Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2020, n. 822
CASS
Sentenza 16 gennaio 2020

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Ai fini dell'accertamento dell'idoneità al servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il parere della commissione medica di cui all'art. 6, all. A, del d.m. n. 88 del 1999, non è vincolante per il giudice di merito, che ha il potere di sindacare l'attendibilità degli esami sanitari effettuati dalla commissione in sede di impugnazione del licenziamento disposto in esito al predetto accertamento. Ne consegue che il datore di lavoro che abbia optato per il licenziamento si accolla il rischio della diversa valutazione giudiziale, ma, in tal caso, per il carattere cogente della normativa speciale prevista in materia (quanto all'organo deputato agli accertamenti ed alla relativa procedura), il risarcimento sarà contenuto nella misura minima di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto ex art. 18 st.lav., non essendo il licenziamento imputabile al datore a titolo di dolo o colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2020, n. 822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 822
    Data del deposito : 16 gennaio 2020

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