Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2025, proposto da
NN MA ET, IC AN RI, EP LA, SI LA, rappresentate e difese dagli avvocati Vincenzo Augusto, Roberto D'Addabbo e Laura La Selva, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bari, via Abate Gimma, n. 147;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio III - Ambito Territoriale per la provincia di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari n. 2040/2024, pubblicata il 20 maggio 2024, nel giudizio recante R.G. n. 1329/2024, notificata in copia conforme all’originale e come tale esecutiva per legge ex art. 475 Cod. proc. amm. in data 20 maggio 2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’U.S.R. Puglia - A.T.P. di Bari, non appellata e definitivamente passata in giudicato, come da attestazione del 27 novembre 2024 resa dal Funzionario Giudiziario della sezione Lavoro del Tribunale di Bari.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio III - Ambito Territoriale per la provincia di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa MA Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 2 febbraio 2025 e depositato in pari data, le signore NN MA ET, IC AN RI, EP LA e SI LA chiedono l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 2040/2024 del 20 maggio 2024, notificata all’Amministrazione in data 20 maggio 2024 e passata in giudicato, che ha accolto il ricorso da loro promosso, così disponendo:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la carta del docente di cui all’art. 1, comma 121 della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso, condannando il Ministero ad attivarsi in tal senso nella seguente misura: 1) in favore di MA ET NN nella misura complessiva di € 2.000,00 (€ 500,00 per 4 aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023); 2) in favore di ANrita IC nella misura complessiva di € 1.500,00 (€ 500,00 per 3 aa.ss. 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023); 3) in favore di LA EP nella misura complessiva di € 1.000,00 (€ 500,00 per 2 aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023); 4) in favore di LA SI nella misura complessiva di € 500,00 (€ 500,00 per 1 a.s. 2022/2023).
Hanno chiesto, altresì, che siano prescritte le modalità di ottemperanza della sentenza de qua, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo e l’emanazione dello stesso in luogo delle Amministrazioni, nominando, ove occorra, un commissario ad acta e fissando la somma di denaro dovuta dalle resistenti per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione della sentenza .
1.1 - In data 18 marzo 2025, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di stile.
1.2 - All’udienza in camera di consiglio del 14 maggio 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Sul presupposto del lamentato persistente inadempimento dell’Amministrazione, il ricorso di ottemperanza è fondato, nei sensi di seguito indicati.
3. - In via del tutto preliminare, osserva il Collegio che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lettera c), Cod. proc. amm., secondo cui il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario; con la precisazione che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque, correlata al giudicato stesso.
4. - Orbene, la succitata sentenza n. 2040/2024 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, come detto:
- è stata trasmessa all’Amministrazione in copia attestata conforme al corrispondente atto informatico in data 20 maggio 2024; sicchè sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo;
- ha comprovata valenza di cosa giudicata, ex art. 114, comma 2 Cod. proc. amm., come da certificazione del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro del 27 novembre 2024.
5. - A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Sul presupposto della dedotta persistente omessa esecuzione dell’Amministrazione deve, pertanto, essere ordinato all’Amministrazione intimata di dare integrale esecuzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore delle ricorrenti.
6. - La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’Amministrazione.
7. - La richiesta condanna alle astreintes non può trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
8. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
9. - Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (sezione prima), accoglie il ricorso di ottemperanza, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Respinge ogni altra domanda accessoria.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, dei difensori costituiti, in solido, per loro dichiarazione antistatari.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
MA Luisa Rotondano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Luisa Rotondano | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO