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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/07/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 368 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da
(C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CAROLINA BOGHI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
CR NAVA ed RE NAVA,
RESISTENTE che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
Ricorrente IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
1. Dichiararsi la tardività della costituzione in giudizio di parte Resistente nonché, conseguentemente, le intervenute decadenze di cui di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e per l'effetto rigettare tutte le avversarie domande ed eccezioni processuali e/o di merito. IN PRINCIPALITA'
1. Darsi atto che il IG. ha rilasciato l'abitazione di proprietà della IG.ra solo in data CP_1 Pt_1
1/05/2024.
2. Darsi atto che il IG. ha ratealmente rimborsato alla IG.ra la minor somma pari a Euro CP_1 Pt_1 750,00 a titolo di spese per le utenze domestiche, abbonamento SK ed IT (a fronte di un totale di spesa pari a Euro 1.350,00), di cui ha personalmente usufruito da solo nel periodo di illegittima e arbitraria permanenza presso la proprietà della IG.ra . Pertanto dichiarare tenuto e condannare il IG. Pt_1 al rimborso del residuo pari a Euro 600,00. CP_1
3. Dichiarare tenuto e condannare il IG. al rimborso delle spese vive sostenute dalla IG.ra CP_1 Pt_1 per l'introduzione della presente causa (Euro 518,00 a titolo di CU oltre Euro 27,00 per diritti).
4. Dichiarare tenuto e condannare il IG. al rimborso delle spese legali come da tabelle ministeriali CP_1 resasi necessaria a fronte del rifiuto dello stesso di volontariamente e bonariamente definitivamente allontanarsi dall'abitazione di esclusiva proprietà della Ricorrente.
5. Se ritenuto dichiarare tenuto e condannare al risarcimento del danno subito dalla IG.ra per Pt_1 ragioni esposte nel ricorso introduttivo del presente giudizio per la somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
6. Se ritenuto dichiarare tenuto e condannare il IG. alla restituzione della cassetta degli attrezzi e CP_1 degli accessori da cucina arbitrariamente sottratti dallo stesso dall'abitazione della IG.ra e di Pt_1 proprietà della stessa ed al rimborso della somma pari a Euro 300,00 corrisposti dalla Ricorrente per la rottamazione del motoveicolo di proprietà del IG. a seguito del sinistro causato dallo stesso. La CP_1 IG.ra nuovamente si dichiara disponibile alla restituzione dello specchio di proprietà del IG. Pt_1 ancora presente nell'immobile di proprietà della Ricorrente. CP_1 NELL'EVENTUALITÀ DI ISTRUTTORIA Con riserva di produzione della Scheda di accoglienza del Telefono Donna di Lecco. Ammettersi prova per interrogatorio formale nonché per testi sulle circostanze di cui in narrativa precedute da “vero che”.
Resistente Dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con compensazione delle spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Nell'atto introduttivo la sig.ra ha chiesto il rilascio Pt_1
dell'abitazione di sua proprietà, da cui si era dovuta allontanare in data 11.11.2023 a causa della crisi della convivenza con il sig. er i comportamenti da costui CP_1
assunti, nonché la restituzione di quanto pagato per le utenze domestiche (gas, luce, acqua, SK), di cui ha usufruito unicamente il IG. ed il risarcimento per i CP_1
danni subiti. In sede di precisazione delle conclusioni ha aggiunto la domanda di restituzione della cassetta degli attrezzi e degli accessori da cucina asseritamente sottratti, nonché di rimborso della somma di euro 300,00 corrisposti per la rottamazione del motoveicolo di proprietà del IG. CP_1
Nella comparsa di costituzione, il resistente ha affermato di aver riconsegnato l'immobile in data 30 aprile 2024 ed ha riconosciuto di dover rimborsare la somma di euro 717,44 per i consumi di elettricità, gas ed acqua, negando invece di dovere qualcosa per i canoni di TV a pagamento e internet.
Nonostante i ripetuti tentativi di conciliazione, che sarebbe stata opportuna in ragione della natura della causa, dell'avvenuto rilascio dell'abitazione, delle somme nel frattempo versate e delle condizioni economiche del sig. così da CP_1
risolvere definitivamente anche ulteriori questioni (restituzione di alcuni mobili al
2 resistente e di una cassetta degli attrezzi alla ricorrente), le parti non sono addivenute ad un accordo, cosicché questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione in ragione della natura documentale, poiché l'audizione dei testi indicati dalla ricorrente non avrebbe contribuito a fornire elementi rilevanti.
Con riguardo all'originaria domanda di rilascio dell'immobile, è pacificamente cessata la materia del contendere, pur se in data successiva all'instaurazione del giudizio, cioè dalla fine di aprile 2024.
Con riguardo al rimborso delle spese per utenze, il sig. eve restituire CP_1
le somme relative ai consumi di gas, luce ed acqua dall'11 novembre 2023 al 30 aprile 2024, cioè per 4 mesi e 20 giorni. Tuttavia, la difesa della ricorrente ha depositato le bollette solo relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2023, senza provvedere ad aggiornare la documentazione sopravvenuta. Di conseguenza, in assenza di adeguata produzione documentale, l'entità del rimborso deve essere determinata nei limiti di quanto riconosciuto dal resistente, cioè di euro 717,44 euro.
Invece, per quanto riguarda i canoni di SKY e internet, l'allegazione del resistente, per cui la sig.ra aveva portato con sé la relativa apparecchiatura, non è Pt_1
stata specificamente contestata dalla difesa di quest'ultima, cosicché non sussistono i presupposti dell'addebito al sig. Dunque, tenuto conto di quanto CP_1
pacificamente versato in pendenza di giudizio, il debito restitutorio deve considerarsi estinto.
La domanda risarcitoria non può essere accolta in quanto formulata in modo assolutamente generico, senza idonea precisazione delle condotte illecite e comunque senza adeguata e specifica allegazione delle conseguenze pregiudizievoli da ristorare equitativamente.
Le ulteriori domande di restituzione di alcuni beni asseritamente sottratti e di quanto pagato per la rottamazione del motoveicolo sono inammissibili in quanto tardive e comunque sprovviste di supporto probatorio.
Le spese di lite devono essere messe a carico del sig. quantificate CP_1
in euro 1.100,00 ed euro 545,00 per spese vive. L'accennata liquidazione tiene conto
3 del fatto che il rilascio dell'immobile ed il pagamento delle utenze sono avvenuti solo a seguito dell'instaurazione del giudizio, con conseguente imputazione al resistente della necessità del ricorso, ma anche del non integrale accoglimento dell'iniziale domanda restitutoria della sig.ra e del rigetto di quelle ulteriormente Pt_1
formulate. Di conseguenza, si ritiene congruo compensare parzialmente le spese e stabilire l'ammontare gravante sul resistente in corrispondenza a quanto fissato nella proposta di conciliazione formulata da questo Giudice sin dall'8.5.2024.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da contro , Parte_1 Controparte_1
dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande di rilascio e di rimborso delle utenze;
rigetta la domanda risarcitoria e le ulteriori domande di restituzione;
compensa parzialmente le spese tra le parti;
condanna
a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in € 1.100,00 per compensi professionali, 545,00 € per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Lecco, 1.7.2025.
Il Giudice Dario Colasanti
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