Articolo 44 della Legge 18 marzo 1968, n. 249
Articolo 48Articolo 50
Versione
14 aprile 1968
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Versione
10 novembre 1970
Art. 44. ((Ai fini dell'attuazione della presente legge e dei provvedimenti delegati connessi, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1968 resta stabilito in lire 100 miliardi e - tenuto anche conto degli oneri di cui alla legge 1 agosto 1969, n. 464 - la spesa aggiuntiva per ciascuno degli anni successivi, rispetto al precedente, resta fissata in lire 134,4 miliardi per l'anno 1969, in lire 195 miliardi per l'anno 1970, in lire 277,6 miliardi per l'anno 1971, in lire 105,7 miliardi per l'anno 1972, in lire 13,5 miliardi per l'anno 1973 ed in lire 8,4 miliardi per l'anno 1974.
Per le materie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 16-bis ed all'articolo 25, i provvedimenti delegati determineranno l'onere conseguente ed i relativi mezzi di copertura))
Entrata in vigore il 10 novembre 1970