Ordinanza presidenziale 11 novembre 2019
Sentenza 10 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/12/2021, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2021
N. 01492/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00804/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 804 del 2008, proposto da
Studenti Biblici di Verona Sud Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Rampazzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Ugo Foscolo, 10;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Caineri, Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Caineri in Verona, Avv. Civica - piazza Bra', n. 1;
per l'annullamento
- del provvedimento comunale prot. n.25814 del 4.2.2008, notificato l'11.2.2008, con il quale in riferimento alla pratica n. 06.03.01/000 106 anno 2004 di condono edilizio, richiede l'integrazione dell'oblazione statale;
- del provvedimento comunale prot. n. 25817 del 4.2.2008, notificato l'11.2.2008, per la medesima pratica di condono edilizio, chiede il versamento degli oneri concessori;
nonché per l’accertamento che il diritto al conguaglio dell’oblazione e agli oneri concessori è estinto per prescrizione ovvero non sussiste.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2021 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio l’associazione ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe, e l’accertamento che nulla è dovuto al Comune resistente a titolo di conguaglio dell’oblazione e per pagamento di oneri concessori.
La ricorrente ha, in particolare, dedotto di aver presentato domanda di condono per alcuni interventi abusivi realizzati sull’edificio del quale è proprietaria, e di aver versato a tal fine quanto dovuto a titolo di oblazione, senza corrispondere gli oneri concessori trattandosi di edificio adibito a luogo di culto.
Avverso gli atti gravati sono stati proposti i seguenti motivi di censura:
1) in primo luogo, si afferma che il diritto del Comune a percepire quanto richiesto a titolo di oblazione ed oneri concessori sarebbe prescritto ai sensi dell’art. 32, comma 36, L.326/2003;
2) inoltre, si afferma che per gli istituti di culto le somme dovute a titolo di oblazione sono ridotte del 50 per cento, ai sensi dell’art. 34 L.47/85; né, d’altro canto, sarebbe stata richiesta alcuna modifica della destinazione d’uso del bene. Neppure gli oneri concessori sarebbero dovuti, in ragione della natura degli interventi effettuati e del fatto che i luoghi di culto costituiscono in sé opera di urbanizzazione secondaria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Verona, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza in data 2 dicembre 2021, all’esito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Occorre, preliminarmente, evidenziare che, come rimarcato da consolidata giurisprudenza “ le controversie relative all' an e al quantum delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (un tempo ex artt. 16, l. n. 10 del 1977 e 35, comma 17, l. n. 47 del 1985, quindi ex art. 34, comma 1, d.lg. n. 80 del 1998, ed oggi in base all'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.); esse riguardano, infatti, diritti soggettivi delle parti, rispetto ai quali non è configurabile il vizio di difetto di motivazione; in tale ambito di giurisdizione esclusiva gli atti di liquidazione sono privi di contenuto ed effetti provvedimental i”. (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 13/12/2017, n.5874 e sez. II , 30/04/2020 , n. 2781); inoltre, “ le operazioni di corretta quantificazione dell'oblazione e degli atti concessori si esauriscono in una mera operazione materiale che, se errata, può comportare soltanto la violazione dei criteri fissati dalla normativa ovvero dalla p.a. con norme di natura regolamentare e, quindi, la sussistenza del solo vizio di violazione di legge, potendo l'interessato, sulla base dei predetti criteri generali, contestare l'erroneità della quantificazione operata dalla p.a., evidenziando ad esempio l'erroneità dei calcoli ovvero dei presupposti di fatto o di diritto ” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II , 02/05/2019, n. 982).
2. Ciò premesso il ricorso in oggetto è fondato con riguardo alle somme richieste dall’Amministrazione resistente a titolo di conguaglio dell’oblazione versata, essendosi il credito estinto per prescrizione.
Parte ricorrente invoca, infatti, il disposto dell’art. 32, comma 36, L.326/2003 che prevede: “ La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante .”
Il Comune di Verona obietta che, nel caso di specie, il dies a quo del termine di prescrizione dovrebbe farsi decorrere dalla data in cui la ricorrente produceva le integrazioni documentali richieste, e cioè dal 31.10.2006, poiché solo a seguito dell’esame di tale atti era possibile apprezzare la reale consistenza dell’intervento effettuato e, di conseguenza, accertare la debenza delle somme richieste a conguaglio.
Tuttavia l’Amministrazione ha omesso di produrre, nel corso del presente giudizio, tanto le richieste di integrazioni istruttorie, quanto la documentazione prodotta dall’interessata: dunque, non è possibile accertare che, effettivamente, la possibilità di esercitare il diritto al conguaglio sia insorta solo a far data dal momento dell’acquisizione di tale documentazione.
In tal senso, poiché la richiesta di conguaglio è pacificamente intervenuta decorsi 36 mesi dalla data del pagamento, il diritto vantato dall’Amministrazione deve ritenersi estinto.
3. Per quanto, invece, attiene agli importi richiesti a titolo di oneri di urbanizzazione, deve rilevarsi che l’art. 37 l. 47/1985 stabilisce, tra l’altro, che il termine per far valere il diritto al conguaglio delle somme dovute a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione è quello ordinario di prescrizione decennale, atteso che il termine speciale di 36 mesi, fissato dal precedente articolo 35, comma 18, concerne esclusivamente l' oblazione ( cfr . Cons. St., Sez. VI, 13 maggio 2021, nr. 6107).
La ricorrente afferma, in proposito, che gli oneri concessori non sarebbero dovuti, tanto in ragione della consistenza dell’intervento effettuato, quanto dell’applicabilità dell’art. 17 del DPR 380/2001, trattandosi di opere rispondenti all’interesse generale; si aggiunge che si tratterebbe, in ogni caso, di opere di urbanizzazione secondaria.
Le argomentazioni svolte dalla ricorrente non convincono: il Comune ha dedotto che, nel caso di specie, alle opere interne effettuate si è accompagnato un mutamento di destinazione d’uso dei locali, da industriale/artigianale a luogo di culto (circostanza fattuale che, in sé, è pacifica tra le parti); in tal senso, del resto, rileva anche una precedente istanza dell’associazione per il cambio di destinazione d’uso in luogo di culto del fabbricato, che è stata rigettata con provvedimento del 5.9.1995 n. 13814 in quanto l’intervento proposto contrastava con la variante 122 al P.R.G. ( cfr . doc. 1 della produzione di parte resistente): detto provvedimento è stato impugnato dinanzi a questo Tar con ricorso rigettato con sentenza in data 19 marzo 2009 nr. 2215.
Ciò posto, il pagamento degli oneri concessori risulta effettivamente dovuto: occorre rilevare in proposito che l’immobile in questione, di proprietà privata ed avente una destinazione industriale, non costituiva originariamente un’opera di urbanizzazione secondaria; sul punto, l’art. 9 della legge 28.1.1977, n.10, riprodotto nella parte di interesse dall’art. 17, comma 3, DPR 380/2001, prevede che: “ Il contributo di cui al precedente art.3 non è dovuto: .. per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici ”. Ne discende che, nel caso di specie, l’associazione non può beneficiare dell’esenzione dal contributo ai sensi della disposizione invocata, in quanto la trasformazione operata non è avvenuta in attuazione di strumenti urbanistici, e dunque il condono non poteva essere rilasciato gratuitamente ( cfr . TAR Veneto, Sez. II, n. 1133 del 9 luglio 2014).
4. Conclusivamente, deve essere dichiarato estinto per prescrizione il diritto di credito avente ad oggetto il conguaglio dovuto per l’oblazione; il ricorso deve, nel resto, essere respinto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, tenuto conto della circostanza che la maggior parte della somma pretesa dal Comune resistente risulta non dovuta, si ritiene equo porle a carico dell’Amministrazione nella misura di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, dichiara estinto per prescrizione il diritto di credito avente ad oggetto il conguaglio per oblazione; lo respinge nel resto.
Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO