TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/07/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 879/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 879 R. G. dell'anno 2025 tra nata a [...], il [...], residente in [...]
n.29
nato a [...], il [...], residente in [...] Parte_2
entrambi assistiti e rappresentati dall'Avv. Annalisa LIPARI, del Foro di Novara, C.F.:
, con studio in Briga Novarese (NO), via Amedeo Modigliani n. 20, fax C.F._1
0322.1984017, elettivamente domiciliati presso la medesima, giusta procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 24.06.2011, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato civile del Parte_2
Comune di Monforte San Giorgio (ME), come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio Anno
2011, Parte 2, serie A, n.1, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Monforte San Giorgio (ME), di provvedere all'annotazione della sentenza;
2. Affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre in Stresa (VB), via Selva Lunga n. 29, con possibilità per il padre di trascorrere con il figlio minore ino a due pomeriggi a settimana (da stabilirsi in Per_1 maniera flessibile settimanalmente con congruo anticipo, sulla base degli impegni lavorativi dei genitori e di quelli sportivi/ludici/ricreativi del minore), tendenzialmente dall'uscita dalla scuola sino all'orario di cena;
durante i weekend il figlio resterà con il padre, dall'uscita da scuola del Per_1 venerdì pomeriggio e sino alla domenica pomeriggio, salvo concordare con congruo anticipo e in maniera flessibile giorni del weekend alternati, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e sportivi/ludici/ricreativi del minore); salvo diverso accordo tra i genitori, il padre dovrà farsi cura di riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione della madre. In ogni caso, la programmazione degli incontri dovrà essere comunicata con cadenza settimanale per permettere la migliore gestione degli impegni del minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a concordare preventivamente e comunque a comunicare reciprocamente con congruo anticipo eventuali impegni e/o attività, scolastiche e/o extra - scolastiche, che possano ostacolare o anche soltanto limitare gli incontri, così come concordati;
così come entrambi si impegnano ad assicurare la partecipazione del minore alle attività scolastiche e/o extrascolastiche, infrasettimanali e non;
il figlio minore rascorrerà con il padre metà delle Per_1 festività natalizie, in via alternata con la madre – dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero, alternativamente, dal 30 dicembre al 6 gennaio - e di quelle pasquali, nonché sempre in via alternata ponti e festività e compleanni, nonché 15 giorni, non consecutivi, durante le vacanze estive. I coniugi si impegnano a concordare detti periodi con congruo anticipo e, per quanto attiene le vacanze estive, entro il 30 giugno di ciascun anno;
3. Al fine di esercitare il proprio diritto di visita, come sopra regolamentato, ciascun genitore potrà prelevare il minore dall'abitazione dell'altro, previa comunicazione.
4. Ciascun genitore consentirà l'esercizio del diritto di visita del minore da parte dei nonni materni
e paterni, senza discriminazione alcuna e con preavviso telefonico della visita.
5. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , Parte_2 Parte_1 quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro 400,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie così specificate:
I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a)n visite specialistiche prescritte dal medico curante
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN d) ticket sanitari;
II) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso SSN
b) cure termali e fisioterapiche
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN d) farmaci particolari;
III) Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente
c) gite scolastiche senza pernottamento
d) trasporto pubblico
3) mensa -buoni pasto Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie di istituti privati
b) corsi di specializzazione
c) gite scolastiche con pernottamento
d) corsi di recupero e lezioni private
e) materiale scolastico non di acquisto corrente
f) spese di trasferimento presso l'università g) eventuale alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature
b) viaggi e vacanze
c)tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola, centro ricreativo e gruppo estivo d) esami patente di guida ed eventuale automezzo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata della documentazione giustificativa, ove richiesta;
l'ANF verrà percepito interamente dalla madre collocataria del minore;
6. Dare atto che i coniugi hanno già regolato i propri rapporti patrimoniali e si dichiarano economicamente indipendenti;
7. Dare atto del consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o delle carte di identità valide per
l'espatrio del figlo, nonché dei coniugi stessi, anche in caso di dissenso manifestato da un genitore”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 14/04/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il 24.06.2011 in Monforte San Giorgio (ME).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 24.06.2011 nel comune di
Monforte San Giorgio (ME) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di
Verbania datata 18/03/2024, passata in giudicato, e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse del figlio minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi hanno già regolato i propri rapporti patrimoniali e si dichiarano economicamente indipendenti;
si dà, altresì, atto che i coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o delle carte di identità valide per l'espatrio del figlio, nonché dei coniugi stessi, anche in caso di dissenso manifestato da un genitore
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Monforte San Giorgio (ME) il 24/06/2011, trascritto nei registri dello stato civile
[...] del medesimo Comune al n. Anno 2011, Parte 2, serie A, n.1, affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre in Stresa (VB), via Selva Lunga n. 29; dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore el seguente modo: Per_1 fino a due pomeriggi a settimana (da stabilirsi in maniera flessibile settimanalmente con congruo anticipo, sulla base degli impegni lavorativi dei genitori e di quelli sportivi/ludici/ricreativi del minore), tendenzialmente dall'uscita dalla scuola sino all'orario di cena;
durante i weekend il figlio resterà con il padre, dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio Per_1
e sino alla domenica pomeriggio, salvo concordare con congruo anticipo e in maniera flessibile giorni del weekend alternati, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e sportivi/ludici/ricreativi del minore); salvo diverso accordo tra i genitori, il padre dovrà farsi cura di riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione della madre. In ogni caso, la programmazione degli incontri dovrà essere comunicata con cadenza settimanale per permettere la migliore gestione degli impegni del minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a concordare preventivamente e comunque a comunicare reciprocamente con congruo anticipo eventuali impegni e/o attività, scolastiche e/o extra -scolastiche, che possano ostacolare o anche soltanto limitare gli incontri, così come concordati;
così come entrambi si impegnano ad assicurare la partecipazione del minore alle attività scolastiche e/o extrascolastiche, infrasettimanali e non;
il figlio minore trascorrerà con il padre metà delle festività natalizie, in via alternata con la Per_1 madre – dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero, alternativamente, dal 30 dicembre al 6 gennaio - e di quelle pasquali, nonché sempre in via alternata ponti e festività e compleanni, nonché 15 giorni, non consecutivi, durante le vacanze estive. I coniugi si impegnano a concordare detti periodi con congruo anticipo e, per quanto attiene le vacanze estive, entro il 30 giugno di ciascun anno;
dà facoltà ad entrambi i genitori, al fine di esercitare il proprio diritto di visita, come sopra regolamentato, di prelevare il minore dall'abitazione dell'altro, previa comunicazione.
Ciascun genitore consentirà l'esercizio del diritto di visita del minore da parte dei nonni materni e paterni, senza discriminazione alcuna e con preavviso telefonico della visita;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a quale Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro 400,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie così specificate:
I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari erogati dal SSN d) ticket sanitari;
II) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso SSN b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN d) farmaci particolari;
III) Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico 3) mensa -buoni pasto;
IV) Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie di istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) materiale scolastico non di acquisto corrente f) spese di trasferimento presso l'università g) eventuale alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze c) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola, centro ricreativo e gruppo estivo d) esami patente di guida ed eventuale automezzo.
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata della documentazione giustificativa, ove richiesta;
l'ANF verrà percepito interamente dalla madre collocataria del minore
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 14/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 879 R. G. dell'anno 2025 tra nata a [...], il [...], residente in [...]
n.29
nato a [...], il [...], residente in [...] Parte_2
entrambi assistiti e rappresentati dall'Avv. Annalisa LIPARI, del Foro di Novara, C.F.:
, con studio in Briga Novarese (NO), via Amedeo Modigliani n. 20, fax C.F._1
0322.1984017, elettivamente domiciliati presso la medesima, giusta procura in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 24.06.2011, regolarmente trascritto nei Registri dello Stato civile del Parte_2
Comune di Monforte San Giorgio (ME), come risulta dal Registro degli Atti di Matrimonio Anno
2011, Parte 2, serie A, n.1, ordinando al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Monforte San Giorgio (ME), di provvedere all'annotazione della sentenza;
2. Affidare il figlio minore in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre in Stresa (VB), via Selva Lunga n. 29, con possibilità per il padre di trascorrere con il figlio minore ino a due pomeriggi a settimana (da stabilirsi in Per_1 maniera flessibile settimanalmente con congruo anticipo, sulla base degli impegni lavorativi dei genitori e di quelli sportivi/ludici/ricreativi del minore), tendenzialmente dall'uscita dalla scuola sino all'orario di cena;
durante i weekend il figlio resterà con il padre, dall'uscita da scuola del Per_1 venerdì pomeriggio e sino alla domenica pomeriggio, salvo concordare con congruo anticipo e in maniera flessibile giorni del weekend alternati, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e sportivi/ludici/ricreativi del minore); salvo diverso accordo tra i genitori, il padre dovrà farsi cura di riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione della madre. In ogni caso, la programmazione degli incontri dovrà essere comunicata con cadenza settimanale per permettere la migliore gestione degli impegni del minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a concordare preventivamente e comunque a comunicare reciprocamente con congruo anticipo eventuali impegni e/o attività, scolastiche e/o extra - scolastiche, che possano ostacolare o anche soltanto limitare gli incontri, così come concordati;
così come entrambi si impegnano ad assicurare la partecipazione del minore alle attività scolastiche e/o extrascolastiche, infrasettimanali e non;
il figlio minore rascorrerà con il padre metà delle Per_1 festività natalizie, in via alternata con la madre – dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero, alternativamente, dal 30 dicembre al 6 gennaio - e di quelle pasquali, nonché sempre in via alternata ponti e festività e compleanni, nonché 15 giorni, non consecutivi, durante le vacanze estive. I coniugi si impegnano a concordare detti periodi con congruo anticipo e, per quanto attiene le vacanze estive, entro il 30 giugno di ciascun anno;
3. Al fine di esercitare il proprio diritto di visita, come sopra regolamentato, ciascun genitore potrà prelevare il minore dall'abitazione dell'altro, previa comunicazione.
4. Ciascun genitore consentirà l'esercizio del diritto di visita del minore da parte dei nonni materni
e paterni, senza discriminazione alcuna e con preavviso telefonico della visita.
5. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , Parte_2 Parte_1 quale contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro 400,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie così specificate:
I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a)n visite specialistiche prescritte dal medico curante
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche
c) trattamenti sanitari erogati dal SSN d) ticket sanitari;
II) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso SSN
b) cure termali e fisioterapiche
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN d) farmaci particolari;
III) Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente
c) gite scolastiche senza pernottamento
d) trasporto pubblico
3) mensa -buoni pasto Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche ed universitarie di istituti privati
b) corsi di specializzazione
c) gite scolastiche con pernottamento
d) corsi di recupero e lezioni private
e) materiale scolastico non di acquisto corrente
f) spese di trasferimento presso l'università g) eventuale alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature
b) viaggi e vacanze
c)tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola, centro ricreativo e gruppo estivo d) esami patente di guida ed eventuale automezzo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata della documentazione giustificativa, ove richiesta;
l'ANF verrà percepito interamente dalla madre collocataria del minore;
6. Dare atto che i coniugi hanno già regolato i propri rapporti patrimoniali e si dichiarano economicamente indipendenti;
7. Dare atto del consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o delle carte di identità valide per
l'espatrio del figlo, nonché dei coniugi stessi, anche in caso di dissenso manifestato da un genitore”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 14/04/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il 24.06.2011 in Monforte San Giorgio (ME).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, con intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 24.06.2011 nel comune di
Monforte San Giorgio (ME) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di
Verbania datata 18/03/2024, passata in giudicato, e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse del figlio minori, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che i coniugi hanno già regolato i propri rapporti patrimoniali e si dichiarano economicamente indipendenti;
si dà, altresì, atto che i coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o delle carte di identità valide per l'espatrio del figlio, nonché dei coniugi stessi, anche in caso di dissenso manifestato da un genitore
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Monforte San Giorgio (ME) il 24/06/2011, trascritto nei registri dello stato civile
[...] del medesimo Comune al n. Anno 2011, Parte 2, serie A, n.1, affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1 presso l'abitazione della madre in Stresa (VB), via Selva Lunga n. 29; dà facoltà al padre di vedere e tenere con sé il figlio minore el seguente modo: Per_1 fino a due pomeriggi a settimana (da stabilirsi in maniera flessibile settimanalmente con congruo anticipo, sulla base degli impegni lavorativi dei genitori e di quelli sportivi/ludici/ricreativi del minore), tendenzialmente dall'uscita dalla scuola sino all'orario di cena;
durante i weekend il figlio resterà con il padre, dall'uscita da scuola del venerdì pomeriggio Per_1
e sino alla domenica pomeriggio, salvo concordare con congruo anticipo e in maniera flessibile giorni del weekend alternati, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e sportivi/ludici/ricreativi del minore); salvo diverso accordo tra i genitori, il padre dovrà farsi cura di riaccompagnare il figlio minore presso l'abitazione della madre. In ogni caso, la programmazione degli incontri dovrà essere comunicata con cadenza settimanale per permettere la migliore gestione degli impegni del minore, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a concordare preventivamente e comunque a comunicare reciprocamente con congruo anticipo eventuali impegni e/o attività, scolastiche e/o extra -scolastiche, che possano ostacolare o anche soltanto limitare gli incontri, così come concordati;
così come entrambi si impegnano ad assicurare la partecipazione del minore alle attività scolastiche e/o extrascolastiche, infrasettimanali e non;
il figlio minore trascorrerà con il padre metà delle festività natalizie, in via alternata con la Per_1 madre – dal 24 dicembre al 30 dicembre ovvero, alternativamente, dal 30 dicembre al 6 gennaio - e di quelle pasquali, nonché sempre in via alternata ponti e festività e compleanni, nonché 15 giorni, non consecutivi, durante le vacanze estive. I coniugi si impegnano a concordare detti periodi con congruo anticipo e, per quanto attiene le vacanze estive, entro il 30 giugno di ciascun anno;
dà facoltà ad entrambi i genitori, al fine di esercitare il proprio diritto di visita, come sopra regolamentato, di prelevare il minore dall'abitazione dell'altro, previa comunicazione.
Ciascun genitore consentirà l'esercizio del diritto di visita del minore da parte dei nonni materni e paterni, senza discriminazione alcuna e con preavviso telefonico della visita;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a quale Parte_2 Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di Euro 400,00, Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, oltre al rimborso del
50% delle spese straordinarie così specificate:
I) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari erogati dal SSN d) ticket sanitari;
II) Spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso SSN b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN d) farmaci particolari;
III) Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico 3) mensa -buoni pasto;
IV) Spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie di istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) materiale scolastico non di acquisto corrente f) spese di trasferimento presso l'università g) eventuale alloggio universitario;
V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze c) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola, centro ricreativo e gruppo estivo d) esami patente di guida ed eventuale automezzo.
Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata della documentazione giustificativa, ove richiesta;
l'ANF verrà percepito interamente dalla madre collocataria del minore
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 14/07/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco