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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 24/07/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 24/07/2025 nelle cause riunite RG n. 255/2019 e 411/2022 promosse da
, assistito Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. CLAUDIO VALERIO SAVANCO Ricorrente Contro
, assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_2
, , assistito dall'avv. LORENA FIORDELMONDO CP_2 P.IVA_3
Convenuti
Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la società ricorrente, con distinti ricorsi successivamente riuniti, si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, contestando gli esiti degli accertamenti ispettivi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. VC00000/2018-862-01 del 29.08.2018, sulla base dei quali sono CP_ stati emessi l'avviso di addebito n. 43220190000263175000 e la cartella di pagamento n. CP_2
13220220000268082000, impugnati ex art. 24 d. lgs. 46/1999;
-gli Istituti, costituendosi nei giudizi, hanno contestato la fondatezza delle domande;
-la causa, istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 9 luglio 2025 e trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
-sull'esito degli accertamenti ispettivi;
-sono state contestate le posizioni di tre lavoratrici impiegate presso la ricorrente nei termini oltre indicati ed è stata chiesta, in relazione ad esse, la contribuzione non versata (oltre sanzioni);
-S.ra Testimone_1 1) la lavoratrice avrebbe svolto prestazioni di lavoro irregolari, senza l'attivazione di voucher nelle giornate di cui a p. 6 verbale, nei mesi da agosto a novembre 2013;
2) ella, nel periodo compreso tra settembre e novembre 2013, nelle altre giornate meglio specificate a p. 6 del verbale - giornate in cui la ricorrente aveva attivato voucher per la lavoratrice- avrebbe lavorato per un numero superiore di ore rispetto a quelle in relazione a cui erano stati attivati i voucher e sarebbe stata pagata per le ore ulteriori, in contanti, nella misura di 6 euro l'ora (vd. pp. 2- 3 verbale);
3) sommando le retribuzioni percepite mediante voucher e quelle ricevute in contanti, la lavoratrice avrebbe superato il limite annuale consentito dalla legge per l'utilizzo della prestazione di lavoro accessorio, sin dalla fine del mese di novembre 2013;
4) di qui, la riqualificazione, a partire dal mese di dicembre 2013, del lavoro accessorio prestato, in lavoro subordinato a tempo indeterminato1; 1 la lavoratrice ha lavorato mediante voucher sia prima sia dopo lo svolgimento del tirocinio di cui al punto
5. 1 5) e la riqualificazione del tirocinio svolto dal 21.7.2014 al 21.01.2015 in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
6) la lavoratrice, dal 9.11.16 al 5.7.17, ha lavorato alle dipendenze della ricorrente in forza di lavoro subordinato a tempo indeterminato p.t. 10 h. settimanali;
ella avrebbe, in realtà, osservato un orario di lavoro nettamente superiore (vd. pp. 2 e 6 verbale)2;
-S.ra ; Parte_2
-la lavoratrice - assunta inizialmente, in data 5.2.13, come apprendista banconiera/aiuto pasticcera, per 30 h settimanali, ridotte a 24 dal 1.10.2014 e, successivamente, come operaia banconiera per 24 h/sett. – avrebbe sempre osservato un maggior orario non registrato3, retribuito in contanti;
-S.ra ; Persona_1
-ella avrebbe lavorato con voucher nei giorni 28/02/2016, 06/03/2016, 12/03/2016, 20/03/2016, per 3 ore al giorno, alle 7,30 alle 10,30 quale addetta al banco e al servizio ai tavoli;
per tale attività avrebbe ricevuto, per ogni giornata di lavoro di tre ore, soltanto 2 voucher;
-di qui la richiesta della maggiore contribuzione, connessa alla riqualificazione dei rapporti (per la SI.ra ) ed al maggior orario osservato;
Tes_1
-sulla ricostruzione in punto fatto operata dalla ricorrente;
-la società ricorrente ha escluso di aver impiegato la lavoratrice in giornate e per orari Tes_1 ulteriori rispetto a quelli risultanti dai voucher attivati;
-ha contestato di aver retribuito la lavoratrice nei termini descritti in sede ispettiva (in parte con voucher ed in parte in contanti); Part
-ha negato che la lavoratrice abbia svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito;
-ha negato di aver fatto lavorare la lavoratrice per un orario superiore a quello risultante dai Per_1 voucher e di averla retribuita, per l'ora al dì non “coperta” da voucher, in contanti;
-sulle risultanze di causa;
-ebbene, dall'esame delle risultanze di causa, il Tribunale ritiene provate le seguenti circostanze;
2 La lavoratrice -secondo la prospettazione di cui al verbale, avrebbe, pertanto lavorato nei seguenti Tes_1 termini:
-tra settembre e novembre 2013: 15 giornate in nero;
-dal 19 lug. 2013 al 31 agosto 2013: venerdì e sabato, 8 h/g, con pagamento in minima parte con voucher e per il resto in contanti;
-dal dic. 2013 al lug. 2014: venerdì, sabato e domenica, 20 h/sett., con le medesime modalità di pagamento;
-dal 21 lug. 14 al 20 gen. 2015: tirocinio di 30 h/sett;
-dal 21 genn. 2015 al 21 ottobre 2015: venerdì, sabato e domenica, 20 h/sett., con le modalità di pagamento di cui sopra;
-dal 22 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016: dal mercoledì alla domenica, 24 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-assenza per maternità sino al 27 aprile 16;
-28 aprile – 11 settembre 2016: dal giovedì alla domenica, 16 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-15 settembre -25 settembre 2016: dal mercoledì alla domenica, 20 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-26 settembre – 8 novembre 2016: dal martedì alla domenica, 42 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-9 novembre 2016-5 lug. 2017: lavoro subordinato, con svolgimento di 32 h/sett. (mart.-dom-) dal 9.11.26 al 31.12.16 e di 24 h/sett. (lun.-dom.) dal 1.1.17 al 1.7.17; Par 3 la lavoratrice secondo gli ispettori, avrebbe lavorato nei seguenti termini:
-dal 01/10/2014 al 06/03/2017 dal martedì alla domenica con la seguente distribuzione di orario: il martedì e il mercoledì dalle 8.00 alle 10,30 e dalle 15,30 alle 19,30; il giovedì dalle ore 6,30 alle 10,00; il venerdì dalle
8.00 alle 10,30 e dalle 15.00 alle 19,30; il sabato dalle 8.00 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 19,30; la domenica dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00; per un totale di 39 ore settimanali.
- dal 07/03/2017 al 31/12/2017 il lunedì al posto del martedì dalle 6,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,30 e il giovedì solo al pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30, per un totale di 44 ore settimanali. 2 -in merito alle prestazioni rese dalla SI.ra quale aiuto - pasticcera addetta al Tes_1 laboratorio della società ricorrente;
-innanzitutto, non si ritiene che vi sia sufficiente prova dello svolgimento, da parte della SI.ra
, di prestazioni di lavoro “in nero” nelle giornate di cui al verbale;
Tes_1 CP_
-la lavoratrice, in sede di richiesta di intervento all' (doc. 2 , aveva fatto riferimento, CP_3 peraltro non puntuale, allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore della ricorrente “senza alcun tipo di contratto”; in sede giudiziale, la stessa ha riferito che “rarissimamente ho lavorato senza i voucher, qualche ora era sempre coperta” (ud. 2.5.23); nessuna delle altre persone sentite, tanto in sede ispettiva, quanto in quella giudiziaria, ha saputo riferire circostanze nel senso prospettato dagli Istituti;
la prova dello svolgimento di lavoro irregolare è dunque mancante;
-quanto ai periodi successivi, sulla base delle ragioni che saranno oltre illustrate, si ritiene che la SI.ra abbia lavorato: Tes_1
-a) nel periodo tra agosto e dicembre 2013, nei soli giorni per i quali è stato attivato il voucher (vd. provvedimento del Tribunale del 25.2.25), per 4 ore alla volta;
-b) nel periodo tra febbraio 2014 e l'inizio del tirocinio (durato dal 21 luglio 2014 al 21 gennaio
2015) e nel periodo successivo alla fine del tirocinio compreso tra il 30 gennaio ed il 30 giugno 2015 ella abbia lavorato per tre giorni alla settimana, 4 ore al giorno;
-si rileva, con riguardo ai periodi in questione, che le dichiarazioni acquisite -salvo per quanto sarà oltre specificato- non conducono ad esiti sufficientemente convincenti;
-i testi e moglie e figlio del legale rappresentante della ricorrente, la cui Tes_2 Pt_1 attendibilità deve essere valutata con particolare rigore, hanno dichiarato che inizialmente la lavoratrice avesse lavorato per soli due giorni e per non più di due ore/qualche ora;
la teste Tes_2 ha inoltre dichiarato che dopo il tirocinio la lavoratrice fosse andata in laboratorio venerdì, sabato e poi domenica mattina, talvolta in altri giorni della settimana, ma dipendeva “perché non tutte le settimane erano uguali” e, comunque, nei sole giornate e con i soli orari risultanti dai voucher;
Part
-la teste e la teste la cui attendibilità deve, anch'essa, essere vagliata con particolare Tes_1 attenzione, essendo le persone direttamente coinvolte e in relazione a cui gli esiti della controversia non sono del tutto indifferenti, hanno riferito, invece, di maggiori orari;
-la SI.ra , nella richiesta di intervento, aveva fatto riferimento agli orari e alle giornate Tes_1 indicate nella nota 24; in sede giudiziaria ha invece riferito periodi e orari parzialmente diversi, ha sostenuto di non aver conservato i documenti che aveva portato con sé al momento della r.i., in cui aveva segnato periodi e orari lavorati e ha fatto riferimento ad una specifica circostanza mai esplicitata in precedenza, ossia di aver ricevuto il pagamento delle ore non coperte da voucher, da parte della SI.ra , con denaro contante contenuto all'interno di fazzolettini del bar;
ha Tes_2 comunque riferito di aver lavorato per otto ore alla volta, salvo, forse la domenica, in cui lavorava 4 ore;
Part
-la teste ha affermato, in sede ispettiva, che la SI.ra lavorava sabato e domenica dalle Tes_1
7-7,30 alle 12-12,30, mentre in sede giudiziale ha sostenuto che dapprima la collega lavorasse solo il venerdì e il sabato, e, successivamente anche la domenica, almeno dalle 8 alle 11,30; anche la Part SI.ra per la prima volta in udienza (la stessa in cui è stata sentita la SI.ra ) ha fatto Tes_1 riferimento al ricevimento di contanti all'interno dei fazzolettini di cui sopra;
-le dichiarazioni delle persone indicate non appaiono, come detto, particolarmente attendibili;
-i testi e hanno infatti avuto la tendenza minimizzare le circostanze contestate alla Tes_2 Pt_1 società e a sostenere la correttezza dell'operato della stessa, con il possibile intento di contenere il più possibile l'eventuale debito della società del rispettivo coniuge/padre; Part
-le dichiarazioni delle SI.re e si rivelano anch'esse poco attendibili: le testimoni hanno Tes_1 ripetuto e confermato dettagli che ricordare appare davvero inverosimile ed entrambe hanno fatto riferimenti ad un dettaglio (quello dei fazzoletti) mai precedentemente riportato e curiosamente 4 Ella aveva fatto inizialmente riferimento a due giorni alla settimana che- sostanzialmente -corrispondono ai giorni attivati con i voucher, pur dichiarando un numero di ore superiori (vd. r.i.). 3 riferito da entrambe alla stessa udienza;
le loro dichiarazioni, inoltre, presentano contraddizioni intrinseche (si veda sopra) e rispetto a quelle di altri testimoni maggiormente credibili (su cui oltre); gli elementi individuati fanno dunque dubitare della complessiva genuinità delle testimonianze;
la SI.ra , inoltre, non ha chiarito i termini e le tempistiche della propria permanenza presso Tes_1 una famiglia di Oleggio indicata da parte ricorrente;
-per individuare con maggiore sicurezza periodi ed orari di lavoro della SI.ra nel periodo di Tes_1 cui si discorre, si può fare invece riferimento alle dichiarazioni rese della teste ex Tes_3 dipendente della ricorrente, cessata al giugno 2015, della cui attendibilità non vi è invece alcun motivo di dubitare;
, che ha lavorato alle dipendenze della ricorrente già prima dell'arrivo della SI.ra e Pt_3 Tes_1 sino al giugno 2015 e che era presente sul luogo di lavoro dal mercoledì alla domenica, ha ricordato la presenza della lavoratrice -nei periodi di cui si discorre- per tre giorni alla settimana, dal venerdì alla domenica, riferendo, grosso modo, di un orario di circa 4 ore al giorno, orario che può, dunque CP_ essere valorizzato ai fini della decisione (vd. doc. 4 e verb. Ud. 17.1.24);
-c) per quanto riguarda, invece, il periodo luglio 2015-aprile 2016 ritiene il Tribunale che non vi sia adeguata prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di un orario diverso da quello risultante dai voucher;
Part
-la SI.ra e la SI.ra hanno indicato giornate ed orari non sovrapponibili;
la prima ha Tes_1 riferito di aver continuato a lavorare, in un primo momento, per tre giorni alla settimana (venerdì e sabato per 8 ore e domenica per 4) e, in un secondo momento, dal mercoledì alla domenica per 4 o 5 Part ore al giorno;
la SI.ra ha invece fatto un generico riferimento allo svolgimento di lavoro da parte della SI.ra “per tutto il periodo di causa” il venerdì, il sabato “e poi anche la Tes_1 domenica”;
-la SI.ra ha escluso che la lavoratrice abbia reso prestazioni diverse da quelle risultanti dai Tes_2 voucher;
-il SI. non ha fornito indicazioni precise, essendosi limitato a sostenere che ci fosse bisogno Pt_1 della lavoratrice per poche ore;
-gli altri testimoni nulla hanno saputo riferire circa periodi/orari della SI.ra in relazione a Tes_1 questo periodo;
-in assenza dunque di elementi probatori di segno contrario, non si può fare altro che ritenere lavorate, in relazione al periodo di cui si discorre, le ore risultanti dai voucher attivati;
si noti che per i mesi di febbraio-aprile 2016 non risultano ore attivate e tale circostanza si può spiegare con il fatto per cui la lavoratrice, nel mese di gennaio, avesse appena partorito;
-d) quanto al periodo dal 28 aprile 2016 – al 25 settembre 2016, ritiene il Tribunale che sia raggiunta la prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice , di quattro giorni di lavoro alla Tes_1 settimana, dal giovedì alla domenica, per 4 ore al giorno, per le seguenti ragioni;
- ritiene il Tribunale di poter considerare maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dal SI.
ex stagista della ricorrente per 6 mesi nel 2016, della cui attendibilità non vi è motivo di Per_2 dubitare, il quale, con riferimento al periodo in questione, ha dichiarato in sede giudiziaria, così come in sede ispettiva, che la SI.ra lavorava dal giovedì alla domenica;
Tes_1
-egli ha, inoltre, comprensibilmente sostenuto di essere stato verosimilmente più preciso al momento dell'audizione in sede ispettiva, in ordine all'orario di lavoro;
in tale contesto, temporalmente più prossimo all'accadimento dei fatti di causa, il SI. aveva individuato un orario di lavoro di Per_2 circa 4 ore al giorno e, pertanto, ritiene il Tribunale di poter valorizzare questo elemento ai fini della decisione;
la dichiarazione è, del resto, parzialmente sovrapponibile con quella del testimone SI.
anch'egli stagista, il quale ha confermato la presenza della SI.ra anche durante la Tes_4 Per_3 settimana (e non solo nei giorni di sabato e domenica);
-e) quanto al periodo 27 settembre 2016- 8 novembre 2016, ritiene il Tribunale che sia provato che la SI.ra abbia lavorato per 6 giorni alla settimana, dal martedì alla domenica, osservando Tes_1 un orario di 5 ore e mezza al giorno;
4 -è stato appurato, al proposito, che il SI. , responsabile del laboratorio di pasticceria, Parte_1 era stato operato e che nel corso del suo ricovero/assenza – che può essere ragionevolmente collocata, in base alle dichiarazioni acquisite, nel periodo di cui si discorre- la lavoratrice Tes_1 abbia considerevolmente aumentato la propria presenza in laboratorio, per eSIenze di sostituzione del titolare;
-tale circostanza viene, innanzitutto, esplicitata (seppur in termini riduttivi) dalla moglie del SI.
SI.ra , la quale ha affermato che, effettivamente, nel periodo di assenza del marito Pt_1 Tes_2 di circa due mesi era capitato che la SI.ra avesse lavorato anche in orario non “coperto” da Tes_1 voucher ed era stata retribuita, per tali ore, in contanti;
alla luce di tale dichiarazione, si ritiene quindi plausibile che tutte le ore di lavoro accertate e non retribuite con voucher siano state pagate in contanti, all'importo indicato dalla lavoratrice;
-il teste ha, inoltre, dichiarato che “… Quando arrivavo alle 7,30 lei c'era già; nell'ultimo mese, Per_2 Per_ quando io entravo alle 7 , epoca in cui il ricorrente si era operato all'anca, era che mandava avanti la pasticceria, lei arrivava presto, forse alle 5 per preparare tutta la linea, io alle 7 la trovavo lì e posso dire che lei andava alle 5 perché ci sono dei tempi tecnici di preparazione dei dolci e in questo periodo Per_ (coincidente con l'operazione del titolare) la SI.ra andava anche il martedì ed il mercoledì entrando alle 5 ed uscendo verso le 11/12…”;
-giorni della settimana ed ore lavorati, possono, dunque essere accertati nella misura sopra indicata;
-f) quanto, infine, all'ultimo periodo che viene in rilievo, ossia quello compreso tra il 9 novembre 2016 ed il 5 luglio 2017, si osserva quanto segue;
-la SI.ra , nel periodo in questione, ha lavorato alle dipendenze della ricorrente in forza di Tes_1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time;
-gli Istituti hanno contestato, anche in relazione a tale periodo, lo svolgimento di maggior orario di lavoro;
-non vi è, tuttavia, prova dell'assunto degli enti, su cui grava il relativo onere: le sole dichiarazioni della SI.ra non si ritengono, per le ragioni di cui sopra, sufficientemente attendibili e Tes_1 nessuna delle persone sentite in sede ispettiva o giudiziaria ha confermato le circostanze allegate dagli Istituti in relazione all'aspetto di cui si discorre;
Part
-in merito all'asserito svolgimento, da parte della SI.ra di ore di lavoro superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite;
-gli Istituti convenuti hanno sostenuto, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice in sede ispettiva, che ella abbia svolto svariate ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite5;
-a parere del Tribunale, tuttavia, non vi è adeguata prova di quanto sostenuto;
Part
-innanzitutto, le dichiarazioni della SI.ra non appaiono sufficientemente attendibili per tutte le ragioni sopra indicate, che qui si ribadiscono;
-in secondo luogo, nessuna delle altre persone sentite nel corso degli accertamenti ed in sede CP_ giudiziaria ha confermato gli assunti dell' e dell' CP_2
-si osserva da ultimo che la prova dello svolgimento di prestazioni lavorative per un orario superiore a quello pattuito dalle parti deve essere assai rigorosa e, infatti, è principio consolidato quello per cui
“sebbene sia onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, la valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali al riguardo espletate è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e privo di errori logici o giuridici” (ad esempio, Cass., Sez. Lav., sent. 9231/95), principi valevoli anche nei confronti degli Istituti che pretendano il pagamento di crediti di natura previdenziale fondati sullo svolgimento, da parte dei lavoratori, di orario superiore a quello contrattuale;
-tale prova è nel caso di specie, come visto, mancante;
-sulla posizione della SI.ra ; Persona_1 -sulla scorta delle considerazioni appena svolte, si ritiene che gli Istituti non abbiano fornito la prova del fatto che nelle 4 giornate di cui si discorre (vd. sopra), la lavoratrice, quantunque pagata con soli due voucher, abbia in realtà lavorato per 3 ore alla volta;
-le dichiarazioni della SI.ra non trovano alcun riscontro nelle risultanze di causa e neppure Per_1 vi è coerenza tra quanto dalla stessa dichiarato in sede ispettiva e quanto affermato in sede giudiziaria;
-la prova richiesta si ritiene, in conclusione, non raggiunta;
-sulla valutazione delle risultanze di causa;
Part 1)quanto ai contributi e ai premi richiesti in relazione alle lavoratrici SI.re e;
Per_1
-poiché non si ritengono provate le circostanze di fatto poste alla base delle richieste avanzate dagli
Istituti relativamente alle due lavoratrici di cui si discorre, deve essere dichiarato, in relazione ad esse, l'insussistenza dei crediti azionati dagli Enti convenuti con gli atti opposti;
-2) quanto ai contributi e ai premi richiesti in relazione alla lavoratrice SI.ra ; Tes_1
-come sopra accennato, gli Istituti, sulla scorta dei propri accertamenti (che in questa sede sono stati ridimensionati), hanno constatato che, sommando le retribuzioni percepite mediante voucher e quelle ricevute in contanti, la lavoratrice avrebbe superato il limite annuale consentito dalla legge per l'utilizzo della prestazione di lavoro accessorio, sin dalla fine del mese di novembre 2013 con conseguente riqualificazione, a partire da tale data, delle prestazioni rese nel periodo successivo, incluso quello del tirocinio, in prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-la ricorrente ha contestato gli esiti degli accertamenti, facendo presente, da un lato, che la SI.ra avrebbe lavorato soltanto nelle ore retribuite con voucher (circostanza smentita, vd. sopra) Tes_1 e dall'altro lato, che l'operazione di riqualificazione non sia in ogni caso corretta, perché, innanzitutto, il solo superamento dei limiti di compenso non consentirebbe, in assenza di previsione di legge, la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, occorrendo l'accertamento concreto della sussistenza di subordinazione e poiché, in secondo luogo, se, a causa del superamento dei tetti di legge, dovesse esservi la conversione, essa potrebbe verificarsi unicamente al superamento del tetto reddituale per ciascun anno civile, non “una tantum”;
-ebbene, si ritiene opportuno rammentare in termini generali la natura6 dell'istituto che viene in rilievo nella legislazione vigente all'epoca dei fatti e si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza della C. App. Napoli, n. 2995/25, che riassume l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria: “Il lavoro accessorio costituisce una speciale tipologia di rapporto di lavoro inerente a prestazioni lavorative caratterizzate, complessivamente, dall'eSIuità economica. Il lavoro accessorio, inoltre, si distingue da tutte le altre “tipologie contrattuali” per le peculiari modalità di corresponsione del compenso. Il Legislatore, infatti, ha previsto l'utilizzo obbligatorio dei c.d.
“voucher/buoni” che garantiscono una copertura contributiva ( ed assicurativa ). La disciplina CP_1 CP_2 del lavoro accessorio è contenuta nel D.Lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), art. 70 e ss., ed è stata oggetto di importanti interventi di revisione normativa, interventi susseguitisi nel tempo, ultimi dei quali apportati con la L. 92/2012 (cd. Legge Fornero), successivamente con il D.L. 76/2013 (cd. “Decreto Lavoro”) convertito in L. 99/2013, ... Con l'entrata in vigore della L 99/2013, che ha convertito il D.L. 76/2013, si è giunti a modificare inequivocabilmente la natura stessa del "lavoro accessorio". Infatti il legislatore, confermando una "interpretazione" dell'istituto già formulata dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 2013, ha espunto dall'articolo che definisce le prestazioni di lavoro accessorio (comma 1 dell'art. 70 del D. lgs. 276/2013) le parole "di natura meramente occasionale". Pertanto tale tipo di rapporto di lavoro è stato definito dai soli limiti economici dei compensi a prescindere dalla tipologia dell'attività svolta definendo il
6 Il dibattito dottrinale è stato molto vivace;
in estrema sintesi, parte della dottrina ha attribuito al lavoro occasionale accessorio natura di prestazione di fatto, giungendo ad affermarne il carattere acontrattuale;
altra parte della dottrina ha proposto una diversa ricostruzione inquadrando il lavoro accessorio nella categoria del lavoro autonomo, tuttavia, con posizioni e argomentazioni diversificate;
non sono mancati infine Autori che invece hanno ritenuto il lavoro accessorio come una fattispecie contrattuale non standard, attraverso cui instaurare (anche) rapporti di lavoro subordinato, in modo semplificato e, comunque, privi delle tutele tipiche della fattispecie ex art. 2094 c.c.. 6 "lavoro accessorio" (non più occasionale) come l'insieme delle prestazioni lavorative "che non danno luogo, con riferimento alla titolarità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare" per ogni prestatore, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo…7”;
-la normativa non ha in effetti previsto le conseguenze del mancato rispetto, da parte del
“committente” dei limiti (in primo luogo di compenso) dalla stessa indicati;
si ritiene, pertanto, imprescindibile esaminare la singola fattispecie concreta e verificarne l'effettivo svolgimento;
-nel caso di specie è stato accertato che nel corso degli anni di causa, la società ricorrente abbia ricevuto, con continuità, le prestazioni di lavoro della SI.ra , per un numero di ore superiori Tes_1
a quelle risultate retribuite con voucher;
-la lavoratrice, si è visto, a partire dalla seconda metà del 2013 e sino all'inizio del proprio tirocinio, ossia il 21 luglio 2014, ha regolarmente lavorato nel laboratorio della ricorrente, insieme al titolare SI. inizialmente per due e, successivamente, per tre giorni alla settimana (nei fine settimana Pt_1
/ anche dal venerdì), per circa 4 ore al giorno;
le ore non regolarizzate sono state retribuite in contanti: ella è stata, dunque retribuita con riferimento al tempo di lavoro svolto;
ella è sempre stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, svolgendo attività di aiuto pasticcera, osservando un orario di lavoro fisso e dunque predeterminato, con continuità temporale e con modalità prestabilite (il teste ha indicato tra le sue mansioni “farcire le bignole, metterle nei Testimone_5 pirottini e [effettuare] qualche preparazione per le torte, non aveva all'epoca la competenza per poter fare altro”, sotto il potere organizzativo e direttivo del SI. ; Tes_6
-non vi è dubbio che le prestazioni rese dalla lavoratrice siano state di natura subordinata, posto che
– a fronte degli elementi appena dianzi indicati – non è emersa alcuna evidenza di segno contrario che consenta di poter ricondurre le prestazioni rese dalla SI.ra a favore della ricorrente Tes_1 nell'ambito del lavoro autonomo;
-alla luce di tale conclusione, la verifica del rispetto, da parte della società, dei limiti di compenso erogabili alla lavoratrice assume rilevanza preminente;
infatti, a fronte dello svolgimento di prestazioni di lavoro di natura subordinata, affinchè le stesse possano essere ricondotte al rapporto di cui all'art. 70 d. lgs. 276/03 (con esclusione, quindi, dell'applicazione della disciplina e, soprattutto, delle tutele previste per il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 c.c.), ritiene il Tribunale che sia indispensabile il rispetto dei limiti imposti dalla norma di cui al d. lgs. sopra menzionato, primi tra tutti i limiti di compenso erogabile che, come visto, è l'elemento caratterizzante la fattispecie astratta di cui si discorre;
-nel caso in esame, appare corretto il ragionamento astratto seguito dagli ispettori, i quali, per verificare il rispetto dei limiti di compenso, hanno sommato il valore dei voucher attivati e quello degli importi ricevuti dalla lavoratrice8, a fronte della chiara finalità elusiva dei limiti quantitativi previsti dalla norma attuata attraverso il pagamento in contanti delle ore non dichiarate;
-si ritiene, inoltre, corretto il calcolo effettuato in base all'importo ricevuto nell'anno solare -e non in quello civile così come prospettato dalla ricorrente-, tenuto conto del tenore della norma di cui all'art. 70 d. lgs. 276/03 vigente all'epoca dei fatti oggetto di causa;
-il Tribunale ritiene, inoltre, che non sia corretto il ragionamento proposto da parte attrice, secondo cui si dovrebbe, eventualmente, verificare il superamento dei “tetti” di compenso erogabili anno per
7 A normativa è stata, in seguito, sostituita, con decorrenza 25.6.15, attraverso l'introduzione dell'art. 48 d. lgs. 81/15 (abrogato, poi, dalla l. 49/2017), in forza del quale “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma…”.
7 anno e non “una tantum”; a fronte, infatti, dello svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato continuative, deve ritenersi, per evitare l'elusione della norma di cui all'art. 70, che non appena, nel corso dell'anno solare, il limite di compensi sia superato, le successive prestazioni, ricadenti anche in periodi successivi all'anno, debbano essere considerate di natura subordinata, nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, qualora non emergano -e nel caso di specie non sono emersi- elementi che facciano propendere nel senso dell'avvenuta conclusione di una diversa tipologia di rapporto;
-se, poi, il superamento dei compensi abbia determinato la riqualificazione del rapporto, è chiaro che debba essere riqualificato anche il successivo rapporto di tirocinio: qualora, infatti, il tirocinante possegga la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del tirocinio, avendo espletato in precedenza analoga attività presso lo stesso datore di lavoro, il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa, con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
-ebbene, fatte queste premesse, si osserva quanto segue;
-effettuando il conteggio secondo i criteri sopra descritti, corretti in astratto, ma sulla base delle ore di lavoro effettivamente accertate (come sopra indicate), risulta9 l'avvenuto superamento dei compensi erogabili, sin da prima dell'avvio del tirocinio, fatto che determina, per le ragioni esposte, le riqualificazioni dei rapporti di lavoro accessorio e di tirocinio;
CP_
-da tale riqualificazione derivano crediti in capo all' ed in capo all' CP_2 CP_
-la misura di tali crediti può essere determinata rispettivamente in euro 8.32310 a favore dell' ed in euro 552,87 a favore dell' posto che -pur sempre contestando i presupposti sull'an debeatur- CP_2 all'udienza del 9.7.25, la ricorrente non ha contestato l'esattezza contabile dei conteggi proposti dagli Istituti, i quali possono essere, pertanto, posti alla base della presente decisione;
-non sono, del resto, fondate le eccezioni di decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999 né di prescrizione dei diritti relativamente agli anni 2014-2016 sollevate nei confronti dell' CP_2
-l'eccezione ex art. 25 è, in via assorbente, inammissibile in quanto tardiva, dovendo la stessa essere proposta nel termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo (termine in questo caso ampiamente decorso);
-l'eccezione di prescrizione è poi infondata, stante l'interruzione della stessa mediante la notifica, nell'anno 2018, del verbale di accertamento;
-quanto, infine, alla richiesta di compensazione del credito degli Enti, con un proprio controcredito, si osserva quanto segue;
CP_
-la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata compensata, nei confronti dell' la somma di euro 3.860, ritendo di avere il diritto al rimborso dei voucher utilizzati, il cui importo totale ammonterebbe a quello indicato;
-la richiesta non può trovare accoglimento, poiché l'importo complessivo dei voucher attivati è per CP_ gran parte costituito dalla retribuzione spettante al lavoratore;
l'importo versato a favore dell' non è stato in alcun modo individuato dalle parti e non si hanno, dunque, elementi per procedere alla relativa liquidazione;
-nei confronti dell' la richiesta di compensazione è stata, invece, formulata in termini più CP_2 corretti, poiché (nelle conclusioni) è stato indicato l'ammontare del controcredito, pari ad euro 3.860 x 7%= 270,20 euro;
l'importo anzidetto, non contestato dall' e comunque corretto, potrà essere CP_2 pertanto compensato con il credito dell' CP_2
-in conclusione, quindi, si dovrà procedere nei seguenti termini;
-l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, ma la ricorrente deve essere condannata a CP_ pagare a favore dell' l'importo di euro 8.323;
-la cartella opposta deve essere annullata, ma la ricorrente deve essere condannata a pagare a CP_2 favore dell' l'importo di euro 282,67, già operata la compensazione;
CP_2 -quanto alle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-annulla l'avviso di addebito n. 43220190000263175000; CP_
-condanna la ricorrente a pagare, a favore dell' l'importo di euro 8.323, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
-annulla la cartella di pagamento n. 13220220000268082000;
-condanna la ricorrente a pagare, a favore dell' l'importo di euro 282,67, oltre interessi legali CP_2 dalla data della decisione al saldo;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 24/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Si veda sul punto la nota n. 3 di cui sopra.
5 8 6 euro all'ora dichiarati, importo, peraltro, sensibilmente inferiore a quello del voucher. 9 anche secondo parte attrice, vd. nota 15.5.25, in cui fa presente che per l'anno 2014 il superamento sarebbe avvenuto circa una settimana prima dell'inizio del tirocinio. 10 di cui euro 8.141 a titolo di contribuzione evasa e sanzioni + euro 182 per ulteriori sanzioni.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 24/07/2025 nelle cause riunite RG n. 255/2019 e 411/2022 promosse da
, assistito Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. CLAUDIO VALERIO SAVANCO Ricorrente Contro
, assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_2
, , assistito dall'avv. LORENA FIORDELMONDO CP_2 P.IVA_3
Convenuti
Conclusioni: come in atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-la società ricorrente, con distinti ricorsi successivamente riuniti, si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di GL, contestando gli esiti degli accertamenti ispettivi di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. VC00000/2018-862-01 del 29.08.2018, sulla base dei quali sono CP_ stati emessi l'avviso di addebito n. 43220190000263175000 e la cartella di pagamento n. CP_2
13220220000268082000, impugnati ex art. 24 d. lgs. 46/1999;
-gli Istituti, costituendosi nei giudizi, hanno contestato la fondatezza delle domande;
-la causa, istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata discussa oralmente all'udienza del 9 luglio 2025 e trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Considerato che:
-sull'esito degli accertamenti ispettivi;
-sono state contestate le posizioni di tre lavoratrici impiegate presso la ricorrente nei termini oltre indicati ed è stata chiesta, in relazione ad esse, la contribuzione non versata (oltre sanzioni);
-S.ra Testimone_1 1) la lavoratrice avrebbe svolto prestazioni di lavoro irregolari, senza l'attivazione di voucher nelle giornate di cui a p. 6 verbale, nei mesi da agosto a novembre 2013;
2) ella, nel periodo compreso tra settembre e novembre 2013, nelle altre giornate meglio specificate a p. 6 del verbale - giornate in cui la ricorrente aveva attivato voucher per la lavoratrice- avrebbe lavorato per un numero superiore di ore rispetto a quelle in relazione a cui erano stati attivati i voucher e sarebbe stata pagata per le ore ulteriori, in contanti, nella misura di 6 euro l'ora (vd. pp. 2- 3 verbale);
3) sommando le retribuzioni percepite mediante voucher e quelle ricevute in contanti, la lavoratrice avrebbe superato il limite annuale consentito dalla legge per l'utilizzo della prestazione di lavoro accessorio, sin dalla fine del mese di novembre 2013;
4) di qui, la riqualificazione, a partire dal mese di dicembre 2013, del lavoro accessorio prestato, in lavoro subordinato a tempo indeterminato1; 1 la lavoratrice ha lavorato mediante voucher sia prima sia dopo lo svolgimento del tirocinio di cui al punto
5. 1 5) e la riqualificazione del tirocinio svolto dal 21.7.2014 al 21.01.2015 in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
6) la lavoratrice, dal 9.11.16 al 5.7.17, ha lavorato alle dipendenze della ricorrente in forza di lavoro subordinato a tempo indeterminato p.t. 10 h. settimanali;
ella avrebbe, in realtà, osservato un orario di lavoro nettamente superiore (vd. pp. 2 e 6 verbale)2;
-S.ra ; Parte_2
-la lavoratrice - assunta inizialmente, in data 5.2.13, come apprendista banconiera/aiuto pasticcera, per 30 h settimanali, ridotte a 24 dal 1.10.2014 e, successivamente, come operaia banconiera per 24 h/sett. – avrebbe sempre osservato un maggior orario non registrato3, retribuito in contanti;
-S.ra ; Persona_1
-ella avrebbe lavorato con voucher nei giorni 28/02/2016, 06/03/2016, 12/03/2016, 20/03/2016, per 3 ore al giorno, alle 7,30 alle 10,30 quale addetta al banco e al servizio ai tavoli;
per tale attività avrebbe ricevuto, per ogni giornata di lavoro di tre ore, soltanto 2 voucher;
-di qui la richiesta della maggiore contribuzione, connessa alla riqualificazione dei rapporti (per la SI.ra ) ed al maggior orario osservato;
Tes_1
-sulla ricostruzione in punto fatto operata dalla ricorrente;
-la società ricorrente ha escluso di aver impiegato la lavoratrice in giornate e per orari Tes_1 ulteriori rispetto a quelli risultanti dai voucher attivati;
-ha contestato di aver retribuito la lavoratrice nei termini descritti in sede ispettiva (in parte con voucher ed in parte in contanti); Part
-ha negato che la lavoratrice abbia svolto un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente pattuito;
-ha negato di aver fatto lavorare la lavoratrice per un orario superiore a quello risultante dai Per_1 voucher e di averla retribuita, per l'ora al dì non “coperta” da voucher, in contanti;
-sulle risultanze di causa;
-ebbene, dall'esame delle risultanze di causa, il Tribunale ritiene provate le seguenti circostanze;
2 La lavoratrice -secondo la prospettazione di cui al verbale, avrebbe, pertanto lavorato nei seguenti Tes_1 termini:
-tra settembre e novembre 2013: 15 giornate in nero;
-dal 19 lug. 2013 al 31 agosto 2013: venerdì e sabato, 8 h/g, con pagamento in minima parte con voucher e per il resto in contanti;
-dal dic. 2013 al lug. 2014: venerdì, sabato e domenica, 20 h/sett., con le medesime modalità di pagamento;
-dal 21 lug. 14 al 20 gen. 2015: tirocinio di 30 h/sett;
-dal 21 genn. 2015 al 21 ottobre 2015: venerdì, sabato e domenica, 20 h/sett., con le modalità di pagamento di cui sopra;
-dal 22 ottobre 2015 al 10 gennaio 2016: dal mercoledì alla domenica, 24 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-assenza per maternità sino al 27 aprile 16;
-28 aprile – 11 settembre 2016: dal giovedì alla domenica, 16 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-15 settembre -25 settembre 2016: dal mercoledì alla domenica, 20 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-26 settembre – 8 novembre 2016: dal martedì alla domenica, 42 h/sett., con le stesse modalità di pagamento;
-9 novembre 2016-5 lug. 2017: lavoro subordinato, con svolgimento di 32 h/sett. (mart.-dom-) dal 9.11.26 al 31.12.16 e di 24 h/sett. (lun.-dom.) dal 1.1.17 al 1.7.17; Par 3 la lavoratrice secondo gli ispettori, avrebbe lavorato nei seguenti termini:
-dal 01/10/2014 al 06/03/2017 dal martedì alla domenica con la seguente distribuzione di orario: il martedì e il mercoledì dalle 8.00 alle 10,30 e dalle 15,30 alle 19,30; il giovedì dalle ore 6,30 alle 10,00; il venerdì dalle
8.00 alle 10,30 e dalle 15.00 alle 19,30; il sabato dalle 8.00 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 19,30; la domenica dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00; per un totale di 39 ore settimanali.
- dal 07/03/2017 al 31/12/2017 il lunedì al posto del martedì dalle 6,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 19,30 e il giovedì solo al pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30, per un totale di 44 ore settimanali. 2 -in merito alle prestazioni rese dalla SI.ra quale aiuto - pasticcera addetta al Tes_1 laboratorio della società ricorrente;
-innanzitutto, non si ritiene che vi sia sufficiente prova dello svolgimento, da parte della SI.ra
, di prestazioni di lavoro “in nero” nelle giornate di cui al verbale;
Tes_1 CP_
-la lavoratrice, in sede di richiesta di intervento all' (doc. 2 , aveva fatto riferimento, CP_3 peraltro non puntuale, allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore della ricorrente “senza alcun tipo di contratto”; in sede giudiziale, la stessa ha riferito che “rarissimamente ho lavorato senza i voucher, qualche ora era sempre coperta” (ud. 2.5.23); nessuna delle altre persone sentite, tanto in sede ispettiva, quanto in quella giudiziaria, ha saputo riferire circostanze nel senso prospettato dagli Istituti;
la prova dello svolgimento di lavoro irregolare è dunque mancante;
-quanto ai periodi successivi, sulla base delle ragioni che saranno oltre illustrate, si ritiene che la SI.ra abbia lavorato: Tes_1
-a) nel periodo tra agosto e dicembre 2013, nei soli giorni per i quali è stato attivato il voucher (vd. provvedimento del Tribunale del 25.2.25), per 4 ore alla volta;
-b) nel periodo tra febbraio 2014 e l'inizio del tirocinio (durato dal 21 luglio 2014 al 21 gennaio
2015) e nel periodo successivo alla fine del tirocinio compreso tra il 30 gennaio ed il 30 giugno 2015 ella abbia lavorato per tre giorni alla settimana, 4 ore al giorno;
-si rileva, con riguardo ai periodi in questione, che le dichiarazioni acquisite -salvo per quanto sarà oltre specificato- non conducono ad esiti sufficientemente convincenti;
-i testi e moglie e figlio del legale rappresentante della ricorrente, la cui Tes_2 Pt_1 attendibilità deve essere valutata con particolare rigore, hanno dichiarato che inizialmente la lavoratrice avesse lavorato per soli due giorni e per non più di due ore/qualche ora;
la teste Tes_2 ha inoltre dichiarato che dopo il tirocinio la lavoratrice fosse andata in laboratorio venerdì, sabato e poi domenica mattina, talvolta in altri giorni della settimana, ma dipendeva “perché non tutte le settimane erano uguali” e, comunque, nei sole giornate e con i soli orari risultanti dai voucher;
Part
-la teste e la teste la cui attendibilità deve, anch'essa, essere vagliata con particolare Tes_1 attenzione, essendo le persone direttamente coinvolte e in relazione a cui gli esiti della controversia non sono del tutto indifferenti, hanno riferito, invece, di maggiori orari;
-la SI.ra , nella richiesta di intervento, aveva fatto riferimento agli orari e alle giornate Tes_1 indicate nella nota 24; in sede giudiziaria ha invece riferito periodi e orari parzialmente diversi, ha sostenuto di non aver conservato i documenti che aveva portato con sé al momento della r.i., in cui aveva segnato periodi e orari lavorati e ha fatto riferimento ad una specifica circostanza mai esplicitata in precedenza, ossia di aver ricevuto il pagamento delle ore non coperte da voucher, da parte della SI.ra , con denaro contante contenuto all'interno di fazzolettini del bar;
ha Tes_2 comunque riferito di aver lavorato per otto ore alla volta, salvo, forse la domenica, in cui lavorava 4 ore;
Part
-la teste ha affermato, in sede ispettiva, che la SI.ra lavorava sabato e domenica dalle Tes_1
7-7,30 alle 12-12,30, mentre in sede giudiziale ha sostenuto che dapprima la collega lavorasse solo il venerdì e il sabato, e, successivamente anche la domenica, almeno dalle 8 alle 11,30; anche la Part SI.ra per la prima volta in udienza (la stessa in cui è stata sentita la SI.ra ) ha fatto Tes_1 riferimento al ricevimento di contanti all'interno dei fazzolettini di cui sopra;
-le dichiarazioni delle persone indicate non appaiono, come detto, particolarmente attendibili;
-i testi e hanno infatti avuto la tendenza minimizzare le circostanze contestate alla Tes_2 Pt_1 società e a sostenere la correttezza dell'operato della stessa, con il possibile intento di contenere il più possibile l'eventuale debito della società del rispettivo coniuge/padre; Part
-le dichiarazioni delle SI.re e si rivelano anch'esse poco attendibili: le testimoni hanno Tes_1 ripetuto e confermato dettagli che ricordare appare davvero inverosimile ed entrambe hanno fatto riferimenti ad un dettaglio (quello dei fazzoletti) mai precedentemente riportato e curiosamente 4 Ella aveva fatto inizialmente riferimento a due giorni alla settimana che- sostanzialmente -corrispondono ai giorni attivati con i voucher, pur dichiarando un numero di ore superiori (vd. r.i.). 3 riferito da entrambe alla stessa udienza;
le loro dichiarazioni, inoltre, presentano contraddizioni intrinseche (si veda sopra) e rispetto a quelle di altri testimoni maggiormente credibili (su cui oltre); gli elementi individuati fanno dunque dubitare della complessiva genuinità delle testimonianze;
la SI.ra , inoltre, non ha chiarito i termini e le tempistiche della propria permanenza presso Tes_1 una famiglia di Oleggio indicata da parte ricorrente;
-per individuare con maggiore sicurezza periodi ed orari di lavoro della SI.ra nel periodo di Tes_1 cui si discorre, si può fare invece riferimento alle dichiarazioni rese della teste ex Tes_3 dipendente della ricorrente, cessata al giugno 2015, della cui attendibilità non vi è invece alcun motivo di dubitare;
, che ha lavorato alle dipendenze della ricorrente già prima dell'arrivo della SI.ra e Pt_3 Tes_1 sino al giugno 2015 e che era presente sul luogo di lavoro dal mercoledì alla domenica, ha ricordato la presenza della lavoratrice -nei periodi di cui si discorre- per tre giorni alla settimana, dal venerdì alla domenica, riferendo, grosso modo, di un orario di circa 4 ore al giorno, orario che può, dunque CP_ essere valorizzato ai fini della decisione (vd. doc. 4 e verb. Ud. 17.1.24);
-c) per quanto riguarda, invece, il periodo luglio 2015-aprile 2016 ritiene il Tribunale che non vi sia adeguata prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di un orario diverso da quello risultante dai voucher;
Part
-la SI.ra e la SI.ra hanno indicato giornate ed orari non sovrapponibili;
la prima ha Tes_1 riferito di aver continuato a lavorare, in un primo momento, per tre giorni alla settimana (venerdì e sabato per 8 ore e domenica per 4) e, in un secondo momento, dal mercoledì alla domenica per 4 o 5 Part ore al giorno;
la SI.ra ha invece fatto un generico riferimento allo svolgimento di lavoro da parte della SI.ra “per tutto il periodo di causa” il venerdì, il sabato “e poi anche la Tes_1 domenica”;
-la SI.ra ha escluso che la lavoratrice abbia reso prestazioni diverse da quelle risultanti dai Tes_2 voucher;
-il SI. non ha fornito indicazioni precise, essendosi limitato a sostenere che ci fosse bisogno Pt_1 della lavoratrice per poche ore;
-gli altri testimoni nulla hanno saputo riferire circa periodi/orari della SI.ra in relazione a Tes_1 questo periodo;
-in assenza dunque di elementi probatori di segno contrario, non si può fare altro che ritenere lavorate, in relazione al periodo di cui si discorre, le ore risultanti dai voucher attivati;
si noti che per i mesi di febbraio-aprile 2016 non risultano ore attivate e tale circostanza si può spiegare con il fatto per cui la lavoratrice, nel mese di gennaio, avesse appena partorito;
-d) quanto al periodo dal 28 aprile 2016 – al 25 settembre 2016, ritiene il Tribunale che sia raggiunta la prova dello svolgimento, da parte della lavoratrice , di quattro giorni di lavoro alla Tes_1 settimana, dal giovedì alla domenica, per 4 ore al giorno, per le seguenti ragioni;
- ritiene il Tribunale di poter considerare maggiormente attendibili le dichiarazioni rese dal SI.
ex stagista della ricorrente per 6 mesi nel 2016, della cui attendibilità non vi è motivo di Per_2 dubitare, il quale, con riferimento al periodo in questione, ha dichiarato in sede giudiziaria, così come in sede ispettiva, che la SI.ra lavorava dal giovedì alla domenica;
Tes_1
-egli ha, inoltre, comprensibilmente sostenuto di essere stato verosimilmente più preciso al momento dell'audizione in sede ispettiva, in ordine all'orario di lavoro;
in tale contesto, temporalmente più prossimo all'accadimento dei fatti di causa, il SI. aveva individuato un orario di lavoro di Per_2 circa 4 ore al giorno e, pertanto, ritiene il Tribunale di poter valorizzare questo elemento ai fini della decisione;
la dichiarazione è, del resto, parzialmente sovrapponibile con quella del testimone SI.
anch'egli stagista, il quale ha confermato la presenza della SI.ra anche durante la Tes_4 Per_3 settimana (e non solo nei giorni di sabato e domenica);
-e) quanto al periodo 27 settembre 2016- 8 novembre 2016, ritiene il Tribunale che sia provato che la SI.ra abbia lavorato per 6 giorni alla settimana, dal martedì alla domenica, osservando Tes_1 un orario di 5 ore e mezza al giorno;
4 -è stato appurato, al proposito, che il SI. , responsabile del laboratorio di pasticceria, Parte_1 era stato operato e che nel corso del suo ricovero/assenza – che può essere ragionevolmente collocata, in base alle dichiarazioni acquisite, nel periodo di cui si discorre- la lavoratrice Tes_1 abbia considerevolmente aumentato la propria presenza in laboratorio, per eSIenze di sostituzione del titolare;
-tale circostanza viene, innanzitutto, esplicitata (seppur in termini riduttivi) dalla moglie del SI.
SI.ra , la quale ha affermato che, effettivamente, nel periodo di assenza del marito Pt_1 Tes_2 di circa due mesi era capitato che la SI.ra avesse lavorato anche in orario non “coperto” da Tes_1 voucher ed era stata retribuita, per tali ore, in contanti;
alla luce di tale dichiarazione, si ritiene quindi plausibile che tutte le ore di lavoro accertate e non retribuite con voucher siano state pagate in contanti, all'importo indicato dalla lavoratrice;
-il teste ha, inoltre, dichiarato che “… Quando arrivavo alle 7,30 lei c'era già; nell'ultimo mese, Per_2 Per_ quando io entravo alle 7 , epoca in cui il ricorrente si era operato all'anca, era che mandava avanti la pasticceria, lei arrivava presto, forse alle 5 per preparare tutta la linea, io alle 7 la trovavo lì e posso dire che lei andava alle 5 perché ci sono dei tempi tecnici di preparazione dei dolci e in questo periodo Per_ (coincidente con l'operazione del titolare) la SI.ra andava anche il martedì ed il mercoledì entrando alle 5 ed uscendo verso le 11/12…”;
-giorni della settimana ed ore lavorati, possono, dunque essere accertati nella misura sopra indicata;
-f) quanto, infine, all'ultimo periodo che viene in rilievo, ossia quello compreso tra il 9 novembre 2016 ed il 5 luglio 2017, si osserva quanto segue;
-la SI.ra , nel periodo in questione, ha lavorato alle dipendenze della ricorrente in forza di Tes_1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time;
-gli Istituti hanno contestato, anche in relazione a tale periodo, lo svolgimento di maggior orario di lavoro;
-non vi è, tuttavia, prova dell'assunto degli enti, su cui grava il relativo onere: le sole dichiarazioni della SI.ra non si ritengono, per le ragioni di cui sopra, sufficientemente attendibili e Tes_1 nessuna delle persone sentite in sede ispettiva o giudiziaria ha confermato le circostanze allegate dagli Istituti in relazione all'aspetto di cui si discorre;
Part
-in merito all'asserito svolgimento, da parte della SI.ra di ore di lavoro superiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite;
-gli Istituti convenuti hanno sostenuto, in base alle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice in sede ispettiva, che ella abbia svolto svariate ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle contrattualmente pattuite5;
-a parere del Tribunale, tuttavia, non vi è adeguata prova di quanto sostenuto;
Part
-innanzitutto, le dichiarazioni della SI.ra non appaiono sufficientemente attendibili per tutte le ragioni sopra indicate, che qui si ribadiscono;
-in secondo luogo, nessuna delle altre persone sentite nel corso degli accertamenti ed in sede CP_ giudiziaria ha confermato gli assunti dell' e dell' CP_2
-si osserva da ultimo che la prova dello svolgimento di prestazioni lavorative per un orario superiore a quello pattuito dalle parti deve essere assai rigorosa e, infatti, è principio consolidato quello per cui
“sebbene sia onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, la valutazione dell'attendibilità delle prove testimoniali al riguardo espletate è rimessa al prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e privo di errori logici o giuridici” (ad esempio, Cass., Sez. Lav., sent. 9231/95), principi valevoli anche nei confronti degli Istituti che pretendano il pagamento di crediti di natura previdenziale fondati sullo svolgimento, da parte dei lavoratori, di orario superiore a quello contrattuale;
-tale prova è nel caso di specie, come visto, mancante;
-sulla posizione della SI.ra ; Persona_1 -sulla scorta delle considerazioni appena svolte, si ritiene che gli Istituti non abbiano fornito la prova del fatto che nelle 4 giornate di cui si discorre (vd. sopra), la lavoratrice, quantunque pagata con soli due voucher, abbia in realtà lavorato per 3 ore alla volta;
-le dichiarazioni della SI.ra non trovano alcun riscontro nelle risultanze di causa e neppure Per_1 vi è coerenza tra quanto dalla stessa dichiarato in sede ispettiva e quanto affermato in sede giudiziaria;
-la prova richiesta si ritiene, in conclusione, non raggiunta;
-sulla valutazione delle risultanze di causa;
Part 1)quanto ai contributi e ai premi richiesti in relazione alle lavoratrici SI.re e;
Per_1
-poiché non si ritengono provate le circostanze di fatto poste alla base delle richieste avanzate dagli
Istituti relativamente alle due lavoratrici di cui si discorre, deve essere dichiarato, in relazione ad esse, l'insussistenza dei crediti azionati dagli Enti convenuti con gli atti opposti;
-2) quanto ai contributi e ai premi richiesti in relazione alla lavoratrice SI.ra ; Tes_1
-come sopra accennato, gli Istituti, sulla scorta dei propri accertamenti (che in questa sede sono stati ridimensionati), hanno constatato che, sommando le retribuzioni percepite mediante voucher e quelle ricevute in contanti, la lavoratrice avrebbe superato il limite annuale consentito dalla legge per l'utilizzo della prestazione di lavoro accessorio, sin dalla fine del mese di novembre 2013 con conseguente riqualificazione, a partire da tale data, delle prestazioni rese nel periodo successivo, incluso quello del tirocinio, in prestazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-la ricorrente ha contestato gli esiti degli accertamenti, facendo presente, da un lato, che la SI.ra avrebbe lavorato soltanto nelle ore retribuite con voucher (circostanza smentita, vd. sopra) Tes_1 e dall'altro lato, che l'operazione di riqualificazione non sia in ogni caso corretta, perché, innanzitutto, il solo superamento dei limiti di compenso non consentirebbe, in assenza di previsione di legge, la trasformazione del rapporto di lavoro accessorio in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, occorrendo l'accertamento concreto della sussistenza di subordinazione e poiché, in secondo luogo, se, a causa del superamento dei tetti di legge, dovesse esservi la conversione, essa potrebbe verificarsi unicamente al superamento del tetto reddituale per ciascun anno civile, non “una tantum”;
-ebbene, si ritiene opportuno rammentare in termini generali la natura6 dell'istituto che viene in rilievo nella legislazione vigente all'epoca dei fatti e si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza della C. App. Napoli, n. 2995/25, che riassume l'interpretazione giurisprudenziale maggioritaria: “Il lavoro accessorio costituisce una speciale tipologia di rapporto di lavoro inerente a prestazioni lavorative caratterizzate, complessivamente, dall'eSIuità economica. Il lavoro accessorio, inoltre, si distingue da tutte le altre “tipologie contrattuali” per le peculiari modalità di corresponsione del compenso. Il Legislatore, infatti, ha previsto l'utilizzo obbligatorio dei c.d.
“voucher/buoni” che garantiscono una copertura contributiva ( ed assicurativa ). La disciplina CP_1 CP_2 del lavoro accessorio è contenuta nel D.Lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi), art. 70 e ss., ed è stata oggetto di importanti interventi di revisione normativa, interventi susseguitisi nel tempo, ultimi dei quali apportati con la L. 92/2012 (cd. Legge Fornero), successivamente con il D.L. 76/2013 (cd. “Decreto Lavoro”) convertito in L. 99/2013, ... Con l'entrata in vigore della L 99/2013, che ha convertito il D.L. 76/2013, si è giunti a modificare inequivocabilmente la natura stessa del "lavoro accessorio". Infatti il legislatore, confermando una "interpretazione" dell'istituto già formulata dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 4 del 2013, ha espunto dall'articolo che definisce le prestazioni di lavoro accessorio (comma 1 dell'art. 70 del D. lgs. 276/2013) le parole "di natura meramente occasionale". Pertanto tale tipo di rapporto di lavoro è stato definito dai soli limiti economici dei compensi a prescindere dalla tipologia dell'attività svolta definendo il
6 Il dibattito dottrinale è stato molto vivace;
in estrema sintesi, parte della dottrina ha attribuito al lavoro occasionale accessorio natura di prestazione di fatto, giungendo ad affermarne il carattere acontrattuale;
altra parte della dottrina ha proposto una diversa ricostruzione inquadrando il lavoro accessorio nella categoria del lavoro autonomo, tuttavia, con posizioni e argomentazioni diversificate;
non sono mancati infine Autori che invece hanno ritenuto il lavoro accessorio come una fattispecie contrattuale non standard, attraverso cui instaurare (anche) rapporti di lavoro subordinato, in modo semplificato e, comunque, privi delle tutele tipiche della fattispecie ex art. 2094 c.c.. 6 "lavoro accessorio" (non più occasionale) come l'insieme delle prestazioni lavorative "che non danno luogo, con riferimento alla titolarità dei committenti, a compensi superiori a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare" per ogni prestatore, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo…7”;
-la normativa non ha in effetti previsto le conseguenze del mancato rispetto, da parte del
“committente” dei limiti (in primo luogo di compenso) dalla stessa indicati;
si ritiene, pertanto, imprescindibile esaminare la singola fattispecie concreta e verificarne l'effettivo svolgimento;
-nel caso di specie è stato accertato che nel corso degli anni di causa, la società ricorrente abbia ricevuto, con continuità, le prestazioni di lavoro della SI.ra , per un numero di ore superiori Tes_1
a quelle risultate retribuite con voucher;
-la lavoratrice, si è visto, a partire dalla seconda metà del 2013 e sino all'inizio del proprio tirocinio, ossia il 21 luglio 2014, ha regolarmente lavorato nel laboratorio della ricorrente, insieme al titolare SI. inizialmente per due e, successivamente, per tre giorni alla settimana (nei fine settimana Pt_1
/ anche dal venerdì), per circa 4 ore al giorno;
le ore non regolarizzate sono state retribuite in contanti: ella è stata, dunque retribuita con riferimento al tempo di lavoro svolto;
ella è sempre stata stabilmente inserita nell'organizzazione aziendale, svolgendo attività di aiuto pasticcera, osservando un orario di lavoro fisso e dunque predeterminato, con continuità temporale e con modalità prestabilite (il teste ha indicato tra le sue mansioni “farcire le bignole, metterle nei Testimone_5 pirottini e [effettuare] qualche preparazione per le torte, non aveva all'epoca la competenza per poter fare altro”, sotto il potere organizzativo e direttivo del SI. ; Tes_6
-non vi è dubbio che le prestazioni rese dalla lavoratrice siano state di natura subordinata, posto che
– a fronte degli elementi appena dianzi indicati – non è emersa alcuna evidenza di segno contrario che consenta di poter ricondurre le prestazioni rese dalla SI.ra a favore della ricorrente Tes_1 nell'ambito del lavoro autonomo;
-alla luce di tale conclusione, la verifica del rispetto, da parte della società, dei limiti di compenso erogabili alla lavoratrice assume rilevanza preminente;
infatti, a fronte dello svolgimento di prestazioni di lavoro di natura subordinata, affinchè le stesse possano essere ricondotte al rapporto di cui all'art. 70 d. lgs. 276/03 (con esclusione, quindi, dell'applicazione della disciplina e, soprattutto, delle tutele previste per il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 c.c.), ritiene il Tribunale che sia indispensabile il rispetto dei limiti imposti dalla norma di cui al d. lgs. sopra menzionato, primi tra tutti i limiti di compenso erogabile che, come visto, è l'elemento caratterizzante la fattispecie astratta di cui si discorre;
-nel caso in esame, appare corretto il ragionamento astratto seguito dagli ispettori, i quali, per verificare il rispetto dei limiti di compenso, hanno sommato il valore dei voucher attivati e quello degli importi ricevuti dalla lavoratrice8, a fronte della chiara finalità elusiva dei limiti quantitativi previsti dalla norma attuata attraverso il pagamento in contanti delle ore non dichiarate;
-si ritiene, inoltre, corretto il calcolo effettuato in base all'importo ricevuto nell'anno solare -e non in quello civile così come prospettato dalla ricorrente-, tenuto conto del tenore della norma di cui all'art. 70 d. lgs. 276/03 vigente all'epoca dei fatti oggetto di causa;
-il Tribunale ritiene, inoltre, che non sia corretto il ragionamento proposto da parte attrice, secondo cui si dovrebbe, eventualmente, verificare il superamento dei “tetti” di compenso erogabili anno per
7 A normativa è stata, in seguito, sostituita, con decorrenza 25.6.15, attraverso l'introduzione dell'art. 48 d. lgs. 81/15 (abrogato, poi, dalla l. 49/2017), in forza del quale “Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma…”.
7 anno e non “una tantum”; a fronte, infatti, dello svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato continuative, deve ritenersi, per evitare l'elusione della norma di cui all'art. 70, che non appena, nel corso dell'anno solare, il limite di compensi sia superato, le successive prestazioni, ricadenti anche in periodi successivi all'anno, debbano essere considerate di natura subordinata, nell'ambito di un unico rapporto contrattuale, qualora non emergano -e nel caso di specie non sono emersi- elementi che facciano propendere nel senso dell'avvenuta conclusione di una diversa tipologia di rapporto;
-se, poi, il superamento dei compensi abbia determinato la riqualificazione del rapporto, è chiaro che debba essere riqualificato anche il successivo rapporto di tirocinio: qualora, infatti, il tirocinante possegga la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del tirocinio, avendo espletato in precedenza analoga attività presso lo stesso datore di lavoro, il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa, con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
-ebbene, fatte queste premesse, si osserva quanto segue;
-effettuando il conteggio secondo i criteri sopra descritti, corretti in astratto, ma sulla base delle ore di lavoro effettivamente accertate (come sopra indicate), risulta9 l'avvenuto superamento dei compensi erogabili, sin da prima dell'avvio del tirocinio, fatto che determina, per le ragioni esposte, le riqualificazioni dei rapporti di lavoro accessorio e di tirocinio;
CP_
-da tale riqualificazione derivano crediti in capo all' ed in capo all' CP_2 CP_
-la misura di tali crediti può essere determinata rispettivamente in euro 8.32310 a favore dell' ed in euro 552,87 a favore dell' posto che -pur sempre contestando i presupposti sull'an debeatur- CP_2 all'udienza del 9.7.25, la ricorrente non ha contestato l'esattezza contabile dei conteggi proposti dagli Istituti, i quali possono essere, pertanto, posti alla base della presente decisione;
-non sono, del resto, fondate le eccezioni di decadenza ex art. 25 d. lgs. 46/1999 né di prescrizione dei diritti relativamente agli anni 2014-2016 sollevate nei confronti dell' CP_2
-l'eccezione ex art. 25 è, in via assorbente, inammissibile in quanto tardiva, dovendo la stessa essere proposta nel termine di 20 giorni decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo (termine in questo caso ampiamente decorso);
-l'eccezione di prescrizione è poi infondata, stante l'interruzione della stessa mediante la notifica, nell'anno 2018, del verbale di accertamento;
-quanto, infine, alla richiesta di compensazione del credito degli Enti, con un proprio controcredito, si osserva quanto segue;
CP_
-la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata compensata, nei confronti dell' la somma di euro 3.860, ritendo di avere il diritto al rimborso dei voucher utilizzati, il cui importo totale ammonterebbe a quello indicato;
-la richiesta non può trovare accoglimento, poiché l'importo complessivo dei voucher attivati è per CP_ gran parte costituito dalla retribuzione spettante al lavoratore;
l'importo versato a favore dell' non è stato in alcun modo individuato dalle parti e non si hanno, dunque, elementi per procedere alla relativa liquidazione;
-nei confronti dell' la richiesta di compensazione è stata, invece, formulata in termini più CP_2 corretti, poiché (nelle conclusioni) è stato indicato l'ammontare del controcredito, pari ad euro 3.860 x 7%= 270,20 euro;
l'importo anzidetto, non contestato dall' e comunque corretto, potrà essere CP_2 pertanto compensato con il credito dell' CP_2
-in conclusione, quindi, si dovrà procedere nei seguenti termini;
-l'avviso di addebito opposto deve essere annullato, ma la ricorrente deve essere condannata a CP_ pagare a favore dell' l'importo di euro 8.323;
-la cartella opposta deve essere annullata, ma la ricorrente deve essere condannata a pagare a CP_2 favore dell' l'importo di euro 282,67, già operata la compensazione;
CP_2 -quanto alle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-annulla l'avviso di addebito n. 43220190000263175000; CP_
-condanna la ricorrente a pagare, a favore dell' l'importo di euro 8.323, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo;
-annulla la cartella di pagamento n. 13220220000268082000;
-condanna la ricorrente a pagare, a favore dell' l'importo di euro 282,67, oltre interessi legali CP_2 dalla data della decisione al saldo;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Biella, 24/07/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Si veda sul punto la nota n. 3 di cui sopra.
5 8 6 euro all'ora dichiarati, importo, peraltro, sensibilmente inferiore a quello del voucher. 9 anche secondo parte attrice, vd. nota 15.5.25, in cui fa presente che per l'anno 2014 il superamento sarebbe avvenuto circa una settimana prima dell'inizio del tirocinio. 10 di cui euro 8.141 a titolo di contribuzione evasa e sanzioni + euro 182 per ulteriori sanzioni.
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