Ordinanza 31 marzo 2025
Massime • 2
Nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res". (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia impugnata che aveva escluso la responsabilità del gestore del servizio ferroviario in ordine al decesso del passeggero, per essere questo riconducibile in via esclusiva alla condotta intrinsecamente pericolosa tenuta dalla vittima, che aveva tentato di scendere dal treno mentre lo stesso era già in movimento, non già alle caratteristiche del mezzo usato).
Il giudice di merito può, dopo avere aderito ad una prima ratio decidendi, esaminarne ed accoglierne anche una seconda, al fine di sostenere la propria decisione, in quanto con la prima non si spoglia della potestas iudicandi, atteso che l'art. 276 c.p.c. distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità della sentenza per aver motivato il rigetto della domanda risarcitoria sia sull'insussistenza dei presupposti per configurare la responsabilità che sulla mancata prova del danno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 31/03/2025, n. 8449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8449 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
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La sentenza richiesta è in fase di oscuramento