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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II Sezione civile
R.G.N. 2158/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 2158/2024 promosso da
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luigi Zaccaria del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio sito in Reggio Emilia, via Brigata Reggio n.32, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Gerhart Gostner CP_1
e Martin Plieger del Foro di Bolzano ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in 39100
Bolzano, via Sernesi n. 34/I, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta – avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di divorzio;
trattenuto in decisione all'udienza del 27/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente : Parte_1
pagina 1 di 10 come da precisazione delle conclusioni presentate mediante note scritte all'udienza del 27.01.2025:
“[…] alla luce di quanto sopra esposto la difesa della Signora insiste nelle avanzate Parte_1 richieste e nelle precisate domande”; come da prima memoria ex art. 473-bis.17 depositata il 20.10.2024: “Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis
AUTORIZZARE il trasferimento della Signora da Bolzano a Reggio Parte_1
Emilia disponendo il mantenimento di tutte le ulteriori condizioni stabilite dal Tribunale di Bolzano nella sentenza di Scioglimento del matrimonio n.598/2023 in particolare con riguardo alle modalità e tempistiche di visita del padre.
Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi ex DM 147/2022”; precisate da parte convenuta : CP_1 come da precisazione delle conclusioni presentate mediante note scritte all'udienza del 27.01.2025:
“[…] Ciò premesso, il convenuto come sopra rappresentato e difeso, chiede il rigetto CP_1 del ricorso e delle richieste ivi contenute, con vittoria di spese, competenze e onorari”; precisate dal Pubblico Ministero in data 03.02.2025: “[…] conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti e cenni processuali
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo di essere autorizzata a trasferirsi con la figlia minore da Merano (BZ) a Per_1
Reggio Emilia (RE).
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha rappresentato che la relazione tra padre e figlia sarebbe compromessa ormai da tempo, a causa dei limitati sforzi compiuti dal sig. per CP_1
riallacciare contatti significati con la figlia;
la minore starebbe, peraltro, attraversando una situazione di notevole disagio scolastico e ambientale a causa di problemi relazionali con alcune insegnanti, episodi di bullismo e della diagnostica dislessia, tanto che sentirebbe l'esigenza di cambiare non solo scuola, ma anche città; inoltre, parte attrice non riuscirebbe ad integrarsi a Merano e a reperire un'idonea attività lavorativa che le consenta di vivere in autonomia, mantenendo un tenore di vita decoroso, senza dipendere dal contributo economico versato dall'ex marito;
infine, a Reggio Emilia madre e figlia avrebbero una rete sociale significativa e alla sig.ra sarebbe stato offerto un contratto di Parte_1
lavoro a tempo indeterminato.
pagina 2 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2024 si è costituito in giudizio il sig. CP_1
contestando integralmente le prospettazioni attoree e rappresentando che la minore a settembre 2025 terminerà la scuola media e, pertanto, cambierà in ogni caso scuola;
che il trasferimento a Reggio
Emilia comprometterebbe in modo significativo il suo rapporto con la figlia, nonché il rapporto coi nonni paterni e con il nonno materno, non potendosi più vedere durante la settimana e rendendo più difficile l'organizzazione logistica degli incontri;
infine, che la minore dovrebbe rinunciare al bilinguismo, alla pallamano (attività sportiva che attualmente pratica) e alla sua cerchia di amicizie. Da ultimo il sig. evidenzia che gli incontri con la figlia sarebbero stati pregiudicati dal CP_1
comportamento tenuto dalla sig.ra avendo la donna interrotto qualsivoglia comunicazione Parte_1
(telefonate e messaggi) con lui e con i nonni paterni, nonché avendo sospeso gli incontri con due psicoterapeuti ed essendo lei ad organizzare i giorni di visita.
All'udienza del 14/01/2025 il giudice relatore delegato ha sentito la minore . Persona_2
A seguito dell'audizione della minore, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa, sostituendola - su richiesta congiunta delle parti - con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 30.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, riservandosi il giudice delegato di riferire al Collegio per la decisione. Le parti ed il Pubblico Ministero hanno concluso nei termini sopra riportati.
Ciò premesso, la domanda della ricorrente va rigettata per i motivi di seguito evidenziati.
2. Sulle risultanze probatorie e sulle attuali condizioni di vita della minore
Dagli atti e dalla documentazione prodotta in corso di causa emerge che:
a) il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile in data 09.03.2009 presso il CP_1 Parte_1
Comune di Santa Cristina Val Gardena (BZ) (cfr. doc. 1 del ricorso – estratto per riassunto dell'atto di matrimonio);
b) dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]), avente Persona_2 anni 13 al momento dell'emanazione della presente sentenza;
c) le parti si sono separate consensualmente nel 2017 (cfr. doc. 2 del ricorso - decreto di omologa delle condizioni di separazione del Tribunale di Bolzano n. 4820/2017 del 07.11.2017, pubblicata il
14.11.2017 – procedimento RG 4435/2017);
d) ai fini dell'attribuzione del nuovo codice fiscale, nel 2020 parte ricorrente ha optato per il cognome unico In passato si chiamava (cfr. doc. 3 del ricorso); Parte_1 Persona_3
pagina 3 di 10 e) con sentenza n. 598/2023 del 20.07.2023, pubblicata il 07.08.2023 - procedimento RG 2411/2020
(cfr. doc. 6 del ricorso) il Tribunale di Bolzano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La figlia viene affidata in affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Le decisioni Per_1
della vita quotidiana verranno prese dal genitore presso il quale la figlia si trova;
le decisioni di particolare importanza dovranno essere prese dei genitori di comune accordo.
2) La figlia vivrà prevalentemente presso la madre, presso la quale manterrà la sua Per_1
residenza anagrafica.
3) Il padre avrà il più ampio diritto di visita alla figlia che eserciterà previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa.
In ogni caso la figlia trascorrerà con il padre tre fine settimana al mese da venerdì a domenica sera. trascorrerà col padre la metà delle vacanze di Natale e di Pasqua nonché le vacanze di Per_1
carnevale e quelli di Ognissanti. trascorrerà col padre durante le vacanze estive due Per_1
periodi di due settimane consecutive
4) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il signor pagherà l'importo Per_1 CP_1 mensile di € 2.400 da corrispondersi via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora l'importo del contributo Parte_1
sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della provincia di
Bolzano con decorrenza da luglio 2023, prima rivalutazione ad agosto 2024;
5) Le spese straordinarie mediche non mutuabili e scolastiche e le spese straordinarie per attività sportive, di tempo libero e di formazione extrascolastica per la figlia saranno del 70% a Per_1
carico del signor e il 30% a carico della signora CP_1 Parte_1
6) gli assegni familiari e altri contributi pubblici resteranno ad esclusivo beneficio della signora mentre le agevolazioni fiscali per la figlia a carico verranno goduti da ciascun genitore Parte_1
in ragione del 50%.
7) a titolo di assegno di divorzio il Signor pagherà l'importo mensile di € 1.300,00 da CP_1
corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora l'importo del contributo sarà assoggettato ad Parte_1
automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della provincia di Bolzano con decorrenza da luglio 2023.
pagina 4 di 10 8) Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 10.860 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per
[...] spese generali”.
Per quanto riguarda l'attuale situazione di dagli atti di causa e dall'audizione effettuata in data Per_1
14.01.2025 emerge che:
- vive con la madre a Merano dal 2018 in un appartamento condotto in locazione (cfr. doc. 2 Per_1
del ricorso – provvedimento di omologa della separazione);
- la minore abita, pertanto, a ca. 70 chilometri di distanza dal padre (residente in [...]di Val
Gardena);
- non rimane mai a dormire dal padre (“mio padre abita a Ortisei;
so dove abita ma non sono Per_1 mai rimasta lì a dormire”), ma lo vede saltuariamente e solo in giornata (“vedo mio padre circa due
o una volta al mese. Quando lo vedo mi porta a pallamano o andiamo al centro commerciale a comprare qualcosa o a guardare dei film”), in violazione delle condizioni stabilite dal Tribunale in sede di divorzio che prevedono visite padre-figlia molto più ampie;
- la minore è solita trascorrere, previo consenso del padre, le vacanze estive, natalizie e pasquali a
ON con la famiglia di origine della madre (zie materne). Ciò emerge chiaramente dal ricorso introduttivo (pag. 16), dalla memoria ex art. 473 bis 17, co. 2 cpc del convenuto (pag. 7), nonché dal piano genitoriale prodotto dalla sig.ra (cfr. doc. 15 del ricorso). Tale volontà della minore Parte_1
è stata, peraltro, ribadita anche in sede di audizione (“voglio andare a vivere a ON”), con la conseguenza che il padre la asseconda dal 2019 (cfr. pag. 15 del ricorso “sin da dicembre 2019, per ogni anno, il Sig. ha dato il permesso a di trascorrere le vacanze di Natale a CP_1 Per_1
ON”);
- ha significativi rapporti affettivi coi signori e (che non Per_1 Persona_4 Persona_5 hanno alcun rapporto parentale con la minore), che considera come “nonni materni” e che vivono a
Reggio Emilia (“i nonni materni li vedo….(…); i fine settimana vado spesso a Reggio Emilia a trovare i miei nonni;
altre volte loro vengono su da noi. (…) Quando sono a Reggio Emilia faccio Per_ questo: esco con i cani e;
andiamo dai nipoti di mia nonna, che si chiamano (10 Per_6 Per_8
anni circa) e (5 anni)”); Per_9
- la minore ha, invece, limitati rapporti con i nonni paterni (“Con i nonni di papa ho i seguenti contatti: ci scriviamo a volte o loro mi chiamano a volte. ADR: L'ultima volta che ho visto la nonna paterna era circa un anno fa… loro scendono giù dalla valle solo quando hanno una visita medica”), mentre non frequenta proprio il nonno biologico materno (“la nonna di mia madre è morta;
il mio nonno da parte di mia madre è a Ortisei si chiama l'ho visto l'ultima Persona_10
pagina 5 di 10 volta alcuni anni fa … non ho contatti con lui. Non so perché non ho contatti con mio nonno materno”);
- quanto alle criticità emerse, durante l'audizione ha dichiarato di frequentare attualmente Per_1
l'ultimo anno di scuola media presso l'istituto “Karl Wolf” di Merano;
di aver subito alcuni episodi di bullismo a scuola e di soffrire di dislessia;
di avere difficoltà relazionali con alcuni professori e con i compagni di classe;
- sul fronte delle amicizie, ha rappresentato di avere pochi amici a Merano e svariati amici a Per_1
ON, Parma e Taiwan;
- la minore ritiene di non avere un buon rapporto col padre, a causa dei loro disaccordi sulle sue scelte di vita e per i giudizi che il padre esprimerebbe su di lei (“il mio rapporto con mio AP è….credo abbastanza male perché non siamo mai d'accordo. Lui dice sempre di no (…) mio padre ha detto di no per andare in Colombia e anche a ON a vivere e ha detto anche di no di andare in una scuola
a Reggio Emilia (…) lui da sempre dà la colpa a me e dice cose non carine, tipo: sei grassa. O mi dice che mi vesto come una donna anziana. E mi dà sempre la colpa e mi dice che non abbiamo una buona relazione grazie a me (…) il AP vuole che io faccia una scuola qui…non so che tipo di scuola (…) vorrei che mio padre non desse tutta la colpa a me del fatto che il nostro rapporto non è bello”;
- si evidenzia, in ogni caso, che nel corso dell'audizione sono emersi i seguenti indici positivi:
a) la minore frequenta regolarmente una psicologa, con cui dichiara di trovarsi molto bene;
b) gioca a pallamano dalla seconda elementare nella squadra “Laugen Tisens”, composta da circa
20 persone tra i 12 e i 14 anni e si definisce una giocatrice “abbastanza brava”;
c) parla fluentemente quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e tedesco (con la madre parla in spagnolo, col padre e a scuola in tedesco e con i suoi parenti a ON in inglese).
Infine, ha manifestato il desiderio di diventare dentista e di iscriversi ad una scuola superiore Per_1 che le permetta di frequentare in futuro l'università a ON (“Vorrei farei la scola IEX a Reggio
Emilia e lì vorrei farei li liceo biomedico e ciò sarebbe più adatto perché vorrei fare la dentista.
ADR: Per fare la dentista devo fare i seguenti studi: l'università e poi una specializzazione, ma dipende. Questa scuola l'ho scelta perché ha due lingue: una italiana e una inglese. Voglio andare a vivere a ON e questa scuola mi preparerà per andare a ON. È una scuola uguale a quelle di
ON. Un'altra cosa positiva è che ti danno la doppia maturità una italiana e una inglese”).
3. Sulla richiesta di trasferimento formulata da parte attrice
pagina 6 di 10 Con il presente giudizio la sig.ra chiede al Tribunale di Bolzano di essere autorizzata a Parte_1
trasferirsi con la figlia a Reggio Emilia. Trattandosi del genitore collocatario, tale domanda deve essere intesa come richiesta di autorizzazione al trasferimento della figlia minore Per_1
Giova innanzitutto premettere che la valutazione centrale del Tribunale concerne la salvaguardia dell'“interesse morale e materiale” della minore ai sensi dell'art. 337-ter comma 2 c.c.. In assenza di una definizione normativa, tale interesse viene individuato dalla giurisprudenza - condivisa dal
Collegio - nei seguenti parametri normativi:
- diritto della figlia di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (cfr. art. 337 ter, co. 1 c.c., art. 315-bis c.c., art. 30 Cost. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del
07/12/2000, adattata il 12/12/2007 a Strasburgo, alla quale è riconosciuto ai sensi dell'art. 6, co. 1 del Trattato UE lo stesso valore giuridico dei trattati stessi, nonché art. 9 co. 3 Convenzione ONU
20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 1991 n. 176);
- obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (cfr. art. 315-bis cc);
- diritto di ogni bambino/bambina di essere percepito come individuo, dotato di diritti civili e politici, nonché avente proprie opinioni e sentimenti, poiché la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configura come un munus e la responsabilità genitoriale trova nell'interesse del minore/della minore la sua funzione e il suo limite (cfr. Cass. 2002/5714 e Corte Cost. 1992/132);
- diritto del minore/della minore affinché ”in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative
o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (cfr. art. 3 Convenzione di New York, ratificata dall'Italia con l. 1991 n. 176 alla quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto più volte efficacia diretta ed imperativa - cfr. Corte Cost.
2002/1 e Corte Cost. 2009/179);
- diritto del minore/della minore al mantenimento della stabilità della vita familiare con entrambe le figure genitoriali (art. 30 Cost.);
- diritto del minore/della minore di essere ascoltato/a (art. 12 Convenzione di New York del 1989 citata, ratificata con l. 1991/176; nei procedimenti civili art. 315-bis c.c. e artt. 473 bis 4 e 473 bis 5
c.p.c.);
pagina 7 di 10 - le opinioni espresse dal minore/dalla minore devono essere debitamente prese in considerazione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità ai sensi dell'art. 12 Conv. di New York, ratificata con l. 1991/176 e dell'art. 473 bis 5, co. 4 c.p.c..
La minore ha nella sua audizione espresso il desiderio di potersi trasferire con la madre a Reggio
Emilia, desiderio che però non corrisponde al suo interesse per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso di specie, la minore, sentita all'udienza del 14.01.2025, ha manifestato le seguenti esigenze:
a) di cambiamento;
b) di impiego della lingua inglese, al fine di potersi trasferire in futuro a ON per studiare odontoiatria.
Considerato che a settembre 2025 inizierà le scuole superiori e che, pertanto, cambierà Per_1 comunque contesto sociale (compagni e insegnanti), si ritiene che sia “interesse morale e materiale” della minore rimanere a Merano.
Nello specifico, si evidenzia che:
- la minore è inserita ormai da diversi anni nella squadra di pallamano “Laugen Tisens”, composta da circa 20 persone tra i 12 e i 14 anni, un ambiente a lei noto e gradito;
- è assistita da sostegno psicologico, che accetta di buon grado, e che l'aiuterà a sostenere questo momento di transizione;
- parla quattro lingue, ossia italiano, inglese, spagnolo e tedesco, circostanza che le permetterà certamente di frequentare in futuro l'università in Gran Bretagna o all'estero, qualora lei lo desiderasse;
- in Provincia di Bolzano esistono svariate scuole superiori che offrono percorsi di stampo internazionale e/o che permettano di svolgere alcune materie in lingua straniera e/o di ottenere certificazioni linguistiche riconosciute all'estero. Basti pensare (fatto notorio) a titolo meramente esemplificativo alle Sezioni internazionali ESEBAC francesi oppure DPS tedesche (es. IISS Gandhi di Merano, Liceo Carducci di Bolzano, Liceo Pascoli di Bolzano) oppure alle Sezioni Cambridge
(es. Liceo Carducci di Bolzano, Liceo Pascoli di Bolzano e Liceo Torricelli di Bolzano);
- rimanendo a Merano, continuerà ad abitare nell'appartamento ove è cresciuta sin dal 2018, Per_1
evitando cambiamenti drastici, non adatti a una fase di vita così delicata;
- ciò non precluderà, inoltre, alla minore un possibile riavvicinamento al padre e ai nonni paterni. Si auspica al riguardo che i genitori vorranno collaborare attivamente, affinché venga favorito progressivamente il ripristino delle condizioni di visita (attualmente totalmente disattese), così come previste dalla sentenza di scioglimento del matrimonio. Ciò non deve preludere la possibilità a di frequentare le zie materne a ON durante le vacanze estive ed invernali, bensì deve Per_1
pagina 8 di 10 incentivare le parti a garantire che la minore trascorra del tempo di qualità con entrambi i genitori durante l'intero anno scolastico, soprattutto nei fine settimana. In tale modo anche il sig. CP_1
potrà – con atteggiamento accogliente nei confronti della figlia (vedasi, in senso positivo, il messaggio mandato dal padre alla figlia e prodotto dalla ricorrente, dove il padre sottolinea il suo amore per la figlia) – sostenere moralmente in questo momento delicato la minore (evitando quindi critiche dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento della figlia, come emerse dall'audizione della minore);
- la minore, restando a Merano, potrà in futuro, inoltre, raggiungere il padre e i nonni in piena autonomia in treno/autobus, trattandosi di una tratta percorribile anche in giornata, senza necessità che la madre o il padre necessariamente la accompagnino ogni volta.
Si ritiene non pregiudizievole per l'interesse della minore continuare a frequentare i sig.ri Per_4
e sporadicamente, come fatto finora.
[...] Persona_5
Con riferimento alla scuola individuata dalla minore a Reggio Emilia, trattasi di scuola privata, che prevede una retta annuale alquanto elevata. Inoltre, l'offerta scolastica è sostanzialmente comparabile a quella proposta dalle scuole pubbliche alto-atesine con indirizzi internazionali.
Per quanto concerne la ricorrente e la proposta di lavoro ricevuta, si evidenzia che la documentazione in atti non è sufficiente per giustificare il trasferimento della figlia. In tutto l'Alto Adige, ivi inclusa la città di Merano, il mercato del lavoro è molto dinamico e le offerte di lavoro sono ampie e generalmente ben retribuite. Tenuto conto che da settembre andrà alle superiori e non avrà più Per_1
bisogno di una supervisione costante, la sig.ra potrà cercare un lavoro a tempo pieno come Parte_1
estetista a Merano e dintorni, così da ottenere un guadagno che sia sufficiente per condurre un tenore di vita dignitoso, senza dipendere dalla parte convenuta. In ogni caso, il sig. fino alla completa CP_1
autosufficienza economica della minore, sarà comunque tenuto a contribuire attivamente al mantenimento della figlia.
Tutto ciò premesso, la domanda formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
5. Sulla liquidazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano, come da dispositivo, seguendo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 147/2022), scaglione 26.001 – 52.000.
In particolare, tenuto conto della natura e della difficoltà dell'affare oggetto di causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 del D.M. 55/2014), si ritiene di liquidare il compenso professionale secondo i parametri minimi.
pagina 9 di 10 Le spese processuali a favore di parte resistente devono, quindi, essere liquidate come segue: per compensi professionali euro 3.809 (euro 851 fase di studio;
euro 602 fase introduttiva;
euro 903 fase istruttoria;
euro 1.453 fase decisionale), oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita definitivamente pronunziando:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le condizioni di divorzio, così come formulate in sede di scioglimento del matrimonio con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 598/2023 del 20.07.2023, pubblicata il 07.08.2023 (procedimento RG 2411/2020);
2) condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi CP_1
professionali, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 20.03.2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
II Sezione civile
R.G.N. 2158/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al ruolo generale n. 2158/2024 promosso da
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luigi Zaccaria del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio sito in Reggio Emilia, via Brigata Reggio n.32, giusta procura in atti;
- parte ricorrente - contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Gerhart Gostner CP_1
e Martin Plieger del Foro di Bolzano ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in 39100
Bolzano, via Sernesi n. 34/I, giusta procura in atti;
- parte convenuta -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta – avente per oggetto: ricorso per modifica delle condizioni di divorzio;
trattenuto in decisione all'udienza del 27/01/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI precisate da parte ricorrente : Parte_1
pagina 1 di 10 come da precisazione delle conclusioni presentate mediante note scritte all'udienza del 27.01.2025:
“[…] alla luce di quanto sopra esposto la difesa della Signora insiste nelle avanzate Parte_1 richieste e nelle precisate domande”; come da prima memoria ex art. 473-bis.17 depositata il 20.10.2024: “Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis
AUTORIZZARE il trasferimento della Signora da Bolzano a Reggio Parte_1
Emilia disponendo il mantenimento di tutte le ulteriori condizioni stabilite dal Tribunale di Bolzano nella sentenza di Scioglimento del matrimonio n.598/2023 in particolare con riguardo alle modalità e tempistiche di visita del padre.
Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi ex DM 147/2022”; precisate da parte convenuta : CP_1 come da precisazione delle conclusioni presentate mediante note scritte all'udienza del 27.01.2025:
“[…] Ciò premesso, il convenuto come sopra rappresentato e difeso, chiede il rigetto CP_1 del ricorso e delle richieste ivi contenute, con vittoria di spese, competenze e onorari”; precisate dal Pubblico Ministero in data 03.02.2025: “[…] conclude per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Allegazioni delle parti e cenni processuali
Con ricorso depositato in data 19.07.2024 la sig.ra ha adito il Tribunale di Parte_1
Bolzano, chiedendo di essere autorizzata a trasferirsi con la figlia minore da Merano (BZ) a Per_1
Reggio Emilia (RE).
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha rappresentato che la relazione tra padre e figlia sarebbe compromessa ormai da tempo, a causa dei limitati sforzi compiuti dal sig. per CP_1
riallacciare contatti significati con la figlia;
la minore starebbe, peraltro, attraversando una situazione di notevole disagio scolastico e ambientale a causa di problemi relazionali con alcune insegnanti, episodi di bullismo e della diagnostica dislessia, tanto che sentirebbe l'esigenza di cambiare non solo scuola, ma anche città; inoltre, parte attrice non riuscirebbe ad integrarsi a Merano e a reperire un'idonea attività lavorativa che le consenta di vivere in autonomia, mantenendo un tenore di vita decoroso, senza dipendere dal contributo economico versato dall'ex marito;
infine, a Reggio Emilia madre e figlia avrebbero una rete sociale significativa e alla sig.ra sarebbe stato offerto un contratto di Parte_1
lavoro a tempo indeterminato.
pagina 2 di 10 Con comparsa di costituzione e risposta del 09.10.2024 si è costituito in giudizio il sig. CP_1
contestando integralmente le prospettazioni attoree e rappresentando che la minore a settembre 2025 terminerà la scuola media e, pertanto, cambierà in ogni caso scuola;
che il trasferimento a Reggio
Emilia comprometterebbe in modo significativo il suo rapporto con la figlia, nonché il rapporto coi nonni paterni e con il nonno materno, non potendosi più vedere durante la settimana e rendendo più difficile l'organizzazione logistica degli incontri;
infine, che la minore dovrebbe rinunciare al bilinguismo, alla pallamano (attività sportiva che attualmente pratica) e alla sua cerchia di amicizie. Da ultimo il sig. evidenzia che gli incontri con la figlia sarebbero stati pregiudicati dal CP_1
comportamento tenuto dalla sig.ra avendo la donna interrotto qualsivoglia comunicazione Parte_1
(telefonate e messaggi) con lui e con i nonni paterni, nonché avendo sospeso gli incontri con due psicoterapeuti ed essendo lei ad organizzare i giorni di visita.
All'udienza del 14/01/2025 il giudice relatore delegato ha sentito la minore . Persona_2
A seguito dell'audizione della minore, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa, sostituendola - su richiesta congiunta delle parti - con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 30.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, riservandosi il giudice delegato di riferire al Collegio per la decisione. Le parti ed il Pubblico Ministero hanno concluso nei termini sopra riportati.
Ciò premesso, la domanda della ricorrente va rigettata per i motivi di seguito evidenziati.
2. Sulle risultanze probatorie e sulle attuali condizioni di vita della minore
Dagli atti e dalla documentazione prodotta in corso di causa emerge che:
a) il Sig. e la Sig.ra hanno contratto matrimonio civile in data 09.03.2009 presso il CP_1 Parte_1
Comune di Santa Cristina Val Gardena (BZ) (cfr. doc. 1 del ricorso – estratto per riassunto dell'atto di matrimonio);
b) dalla loro unione è nata la figlia (nata a [...] il [...]), avente Persona_2 anni 13 al momento dell'emanazione della presente sentenza;
c) le parti si sono separate consensualmente nel 2017 (cfr. doc. 2 del ricorso - decreto di omologa delle condizioni di separazione del Tribunale di Bolzano n. 4820/2017 del 07.11.2017, pubblicata il
14.11.2017 – procedimento RG 4435/2017);
d) ai fini dell'attribuzione del nuovo codice fiscale, nel 2020 parte ricorrente ha optato per il cognome unico In passato si chiamava (cfr. doc. 3 del ricorso); Parte_1 Persona_3
pagina 3 di 10 e) con sentenza n. 598/2023 del 20.07.2023, pubblicata il 07.08.2023 - procedimento RG 2411/2020
(cfr. doc. 6 del ricorso) il Tribunale di Bolzano ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) La figlia viene affidata in affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Le decisioni Per_1
della vita quotidiana verranno prese dal genitore presso il quale la figlia si trova;
le decisioni di particolare importanza dovranno essere prese dei genitori di comune accordo.
2) La figlia vivrà prevalentemente presso la madre, presso la quale manterrà la sua Per_1
residenza anagrafica.
3) Il padre avrà il più ampio diritto di visita alla figlia che eserciterà previo accordo con la madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa.
In ogni caso la figlia trascorrerà con il padre tre fine settimana al mese da venerdì a domenica sera. trascorrerà col padre la metà delle vacanze di Natale e di Pasqua nonché le vacanze di Per_1
carnevale e quelli di Ognissanti. trascorrerà col padre durante le vacanze estive due Per_1
periodi di due settimane consecutive
4) A titolo di contributo al mantenimento della figlia il signor pagherà l'importo Per_1 CP_1 mensile di € 2.400 da corrispondersi via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora l'importo del contributo Parte_1
sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della provincia di
Bolzano con decorrenza da luglio 2023, prima rivalutazione ad agosto 2024;
5) Le spese straordinarie mediche non mutuabili e scolastiche e le spese straordinarie per attività sportive, di tempo libero e di formazione extrascolastica per la figlia saranno del 70% a Per_1
carico del signor e il 30% a carico della signora CP_1 Parte_1
6) gli assegni familiari e altri contributi pubblici resteranno ad esclusivo beneficio della signora mentre le agevolazioni fiscali per la figlia a carico verranno goduti da ciascun genitore Parte_1
in ragione del 50%.
7) a titolo di assegno di divorzio il Signor pagherà l'importo mensile di € 1.300,00 da CP_1
corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora l'importo del contributo sarà assoggettato ad Parte_1
automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della provincia di Bolzano con decorrenza da luglio 2023.
pagina 4 di 10 8) Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 CP_1
le spese di lite, che si liquidano in € 10.860 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per
[...] spese generali”.
Per quanto riguarda l'attuale situazione di dagli atti di causa e dall'audizione effettuata in data Per_1
14.01.2025 emerge che:
- vive con la madre a Merano dal 2018 in un appartamento condotto in locazione (cfr. doc. 2 Per_1
del ricorso – provvedimento di omologa della separazione);
- la minore abita, pertanto, a ca. 70 chilometri di distanza dal padre (residente in [...]di Val
Gardena);
- non rimane mai a dormire dal padre (“mio padre abita a Ortisei;
so dove abita ma non sono Per_1 mai rimasta lì a dormire”), ma lo vede saltuariamente e solo in giornata (“vedo mio padre circa due
o una volta al mese. Quando lo vedo mi porta a pallamano o andiamo al centro commerciale a comprare qualcosa o a guardare dei film”), in violazione delle condizioni stabilite dal Tribunale in sede di divorzio che prevedono visite padre-figlia molto più ampie;
- la minore è solita trascorrere, previo consenso del padre, le vacanze estive, natalizie e pasquali a
ON con la famiglia di origine della madre (zie materne). Ciò emerge chiaramente dal ricorso introduttivo (pag. 16), dalla memoria ex art. 473 bis 17, co. 2 cpc del convenuto (pag. 7), nonché dal piano genitoriale prodotto dalla sig.ra (cfr. doc. 15 del ricorso). Tale volontà della minore Parte_1
è stata, peraltro, ribadita anche in sede di audizione (“voglio andare a vivere a ON”), con la conseguenza che il padre la asseconda dal 2019 (cfr. pag. 15 del ricorso “sin da dicembre 2019, per ogni anno, il Sig. ha dato il permesso a di trascorrere le vacanze di Natale a CP_1 Per_1
ON”);
- ha significativi rapporti affettivi coi signori e (che non Per_1 Persona_4 Persona_5 hanno alcun rapporto parentale con la minore), che considera come “nonni materni” e che vivono a
Reggio Emilia (“i nonni materni li vedo….(…); i fine settimana vado spesso a Reggio Emilia a trovare i miei nonni;
altre volte loro vengono su da noi. (…) Quando sono a Reggio Emilia faccio Per_ questo: esco con i cani e;
andiamo dai nipoti di mia nonna, che si chiamano (10 Per_6 Per_8
anni circa) e (5 anni)”); Per_9
- la minore ha, invece, limitati rapporti con i nonni paterni (“Con i nonni di papa ho i seguenti contatti: ci scriviamo a volte o loro mi chiamano a volte. ADR: L'ultima volta che ho visto la nonna paterna era circa un anno fa… loro scendono giù dalla valle solo quando hanno una visita medica”), mentre non frequenta proprio il nonno biologico materno (“la nonna di mia madre è morta;
il mio nonno da parte di mia madre è a Ortisei si chiama l'ho visto l'ultima Persona_10
pagina 5 di 10 volta alcuni anni fa … non ho contatti con lui. Non so perché non ho contatti con mio nonno materno”);
- quanto alle criticità emerse, durante l'audizione ha dichiarato di frequentare attualmente Per_1
l'ultimo anno di scuola media presso l'istituto “Karl Wolf” di Merano;
di aver subito alcuni episodi di bullismo a scuola e di soffrire di dislessia;
di avere difficoltà relazionali con alcuni professori e con i compagni di classe;
- sul fronte delle amicizie, ha rappresentato di avere pochi amici a Merano e svariati amici a Per_1
ON, Parma e Taiwan;
- la minore ritiene di non avere un buon rapporto col padre, a causa dei loro disaccordi sulle sue scelte di vita e per i giudizi che il padre esprimerebbe su di lei (“il mio rapporto con mio AP è….credo abbastanza male perché non siamo mai d'accordo. Lui dice sempre di no (…) mio padre ha detto di no per andare in Colombia e anche a ON a vivere e ha detto anche di no di andare in una scuola
a Reggio Emilia (…) lui da sempre dà la colpa a me e dice cose non carine, tipo: sei grassa. O mi dice che mi vesto come una donna anziana. E mi dà sempre la colpa e mi dice che non abbiamo una buona relazione grazie a me (…) il AP vuole che io faccia una scuola qui…non so che tipo di scuola (…) vorrei che mio padre non desse tutta la colpa a me del fatto che il nostro rapporto non è bello”;
- si evidenzia, in ogni caso, che nel corso dell'audizione sono emersi i seguenti indici positivi:
a) la minore frequenta regolarmente una psicologa, con cui dichiara di trovarsi molto bene;
b) gioca a pallamano dalla seconda elementare nella squadra “Laugen Tisens”, composta da circa
20 persone tra i 12 e i 14 anni e si definisce una giocatrice “abbastanza brava”;
c) parla fluentemente quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e tedesco (con la madre parla in spagnolo, col padre e a scuola in tedesco e con i suoi parenti a ON in inglese).
Infine, ha manifestato il desiderio di diventare dentista e di iscriversi ad una scuola superiore Per_1 che le permetta di frequentare in futuro l'università a ON (“Vorrei farei la scola IEX a Reggio
Emilia e lì vorrei farei li liceo biomedico e ciò sarebbe più adatto perché vorrei fare la dentista.
ADR: Per fare la dentista devo fare i seguenti studi: l'università e poi una specializzazione, ma dipende. Questa scuola l'ho scelta perché ha due lingue: una italiana e una inglese. Voglio andare a vivere a ON e questa scuola mi preparerà per andare a ON. È una scuola uguale a quelle di
ON. Un'altra cosa positiva è che ti danno la doppia maturità una italiana e una inglese”).
3. Sulla richiesta di trasferimento formulata da parte attrice
pagina 6 di 10 Con il presente giudizio la sig.ra chiede al Tribunale di Bolzano di essere autorizzata a Parte_1
trasferirsi con la figlia a Reggio Emilia. Trattandosi del genitore collocatario, tale domanda deve essere intesa come richiesta di autorizzazione al trasferimento della figlia minore Per_1
Giova innanzitutto premettere che la valutazione centrale del Tribunale concerne la salvaguardia dell'“interesse morale e materiale” della minore ai sensi dell'art. 337-ter comma 2 c.c.. In assenza di una definizione normativa, tale interesse viene individuato dalla giurisprudenza - condivisa dal
Collegio - nei seguenti parametri normativi:
- diritto della figlia di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere da entrambi cura, educazione, istruzione e assistenza morale e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (cfr. art. 337 ter, co. 1 c.c., art. 315-bis c.c., art. 30 Cost. e art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del
07/12/2000, adattata il 12/12/2007 a Strasburgo, alla quale è riconosciuto ai sensi dell'art. 6, co. 1 del Trattato UE lo stesso valore giuridico dei trattati stessi, nonché art. 9 co. 3 Convenzione ONU
20/11/1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 1991 n. 176);
- obbligo dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (cfr. art. 315-bis cc);
- diritto di ogni bambino/bambina di essere percepito come individuo, dotato di diritti civili e politici, nonché avente proprie opinioni e sentimenti, poiché la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configura come un munus e la responsabilità genitoriale trova nell'interesse del minore/della minore la sua funzione e il suo limite (cfr. Cass. 2002/5714 e Corte Cost. 1992/132);
- diritto del minore/della minore affinché ”in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative
o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente” (cfr. art. 3 Convenzione di New York, ratificata dall'Italia con l. 1991 n. 176 alla quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto più volte efficacia diretta ed imperativa - cfr. Corte Cost.
2002/1 e Corte Cost. 2009/179);
- diritto del minore/della minore al mantenimento della stabilità della vita familiare con entrambe le figure genitoriali (art. 30 Cost.);
- diritto del minore/della minore di essere ascoltato/a (art. 12 Convenzione di New York del 1989 citata, ratificata con l. 1991/176; nei procedimenti civili art. 315-bis c.c. e artt. 473 bis 4 e 473 bis 5
c.p.c.);
pagina 7 di 10 - le opinioni espresse dal minore/dalla minore devono essere debitamente prese in considerazione, tenendo conto dell'età e del grado di maturità ai sensi dell'art. 12 Conv. di New York, ratificata con l. 1991/176 e dell'art. 473 bis 5, co. 4 c.p.c..
La minore ha nella sua audizione espresso il desiderio di potersi trasferire con la madre a Reggio
Emilia, desiderio che però non corrisponde al suo interesse per le ragioni di seguito indicate.
Nel caso di specie, la minore, sentita all'udienza del 14.01.2025, ha manifestato le seguenti esigenze:
a) di cambiamento;
b) di impiego della lingua inglese, al fine di potersi trasferire in futuro a ON per studiare odontoiatria.
Considerato che a settembre 2025 inizierà le scuole superiori e che, pertanto, cambierà Per_1 comunque contesto sociale (compagni e insegnanti), si ritiene che sia “interesse morale e materiale” della minore rimanere a Merano.
Nello specifico, si evidenzia che:
- la minore è inserita ormai da diversi anni nella squadra di pallamano “Laugen Tisens”, composta da circa 20 persone tra i 12 e i 14 anni, un ambiente a lei noto e gradito;
- è assistita da sostegno psicologico, che accetta di buon grado, e che l'aiuterà a sostenere questo momento di transizione;
- parla quattro lingue, ossia italiano, inglese, spagnolo e tedesco, circostanza che le permetterà certamente di frequentare in futuro l'università in Gran Bretagna o all'estero, qualora lei lo desiderasse;
- in Provincia di Bolzano esistono svariate scuole superiori che offrono percorsi di stampo internazionale e/o che permettano di svolgere alcune materie in lingua straniera e/o di ottenere certificazioni linguistiche riconosciute all'estero. Basti pensare (fatto notorio) a titolo meramente esemplificativo alle Sezioni internazionali ESEBAC francesi oppure DPS tedesche (es. IISS Gandhi di Merano, Liceo Carducci di Bolzano, Liceo Pascoli di Bolzano) oppure alle Sezioni Cambridge
(es. Liceo Carducci di Bolzano, Liceo Pascoli di Bolzano e Liceo Torricelli di Bolzano);
- rimanendo a Merano, continuerà ad abitare nell'appartamento ove è cresciuta sin dal 2018, Per_1
evitando cambiamenti drastici, non adatti a una fase di vita così delicata;
- ciò non precluderà, inoltre, alla minore un possibile riavvicinamento al padre e ai nonni paterni. Si auspica al riguardo che i genitori vorranno collaborare attivamente, affinché venga favorito progressivamente il ripristino delle condizioni di visita (attualmente totalmente disattese), così come previste dalla sentenza di scioglimento del matrimonio. Ciò non deve preludere la possibilità a di frequentare le zie materne a ON durante le vacanze estive ed invernali, bensì deve Per_1
pagina 8 di 10 incentivare le parti a garantire che la minore trascorra del tempo di qualità con entrambi i genitori durante l'intero anno scolastico, soprattutto nei fine settimana. In tale modo anche il sig. CP_1
potrà – con atteggiamento accogliente nei confronti della figlia (vedasi, in senso positivo, il messaggio mandato dal padre alla figlia e prodotto dalla ricorrente, dove il padre sottolinea il suo amore per la figlia) – sostenere moralmente in questo momento delicato la minore (evitando quindi critiche dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento della figlia, come emerse dall'audizione della minore);
- la minore, restando a Merano, potrà in futuro, inoltre, raggiungere il padre e i nonni in piena autonomia in treno/autobus, trattandosi di una tratta percorribile anche in giornata, senza necessità che la madre o il padre necessariamente la accompagnino ogni volta.
Si ritiene non pregiudizievole per l'interesse della minore continuare a frequentare i sig.ri Per_4
e sporadicamente, come fatto finora.
[...] Persona_5
Con riferimento alla scuola individuata dalla minore a Reggio Emilia, trattasi di scuola privata, che prevede una retta annuale alquanto elevata. Inoltre, l'offerta scolastica è sostanzialmente comparabile a quella proposta dalle scuole pubbliche alto-atesine con indirizzi internazionali.
Per quanto concerne la ricorrente e la proposta di lavoro ricevuta, si evidenzia che la documentazione in atti non è sufficiente per giustificare il trasferimento della figlia. In tutto l'Alto Adige, ivi inclusa la città di Merano, il mercato del lavoro è molto dinamico e le offerte di lavoro sono ampie e generalmente ben retribuite. Tenuto conto che da settembre andrà alle superiori e non avrà più Per_1
bisogno di una supervisione costante, la sig.ra potrà cercare un lavoro a tempo pieno come Parte_1
estetista a Merano e dintorni, così da ottenere un guadagno che sia sufficiente per condurre un tenore di vita dignitoso, senza dipendere dalla parte convenuta. In ogni caso, il sig. fino alla completa CP_1
autosufficienza economica della minore, sarà comunque tenuto a contribuire attivamente al mantenimento della figlia.
Tutto ciò premesso, la domanda formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
5. Sulla liquidazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano, come da dispositivo, seguendo i parametri previsti dal D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. n. 147/2022), scaglione 26.001 – 52.000.
In particolare, tenuto conto della natura e della difficoltà dell'affare oggetto di causa, nonché della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 del D.M. 55/2014), si ritiene di liquidare il compenso professionale secondo i parametri minimi.
pagina 9 di 10 Le spese processuali a favore di parte resistente devono, quindi, essere liquidate come segue: per compensi professionali euro 3.809 (euro 851 fase di studio;
euro 602 fase introduttiva;
euro 903 fase istruttoria;
euro 1.453 fase decisionale), oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di Consiglio, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita definitivamente pronunziando:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto conferma le condizioni di divorzio, così come formulate in sede di scioglimento del matrimonio con sentenza del Tribunale di Bolzano n. 598/2023 del 20.07.2023, pubblicata il 07.08.2023 (procedimento RG 2411/2020);
2) condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente Parte_1
le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi CP_1
professionali, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Camera di Consiglio in Bolzano, il 20.03.2025.
Il Giudice estensore La Presidente dott. Simon Tschager dott.ssa Julia Dorfmann
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