuta volta ad ottenere il risarcimento del c.d. danno Parte_2 riflesso che avrebbe patito in conseguenza delle lesioni riportate dal marito ). Parte_1
Quanto, in particolare, alla doglianza dell'appellante, secondo cui il Tribunale di Napoli Nord, pur in assenza di documentazione fiscale, avrebbe dovuto valutare secondo equità il danno (patrimoniale) lamentato da Parte_2
(deducendo che, avendo dovuto prestare assistenza al marito infortunato, avesse sottratto tempo all'attività
[...] lavorativa, tale da comportarne il totale dissesto), la Corte rileva che il giudice di prime ha giustamente rigettato tale domanda, spiegando come l'interventrice non avesse dimostrato la dedotta chiusura della propria attività né, tantomeno, che tale chiusura fosse stata comunque ricollegabile all'incidente occorso al coniuge.
In altri termini, ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 1223 c.c., avrebbe dovuto dimostrare, Parte_2 innanzitutto (prima di poter procedere all'eventuale liquidazione dei pregiudizi patrimoniali lamentati), i fatti costitutivi della propria pretesa risarcitoria, rappresentati dall'asserita cessazione della propria attività e, una volta dimostrata tale circostanza, il nesso di causalità tra l'incidente occorso al coniuge e la mancata prosecuzione della propria attività commerciale.
Non è superfluo precisare, d'altronde, che, quanto al danno patrimoniale subito dai congiunti di persona deceduta o lesa a causa dell'altrui fatto illecito, il diritto al relativo risarcimento, ai medesimi iure proprio spettante ex art. 2043 c.c., richiede l'accertamento che risultino in conseguenza dello stesso in effetti privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui avrebbero presumibilmente continuato a fruire o goduto in futuro (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ord., 15/09/2023, n. 26641).
Quanto, poi, alla doglianza – concernente i lamentati pregiudizi di natura non patrimoniale- relativa al cambiamento delle proprie abitudini di vita che avrebbe patito in conseguenza delle lesioni Parte_2 riportate dal marito, va detto che se è vero, in generale, che ai prossimi congiunti di persona che abbia subìto, a causa di fatto illecito, lesioni personali, possa spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima (potendo la lesione della persona di taluno provocare nei congiunti, indifferentemente, sia una sofferenza d'animo, sia una perdita vera e propria di salute, sia, una incidenza sulle abitudini di vita), è altrettanto vero che chi agisce per il suo ristoro abbia l'onere, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva
- di dimostrare che sia stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subìto un danno non pagina 11 di 15 patrimoniale parentale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 23/12/2024, n. 34172 e i richiami giurisprudenziali ivi operati).
E, nel caso di specie, non aveva allegato, per l'appunto, neanche in riferimento al pregiudizio Parte_2 ricollegato all'asserito mutamento delle proprie abitudini di vita, alcun elemento atto a dimostrare tale danno, come rilevato correttamente, anche in questo caso, dal Tribunale di Napoli Nord.
Ciò, ad avviso di questa Corte, anche in considerazione del fatto che le lesioni riportate dal marito rientravano, si ribadisce, nelle c.d. micropermamenti e, come tali, erano oggettivamente di non particolare gravità.
****
Passando all'esame dell'appello incidentale proposto da con la comparsa di risposta Controparte_1 depositata il 5.11.2021 (e, dunque, tempestivamente, ex artt. 166 e 343 c.p.c., ossia nel rispetto del termine di almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, fissata in citazione per il 26.11.2021 e poi differita, ai sensi del quarto comma dell'art. 168-bis c.p.c., al 30.11.2021), la Corte ne rileva la parziale fondatezza (in particolare con riferimento alla domanda di garanzia proposta nei confronti della per le seguenti ragioni. Controparte_2
****
Tale gravame è infondato, specificamente, con riferimento al secondo e al terzo motivo di gravame, proposti in riferimento all'accoglimento parziale della domanda risarcitoria formulata da (ed esaminabili in Parte_1 via prioritaria per ragioni di ordine logico, posto che il primo motivo riguarda l'appello incidentale proposto, in via gradata, ossia nel caso di conferma della condanna al risarcimento disposta nei suoi confronti dal Tribunale di
Napoli Nord, nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa in primo grado)
****
Quanto al secondo motivo, in particolare, è sufficiente richiamare quanto già detto a proposito dell'appello principale in relazione alla correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e della riconosciuta responsabilità del convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia pure in concorso, ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con la condotta colposa dell'attore/danneggiato.
****
Quanto appena detto comporta anche l'infondatezza del terzo motivo dell'appello incidentale, avendo il
Tribunale di Napoli Nord regolato correttamente le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_1 compensando, per metà, le spese sostenute dal primo (comunque danneggiato in conseguenza della responsabilità del convenuto custode) e ponendo a carico del le spese di ctu, essendo la consulenza CP_1 stata necessaria per l'accertamento dei danni patiti dal in conseguenza della responsabilità, seppur Parte_1 parziale, della controparte (e, quindi, tenendo conto comunque della soccombenza di quest'ultima, non rilevando che fossero state compensate le spese processuali;
cfr., Cass. civ., Sez. I, 16/03/2007, n. 6301; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 21/06/2010, n. 14925).
pagina 12 di 15 ****
L'appello incidentale proposto da è, invece, fondato con riferimento al primo motivo, Controparte_1 riguardante la domanda di garanzia che lo stesso ha proposto nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa (la . Controparte_2
Ed infatti, come correttamente sostenuto dall'appellante incidentale (senza, peraltro, che vi sia stata una contestazione specifica, sul punto, da parte della detta compagnia assicuratrice appellata), il Tribunale di Napoli
Nord ha erroneamente ritenuto applicabile, al caso di specie, il limite di indennizzo di euro 5.000,00 per sinistro una franchigia di euro 150,00, essendo tali limiti (con riferimento alla polizza n. 19600109077 in questione) previsti
– come documentato dall'appellante incidentale (cfr. la polizza e le clausole speciali ridepositate in appello in allegato alla propria comparsa di risposta) - per un altro caso (dalla clausola speciale n.I825) rispetto a quello in esame e, cioè per i soli danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo o di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato, essendovi invece, il massimale di euro
300.000,00 per ogni sinistro (con riferimento responsabilità civile verso terzi) sia in riferimento a danni a persone che a cose.
****
Passando alla regolamentazione delle spese di lite la Corte ritiene che, attesa la soccombenza reciproca tra gli appellanti principali e l'appellante incidentale, le spese del secondo grado di giudizio vadano compensate, ai sensi dell'art. 92, co.2, c.p.c., tra le dette parti.
Invece gli appellanti principali vanno condannati al pagamento, in favore della compagnia assicuratrice appellata
(di cui hanno chiesto la condanna, in virtù del rapporto assicurativo con , al pagamento di tutti Controparte_1
i danni da essi patiti), in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/01/2017,
n. 925), dei compensi del secondo grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria in appello: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n.
18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse della detta compagnia stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi dinanzi alla
Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore
(euro 5.391,97) della controversia (determinato facendo riferimento al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ord., 30/11/2022, n. 35195).
pagina 13 di 15 ****
L'accoglimento parziale dell'appello incidentale e la conseguente riforma, in parte, della sentenza impugnata comporta, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere – quanto al rapporto processuale tra il convenuto/appellante incidentale e la compagnia assicuratrice chiamata in causa/appellata - ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (che il primo giudice aveva, invece, compensato, in riferimento a tale rapporto;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord.,
03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n.
27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. (in riferimento al rapporto di garanzia) la Controparte_2 deve allora corrispondere al difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c., , le
[...] Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia in base a quelli medi ridotti del 50%) per tutte le fasi (anche se non è stata espletata istruttoria in appello: cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723 cit.; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531 cit.; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627 cit.; Sez. II, Ord., 27/03/2023, n.
8561 cit.), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva svolta nell'interesse del stata CP_1 ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2), quanto al primo grado e, quanto al secondo, dinanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, in base al valore (euro 5.391,97) della controversia (determinato facendo riferimento al c.d. criterio del disputatum; cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
30/11/2022, n. 35195 cit.).
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
Sussistono, infine, quanto all'appello principale, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio
2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
pagina 14 di 15 impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3049/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2737/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.12.2020.
2. Compensa integralmente le spese di lite del secondo grado di giudizio tra , Parte_1 Parte_2
e .
[...] Controparte_1
3. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in favore Parte_1 Parte_2 della in persona del legale rappresentante p.t., dei compensi del secondo grado di giudizio, Controparte_2 liquidati in euro 2.904,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
4. Accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2737/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 29.12.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuta la in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare Controparte_2 CP_1 in relazione alle somme integralmente dovute (quindi senza la limitazione di euro 4.850,00) da
[...] quest'ultimo in favore di in forza del secondo, del terzo e del quarto capo del dispositivo della Parte_1 detta sentenza di primo grado.
5. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Controparte_2 in favore dell'avv. Franco Verde, difensore dichiaratosi antistatario di , delle spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in euro 2.538,5 per il primo grado (per compensi) e in euro 3.051,5 per il secondo (di cui euro 147,00 per esborsi ed euro 2.904,5 per compensi), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali
(nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Dà atto, quanto all'appello principale, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R.
n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 8.4.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 15 di 15