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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/12/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Registro generale Appello Lavoro n.603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.230/2024 del Tribunale di Como
( est. Bignami) , e promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
US NU TO TA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 56
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv.ti Roberto Maio e Antonio Del Gatto ed elettivamente domiciliato in Milano, presso l' Ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
Per l'effetto, condannare l' , quale gestore del Fondo di garanzia ex L. 297/82, al CP_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 108.753,22 a titolo di FR maturato alle dipendenze della FA OL LI s.r.l. alla data del 31/01/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
PER L'APPELLATO rigettare l'avverso atto di appello in considerazione della palese infondatezza di tutte le domande in esso contenute con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di
Como n. 230/2024 resa nella causa R.G. 776/2023.
Con la condanna dell'appellante alle spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza n. 230 / 2024, il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso proposto da tendente ad accertare e dichiarare il diritto della stessa all'intervento Parte_1
CP_ del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con richiesta di condanna dell' quale gestore del Fondo di garanzia ex L. 297/82, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 108.753,22 a titolo di FR maturato alle dipendenze della OL
LI s.r.l. alla data del 31/01/2021 .
L'appellante deduceva di essere stata dipendente di OL LI s.r.l. dal 21.04.1986 come impiegata e che con accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 era stato previsto il passaggio dal 1.2.2021 alla OL s.r.l. di tutti i lavoratori in forza presso la OL
LI s.r.l., la quale il 23.10.2020 aveva concluso con la prima il contratto di affitto d'azienda.
Con sentenza del 27.10.2021, il Tribunale di Monza aveva dichiarato il fallimento di
OL LI s.r.l..
Il 20.12.2021 il curatore del aveva comunicato alla OL Controparte_2
s.r.l. lo scioglimento del contratto di affitto di azienda ex art. 79 LF, con conseguente retrocessione dei dipendenti all'azienda cedente fallita. Lo stesso giorno, il curatore del fallimento aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro.
Il 22.3.2022 la sig.ra era stata ammessa al passivo del fallimento per €108.753,22 Pt_1
“nella categoria privilegiati generali, ante I grado, per crediti dei lavoratori subordinati per indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto lavoro subordinato ex art.
2751 bis n.1 c.c.”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante rilevava che la domanda relativa all'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento di €108.753,22 a titolo di FR era stata respinta, perché secondo l' , il FR era dovuto dalla CP_1
cessionaria non fallita obbligata in solido con la cedente.
La signora sosteneva che, essendo stato risolto l'affitto d'azienda, con contestuale Pt_1
retrocessione dell'azienda e dei dipendenti al fallimento della OL LI s.r.l., da cui era stata licenziata in data 20.12.2021, sussistevano le condizioni per l'intervento del
Fondo di garanzia, previsto a favore dei lavoratori dipendenti che erano tali al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, per cui chiedeva la condanna dell' al pagamento di €. 108.753,22 a titolo di FR. CP_1
Si costituiva l' , negando il fondamento della domanda, in quanto la risoluzione del CP_1
contratto di affitto di azienda era avvenuta dopo il fallimento della cedente e, in assenza di autorizzazione del Tribunale fallimentare all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, non vi era stata alcuna retrocessione dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla ormai dissolta impresa della fallita OL LI s.r.l..
Il Tribunale ha ritenuto fondati gli assunti dell' e ha rilevato che, secondo la CP_1 giurisprudenza, l'art. 2112 c.c. trova applicazione anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale .
In caso contrario, la retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto deve ritenersi proseguito (o cessato, in caso di licenziamento) presso il presunto retrocedente” (Cass. 1861/2022).
Il Tribunale ha ritenuto che , in mancanza di autorizzazione del Tribunale fallimentare all'esercizio provvisorio dell'impresa, l'attività non poteva proseguire e, per tale ragione, il curatore sarebbe stato costretto all'immediato licenziamento dei dipendenti rientrati dalla
OL s.r.l. tra i quali la;
che , attesa l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. , il Pt_1
rapporto di lavoro di è cessato quando la lavoratrice era alle dipendenze di OL Pt_1
RL..
Secondo il Tribunale ,inoltre, non rileverebbe in senso contrario l'ammissione del credito per il FR al passivo fallimentare, che non può vincolare l' , estraneo alla procedura e CP_1
che perciò deve poter contestare tale credito (Cass. 4897/2021).
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento della Pt_1
domanda introdotta con il giudizio di primo grado.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la retrocessione dell'azienda al fallimento non possa comportare il ritorno dei lavoratori dalla cessionaria alla cedente.
Del pari, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, senza alcun supporto documentale né istruttorio, che la mancata prosecuzione dell'attività aziendale dopo la retrocessione avesse quale conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria OL s.r.l. Su tali erronei, o comunque non provati, presupposti, il Giudice avrebbe ritenuto legittima l'esclusione della ricorrente al Fondo di Garanzia.
Siffatta interpretazione non avrebbe considerato la natura autonoma e previdenziale dell'intervento del Fondo rispetto alla disciplina civilistica del trasferimento d'azienda .
Inoltre, l'appellante rileva che l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' CP_1
per la corresponsione del trattamento di fine rapporto nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo pro quota, per il medesimo debito .
L'obbligazione dell' , che si sostituisce al datore di lavoro fallito, avrebbe quindi CP_1 natura previdenziale autonoma e l'esistenza di altri obbligati solidali del datore non varrebbe ad escludere l'intervento del Fondo.
L'appellante sottolinea altresì che le visure camerali dimostrerebbero inequivocabilmente l'identità sostanziale tra la fallita OL LI s.r.l. (cedente) e OL s.r.l.
(cessionaria), da intendersi come unico ed effettivo datore di lavoro.
Infatti, la OL s.r.l. era stata costituita il 26.6.2020, poco prima dell'affitto d'azienda
(23.10.2020), l'oggetto sociale è il medesimo (“fabbricazione di mobili per arredo”), la sede operativa delle due società coincide, tutti gli otto lavoratori sono transitati senza soluzione di continuità e, infine, sarebbero identici i vertici sociali ( è il Persona_1
vicepresidente del CDA della FA e nonché legale rappresentante e proprietario al 50% della OL Srl e oggi liquidatore della stessa;
è legale rappresentate CP_3
della FA e proprietario del 50% della OL s.r.l..
Tali elementi dimostrerebbero il carattere elusivo dell'operazione, anche alla luce del fatto che la OL s.r.l. (cessionaria) è in liquidazione volontaria dal 26.1.2023.
Il rifiuto del sarebbe illegittimo in relazione all'art. 368, co. 4, lett. d) d.lgs. 14/2019, CP_4
che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 47 L. 428/1990.
Quest'ultima disposizione prevede la disapplicazione della responsabilità solidale per i crediti di lavoro nell'ambito delle procedure liquidatorie e l'immediata esigibilità del FR nei confronti del cedente dell'azienda. La norma dispone anche che il Fondo di Garanzia interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente.
Parte appellante censura inoltre la sentenza poiché la stessa non avrebbe dato alcun rilievo alle fonti in materia. CP_1
A tal riguardo, la sig.ra rileva che il messaggio n. 2272/2019 avrebbe fornito criteri Pt_1 interpretativi uniformi per gestire le diverse ipotesi di affitto d'azienda, distinguendo tra: affitto in corso di procedura concorsuale;
fallimento sopravvenuto durante l'esecuzione del contratto;
retrocessione dell'azienda.
Il contenuto dei messaggi sarebbe in sintonia con l'art.184 del Codice della Crisi
d'Impresa, il quale disciplina espressamente gli effetti della retrocessione dell'azienda al fallimento, prevedendo che il curatore possa recedere dal contratto di affitto entro 60 giorni.
Il Curatore avrebbe quindi legittimamente esercitato tale facoltà, determinando la retrocessione dell'azienda e la conseguente cessazione dei rapporti di lavoro.
Inoltre, l'appellante sottolinea che la circostanza che il fallimento non potesse proseguire l'attività non impedirebbe l'intervento del Fondo, essendo questo finalizzato a tutelare i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
L'intervento del Fondo è subordinato alla sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dalla legge, che nel caso di specie sussisterebbero tutti: la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro;
l'ammissione alla procedura concorsuale;
l'esigibilità del
FR per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
La signora rileva infine il diverso trattamento riservato ai lavoratori da parte Pt_1 dell' in casi simili alla vicenda de qua. CP_1
Infatti, i colleghi e , che Parte_2 Parte_3 Parte_4
condividevano le stesse identiche vicende lavorative, avevano avuto accesso al Fondo di
Garanzia.
Tale condotta da parte dell' avrebbe violato il principio di parità di trattamento CP_1 nell'accesso alle prestazioni previdenziali ex art. 30 d.lgs. 198/2006 e il principio del legittimo affidamento, ingenerato tanto dai messaggi quanto dall'accoglimento delle CP_1 istanze degli altri lavoratori da parte di altre sedi dell' . CP_1
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 25 novembre 2025 ,la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
^^^^^^^^
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Parte_1
Questa Corte, si è già pronunciata su vicenda analoga a quella oggetto di causa, con la sentenza n. 574/2025 ( Pres.Rel. ) che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 Disp. Per_2
Att. c.p.c..
“Preliminarmente la Corte rileva che nella fattispecie debbono trovare applicazione ratione temporis le disposizioni precedenti all'entrata in vigore ( 15 luglio 2022 ) del codice della crisi d'impresa ( cfr. in particolare gli artt. 389-390 d.ls 14/2019 ) . In particolare , contrariamente agli assunti dell'appellante , non può pertanto applicarsi, ex art. 368 d.lgs. 14/2019 , il nuovo comma 5 bis dell'art. 47 l. n. 428/1990 che detta “ una disciplina innovativa come tale non applicabile retroattivamenrte “ ( Cass. 16740/2024 con richiamo a Cass. 27789/2022 ) .
Ciò premesso, nella fattispecie , è pacifico, in punto di fatto , alla luce della documentazione prodotta ed alle allegazioni delle parti che : OL LI RL ( concedente ) e OL RL ( affittuaria ) hanno stipulato in data 23.10 2020 un contratto di affitto di azienda;
con accordo sindacale ex art. 47 l.428/1990 è stato previsto il passaggio di tutti i lavoratori della concedente presso l'affittuaria a decorrere dal
1.2.2021 ; con sentenza in data 27.10.2021 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della concedente OL LI RL;
con comunicazione in data 20.12.2021 il curatore del ha comunicato a OL RL il recesso dal Controparte_2
contratto di affitto;
nella stessa data del 20.12.2021 il curatore ha intimato il licenziamento dei lavatori, compresa la sig.ra……… .
Risulta evidente che , alla luce della disciplina ratione temporis applicabile , il curatore ha correttamente applicato gli artt. 79 e 72 della l.fall. .
Il contratto di affitto costituiva un rapporto pendente alla data del fallimento della società concedente.
Secondo l'art. 79 della l. fall. il fallimento non detemina lo scioglimento del contratto di affitto ma entrambe le parti possono recedere dal contratto stesso;
in tal senso il curatore del fallimento ha comunicato il recesso dal contratto in data 20.12.2020 .
Il recesso dal contratto di affitto effettuato dal curatore ha comportato la retrocessione dell'azienda , compresi i rapporti di lavoro , nuovamente in capo alla società fallita .
In relazione a quei rapporti di lavoro , come è noto : il fallimento dell'imprenditore non integra una causa di risoluzione del contratto di lavoro ( art. 2119 comma 2 c.c. ) ; in seguito alla dichiarazione di fallimento il rapporto di lavoro rimane sospeso ai sensi dell'art. 72 l. ll. , senza che maturino in favore del lavoratore crediti retributivi e contributivi in attesa della dichiarazione del curatore che può scegliere di proseguire nel rapporto di lavoro medesimo ovvero di sciogliersi da esso ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav.
7308/2018).
In forza di tale disciplina , ritenendo all'evidenza pacifica la retrocessione, con lo scioglimento del contratto di affitto , anche dei rapporti di lavoro , il curatore in data
20.12.2021 ha intimato il licenziamento dei lavoratori , compresa l'attuale appellante. …….si è poi insinuata ed è stata ammessa nello stato passivo del Controparte_5
per il pagamento del FR per euro…….
[...]
Ha chiesto quindi l'intervento del Fondo di garanzia per il relativo pagamento dell'importo comprensivo di rivalutazione;
tale intervento è stato negato perché , secondo
l' , il FR è dovuto dalla cessionaria non fallita obbligata in solido con la cedente.. CP_1
Sul punto il Collegio non ignora che , secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , “ l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 (relativo al FR) e
l'art. 2 del d.lgs n. 82/1990 (relativo alle ultime tre retribuzioni), si riferiscono alla ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta”.
( cfr. ex plurimis Cass. 19277 / 2018 , , 19278 / 2018 ; 28136/2018 )
In estrema sintesi, in tali sentenze la Corte di Cassazione ha chiarito, da un lato, che
l'ammissione allo stato passivo non è mai decisivo e non preclude all' la possibilità CP_1 di contestare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al fondo di garanzia e, dall'altro, che, perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, è necessario che l'insolvenza
e l'ammissione a procedura concorsuale riguardino il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta.
Tale è appunto il caso di ….. che, secondo la documentazione in atti, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, era tornata ad essere dipendente della società fallita e allo stesso modo tale era al momento della domanda di ammissione al passivo poi accolta.
Il Collegio osserva che , in materia proprio di retrocessine di azienda dall'affittuario al concedente fallito , la Corte di Cassazione ha affermato : “ l'intervento del fondo di garanzia istituito presso l' per la corresponsione del FR , nei casi di insolvenza del CP_1
datore di lavoro , configura un diritto alla prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore , diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 , comma 1 della l. n. 297/1982 . Pertanto , ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del fondo di garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda , nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito , il datore di lavoro attuale insolvente ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982 , va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito , dovendosi escludere – in ragione della autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore di lavoro ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con il fondo “ . ( cfr. Cass. Sez. L. 1861 /2022) . Tali principi, affermati in una fattispecie in cui lo scioglimento del contratto di affitto era avvenuto prima del fallimento del concedente, debbono valere anche nel caso , come quello della presente fattispecie , in cui il contratto di affitto si è sciolto , ad opera del curatore , successivamente al fallimento della concedente .
Anche in tal caso infatti appaiono perfezionati, nella considerazione di principi di autonomia della prestazione previdenziale, due presupposti di intervento del Fondo di garanzia: la sostituzione del “ datore di lavoro attuale“ in caso di insolvenza “ ; il pagamento del trattamento di fine rapporto. ( art. 2 l.297/1982) .
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ( Cass. 26021/2018 ) ha chiarito che”
l'intervento del fondo di garanzia istituito presso l' per la corresponsione del FR , CP_1
nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti , anche solo pro quota , per il medesimo debito , prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale , salvo una breve dilazione temporale ( quindici giorni ) dal deposito dello stato passivo , ovvero della sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito ( beneficio d'ordine , beneficio di escussione ) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura del fondo ( nella specie è stato escluso che la domanda dell' di CP_1
corresponsione del FR fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela , rimanendo coobligata “ pro quota “ai sensi dell'art. 2112 c.c. ) “.
Tenuto conto della ricordate vicende circolatoria dell'azienda inerenti la fattispecie in esame non appare pertinente il richiamo , da parte dell' , a pronunce CP_1
giurisprudenziali ( Cass. 19278/2018 ; Cda Milano sent. n. 657/2019 ) relative a ben differenti casi in cui non vi era stato il licenziamento dei lavoratori ( e conseguentemente non sussisteva l'esigibilità del FR ) , i rapporti di lavoro erano di fatto sempre proseguiti con l'affittuaria , l'azienda della società fallita era stata infine trasferita alla stessa società già affittuaria a seguito di vendita autorizzata dal giudice delegato .
Il Collegio ritiene di non condividere l''assunto dell' recepito dalla sentenza CP_1
appellata, per il quale lo scioglimento del contratto di affitto da parte del curatore non determina l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ed in particolare , in assenza di esercizio provvisorio o di continuazione dell'attività da parte del fallimento , la retrocessione dei rapporti di lavoro. Sul punto la già citata Cass. 1861 /2022 ha rilevato che “ se è vero che questa Corte ha affermato , in materia di trasferimento d'azienda , l'applicabilità della disciplina dell'art.
2112 c.c. anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente , purchè quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza , mediante l'immutata organizzazione aziendale , ciò è avvenuto nell'ipotesi tutt'affatto peculiare ( Cass. 26 luglio 2011 n. 16255 ) in cui la mancata prosecuzione dell'attività presso il retrocessionario si accompagni alla sua continuazione presso il retrocedente , sicchè , in tali casi , la retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto di lavoro deve ritenersi proseguito
( o cessato , in caso di licenziamento ) presso il presunto retrocedente;
ovvero nel caso di richiesta di tutela diretta al mantenimento dell'occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi con onere della prova a carico di chi invochi gli effetti dell'avvenuto trasferimento , quale presupposto che anche in tali situazioni sia presente un fenomeno traslativo dell'azienda o di parte di essa ( Cass. 23765/2018 ) .
Diverso è invece il caso …in cui la cessazione del rapporto sia avvenuto dopo la retrocessione al datore di lavoro concedente poi fallito …. “.
La Corte di Cassazione ha quindi rilevato che l'affermazione del principio invocato dall' e recepito dal Tribunale è correlata ad ipotesi del tutto peculiari ben diverse da CP_1
quella ora in esame in cui, si ribadisce, gli organi della procedura fallimentare hanno correttamente e puntualmente applicato la già citata disciplina della legge fallimentare , sciogliendo , con atto non certo solo formale , il contratto di affitto pendente e provvedendo, escludendo ogni prosecuzione dell'attività comportante la maturazione di oneri prededucibili , al licenziamento dei lavoratori tornati in carico all'impresa fallita.
Si tratta di decisioni assunte, in forza di espresse disposizioni della legge fallimentare , dagli organi della procedura e che escludono , in quanto tali , un intento frodatorio cui allude anche l' nella memoria in appello. CP_1
Si deve aggiungere che l'art. 79 l. fall. applicato dagli organi della procedura fallimentare della società concedente in relazione al contratto di affitto pendente, non prevede, a seguito della retrocessione dell'azienda conseguente al recesso , una disposizione analoga
a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 104 bis l. fall. . che contempla , in ipotesi di affitto endofallimentare , una esenzione di responsabilità ex art. 2112 e 2560 cod. civ. ; che , inoltre , anche nell'affitto endofallimentare l'esenzione riguarda comunque “ i debiti maturati fino alla retrocessione “ e non certo la continuazione dei rapporti di lavoro con il retrocessionario .”. Nel caso di specie, in data 20/12/2021 il curatore del , comunicava, ai sensi dell'art CP_2
79 L.F., alla OL s.r.l. lo scioglimento del contratto di affitto d'azienda con conseguente retrocessione dei dipendenti all'azienda cedente fallita (doc.
5 - fascicolo di primo grado
. Pt_1
In pari data, sempre il curatore del comunicava alla signora Controparte_5
la risoluzione del rapporto di lavoro.( doc.6 – fascicolo di primo grado Pt_1 Pt_1
Conseguentemente, al momento della cessazione del rapporto (20/12/2021), il datore di lavoro sostanziale era la fallita OL LI s.r.l., come dimostrato dalla retrocessione dell'azienda e dalla comunicazione contestuale di risoluzione del rapporto da parte del curatore fallimentare all'odierna appellante.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata, l' va condannato al pagamento in CP_1 favore di di €. 108.753,22, a titolo di FR maturato alle dipendenze Parte_1
della OL LI s.r.l., oltre interessi legali rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella Pt_1 misura di €.4.200,00 per il primo grado ed €.5.000,00 per il grado di appello .
PQM
In riforma della sentenza n. 230/2024 del Tribunale di Como, condanna l' al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 108.753,22, oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €.9.200,00, oltre CP_1
spese generali ed oneri di legge.
Milano, 25.11.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
Registro generale Appello Lavoro n.603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott.ssa Serena Sommariva Consigliere
Dott.ssa Daniela Macaluso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n.230/2024 del Tribunale di Como
( est. Bignami) , e promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
US NU TO TA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 56
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(c.f. ),in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv.ti Roberto Maio e Antonio Del Gatto ed elettivamente domiciliato in Milano, presso l' Ufficio legale dell'ente, via Savarè n. 1
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le conclusioni
PER L'APPELLANTE
Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante all'intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto;
Per l'effetto, condannare l' , quale gestore del Fondo di garanzia ex L. 297/82, al CP_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di € 108.753,22 a titolo di FR maturato alle dipendenze della FA OL LI s.r.l. alla data del 31/01/2021, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
PER L'APPELLATO rigettare l'avverso atto di appello in considerazione della palese infondatezza di tutte le domande in esso contenute con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di
Como n. 230/2024 resa nella causa R.G. 776/2023.
Con la condanna dell'appellante alle spese.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza n. 230 / 2024, il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso proposto da tendente ad accertare e dichiarare il diritto della stessa all'intervento Parte_1
CP_ del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con richiesta di condanna dell' quale gestore del Fondo di garanzia ex L. 297/82, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 108.753,22 a titolo di FR maturato alle dipendenze della OL
LI s.r.l. alla data del 31/01/2021 .
L'appellante deduceva di essere stata dipendente di OL LI s.r.l. dal 21.04.1986 come impiegata e che con accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990 era stato previsto il passaggio dal 1.2.2021 alla OL s.r.l. di tutti i lavoratori in forza presso la OL
LI s.r.l., la quale il 23.10.2020 aveva concluso con la prima il contratto di affitto d'azienda.
Con sentenza del 27.10.2021, il Tribunale di Monza aveva dichiarato il fallimento di
OL LI s.r.l..
Il 20.12.2021 il curatore del aveva comunicato alla OL Controparte_2
s.r.l. lo scioglimento del contratto di affitto di azienda ex art. 79 LF, con conseguente retrocessione dei dipendenti all'azienda cedente fallita. Lo stesso giorno, il curatore del fallimento aveva comunicato il recesso dal rapporto di lavoro.
Il 22.3.2022 la sig.ra era stata ammessa al passivo del fallimento per €108.753,22 Pt_1
“nella categoria privilegiati generali, ante I grado, per crediti dei lavoratori subordinati per indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto lavoro subordinato ex art.
2751 bis n.1 c.c.”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'odierna appellante rilevava che la domanda relativa all'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento di €108.753,22 a titolo di FR era stata respinta, perché secondo l' , il FR era dovuto dalla CP_1
cessionaria non fallita obbligata in solido con la cedente.
La signora sosteneva che, essendo stato risolto l'affitto d'azienda, con contestuale Pt_1
retrocessione dell'azienda e dei dipendenti al fallimento della OL LI s.r.l., da cui era stata licenziata in data 20.12.2021, sussistevano le condizioni per l'intervento del
Fondo di garanzia, previsto a favore dei lavoratori dipendenti che erano tali al momento della presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, per cui chiedeva la condanna dell' al pagamento di €. 108.753,22 a titolo di FR. CP_1
Si costituiva l' , negando il fondamento della domanda, in quanto la risoluzione del CP_1
contratto di affitto di azienda era avvenuta dopo il fallimento della cedente e, in assenza di autorizzazione del Tribunale fallimentare all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, non vi era stata alcuna retrocessione dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. alla ormai dissolta impresa della fallita OL LI s.r.l..
Il Tribunale ha ritenuto fondati gli assunti dell' e ha rilevato che, secondo la CP_1 giurisprudenza, l'art. 2112 c.c. trova applicazione anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale .
In caso contrario, la retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto deve ritenersi proseguito (o cessato, in caso di licenziamento) presso il presunto retrocedente” (Cass. 1861/2022).
Il Tribunale ha ritenuto che , in mancanza di autorizzazione del Tribunale fallimentare all'esercizio provvisorio dell'impresa, l'attività non poteva proseguire e, per tale ragione, il curatore sarebbe stato costretto all'immediato licenziamento dei dipendenti rientrati dalla
OL s.r.l. tra i quali la;
che , attesa l'inapplicabilità dell'art. 2112 c.c. , il Pt_1
rapporto di lavoro di è cessato quando la lavoratrice era alle dipendenze di OL Pt_1
RL..
Secondo il Tribunale ,inoltre, non rileverebbe in senso contrario l'ammissione del credito per il FR al passivo fallimentare, che non può vincolare l' , estraneo alla procedura e CP_1
che perciò deve poter contestare tale credito (Cass. 4897/2021).
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento della Pt_1
domanda introdotta con il giudizio di primo grado.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui ha ritenuto che la retrocessione dell'azienda al fallimento non possa comportare il ritorno dei lavoratori dalla cessionaria alla cedente.
Del pari, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, senza alcun supporto documentale né istruttorio, che la mancata prosecuzione dell'attività aziendale dopo la retrocessione avesse quale conseguenza la cessazione del rapporto di lavoro con la cessionaria OL s.r.l. Su tali erronei, o comunque non provati, presupposti, il Giudice avrebbe ritenuto legittima l'esclusione della ricorrente al Fondo di Garanzia.
Siffatta interpretazione non avrebbe considerato la natura autonoma e previdenziale dell'intervento del Fondo rispetto alla disciplina civilistica del trasferimento d'azienda .
Inoltre, l'appellante rileva che l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l' CP_1
per la corresponsione del trattamento di fine rapporto nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo pro quota, per il medesimo debito .
L'obbligazione dell' , che si sostituisce al datore di lavoro fallito, avrebbe quindi CP_1 natura previdenziale autonoma e l'esistenza di altri obbligati solidali del datore non varrebbe ad escludere l'intervento del Fondo.
L'appellante sottolinea altresì che le visure camerali dimostrerebbero inequivocabilmente l'identità sostanziale tra la fallita OL LI s.r.l. (cedente) e OL s.r.l.
(cessionaria), da intendersi come unico ed effettivo datore di lavoro.
Infatti, la OL s.r.l. era stata costituita il 26.6.2020, poco prima dell'affitto d'azienda
(23.10.2020), l'oggetto sociale è il medesimo (“fabbricazione di mobili per arredo”), la sede operativa delle due società coincide, tutti gli otto lavoratori sono transitati senza soluzione di continuità e, infine, sarebbero identici i vertici sociali ( è il Persona_1
vicepresidente del CDA della FA e nonché legale rappresentante e proprietario al 50% della OL Srl e oggi liquidatore della stessa;
è legale rappresentate CP_3
della FA e proprietario del 50% della OL s.r.l..
Tali elementi dimostrerebbero il carattere elusivo dell'operazione, anche alla luce del fatto che la OL s.r.l. (cessionaria) è in liquidazione volontaria dal 26.1.2023.
Il rifiuto del sarebbe illegittimo in relazione all'art. 368, co. 4, lett. d) d.lgs. 14/2019, CP_4
che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 47 L. 428/1990.
Quest'ultima disposizione prevede la disapplicazione della responsabilità solidale per i crediti di lavoro nell'ambito delle procedure liquidatorie e l'immediata esigibilità del FR nei confronti del cedente dell'azienda. La norma dispone anche che il Fondo di Garanzia interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente.
Parte appellante censura inoltre la sentenza poiché la stessa non avrebbe dato alcun rilievo alle fonti in materia. CP_1
A tal riguardo, la sig.ra rileva che il messaggio n. 2272/2019 avrebbe fornito criteri Pt_1 interpretativi uniformi per gestire le diverse ipotesi di affitto d'azienda, distinguendo tra: affitto in corso di procedura concorsuale;
fallimento sopravvenuto durante l'esecuzione del contratto;
retrocessione dell'azienda.
Il contenuto dei messaggi sarebbe in sintonia con l'art.184 del Codice della Crisi
d'Impresa, il quale disciplina espressamente gli effetti della retrocessione dell'azienda al fallimento, prevedendo che il curatore possa recedere dal contratto di affitto entro 60 giorni.
Il Curatore avrebbe quindi legittimamente esercitato tale facoltà, determinando la retrocessione dell'azienda e la conseguente cessazione dei rapporti di lavoro.
Inoltre, l'appellante sottolinea che la circostanza che il fallimento non potesse proseguire l'attività non impedirebbe l'intervento del Fondo, essendo questo finalizzato a tutelare i lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.
L'intervento del Fondo è subordinato alla sussistenza dei presupposti tassativamente indicati dalla legge, che nel caso di specie sussisterebbero tutti: la dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro;
l'ammissione alla procedura concorsuale;
l'esigibilità del
FR per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
La signora rileva infine il diverso trattamento riservato ai lavoratori da parte Pt_1 dell' in casi simili alla vicenda de qua. CP_1
Infatti, i colleghi e , che Parte_2 Parte_3 Parte_4
condividevano le stesse identiche vicende lavorative, avevano avuto accesso al Fondo di
Garanzia.
Tale condotta da parte dell' avrebbe violato il principio di parità di trattamento CP_1 nell'accesso alle prestazioni previdenziali ex art. 30 d.lgs. 198/2006 e il principio del legittimo affidamento, ingenerato tanto dai messaggi quanto dall'accoglimento delle CP_1 istanze degli altri lavoratori da parte di altre sedi dell' . CP_1
Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 25 novembre 2025 ,la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo
^^^^^^^^
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Parte_1
Questa Corte, si è già pronunciata su vicenda analoga a quella oggetto di causa, con la sentenza n. 574/2025 ( Pres.Rel. ) che qui si richiama ai sensi dell'art. 118 Disp. Per_2
Att. c.p.c..
“Preliminarmente la Corte rileva che nella fattispecie debbono trovare applicazione ratione temporis le disposizioni precedenti all'entrata in vigore ( 15 luglio 2022 ) del codice della crisi d'impresa ( cfr. in particolare gli artt. 389-390 d.ls 14/2019 ) . In particolare , contrariamente agli assunti dell'appellante , non può pertanto applicarsi, ex art. 368 d.lgs. 14/2019 , il nuovo comma 5 bis dell'art. 47 l. n. 428/1990 che detta “ una disciplina innovativa come tale non applicabile retroattivamenrte “ ( Cass. 16740/2024 con richiamo a Cass. 27789/2022 ) .
Ciò premesso, nella fattispecie , è pacifico, in punto di fatto , alla luce della documentazione prodotta ed alle allegazioni delle parti che : OL LI RL ( concedente ) e OL RL ( affittuaria ) hanno stipulato in data 23.10 2020 un contratto di affitto di azienda;
con accordo sindacale ex art. 47 l.428/1990 è stato previsto il passaggio di tutti i lavoratori della concedente presso l'affittuaria a decorrere dal
1.2.2021 ; con sentenza in data 27.10.2021 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento della concedente OL LI RL;
con comunicazione in data 20.12.2021 il curatore del ha comunicato a OL RL il recesso dal Controparte_2
contratto di affitto;
nella stessa data del 20.12.2021 il curatore ha intimato il licenziamento dei lavatori, compresa la sig.ra……… .
Risulta evidente che , alla luce della disciplina ratione temporis applicabile , il curatore ha correttamente applicato gli artt. 79 e 72 della l.fall. .
Il contratto di affitto costituiva un rapporto pendente alla data del fallimento della società concedente.
Secondo l'art. 79 della l. fall. il fallimento non detemina lo scioglimento del contratto di affitto ma entrambe le parti possono recedere dal contratto stesso;
in tal senso il curatore del fallimento ha comunicato il recesso dal contratto in data 20.12.2020 .
Il recesso dal contratto di affitto effettuato dal curatore ha comportato la retrocessione dell'azienda , compresi i rapporti di lavoro , nuovamente in capo alla società fallita .
In relazione a quei rapporti di lavoro , come è noto : il fallimento dell'imprenditore non integra una causa di risoluzione del contratto di lavoro ( art. 2119 comma 2 c.c. ) ; in seguito alla dichiarazione di fallimento il rapporto di lavoro rimane sospeso ai sensi dell'art. 72 l. ll. , senza che maturino in favore del lavoratore crediti retributivi e contributivi in attesa della dichiarazione del curatore che può scegliere di proseguire nel rapporto di lavoro medesimo ovvero di sciogliersi da esso ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav.
7308/2018).
In forza di tale disciplina , ritenendo all'evidenza pacifica la retrocessione, con lo scioglimento del contratto di affitto , anche dei rapporti di lavoro , il curatore in data
20.12.2021 ha intimato il licenziamento dei lavoratori , compresa l'attuale appellante. …….si è poi insinuata ed è stata ammessa nello stato passivo del Controparte_5
per il pagamento del FR per euro…….
[...]
Ha chiesto quindi l'intervento del Fondo di garanzia per il relativo pagamento dell'importo comprensivo di rivalutazione;
tale intervento è stato negato perché , secondo
l' , il FR è dovuto dalla cessionaria non fallita obbligata in solido con la cedente.. CP_1
Sul punto il Collegio non ignora che , secondo un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità , “ l'art. 2 della legge n. 297 del 1982 (relativo al FR) e
l'art. 2 del d.lgs n. 82/1990 (relativo alle ultime tre retribuzioni), si riferiscono alla ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta”.
( cfr. ex plurimis Cass. 19277 / 2018 , , 19278 / 2018 ; 28136/2018 )
In estrema sintesi, in tali sentenze la Corte di Cassazione ha chiarito, da un lato, che
l'ammissione allo stato passivo non è mai decisivo e non preclude all' la possibilità CP_1 di contestare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al fondo di garanzia e, dall'altro, che, perché si determini l'intervento del Fondo di garanzia, è necessario che l'insolvenza
e l'ammissione a procedura concorsuale riguardino il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta.
Tale è appunto il caso di ….. che, secondo la documentazione in atti, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, era tornata ad essere dipendente della società fallita e allo stesso modo tale era al momento della domanda di ammissione al passivo poi accolta.
Il Collegio osserva che , in materia proprio di retrocessine di azienda dall'affittuario al concedente fallito , la Corte di Cassazione ha affermato : “ l'intervento del fondo di garanzia istituito presso l' per la corresponsione del FR , nei casi di insolvenza del CP_1
datore di lavoro , configura un diritto alla prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore , diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 , comma 1 della l. n. 297/1982 . Pertanto , ai fini dell'agibilità della copertura assicurativa del fondo di garanzia nell'ambito della vicenda circolatoria dell'azienda , nel caso in cui la cessazione del rapporto sia avvenuta dopo la retrocessione dell'azienda dall'affittuario al concedente fallito , il datore di lavoro attuale insolvente ai sensi del citato art. 2 della l. n. 297 del 1982 , va individuato nel soggetto affittante retrocessionario poi fallito , dovendosi escludere – in ragione della autonomia fra il credito vantato nei confronti del datore di lavoro ed il diritto alla prestazione previdenziale - la configurabilità di una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2112 c.c. con il fondo “ . ( cfr. Cass. Sez. L. 1861 /2022) . Tali principi, affermati in una fattispecie in cui lo scioglimento del contratto di affitto era avvenuto prima del fallimento del concedente, debbono valere anche nel caso , come quello della presente fattispecie , in cui il contratto di affitto si è sciolto , ad opera del curatore , successivamente al fallimento della concedente .
Anche in tal caso infatti appaiono perfezionati, nella considerazione di principi di autonomia della prestazione previdenziale, due presupposti di intervento del Fondo di garanzia: la sostituzione del “ datore di lavoro attuale“ in caso di insolvenza “ ; il pagamento del trattamento di fine rapporto. ( art. 2 l.297/1982) .
Nello stesso senso la Corte di Cassazione ( Cass. 26021/2018 ) ha chiarito che”
l'intervento del fondo di garanzia istituito presso l' per la corresponsione del FR , CP_1
nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti , anche solo pro quota , per il medesimo debito , prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale , salvo una breve dilazione temporale ( quindici giorni ) dal deposito dello stato passivo , ovvero della sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito ( beneficio d'ordine , beneficio di escussione ) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura del fondo ( nella specie è stato escluso che la domanda dell' di CP_1
corresponsione del FR fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela , rimanendo coobligata “ pro quota “ai sensi dell'art. 2112 c.c. ) “.
Tenuto conto della ricordate vicende circolatoria dell'azienda inerenti la fattispecie in esame non appare pertinente il richiamo , da parte dell' , a pronunce CP_1
giurisprudenziali ( Cass. 19278/2018 ; Cda Milano sent. n. 657/2019 ) relative a ben differenti casi in cui non vi era stato il licenziamento dei lavoratori ( e conseguentemente non sussisteva l'esigibilità del FR ) , i rapporti di lavoro erano di fatto sempre proseguiti con l'affittuaria , l'azienda della società fallita era stata infine trasferita alla stessa società già affittuaria a seguito di vendita autorizzata dal giudice delegato .
Il Collegio ritiene di non condividere l''assunto dell' recepito dalla sentenza CP_1
appellata, per il quale lo scioglimento del contratto di affitto da parte del curatore non determina l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. ed in particolare , in assenza di esercizio provvisorio o di continuazione dell'attività da parte del fallimento , la retrocessione dei rapporti di lavoro. Sul punto la già citata Cass. 1861 /2022 ha rilevato che “ se è vero che questa Corte ha affermato , in materia di trasferimento d'azienda , l'applicabilità della disciplina dell'art.
2112 c.c. anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente , purchè quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza , mediante l'immutata organizzazione aziendale , ciò è avvenuto nell'ipotesi tutt'affatto peculiare ( Cass. 26 luglio 2011 n. 16255 ) in cui la mancata prosecuzione dell'attività presso il retrocessionario si accompagni alla sua continuazione presso il retrocedente , sicchè , in tali casi , la retrocessione dell'azienda assume il carattere di mero atto formale ed il rapporto di lavoro deve ritenersi proseguito
( o cessato , in caso di licenziamento ) presso il presunto retrocedente;
ovvero nel caso di richiesta di tutela diretta al mantenimento dell'occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi con onere della prova a carico di chi invochi gli effetti dell'avvenuto trasferimento , quale presupposto che anche in tali situazioni sia presente un fenomeno traslativo dell'azienda o di parte di essa ( Cass. 23765/2018 ) .
Diverso è invece il caso …in cui la cessazione del rapporto sia avvenuto dopo la retrocessione al datore di lavoro concedente poi fallito …. “.
La Corte di Cassazione ha quindi rilevato che l'affermazione del principio invocato dall' e recepito dal Tribunale è correlata ad ipotesi del tutto peculiari ben diverse da CP_1
quella ora in esame in cui, si ribadisce, gli organi della procedura fallimentare hanno correttamente e puntualmente applicato la già citata disciplina della legge fallimentare , sciogliendo , con atto non certo solo formale , il contratto di affitto pendente e provvedendo, escludendo ogni prosecuzione dell'attività comportante la maturazione di oneri prededucibili , al licenziamento dei lavoratori tornati in carico all'impresa fallita.
Si tratta di decisioni assunte, in forza di espresse disposizioni della legge fallimentare , dagli organi della procedura e che escludono , in quanto tali , un intento frodatorio cui allude anche l' nella memoria in appello. CP_1
Si deve aggiungere che l'art. 79 l. fall. applicato dagli organi della procedura fallimentare della società concedente in relazione al contratto di affitto pendente, non prevede, a seguito della retrocessione dell'azienda conseguente al recesso , una disposizione analoga
a quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 104 bis l. fall. . che contempla , in ipotesi di affitto endofallimentare , una esenzione di responsabilità ex art. 2112 e 2560 cod. civ. ; che , inoltre , anche nell'affitto endofallimentare l'esenzione riguarda comunque “ i debiti maturati fino alla retrocessione “ e non certo la continuazione dei rapporti di lavoro con il retrocessionario .”. Nel caso di specie, in data 20/12/2021 il curatore del , comunicava, ai sensi dell'art CP_2
79 L.F., alla OL s.r.l. lo scioglimento del contratto di affitto d'azienda con conseguente retrocessione dei dipendenti all'azienda cedente fallita (doc.
5 - fascicolo di primo grado
. Pt_1
In pari data, sempre il curatore del comunicava alla signora Controparte_5
la risoluzione del rapporto di lavoro.( doc.6 – fascicolo di primo grado Pt_1 Pt_1
Conseguentemente, al momento della cessazione del rapporto (20/12/2021), il datore di lavoro sostanziale era la fallita OL LI s.r.l., come dimostrato dalla retrocessione dell'azienda e dalla comunicazione contestuale di risoluzione del rapporto da parte del curatore fallimentare all'odierna appellante.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata, l' va condannato al pagamento in CP_1 favore di di €. 108.753,22, a titolo di FR maturato alle dipendenze Parte_1
della OL LI s.r.l., oltre interessi legali rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore di tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella Pt_1 misura di €.4.200,00 per il primo grado ed €.5.000,00 per il grado di appello .
PQM
In riforma della sentenza n. 230/2024 del Tribunale di Como, condanna l' al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 108.753,22, oltre interessi Parte_1
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado liquidate in €.9.200,00, oltre CP_1
spese generali ed oneri di legge.
Milano, 25.11.2025
Il giudice ausiliario relatore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Macaluso Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni