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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 934/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Rossella Milone Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 934/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Serbelloni n. Parte_1 P.IVA_1
4, presso lo studio dell'avv. Silvia Lazzaretti, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Mattia Peretti e all'avv. Alessia Tafuro;
appellante
CONTRO
(C.F. ; (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliate in Catania, Corso Italia n. 58, presso lo studio dell'avv. Antonio
Scribano, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Antonio
Giannone; appellate
Avente ad oggetto: garanzia a prima richiesta – risarcimento del danno pagina 1 di 14 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
in totale riforma della ordinanza appellata, resa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 2 marzo
2023 all'esito del giudizio R.G. n. 45082/2022, comunicata nella medesima data, e previa revoca della medesima:
NEL MERITO:
- Rigettare le domande formulate da e in quanto Controparte_1 Controparte_2 infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati nell'atto di appello;
- Accogliere le conclusioni e la domanda riconvenzionale formulate dall'appellante in sede di giudizio di primo grado;
- Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione dell'importo di Euro 214.203,60, versato alle appellate in esecuzione dell'Ordinanza impugnata con condanna al pagamento;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello non dovesse ritenere già provati gli importi indicati in atti, si chiede l'ammissione di una CTU per quantificare il valore della rendita catastale dell'Immobile e conseguentemente l'IMU, le sanzioni e gli interessi dovuti, oltre alle ulteriori somme e il maggior danno subito dalla scrivente”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“L'ecc.ma Corte adita voglia, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto ora inammissibile, ora infondato in fatto e in diritto,
pagina 2 di 14 - confermare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione, il 2
marzo 2023 nella causa iscritta al n. 45082/2022 R.G. e ivi impugnata, e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o abusività e/o infondatezza della condotta tenuta e dell'escussione delle fideiussioni bancarie compiuta da e confermarne la condanna (già adempiuta da Parte_1
parte appellante) al pagamento di euro 100.000,00 in favore di ciascuna delle odierne concludenti, oltre interessi di mora dall'incasso delle su indicate somme;
- comunque, condannare parte appellante al pagamento dei compensi, oltre accessori, del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e promuovevano procedimento sommario, avanti al Controparte_3 CP_2
Tribunale di Milano, onde sentire accertare la natura abusiva dell'escussione della garanzia da parte di con condanna alla ripetizione di quanto indebitamente Parte_1 corrisposto, in favore di quest'ultima, da parte di quale garante a Controparte_4
prima richiesta.
2. A fondamento della proposta domanda, le ricorrenti essenzialmente deducevano che:
- fra le parti, era stato sottoscritto, in data 23.12.2020, un contratto avente ad oggetto il trasferimento, in favore di del 100% delle partecipazioni sociali che le Parte_1
stesse ricorrenti detenevano in Società Agricola AGIESSE AGRIENERGY SRL (la c.d.
“Società progetto”), che era proprietaria di un terreno sito in Francofonte (Ragusa) e su cui aveva realizzato nell'anno 2011 un impianto fotovoltaico;
- in virtù di tale accordo, si era previsto il pagamento, da parte dell'acquirente Parte_1
a titolo di prezzo, della somma pari ad euro 3.244.709,78 alla data del closing, oltre che
[...]
di ulteriori euro 200.000,00 previo rilascio, da parte delle alienanti, di garanzia a prima richiesta in relazione a talune obbligazioni contrattuali – così come in concreto è avvenuto;
- dopo circa nove mesi dalla conclusione del contratto, veniva notificato all'acquirente
[...] un avviso di accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, con il quale si Parte_1 procedeva alla rideterminazione in aumento della rendita catastale relativa all'immobile citato;
pagina 3 di 14 - in conseguenza di ciò, ritenendo violati taluni impegni contrattuali, Parte_1
escuteva la garanzia a prima richiesta.
Fatta tale premessa, le ricorrenti instavano per l'accertamento della natura abusiva dell'escussione della garanzia, difettandone i presupposti in base all'accordo fra le parti e concludevano per la condanna di alla restituzione, in favore di ciascuna, di euro 100.000,00, oltre Parte_1
interessi dal dovuto al soddisfo.
3. si costituiva nel procedimento di primo grado e concludeva per il rigetto Parte_1
delle domande proposte e, in via riconvenzionale, per la condanna delle ricorrenti al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dei maggiori oneri economici conseguenti alla rideterminazione della rendita catastale.
4. Il Tribunale di Milano, con ordinanza resa in data 2 marzo 2023, così disponeva:
“Condanna al pagamento di euro 100.000,00 in favore di ciascuna delle due Parte_1
ricorrenti oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c, a far Parte_2 CP_2
tempo dal 22.6.2022 ed ex art. 1284 c. IV c.c. a fare tempo dal 13.1.2023, oltre a euro 8.000,00, nonché spese generali 15% e c.p.a.”.
5. Il Tribunale di Milano, principalmente, riteneva che:
(i) l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle Imprese, sollevata da parte resistente, non fosse fondata, in quanto il contenzioso in esame aveva ad oggetto l'accertamento della natura abusiva dell'escussione della garanzia e non era inerente a questioni in tema di partecipazioni societarie o di patrimonio sociale.
(ii) Nel merito, non potessero dirsi violate le previsioni contrattuali nella parte in cui contemplavano a carico delle venditrici: obblighi di informazioni complete e veritiere in ordine all'affare (punto n.1 allegato 8); specifiche garanzie circa la corretta redazione dei bilanci e dei documenti contabili (punto n.8 allegato cit.) ed all'assenza di contenziosi o di fatti che potessero dare avvio agli stessi (punto n.13 allegato cit.), così come l'obbligo di informare l'acquirente di qualsiasi evento o circostanza che potesse determinare una responsabilità dei venditori (art. 9 contratto) - in quanto, si osservava, la rideterminazione della rendita catastale era stata successiva al closing e non si avevano pagina 4 di 14 elementi per affermare che le venditrici conoscessero o potessero conoscere tale evenienza.
6. a proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
I^ motivo: “L'ordinanza è errata nella parte in cui non ha ritenuto che la controversia fosse di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ed ha ritenuto che potesse essere incardinata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.”;
II^ motivo: “L'ordinanza è errata nella parte in cui ritiene che non vi sia violazione delle garanzie contrattuali”;
III^ motivo: “L'ordinanza è errata nella parte in cui ritiene indimostrato che
l'accatastamento sarebbe dovuto avvenire nel 2011, che la Ciesse NE potrebbe essere destinataria di ulteriori accertamenti per omessa dichiarazione dell'IMU e che le ricorrenti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere i fatti alla base della controversia”;
IV^ motivo: IV^ MOTIVO: “L'ordinanza è errata nella parte in cui non considera la decadenza delle appellate dal diritto fatto valere in giudizio”;
V^ motivo: “L'ordinanza è errata nella parte in cui accoglie la domanda di contro parte e rigetta la domanda riconvenzionale dell'odierna appellante”;
VI^ motivo: “L'ordinanza è errata per avere il giudice leso il diritto di difesa dell'appellante”.
7. e si sono costituite in appello e hanno concluso per la Controparte_3 CP_2 conferma dell'ordinanza impugnata.
8. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 20.09.2023, la causa è stata avviata per la rimessione al collegio all'udienza del 20.11.2024, con l'assegnazione di termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 14 I. Con il primo motivo di appello, l'ordinanza 2.3.2023 viene impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione, sollevata da di incompetenza per materia Parte_1
del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale delle Imprese.
Sul punto, l'appellante prospetta che, avendo il presente contenzioso ad oggetto le “partecipazioni sociali” o, comunque, “i diritti inerenti”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) d.lgs. 168/20031, erano competenti le Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
Per “diritti inerenti” – specifica l'appellante – deve intendersi ogni res litigiosa relativa ad un contratto, preliminare o definitivo, avente ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali o questioni ad esso consequenziali (pg. 10 appello).
Su tali basi, si conclude che – stante che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento dell'indennizzo in virtù della garanzia autonoma prevista nel contratto fra le parti e tenuto conto che quest'ultimo aveva ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali - sussisteva la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa.2 1 In base al quale le Sezioni Specializzate sono competenti per le controversie relative al “trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; 2 L'appellante richiama sul punto, Cass. Civ. n. 20365/2021 che ha precisato che la locuzione “diritti inerenti”:
“si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa”.
Viene richiamata anche la pronuncia di Cass. Civ. n. 24992/2022, laddove ha ribadito che debba farsi riferimento
“sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per
l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa”. pagina 6 di 14 Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
Si osserva che, secondo l'interpretazione che appare preferibile, tale disposizione sia di stretta interpretazione, in quanto introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista in via ordinaria per la ripartizione delle controversie tra il Tribunale Ordinario e la Sezione Specializzata.
Nel caso di specie, appare corretta la valutazione data dal Giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che la presente controversia non ha ad oggetto - se non indirettamente - il
“trasferimento delle partecipazioni sociali”, né i diritti ad esso strettamente inerenti, bensì la ritenuta natura abusiva dell'escussione della garanzia a prima richiesta e, dunque, il diritto delle allora ricorrenti alla ripetizione di quanto già percepito da ovvero, secondo la Parte_1 diversa prospettazione di quest'ultima, l'accertamento della sussistenza dei presupposti contrattuali per l'attivazione della garanzia, oltre che il risarcimento dei danni subiti.
Di conseguenza, il trasferimento delle partecipazioni sociali non è, di per sé, in discussione, né i diritti ad esso strettamente consequenziali, rappresentando il solo presupposto (storico) della più
specifica vicenda che impegna il presente giudizio.
II. Con il secondo motivo di appello l'ordinanza 2.3.2023 viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non vi sia stata violazione, da parte delle alienanti, delle garanzie contrattuali.
In particolare, con tale doglianza, l'appellante lamenta che il Tribunale, errando, avrebbe ritenuto che la citata variazione in aumento della rendita catastale, in quanto successiva al closing ed in quanto incolpevolmente ignorata dalle odierne appellate, non sarebbe fonte di responsabilità per queste ultime e, in particolare, non consentirebbe di attivare le garanzie contrattuali previste in favore della Società acquirente.
Il secondo motivo di appello può essere esaminato unitamente al terzo – in quanto logicamente connessi - e con il quale si contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha affermato che non vi sia prova dell'accatastamento tardivo, da parte delle alienanti, né che Ciesse NE
pagina 7 di 14 potrebbe essere destinataria di ulteriori accertamenti per omesse dichiarazioni IMU e che le ricorrenti conoscessero o avrebbero potuto conoscere i fatti alla base della presente controversia.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i due motivi di appello in esame siano fondati.
II.A. Preliminarmente, si osserva che – nel contratto definitivo concluso fra le parti in data
23.12.2020 – fosse tra l'altro previsto:
(i) al punto n.1) dell'allegato n. 8, l'impegno dei venditori a fornire, all'alienante, informazioni e documentazione completa e veritiera, nonché la garanzia che non fossero sussistenti fatti o circostanze che avrebbero potuto avere un impatto negativo sull'attività economica, sulla situazione finanziaria, sui beni e sui risultati e/o sulle prospettive commerciali della Società progetto;
inoltre, che i venditori non avevano omesso di fornire all'acquirente alcuna delle informazioni o della documentazione che potesse indurre l'acquirente a non concludere tale accordo;
(ii) al punto n. 8) dell'allegato 8, era prevista una specifica garanzia in ordine alla corretta redazione dei bilanci e dei documenti contabili;
(iii) al punto n.13) dell'allegato 8, era garantita l'insussistenza di contenziosi pendenti (in sede civile, penale, amministrativa o arbitrale) o di circostanze che potessero dare luogo a contenzioso;
(iv) al punto n.15), si garantiva la verità della documentazione fiscale.
II.B. Ciò premesso, la Corte osserva che le garanzie contrattuali rilasciate dalle alienanti – così
come in sintesi richiamate – avessero la finalità di tenere indenne l'acquirente da eventuali pregiudizi economici conseguenti all'inesattezza o alla non veridicità delle dichiarazioni rese in ordine agli aspetti (documentali, fiscali, contabili ecc…) sopra indicati.
Per tale ragione, le alienanti garantivano – in generale – la verità e la completezza delle informazioni e dei documenti consegnati (definiti “veritieri, corretti, completi, accurati e non fuorvianti in tutti i loro aspetti” al punto n.1 cit.), anche in relazione alla documentazione “di natura fiscale, contributiva, finanziaria e/o di altra natura sociale di spettanza della Società progetto”, confermando che quest'ultima riportava “informazioni e dati corretti e […] presentati entro i termini e alle condizioni previste” (così, punto n.15 cit.).
pagina 8 di 14 II.C. Fatta tale premessa, la Corte ritiene che dette garanzie contrattuali siano state violate, da parte delle alienanti, con conseguente diritto di all'escussione della garanzia a prima Parte_1
richiesta.
Risulta dalla documentazione in atti, che la rendita catastale veniva proposta, dalle venditrici, solo nell'anno 2020, pochi mesi prima del closing, sebbene il progetto fosse stato realizzato già nel
2011.3
Ciò è avvenuto in violazione di quanto disposto dall'art. 28 Regio decreto – legge 13.04.1939, n.
652, recante disposizioni in materia di “Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, così come successivamente modificato, e in base al quale “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbano considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati […]”.4
Inoltre, risulta ex actis che la rendita catastale proposta fosse pari ad euro 1.238,86 e quella rideterminata dall'Agenzia delle Entrate è stata di euro 25.059,76 per gli anni antecedenti al 2022 e di euro 19.954,54 per gli anni successivi al 2023, allorquando veniva notificato un ulteriore avviso di accertamento.
Quindi, la rendita catastale, così come rideterminata, è risultata superiore di circa venti volte rispetto alla rendita stimata e dichiarata “vera” dalle alienanti con il contratto di trasferimento delle partecipazioni sociali.
II.C. Su tali basi, si ritiene che – diversamente da quanto valutato dal Tribunale di primo grado - i fatti posti a fondamento della richiesta di indennizzo, pur se venuti alla luce successivamente alla conclusione del contratto definitivo del 23.12.2020, si fossero in realtà verificati in data ampiamente antecedente allo stesso, così da ricadere nell'ambito delle garanzie contrattuali citate. 3 Cfr. doc. nn. 5 e 18 avviso di accertamento e rendita catastale proposta;
Parte_1 Inoltre, non appare corretto il rilievo del Giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che trattasi di “eventi ignoti e non colpevolmente ignorati da parte delle alienanti” (così ordinanza
2.3.2023).
Innanzi tutto, si osserva che le garanzie contrattuali in precedenza indicate operino su un piano
“oggettivo”, richiedendosi, a tale fine, la sola verifica, in concreto, dei presupposti di operatività delle stesse, così come indicati dalle parti con dette previsioni convenzionali e con onere della prova a carico di chi le invoca.
Tale riscontro, secondo questa Corte di Appello, appare positivo, in quanto:
- le venditrici avevano dichiarato che le informazioni e la documentazione resa fosse “vera” ed
“accurata”, quindi, anche in relazione alla citata rendita catastale;
- quest'ultima è risultata non corretta, sia in ragione della sua tardiva presentazione, sia in merito all'individuazione della rendita proposta, risultata significativamente inferiore rispetto a quella accertata, pochi mesi dopo il closing, dall'Ufficio preposto;
- è non contestato che l'accatastamento fosse stato presentato dalle stesse società alienanti in data
11.8.2020.
Quindi, non appare trattarsi – così come invece affermato dal Tribunale di Milano - di una responsabilità per “un evento ignoto”, bensì una condotta integrante una responsabilità da inadempimento contrattuale, per la violazione delle garanzie convenzionalmente pattuite.
II.D. Di conseguenza, si ritiene che spettasse alle parti venditrici allegare e dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che lo stesso non fosse evitabile con l'utilizzo della diligenza richiesta dal caso concreto, secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.
Nella specie, l'onere della prova contraria non risulta assolto.
Le alienanti non possono liberarsi da responsabilità, limitandosi ad affermare che non
“conoscessero” tali eventi, dovendo invece dare prova di averli ignorati senza colpa, con onere di allegazione e prova a loro carico.
pagina 10 di 14 Per quanto già evidenziato, la tardiva iscrizione catastale e la significativa divergenza fra la rendita proposta e la rendita effettiva, così come ricalcolata dall'Ufficio, portano a ritenere non assolto l'onere della prova contraria gravante a carico delle odierne appellate.
III. Con il terzo motivo di appello, lamenta l'omessa valutazione, da Parte_1 parte del Giudice di primo grado, dell'operatività della pattuizione contrattuale in base alla quale l'acquirente era onerato di comunicare per iscritto alle venditrici qualsiasi evento o circostanza idonea a determinare una loro responsabilità; queste ultime, nei successivi trenta giorni dalla comunicazione, potevano contestarla e, in assenza, la stessa si riteneva accolta.
L'appellante prospetta che il silenzio serbato dalle appellate precluda ogni ulteriore contestazione.
La Corte ritiene che il terzo motivo di appello sia assorbito dalle precedenti considerazioni ed in base alle quali è stata accertata l'operatività della garanzia e il diritto all'indennizzo in favore di
Parte_1
IV. Con il quarto motivo, l'appellante lamenta il rigetto, da parte del Tribunale di Milano, della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno indicato:
- nelle maggiori somme di denaro che dovrà corrispondere a titolo di IMU, oltre sanzioni e interessi (= euro 147.161,44);
- in quanto già corrisposto, in favore dei propri tecnici per l'accatastamento e per il procedimento di reclamo avverso l'avviso di accertamento, avanti all'Agenzia delle Entrate
e quantificato in euro 7.564,30.
La censura in esame è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
IV.A. Quanto alla prima voce di danno, si osserva che il pregiudizio patrimoniale, allegato da parte appellante, non risulti provato e, in particolare, non appaia adeguatamente allegato se ed in che termini tale danno non sia stato già ristorato dall'indennizzo (pari a euro 200.000,00) previsto contrattualmente mediante il rilascio di detta garanzia a prima richiesta.
Inoltre, il danno indicato non appare “concreto ed attuale”, poiché non risulta avanzata alcuna richiesta di pagamento, in tale senso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, così come le sanzioni e pagina 11 di 14 gli interessi conseguenti al pagamento di una minore imposta rispetto a quella che si assume dovuta.
In ogni caso, non risulta documentato il pagamento, per il periodo pregresso rispetto al closing, delle maggiori somme asseritamente dovute in favore dell'Erario.
Non si ritiene sufficiente, a tali fini, il solo prospetto prodotto da sub doc. n. 13), Pt_1 Pt_1
in quanto è un prospetto riepilogativo dei danni indicati, ma che non dà prova, di per sé, della concretezza e dell'attualità del danno patrimoniale subito.
Infine, quanto al danno che, sempre a tale titolo, l'appellante prospetta per gli anni successivi alla stipulazione del contratto, la Corte osserva che si tratta di un “danno futuro” e che la sua concreta verificazione presuppone la sussistenza dei presupposti d'imposta (oggettivi, soggettivi, oltre che normativi) e che dovranno essere riscontrati al momento dell'effettiva verificazione.
Da ultimo, si segnala che, anche in relazione agli anni successivi al 2021 (anno del closing) e sino ad oggi, non risultano documentati i maggiori pagamenti indicati da parte appellante.
In difetto di altra prova, la domanda appare non suscettibile di accoglimento.
IV.B. E', invece, fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale indicato in euro
7.564,30, pari alle spese sostenute per l'accatastamento e per l'assistenza tecnica nel procedimento promosso avverso detto avviso di accertamento avanti all'Agenzia delle Entrate – (doc. nn. 16 e 17
: fatture di pagamento e bonifici bancari). Parte_1
Tale danno appare, infatti, consequenziale agli inadempimenti contrattuali delle alienanti e, in ordine al quantum debeatur, appare congruo in relazione all'attività professionale svolta;
inoltre, risultano documentati gli effettivi pagamenti.
In quanto debito di valore, su tali importi, anno per anno rivalutati in base agli indici Istat F.O.I.,
devono essere calcolati gli interessi nella misura legale, dalla data di ciascun pagamento alla data odierna;
oltre ai soli interessi legali maturandi dalla data odierna al saldo, senza ulteriore rivalutazione.
V. Con il sesto motivo, impugna l'ordinanza 2.3.2023 per violazione del Parte_1
diritto di difesa e, in particolare, per non aver potuto produrre il documento n.24
pagina 12 di 14 (relazione tecnica di parte) e per non essere stata ammessa la Ctu al fine della dimostrazione della conoscibilità, da parte delle odierne appellate, dell'errata determinazione della rendita catastale.
La Corte ritiene che il motivo di appello in esame risulti assorbito dalle considerazioni già in precedenza svolte e che hanno portato all'accoglimento dei primi due motivi.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del primo e del secondo grado, compensate nella misura di 1/3, vengono poste per la restante parte a carico delle appellate, in solido fra loro.
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (con esclusione, in primo e secondo grado, della fase istruttoria).
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, le appellate sono tenute alla restituzione, in favore di delle somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado e pari ad euro 107.101,80 da parte di ciascuna, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (avvenuto in data 6.3.2023) sino al soddisfo – (doc. n. 23: contabile di pagamento).
In quanto debito di valuta, in difetto di allegazione alcuna in ordine al “maggior danno subito”, non
è dovuta la rivalutazione monetaria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di e in parziale riforma dell'ordinanza resa dal Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano in data 2 marzo 2023, respinge le domande proposte da
[...]
e da in parziale accoglimento della domanda Controparte_1 CP_2
riconvenzionale proposta da condanna e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido fra loro, al risarcimento dei danni che liquida in euro 7.564,30, oltre CP_2
interessi legali, su tale importo anno per anno rivalutato in base agli indici Istat FOI, dal pagina 13 di 14 dovuto sino alla data odierna e oltre ai soli interessi legali ulteriormente maturandi sino al soddisfo. Conferma il resto.
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione, in Controparte_1 Controparte_2
favore di delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, Parte_1
compensate nella misura di 1/3, liquida per la restante parte in complessivi euro
12.283,00 per compensi (di cui euro 5.622,00 per il primo grado ed euro 6.661,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna e alla restituzione, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
della somma pari ad euro 107.101,80 da parte di ciascuna, oltre interessi Parte_1
legali dal 6.3.2023 al soddisfo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Rossella Milone
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Si tratta della normativa richiamata nella stessa “Dichiarazione di fabbricato urbano e nuova costruzione” presentata da parte delle alienanti in data 11 agosto 2020 e recante la causale “Nuova Costruzione” (doc. n. 18 cit.); Parte_1
pagina 9 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Rossella Milone Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 934/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Serbelloni n. Parte_1 P.IVA_1
4, presso lo studio dell'avv. Silvia Lazzaretti, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Mattia Peretti e all'avv. Alessia Tafuro;
appellante
CONTRO
(C.F. ; (C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliate in Catania, Corso Italia n. 58, presso lo studio dell'avv. Antonio
Scribano, che le rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Antonio
Giannone; appellate
Avente ad oggetto: garanzia a prima richiesta – risarcimento del danno pagina 1 di 14 Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello,
respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
in totale riforma della ordinanza appellata, resa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 2 marzo
2023 all'esito del giudizio R.G. n. 45082/2022, comunicata nella medesima data, e previa revoca della medesima:
NEL MERITO:
- Rigettare le domande formulate da e in quanto Controparte_1 Controparte_2 infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati nell'atto di appello;
- Accogliere le conclusioni e la domanda riconvenzionale formulate dall'appellante in sede di giudizio di primo grado;
- Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione dell'importo di Euro 214.203,60, versato alle appellate in esecuzione dell'Ordinanza impugnata con condanna al pagamento;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte d'Appello non dovesse ritenere già provati gli importi indicati in atti, si chiede l'ammissione di una CTU per quantificare il valore della rendita catastale dell'Immobile e conseguentemente l'IMU, le sanzioni e gli interessi dovuti, oltre alle ulteriori somme e il maggior danno subito dalla scrivente”.
Per e Controparte_1 Controparte_2
“L'ecc.ma Corte adita voglia, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto ora inammissibile, ora infondato in fatto e in diritto,
pagina 2 di 14 - confermare l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Milano, Sesta Sezione, il 2
marzo 2023 nella causa iscritta al n. 45082/2022 R.G. e ivi impugnata, e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o abusività e/o infondatezza della condotta tenuta e dell'escussione delle fideiussioni bancarie compiuta da e confermarne la condanna (già adempiuta da Parte_1
parte appellante) al pagamento di euro 100.000,00 in favore di ciascuna delle odierne concludenti, oltre interessi di mora dall'incasso delle su indicate somme;
- comunque, condannare parte appellante al pagamento dei compensi, oltre accessori, del presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e promuovevano procedimento sommario, avanti al Controparte_3 CP_2
Tribunale di Milano, onde sentire accertare la natura abusiva dell'escussione della garanzia da parte di con condanna alla ripetizione di quanto indebitamente Parte_1 corrisposto, in favore di quest'ultima, da parte di quale garante a Controparte_4
prima richiesta.
2. A fondamento della proposta domanda, le ricorrenti essenzialmente deducevano che:
- fra le parti, era stato sottoscritto, in data 23.12.2020, un contratto avente ad oggetto il trasferimento, in favore di del 100% delle partecipazioni sociali che le Parte_1
stesse ricorrenti detenevano in Società Agricola AGIESSE AGRIENERGY SRL (la c.d.
“Società progetto”), che era proprietaria di un terreno sito in Francofonte (Ragusa) e su cui aveva realizzato nell'anno 2011 un impianto fotovoltaico;
- in virtù di tale accordo, si era previsto il pagamento, da parte dell'acquirente Parte_1
a titolo di prezzo, della somma pari ad euro 3.244.709,78 alla data del closing, oltre che
[...]
di ulteriori euro 200.000,00 previo rilascio, da parte delle alienanti, di garanzia a prima richiesta in relazione a talune obbligazioni contrattuali – così come in concreto è avvenuto;
- dopo circa nove mesi dalla conclusione del contratto, veniva notificato all'acquirente
[...] un avviso di accertamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, con il quale si Parte_1 procedeva alla rideterminazione in aumento della rendita catastale relativa all'immobile citato;
pagina 3 di 14 - in conseguenza di ciò, ritenendo violati taluni impegni contrattuali, Parte_1
escuteva la garanzia a prima richiesta.
Fatta tale premessa, le ricorrenti instavano per l'accertamento della natura abusiva dell'escussione della garanzia, difettandone i presupposti in base all'accordo fra le parti e concludevano per la condanna di alla restituzione, in favore di ciascuna, di euro 100.000,00, oltre Parte_1
interessi dal dovuto al soddisfo.
3. si costituiva nel procedimento di primo grado e concludeva per il rigetto Parte_1
delle domande proposte e, in via riconvenzionale, per la condanna delle ricorrenti al risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dei maggiori oneri economici conseguenti alla rideterminazione della rendita catastale.
4. Il Tribunale di Milano, con ordinanza resa in data 2 marzo 2023, così disponeva:
“Condanna al pagamento di euro 100.000,00 in favore di ciascuna delle due Parte_1
ricorrenti oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c, a far Parte_2 CP_2
tempo dal 22.6.2022 ed ex art. 1284 c. IV c.c. a fare tempo dal 13.1.2023, oltre a euro 8.000,00, nonché spese generali 15% e c.p.a.”.
5. Il Tribunale di Milano, principalmente, riteneva che:
(i) l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale ordinario in favore del Tribunale delle Imprese, sollevata da parte resistente, non fosse fondata, in quanto il contenzioso in esame aveva ad oggetto l'accertamento della natura abusiva dell'escussione della garanzia e non era inerente a questioni in tema di partecipazioni societarie o di patrimonio sociale.
(ii) Nel merito, non potessero dirsi violate le previsioni contrattuali nella parte in cui contemplavano a carico delle venditrici: obblighi di informazioni complete e veritiere in ordine all'affare (punto n.1 allegato 8); specifiche garanzie circa la corretta redazione dei bilanci e dei documenti contabili (punto n.8 allegato cit.) ed all'assenza di contenziosi o di fatti che potessero dare avvio agli stessi (punto n.13 allegato cit.), così come l'obbligo di informare l'acquirente di qualsiasi evento o circostanza che potesse determinare una responsabilità dei venditori (art. 9 contratto) - in quanto, si osservava, la rideterminazione della rendita catastale era stata successiva al closing e non si avevano pagina 4 di 14 elementi per affermare che le venditrici conoscessero o potessero conoscere tale evenienza.
6. a proposto appello per i seguenti motivi: Parte_1
I^ motivo: “L'ordinanza è errata nella parte in cui non ha ritenuto che la controversia fosse di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa ed ha ritenuto che potesse essere incardinata ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.”;
II^ motivo: “L'ordinanza è errata nella parte in cui ritiene che non vi sia violazione delle garanzie contrattuali”;
III^ motivo: “L'ordinanza è errata nella parte in cui ritiene indimostrato che
l'accatastamento sarebbe dovuto avvenire nel 2011, che la Ciesse NE potrebbe essere destinataria di ulteriori accertamenti per omessa dichiarazione dell'IMU e che le ricorrenti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere i fatti alla base della controversia”;
IV^ motivo: IV^ MOTIVO: “L'ordinanza è errata nella parte in cui non considera la decadenza delle appellate dal diritto fatto valere in giudizio”;
V^ motivo: “L'ordinanza è errata nella parte in cui accoglie la domanda di contro parte e rigetta la domanda riconvenzionale dell'odierna appellante”;
VI^ motivo: “L'ordinanza è errata per avere il giudice leso il diritto di difesa dell'appellante”.
7. e si sono costituite in appello e hanno concluso per la Controparte_3 CP_2 conferma dell'ordinanza impugnata.
8. Celebrata la prima udienza di comparizione in data 20.09.2023, la causa è stata avviata per la rimessione al collegio all'udienza del 20.11.2024, con l'assegnazione di termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 14 I. Con il primo motivo di appello, l'ordinanza 2.3.2023 viene impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione, sollevata da di incompetenza per materia Parte_1
del Tribunale Ordinario in favore del Tribunale delle Imprese.
Sul punto, l'appellante prospetta che, avendo il presente contenzioso ad oggetto le “partecipazioni sociali” o, comunque, “i diritti inerenti”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) d.lgs. 168/20031, erano competenti le Sezioni Specializzate in materia di Impresa.
Per “diritti inerenti” – specifica l'appellante – deve intendersi ogni res litigiosa relativa ad un contratto, preliminare o definitivo, avente ad oggetto la cessione di partecipazioni sociali o questioni ad esso consequenziali (pg. 10 appello).
Su tali basi, si conclude che – stante che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per il pagamento dell'indennizzo in virtù della garanzia autonoma prevista nel contratto fra le parti e tenuto conto che quest'ultimo aveva ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali - sussisteva la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa.2 1 In base al quale le Sezioni Specializzate sono competenti per le controversie relative al “trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; 2 L'appellante richiama sul punto, Cass. Civ. n. 20365/2021 che ha precisato che la locuzione “diritti inerenti”:
“si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall'atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque ad oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché anche in questo caso la controversia ad esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia d'impresa”.
Viene richiamata anche la pronuncia di Cass. Civ. n. 24992/2022, laddove ha ribadito che debba farsi riferimento
“sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, sicché ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per
l'adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa”. pagina 6 di 14 Ciò premesso, questa Corte ritiene che la doglianza sia infondata.
Si osserva che, secondo l'interpretazione che appare preferibile, tale disposizione sia di stretta interpretazione, in quanto introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista in via ordinaria per la ripartizione delle controversie tra il Tribunale Ordinario e la Sezione Specializzata.
Nel caso di specie, appare corretta la valutazione data dal Giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che la presente controversia non ha ad oggetto - se non indirettamente - il
“trasferimento delle partecipazioni sociali”, né i diritti ad esso strettamente inerenti, bensì la ritenuta natura abusiva dell'escussione della garanzia a prima richiesta e, dunque, il diritto delle allora ricorrenti alla ripetizione di quanto già percepito da ovvero, secondo la Parte_1 diversa prospettazione di quest'ultima, l'accertamento della sussistenza dei presupposti contrattuali per l'attivazione della garanzia, oltre che il risarcimento dei danni subiti.
Di conseguenza, il trasferimento delle partecipazioni sociali non è, di per sé, in discussione, né i diritti ad esso strettamente consequenziali, rappresentando il solo presupposto (storico) della più
specifica vicenda che impegna il presente giudizio.
II. Con il secondo motivo di appello l'ordinanza 2.3.2023 viene impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non vi sia stata violazione, da parte delle alienanti, delle garanzie contrattuali.
In particolare, con tale doglianza, l'appellante lamenta che il Tribunale, errando, avrebbe ritenuto che la citata variazione in aumento della rendita catastale, in quanto successiva al closing ed in quanto incolpevolmente ignorata dalle odierne appellate, non sarebbe fonte di responsabilità per queste ultime e, in particolare, non consentirebbe di attivare le garanzie contrattuali previste in favore della Società acquirente.
Il secondo motivo di appello può essere esaminato unitamente al terzo – in quanto logicamente connessi - e con il quale si contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha affermato che non vi sia prova dell'accatastamento tardivo, da parte delle alienanti, né che Ciesse NE
pagina 7 di 14 potrebbe essere destinataria di ulteriori accertamenti per omesse dichiarazioni IMU e che le ricorrenti conoscessero o avrebbero potuto conoscere i fatti alla base della presente controversia.
Ciò premesso, la Corte ritiene che i due motivi di appello in esame siano fondati.
II.A. Preliminarmente, si osserva che – nel contratto definitivo concluso fra le parti in data
23.12.2020 – fosse tra l'altro previsto:
(i) al punto n.1) dell'allegato n. 8, l'impegno dei venditori a fornire, all'alienante, informazioni e documentazione completa e veritiera, nonché la garanzia che non fossero sussistenti fatti o circostanze che avrebbero potuto avere un impatto negativo sull'attività economica, sulla situazione finanziaria, sui beni e sui risultati e/o sulle prospettive commerciali della Società progetto;
inoltre, che i venditori non avevano omesso di fornire all'acquirente alcuna delle informazioni o della documentazione che potesse indurre l'acquirente a non concludere tale accordo;
(ii) al punto n. 8) dell'allegato 8, era prevista una specifica garanzia in ordine alla corretta redazione dei bilanci e dei documenti contabili;
(iii) al punto n.13) dell'allegato 8, era garantita l'insussistenza di contenziosi pendenti (in sede civile, penale, amministrativa o arbitrale) o di circostanze che potessero dare luogo a contenzioso;
(iv) al punto n.15), si garantiva la verità della documentazione fiscale.
II.B. Ciò premesso, la Corte osserva che le garanzie contrattuali rilasciate dalle alienanti – così
come in sintesi richiamate – avessero la finalità di tenere indenne l'acquirente da eventuali pregiudizi economici conseguenti all'inesattezza o alla non veridicità delle dichiarazioni rese in ordine agli aspetti (documentali, fiscali, contabili ecc…) sopra indicati.
Per tale ragione, le alienanti garantivano – in generale – la verità e la completezza delle informazioni e dei documenti consegnati (definiti “veritieri, corretti, completi, accurati e non fuorvianti in tutti i loro aspetti” al punto n.1 cit.), anche in relazione alla documentazione “di natura fiscale, contributiva, finanziaria e/o di altra natura sociale di spettanza della Società progetto”, confermando che quest'ultima riportava “informazioni e dati corretti e […] presentati entro i termini e alle condizioni previste” (così, punto n.15 cit.).
pagina 8 di 14 II.C. Fatta tale premessa, la Corte ritiene che dette garanzie contrattuali siano state violate, da parte delle alienanti, con conseguente diritto di all'escussione della garanzia a prima Parte_1
richiesta.
Risulta dalla documentazione in atti, che la rendita catastale veniva proposta, dalle venditrici, solo nell'anno 2020, pochi mesi prima del closing, sebbene il progetto fosse stato realizzato già nel
2011.3
Ciò è avvenuto in violazione di quanto disposto dall'art. 28 Regio decreto – legge 13.04.1939, n.
652, recante disposizioni in materia di “Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, così come successivamente modificato, e in base al quale “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbano considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati […]”.4
Inoltre, risulta ex actis che la rendita catastale proposta fosse pari ad euro 1.238,86 e quella rideterminata dall'Agenzia delle Entrate è stata di euro 25.059,76 per gli anni antecedenti al 2022 e di euro 19.954,54 per gli anni successivi al 2023, allorquando veniva notificato un ulteriore avviso di accertamento.
Quindi, la rendita catastale, così come rideterminata, è risultata superiore di circa venti volte rispetto alla rendita stimata e dichiarata “vera” dalle alienanti con il contratto di trasferimento delle partecipazioni sociali.
II.C. Su tali basi, si ritiene che – diversamente da quanto valutato dal Tribunale di primo grado - i fatti posti a fondamento della richiesta di indennizzo, pur se venuti alla luce successivamente alla conclusione del contratto definitivo del 23.12.2020, si fossero in realtà verificati in data ampiamente antecedente allo stesso, così da ricadere nell'ambito delle garanzie contrattuali citate. 3 Cfr. doc. nn. 5 e 18 avviso di accertamento e rendita catastale proposta;
Parte_1 Inoltre, non appare corretto il rilievo del Giudice di primo grado nella parte in cui ha affermato che trattasi di “eventi ignoti e non colpevolmente ignorati da parte delle alienanti” (così ordinanza
2.3.2023).
Innanzi tutto, si osserva che le garanzie contrattuali in precedenza indicate operino su un piano
“oggettivo”, richiedendosi, a tale fine, la sola verifica, in concreto, dei presupposti di operatività delle stesse, così come indicati dalle parti con dette previsioni convenzionali e con onere della prova a carico di chi le invoca.
Tale riscontro, secondo questa Corte di Appello, appare positivo, in quanto:
- le venditrici avevano dichiarato che le informazioni e la documentazione resa fosse “vera” ed
“accurata”, quindi, anche in relazione alla citata rendita catastale;
- quest'ultima è risultata non corretta, sia in ragione della sua tardiva presentazione, sia in merito all'individuazione della rendita proposta, risultata significativamente inferiore rispetto a quella accertata, pochi mesi dopo il closing, dall'Ufficio preposto;
- è non contestato che l'accatastamento fosse stato presentato dalle stesse società alienanti in data
11.8.2020.
Quindi, non appare trattarsi – così come invece affermato dal Tribunale di Milano - di una responsabilità per “un evento ignoto”, bensì una condotta integrante una responsabilità da inadempimento contrattuale, per la violazione delle garanzie convenzionalmente pattuite.
II.D. Di conseguenza, si ritiene che spettasse alle parti venditrici allegare e dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che lo stesso non fosse evitabile con l'utilizzo della diligenza richiesta dal caso concreto, secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.
Nella specie, l'onere della prova contraria non risulta assolto.
Le alienanti non possono liberarsi da responsabilità, limitandosi ad affermare che non
“conoscessero” tali eventi, dovendo invece dare prova di averli ignorati senza colpa, con onere di allegazione e prova a loro carico.
pagina 10 di 14 Per quanto già evidenziato, la tardiva iscrizione catastale e la significativa divergenza fra la rendita proposta e la rendita effettiva, così come ricalcolata dall'Ufficio, portano a ritenere non assolto l'onere della prova contraria gravante a carico delle odierne appellate.
III. Con il terzo motivo di appello, lamenta l'omessa valutazione, da Parte_1 parte del Giudice di primo grado, dell'operatività della pattuizione contrattuale in base alla quale l'acquirente era onerato di comunicare per iscritto alle venditrici qualsiasi evento o circostanza idonea a determinare una loro responsabilità; queste ultime, nei successivi trenta giorni dalla comunicazione, potevano contestarla e, in assenza, la stessa si riteneva accolta.
L'appellante prospetta che il silenzio serbato dalle appellate precluda ogni ulteriore contestazione.
La Corte ritiene che il terzo motivo di appello sia assorbito dalle precedenti considerazioni ed in base alle quali è stata accertata l'operatività della garanzia e il diritto all'indennizzo in favore di
Parte_1
IV. Con il quarto motivo, l'appellante lamenta il rigetto, da parte del Tribunale di Milano, della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno indicato:
- nelle maggiori somme di denaro che dovrà corrispondere a titolo di IMU, oltre sanzioni e interessi (= euro 147.161,44);
- in quanto già corrisposto, in favore dei propri tecnici per l'accatastamento e per il procedimento di reclamo avverso l'avviso di accertamento, avanti all'Agenzia delle Entrate
e quantificato in euro 7.564,30.
La censura in esame è parzialmente fondata, nei limiti che si vanno ad evidenziare.
IV.A. Quanto alla prima voce di danno, si osserva che il pregiudizio patrimoniale, allegato da parte appellante, non risulti provato e, in particolare, non appaia adeguatamente allegato se ed in che termini tale danno non sia stato già ristorato dall'indennizzo (pari a euro 200.000,00) previsto contrattualmente mediante il rilascio di detta garanzia a prima richiesta.
Inoltre, il danno indicato non appare “concreto ed attuale”, poiché non risulta avanzata alcuna richiesta di pagamento, in tale senso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, così come le sanzioni e pagina 11 di 14 gli interessi conseguenti al pagamento di una minore imposta rispetto a quella che si assume dovuta.
In ogni caso, non risulta documentato il pagamento, per il periodo pregresso rispetto al closing, delle maggiori somme asseritamente dovute in favore dell'Erario.
Non si ritiene sufficiente, a tali fini, il solo prospetto prodotto da sub doc. n. 13), Pt_1 Pt_1
in quanto è un prospetto riepilogativo dei danni indicati, ma che non dà prova, di per sé, della concretezza e dell'attualità del danno patrimoniale subito.
Infine, quanto al danno che, sempre a tale titolo, l'appellante prospetta per gli anni successivi alla stipulazione del contratto, la Corte osserva che si tratta di un “danno futuro” e che la sua concreta verificazione presuppone la sussistenza dei presupposti d'imposta (oggettivi, soggettivi, oltre che normativi) e che dovranno essere riscontrati al momento dell'effettiva verificazione.
Da ultimo, si segnala che, anche in relazione agli anni successivi al 2021 (anno del closing) e sino ad oggi, non risultano documentati i maggiori pagamenti indicati da parte appellante.
In difetto di altra prova, la domanda appare non suscettibile di accoglimento.
IV.B. E', invece, fondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale indicato in euro
7.564,30, pari alle spese sostenute per l'accatastamento e per l'assistenza tecnica nel procedimento promosso avverso detto avviso di accertamento avanti all'Agenzia delle Entrate – (doc. nn. 16 e 17
: fatture di pagamento e bonifici bancari). Parte_1
Tale danno appare, infatti, consequenziale agli inadempimenti contrattuali delle alienanti e, in ordine al quantum debeatur, appare congruo in relazione all'attività professionale svolta;
inoltre, risultano documentati gli effettivi pagamenti.
In quanto debito di valore, su tali importi, anno per anno rivalutati in base agli indici Istat F.O.I.,
devono essere calcolati gli interessi nella misura legale, dalla data di ciascun pagamento alla data odierna;
oltre ai soli interessi legali maturandi dalla data odierna al saldo, senza ulteriore rivalutazione.
V. Con il sesto motivo, impugna l'ordinanza 2.3.2023 per violazione del Parte_1
diritto di difesa e, in particolare, per non aver potuto produrre il documento n.24
pagina 12 di 14 (relazione tecnica di parte) e per non essere stata ammessa la Ctu al fine della dimostrazione della conoscibilità, da parte delle odierne appellate, dell'errata determinazione della rendita catastale.
La Corte ritiene che il motivo di appello in esame risulti assorbito dalle considerazioni già in precedenza svolte e che hanno portato all'accoglimento dei primi due motivi.
VI. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del primo e del secondo grado, compensate nella misura di 1/3, vengono poste per la restante parte a carico delle appellate, in solido fra loro.
La liquidazione avviene in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati i parametri medi, in ragione del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività difensiva profusa (con esclusione, in primo e secondo grado, della fase istruttoria).
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, le appellate sono tenute alla restituzione, in favore di delle somme da quest'ultima corrisposte in esecuzione della sentenza di Parte_1
primo grado e pari ad euro 107.101,80 da parte di ciascuna, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (avvenuto in data 6.3.2023) sino al soddisfo – (doc. n. 23: contabile di pagamento).
In quanto debito di valuta, in difetto di allegazione alcuna in ordine al “maggior danno subito”, non
è dovuta la rivalutazione monetaria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di e in parziale riforma dell'ordinanza resa dal Controparte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano in data 2 marzo 2023, respinge le domande proposte da
[...]
e da in parziale accoglimento della domanda Controparte_1 CP_2
riconvenzionale proposta da condanna e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido fra loro, al risarcimento dei danni che liquida in euro 7.564,30, oltre CP_2
interessi legali, su tale importo anno per anno rivalutato in base agli indici Istat FOI, dal pagina 13 di 14 dovuto sino alla data odierna e oltre ai soli interessi legali ulteriormente maturandi sino al soddisfo. Conferma il resto.
- condanna e in solido fra loro, alla rifusione, in Controparte_1 Controparte_2
favore di delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio che, Parte_1
compensate nella misura di 1/3, liquida per la restante parte in complessivi euro
12.283,00 per compensi (di cui euro 5.622,00 per il primo grado ed euro 6.661,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
- condanna e alla restituzione, in favore di Controparte_1 Controparte_2 [...]
della somma pari ad euro 107.101,80 da parte di ciascuna, oltre interessi Parte_1
legali dal 6.3.2023 al soddisfo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Rossella Milone
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 Si tratta della normativa richiamata nella stessa “Dichiarazione di fabbricato urbano e nuova costruzione” presentata da parte delle alienanti in data 11 agosto 2020 e recante la causale “Nuova Costruzione” (doc. n. 18 cit.); Parte_1
pagina 9 di 14