Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 13/03/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, il soggetto collegato per il ricorrente è l'avv. Reccia. Nessuno compare per il MIM.
A richiesta di chiarimenti del Giudice l'avv. Reccia conferma che non Parte_1 ha in essere alcun rapporto di lavoro, quale docente, con la pubblica amministrazione e che non è iscritta nelle GPS 2024-2026.
Il procuratore discute la causa e conclude come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 807/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI TELLA CIPRIANO e dall'avv. RECCIA ACHILLE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Serafino e dall'avv. Stefano Rovelli funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente Controparte_2 domiciliati presso l di cui all'art. 12 Controparte_3 bis, D. Lgs. 3 febbraio 1993, n°29 come introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 31 marzo 1998, n°80, - in Milano, Via Soderini n.24, Pec: Email_1
RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 27/03/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, il
[...]
(di seguito indicato anche solo come MIM) al Controparte_1 fine di sentir accogliere le seguenti domande:
“ Voglia l'On.le Autorità Giudiziaria adita, previo gli incombenti di rito, nel merito, Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per un totale di euro 2.000,00 oltre interessi legali e
2 per l'effetto condannare il alla refusione della Controparte_1 stessa nei modi statuiti per i docenti con contratto a tempo indeterminato”.
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituto ritualmente in giudizio il MIM, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
Ha concluso chiedendo:
“previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
IN VIA PRELIMINARE: •rigettare il ricorso in riferimento agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 per intervenuta prescrizione del diritto azionato.
NEL MERITO: •in via principale: ritenere e dichiarare comunque l'infondatezza di tutte le domande azionate ex adverso e, per l'effetto, rigettarle;
•in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza anche parziale della domanda, riconoscere in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 unicamente alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e per i docenti con contratto sino al 31 agosto nei limiti di quanto eventualmente ed effettivamente dovuto”.
Con rifusione delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13/03/2025 il Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, con contestuale deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2. Le domande attrici sono risultate infondate, in ragione del difetto di un rapporto di lavoro in essere con la pubblica amministrazione, nell'ambito del quale possa essere goduta la Carta Docenti a fini formativi in funzione dell'interesse pubblico per cui è prevista, pur avendo la parte attorea lavorato quale docente fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/21, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per 24 ore settimanali per ciascuna annualità.
È pacifico, infatti, in causa che la sig.ra non ha in essere alcun rapporto Parte_1 di lavoro, quale docente, con la pubblica amministrazione (cfr. il verbale di causa) e che non è iscritta nelle GPS 2024-2026.
Va ricordato che il dato normativo che viene in rilievo è l'art. 1, commi 121 e ss., L. n. 107/2015 che così dispone:
3 “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell' identità digitale, nonché' le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative Controparte_5 di categoria.
125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016”. 4 L'art. 1 co. 121 citato contrasta con la clausola 4 della direttiva 70/99/CE che così stabilisce:
“1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Con riguardo al contrasto tra l'art. 1 co. 121 cit. e la clausola 4 si è espressa la Corte di Giustizia, sez. VI, 18.05.2022, nella causa C-450/21, nonché la sentenza della Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023 emessa su rinvio pregiudiziale.
Si riporta uno dei punti più salienti di tale ultima sentenza del S.C.:
“E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati
5 di supplenze annuali ( L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche ( L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.”
In considerazione della soluzione ermeneutica espressa dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione- soluzione condivisa da questo Giudice - alla clausola 4 va riconosciuta l'applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché si deve far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo.
Giova ricordare che la sentenza della Cassazione emessa il 27.10.2023, n. 29961, su rinvio pregiudiziale, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perchè iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data
6 in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”
Ciò posto, si deve pur dar atto che il beneficio in parola di cui all'articolo 1, comma 121 trova la sua ratio legis sia nell'accrescimento delle competenze del singolo docente, sia nell'incremento della qualità del servizio scolastico, con esigenza, quindi, perché si possa realizzare tale duplice finalità, che sia attivo il rapporto di lavoro al momento della richiesta dello stesso o che, essendo il docente iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze vi sia molto verosimile probabilità che nel prossimo futuro venga concluso un incarico di supplenza, sicché si possa affermare che permane l'inserimento del ricorrente nel sistema scolastico, situazione questa che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento.
Ora, è pacifico che la ricorrente non ha più in essere un rapporto di insegnamento in corso e che non è iscritta nelle GPS 2024-2026.
E' documentato che nel settembre 2024 ella ha inviato la disponibilità a rispondere all'interpello (che ha sostituto per l'a.s. 2024/2025 lo strumento della messa a disposizione) per un posto di supplenza pubblicato dal D.S. dell'I.C. Breda di Cologno Monzese, ma è altresì documentato (cfr. stato matricolare) che poi non è seguita la conclusione di un contratto di docenza.
Ora tale situazione non è assimilabile a quella di chi è iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto), in quanto costoro, se non risultano destinatari di proposte di incarichi nell'anno in corso, possono esserlo negli anni successivi, sino alla scadenza della graduatoria, mentre la candidatura ad un interpello si esaurisce nel momento in cui la proposta della supplenza viene rivolta e accettata dal candidato che si trova nella posizione più avanzata.
Non si può, in conclusione, attribuire alla ricorrente la Carta Docenti perché non può, in questo momento, raggiungere lo scopo anche pubblicistico a cui è destinata, in carenza della attuale permanenza della ricorrente nel sistema scolastico.
Stante il mancato inserimento in graduatoria, la ricorrente potrebbe far valere solo un risarcimento da perdita di chance. Il danno da perdita di chance va allegato e provato: infatti la prova presuntiva non esonera chi agisce in giudizio ad un onere di allegazione e di prova.
7 Tuttavia, nel caso che ci occupa, la difesa della ricorrente si limita a chiedere il controvalore monetario della carta docenti: non solo manca nel ricorso una descrizione degli elementi costitutivi del danno lamentato, ma non vi è alcuna domanda risarcitoria. Nel ricorso vi è un evidente deficit di allegazione e di prova.
Ed infatti, la difesa dell'istante non fa alcun cenno a spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi, a perdite di chances formative oppure ad una menomazione non patrimoniale della professionalità, né deposita documentazione utile in tal senso.
Per tali ragioni le domande devono essere rigettate.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale delle spese di lite, stante i diversi orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 13/03/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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