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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20131 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Comandè, Libera Parte_1
Cimino e Filippo Morici, con elezione di domicilio a Palermo via
Caltanissetta n.2 attrice contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Atria Controparte_1
e Maria Carla D'Agostino, con elezione di domicilio a Palermo, via G.
Daita n.15 convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 24.10.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta si sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.12.2018 la
(costituita a seguito del conferimento del ramo d'azienda Parte_1 della ditta individuale ), premesso di avere costituito in Controparte_2 data 28.03.2008 con la e con la Controparte_1 CP_3 un'A.T.I. di tipo misto conferendo alla il ruolo di mandataria CP_1 capogruppo, per l'esecuzione delle “Opere di messa in sicurezza dell'area dell'ex discarica di Porta Pisciotto” appaltate dal Comune di Enna con verbale di gara del 12/12/2007 approvato con determina dirigenziale del Comune di Enna del 27/02/2008, ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al risarcimento del Controparte_1 danno quantificato in euro 93.827,38, asseritamente subito in conseguenza della violazione delle obbligazioni derivanti dal mandato conferitole nell'ambito dell'A.T.I..
Si duole nello specifico che la contravvenendo alle obbligazioni CP_1 assunte con la sottoscrizione dell'ATI, avrebbe concordato con la stazione appaltante in sede di approvazione della perizia di variante n.37 nuovi prezzi inerenti lavorazioni di spettanza della mandante
( , senza informare la stessa e facendo riferimento ad un Parte_1 prezziario diverso rispetto a quello in vigore alla data di formulazione dell'offerta di gara, così causando un grave danno consistente nella differenza tra il prezzo conseguito e quello che le sarebbe spettato applicando il prezziario corretto.
Costituitasi la ha negato di avere posto in essere le condotte CP_1 addebitatele dall'attrice, precisando che la perizia di variante non ha riguardato la modifica dei prezzi di lavorazioni previste nel contratto di appalto, ma piuttosto il conferimento di nuove opere, per le quali sono stati concordati i prezzi tenuto conto del prezziario vigente al 2004, in quanto si trattava di opere simili a quelle previste nel contratto originario e con riferimento al quale le parti avevano concordato l'applicazione del prezziario del 2004 rispetto a quello in vigore all'epoca dell'offerta (prezziario del 2007).
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove richieste dalle parti (interrogatorio formale e prove testimoniali) e accertamenti tecnici a mezzo ctu.
Così brevemente ricostruita la vicenda ritiene il Tribunale che la domanda sia soltanto parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
L'associazione temporanea di imprese (ATI) costituisce una forma di collaborazione tra imprese, priva di soggettività giuridica autonoma, fondata su un contratto innominato di natura associativa. Tale raggruppamento non determina la nascita di un nuovo centro di imputazione di rapporti, ma si sostanzia in un mandato collettivo con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito dalle imprese mandanti a una di esse, qualificata come capogruppo, che agisce nei confronti della stazione appaltante. Il mandato con rappresentanza attribuisce alla capogruppo per un verso il potere di compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e per altro nei rapporti interni con le imprese mandanti è fonte di diverse obbligazioni come prescritte dagli artt. 1170
e ss cc., tra le quali l'obbligo di informare le mandanti dei fatti rilevanti ai fini dello svolgimento del rapporto.
La mandataria ha quindi il dovere di comportarsi diligentemente, fornendo le comunicazioni necessarie e concordando con le mandanti le decisioni da assumere nella contrattazione con la stazione appaltante.
Consegue che la conclusione di nuovi accordi con la stazione appaltante senza che tale assenso sia stato preventivamente concordato con le altre imprese associate (come nella specie), comporta la responsabilità per inadempimento della società mandataria per violazione dell'obbligo di diligenza su di essa gravante, ex art. 1710 c.c., nei confronti delle imprese associate. La violazione di tale obbligazione emerge chiaramente nella specie con riferimento alle nuove opere e ai nuovi prezzi di cui alla perizia di variante assentita dalla mandataria con atto del 05.02.2009 e incidente direttamente sulla società mandante (la che avrebbe dovuto Parte_1 eseguire le nuove lavorazioni. Cont Ed infatti, la la e la con atto del 28.03.2008 CP_1 Parte_1 hanno costituito un ATI di tipo misto in relazione alle opere appaltate dal Comune di Enna aventi ad oggetto l'esecuzione dei “Lavori per la messa in sicurezza dell'area dell'ex discarica di Porta Pisciotto nel territorio di
Enna”.
L'atto costitutivo dell'ATI prevedeva, inoltre, l'assegnazione delle opere a ciascun partecipante nelle seguenti misure: (i) le opere della categoria prevalente OG 13-IV dovevano essere realizzate da nella misura CP_1
Cont del 70% e da nella misura del 30%, per un importo lavori complessivo di € 1.566.971,09; (ii) le opere della categoria scorporabile e subappaltabile OG 6-III, inerenti gli scavi e la posa in opera delle tubazioni per il convogliamento delle acque bianche nonché la posa in opera dei relativi pozzetti ed il ripristino della pavimentazione stradale, dovevano essere realizzate dalla nella misura del 100% per un CP_4 importo lavori complessivo di € 807.718,12; (iii) le opere della categoria scorporabile e subappaltabile OG 8-I dovevano essere realizzate da Cont nella misura del 50%, da nella misura del 35% e da CP_1 nella misura del 15%, per un importo lavori complessivo di Parte_1
€ 267.455,32.
Per l'esecuzione unitaria delle opere appaltate la società facenti parte dell'A.T.I. hanno poi costituito in data 24/04/2008 la società consortile denominata “Consortile Porta Pisciotto e detta società ed il CP_5
Comune di Enna in data 16/07/2008 hanno sottoscritto il contratto di appalto per cui è causa dell'importo pari ad € 2.454.863,12, oltre IVA, compresi oneri di sicurezza (€ 81.906,48).
Detto contratto a seguito dello scioglimento della società Consortile
Porta Pisciotto Enna s.r.l. giusta delibera dell'assemblea dell'08 ottobre
2008 è stato oggetto di modifica con contratto stipulato in data
16/01/2009 tra il Comune di Enna e l'ATI (composta dalla CP_1
Idrogeofer e SGf).
Poco dopo la stipula del nuovo contratto, tuttavia, con perizia di variante in corso d'opera sono state previste “nuove lavorazioni” riguardanti la sistemazione dell'area a discarica i cui prezzi sono stati pattuiti tra la (mandataria dell'ATI) e la stazione appaltante, CP_1 facendo riferimento al prezziario utilizzato con riferimento al progetto originario.
Dall'atto di sottomissione del 05.02.2009 si evince chiaramente che la in qualità di capogruppo mandataria, si è obbligata nei confronti CP_1 della stazione appaltante ad accettare, “senza alcuna eccezione”,
l'esecuzione dei lavori considerati nella perizia di variante riconducibili alla categoria di spettanza della ossia la categoria OG6, Parte_1 senza informare preventivamente la mandante, né tanto meno concordando con la stessa la revisione del corrispettivo pattuito.
Ed infatti, in data 8 aprile 2009 la avendo appreso dal Parte_1 direttore dei lavori dell'approvazione di una perizia di variante che prevedeva lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 e quindi di sua competenza, ha chiesto chiarimenti alla mandataria e la trasmissione di copia della perizia ed in relazione a tali nuove opere ha chiesto alla di iscrivere ben 40 riserve, per un importo complessivo di € CP_1
93.827,38 con le quali sostanzialmente ha contestato l'applicazione alle
“nuove opere” del prezziario del 2004 anziché dell'esatto prezzo, cioè quello previsto dal prezzario del 2007 in vigore alla data di formulazione dell'offerta di gara del 12 dicembre 2007, in quanto ciò, a suo dire, avrebbe determinato la violazione della deliberazione n.
101(GE/881-05) del 13.12.2005 dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, che testualmente recita “nel caso in cui i prezzi delle lavorazioni contrattualmente previste sono riferite ad un prezzario di alcuni anni precedente
(1999) a quello in vigore al momento della gara d'appalto (2002), la determinazione dei prezzi, relativi a categorie di lavorazioni che esulano dalle previsioni contrattuali, deve effettuarsi con riferimento al prezzario vigente alla data di formulazione dell'offerta di gara”.
Ebbene, è evidente che essendo state affidate con la detta perizia di variante nuove opere, non comprese nell'oggetto del contratto originario e neppure nel verbale di concordamento nuovi prezzi del
17.6.2008 (v. tabella pag. 26 e 27 della ctu), di competenza della società attrice - in quanto riconducibili alle categorie assegnate all' Parte_1 con l'atto costitutivo dell'ATI -, la mandataria aveva l'obbligo di informare preventivamente l'attrice e di concordare con questa i relativi prezzi. La sottoscrizione di un atto di sottomissione in sede di perizia di variante, con la quale viene affidata la realizzazione di opere nuove e diverse (seppure connesse) rispetto a quelle indicate nel capitolato di appalto, con la previsione quindi di una nuova spesa e nuovi prezzi, senza che tale assenso sia stato preventivamente concordato con le altre imprese associate comporta l'inadempimento della mandataria dell'obbligo di diligenza che le imponeva di comunicare preventivamente le proprie intenzioni alle imprese associate e di concordare con le stesse le iniziative da assumere.
Di contro, non appare convincente la tesi della società convenuta, secondo la quale avendo le parti raggruppate in ATI concordato, ai fini dell'offerta di partecipazione alla gara di appalto, l'applicazione del prezziario regionale del 2004, implicitamente avrebbero consentito all'applicazione del medesimo prezziario anche con riferimento alle
“nuove opere”.
Ed invero, pur non potendo trovare applicazione la delibera dell'Autorità di vigilanza del 13.12.2015 invocata dalla società attrice a sostegno delle riserve iscritte con riferimento proprio ai prezzi applicati, atteso che nella specie non si tratta della determinazione di nuovi prezzi in relazione a lavorazioni contrattualmente previste quanto piuttosto di nuove lavorazioni e di nuovi prezzi, per altro tuttavia, non può negarsi che proprio perché si tratta di nuove opere, era necessario previamente acquisire un nuovo consenso dell'impresa, sulla quale le nuove lavorazioni sarebbero gravate (nella specie la , non potendo Parte_1 presumersi già acquisito.
Né può assumere rilevanza la circostanza che la abbia CP_1 provveduto a consegnare alla copia della perizia di variante Parte_1 sottoscritta con la Stazione appaltante, atteso che difetta comunque la prova che la capogruppo abbia previamente informato e concordato con la società attrice le nuove opere da eseguire e i nuovi prezzi, prima di addivenire alla sottoscrizione della perizia di variante. Anzi sulla scorta della documentazione in atti (doc. 6, 7 e 8 alleg. all'atto di citazione), può affermarsi che la in seguito alle numerose CP_1 richieste della società attrice e dopo la sottoscrizione ha consegnato soltanto l'atto di sottomissione mentre la perizia di variante non risulta essere stata mai consegnata.
Neppure i testimoni addotti da parte convenuta hanno fornito dichiarazioni rilevanti sul punto, limitandosi a confermare soltanto la circostanza che la perizia aveva ad oggetto delle modifiche al capitolato. Né sarebbe stato sufficiente far valere tali rimostranze nei confronti dell'Ente appaltante, atteso che, pur avendo iscritto ben 40 riserve queste sono state tutte rigettate, in quanto ritenute tardive essendo riferite ad un prezzo concordato tra la stazione appaltante e la mandataria. Com'è noto non può avere nessuna refluenza sulla stazione appaltante e quindi sul prezzo come concordato, l'eventuale responsabilità della mandataria nei rapporti interni con le partecipanti all'ATI.
Consegue che in relazione a tale condotta la mandataria ( , è CP_1 tenuta al risarcimento del danno subito dalla e quantificato Parte_1 nei termini di seguito indicati.
Non ricorrono, invece, i presupposti per affermare che la sia CP_1 stata inadempiente al rapporto di mandato con riferimento ai prezzi concordati e applicati relativi alle opere di cui al contratto di appalto.
Ed infatti, sebbene risulti che i prezzi unitari pattuiti con il contratto di appalto del 16/07/2008 tra la Consortile e il Comune di Enna e poi ribaditi a seguito dello scioglimento della Consortile nel contratto di modifica tra l'ATI e il Comune sono stati tratti dal Prezzario Regionale del 2005 (in atti indicato Prezzario 2004 facendo riferimento al D.P. del
26/11/2004), di cui al Decreto Presidenziale 26/11/2004, supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S., parte prima n. 56 del 31/12/2004 e, conseguentemente, non hanno tenuto conto del prezziario vigente alla data di formulazione dell'offerta di gara (12/12/2007, v. doc. 4, pag. 2 –
Contratto di appalto del 16/07/2008), ovvero dei prezzi unitari di importo maggiore (v. ctu tabella pag.20 e 21) contenuti nel Nuovo
Prezzario unico per il Lavori Pubblici del 2007 (Decreto Presidenziale
11/07/2007, supplemento ordinario alla G.U.R.S., parte prima n. 32 del
20/07/2007). Tuttavia, deve evidenziarsi che seppure difformi dal prezziario in vigore all'epoca della formulazione dell'offerta, i prezzi indicati nel contratto di appalto sono stati convenuti tra tutte le parti e nello specifico anche da intervenuto sia quale Controparte_2 amministratore della Consortile, sia n.q. di titolare della omonima ditta individuale (il cui ramo d'azienda è stato poi conferito alla Parte_1 all'atto della costituzione di quest'ultima).
Risulta altresì che in seguito alla creazione della Parte_2 giusto atto del 24.4.2008, registrato in Palermo il 29.4.2008 al n. 4093 rep. n. 17.838 racc. n. 6957, sono state concordate congiuntamente dalla nuova e dalla nuovi prezzi Parte_2 Parte_3 anche in relazione all'articolo NP.1 non previsto nel contratto originario, facendo riferimento al prezziario del 2004, così come attesta il verbale di concordamento nuovi prezzi del 17.6.2008 (v. doc. n.2 alleg. alla comparsa di costituzione).
Consegue che la società attrice sorta per effetto della cessione del ramo d'azienda della non può ora dolersi dell'applicazione di Controparte_2 un prezziario che la sua diretta dante causa aveva concordato con riferimento alle lavorazioni di cui al contratto di appalto e al successivo verbale del 17.06.2008.
In conclusione, dunque, la deve ritenersi responsabile soltanto CP_1 con riferimento alla previsione dei nuovi prezzi indicati nella perizia di variante e negli atti successivi cui la stessa ha assentito senza la preventiva informazione dell'impresa mandante, sulla quale sono pertanto ricadute le conseguenze in termini di minore guadagno.
Passando ora alla determinazione del quantum, si osserva: è stato accertato oltre ad essere circostanza incontestata che le “nuove opere” di cui alla perizia di variante assentita dalla mandataria capogruppo con atto del 05.02.2009 e dei successivi atti e per le quali sono stati concordati nuovi prezzi tra la stazione appaltante e la mandataria afferiscono certamente a lavorazioni rientranti nelle categorie di spettanza della ditta RA (poi , alla quale quindi sulla Parte_1 scorta di quanto previsto dall'atto costitutivo dell'ATI e dall'art.3 dell'atto di modifica contrattuale 16.01.2009 (“i pagamenti da effettuare all'ATI in dipendenza del presente appalto verranno effettuati pro quota distintamente in favore di ciascuna singola impresa, tenuto conto delle categorie e percentuali di lavoro eseguite in conformità a quanto riportato nell'atto costitutivo dell'ATI”) sarebbero spettati i relativi compensi nella misura concordata.
Consegue che il danno patito dalla società attrice consiste proprio nella differenza tra i prezzi come avrebbero dovuto essere previsti – ove fosse stata previamente informata -, tenuto conto del prezziario vigente all'epoca della contrattazione delle nuove opere, (ossia quelli del
Decreto Presidenziale del 11/07/2007) e quelli in concreto applicati
(nello specifico tratti dal P.R. del 2005 di cui al Decreto Presidenziale
26/11/2004, supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S., parte prima n.
56 del 31/12/2004), come unilateralmente concordato dalla mandataria con la stazione appaltante.
Tale differenza è pari a complessivi euro 33.058,26, al netto del ribasso operato in sede di partecipazione alla gara d'appalto pari al 7,315% (v. ctu. pag. 29).
Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dalla data del pagamento della minor somma al soddisfo.
Infine, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda formulata dall'attrice ritiene il decidente che ricorrano i presupposti per compensarle tra le parti nella misura della metà dell'intero che liquida (avuto riguardo al decisum e non al disputatum), in complessivi euro 8.946,00 di cui euro
786,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, mentre la restante parte (50% dell'intero), sarà posta a carico della società convenuta.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 24.12.2023) vanno definitivamente poste carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: condanna la al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1 somma di euro 33.058,26 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla data del pagamento della minor somma al soddisfo.
Rigetta le altre domande.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà dell'intero che liquida in complessivi euro 8.946,00 di cui euro 786,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Pone la restante parte (50% dell'intero), a carico della società convenuta.
Pone le spese della ctu (già liquidate con decreto del 24.12.2023) definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso a Palermo in data 21/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 20131 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Comandè, Libera Parte_1
Cimino e Filippo Morici, con elezione di domicilio a Palermo via
Caltanissetta n.2 attrice contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Atria Controparte_1
e Maria Carla D'Agostino, con elezione di domicilio a Palermo, via G.
Daita n.15 convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 24.10.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta si sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12.12.2018 la
(costituita a seguito del conferimento del ramo d'azienda Parte_1 della ditta individuale ), premesso di avere costituito in Controparte_2 data 28.03.2008 con la e con la Controparte_1 CP_3 un'A.T.I. di tipo misto conferendo alla il ruolo di mandataria CP_1 capogruppo, per l'esecuzione delle “Opere di messa in sicurezza dell'area dell'ex discarica di Porta Pisciotto” appaltate dal Comune di Enna con verbale di gara del 12/12/2007 approvato con determina dirigenziale del Comune di Enna del 27/02/2008, ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna al risarcimento del Controparte_1 danno quantificato in euro 93.827,38, asseritamente subito in conseguenza della violazione delle obbligazioni derivanti dal mandato conferitole nell'ambito dell'A.T.I..
Si duole nello specifico che la contravvenendo alle obbligazioni CP_1 assunte con la sottoscrizione dell'ATI, avrebbe concordato con la stazione appaltante in sede di approvazione della perizia di variante n.37 nuovi prezzi inerenti lavorazioni di spettanza della mandante
( , senza informare la stessa e facendo riferimento ad un Parte_1 prezziario diverso rispetto a quello in vigore alla data di formulazione dell'offerta di gara, così causando un grave danno consistente nella differenza tra il prezzo conseguito e quello che le sarebbe spettato applicando il prezziario corretto.
Costituitasi la ha negato di avere posto in essere le condotte CP_1 addebitatele dall'attrice, precisando che la perizia di variante non ha riguardato la modifica dei prezzi di lavorazioni previste nel contratto di appalto, ma piuttosto il conferimento di nuove opere, per le quali sono stati concordati i prezzi tenuto conto del prezziario vigente al 2004, in quanto si trattava di opere simili a quelle previste nel contratto originario e con riferimento al quale le parti avevano concordato l'applicazione del prezziario del 2004 rispetto a quello in vigore all'epoca dell'offerta (prezziario del 2007).
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove richieste dalle parti (interrogatorio formale e prove testimoniali) e accertamenti tecnici a mezzo ctu.
Così brevemente ricostruita la vicenda ritiene il Tribunale che la domanda sia soltanto parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
L'associazione temporanea di imprese (ATI) costituisce una forma di collaborazione tra imprese, priva di soggettività giuridica autonoma, fondata su un contratto innominato di natura associativa. Tale raggruppamento non determina la nascita di un nuovo centro di imputazione di rapporti, ma si sostanzia in un mandato collettivo con rappresentanza, gratuito e irrevocabile, conferito dalle imprese mandanti a una di esse, qualificata come capogruppo, che agisce nei confronti della stazione appaltante. Il mandato con rappresentanza attribuisce alla capogruppo per un verso il potere di compiere, nei rapporti con l'amministrazione, ogni attività giuridica connessa o dipendente dall'appalto e per altro nei rapporti interni con le imprese mandanti è fonte di diverse obbligazioni come prescritte dagli artt. 1170
e ss cc., tra le quali l'obbligo di informare le mandanti dei fatti rilevanti ai fini dello svolgimento del rapporto.
La mandataria ha quindi il dovere di comportarsi diligentemente, fornendo le comunicazioni necessarie e concordando con le mandanti le decisioni da assumere nella contrattazione con la stazione appaltante.
Consegue che la conclusione di nuovi accordi con la stazione appaltante senza che tale assenso sia stato preventivamente concordato con le altre imprese associate (come nella specie), comporta la responsabilità per inadempimento della società mandataria per violazione dell'obbligo di diligenza su di essa gravante, ex art. 1710 c.c., nei confronti delle imprese associate. La violazione di tale obbligazione emerge chiaramente nella specie con riferimento alle nuove opere e ai nuovi prezzi di cui alla perizia di variante assentita dalla mandataria con atto del 05.02.2009 e incidente direttamente sulla società mandante (la che avrebbe dovuto Parte_1 eseguire le nuove lavorazioni. Cont Ed infatti, la la e la con atto del 28.03.2008 CP_1 Parte_1 hanno costituito un ATI di tipo misto in relazione alle opere appaltate dal Comune di Enna aventi ad oggetto l'esecuzione dei “Lavori per la messa in sicurezza dell'area dell'ex discarica di Porta Pisciotto nel territorio di
Enna”.
L'atto costitutivo dell'ATI prevedeva, inoltre, l'assegnazione delle opere a ciascun partecipante nelle seguenti misure: (i) le opere della categoria prevalente OG 13-IV dovevano essere realizzate da nella misura CP_1
Cont del 70% e da nella misura del 30%, per un importo lavori complessivo di € 1.566.971,09; (ii) le opere della categoria scorporabile e subappaltabile OG 6-III, inerenti gli scavi e la posa in opera delle tubazioni per il convogliamento delle acque bianche nonché la posa in opera dei relativi pozzetti ed il ripristino della pavimentazione stradale, dovevano essere realizzate dalla nella misura del 100% per un CP_4 importo lavori complessivo di € 807.718,12; (iii) le opere della categoria scorporabile e subappaltabile OG 8-I dovevano essere realizzate da Cont nella misura del 50%, da nella misura del 35% e da CP_1 nella misura del 15%, per un importo lavori complessivo di Parte_1
€ 267.455,32.
Per l'esecuzione unitaria delle opere appaltate la società facenti parte dell'A.T.I. hanno poi costituito in data 24/04/2008 la società consortile denominata “Consortile Porta Pisciotto e detta società ed il CP_5
Comune di Enna in data 16/07/2008 hanno sottoscritto il contratto di appalto per cui è causa dell'importo pari ad € 2.454.863,12, oltre IVA, compresi oneri di sicurezza (€ 81.906,48).
Detto contratto a seguito dello scioglimento della società Consortile
Porta Pisciotto Enna s.r.l. giusta delibera dell'assemblea dell'08 ottobre
2008 è stato oggetto di modifica con contratto stipulato in data
16/01/2009 tra il Comune di Enna e l'ATI (composta dalla CP_1
Idrogeofer e SGf).
Poco dopo la stipula del nuovo contratto, tuttavia, con perizia di variante in corso d'opera sono state previste “nuove lavorazioni” riguardanti la sistemazione dell'area a discarica i cui prezzi sono stati pattuiti tra la (mandataria dell'ATI) e la stazione appaltante, CP_1 facendo riferimento al prezziario utilizzato con riferimento al progetto originario.
Dall'atto di sottomissione del 05.02.2009 si evince chiaramente che la in qualità di capogruppo mandataria, si è obbligata nei confronti CP_1 della stazione appaltante ad accettare, “senza alcuna eccezione”,
l'esecuzione dei lavori considerati nella perizia di variante riconducibili alla categoria di spettanza della ossia la categoria OG6, Parte_1 senza informare preventivamente la mandante, né tanto meno concordando con la stessa la revisione del corrispettivo pattuito.
Ed infatti, in data 8 aprile 2009 la avendo appreso dal Parte_1 direttore dei lavori dell'approvazione di una perizia di variante che prevedeva lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 e quindi di sua competenza, ha chiesto chiarimenti alla mandataria e la trasmissione di copia della perizia ed in relazione a tali nuove opere ha chiesto alla di iscrivere ben 40 riserve, per un importo complessivo di € CP_1
93.827,38 con le quali sostanzialmente ha contestato l'applicazione alle
“nuove opere” del prezziario del 2004 anziché dell'esatto prezzo, cioè quello previsto dal prezzario del 2007 in vigore alla data di formulazione dell'offerta di gara del 12 dicembre 2007, in quanto ciò, a suo dire, avrebbe determinato la violazione della deliberazione n.
101(GE/881-05) del 13.12.2005 dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, che testualmente recita “nel caso in cui i prezzi delle lavorazioni contrattualmente previste sono riferite ad un prezzario di alcuni anni precedente
(1999) a quello in vigore al momento della gara d'appalto (2002), la determinazione dei prezzi, relativi a categorie di lavorazioni che esulano dalle previsioni contrattuali, deve effettuarsi con riferimento al prezzario vigente alla data di formulazione dell'offerta di gara”.
Ebbene, è evidente che essendo state affidate con la detta perizia di variante nuove opere, non comprese nell'oggetto del contratto originario e neppure nel verbale di concordamento nuovi prezzi del
17.6.2008 (v. tabella pag. 26 e 27 della ctu), di competenza della società attrice - in quanto riconducibili alle categorie assegnate all' Parte_1 con l'atto costitutivo dell'ATI -, la mandataria aveva l'obbligo di informare preventivamente l'attrice e di concordare con questa i relativi prezzi. La sottoscrizione di un atto di sottomissione in sede di perizia di variante, con la quale viene affidata la realizzazione di opere nuove e diverse (seppure connesse) rispetto a quelle indicate nel capitolato di appalto, con la previsione quindi di una nuova spesa e nuovi prezzi, senza che tale assenso sia stato preventivamente concordato con le altre imprese associate comporta l'inadempimento della mandataria dell'obbligo di diligenza che le imponeva di comunicare preventivamente le proprie intenzioni alle imprese associate e di concordare con le stesse le iniziative da assumere.
Di contro, non appare convincente la tesi della società convenuta, secondo la quale avendo le parti raggruppate in ATI concordato, ai fini dell'offerta di partecipazione alla gara di appalto, l'applicazione del prezziario regionale del 2004, implicitamente avrebbero consentito all'applicazione del medesimo prezziario anche con riferimento alle
“nuove opere”.
Ed invero, pur non potendo trovare applicazione la delibera dell'Autorità di vigilanza del 13.12.2015 invocata dalla società attrice a sostegno delle riserve iscritte con riferimento proprio ai prezzi applicati, atteso che nella specie non si tratta della determinazione di nuovi prezzi in relazione a lavorazioni contrattualmente previste quanto piuttosto di nuove lavorazioni e di nuovi prezzi, per altro tuttavia, non può negarsi che proprio perché si tratta di nuove opere, era necessario previamente acquisire un nuovo consenso dell'impresa, sulla quale le nuove lavorazioni sarebbero gravate (nella specie la , non potendo Parte_1 presumersi già acquisito.
Né può assumere rilevanza la circostanza che la abbia CP_1 provveduto a consegnare alla copia della perizia di variante Parte_1 sottoscritta con la Stazione appaltante, atteso che difetta comunque la prova che la capogruppo abbia previamente informato e concordato con la società attrice le nuove opere da eseguire e i nuovi prezzi, prima di addivenire alla sottoscrizione della perizia di variante. Anzi sulla scorta della documentazione in atti (doc. 6, 7 e 8 alleg. all'atto di citazione), può affermarsi che la in seguito alle numerose CP_1 richieste della società attrice e dopo la sottoscrizione ha consegnato soltanto l'atto di sottomissione mentre la perizia di variante non risulta essere stata mai consegnata.
Neppure i testimoni addotti da parte convenuta hanno fornito dichiarazioni rilevanti sul punto, limitandosi a confermare soltanto la circostanza che la perizia aveva ad oggetto delle modifiche al capitolato. Né sarebbe stato sufficiente far valere tali rimostranze nei confronti dell'Ente appaltante, atteso che, pur avendo iscritto ben 40 riserve queste sono state tutte rigettate, in quanto ritenute tardive essendo riferite ad un prezzo concordato tra la stazione appaltante e la mandataria. Com'è noto non può avere nessuna refluenza sulla stazione appaltante e quindi sul prezzo come concordato, l'eventuale responsabilità della mandataria nei rapporti interni con le partecipanti all'ATI.
Consegue che in relazione a tale condotta la mandataria ( , è CP_1 tenuta al risarcimento del danno subito dalla e quantificato Parte_1 nei termini di seguito indicati.
Non ricorrono, invece, i presupposti per affermare che la sia CP_1 stata inadempiente al rapporto di mandato con riferimento ai prezzi concordati e applicati relativi alle opere di cui al contratto di appalto.
Ed infatti, sebbene risulti che i prezzi unitari pattuiti con il contratto di appalto del 16/07/2008 tra la Consortile e il Comune di Enna e poi ribaditi a seguito dello scioglimento della Consortile nel contratto di modifica tra l'ATI e il Comune sono stati tratti dal Prezzario Regionale del 2005 (in atti indicato Prezzario 2004 facendo riferimento al D.P. del
26/11/2004), di cui al Decreto Presidenziale 26/11/2004, supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S., parte prima n. 56 del 31/12/2004 e, conseguentemente, non hanno tenuto conto del prezziario vigente alla data di formulazione dell'offerta di gara (12/12/2007, v. doc. 4, pag. 2 –
Contratto di appalto del 16/07/2008), ovvero dei prezzi unitari di importo maggiore (v. ctu tabella pag.20 e 21) contenuti nel Nuovo
Prezzario unico per il Lavori Pubblici del 2007 (Decreto Presidenziale
11/07/2007, supplemento ordinario alla G.U.R.S., parte prima n. 32 del
20/07/2007). Tuttavia, deve evidenziarsi che seppure difformi dal prezziario in vigore all'epoca della formulazione dell'offerta, i prezzi indicati nel contratto di appalto sono stati convenuti tra tutte le parti e nello specifico anche da intervenuto sia quale Controparte_2 amministratore della Consortile, sia n.q. di titolare della omonima ditta individuale (il cui ramo d'azienda è stato poi conferito alla Parte_1 all'atto della costituzione di quest'ultima).
Risulta altresì che in seguito alla creazione della Parte_2 giusto atto del 24.4.2008, registrato in Palermo il 29.4.2008 al n. 4093 rep. n. 17.838 racc. n. 6957, sono state concordate congiuntamente dalla nuova e dalla nuovi prezzi Parte_2 Parte_3 anche in relazione all'articolo NP.1 non previsto nel contratto originario, facendo riferimento al prezziario del 2004, così come attesta il verbale di concordamento nuovi prezzi del 17.6.2008 (v. doc. n.2 alleg. alla comparsa di costituzione).
Consegue che la società attrice sorta per effetto della cessione del ramo d'azienda della non può ora dolersi dell'applicazione di Controparte_2 un prezziario che la sua diretta dante causa aveva concordato con riferimento alle lavorazioni di cui al contratto di appalto e al successivo verbale del 17.06.2008.
In conclusione, dunque, la deve ritenersi responsabile soltanto CP_1 con riferimento alla previsione dei nuovi prezzi indicati nella perizia di variante e negli atti successivi cui la stessa ha assentito senza la preventiva informazione dell'impresa mandante, sulla quale sono pertanto ricadute le conseguenze in termini di minore guadagno.
Passando ora alla determinazione del quantum, si osserva: è stato accertato oltre ad essere circostanza incontestata che le “nuove opere” di cui alla perizia di variante assentita dalla mandataria capogruppo con atto del 05.02.2009 e dei successivi atti e per le quali sono stati concordati nuovi prezzi tra la stazione appaltante e la mandataria afferiscono certamente a lavorazioni rientranti nelle categorie di spettanza della ditta RA (poi , alla quale quindi sulla Parte_1 scorta di quanto previsto dall'atto costitutivo dell'ATI e dall'art.3 dell'atto di modifica contrattuale 16.01.2009 (“i pagamenti da effettuare all'ATI in dipendenza del presente appalto verranno effettuati pro quota distintamente in favore di ciascuna singola impresa, tenuto conto delle categorie e percentuali di lavoro eseguite in conformità a quanto riportato nell'atto costitutivo dell'ATI”) sarebbero spettati i relativi compensi nella misura concordata.
Consegue che il danno patito dalla società attrice consiste proprio nella differenza tra i prezzi come avrebbero dovuto essere previsti – ove fosse stata previamente informata -, tenuto conto del prezziario vigente all'epoca della contrattazione delle nuove opere, (ossia quelli del
Decreto Presidenziale del 11/07/2007) e quelli in concreto applicati
(nello specifico tratti dal P.R. del 2005 di cui al Decreto Presidenziale
26/11/2004, supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S., parte prima n.
56 del 31/12/2004), come unilateralmente concordato dalla mandataria con la stazione appaltante.
Tale differenza è pari a complessivi euro 33.058,26, al netto del ribasso operato in sede di partecipazione alla gara d'appalto pari al 7,315% (v. ctu. pag. 29).
Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dalla data del pagamento della minor somma al soddisfo.
Infine, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda formulata dall'attrice ritiene il decidente che ricorrano i presupposti per compensarle tra le parti nella misura della metà dell'intero che liquida (avuto riguardo al decisum e non al disputatum), in complessivi euro 8.946,00 di cui euro
786,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, mentre la restante parte (50% dell'intero), sarà posta a carico della società convenuta.
Le spese della ctu (già liquidate con decreto del 24.12.2023) vanno definitivamente poste carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: condanna la al pagamento, in favore della della CP_1 Parte_1 somma di euro 33.058,26 oltre gli interessi e la rivalutazione dalla data del pagamento della minor somma al soddisfo.
Rigetta le altre domande.
Compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà dell'intero che liquida in complessivi euro 8.946,00 di cui euro 786,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Pone la restante parte (50% dell'intero), a carico della società convenuta.
Pone le spese della ctu (già liquidate con decreto del 24.12.2023) definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso a Palermo in data 21/01/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza