Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33037/2023
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 33037, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Antonia Mele ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima sito ad
Olbia, in via San Pio n. 9; parte attrice contro
in persona del Controparte_1 Controparte_2
tempore, nonché il , in persona del Controparte_3 CP_4
pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;
parte convenuta
e nei confronti di
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata
pagina 1 di 15
Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
FATTO
Il SI. esponeva di essere erede del SI. , nato a [...] Parte_1 Persona_1
(NU) il 26.08.1917, come risultante dal certificato storico di famiglia;
più precisamente, di essere figlio della SI.ra (nata a [...] il [...]), Parte_2
sorella germana del SI. . Sempre parte attrice riportava che Persona_1
quest'ultimo era stato soldato del 341° Reggimento Fanteria Mobilitato. Come risultava dal Foglio matricolare, rilasciato dall'Esercito Italiano – Distretto Militare di
Oristano – Matricola n. 1654, il soldato “Ha partecipato dal Persona_1
18/11/1940 al 20/12/1940 alle operazioni di guerra svoltesi alla frontiera greco- albanese col 41° Reggimento fanteria mobilitato;
Contrasse infermità: congelamento ai piedi di II grado in zona di guerra il 20/12/1940, come da modello Allegato A rilasciato dal Direttore dell'Ospedale Militare Territoriale di Varenna in data
25/03/1941, giusta il disposto dell'art.22 della 'parte prima' e dell'art.61 della 'parte seconda' delle 'Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra'; Ha partecipato dal 24/06/1942 all'08/09/1943 alle operazioni di guerra svoltesi nel mediterraneo (isola di Creta) col 341°
Reggimento fanteria mobilitato;
Contrasse malattia: Malaria cronica e deperimento organico in zona di guerra il 19/10/1942, come da modello Allegato A rilasciato dal
Direttore del 339° Ospedale da Campo il 21/11/1942, giusta il disposto dell'art.22 della 'parte prima' e dell'art.61 della 'parte seconda' delle 'Istruzioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato mobilitato per la guerra'; Ha titolo all'attribuzione dei benefici di cui all'art.6 del Decreto Legge
04/03/1948, n.137 – ratificato con la Legge 23/02/1952 n.93 – per essere stato prigioniero dei tedeschi dall'08/09/1943 al 30/03/1945; Campagna di guerra 1942 –
pagina 2 di 15 iscritte a matricola il 10 settembre 1979; Campagna di guerra 1943 – iscritte a matricola il 10 settembre 1979; Campagna di guerra 1944 – iscritte a matricola il 10 settembre 1979; Campagna di guerra 1945 – iscritte a matricola il 10 settembre
1979.” Dal Foglio matricolare si riportano i seguenti dati: “Sbarcato a Candia (isola di Creta) il 25/06/1942; Trattenuto alle armi a senso della circ. 40001/5 di prot. del
Ministero della Guerra in data 05/11/1942 dall'ottobre 1940; è stato ricoverato presso l'Ospedale da Campo 339 P.M. 191 il 19/10/1942; dimesso dal suddetto
Ospedale idoneo al Corpo il 21/11/1942; catturato prigioniero dai tedeschi a Creta il
09/04/1943; liberato dagli alleati il 30/03/1945; rimpatriato in Italia imbarcandosi a
Creta il 09/04/1945; sbarcato a Taranto il 13/04/1945; presentato dal Comando
Campo 'TUKER' rimpatriati italiani – Taranto il 25/05/1945”. Parte attrice aggiungeva, inoltre, che SI. era presente negli archivi Atlante degli Persona_1
I.M.I. Sardi – ISTASAC Sardegna e che, da ricerca d'archivio, risultava essere stato sottoposto dalla “Commissione per l'interrogatorio dei Militari provenienti dalla
Balcania presso il Comando Militare Puglia e Lucania” in data 25.5.1945.
Il SI. , in qualità di legittimo erede del SI. , Parte_1 Persona_1
chiedeva il risarcimento dei danni subiti sia in seguito al periodo che quest'ultimo trascorse, in qualità di internato, nel campo di concentramento, essendo stato sottoposto a lavori forzati in condizione discriminatoria e non conforme allo status di
“prigioniero di guerra” sia in relazione al periodo in cui fu rilasciato ed indirizzato quale civile verso il lavoro coatto. Sempre parte attrice affermava che il militare di cui
è causa era stato ridotto in stato di sostanziale schiavitù, privato dello status di prigioniero di guerra, costretto a lavori usuranti e non retribuiti, denutrito, percosso e sottoposto a condizioni igieniche pessime. Parte attrice affermava, inoltre, che il de cuius in seguito alla prigionia era giunto a pesare meno di 40 kg e aveva sofferto di una grave depressione. Il SI. narrava poi che, in data 2.6.2023, al Parte_1
pagina 3 di 15 SI. era stata consegnata la Medaglia d'Onore dal Prefetto di Nuoro Persona_1
nella ricorrenza della Festa della Repubblica Italiana.
Sempre parte attrice riportava, infine, che la non applicazione delle norme della
Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra agli I.M.I. si era concretizzata nella totale mancanza di assistenza sanitaria, nella metodica e costante diminuzione delle razioni alimentari, nell'impossibilità di ricevere pacchi dalle famiglie, non essendo prevista per gli Internati neanche l'assistenza del Comitato Internazionale della Croce
Rossa.
In conclusione, parte attrice chiedeva di: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania per tutti i danni fisici e morali causati al SI.
per essere stato prigioniero di guerra dei Tedeschi dall'8.9.1943 al Persona_1
30.3.1945 ed internato nel campo di prigionia nell'isola di Creta;
2) per l'effetto, condannare la Repubblica Federale di Germania al risarcimento di tutti i danni psicofisici e morali, nella misura stabilita dal giudice, anche in via equitativa, causati al SI. in favore dell'erede ; 3) ritenere lo Stato Persona_1 Parte_1
Italiano solidalmente responsabile per il risarcimento di tutti i danni subìti dal SI.
, in virtù e per gli effetti di cui al Decreto Legge n. 36 del 30 aprile Persona_1
2022, convertito con modificazioni nella Legge n. 79 del 29 giugno 2022 che,
CP_ all'art.43, ha istituito un “Fondo presso il Ministero conomia Controparte_3
per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti dal Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale” ed in virtù dell'art.8, comma 11 ter del Decreto Legge 29 Dicembre 2022 n. 198, così come modificato dall'Allegato alla legge di conversione, Legge 24 Febbraio 2023 n. 14.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni convenute che osservavano, preliminarmente, che l'unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso era il , con la conseguenza che i Controparte_3
diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere pagina 4 di 15 esclusivamente nei suoi confronti in quanto Ente gestore del Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. 36/2022. Le parti convenute chiedevano, pertanto, di rigettare la domanda proposta nei confronti della per difetto di Controparte_1
legittimazione passiva intesa in senso sostanziale come assenza di titolarità del rapporto giuridico controverso.
Parte resistente eccepiva l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione stante la riconducibilità della fattispecie concreta al reato di riduzione in schiavitù di cui all'art.600 del Codice penale, punita all'epoca dei fatti di causa con la reclusione da cinque a quindici anni. A tale riguardo, l'Avvocatura rilevava il decorso di anni quindici dai fatti risalenti agli anni dal 1943 al 1945 compiuti in danno del de cuius del
SI. . Sempre le parti convenute precisavano che, a prescindere dalla Parte_1
questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte del reo. L'Avvocatura rilevava il decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa e, nello specifico, agli anni 1943-1945.
Sempre le parti convenute eccepivano il difetto di prova della qualità di erede nonché la prescrizione del diritto di accettare l'eredità. Nel merito, rilevavano il difetto di allegazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti dall'attore (an debeatur) e alla loro quantificazione (quantum debeatur).
In subordine, l'Avvocatura contestava la quantificazione del danno operata, evidenziando l'unitarietà della categoria di danno non patrimoniale, nonché la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto dal de cuius a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali pagina 5 di 15 benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
Il Giudice, con decreto di trattazione dell'udienza in forma scritta ex art.127 ter c.p.c., disponeva che l'udienza fissata per il 14.1.2025 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte con successivo deposito della sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla Germania nel secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella specifica fattispecie
– allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n. 238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla Germania nel territorio italiano nel corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957 “limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un pagina 6 di 15 ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale. Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, il quale è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di
Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due
Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le
«violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai pagina 7 di 15 lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
pagina 8 di 15 Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla Germania nel 1909) nonché dalla
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del
27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla TE detentrice di impiegarli come lavoratori.
Parte attrice ha affermato che l'inquadramento del de cuius tra gli Internati Militari
Italiani (“I.M.I.”) aveva comportato, quale conseguenza, la non applicazione delle norme della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra. Tale fattore, tuttavia, non può essere considerato tout court sufficiente a ritenere configurabile, nel caso di specie, un delictum iure imperii rientrante nella giurisdizione di questo Giudice e, in quanto tale, risarcibile. Invero, al fine di ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del soggetto di cui è causa è necessario fornire la prova degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale subìto dal dante causa durante il periodo di prigionia, tanto più che non ogni violazione alla Convenzione di Ginevra assurge sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali pagina 9 di 15 solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso. Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius dell'odierna parte attrice alla luce delle allegazioni fornite.
In particolare, dal foglio matricolare risulta che il SI. , appartenente Persona_1
agli I.M.I. Sardi, sia stato catturato dai tedeschi a Creta il 09/04/1943 e liberato dagli alleati il 30/03/1945. Tale cattura, annessa alla successiva detenzione nel campo di prigionia dell'Isola di Creta, non può configurare ex se un crimine di guerra o contro l'umanità in quanto trattasi di condotta prevista dalla normativa di diritto internazionale (nello specifico, dalla Convenzione di Ginevra vigente all'epoca dei fatti). Invero, non ogni privazione subìta dai prigionieri militari internati costituisce ipso iure un crimine di guerra o contro l'umanità, ma solo quella che si connoti per le particolari, efferate, disumanizzanti modalità illecite nell'esecuzione le quali si pongano in contrasto frontale con le disposizioni della Convenzione di Ginevra in materia nonché con il senso umanitario recepito come crimine di guerra universale.
E) Onere della prova.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, è necessario fornire una pagina 10 di 15 prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra. Costituisce onere del danneggiato (rectius, dell'erede) provare come il trattamento in concreto subìto dal de cuius sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta
Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile. Tale prova non risulta essere stata fornita da parte attrice in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subìto (segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno dell'internato militare italiano di cui è causa). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa - di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa. Ne
pagina 11 di 15 discende che la prova del danno subìto dal SI. non possa considerarsi in re Per_1
ipsa, come affermato da parte attrice nelle memorie depositate in data 15 settembre
2024. Nel caso di specie, dal foglio matricolare allegato risultano provati i seguenti fatti: la cattura da parte delle forze nemiche e l'internamento nei campi di prigionia tedeschi. Tuttavia, come evidenziato, tali elementi non sono sufficienti ipso iure a ritenere configurabile un crimine di guerra o contro l'umanità alla luce delle
Convenzioni in materia di prigionieri di guerra. È necessario, invero, fornire la prova di un quid pluris che si sostanzi in vessazioni, torture e violenze subìte in concreto dal soggetto di cui è causa.
Sebbene l'internamento nei campi di concentramento tedeschi e la sottoposizione a lavoro forzato costituiscano fatti notori ai sensi dell'art.115 c.p.c., questi ultimi rientrano nel perimetro delle Convenzioni richiamate, con la conseguenza che non possono essere considerati quali elementi costitutivi della responsabilità da lesione di diritti inviolabili della persona umana, integranti crimini di guerra o contro l'umanità.
È onere, dunque, della parte attrice fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità. Nel caso di specie, non sono stati addotti né testi oculari né prove di altro genere (es. documentazione medica) comprovanti violenze, vessazioni, torture o altre privazioni in grado di configurare crimini di guerra o contro l'umanità ai danni del SI. Non si è formata, dunque, prova puntuale in ordine alla concreta Per_1
lesione di diritti inviolabili della persona umana in grado di attribuire a questo Giudice la giurisdizione su acta iure imperii commessi da un altro Stato.
Occorre, inoltre, svolgere alcune considerazioni relativamente al danno-conseguenza che avrebbe subìto il soggetto in seguito alla sua detenzione nel campo dell'Isola di
Creta.
Sebbene nell'atto di citazione si affermi che la prigionia ridusse il SI. Persona_1
a pesare meno di quaranta chili e che tale stato di deperimento fisico si sia protratto a lungo nel tempo, non viene fornita alcuna documentazione medica a supporto. Parte
pagina 12 di 15 attrice aggiunge, inoltre, che l'ex militare aveva sofferto di una grave depressione dalla quale non era mai guarito e che lo aveva accompagnato durante tutta la sua vita.
Anche di tale dichiarato danno psichico non è stata allegata nessuna documentazione medica.
Il danno biologico è un danno-conseguenza: ciò che rileva non è il vulnus ex se recato al bene giuridico tutelato bensì le conseguenze pregiudizievoli di carattere non economico che ne derivano. Ne discende che, sul piano probatorio, è necessario provare non solo il danno-evento (il fatto illecito costituito dal crimine di guerra o contro l'umanità) ma anche il danno-conseguenza, rappresentato dalle ripercussioni negative dal punto di vista psicofisico, uniti dal nesso di causalità giuridica.
Il danno biologico, infatti, può essere scomposto nel danno all'integrità fisica e nel danno all'integrità psichica e decisiva valenza probatoria assume sul piano pratico la documentazione medico-legale. Nel caso di specie, parte attrice afferma che, quale danno-conseguenza dell'internamento, il de cuius sia incorso in un deperimento fisico con successiva depressione. Tali fatti, tuttavia, non risultano provati da alcuna documentazione medico-legale. Pertanto, non risulta soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attore di dimostrare l'effettiva sussistenza dei danni patiti, oltre che l'entità dei medesimi.
Alla luce delle considerazioni svolte, discende quanto segue. Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di
Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto. Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio dalla parte attrice.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai pagina 13 di 15 verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità (come la deportazione, i lavori forzati e gli eccidi). Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014). Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946;
Cass., Sez. Un., 29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I
Sez. Pen., 14.09.2015, n. 43696). Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte attrice, non risulta provata l'esistenza di un fatto che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del de cuius; un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di
Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato. Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dalla parte attrice in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
pagina 14 di 15 il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra tutte le parti.
Roma, 16.1.2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
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