Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, quinta sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Stefania Cannavale Presidente dott. Maria Luisa Buono Giudice dott. Gabriele Montefusco Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1703/2025 R.G., vertente TRA (già , c.f. Parte_1 Parte_2
che agisce per il tramite della sua mandataria c.f. P.IVA_1 Parte_3
in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Marco Pesenti ed elett.te P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro in Napoli, Via Mascagni n. 64 Reclamante E
e Controparte_1 Controparte_2
Reclamati contumaci Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. Conclusioni: come da atti di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha instaurato la procedura esecutiva immobiliare che Parte_4 ci occupa (iscritta al n. 100/2023 R.G.E.) nei confronti di e , in Controparte_2 forza del titolo esecutivo - sentenza n. 10051/2017 emessa da questo Tribunale, con la precisazione che l'esecuzione si svolge ex artt. 602 ss c.p.c. in virtù della sentenza ex art. 2901 c.c. n. 7363/2021, emessa sempre da questo Tribunale, con cui è stata dichiarata l'inefficacia, in favore della creditrice procedente, dell'atto del 7/11/2013, a mezzo del quale trasferiva alla figlia il bene oggetto di procedura, in adempimento di Controparte_1 convenzione solutoria post matrimoniale. Dopo la nomina del custode e dell'esperto, il debitore e l'esecutata hanno depositato istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. e, nelle more della decisione su tale istanza, le parti hanno raggiunto un accordo a seguito del quale vi è stata prima la sospensione ex art. 624 bis c.p.c. (provvedimento del 7/03/2024 sino alla data del 6/02/2025) e poi la pagina 1 di 2
n. 10192 Racc., per il recupero del credito di complessivi € 53.115,13, garantiti da ipoteca iscritta il 26/06/2012 nei confronti di . Controparte_1
Con provvedimento depositato il 14/01/2025, il G.E. ha così disposto: vista la rinuncia alla procedura esecutiva depositata dal creditore procedente, Parte_4
; rilevato che non vi sono altri creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;
letti gli
[...] articoli 629 e 632 c.p.c.; DICHIARA estinta la procedura esecutiva. Ha proposto tempestivo reclamo il creditore intervenuto, evidenziando di non aver mai formulato istanza di rinuncia alla procedura esecutiva e rappresentando, anzi, il proprio interesse al prosieguo della procedura medesima, in forza del suddetto titolo esecutivo. Concesso il termine alle altre parti per la costituzione, le stesse sono rimaste contumaci. Il reclamo è fondato. Invero, il G.E. ha estinto la procedura sulla base della rinuncia del creditore procedente e del rilievo che non vi fossero altri creditori intervenuti. Tuttavia, come detto, in data 8/10/2024 era legittimamente intervenuta Parte_1 sulla base del mutuo fondiario del 21/06/2012 e della connessa iscrizione
[...] ipotecaria che consente che l'esecuzione si svolga nei confronti di ai Controparte_2 sensi degli artt. 602 ss. c.p.c. Pertanto, tenuto conto del disposto di cui all'art. 629 c.p.c., secondo il quale il processo si estingue in caso di rinuncia da parte del creditore pignorante e di quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo, il reclamo va accolto, con riserva, al giudice dell'esecuzione, di ogni ulteriore provvedimento ai fini del prosieguo della procedura. La natura del procedimento e l'errore di valutazione che prescinde dalla condotta delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul reclamo di cui in epigrafe, così provvede:
- in accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza del 14/01/2025, con cui il G.E., nella procedura n. 100/2023, ha dichiarato l'estinzione della procedura;
- riserva al G.E. ogni provvedimento necessario alla prosecuzione della procedura;
- compensa le spese di lite. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 21/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente Dott. Gabriele Montefusco Dott. Stefania Cannavale
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