TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 18/11/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE di IMPERIA
Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis, in funzione di Giudice di Appello, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 344 del Ruolo Generale per l'anno 2025,
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3 c.p.c., sottoscritta con firma digitale e congiunta al presente atto con strumenti informatici, dall'Avv. Claudio Barletta (C.F. ; C.F._1 fax 0256561512; PEC , iscritto all'Ordine degli Avvocati di Email_1
Milano, con studio legale in Milano (MI), via Manara, n. 11, presso il quale è elettivamente domiciliato
– Appellante –
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08.09.1977, res.te a OR (Francia), avenue Daveo, 28 ed elett.te dom.to in Ventimiglia (IM), via
Cavour 43/5, presso e nello studio dell'Avv. Marco Mazzola (C.F.: - pec: C.F._3
cui richiede di ricevere notifiche e comunicazioni), dal Email_2 quale è rappresentato e difeso in forza di procura speciale ad litem in atti;
– Appellato –
Motivi della decisione
Avendo la sentenza impugnata deciso anche nel merito la lite, non si reputa fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata contestazione della prima ragione su cui è fondata la sentenza del Giudice di Pace.
Nel merito l'appello è infondato per i motivi che seguono. Le produzioni documentali versate in atti unitamente al ricorso (esclusi i precedenti giurisprudenziali) sono inutilizzabili in quanto inammissibili per violazione del divieto di cui all'art. 345 c. 3 cpc non essendovi prova da parte dell'odierno appellante di non averli potuti produrre in primo grado per causa a sé non imputabile.
Ciò chiarito, va osservato che in tema di infrazioni dell'art. 142 commi 7 e 8 del Codice della Strada elevate con apparecchi di rilevamento automatico della velocità già con l'ordinanza n. 10505/2024, depositata il 18 aprile 2024, la Suprema Corte (Cass. civ., Sez. II) ha affermato che un verbale basato su un autovelox “solo approvato” e non omologato risulta viziato e deve essere annullato in sede di opposizione.
Tale linea è stata confermata con successive ordinanze (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 26/07/2024,
n. 20913; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 14/05/2025, n. 12924; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
26/05/2025, n. 13996) ove la Suprema Corte ha ribadito che approvazione e omologazione sono procedure differenti e che “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato”.
La S.C. rinviene nell'art. 142 co. 6 c.d.s. la necessità dell'omologazione per gli apparecchi autovelox, evidenziando come l'art. 45, comma 6, c.d.s. “non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)” (così Cass. ord. 18.4.2024 n. 10505).
In tale contesto va letto “il complementare ed esplicativo art. 192” del regolamento di esecuzione e di attuazione del c.d.s. (D.P.R. n. 495/1992) che disciplina i "controlli ed omologazioni" (in attuazione della norma programmatica di cui all'art. 45, comma 6, c.d.s.) – il quale - osserva la
Corte -“contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni
(donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili). Infatti, il suo secondo comma stabilisce che: L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (...). Afferma la Corte che “Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità. Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che: Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”.
E' utile, in proposito, richiamare l'art. 192, co.1, del regolamento di esecuzione secondo cui: “Ogni volta che nel Codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, (..), di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, (..), di competenza del ministero dei Lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda (..)”. Al co. 3 si precisa che “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2”.
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante (comma
7, art. 192 cit.): «L'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento».
Dunque, secondo l'esegesi della Corte nomofilattica, la procedura di omologazione non è equipollente a quella di approvazione, posto che “in tema di autovelox, l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata
a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per
l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S.”.
In senso conforme si veda altresì Cassazione penale sez. V, 23/01/2025, n.10365 secondo cui “La procedura di approvazione è distinta e diversa dall'altra, di omologazione, perché l'art. 192, comma 3, regolamento di esecuzione del codice stradale (in attuazione dell'art. 45 comma 6 del medesimo codice, che espressamente distingue approvazione e omologazione) la prevede - in relazione al singolo prototipo - quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni;
per l'omologazione, invece, è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell'
[...]
del Ministero dei lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, Controparte_2 del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento
(art. 192, comma 2, cit.); analogamente, "omologazione" ed "approvazione" sono distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142, comma 6, c.d.s. e 345, comma 2, del regolamento, non vi può essere equiparazione formale tra l'iter dell'approvazione e quello della omologazione dei congegni de quibus e sull'equivalenza dei due istituti. I dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità necessitano non solo dell'autorizzazione da parte della Direzione generale per la sicurezza dei trasporti, ma anche dell'omologazione, stante l'inequivocabile precetto dell'art. 142, comma 6, c.d.s.”.
Siffatta ermeneusi della fonte normativa primaria conduce a concludere che l'accertamento eseguito con apparecchio "autovelox" approvato ma non debitamente omologato è illegittimo (Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 18/04/2024, n. 10505).
In tal senso si veda recente sentenza del Tribunale di Imperia n. 256/2025 pubbl. il 12/05/2025
(Giudice dott. Pasquale Longarini): “L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142
CdS”.
Premesso che sotto il profilo formale i pareri ministeriali, in quanto tali, non sono annoverati tra le fonti del diritto e non hanno alcuna valenza normativa, neppure hanno, pertanto, facoltà di derogare o abrogare leggi dello Stato (quale appunto il Codice della Strada e il relativo, già citato art. 142, comma 6), l'invocato art. 45, co 6, CdS non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue i due termini, così come meritevoli di essere appunto distinti, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere omologati (i dispositivi per il controllo della velocità, appunto) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione. Parimenti l'art. 201 co. 1 ter c.d.s. è privo di efficacia novativa o derogatoria del disposto dell'art. 45, co. 6
CdS, cui invece indirettamente rinvia per il tramite del richiamo dell'art. 4 co. 3 d.l. n. 121/2002.
Essendo necessaria la omologazione MIMIT (già MI.S.E.) per potersi validare un accertamento strumentale della velocità idoneo a costituire “fonte di prova” fruibile dalla PA ai fini sanzionatori,
l'appello va disatteso.
Considerati l'attività difensiva affrontata dalla parte appellata a fronte della produzione di documentazione non prodotta in primo grado e l'esito della lite, le spese processuali si liquidano come in dispositivo, con onere a carico della parte appellante.
Poiché l'appello è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato infondato, sussistono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi della L. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del TU di cui al DPR n.115 del 2002, della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la stessa impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 260/2024 pubblicata il 24.1.2025, resa nella causa civile n. 394/2024 RG del Giudice di Pace di Sanremo
2) condanna parte appellante alla refusione delle spese sostenute da parte appellata nel presente grado di giudizio liquidate in euro 852,00 oltre rimborso forfettario e oneri accessori di legge, per compenso.
3) dichiara tenuto il , in persona del Sindaco pro-tempore, al Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, co.1°-quater, DRP 115/2002.
Giorni sette per la motivazione.
Imperia, 17.11.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Teresa De Sanctis