Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sportello Unico per L'Immigrazione di Brescia, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Prefettura di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione in ordine alla richiesta presentata in data 21.03.2025 in connessione alla pratica P- PE/L/Q/2023/101629 volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Pescara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 il dott. MA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha inoltrato una istanza alla Prefettura ai fini dell’ottenimento di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
A fronte dell’inerzia del Soggetto pubblico, l’interessato ha presentato ricorso, ex art.117 c.p.a., volto all’accertamento del silenzio-inadempimento della predetta Amministrazione.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del gravame, e segnalando tra l’altro nella propria relazione di aver comunicato di non potere allo stato assumere alcuna determinazione sul punto, risultando pendente il ricorso sulla revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di non doversi discostare da quanto deciso in numerosi giudizi analoghi, e dunque il ricorso è meritevole di accoglimento.
Non risulta infatti che l’Amministrazione abbia fornito una risposta espressa nel merito all’istanza dell’interessato, non potendo a tal fine valere una mera nota soprassessoria di riscontro alla domanda in questione in cui si fa solo riferimento alla pendenza di altro contenzioso (cfr. già TAR Abruzzo-Pescara, nn.288, 295 del 2025).
Ne consegue che permane in capo alla Prefettura l’obbligo di dare riscontro all’istanza del ricorrente, provvedendo di conseguenza, ex art.117, comma 2 c.p.a., nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In caso di mancata ottemperanza nel termine indicato si procederà alla nomina di un commissario ad acta, su istanza della parte ricorrente.
Sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti in ragione della serialità della controversia
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA NI, Presidente
MA OR, Consigliere, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA OR | PA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.