Versione
1 novembre 1961
1 novembre 1961
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27 febbraio 1962
27 febbraio 1962
Art. 8. ((L'assistente, al quale sia conferito un incarico retribuito d'insegnamento presso altra Universita' o Istituto di istruzione superiore, e' collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli puo' essere collocato, a sua richiesta, anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Universita' ed Istituto, qualora il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunita', in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi il congedo non puo' protrarsi oltre tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma primo, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, salva l'attribuzione di un assegno differenziale, utile ai fini del trattamento di quiescenza qualora gli assegni medesimi dovessero risultare inferiori a quelli spettanti per l'ufficio di assistente)) ((1)) L'assistente, qualora i Consigli delle due Facolta' interessate riconoscano la possibilita' del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico di insegnamento, del trattamento economico di cui all'art. 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 , e successive modificazioni.
Il Ministro per la pubblica istruzione puo', per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facolta', un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.
Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui e' provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo: conserva, altresi', il trattamento economico in godimento, qualora sia l'assistente non puo' fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.
Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, e' valutato ai fini della progressione in carriera.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".
Il Ministro per la pubblica istruzione puo', per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la competente Facolta', un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.
Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui e' provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo: conserva, altresi', il trattamento economico in godimento, qualora sia l'assistente non puo' fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.
Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, e' valutato ai fini della progressione in carriera.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24 comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 novembre 1961".
Commentario • 1
- 1. Legge di stabilità 2012 pubblicata in Gazzetta ufficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 novembre 2011 · 1.2863762
Giurisprudenza • 19
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2015, n. 230Provvedimento: […] 1. Il dott. CO BE (in seguito anche soltanto “ricorrente”), ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Politecnica delle Marche (in seguito “Università”), otteneva un congedo, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 349 del 1958, per motivi di studio e di ricerca scientifica da svolgersi presso il Center for Hypothalamic Research dell'Università del Texas Southwestern Medical Center in Dallas (USA), per il periodo dall'1 dicembre 2006 al 30 aprile 2008.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- incarico retribuito di insegnamento presso università straniera·
- congedo per motivi di studio e ricerca scientifica·
- carenza di interesse·
- giurisprudenza amministrativa·
- improcedibilità dell'appello·
- diniego autorizzazione incarico·
- annullamento provvedimenti amministrativi·
- decadenza dall'ufficio·
- acquiescenza