Decreto presidenziale 9 marzo 2022
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 00336/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Ardito e Maria Beatrice Miceli, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Palesano, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del 2 marzo 2017, notificato il 9 marzo 2017, con il quale è stata respinta l’istanza avanzata dal ricorrente al fine di ottenere l’accertamento di conformità ai sensi dell’art.13 della L. 47/1985 per le opere consistenti esclusivamente nella variazione di destinazione d’uso (senza opere) dell’immobile sito in Palermo, via -OMISSIS-;
b) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n.-OMISSIS-del 14 dicembre 2015, avente ad oggetto “preavviso di diniego”;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 8 maggio 2017 e depositato il successivo 18 maggio 2017 il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale indicato in epigrafe, che ha respinto la sua istanza di accertamento di conformità della variazione di destinazione d’uso (senza opere) da abitazione a “scuola dell'infanzia” dell’immobile di sua proprietà sito in Palermo, per “contrasto con l’art. 5 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione P3a”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. violazione delle NTA della variante generale al P.R.G. di Palermo, dell’art. 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e dell’articolo 36 del TUE, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché la destinazione d'uso a “scuola dell'infanzia”, oggetto dell'istanza denegata, è ammessa dallo strumento urbanistico;
II. Illegittimità del diniego ove connesso all’attestazione del dirigente del Servizio Concessioni Edilizie dell’Ufficio ripartizione edilizia privata del Comune di Palermo, datata 16 dicembre 1998, menzionata nel preavviso di rigetto ma non richiamata nel provvedimento finale. Tale attestazione, rilasciata su richiesta della precedente locataria dell’immobile e titolare della scuola, si limitava a precisare che la destinazione dell’edificio a luogo di divertimento e svago era tra quelle consentite dall’articolo 9 dello strumento urbanistico all’epoca vigente per la zona residenziale; detto atto non costituisce un ostacolo all'accoglimento dell'istanza avanzata dall'odierno ricorrente sulla base della normativa urbanistica oggi in vigore.
Il Comune di Palermo si è costituito con memoria di mero stile.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17 gennaio 2023.
Il gravame va accolto stante la fondatezza dell’assorbente censura formulata con il primo motivo di ricorso, data la erroneità del giudizio di incompatibilità della richiesta modifica di destinazione d’uso dell’immobile con le disposizioni urbanistiche invocate dal Comune.
L’articolo 5, comma 4 delle NTA della Variante generale al PRG prevede infatti che:
“ Nelle zone A1 e, nelle more dell’approvazione dei piani particolareggiati, nelle zone A2 sono ammesse la destinazione d’uso residenziale e le altre seguenti destinazioni compatibili con la residenza:
a) commerciale (al dettaglio), comprensiva degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e dei locali di pubblico spettacolo;
b) ricettiva;
c) direzionale, comprensiva di agenzie bancarie e assicurative, uffici pubblici privati e simili;
d) le attrezzature di interesse comune di cui all’art. 24 delle presenti norme di attuazione che risultino compatibili con i caratteri edilizi e tipologici dei manufatti, sempre che non siano in contrasto con la normativa vigente. ”.
L’articolo 24 menzionato dalla riportata lettera d) include, tra le “ Attrezzature relative all’istruzione: S1 – Asili nido; S2 – Scuola dell’obbligo ”, sicché la destinazione prevista nell’istanza del ricorrente risulta tra quelle ammesse dallo strumento urbanistico.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Le spese del giudizio possono compensarsi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente FF
Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore
Laura Patelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Garbari | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.