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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7405 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3199/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 10:40
Presidente Dott. AL Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GABRIELLI MAURIZIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CUDEMO CARLO
Avv. LANDOLFI PASQUALE presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Gabrielli si riporta ai propri atti e chiede lo stralcio della nota depositata il 24/11/2025.
L'avv. Landolfi rinuncia alle note depositate il 24/11/2025, si riporta ai propri atti e discute la causa.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
IN IA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dr. AL Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3199/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(P.I. ) con sede a Roma in Via XX Settembre, 118 in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. Sig.ra ed elett.te dom.ta a Roma in Via Teulada n. 52 presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Maurizio Gabrielli (c.f. ) che la rappresenta e difende giusta delega in C.F._1 atti
- APPELLANTE –
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma alla via Controparte_1 CodiceFiscale_2 dei Gracchi n.187 presso lo Studio degli Avv.ti QU Landolfi (c.f. ) e Carlo CodiceFiscale_3
MO (c.f. ) che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti CodiceFiscale_4
- APPELLATO –
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato a proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma, n. 5659/2020, pubblicata il 02/04/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione tempestivamente notificato la società , evocando in giudizio il dottor Pt_1 Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. 39727/16) n.1423 del 201661, oltreoc.1 fascicolo di parte convenuta), emesso dal Tribunale Civile di Roma su ricorso avanzato da quest'ultimo e a mezzo del quale era stato intimato di pagare la somma di Euro €22.789,61,oltre accessori e spese di procedura sulla base di un contratto di consulenza fiscale sottoscritto nell'anno 2011 e intercorso tra le parti. Instauratosi il contraddittorio la società opponente in primo luogo deduceva che il decreto opposto era stato emesso per una somma errata e che comunque dal totale preteso da controparte andavano detratti quanto indicato nella nota di credito n. 2/2014 del 21.02.2014 emessa dal (doc. 24) con la quale egli espressamente riconosceva che l'importo per le prestazioni CP_1 extracontrattuali fatturate non era dovuto, nonché l'importo di € 1.000,00 corrisposto da Pt_1
(doc. 25), come espressamente indicato nella causale: “acconto su consulenze e domiciliazione
Ottobre 2013 fatt. 213”. L'opponente contestava le fatture n. 35/2014 e n. 36/2014 (docc.ti 3 e 4 fasc. monitorio) ed evidenziava che nel contratto di consulenza, nella prima pagina all'art. 1 le parti avevano escluso espressamente dalle prestazioni dovute dal commercialista Dott. , gli CP_1 onorari per “certificazione visto di conformità, asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili, certificazione tributaria, costi vivi di espletamento delle pratiche”, prevedendo all'art. 3 comma C che tali servizi sarebbero stati quantificati ed autorizzati, di volta in volta con determinazione specifica degli onorari per le eventuali prestazioni specifiche e diverse da quelle indicate nella lettera di incarico. La società opponente contestava altresì la legittimità della fattura n. 36 del 28.02.2014 dove per la “Consulenza in materia fiscale” dal 01.02.2014 al 17.02.2014
l'importo di € 761,8 era da considerarsi una “duplicazione” non autorizzata e non prevista dal contratto, “Consulenza e domiciliazione dal 01.02.2014 al 17.02.2014” per € 1.000,00 per consulenza in effetti mai espletata, essendo lo stesso commercialista a conoscenza della risoluzione del rapporto già dal dicembre 2013 ed avendo interrotto egli ogni comunicazione e/o accesso presso la sede dal mese di dicembre 2013, ed infine anche l' addebito per “Consulenza in Materia Fiscale
– 60 giorni dal preavviso recesso 18.02.2014” per € 3.047, 55 in quanto arbitrariamente imputata senza alcun accordo preventivo, “Consulenza e domiciliazione – 60 giorni dal preavviso recesso
18.02.2014” per € 4.000,00 che, invece, andavano si ridotti all'importo di € 2.666,67, valendo la data di spedizione del recesso poiché il Dott. non aveva ritirato la raccomandata Controparte_1
3 nei termini usuali di consegna Roma su Roma. Anche per la fattura n. 213 del 31 ottobre 2013 per €
3.987,43 (doc. 5 fasc. monitorio controparte) la società opponente esponeva le stesse considerazioni delle altre fatture perché l'importo di € 1.530,75 era da considerare come consulenza e
“duplicazione” non autorizzata. Contestava altresì l'importo di € 200,00 imputato nella voce
“Indennità di fine mandato”. 3 Per la fattura n. 232 del 29 novembre 2013 per € 3.773,67 (doc. 6 fasc. monitorio) ribadiva le contestazioni già svolte: “Consulenza e domiciliazione” per € 2.000,00 prevista dall'incarico e “Consulenza in Materia Fiscale” per € 1.530,75 quale duplicazione non autorizzata. Per la fattura n. 250 del 31 dicembre 2013 per € 3.966,05, (doc. 7 fasc. monitorio) svolgeva le stesse considerazioni per consulenze non autorizzate, e per quanto riguarda la voce riportata in fattura “Lavoro Extra Contrattuale – Calcolo IMU” per € 180,00 evidenziava che gli adempimenti IMU, non indicavano come contribuente la società bensì la società Parte_1 Pt_3
[...
con un'autonoma partita iva e con la sede legale addirittura in via di Vigna Stelluti 14 a Roma e deduceva la non riferibilità a sè di tale società. Parte opponente concludeva chiedendo: “1) in via pregiudiziale, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo per vizio insanabile di notifica;
2) in via preliminare, denegare ogni istanza di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.16003/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 03.07.2016 essendo l'opposizione fondata su prova scritta e supportata da gravi motivi;
3) in via principale e nel merito, in accoglimento integrale della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto quivi opposto siccome inammissibile, illegittimo ed infondato in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa, ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'opposto responsabile dei gravi errori e violazioni professionali, per l'effetto condannarlo al rimborso delle sanzioni dell'importo di €11.576,88 in favore di , oltre agli interessi legali maturati dalla data di pagamento sino al soddisfo, Pt_1 nonché ordine immediato di riconsegna del Libro dei Cespiti Ammortizzabili e Libro Verbali
Assemblea societari, od in mancanza il risarcimento per la responsabilità professionale nella misura di €10.000,00, o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto equitativo, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo”. Costituitosi in giudizio il Dott. , CP_1 chiedeva in via preliminare emettersi ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. e, in via definitiva, condannarsi l'opponente al pagamento della complessiva somma dovutagli per le causali indicate in fattura ovvero quella diversa somma accertata in corso di causa. Rigettata l'istanza di emissione di ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 bis cpc avanzata da parte opposta, erano concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc. Al fine di operare una semplificazione del thema decidendum, il Dott. con la memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma cpc in relazione alla contestazione dei CP_1 docc.4 e 5, incidenti, rispettivamente, per €200,00 e €180,00, su un importo totale ingiunto di
€22.789,61, rinunciava al loro utilizzo e alla relativa pretesa….”.
4 Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “revoca il decreto ingiuntivo
(R.G. 39727/16) n.1423 del 2016; -condanna la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare al Dottor la somma di Euro 22409,00 oltre Controparte_1 interessi dal dì di ogni singola fattura al soddisfo;
-condanna il Dottor a pagare Controparte_1 alla la somma di Euro 516,00, oltre interessi dall'avvenuto esborso al soddisfo;
- Parte_1 condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese Parte_1 di giudizio, di cui Euro 4835,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA. Spese di lite da distrarsi in favore dei difensori del Dott. , Avv. QU Landolfi e Avv. Carlo MO, CP_1 dichiaratisi antistatari”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza nelle parti specificatamente indicate in narrativa coi singoli motivi di appello, accogliere integralmente le domande proposte dall'appellante e, pertanto, Voglia così giudicare: 1) in via preliminare, accogliere ex art. 283 c.p.c. l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata n. 5659/2020 del 15.03/02.04.2020, del Tribunale di Roma, 11^ Sez., G.O.T. Suppressa, sussistendo gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza dell'appellato; 2) in via principale e nel merito, in accoglimento integrale dell'appello in parziale riforma della sentenza quivi impugnata, accertare e dichiarare come non dovuto da l'importo di € 22.409,00 ivi comprese € 7.047,55 a titolo di consulenza in Parte_1 materia fiscale e domiciliazione avendo l'appellante comunicato al Dott. valido recesso nel CP_1 dicembre 2013, comunque formalizzato il 27.01.2014, e qualsiasi altro diverso importo per attività extracontrattuali non espressamente disciplinati con la lettera di incarico professionale del
02.08.2011, poiché mai concordati verbalmente e/o svolti e con importi fondati unitamente su fatture e non sulla base dei compensi determinati dalla tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico, di cui l'appellato ha omesso qualsivoglia prova di congruità e del loro effettivo espletamento;
3) in via autonoma ed in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il Dott. responsabile dei gravi errori e violazioni Controparte_1 professionali, per l'effetto condannandolo al rimborso in favore di anche delle sanzioni di Pt_1
€ 11.060,88, per aver egli personalmente esaminato, redatto e presentato l'erronea dichiarazione di intenti presentata alla dogana di NAP oltre agli interessi legali maturati dalla data di pagamento sino al soddisfo, nonché ordinando all'appellato di riconsegnare il Libro dei Cespiti Ammortizzabili
e Libro dei Verbali Assemblea societari in suo possesso e da egli custoditi alla data del recesso presso il suo Studio coincidente con la Sede Legale della Società appellante in Via di Vigna Stelluti n. 14 a
Roma, od in mancanza di restituzione entro il termine dato condannarlo al risarcimento per la
5 responsabilità professionale conseguente nella misura di € 10.000,00, o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto equitativo, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
4) in via gradata e subordinatamente al denegato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare come erronea la soccombenza dell'appellante alle spese di lite disposta dal Giudice di Prime non sussistendo la prevalenza stante l'accoglimento Pt_4 dell'opposizione con parziale revoca del decreto ingiuntivo, e disponendo conseguentemente la compensazione delle spese di lite tra le parti;
5) Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Gabrielli che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla confermando la sentenza oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni Parte_1 in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori di legge da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2-12-2020, la Corte ha sospeso parzialmente l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per somma superiore ad euro
10.000,00 rigettando le istanze istruttorie avanzate dall'appellante.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da articolato in sette motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce importi per compensi extracontrattuali concordati verbalmente”, parte appellante si duole del riconoscimento in favore del professionista di compensi diversi ed ulteriori rispetto a quelli pattuiti tra le parti con il contratto di consulenza del 2 agosto 2011.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione del diritto alla difesa delle parti, dei principi del contraddittorio nonché degli artt. 2697 cc 183, 4° comma e 101, 2° comma, c.p.c.” l'appellante lamenta che in parziale revoca dell'ordinanza del 28.07.2017, il giudice avrebbe limitato la prova testimoniale a soli due testi per parte, non consentendo l'escussione dell'altra teste Testimone_1 commercialista subentrata al Santoro. Asserisce che la parziale revoca del provvedimento sarebbe nulla in quanto violativa del diritto di difesa, non avendo il Tribunale motivato in modo approfondito la superfluità delle ulteriori escussioni testimoniali.
6 Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il professionista abbia assolto all'onere di cui all'art. 2697 I° comma c.c. sulla debenza dei compensi extracontrattuali”, si deduce, infatti, che non risulta in alcun modo provato che avrebbe Pt_1 verbalmente conferito l'ulteriore compenso al professionista, oltre a quanto era stato pattuito per iscritto. Deduce, inoltre che in base all'art.2723 c.c. il giudice può consentire la prova per testi se appare verosimile che siano stati stipulati patti aggiuntivi o modificazioni verbali, ma che nel caso di specie non vi sarebbe alcun documento a conforto dell'espletamento della asserita attività extracontrattuale.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce al professionista ulteriori attività fatturate rispetto alla reale data di recesso”, l'appellante contesta l'importo erroneamente riconosciuto in base alla fattura n. 36 del 28 febbraio 2014 in quanto emessa per attività successive alla data di recesso.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Travisamento dei fatti ed omessa valutazione delle prove in ordine alla responsabilità professionale dell'opposto per l'errata dichiarazione di n. Pt_5
1/2011”, parte appellante si duole del mancato riconoscimento della responsabilità professionale del in relazione all'errata dichiarazione di 1/2011 che avrebbe causato alla società CP_1 Pt_5 sanzioni per un importo di €11.576,88, e del conseguente rigetto della domanda riconvenzionale espletata dall'appellante volta al rimborso di tali somme oltre gli interessi legali maturati dalla data di pagamento sino al soddisfo. Deduce ancora che il avrebbe predisposto personalmente la CP_1 dichiarazione di intento n. 1/2011 del 15.12.2011, sottoscritta dall'Amministratore della società, solo dopo che il contabile aveva ricevuto dal , il quale aveva curato il conteggio di Tes_2 CP_1 plafond IVA, la specifica e preventiva approvazione.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Travisamento dei fatti ed omessa valutazione delle prove in ordine alla responsabilità professionale dell'opposto per l'omessa riconsegna del libro dei cespiti ammortizzabili e libro dei verbali assemblea, od in mancanza di restituzione risarcimento del danno”, la sentenza di prime cure viene contestata laddove essa avrebbe affermato il mancato obbligo di restituzione dei libri e delle scritture contabili in capo al , in violazione degli artt. 2235 c.c. e CP_1 dell'art. 25 sesto comma del codice deontologico dei Commercialisti, sulla base di un travisamento dei fatti, oltre che sull'errata valutazione delle prove orali espletate.
Con il settimo motivo di appello, rubricato “Erroneità della statuizione relativa alla soccombenza delle spese del giudizio di primo grado”, l'appellante contesta la condanna alle spese di lite in luogo della compensazione tra le parti;
compensazione integrale o parziale che discenderebbe dal minor importo riconosciuto al a seguito della rinuncia dello stesso a talune somme oltre che CP_1 dall'accoglimento in parte della domanda dell'appellante.
7 La sentenza impugnata è così motivata: “L'eccezione di nullità del decreto opposto perché la relazione di notifica del decreto ingiuntivo è stata redatta in formato “pdf” mentre gli atti notificati non sono in formato “p7m” è priva di pregio. La pronuncia fondamentale sul tema è senz'altro Cass.
Sez. UU, 18 aprile 2016, n. 7665, secondo cui «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in
“estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, circostanza di fatto questa verificatasi nella specie, posto che l'opponente lamenta un mero vizio procedimentale e non allega anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale avrebbe causato una lesione del proprio diritto di difesa. Parimenti da rigettare l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo in quanto notificato telematicamente privo di procura alle liti. E' ormai giurisprudenza pacifica (ex multis Tribunale di Roma, sen. 20073/2017 del 24.10.2017) che il codice di rito impone la notifica del decreto ingiuntivo unitamente al ricorso, ma non impone che oltre a tale atto e a tale provvedimento sia notificata anche la procura rilasciata dal ricorrente, ben potendo l'ingiunto in sede di consultazione del fascicolo del monitorio verificare che detta procura sia regolare. Passando al merito va osservato quanto segue. E' circostanza di fatto incontestata che tra le parti é intercorso il contratto di consulenza siglato il 2 agosto 2011. La disciplina della misura dei compensi è contenuta al punto 3 del contratto che prevede: “per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del Cliente, a. gli onorari nella misura: €2.000,00 + 4% c.c. + IVA mensili. b) gli onorari saranno adeguati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT. c. Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d'incarico i corrispondenti onorari saranno determinati come segue: sulla base della tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico”. La società opponente ha contestato la fattura n.13 del 21 gennaio 2014 per € 3.766,21 (doc.2, fascicolo monitorio) che è composta di due voci:
€2.000,00 per “consulenza e domiciliazione” e €1.523,78 per “consulenza in materia fiscale”, in quanto la somma di €1.523,78 costituirebbe una duplicazione della voce “consulenza in materia fiscale”. Rimane incontestata allora la somma di €2.000,00 per “consulenza e domiciliazione” oggetto del contratto richiamato. La medesima contestazione è ripetuta per le fatture 35/14, 213/13,
232/13 e 250/13 con le quali è stato chiesto il compenso pattuito contrattualmente oltre all'ulteriore somma di €1.523,78. Tali ulteriori importi non disciplinati nel contratto scritto, di cui innanzi, contestati dalla società sono dovuti per essere stati concordati verbalmente tra le parti. La Pt_1 prova dell'accordo è stata fornita dai pagamenti effettuati dalla stessa delle fatture relative Pt_1 agli anni precedenti, riportanti anche tale voce ed importo (cfr. fatture nn.273/11; 290/11; 301/11;
8 2/13; 23/12; 54/12; 82/12; 99/12; 126/12; 148/12; 172/12; 194/12; 218/12; 241/12; 265/12; 286/12;
20/13; 43/13; 66/13; 70/13; 110/13; 127/13; 152/13; 171/13 e 191/13 – cfr. doc.12), nonché dalla testimonianza resa sul punto dalla teste , la quale ha dichiarato di aver assistito a Testimone_3 questo accordo verbale tra il dottor e la signora (l.r. della ) aggiungendo CP_1 Parte_2 Pt_1
“Ricordo che la signora accettò di pagare l'ulteriore compenso per l'ulteriore lavoro”. Parte_2
Per le stesse ragioni è dovuta la somma portata dalla fattura n.35 del 21 febbraio 2014 per € 374,08
(doc.3, fascicolo monitorio), la cui causale è: “lavoro extra contrattuale elaborazione ed invio comunicazione polivalente 2012”. Per la fattura n. 36 del 28 febbraio 2014 per € 9.415,53 (doc.4, fascicolo monitorio) valgono le stesse considerazioni che precedono con riferimento alle attività extracontrattuali. In più, avendo la società esercitato il recesso in data 18.2.2014 senza il Pt_1 rispetto dei 60 giorni previsti contrattualmente per l'esercizio dello stesso (cfr. art. 9 contratto) correttamente la fattura è stata emessa per la sola attività effettivamente svolta sino al momento del recesso: ovvero, € 1.000,00 (dal 1.2.15 al 17.2.14), pari alla metà di quanto contrattualmente previsto (€2.000,00) ed €761.89 per consulenza fiscale, sempre pari alla metà di quanto verbalmente previsto (€1.523,78); nella fattura sono poi legittimamente ricompresi €7.047,55 a titolo di consulenza in materia fiscale e domiciliazione relativi ai 60 giorni del mancato preavviso. Con riferimento alla fattura n. 213 del 31 ottobre 2013 per € 3.987,43 (doc.5, fascicolo monitorio) la contestazione sollevata dalla società della somma di €200,00 a titolo di “lavoro extra Pt_1 contrattuale indennità di fine mandato risulta superata dalla rinuncia alla Parte_6 corrispondente pretesa espressa dalla parte opposta con la memoria n. 183 cpc, I° termine. Circa la fattura 250 del 31 dicembre 2013 per € 3.966,05 (doc.7, fascicolo monitorio) la società ha Pt_1 anche eccepito che il abbia richiesto €180,00 per “lavoro extra contrattuale calcolo IMU” CP_1 in quanto detta attività sarebbe da addebitare invece alla società e con memorie 183 cpc, CP_2
I° termine, l'opposto ha precisato, in relazione alla contestazione per €180,00 - su un importo totale ingiunto di €22.789,61 – di rinunciare alla relativa pretesa. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, avendo parte opposta rinunciato alle somme di Euro 200,00 a titolo di “lavoro extra contrattuale indennità di fine mandato ” e di €180,00 per “lavoro extra contrattuale Parte_6 calcolo IMU” il complessivo importo dovuto da al dottor risulta accertato Parte_1 CP_1 nell'ammontare di Euro 22409,00 (Euro 22789- Euro 380,00). In via riconvenzionale la Parte_1
[... ha eccepito l'inadempimento contrattuale del Dott. e ha chiesto di essere Controparte_1 risarcita del danno da responsabilità professionale corrispondente alla somma di €11.576,88 per la sanzione comminata alla dalla Agenzia delle Entrate in data 21 giugno 2013 in ragione Parte_1 di una asserita comunicazione tardiva ed errata della nuova sede amministrativa della opponente.
Parte opposta sul punto si è difesa sostenendo che la sanzione per il ritardo nella comunicazione
9 della sede all'Agenzia delle Entrate corrisponde ad €516,00 (cfr. doc.6) mentre l'ulteriore sanzione di €9.288,86 (cfr. doc.7) è riferibile ad una errata dichiarazione di intento (cfr. doc. 8) presentata direttamente dalla società opponente alla AP (cfr. doc.9) e che la somma di €11.576,88 Parte_7 richiesta in riconvenzionale, in quanto rivendicata per la prima volta con l'atto di opposizione
(15.9.16) a distanza di oltre tre anni dalla sanzione (21.6.13), non sarebbe comunque dovuta per avvenuta prescrizione del diritto. Orbene, se effettivamente non può essere imputato al Dott. CP_1
l'errore in cui è incorsa la stessa società cliente che ha presentato la dichiarazione all'amministrazione competente non per il tramite del suo consulente, è altrettanto vero che, invece, va imputata a esclusiva responsabilità del consulente fiscale incaricato il ritardo nella comunicazione della sede sociale all'Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento questo che rientrava nei suoi obblighi contrattuali specifici. Trattandosi di responsabilità contrattuale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno è quella ordinario decennale prevista dall'art. 2946
c.c. e il termine di decorrenza va fatto risalire al momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno. Pertanto nessuna decadenza ricorre nella specie e il danno corrispondente alla sanzione di €516,00 va risarcito dall'opposto alla Circa l'obbligo di riconsegna del Libro dei Parte_1
Cespiti Ammortizzabili e Libro dei Verbali Assemblea od in mancanza sulla richiesta di risarcimento nella misura di €10.000,00 o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto equitativo, l'opposto ha prodotto comunicazione in data 25 giugno 2014 (cfr. doc.10), secondo cui i libri richiesti non sono in suo possesso. Difatti dal 21 marzo 2012, ovvero come risulta dalla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate del 10.10.2012 (con data retroattiva al 21.03.2012) le scritture contabili
(quindi anche tutti i libri sociali) si trovano presso la sede della opponente in via degli Olmetti n.39/E
(cfr. doc.11). Il dott. ha contestato di aver ricevuto la consegna dei libri societari e la società CP_1
non ha fornito la prova che i libri furono a lui consegnati, con ciò valutate non sufficienti Pt_1 allo scopo le dichiarazioni rese dai testi escussi in argomento. Conseguentemente non risulta alcun obbligo di restituzione di libri né di scritture a carico dell'opposto. Peraltro, va evidenziato che la controversia va risolta facendo applicazione del principio sulla ripartizione dell'onere della prova sancito dal giudice delle leggi (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533 ) secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Il Dottor , quale parte attrice in senso sostanziale, ha provato l'esistenza della fonte del CP_1 diritto azionato e ha dimostrato che i termini di pagamento delle fatture azionate sono scaduti, con
10 ciò assolvendo all'onere probatorio previsto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 primo comma c.c.
Al contrario l'opponente non ha provato fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento su di sé gravante, disattendendo l'onere probatorio su di sé incombente ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c. Conclusivamente e tenuto conto del ridimensionamento del quantum debeatur come da conclusioni modificate in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc dell'opposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in quanto emesso per somma maggiore di quella dovuta, va condannata a pagare al Dottor la somma di €22.409,61 Parte_1 CP_1
(ossia €22.789,61 sottratte le somme di €200,00 ed €180,00 alle quali il ha rinunciato, cfr. CP_1 pag.10 punto 4 e pag.11 punto 6 della comparsa) dal dì di scadenza delle singole fatture al soddisfo.
La domanda riconvenzionale avanzata da va, invece, accolta per quanto di ragione e Parte_1
l'opposto va condannato a pagare all'opponente la somma di euro 516,00 oltre interessi dall'avvenuto esborso al soddisfo. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano d'ufficio a carico di parte opponente in totali euro 4835,00 per compensi, secondo gli importi medi previsti dal DM55/14 in relazione allo scaglione di valore della controversia, oltre spese generali,
Iva e CPA, come per legge. Spese di lite da distrarsi in favore dei difensori del Dott. , Avv. CP_1
QU Landolfi e Avv. Carlo MO, dichiaratisi antistatari”.
Il primo, il terzo ed il quarto motivo, in quanto intimamente connessi, meritano una trattazione congiunta. Essi sono infondati.
E'provato come il rapporto intercorrente tra le parti fosse regolamentato dal contratto di consulenza del 2.08.2011 sulla base del quale si era previsto lo svolgimento da parte del consulente e dottore commercialista dell'attività indicata nell'art. 1 del detto regolamento Controparte_1 pattizio, con il diritto a percepire un compenso mensile di €2000 + 4% c.c. + iva. Somma questa prevista in tutte le fatture depositate e non contestata dall'odierna appellante.
Nelle fatture azionate emerge invero sia la voce relativa all'attività denominata “consulenza e domiciliazione” per la quale veniva riconosciuto il suddetto compenso di €2000 oltre accessori, sia quella relativa all'ulteriore attività denominata “consulenza fiscale” per la quale veniva previsto l'importo pari ad €1.523,78.
Parte appellante, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente riconosciuto il pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello originariamente pattuito dalle parti in causa come riportato nelle fatture azionate che tuttavia non troverebbe alcun riscontro probatorio.
Invero, la doglianza prospettata è infondata posto che, condivisibilmente, il tribunale ha ritenuto provata sia la pattuizione che l'espletamento di tale attività e ciò facendo proprio riferimento alle fatture in precedenza emesse e pacificamente saldate da , tutte comprensive, accanto Pt_1 all'attività prevista nel contratto sottoscritto il 2.8.2011 e sopra menzionato, anche di quella ulteriore.
11 Invero, anche le fatture poste a fondamento del giudizio monitorio parimenti a quelle precedenti e già saldate e tutte successive al contratto di consulenza presentano due voci di spesa: quella per la “consulenza e domiciliazione” regolamentata dal regolamento pattizio e quella per la
“consulenza in materia fiscale” che invece non può che trovare fondamento in un accordo successivo al detto regolamento.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante allora la pattuizione e lo svolgimento dell'ulteriore attività rispetto a quella indicata nel contratto originario, quest'ultima mai contestata, risulta emergere dalla circostanza che le 25 fatture emesse precedentemente rispetto a quelle di cui al decreto ingiuntivo azionato dal ma successivamente alla sottoscrizione del contratto del CP_1
2.8.2011, anch'esse comprensive delle due voci di spesa, vennero tutte e pacificamente adempiute da
, anche dunque in relazione all'ulteriore attività di consulenza fiscale. Pt_1
Lo svolgimento della detta attività risulta altresì confermata dalla prova orale espletate nel corso del giudizio di primo grado.
Difatti, la teste , escussa all'udienza del 3 ottobre 2018, relativamente al Testimone_3 capitolo della II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. recante “vero che nel mese di settembre 2011 presso lo studio del Dott. , in Roma, lo stesso e l'Amministratore della società Controparte_1
, concordarono che in aggiunta al compenso previsto dal contratto del 2 Controparte_3 agosto 2011, la avrebbe corrisposto altri €1.523,78 al mese riferibile all'attività di Pt_1 pianificazione di un piano industriale pluriennale in ragione del fatto che la società era Pt_1 una start-up di nuova costituzione e che quindi andava seguita dal punto di vista dello sviluppo” ha risposto come segue: “..Ѐ vero. Io ho assistito parzialmente a questo accordo. Non sono stata presente all'intera riunione, cioè alla parte iniziale, quella dei convenevoli. Era presente il dottor e CP_1 la signora . Non c'erano altre persone. Hanno parlato dell'andamento della società Parte_2
e hanno stabilito di fare lavori ulteriori, business plan e analisi di mercato, pattuendo Pt_1 una cifra da aggiungere al patto già sottoscritto”. La teste ha pertanto confermato la sussistenza dell'accordo relativo alla voce ulteriore, come risultante sia dalle fatture azionate che da quelle in precedenza pagate da . Pt_1
Sicchè, condivisibilmente il giudice di prime cure ha affermato che “..La prova dell'accordo
è stata fornita dai pagamenti effettuati dalla stessa delle fatture relative agli anni Pt_1 precedenti, riportanti anche tale voce ed importo (cfr. fatture nn.273/11; 290/11; 301/11; 2/13;
23/12; 54/12; 82/12; 99/12; 126/12; 148/12; 172/12; 194/12; 218/12; 241/12; 265/12; 286/12;
20/13; 43/13; 66/13; 70/13; 110/13; 127/13; 152/13; 171/13 e 191/13 – cfr. doc.12), nonché dalla testimonianza resa sul punto dalla teste , la quale ha dichiarato di aver assistito a Testimone_3
12 questo accordo verbale tra il dottor e la signora (l.r. della ) aggiungendo CP_1 Parte_2 Pt_1
“Ricordo che la signora accettò di pagare l'ulteriore compenso per l'ulteriore lavoro”. Parte_2
Inconferente nella specie si profila poi il richiamo fatto all'art. 2721 c.c. posto che la norma di cui all'art. 2723 c.c., rubricato “Patti posteriori alla formazione del documento”, stabilisce che
“Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”.
Ciò infatti è quanto si è verificato nel caso in esame, in cui proprio in relazione alla circostanza che subito dopo il contratto di consulenza dell'agosto 2011 pagava in favore del Pt_1 professionista ben 25 fatture tutte comprensive di entrambe le voci di spesa, il giudice ha CP_1 ammesso la prova orale in ordine all'esistenza del patto successivo intervenuto tra le parti, in ragione della pacifica natura di starp up della cliente e quindi al fine di consentire lo svolgimento di tutte quelle ulteriori attività da parte del professionista e legate alla peculiare veste giuridica assunta dalla società. Del resto, ciò trova conferma nella deposizione della teste che ha dichiarato: “Ricordo Tes_3 che la signora accettò di pagare l'ulteriore compenso per l'ulteriore lavoro”. Parte_2
Non è revocabile in dubbio invero che sia la pattuizione che lo svolgimento dell'incarico come effettivamente riportato nelle fatture azionate, possa desumersi complessivamente dall'istruttoria espletata apparendo del tutto irragionevole l'adempimento di 25 fatture in mancanza di specifica pattuizione o di insussistenza della prestazione per un tale e considerevole lasso di tempo. Di contro parte opponente nulla ha rilevato in ordine a detto pregresso pagamento, non avanzando alcun elemento da cui poter desumere le ragioni per le quali ella decise di adempiere integralmente alle precedenti fatture emesse dal . CP_1
Non ha alcun pregio neppure la doglianza relativa alla fattura n. 36 del 28 febbraio 2014 per l'importo di €9.415,53.
È pacifico che la società appellante ebbe ad esercitare il diritto di recesso, senza il rispetto del termine di preavviso come previsto nel contratto, ovvero quello di 60 giorni;
l'art. 9 del contratto, infatti, espressamente prevede che: “Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni senza alcun obbligo di motivazione”. Precisando, al contempo che “In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta”.
Per cui la fattura suddetta è stata emessa per la sola attività effettivamente svolta sino al momento del recesso, pari ad €1.000 (relativa alla attività espletata tra il 1.2.14 al 17.2.14) corrispondente alla metà di quanto pattuito contrattualmente (€2.000,) oltre ad €761,89 per
13 consulenza fiscale, sempre pari alla metà di quanto pattuito, ovvero €1.523,78. A tali somme sono state aggiunte i compensi pari ad €7.047,55 per le attività di consulenza e domiciliazione relativi ai
60 giorni per il pacifico mancato preavviso.
Ed invero nel contratto di prestazione d'opera professionale il cliente può sempre recedere pagando al professionista le spese sostenute ed il compenso per l'opera svolta fino a quel punto. Va precisato tuttavia che il recesso del cliente non incide sulla misura del compenso da corrispondere, se non nel senso che questo è dovuto non per tutta l'opera, ma solo per quella parte di opera effettivamente eseguita. Pertanto, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo la parte di esso spettante per le prestazioni eseguite alla data del recesso va determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso. Il Supremo Collegio, anche di recente, ha sostenuto in suddetta materia che “Nel contratto di prestazione d'opera professionale, compreso quello intercorso tra cliente e difensore in materia giudiziale, e difensore in materia giudiziale, il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, e che il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2233 del Cc, solo per l'opera svolta” (Cass 26.4.2024 n. 11264).
In relazione al diritto di recesso occorre inoltre precisare che, dalla documentazione in atti risulta che esso veniva esercitato dall'appellante mediante raccomandata a.r. spedita in data
27.01.2014 e ricevuta dal il 18.02.2014 e non già a dicembre 2013, non essendo stata fornita CP_1 alcuna prova in tal senso. Ebbene è quindi dal 18 febbraio 2014 che il recesso ha avuto effetto con conseguente riconoscimento dei compensi come indicati nella fattura.
Il recesso, più precisamente, si è perfezionato solo a seguito della avvenuta ricezione della raccomandata a.r. e non già dalla comunicazione verbale di cui non vi è prova alcuna né tantomeno dalla data spedizione atteso che ciò che rileva trattandosi di atto unilaterale recettizio ex art. 1334 c.c.
è la ricezione della raccomandata.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “È principio consolidato quello secondo il quale la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 cod. civ., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione” (Cass. Sez. 1, n. 20924, 27/10/2005, Rv. 584770; conf. Cass. nn. 9303/2012,
24703/2017)”. (Cass., Sez. 2, ordinanza 656/2025).
14 Né hanno alcun riscontro le presunte condotte adottate in mala fede dal che non CP_1 avrebbe volutamente ritirato la raccomandata nei termini usuali di consegna Roma su Roma, ricorrendo alla giacenza per decorrenza del termine” non potendosi ritenere che il decorso del tempo per il compimento della giacenza possa per ciò solo rilevare come condotta qualificabili in termini di mala fede del destinatario.
Altresì non rileva il vizio di ultrapetizione come profilato dall'appellante, in quanto il
Tribunale ha statuito sulla domanda nei soli termini richiesti dal con il procedimento CP_1 intrapreso in sede monitoria e dunque sulla richiesta del compenso maturato per l'opera professionale svolta complessivamente in favore di . Come chiarito anche recentemente dalla Suprema Pt_1
Corte “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 644 del 10/01/2025).
Nel caso di specie non ricorrono quindi i presupposti per dare sostegno al vizio lamentato dall'appellante, essendosi il giudice di primo grado pronunciato conformemente a quanto richiesto sulla domanda avanzata in via monitoria dal . CP_1
Neppure il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta violazione del diritto di difesa oltre che in materia di onere probatorio sembra avere pregio.
Parte appellante asserisce che a seguito della parziale modifica dell'ordinanza del 28.7.2017 che aveva ammesso tre testi per ciascuna parte, il giudice limitando l'escussione a soli due testi avrebbe leso il diritto di difesa dell'appellante non avendo peraltro argomentato siffatta modifica.
Ebbene, è emerso come il giudice, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ha ampiamente motivato la propria scelta decidendo di ridurre per esigenze di celerità la lista dei testi addotti fermo restando che come condivisibilmente rilevato dal detto giudicante“…a norma dell'art. 177 cpc le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate;
che con l'ordinanza del 15.6.2018 la lista dei testi è stata ridotta a due testi per parte;
che nel caso di specie è stata scelta strategica indiscutibile della parte attrice quella di indicare per tutti i capitoli di prova (14) tre testi;
che a seguito dell'escussione del secondo teste di la causa Pt_1 risulterà istruita con escussione complessiva di quattro testi, che avranno risposto complessivamente a 28 capitoli in prova diretta e a 26 capitoli in prova contraria;
ritenuto, che sia rimesso al prudente
15 apprezzamento del giudice stabilire - anche nel corso stesso dell'istruttoria - la riduzione del numero dei testi da escutere;
che, inoltre, i principi di celerità e di economia processuale, impongano di ridurre i tempi di svolgimento del processo laddove sia stato rispettato - come nel caso di specie - il diritto di difesa delle parti”.
Sulla base di tale esaustiva motivazione il giudicante, a fronte dell'ammissione della prova testimoniale con due testi per parte ha conseguentemente rigettato l'istanza avanzata da Pt_1 di escutere un terzo teste senza intaccare per ciò solo ed in assenza di specifiche ragioni in merito alla necessità di tale ulteriore escussione, il suo diritto di difesa.
Ad ogni buon conto la prova deve ritenersi inammissibile e ciò in ragione di quanto già espresso sul punto da questa Corte con l'ordinanza del 08.01.2021 che qui va integralmente confermata dovendosene condividere gli assunti. In essa la Corte ha così statuito “..rilevato che Parte_1 ha chiesto in via istruttoria di disporre la prova testimoniale di su tutti i capitoli di Testimone_1 prova di cui alle note istruttorie ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine del 29-5-2017, da intendersi integralmente riportati nell'atto d'appello; rilevato che tale istanza non può trovare accoglimento, sia perché non è stata reiterata in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11-
12-2019, con la conseguenza che deve ritenersi abbandonata, sia perché è stata genericamente formulata nel presente grado d'appello con il mero richiamo alle memorie ex art. 183 c.p.c., comma
6, n. 1, 2, donde la sua inammissibilità alla stregua dei principi di diritto affermati dalla S.C., secondo cui: I) «La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione» (Cass. 27 febbraio
2019, n. 5741); II) «L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
(ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di
"difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto
16 di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato» (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3229; III) «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado»
(Cass. 23 marzo 2016, n. 5812)”.
Neppure il quinto motivo di censura merita accoglimento.
Parte appellante lamenta il rigetto della domanda avanzata in relazione alla sanzione comminata nei confronti della società e che invece sarebbe riconducibile ad una responsabilità del professionista.
Più precisamente, l'appellante ha dedotto che il avrebbe predisposto personalmente la CP_1 dichiarazione di intento n.1/2011 del 15.12.2012 poiché l'Amministratore della avrebbe Pt_1 sottoscritto la lettera di intenti solo dopo che il contabile aveva ricevuto dal Testimone_4
la specifica e preventiva autorizzazione in tal senso. CP_1
Sicché quanto asserito da parte appellante non risulta provato.
Non è stato possibile accertare in alcun modo che il ebbe a predisporre personalmente la CP_1 dichiarazione di intento come sostenuto dall'appellante poiché l'unico elemento che emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti è che la stessa è stata sottoscritta dal legale rappresentante di senza alcuna prova in ordine alle altre circostanze dedotte ovvero che la Pt_1 stessa sarebbe stata presentata solo dopo la specifica autorizzazione del commercialista o anche solo della sua presa d'atto.
Dallo stesso doc. 18 come richiamato dall'appellante si evince solo l'erronea dichiarazione d'intento, in quanto emessa in mancanza dei requisiti richiesti, ma non emerge alcun coinvolgimento del
. CP_1
Dalle prove testimoniali escusse in primo grado, peraltro, ed in particolare sul capitolo di prova n. 8 della memoria II termine ex art. 186, VI comma, c.p.c. riportante “Vero che la dichiarazione di intento n.1/2011 del 15.12.2011 che mi viene esibita al doc. 8) di controparte, è stata sottoscritta dall'Amministratore della dopo che il contabile aveva ricevuto Parte_1 Testimone_4 specifica e preventiva disposizione in tal senso da parte del commercialista Dott. , che curava CP_1 il conteggio del plafond IVA”, tutti i testi escussi hanno dichiarato “non lo so” nulla potendo confermare in ordine a quanto asserito dall'appellante ovvero che effettivamente era stato il CP_1 ad autorizzare la sottoscrizione della dichiarazione. L'unico teste che risulta avere confermato l'assunto è il che, tuttavia, essendo direttamente coinvolto nella vicenda non appare in Tes_2 alcun modo attendibile.
Ebbene e ciò posto, in mancanza di prova idonea circa il coinvolgimento o di specifica autorizzazione del , condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare la domanda di CP_1
17 in quanto “non può essere imputato al Dott. l'errore in cui è incorsa la stessa Pt_1 CP_1 società cliente che ha presentato la dichiarazione all'amministrazione competente non per il tramite del suo consulente”.
Neppure il sesto motivo di appello merita accoglimento.
Come si evince dalla documentazione depositata ed in particolare, dal processo verbale di accesso predisposto dai verbalizzanti delle datato 8.10.2012 (cf. doc. 15), i libri Parte_8 contabili risultano essere presenti presso la nuova sede operativa della società appellante, ovvero presso la sede di via degli Olmetti n.39/E e non presso la sede legale di via di Vigna Stelluti, presso la quale si erano recati i verbalizzanti per effettuare i controlli.
Difatti si legge nel verbale quanto segue: “Le scritture contabili si trovano presso la sede operativa del 21/03/2012 della società in via degli Olmetti n.39/3 -00160-Formello (RM), tuttavia il contribuente non ha effettuato le relativa comunicazione e non è in possesso della dichiarazione di tenuta delle scritture contabili in altra sede diversa da quella legale”. Proprio per tale ragione alla società è stata comminata una specifica sanzione ovvero quella di “Omessa comunicazione del luogo di esercizio dell'attività e in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti”.
Con l'ulteriore precisazione che: “Al momento dell'accesso presso la sede legale della Società le scritture contabili si trovano presso la sede operativa di Formello, luogo dove Parte_1 normalmente sono detenute da marzo 2012. La parte non ha effettuato la comunicazione prevista e non era in possesso della dichiarazione di tenuta delle scritture contabili in altro luogo” (cfr. doc.
11). Da ciò si ricava come la documentazione richiesta fosse presente presso la nuova sede operativa di Formello sin dal marzo 2012.
Parte appellante deduce a proprio favore che dalla fattura n.218 emessa in data 3.10.2011 si rileverebbe che i documenti sociali erano stati predisposti dal commercialista per la costituzione della società e ciò a suo dire deporrebbe nel senso che la documentazione sarebbe stata presente presso lo studio del professionista.
In verità, la circostanza della predisposizione dei documenti per la costituzione della società da parte del e per la quale era stato previsto il relativo pagamento in fattura non può escludere che in CP_1 un secondo momento i documenti siano stati spostati presso la sede operativa della società.
Parimenti infondata risulta la doglianza in ordine alla errata valutazione delle prove orali posto che il convincimento del giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio e mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
Invero, deve qui rilevarsi che l'interpretazione, la valutazione del materiale probatorio ottenuto in primo grado ed il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze
18 probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sono tutte circostanze che al netto delle specifiche doglianze già ritenute infondate non risultano oggetto di specifica contestazione sicché le stesse non possono che essere del tutto confermate.
Il settimo motivo di appello, inerente alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, parimente, non merita accoglimento
L'art. 91 c.p.c., norma che come noto regola la disciplina in materia di spese, stabilisce che :“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, mentre al II comma dell'art. 92 c.p.c. è previsto che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass., sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; conforme Cass. sez. 2, ord. n. 16404 del 9.06.2023).
Alla luce dei principi in materia va rilevato che l'accoglimento del settimo motivo di appello non si giustifica neppure in termini di parziale compensazione delle spese. Ed invero, da un lato la domanda riconvenzionale di è stata accolta per un importo irrisorio, di circa 500 euro, a fronte della Pt_1 ben maggiore somma di euro 11.000 circa chiesta a tiolo risarcitorio per le sanzioni ricevute ed a suo dire addebitabili alla responsabilità del commercialista;
dall'altro lato, il è risultato vittorioso CP_1 nei confronti di per la quasi totalità della somma chiesta in sede monitoria, escluse le somme Pt_1 parzialmente da questi volontariamente rinunciate. Da ciò consegue la prevalente soccombenza in capo all'appellante ed opponente in primo grado con il conseguenziale rigetto anche dell'ultimo motivo di appello come qui proposto.
L'appello in definitiva deve essere integralmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e la loro liquidazione è come da dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 - in relazione al valore della causa (scaglione III tabella XII) secondo parametri medi per per le fasi studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione compendiatasi in una minima attività.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
19
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso Parte_1 la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, n. 5659/2020, pubblicata il 02/04/2020, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna a rifondere in favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 4888 oltre al rimborso forfetario iva e cap come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 09 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
OM CA -AL CC
20
Sezione VI civile
R.G. 3199/2020
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 10:40
Presidente Dott. AL Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. GABRIELLI MAURIZIO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CUDEMO CARLO
Avv. LANDOLFI PASQUALE presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Gabrielli si riporta ai propri atti e chiede lo stralcio della nota depositata il 24/11/2025.
L'avv. Landolfi rinuncia alle note depositate il 24/11/2025, si riporta ai propri atti e discute la causa.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR AL Tilocca
IN IA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dr. AL Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3199/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(P.I. ) con sede a Roma in Via XX Settembre, 118 in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t. Sig.ra ed elett.te dom.ta a Roma in Via Teulada n. 52 presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Maurizio Gabrielli (c.f. ) che la rappresenta e difende giusta delega in C.F._1 atti
- APPELLANTE –
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roma alla via Controparte_1 CodiceFiscale_2 dei Gracchi n.187 presso lo Studio degli Avv.ti QU Landolfi (c.f. ) e Carlo CodiceFiscale_3
MO (c.f. ) che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti CodiceFiscale_4
- APPELLATO –
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato a proposto appello avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma, n. 5659/2020, pubblicata il 02/04/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione tempestivamente notificato la società , evocando in giudizio il dottor Pt_1 Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. 39727/16) n.1423 del 201661, oltreoc.1 fascicolo di parte convenuta), emesso dal Tribunale Civile di Roma su ricorso avanzato da quest'ultimo e a mezzo del quale era stato intimato di pagare la somma di Euro €22.789,61,oltre accessori e spese di procedura sulla base di un contratto di consulenza fiscale sottoscritto nell'anno 2011 e intercorso tra le parti. Instauratosi il contraddittorio la società opponente in primo luogo deduceva che il decreto opposto era stato emesso per una somma errata e che comunque dal totale preteso da controparte andavano detratti quanto indicato nella nota di credito n. 2/2014 del 21.02.2014 emessa dal (doc. 24) con la quale egli espressamente riconosceva che l'importo per le prestazioni CP_1 extracontrattuali fatturate non era dovuto, nonché l'importo di € 1.000,00 corrisposto da Pt_1
(doc. 25), come espressamente indicato nella causale: “acconto su consulenze e domiciliazione
Ottobre 2013 fatt. 213”. L'opponente contestava le fatture n. 35/2014 e n. 36/2014 (docc.ti 3 e 4 fasc. monitorio) ed evidenziava che nel contratto di consulenza, nella prima pagina all'art. 1 le parti avevano escluso espressamente dalle prestazioni dovute dal commercialista Dott. , gli CP_1 onorari per “certificazione visto di conformità, asseverazione degli elementi contabili ed extra contabili, certificazione tributaria, costi vivi di espletamento delle pratiche”, prevedendo all'art. 3 comma C che tali servizi sarebbero stati quantificati ed autorizzati, di volta in volta con determinazione specifica degli onorari per le eventuali prestazioni specifiche e diverse da quelle indicate nella lettera di incarico. La società opponente contestava altresì la legittimità della fattura n. 36 del 28.02.2014 dove per la “Consulenza in materia fiscale” dal 01.02.2014 al 17.02.2014
l'importo di € 761,8 era da considerarsi una “duplicazione” non autorizzata e non prevista dal contratto, “Consulenza e domiciliazione dal 01.02.2014 al 17.02.2014” per € 1.000,00 per consulenza in effetti mai espletata, essendo lo stesso commercialista a conoscenza della risoluzione del rapporto già dal dicembre 2013 ed avendo interrotto egli ogni comunicazione e/o accesso presso la sede dal mese di dicembre 2013, ed infine anche l' addebito per “Consulenza in Materia Fiscale
– 60 giorni dal preavviso recesso 18.02.2014” per € 3.047, 55 in quanto arbitrariamente imputata senza alcun accordo preventivo, “Consulenza e domiciliazione – 60 giorni dal preavviso recesso
18.02.2014” per € 4.000,00 che, invece, andavano si ridotti all'importo di € 2.666,67, valendo la data di spedizione del recesso poiché il Dott. non aveva ritirato la raccomandata Controparte_1
3 nei termini usuali di consegna Roma su Roma. Anche per la fattura n. 213 del 31 ottobre 2013 per €
3.987,43 (doc. 5 fasc. monitorio controparte) la società opponente esponeva le stesse considerazioni delle altre fatture perché l'importo di € 1.530,75 era da considerare come consulenza e
“duplicazione” non autorizzata. Contestava altresì l'importo di € 200,00 imputato nella voce
“Indennità di fine mandato”. 3 Per la fattura n. 232 del 29 novembre 2013 per € 3.773,67 (doc. 6 fasc. monitorio) ribadiva le contestazioni già svolte: “Consulenza e domiciliazione” per € 2.000,00 prevista dall'incarico e “Consulenza in Materia Fiscale” per € 1.530,75 quale duplicazione non autorizzata. Per la fattura n. 250 del 31 dicembre 2013 per € 3.966,05, (doc. 7 fasc. monitorio) svolgeva le stesse considerazioni per consulenze non autorizzate, e per quanto riguarda la voce riportata in fattura “Lavoro Extra Contrattuale – Calcolo IMU” per € 180,00 evidenziava che gli adempimenti IMU, non indicavano come contribuente la società bensì la società Parte_1 Pt_3
[...
con un'autonoma partita iva e con la sede legale addirittura in via di Vigna Stelluti 14 a Roma e deduceva la non riferibilità a sè di tale società. Parte opponente concludeva chiedendo: “1) in via pregiudiziale, dichiarare nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo per vizio insanabile di notifica;
2) in via preliminare, denegare ogni istanza di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n.16003/2016 emesso dal Tribunale di Roma il 03.07.2016 essendo l'opposizione fondata su prova scritta e supportata da gravi motivi;
3) in via principale e nel merito, in accoglimento integrale della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto quivi opposto siccome inammissibile, illegittimo ed infondato in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa, ed in via riconvenzionale accertare e dichiarare l'opposto responsabile dei gravi errori e violazioni professionali, per l'effetto condannarlo al rimborso delle sanzioni dell'importo di €11.576,88 in favore di , oltre agli interessi legali maturati dalla data di pagamento sino al soddisfo, Pt_1 nonché ordine immediato di riconsegna del Libro dei Cespiti Ammortizzabili e Libro Verbali
Assemblea societari, od in mancanza il risarcimento per la responsabilità professionale nella misura di €10.000,00, o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto equitativo, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo”. Costituitosi in giudizio il Dott. , CP_1 chiedeva in via preliminare emettersi ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. e, in via definitiva, condannarsi l'opponente al pagamento della complessiva somma dovutagli per le causali indicate in fattura ovvero quella diversa somma accertata in corso di causa. Rigettata l'istanza di emissione di ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186 bis cpc avanzata da parte opposta, erano concessi i termini ex art. 183 sesto comma cpc. Al fine di operare una semplificazione del thema decidendum, il Dott. con la memoria n. 1 ex art. 183 sesto comma cpc in relazione alla contestazione dei CP_1 docc.4 e 5, incidenti, rispettivamente, per €200,00 e €180,00, su un importo totale ingiunto di
€22.789,61, rinunciava al loro utilizzo e alla relativa pretesa….”.
4 Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “revoca il decreto ingiuntivo
(R.G. 39727/16) n.1423 del 2016; -condanna la in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare al Dottor la somma di Euro 22409,00 oltre Controparte_1 interessi dal dì di ogni singola fattura al soddisfo;
-condanna il Dottor a pagare Controparte_1 alla la somma di Euro 516,00, oltre interessi dall'avvenuto esborso al soddisfo;
- Parte_1 condanna la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare le spese Parte_1 di giudizio, di cui Euro 4835,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e CPA. Spese di lite da distrarsi in favore dei difensori del Dott. , Avv. QU Landolfi e Avv. Carlo MO, CP_1 dichiaratisi antistatari”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello di Roma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza nelle parti specificatamente indicate in narrativa coi singoli motivi di appello, accogliere integralmente le domande proposte dall'appellante e, pertanto, Voglia così giudicare: 1) in via preliminare, accogliere ex art. 283 c.p.c. l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata n. 5659/2020 del 15.03/02.04.2020, del Tribunale di Roma, 11^ Sez., G.O.T. Suppressa, sussistendo gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilita' di insolvenza dell'appellato; 2) in via principale e nel merito, in accoglimento integrale dell'appello in parziale riforma della sentenza quivi impugnata, accertare e dichiarare come non dovuto da l'importo di € 22.409,00 ivi comprese € 7.047,55 a titolo di consulenza in Parte_1 materia fiscale e domiciliazione avendo l'appellante comunicato al Dott. valido recesso nel CP_1 dicembre 2013, comunque formalizzato il 27.01.2014, e qualsiasi altro diverso importo per attività extracontrattuali non espressamente disciplinati con la lettera di incarico professionale del
02.08.2011, poiché mai concordati verbalmente e/o svolti e con importi fondati unitamente su fatture e non sulla base dei compensi determinati dalla tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico, di cui l'appellato ha omesso qualsivoglia prova di congruità e del loro effettivo espletamento;
3) in via autonoma ed in accoglimento della domanda riconvenzionale accertare e dichiarare il Dott. responsabile dei gravi errori e violazioni Controparte_1 professionali, per l'effetto condannandolo al rimborso in favore di anche delle sanzioni di Pt_1
€ 11.060,88, per aver egli personalmente esaminato, redatto e presentato l'erronea dichiarazione di intenti presentata alla dogana di NAP oltre agli interessi legali maturati dalla data di pagamento sino al soddisfo, nonché ordinando all'appellato di riconsegnare il Libro dei Cespiti Ammortizzabili
e Libro dei Verbali Assemblea societari in suo possesso e da egli custoditi alla data del recesso presso il suo Studio coincidente con la Sede Legale della Società appellante in Via di Vigna Stelluti n. 14 a
Roma, od in mancanza di restituzione entro il termine dato condannarlo al risarcimento per la
5 responsabilità professionale conseguente nella misura di € 10.000,00, o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto equitativo, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
4) in via gradata e subordinatamente al denegato accoglimento delle superiori domande, accertare e dichiarare come erronea la soccombenza dell'appellante alle spese di lite disposta dal Giudice di Prime non sussistendo la prevalenza stante l'accoglimento Pt_4 dell'opposizione con parziale revoca del decreto ingiuntivo, e disponendo conseguentemente la compensazione delle spese di lite tra le parti;
5) Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Gabrielli che se ne dichiara antistatario”.
Si è costituito in giudizio che ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla confermando la sentenza oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni Parte_1 in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre accessori di legge da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che si dichiarano antistatari”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2-12-2020, la Corte ha sospeso parzialmente l'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per somma superiore ad euro
10.000,00 rigettando le istanze istruttorie avanzate dall'appellante.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello proposto da articolato in sette motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce importi per compensi extracontrattuali concordati verbalmente”, parte appellante si duole del riconoscimento in favore del professionista di compensi diversi ed ulteriori rispetto a quelli pattuiti tra le parti con il contratto di consulenza del 2 agosto 2011.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Violazione del diritto alla difesa delle parti, dei principi del contraddittorio nonché degli artt. 2697 cc 183, 4° comma e 101, 2° comma, c.p.c.” l'appellante lamenta che in parziale revoca dell'ordinanza del 28.07.2017, il giudice avrebbe limitato la prova testimoniale a soli due testi per parte, non consentendo l'escussione dell'altra teste Testimone_1 commercialista subentrata al Santoro. Asserisce che la parziale revoca del provvedimento sarebbe nulla in quanto violativa del diritto di difesa, non avendo il Tribunale motivato in modo approfondito la superfluità delle ulteriori escussioni testimoniali.
6 Con il terzo motivo di appello, rubricato “Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il professionista abbia assolto all'onere di cui all'art. 2697 I° comma c.c. sulla debenza dei compensi extracontrattuali”, si deduce, infatti, che non risulta in alcun modo provato che avrebbe Pt_1 verbalmente conferito l'ulteriore compenso al professionista, oltre a quanto era stato pattuito per iscritto. Deduce, inoltre che in base all'art.2723 c.c. il giudice può consentire la prova per testi se appare verosimile che siano stati stipulati patti aggiuntivi o modificazioni verbali, ma che nel caso di specie non vi sarebbe alcun documento a conforto dell'espletamento della asserita attività extracontrattuale.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce al professionista ulteriori attività fatturate rispetto alla reale data di recesso”, l'appellante contesta l'importo erroneamente riconosciuto in base alla fattura n. 36 del 28 febbraio 2014 in quanto emessa per attività successive alla data di recesso.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Travisamento dei fatti ed omessa valutazione delle prove in ordine alla responsabilità professionale dell'opposto per l'errata dichiarazione di n. Pt_5
1/2011”, parte appellante si duole del mancato riconoscimento della responsabilità professionale del in relazione all'errata dichiarazione di 1/2011 che avrebbe causato alla società CP_1 Pt_5 sanzioni per un importo di €11.576,88, e del conseguente rigetto della domanda riconvenzionale espletata dall'appellante volta al rimborso di tali somme oltre gli interessi legali maturati dalla data di pagamento sino al soddisfo. Deduce ancora che il avrebbe predisposto personalmente la CP_1 dichiarazione di intento n. 1/2011 del 15.12.2011, sottoscritta dall'Amministratore della società, solo dopo che il contabile aveva ricevuto dal , il quale aveva curato il conteggio di Tes_2 CP_1 plafond IVA, la specifica e preventiva approvazione.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Travisamento dei fatti ed omessa valutazione delle prove in ordine alla responsabilità professionale dell'opposto per l'omessa riconsegna del libro dei cespiti ammortizzabili e libro dei verbali assemblea, od in mancanza di restituzione risarcimento del danno”, la sentenza di prime cure viene contestata laddove essa avrebbe affermato il mancato obbligo di restituzione dei libri e delle scritture contabili in capo al , in violazione degli artt. 2235 c.c. e CP_1 dell'art. 25 sesto comma del codice deontologico dei Commercialisti, sulla base di un travisamento dei fatti, oltre che sull'errata valutazione delle prove orali espletate.
Con il settimo motivo di appello, rubricato “Erroneità della statuizione relativa alla soccombenza delle spese del giudizio di primo grado”, l'appellante contesta la condanna alle spese di lite in luogo della compensazione tra le parti;
compensazione integrale o parziale che discenderebbe dal minor importo riconosciuto al a seguito della rinuncia dello stesso a talune somme oltre che CP_1 dall'accoglimento in parte della domanda dell'appellante.
7 La sentenza impugnata è così motivata: “L'eccezione di nullità del decreto opposto perché la relazione di notifica del decreto ingiuntivo è stata redatta in formato “pdf” mentre gli atti notificati non sono in formato “p7m” è priva di pregio. La pronuncia fondamentale sul tema è senz'altro Cass.
Sez. UU, 18 aprile 2016, n. 7665, secondo cui «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in
“estensione.doc”, anziché “formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, circostanza di fatto questa verificatasi nella specie, posto che l'opponente lamenta un mero vizio procedimentale e non allega anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale avrebbe causato una lesione del proprio diritto di difesa. Parimenti da rigettare l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo in quanto notificato telematicamente privo di procura alle liti. E' ormai giurisprudenza pacifica (ex multis Tribunale di Roma, sen. 20073/2017 del 24.10.2017) che il codice di rito impone la notifica del decreto ingiuntivo unitamente al ricorso, ma non impone che oltre a tale atto e a tale provvedimento sia notificata anche la procura rilasciata dal ricorrente, ben potendo l'ingiunto in sede di consultazione del fascicolo del monitorio verificare che detta procura sia regolare. Passando al merito va osservato quanto segue. E' circostanza di fatto incontestata che tra le parti é intercorso il contratto di consulenza siglato il 2 agosto 2011. La disciplina della misura dei compensi è contenuta al punto 3 del contratto che prevede: “per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al Professionista spettano, oltre al rimborso delle spese documentate e sostenute in nome e per conto del Cliente, a. gli onorari nella misura: €2.000,00 + 4% c.c. + IVA mensili. b) gli onorari saranno adeguati sulla base della variazione annuale dell'indice ISTAT. c. Per le eventuali prestazioni specifiche diverse da quelle indicate nella presente lettera d'incarico i corrispondenti onorari saranno determinati come segue: sulla base della tariffa professionale in vigore al momento dello svolgimento dell'incarico”. La società opponente ha contestato la fattura n.13 del 21 gennaio 2014 per € 3.766,21 (doc.2, fascicolo monitorio) che è composta di due voci:
€2.000,00 per “consulenza e domiciliazione” e €1.523,78 per “consulenza in materia fiscale”, in quanto la somma di €1.523,78 costituirebbe una duplicazione della voce “consulenza in materia fiscale”. Rimane incontestata allora la somma di €2.000,00 per “consulenza e domiciliazione” oggetto del contratto richiamato. La medesima contestazione è ripetuta per le fatture 35/14, 213/13,
232/13 e 250/13 con le quali è stato chiesto il compenso pattuito contrattualmente oltre all'ulteriore somma di €1.523,78. Tali ulteriori importi non disciplinati nel contratto scritto, di cui innanzi, contestati dalla società sono dovuti per essere stati concordati verbalmente tra le parti. La Pt_1 prova dell'accordo è stata fornita dai pagamenti effettuati dalla stessa delle fatture relative Pt_1 agli anni precedenti, riportanti anche tale voce ed importo (cfr. fatture nn.273/11; 290/11; 301/11;
8 2/13; 23/12; 54/12; 82/12; 99/12; 126/12; 148/12; 172/12; 194/12; 218/12; 241/12; 265/12; 286/12;
20/13; 43/13; 66/13; 70/13; 110/13; 127/13; 152/13; 171/13 e 191/13 – cfr. doc.12), nonché dalla testimonianza resa sul punto dalla teste , la quale ha dichiarato di aver assistito a Testimone_3 questo accordo verbale tra il dottor e la signora (l.r. della ) aggiungendo CP_1 Parte_2 Pt_1
“Ricordo che la signora accettò di pagare l'ulteriore compenso per l'ulteriore lavoro”. Parte_2
Per le stesse ragioni è dovuta la somma portata dalla fattura n.35 del 21 febbraio 2014 per € 374,08
(doc.3, fascicolo monitorio), la cui causale è: “lavoro extra contrattuale elaborazione ed invio comunicazione polivalente 2012”. Per la fattura n. 36 del 28 febbraio 2014 per € 9.415,53 (doc.4, fascicolo monitorio) valgono le stesse considerazioni che precedono con riferimento alle attività extracontrattuali. In più, avendo la società esercitato il recesso in data 18.2.2014 senza il Pt_1 rispetto dei 60 giorni previsti contrattualmente per l'esercizio dello stesso (cfr. art. 9 contratto) correttamente la fattura è stata emessa per la sola attività effettivamente svolta sino al momento del recesso: ovvero, € 1.000,00 (dal 1.2.15 al 17.2.14), pari alla metà di quanto contrattualmente previsto (€2.000,00) ed €761.89 per consulenza fiscale, sempre pari alla metà di quanto verbalmente previsto (€1.523,78); nella fattura sono poi legittimamente ricompresi €7.047,55 a titolo di consulenza in materia fiscale e domiciliazione relativi ai 60 giorni del mancato preavviso. Con riferimento alla fattura n. 213 del 31 ottobre 2013 per € 3.987,43 (doc.5, fascicolo monitorio) la contestazione sollevata dalla società della somma di €200,00 a titolo di “lavoro extra Pt_1 contrattuale indennità di fine mandato risulta superata dalla rinuncia alla Parte_6 corrispondente pretesa espressa dalla parte opposta con la memoria n. 183 cpc, I° termine. Circa la fattura 250 del 31 dicembre 2013 per € 3.966,05 (doc.7, fascicolo monitorio) la società ha Pt_1 anche eccepito che il abbia richiesto €180,00 per “lavoro extra contrattuale calcolo IMU” CP_1 in quanto detta attività sarebbe da addebitare invece alla società e con memorie 183 cpc, CP_2
I° termine, l'opposto ha precisato, in relazione alla contestazione per €180,00 - su un importo totale ingiunto di €22.789,61 – di rinunciare alla relativa pretesa. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, avendo parte opposta rinunciato alle somme di Euro 200,00 a titolo di “lavoro extra contrattuale indennità di fine mandato ” e di €180,00 per “lavoro extra contrattuale Parte_6 calcolo IMU” il complessivo importo dovuto da al dottor risulta accertato Parte_1 CP_1 nell'ammontare di Euro 22409,00 (Euro 22789- Euro 380,00). In via riconvenzionale la Parte_1
[... ha eccepito l'inadempimento contrattuale del Dott. e ha chiesto di essere Controparte_1 risarcita del danno da responsabilità professionale corrispondente alla somma di €11.576,88 per la sanzione comminata alla dalla Agenzia delle Entrate in data 21 giugno 2013 in ragione Parte_1 di una asserita comunicazione tardiva ed errata della nuova sede amministrativa della opponente.
Parte opposta sul punto si è difesa sostenendo che la sanzione per il ritardo nella comunicazione
9 della sede all'Agenzia delle Entrate corrisponde ad €516,00 (cfr. doc.6) mentre l'ulteriore sanzione di €9.288,86 (cfr. doc.7) è riferibile ad una errata dichiarazione di intento (cfr. doc. 8) presentata direttamente dalla società opponente alla AP (cfr. doc.9) e che la somma di €11.576,88 Parte_7 richiesta in riconvenzionale, in quanto rivendicata per la prima volta con l'atto di opposizione
(15.9.16) a distanza di oltre tre anni dalla sanzione (21.6.13), non sarebbe comunque dovuta per avvenuta prescrizione del diritto. Orbene, se effettivamente non può essere imputato al Dott. CP_1
l'errore in cui è incorsa la stessa società cliente che ha presentato la dichiarazione all'amministrazione competente non per il tramite del suo consulente, è altrettanto vero che, invece, va imputata a esclusiva responsabilità del consulente fiscale incaricato il ritardo nella comunicazione della sede sociale all'Agenzia delle Entrate, trattandosi di adempimento questo che rientrava nei suoi obblighi contrattuali specifici. Trattandosi di responsabilità contrattuale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno è quella ordinario decennale prevista dall'art. 2946
c.c. e il termine di decorrenza va fatto risalire al momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno. Pertanto nessuna decadenza ricorre nella specie e il danno corrispondente alla sanzione di €516,00 va risarcito dall'opposto alla Circa l'obbligo di riconsegna del Libro dei Parte_1
Cespiti Ammortizzabili e Libro dei Verbali Assemblea od in mancanza sulla richiesta di risarcimento nella misura di €10.000,00 o quel diverso importo maggiore o minore ritenuto equitativo, l'opposto ha prodotto comunicazione in data 25 giugno 2014 (cfr. doc.10), secondo cui i libri richiesti non sono in suo possesso. Difatti dal 21 marzo 2012, ovvero come risulta dalla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate del 10.10.2012 (con data retroattiva al 21.03.2012) le scritture contabili
(quindi anche tutti i libri sociali) si trovano presso la sede della opponente in via degli Olmetti n.39/E
(cfr. doc.11). Il dott. ha contestato di aver ricevuto la consegna dei libri societari e la società CP_1
non ha fornito la prova che i libri furono a lui consegnati, con ciò valutate non sufficienti Pt_1 allo scopo le dichiarazioni rese dai testi escussi in argomento. Conseguentemente non risulta alcun obbligo di restituzione di libri né di scritture a carico dell'opposto. Peraltro, va evidenziato che la controversia va risolta facendo applicazione del principio sulla ripartizione dell'onere della prova sancito dal giudice delle leggi (Cass. SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533 ) secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Il Dottor , quale parte attrice in senso sostanziale, ha provato l'esistenza della fonte del CP_1 diritto azionato e ha dimostrato che i termini di pagamento delle fatture azionate sono scaduti, con
10 ciò assolvendo all'onere probatorio previsto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 primo comma c.c.
Al contrario l'opponente non ha provato fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione di pagamento su di sé gravante, disattendendo l'onere probatorio su di sé incombente ai sensi del secondo comma dell'art. 2697 c.c. Conclusivamente e tenuto conto del ridimensionamento del quantum debeatur come da conclusioni modificate in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma cpc dell'opposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato in quanto emesso per somma maggiore di quella dovuta, va condannata a pagare al Dottor la somma di €22.409,61 Parte_1 CP_1
(ossia €22.789,61 sottratte le somme di €200,00 ed €180,00 alle quali il ha rinunciato, cfr. CP_1 pag.10 punto 4 e pag.11 punto 6 della comparsa) dal dì di scadenza delle singole fatture al soddisfo.
La domanda riconvenzionale avanzata da va, invece, accolta per quanto di ragione e Parte_1
l'opposto va condannato a pagare all'opponente la somma di euro 516,00 oltre interessi dall'avvenuto esborso al soddisfo. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e si liquidano d'ufficio a carico di parte opponente in totali euro 4835,00 per compensi, secondo gli importi medi previsti dal DM55/14 in relazione allo scaglione di valore della controversia, oltre spese generali,
Iva e CPA, come per legge. Spese di lite da distrarsi in favore dei difensori del Dott. , Avv. CP_1
QU Landolfi e Avv. Carlo MO, dichiaratisi antistatari”.
Il primo, il terzo ed il quarto motivo, in quanto intimamente connessi, meritano una trattazione congiunta. Essi sono infondati.
E'provato come il rapporto intercorrente tra le parti fosse regolamentato dal contratto di consulenza del 2.08.2011 sulla base del quale si era previsto lo svolgimento da parte del consulente e dottore commercialista dell'attività indicata nell'art. 1 del detto regolamento Controparte_1 pattizio, con il diritto a percepire un compenso mensile di €2000 + 4% c.c. + iva. Somma questa prevista in tutte le fatture depositate e non contestata dall'odierna appellante.
Nelle fatture azionate emerge invero sia la voce relativa all'attività denominata “consulenza e domiciliazione” per la quale veniva riconosciuto il suddetto compenso di €2000 oltre accessori, sia quella relativa all'ulteriore attività denominata “consulenza fiscale” per la quale veniva previsto l'importo pari ad €1.523,78.
Parte appellante, lamenta che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente riconosciuto il pagamento di un compenso ulteriore rispetto a quello originariamente pattuito dalle parti in causa come riportato nelle fatture azionate che tuttavia non troverebbe alcun riscontro probatorio.
Invero, la doglianza prospettata è infondata posto che, condivisibilmente, il tribunale ha ritenuto provata sia la pattuizione che l'espletamento di tale attività e ciò facendo proprio riferimento alle fatture in precedenza emesse e pacificamente saldate da , tutte comprensive, accanto Pt_1 all'attività prevista nel contratto sottoscritto il 2.8.2011 e sopra menzionato, anche di quella ulteriore.
11 Invero, anche le fatture poste a fondamento del giudizio monitorio parimenti a quelle precedenti e già saldate e tutte successive al contratto di consulenza presentano due voci di spesa: quella per la “consulenza e domiciliazione” regolamentata dal regolamento pattizio e quella per la
“consulenza in materia fiscale” che invece non può che trovare fondamento in un accordo successivo al detto regolamento.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante allora la pattuizione e lo svolgimento dell'ulteriore attività rispetto a quella indicata nel contratto originario, quest'ultima mai contestata, risulta emergere dalla circostanza che le 25 fatture emesse precedentemente rispetto a quelle di cui al decreto ingiuntivo azionato dal ma successivamente alla sottoscrizione del contratto del CP_1
2.8.2011, anch'esse comprensive delle due voci di spesa, vennero tutte e pacificamente adempiute da
, anche dunque in relazione all'ulteriore attività di consulenza fiscale. Pt_1
Lo svolgimento della detta attività risulta altresì confermata dalla prova orale espletate nel corso del giudizio di primo grado.
Difatti, la teste , escussa all'udienza del 3 ottobre 2018, relativamente al Testimone_3 capitolo della II memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. recante “vero che nel mese di settembre 2011 presso lo studio del Dott. , in Roma, lo stesso e l'Amministratore della società Controparte_1
, concordarono che in aggiunta al compenso previsto dal contratto del 2 Controparte_3 agosto 2011, la avrebbe corrisposto altri €1.523,78 al mese riferibile all'attività di Pt_1 pianificazione di un piano industriale pluriennale in ragione del fatto che la società era Pt_1 una start-up di nuova costituzione e che quindi andava seguita dal punto di vista dello sviluppo” ha risposto come segue: “..Ѐ vero. Io ho assistito parzialmente a questo accordo. Non sono stata presente all'intera riunione, cioè alla parte iniziale, quella dei convenevoli. Era presente il dottor e CP_1 la signora . Non c'erano altre persone. Hanno parlato dell'andamento della società Parte_2
e hanno stabilito di fare lavori ulteriori, business plan e analisi di mercato, pattuendo Pt_1 una cifra da aggiungere al patto già sottoscritto”. La teste ha pertanto confermato la sussistenza dell'accordo relativo alla voce ulteriore, come risultante sia dalle fatture azionate che da quelle in precedenza pagate da . Pt_1
Sicchè, condivisibilmente il giudice di prime cure ha affermato che “..La prova dell'accordo
è stata fornita dai pagamenti effettuati dalla stessa delle fatture relative agli anni Pt_1 precedenti, riportanti anche tale voce ed importo (cfr. fatture nn.273/11; 290/11; 301/11; 2/13;
23/12; 54/12; 82/12; 99/12; 126/12; 148/12; 172/12; 194/12; 218/12; 241/12; 265/12; 286/12;
20/13; 43/13; 66/13; 70/13; 110/13; 127/13; 152/13; 171/13 e 191/13 – cfr. doc.12), nonché dalla testimonianza resa sul punto dalla teste , la quale ha dichiarato di aver assistito a Testimone_3
12 questo accordo verbale tra il dottor e la signora (l.r. della ) aggiungendo CP_1 Parte_2 Pt_1
“Ricordo che la signora accettò di pagare l'ulteriore compenso per l'ulteriore lavoro”. Parte_2
Inconferente nella specie si profila poi il richiamo fatto all'art. 2721 c.c. posto che la norma di cui all'art. 2723 c.c., rubricato “Patti posteriori alla formazione del documento”, stabilisce che
“Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”.
Ciò infatti è quanto si è verificato nel caso in esame, in cui proprio in relazione alla circostanza che subito dopo il contratto di consulenza dell'agosto 2011 pagava in favore del Pt_1 professionista ben 25 fatture tutte comprensive di entrambe le voci di spesa, il giudice ha CP_1 ammesso la prova orale in ordine all'esistenza del patto successivo intervenuto tra le parti, in ragione della pacifica natura di starp up della cliente e quindi al fine di consentire lo svolgimento di tutte quelle ulteriori attività da parte del professionista e legate alla peculiare veste giuridica assunta dalla società. Del resto, ciò trova conferma nella deposizione della teste che ha dichiarato: “Ricordo Tes_3 che la signora accettò di pagare l'ulteriore compenso per l'ulteriore lavoro”. Parte_2
Non è revocabile in dubbio invero che sia la pattuizione che lo svolgimento dell'incarico come effettivamente riportato nelle fatture azionate, possa desumersi complessivamente dall'istruttoria espletata apparendo del tutto irragionevole l'adempimento di 25 fatture in mancanza di specifica pattuizione o di insussistenza della prestazione per un tale e considerevole lasso di tempo. Di contro parte opponente nulla ha rilevato in ordine a detto pregresso pagamento, non avanzando alcun elemento da cui poter desumere le ragioni per le quali ella decise di adempiere integralmente alle precedenti fatture emesse dal . CP_1
Non ha alcun pregio neppure la doglianza relativa alla fattura n. 36 del 28 febbraio 2014 per l'importo di €9.415,53.
È pacifico che la società appellante ebbe ad esercitare il diritto di recesso, senza il rispetto del termine di preavviso come previsto nel contratto, ovvero quello di 60 giorni;
l'art. 9 del contratto, infatti, espressamente prevede che: “Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni senza alcun obbligo di motivazione”. Precisando, al contempo che “In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta”.
Per cui la fattura suddetta è stata emessa per la sola attività effettivamente svolta sino al momento del recesso, pari ad €1.000 (relativa alla attività espletata tra il 1.2.14 al 17.2.14) corrispondente alla metà di quanto pattuito contrattualmente (€2.000,) oltre ad €761,89 per
13 consulenza fiscale, sempre pari alla metà di quanto pattuito, ovvero €1.523,78. A tali somme sono state aggiunte i compensi pari ad €7.047,55 per le attività di consulenza e domiciliazione relativi ai
60 giorni per il pacifico mancato preavviso.
Ed invero nel contratto di prestazione d'opera professionale il cliente può sempre recedere pagando al professionista le spese sostenute ed il compenso per l'opera svolta fino a quel punto. Va precisato tuttavia che il recesso del cliente non incide sulla misura del compenso da corrispondere, se non nel senso che questo è dovuto non per tutta l'opera, ma solo per quella parte di opera effettivamente eseguita. Pertanto, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo la parte di esso spettante per le prestazioni eseguite alla data del recesso va determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso. Il Supremo Collegio, anche di recente, ha sostenuto in suddetta materia che “Nel contratto di prestazione d'opera professionale, compreso quello intercorso tra cliente e difensore in materia giudiziale, e difensore in materia giudiziale, il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, e che il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla determinazione della misura del compenso se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2233 del Cc, solo per l'opera svolta” (Cass 26.4.2024 n. 11264).
In relazione al diritto di recesso occorre inoltre precisare che, dalla documentazione in atti risulta che esso veniva esercitato dall'appellante mediante raccomandata a.r. spedita in data
27.01.2014 e ricevuta dal il 18.02.2014 e non già a dicembre 2013, non essendo stata fornita CP_1 alcuna prova in tal senso. Ebbene è quindi dal 18 febbraio 2014 che il recesso ha avuto effetto con conseguente riconoscimento dei compensi come indicati nella fattura.
Il recesso, più precisamente, si è perfezionato solo a seguito della avvenuta ricezione della raccomandata a.r. e non già dalla comunicazione verbale di cui non vi è prova alcuna né tantomeno dalla data spedizione atteso che ciò che rileva trattandosi di atto unilaterale recettizio ex art. 1334 c.c.
è la ricezione della raccomandata.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “È principio consolidato quello secondo il quale la spedizione di una comunicazione in plico raccomandato non vale da sola a stabilire che il destinatario sia venuto a conoscenza della dichiarazione in esso contenuta, occorrendo, invece, provare che detto plico sia pervenuto a destinazione, per poter fondare una presunzione di conoscenza nei confronti del destinatario;
il principio di presunzione di conoscenza posto dall'art. 1335 cod. civ., infatti, opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione” (Cass. Sez. 1, n. 20924, 27/10/2005, Rv. 584770; conf. Cass. nn. 9303/2012,
24703/2017)”. (Cass., Sez. 2, ordinanza 656/2025).
14 Né hanno alcun riscontro le presunte condotte adottate in mala fede dal che non CP_1 avrebbe volutamente ritirato la raccomandata nei termini usuali di consegna Roma su Roma, ricorrendo alla giacenza per decorrenza del termine” non potendosi ritenere che il decorso del tempo per il compimento della giacenza possa per ciò solo rilevare come condotta qualificabili in termini di mala fede del destinatario.
Altresì non rileva il vizio di ultrapetizione come profilato dall'appellante, in quanto il
Tribunale ha statuito sulla domanda nei soli termini richiesti dal con il procedimento CP_1 intrapreso in sede monitoria e dunque sulla richiesta del compenso maturato per l'opera professionale svolta complessivamente in favore di . Come chiarito anche recentemente dalla Suprema Pt_1
Corte “Il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 644 del 10/01/2025).
Nel caso di specie non ricorrono quindi i presupposti per dare sostegno al vizio lamentato dall'appellante, essendosi il giudice di primo grado pronunciato conformemente a quanto richiesto sulla domanda avanzata in via monitoria dal . CP_1
Neppure il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta violazione del diritto di difesa oltre che in materia di onere probatorio sembra avere pregio.
Parte appellante asserisce che a seguito della parziale modifica dell'ordinanza del 28.7.2017 che aveva ammesso tre testi per ciascuna parte, il giudice limitando l'escussione a soli due testi avrebbe leso il diritto di difesa dell'appellante non avendo peraltro argomentato siffatta modifica.
Ebbene, è emerso come il giudice, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ha ampiamente motivato la propria scelta decidendo di ridurre per esigenze di celerità la lista dei testi addotti fermo restando che come condivisibilmente rilevato dal detto giudicante“…a norma dell'art. 177 cpc le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate;
che con l'ordinanza del 15.6.2018 la lista dei testi è stata ridotta a due testi per parte;
che nel caso di specie è stata scelta strategica indiscutibile della parte attrice quella di indicare per tutti i capitoli di prova (14) tre testi;
che a seguito dell'escussione del secondo teste di la causa Pt_1 risulterà istruita con escussione complessiva di quattro testi, che avranno risposto complessivamente a 28 capitoli in prova diretta e a 26 capitoli in prova contraria;
ritenuto, che sia rimesso al prudente
15 apprezzamento del giudice stabilire - anche nel corso stesso dell'istruttoria - la riduzione del numero dei testi da escutere;
che, inoltre, i principi di celerità e di economia processuale, impongano di ridurre i tempi di svolgimento del processo laddove sia stato rispettato - come nel caso di specie - il diritto di difesa delle parti”.
Sulla base di tale esaustiva motivazione il giudicante, a fronte dell'ammissione della prova testimoniale con due testi per parte ha conseguentemente rigettato l'istanza avanzata da Pt_1 di escutere un terzo teste senza intaccare per ciò solo ed in assenza di specifiche ragioni in merito alla necessità di tale ulteriore escussione, il suo diritto di difesa.
Ad ogni buon conto la prova deve ritenersi inammissibile e ciò in ragione di quanto già espresso sul punto da questa Corte con l'ordinanza del 08.01.2021 che qui va integralmente confermata dovendosene condividere gli assunti. In essa la Corte ha così statuito “..rilevato che Parte_1 ha chiesto in via istruttoria di disporre la prova testimoniale di su tutti i capitoli di Testimone_1 prova di cui alle note istruttorie ex art. 183 c.p.c. VI comma II termine del 29-5-2017, da intendersi integralmente riportati nell'atto d'appello; rilevato che tale istanza non può trovare accoglimento, sia perché non è stata reiterata in primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11-
12-2019, con la conseguenza che deve ritenersi abbandonata, sia perché è stata genericamente formulata nel presente grado d'appello con il mero richiamo alle memorie ex art. 183 c.p.c., comma
6, n. 1, 2, donde la sua inammissibilità alla stregua dei principi di diritto affermati dalla S.C., secondo cui: I) «La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione» (Cass. 27 febbraio
2019, n. 5741); II) «L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007
(ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di
"difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto
16 di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato» (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3229; III) «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado»
(Cass. 23 marzo 2016, n. 5812)”.
Neppure il quinto motivo di censura merita accoglimento.
Parte appellante lamenta il rigetto della domanda avanzata in relazione alla sanzione comminata nei confronti della società e che invece sarebbe riconducibile ad una responsabilità del professionista.
Più precisamente, l'appellante ha dedotto che il avrebbe predisposto personalmente la CP_1 dichiarazione di intento n.1/2011 del 15.12.2012 poiché l'Amministratore della avrebbe Pt_1 sottoscritto la lettera di intenti solo dopo che il contabile aveva ricevuto dal Testimone_4
la specifica e preventiva autorizzazione in tal senso. CP_1
Sicché quanto asserito da parte appellante non risulta provato.
Non è stato possibile accertare in alcun modo che il ebbe a predisporre personalmente la CP_1 dichiarazione di intento come sostenuto dall'appellante poiché l'unico elemento che emerge chiaramente dalla documentazione versata in atti è che la stessa è stata sottoscritta dal legale rappresentante di senza alcuna prova in ordine alle altre circostanze dedotte ovvero che la Pt_1 stessa sarebbe stata presentata solo dopo la specifica autorizzazione del commercialista o anche solo della sua presa d'atto.
Dallo stesso doc. 18 come richiamato dall'appellante si evince solo l'erronea dichiarazione d'intento, in quanto emessa in mancanza dei requisiti richiesti, ma non emerge alcun coinvolgimento del
. CP_1
Dalle prove testimoniali escusse in primo grado, peraltro, ed in particolare sul capitolo di prova n. 8 della memoria II termine ex art. 186, VI comma, c.p.c. riportante “Vero che la dichiarazione di intento n.1/2011 del 15.12.2011 che mi viene esibita al doc. 8) di controparte, è stata sottoscritta dall'Amministratore della dopo che il contabile aveva ricevuto Parte_1 Testimone_4 specifica e preventiva disposizione in tal senso da parte del commercialista Dott. , che curava CP_1 il conteggio del plafond IVA”, tutti i testi escussi hanno dichiarato “non lo so” nulla potendo confermare in ordine a quanto asserito dall'appellante ovvero che effettivamente era stato il CP_1 ad autorizzare la sottoscrizione della dichiarazione. L'unico teste che risulta avere confermato l'assunto è il che, tuttavia, essendo direttamente coinvolto nella vicenda non appare in Tes_2 alcun modo attendibile.
Ebbene e ciò posto, in mancanza di prova idonea circa il coinvolgimento o di specifica autorizzazione del , condivisibilmente il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare la domanda di CP_1
17 in quanto “non può essere imputato al Dott. l'errore in cui è incorsa la stessa Pt_1 CP_1 società cliente che ha presentato la dichiarazione all'amministrazione competente non per il tramite del suo consulente”.
Neppure il sesto motivo di appello merita accoglimento.
Come si evince dalla documentazione depositata ed in particolare, dal processo verbale di accesso predisposto dai verbalizzanti delle datato 8.10.2012 (cf. doc. 15), i libri Parte_8 contabili risultano essere presenti presso la nuova sede operativa della società appellante, ovvero presso la sede di via degli Olmetti n.39/E e non presso la sede legale di via di Vigna Stelluti, presso la quale si erano recati i verbalizzanti per effettuare i controlli.
Difatti si legge nel verbale quanto segue: “Le scritture contabili si trovano presso la sede operativa del 21/03/2012 della società in via degli Olmetti n.39/3 -00160-Formello (RM), tuttavia il contribuente non ha effettuato le relativa comunicazione e non è in possesso della dichiarazione di tenuta delle scritture contabili in altra sede diversa da quella legale”. Proprio per tale ragione alla società è stata comminata una specifica sanzione ovvero quella di “Omessa comunicazione del luogo di esercizio dell'attività e in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti”.
Con l'ulteriore precisazione che: “Al momento dell'accesso presso la sede legale della Società le scritture contabili si trovano presso la sede operativa di Formello, luogo dove Parte_1 normalmente sono detenute da marzo 2012. La parte non ha effettuato la comunicazione prevista e non era in possesso della dichiarazione di tenuta delle scritture contabili in altro luogo” (cfr. doc.
11). Da ciò si ricava come la documentazione richiesta fosse presente presso la nuova sede operativa di Formello sin dal marzo 2012.
Parte appellante deduce a proprio favore che dalla fattura n.218 emessa in data 3.10.2011 si rileverebbe che i documenti sociali erano stati predisposti dal commercialista per la costituzione della società e ciò a suo dire deporrebbe nel senso che la documentazione sarebbe stata presente presso lo studio del professionista.
In verità, la circostanza della predisposizione dei documenti per la costituzione della società da parte del e per la quale era stato previsto il relativo pagamento in fattura non può escludere che in CP_1 un secondo momento i documenti siano stati spostati presso la sede operativa della società.
Parimenti infondata risulta la doglianza in ordine alla errata valutazione delle prove orali posto che il convincimento del giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio e mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
Invero, deve qui rilevarsi che l'interpretazione, la valutazione del materiale probatorio ottenuto in primo grado ed il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze
18 probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, sono tutte circostanze che al netto delle specifiche doglianze già ritenute infondate non risultano oggetto di specifica contestazione sicché le stesse non possono che essere del tutto confermate.
Il settimo motivo di appello, inerente alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, parimente, non merita accoglimento
L'art. 91 c.p.c., norma che come noto regola la disciplina in materia di spese, stabilisce che :“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, mentre al II comma dell'art. 92 c.p.c. è previsto che: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Come chiarito dalla Suprema Corte: “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass., sez. 5 - , Ordinanza n. 9860 del 15/04/2025; conforme Cass. sez. 2, ord. n. 16404 del 9.06.2023).
Alla luce dei principi in materia va rilevato che l'accoglimento del settimo motivo di appello non si giustifica neppure in termini di parziale compensazione delle spese. Ed invero, da un lato la domanda riconvenzionale di è stata accolta per un importo irrisorio, di circa 500 euro, a fronte della Pt_1 ben maggiore somma di euro 11.000 circa chiesta a tiolo risarcitorio per le sanzioni ricevute ed a suo dire addebitabili alla responsabilità del commercialista;
dall'altro lato, il è risultato vittorioso CP_1 nei confronti di per la quasi totalità della somma chiesta in sede monitoria, escluse le somme Pt_1 parzialmente da questi volontariamente rinunciate. Da ciò consegue la prevalente soccombenza in capo all'appellante ed opponente in primo grado con il conseguenziale rigetto anche dell'ultimo motivo di appello come qui proposto.
L'appello in definitiva deve essere integralmente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e la loro liquidazione è come da dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 - in relazione al valore della causa (scaglione III tabella XII) secondo parametri medi per per le fasi studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione compendiatasi in una minima attività.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
19
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da vverso Parte_1 la sentenza definitiva del Tribunale di Roma, n. 5659/2020, pubblicata il 02/04/2020, così provvede:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna a rifondere in favore di delle spese del grado Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in € 4888 oltre al rimborso forfetario iva e cap come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 09 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
OM CA -AL CC
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