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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 157/2023 R.G.
promossa
da
c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. BURATTI HANSJÖRG e domiciliata in VIA
DELLA POSTA 16 / POSTGASSE 16, 39100 BOLZANO /
BOZEN presso il difensore avv. BURATTI HANSJÖRG giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti FADANELLI LAURA,
PLANCKER LUKAS, ROILO ALEXANDRA, BERNARDI CRISTINA
1 e AMBACH DORIS, domiciliata in VIA CRISPI 3 CRISPISTR.
39100 BOLZANO / BOZEN presso il difensore avv. FADANELLI
LAURA, giusta delega in atti
- appellata –
Controparte_2
, c.f. ,
[...] P.IVA_2
- appellato contumace -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 244/2023 del 23.03.-
24.03.2023 del Tribunale di Bolzano - altri istituti del diritto delle locazioni,
Causa rimessa al collegio all'udienza del 04/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
come in atto di citazione in appello dd. 29.09.2023: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
contrariis reiectis ed in totale riforma della sentenza qui
impugnata: annullare, modificare, revocare e/o in ogni caso
disapplicare i provvedimenti impugnati (in particolare il
provvedimento di revoca dd. 20.12.2019, Registro Nr. 540
dell' – doc. n. 2), con ogni conseguente Controparte_2
statuizione anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di
giudizio”, insistendo in via istruttoria in ogni caso nelle istanze ivi da essa formulate (prove come formulate nella propria memoria istruttoria dd. 20.12.2021, con i testi ivi indicati).
2 del procuratore di parte appellata costituita:
come in comparsa di costituzione in appello: chiede che codesta
Ecc.ma Corte d'Appello voglia respingere l'appello ex adverso
proposto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione con conseguente conferma della sentenza appellata e con vittoria di compensi e spese nella misura del 15%, oltre al 23,84% per oneri sociali riflessi (23,80% 0,04% ) dovuti ex CP_3 CP_4
lege sugli importi liquidati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Va premesso in fatto, come risulta dalla ricostruzione compiuta nell'impugnata sentenza, che l'odierna appellante “…è
inquilina IPES dal 9.11.2017 in virtù della convenzione
sottoscritta in pari data con l'Istituto relativamente alla locazione
di un alloggio di edilizia residenziale a Ortisei, Via Mureda
154/13 (p.m. 13 della p.ed. 1658 in C.C. Ortisei). La ricorrente è
risultata assegnataria, in base alla graduatoria 2016, dell'unico
alloggio disponibile con una superficie di 75,70 m² per le 5
persone che aveva indicato nella domanda, cioè la richiedente
stessa e i suoi quattro figli. Da febbraio 2018 la ricorrente ha
accolto nell'appartamento anche suo padre ed ha presentato,
successivamente, all' due richieste di autorizzazione in tal CP_5
senso, la prima d.d. 21.3.2018, con la motivazione di voler
ricevere un aiuto dal padre, la seconda, d.d. 4.6.2018, con quella
di voler assistere il padre per motivi di salute dello stesso.
Entrambe le richieste venivano respinte dall' con la CP_5
3 motivazione che con la presenza di un'ulteriore persona l'alloggio
sarebbe risultato non solo inadeguato ma addirittura
sovraffollato, essendo la superficie abitabile netta dello stesso di
soli 75,70m². La signora impugnava innanzi al Tribunale Pt_1
civile di Bolzano il provvedimento di rigetto della domanda dd.
4.6.2018 di cui al decreto del Presidente dell'IPES dd. 27.7.2018
e il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 751/2019
del 3.8.2019, motivando che con l'accoglimento di una persona in
più rispetto alle cinque che già lo occupavano, l'appartamento
sarebbe risultato sovraffollato in quanto la superficie adeguata
per sei persone è di 92 m². Di seguito, la sig.ra riceveva Pt_1
atto preliminare di revoca dell'assegnazione dd. 07.11.2019, a
cui presentava le controdeduzioni dd. 06.12.2019 e due (ulteriori)
richieste di autorizzazione per poter accogliere suo padre. In data
27.01.2020 veniva, poi, notificato alla sig.ra decreto di Pt_1
revoca dell'assegnazione dell'alloggio (decreto del Presidente
dell'IPES n. 540 del 20/12/19) avverso il quale presentava
apposito ricorso gerarchico dd. 10.03.2020 e memoria integrativa
dd. 14.04.2020, che con provvedimento del Comitato per l'edilizia
residenziale assunto nella seduta del 25 novembre 2020 giusto
verbale n. 8), veniva respinto.”
2. Avverso tali provvedimenti e segnatamente avverso il decreto del Comitato Edilizia Residenziale del 25.11.2020 (di rigetto del ricorso gerarchico) e il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio di cui al decreto n. 540 del
4 20.12.2019 del Presidente dell' l'assegnataria CP_5 Pt_1
ha interposto ricorso dinanzi al TRGA – Sezione di
[...]
Bolzano. Il Giudice amministrativo ha, tuttavia, accertato con sentenza n. 53/2021 il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale ordinario sulla base dei seguenti rilievi: “Nella
fattispecie trovano applicazione i principi, ormai consolidati in
ordine al riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo ed il
giudice ordinario, secondo i quali “La materia dell'e.r.p. (edilizia
residenziale pubblica - n.d.r.) è compresa in quella dei servizi
pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel
testo sostituito dall'art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205 e risultante
dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204
e in tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si
articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e
assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del
richiedente che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati
al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono
posizioni di interesse legittimo dei richiedenti;
b) quella relativa
alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la p.a. non
è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha
natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie
attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi
nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del g.a., mentre
quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di
risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale
5 apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del
g.o. (cfr., recente, Corte di cassazione, sez. Unite civili –
ordinanza 18 febbraio 2021 n. 4366; inoltre, n. 22957/2013; n.
15977/2011; TRGA Bolzano, 4.2.2020, n. 33; 3.4.2018, n. 103;
TAR Firenze, 30.10.2018, n. 1399);
4. Rilevato che il rigetto del
ricorso gerarchico avverso la revoca dell'alloggio agevolato è
conseguente all'inosservanza degli obblighi assunti dalla
beneficiaria in sede di assegnazione;
5. Ritenuto, pertanto, che
competente a decidere della presente controversia sia l'Autorità
giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il giudizio potrà essere
riassunto con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della
domanda originaria, ai sensi dell'art. 11, comma 2, cod. proc.
amm (principio della c.d. translatio iudicii) …”.
3. Riassunta la vertenza con ricorso in riassunzione del
31.08.2021, instauratosi il contraddittorio con la
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_2
il Tribunale di Bolzano ha
[...]
rigettato le domande della ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese del grado in favore delle PP.AA. resistenti.
4. Nella prima censura al decreto di revoca, rubricata
“Illegittimità del decreto per violazione del principio del buon
andamento, imparzialità, ragionevolezza della pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 97 costituzione e della l.
241/1990; eccesso di potere, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti;
incostituzionalità dell'art. 110 della l.p.
6 13/98”, la ricorrente aveva dedotto: - la “irragionevolezza” della regolamentazione sull'adeguatezza degli alloggi, nel senso che se di ciò non si doleva l'assegnataria, l'IPES “non si dovrebbe
interessare”; - l'inadeguatezza dell'attività provvedimentale e materiale dell'IPES rispetto ai propri fini istituzionali in relazione ad una “interpretazione costituzionalmente orientata”
della normativa alla luce del parametro costituzionale di cui all'art. 29 Cost. e della asserita possibilità di assegnazione di un alloggio più grande ed idoneo ad accogliere anche il padre della ricorrente;
- la gravità delle conseguenze di una conferma del decreto di revoca dell'assegnazione, costituita dall'esclusione dalla graduatoria per 5 anni ai sensi dell'art. 97 comma 1
lettera e) della L.P. n. 13/1998. Con una seconda censura la ricorrente aveva invocato l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981, costituito dalla scelta tra l'abbandono del proprio padre ammalato e bisognoso di assistenza e la condotta irrispettosa del diniego di autorizzazione da parte dell' , comportante il rischio della CP_5
revoca dell'assegnazione.
5. Il Tribunale ha disatteso le censure rilevando: - che l'accertamento secondo cui la ricorrente non aveva il diritto di accogliere il padre nell'appartamento a causa dell'inadeguatezza dell'appartamento è coperto da giudicato (sentenza Tribunale di
Bolzano n. 751/2019); - che la disciplina sull'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, come contenuta nel capo
7 13 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
(Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata), è norma di diritto pubblico inderogabile, emanata in forza della potestà legislativa c.d. primaria della Provincia (art. 8 n. 10 DPR 670/1972 –
statuto speciale) e norma speciale rispetto alla legge sulle locazioni abitative n. 431/1998; - che secondo la disciplina contenuta nell'art. 101 comma 6 e nell'art. 110 (comma 1 n. 2)
della citata disciplina speciale la revoca dell'assegnazione consegue alla condotta della ricorrente che ha accolto altre persone nell'alloggio senza la necessaria preventiva autorizzazione dell' sin dal febbraio 2018 all'attualità, CP_5
“anche dopo che con sentenza del Tribunale n. 751/2019 del
03/08/2019 è stata accertata la legittimità del diniego
dell'autorizzazione e rigettata la domanda di rilascio di tale
autorizzazione.”; - che l'art. 110 LP 13/1998 era, comunque,
“norma di legge ed espressione proprio della riserva di legge
contenuta nell'art. 97 Cost.”; - che l'asserito contrasto della normativa provinciale con gli artt. 29 e 30 Cost. non sussisterebbe, ponendosi i referenti costituzionali su piani diversi: “La norma provinciale sulla revoca dell'alloggio a chi
ospita persone non autorizzate è norma che ha la funzione di
garantire la corretta gestione degli alloggi di edilizia sociale
secondo un canone di legalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.). La
norma non danneggia né la famiglia né i diritti dei figli in quanto
prescinde dalla composizione familiare, anche perché la
8 consistenza familiare non può essere un valido criterio per non
osservare l'art. 101 co. 6 della legge provinciale n. 13/1998. Va
dato atto che quest'ultima norma, comunque, tutela la famiglia
laddove non esige l'autorizzazione per figli minori e in caso di
matrimonio per il coniuge. Il fatto che la norma non preveda
anche l'esenzione per genitori non contrasta né con l'art. 29 Cost.
né con il principio di ragionevolezza.”; - che “il provvedimento
impugnato ha, pertanto, correttamente dato atto del fatto che la
ricorrente ha accolto, senza autorizzazione, il padre in violazione
dell'art. 101 co. 6 ed ha correttamente adottato, senza peraltro
aver alcun margine di discrezionalità al riguardo, la revoca di cui
all'art. 110 LP 13/1998.”; - che anche il richiamo allo stato di necessità è infondato, sia perché la scriminate di cui all'art. 4
della legge n. 689/1981 è applicabile unicamente alle sanzioni per violazioni amministrative e non anche alla diversa ipotesi di revoca di un provvedimento amministrativo per violazione di una norma che disciplina gli obblighi inerenti al diritto conseguito con tale provvedimento, sia perché, comunque, nella fattispecie non sarebbe ravvisabile uno stato di necessità
“poiché la situazione di fatto, di certo tragica, si è creata perché
la sig.ra ha accolto il padre nell'appartamento senza Pt_1
ottenere la necessaria preventiva autorizzazione da parte
dell' (e senza poterla conseguire, per difetto dei presupposti, CP_5
successivamente)”, per cui “l'accoglimento del padre
nell'appartamento non può considerarsi atto necessitato in
9 quanto su un piano generale non sussiste un diritto in capo al
genitore di essere ospitato e/o curato dai figli e non risulta che in
quel preciso momento ci fosse una situazione emergenziale di
contingenza in base alla quale il padre avrebbe corso un pericolo
grave che non gli consentiva (o alla figlia) di richiedere altri mezzi
di tutela sociale e/o medica. Si ricorda che nella prima domanda
di accoglimento del padre all'IPES la ricorrente aveva indicato
come motivo quello di voler ricevere un aiuto dal padre, mentre
nella domanda successiva indicava quello di dover prestare
assistenza al padre. Pertanto, può escludersi una situazione
emergenziale all'inizio e quindi anche lo stato di necessità di
accoglierlo. La successiva manifestazione della malattia non
poteva, parimenti, esimere la ricorrente dal rispetto della
normativa sull'alloggio sociale e giustificare la permanenza
nell'alloggio. Il fatto che la ricorrente non si senta di far ritornare
il padre nel suo paese di origine (Albania), in quanto qui non può,
apparentemente, usufruire di certe prestazioni sociali a causa
della mancata residenza e del mancato periodo di permanenza
pregresso, può essere comprensibile sul piano umano, ma non
integra, sul piano oggettivo, uno stato di necessità.”; - che nel caso di specie, in conclusione, la ricorrente non avrebbe più
alcun diritto soggettivo in merito alla permanenza dell'alloggio a seguito del provvedimento di revoca, stante la legittimità della revoca, con conseguente rigetto delle domande contenute nel ricorso.
10 6. Avverso questa decisione la ricorrente ha Parte_1
interposto appello, affidato a due motivi, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande di annullamento del provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio sociale.
7. Ha resistito la , che ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite.
L' della ha scelto, invece, di CP_5 CP_1 Controparte_1
rimanere contumace nel giudizio d'appello.
8. Concessi i termini ex art. 352 cpc, il Consigliere Istruttore
con provvedimento del 11.12.2024 ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Erronea applicazione
dell'art. 110 lp n. 13/98 – superamento delle competenze
legislative delegate alla Controparte_1
nell'emanazione del predetto articolo –
illegittimità/nullità/incostituzionalità/contraddittorietà di/tra
clausole contenute nel contratto stipulato tra e in CP_5 Pt_1
data 09.11.2017”, l'appellante deduce, che la
[...]
pure essendo titolare di competenza Controparte_1
legislativa c.d. primaria ai sensi dell'art. 8 n. 10 del DPR n.
670/1972 (Statuto d'Autonomia) in materia di edilizia sociale,
sarebbe però fuoriuscita dai limiti della competenza così
“delegata” nel disporre, all'art. 110 lettera b) della LP n.
13/1998, la revoca dell'assegnazione nell'ipotesi di
11 accoglimento di persone nell'alloggio senza autorizzazione dell' , per essere la “materia locatizia” di competenza CP_5
esclusiva dello Stato, rientrando nei “principi dell'ordinamento
giuridico” di cui all'art. 4 dello stesso Statuto d'autonomia.
Sarebbe precluso alla una qualsiasi regolamentazione CP_1
del rapporto successivo all'assegnazione, di natura “di fatto”
locatizia. Inoltre, l'art. 2 del contratto sarebbe “incongruo”
rispetto alla previsione normativa, essendo la fattispecie della revoca dell'assegnazione diversa da quella della risoluzione, con la conseguente “inefficacia” del provvedimento amministrativo di revoca per essere reso in violazione di quanto previsto nel contratto di locazione. In più, una simile clausola è stata ritenuta dalla Suprema Corte già radicalmente nulla (Cass., n.
14343/2009) per contrasto con i principi costituzionali di tutela della vita privata dall'ingerenza altrui ex art. 2 Cost. Stante ciò,
“si chiede che i Giudici chiamati a decidere sulla presente
controversia, accertino la non applicabilità dell'art. 110, lettera b)
della lpn 13/98 al caso di specie nonché accertino
l'illegittimità/la nullità/l'incostituzionalità/la contraddittorietà
di/tra clausole contenute nel contratto stipulato tra e CP_5
in data 09.11.2017, e/o sospendano eventualmente il Pt_1
presente procedimento per sollevare questione di legittimità
costituzionale della predetta norma provinciale. Evidente,
peraltro, la rilevanza di una tale (diversa) interpretazione della
fattispecie per la decisione della causa.”
12 2. Con la seconda censura, rubricata “Erronea
interpretazione dell'art. 110lp n. 13/98 – mancata
considerazione dei principi costituzionali nell'interpretazione
dell'art. 110 rispettivamente dell'art. 101 della lp n. 13/98”,
l'appellante deduce che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice – dagli artt. 29 e 30 Cost. deriverebbe anche l'ineludibile obbligo dei figli di farsi carico dei genitori, “specie
se ammalati, nulla abbienti e non autosufficienti”. Errerebbe,
quindi, il primo Giudice laddove sostiene che la norma in questione non danneggia né la famiglia né i diritti dei figli, “in
quanto non vi è chi non vede come nel caso di specie tale
“danneggiamento” sia più che evidente se si considera che tale
interpretazione vorrebbe imporre alla sig.ra di lasciar il Pt_1
proprio padre per strada senza assistenza da parte di nessuno.”
Per l'ipotesi che questa Corte dovesse ritenere né l'illegittimità
costituzionale dell'art. 110 comma 1 lett. b) della LP n.
13/1998, né la nullità della “clausola risolutiva/revocatoria
inserita nel contratto”, né “sussistente un superamento delle
proprie competenze legislative nell'emanazione di tale
normativa”, l'appellante “chiede che la stessa voglia dare all'art.
110 un'interpretazione orientata ai principi fondamentali della
Costituzione Italiana, tra cui il riconoscimento dell'inviolabilità
dell'uomo, il diritto alla salute nonché all'obbligo di cura ed
assistenza dei propri familiari.”, alla luce anche del dato sconcertante che né lo Stato né la Provincia siano in grado a
13 fornire al padre dell'appellante, titolare di regolare permesso di soggiorno, il necessario grado di assistenza, e che né l' né CP_5
la Provincia avrebbero mai spiegato alla ricorrente “dove
avrebbe dovuto collocare il padre o comunque in quale modo si
avrebbe potuto ovviare alla problematica sottesa” (tra abbandonare il padre e venire, quindi, meno ai propri doveri e rendersi anche penalmente responsabile o incorrere nel rischio di una revoca dell'assegnazione dell'alloggio sociale). Stante ciò,
“si chiede espressamente … (che) si dia o una lettura
costituzionale degli artt. 110 e 101 della lpn 13/98 (accogliendo
conseguentemente le domande della ) o si sospenda il Pt_1
presente procedimento per sollevare la questione di
costituzionalità circa le statuizioni ivi contenute.”
3. I motivi d'appello investono essenzialmente la questione
Co se la normativa posta in materia dalla Provincia Bolzano
nella legge provinciale n. 13/1998, in particolare all'art. 110
(medio tempore abrogata e sostituita dalla legge provinciale n.
5/2022, che all'art. 15 ricalca, però, sostanzialmente le medesime ipotesi di revoca dell'assegnazione), rientri nelle prerogative legislative della di Bolzano e se, Controparte_1
comunque, sia conforme a Costituzione alla luce dei referenti costituzionali invocati (artt. 29 e 30 Cost.) o se la stessa normativa possa, se interpretata costituzionalmente, condurre alla declaratoria di perdurante legittimità dell'occupazione dell'alloggio da parte dell'appellante. Possono perciò essere
14 trattati congiuntamente.
3.1. Vanno premessi alcuni chiarimenti in fatto:
3.1.1. È pacifico che l'appellante, assegnataria dell'alloggio in questione dal 09.11.2017, per sé e i quattro figli minorenni
(indicati nella originaria domanda di assegnazione dell'alloggio),
sin dal febbraio 2018 ha accolto nell'alloggio anche il proprio padre , proveniente dall'Albania, senza chiedere Persona_1
la preventiva autorizzazione dell'IPES (necessaria ai sensi dell'art. 101 comma 6 della LP n. 13/1998, che recitava:
“L'abitazione assegnata può essere abitata soltanto da quelle
persone indicate nella domanda di assegnazione dell'alloggio.
Altre persone possono essere accolte nell'abitazione soltanto in
base a motivata richiesta e previa autorizzazione dell' . CP_5
L'autorizzazione non è richiesta per i figli minorenni del
richiedente e in caso di matrimonio per il coniuge.”).
3.1.2. La doppia successiva richiesta di autorizzazione all'ampliamento del numero occupante, la prima di data
21.03.2018 con la motivazione “per avere un aiuto dal padre” in casa con i figli, la seconda di data 04.06.2018 con la motivazione “assistenza (al padre) per motivi di salute”,
essendosi medio tempore manifestata la malattia di tipo demenziale dell'anziano padre, è stata rigettata dall' con CP_5
decreti n. 228/2018 del 27.04.2018 rispettivamente n.
376/2018 del 27.07.2018.
3.1.3. Solo il secondo decreto, respinto il ricorso
15 gerarchico, è stato impugnato in sede giudiziale. Il Tribunale di
Bolzano, con la sentenza n. 751/2019 ha respinto, però,
l'impugnazione, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto dell'autorizzazione del Presidente dell'IPES, basato essenzialmente sulla considerazione che l'accoglimento di un ulteriore persona nell'appartamento (di circa 75 metri quadrati di superficie abitabile) rendeva non soltanto l'alloggio inadeguato (per dimensione), ma addirittura sovraffollato
(secondo la normativa richiamata nella sentenza, in atti, un appartamento adeguato per sei persone doveva avere vani abitabili con una superficie complessiva di almeno 92 metri quadrati).
3.1.4. Sulla legittimità del diniego dell'autorizzazione ad accogliere nell'alloggio il padre dell'assegnataria è sceso, in mancanza di impugnazione della citata sentenza del Tribunale,
il giudicato.
3.1.5. Ciò nonostante, l'appellante ha continuato ad accogliere il proprio padre nell'appartamento, sicché il
Presidente dell'IPES, in applicazione dell'art. 110 comma 1
lettera b) della LP n. 13/1998 (secondo cui il Presidente
dell'IPES dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi “abbia accolto nell'abitazione senza
autorizzazione altre persone rispetto e quelle contenute nella
domanda di assegnazione dell'alloggio”), ha emesso il decreto di revoca dell'assegnazione, qui impugnato, che costituisce titolo
16 per il rilascio dell'immobile comportando “la risoluzione di diritto
del contratto di locazione” (art. 110 comma 4 della LP n.
13/1998; cfr. art. 17 comma 3 e art. 11 comma 12 del DPR 30
dicembre 1972, n. 1035, secondo cui “la revoca
dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto”
e “il decreto del Presidente dell' CP_2 Controparte_6
….costituisce titolo esecutivo nei confronti
[...]
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio …”).
3.1.6. L'appellante, quindi, non soltanto ha violato la normativa sull'occupazione dell'alloggio, ma si è resa anche inadempiente alla “convenzione relativa alla locazione di alloggio
di edilizia sociale”, stipulata in data 09.11.2017 con l' (cfr. CP_5
sub doc. n. 4 di parte ricorrente), a tenore della quale
“l'occupazione di fatto da parte di persone non autorizzate
costituisce titolo per la risoluzione della presente convenzione”
(art. 2, dopo avere richiamato l'art. 101 comma 6 della LP n.
13/98 e la possibilità che l' possa – non debba – concedere CP_5
l'autorizzazione su istanza motivata dell'assegnatario) e “la
presente convenzione si risolve di diritto nel caso in cui il
conduttore: a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi o
abbia accolto nell'abitazione senza autorizzazione altre persone
rispetto a quelle contenute nella domanda di assegnazione
dell'alloggio, …” (art. 12 della convenzione).
3.2. “L'incongruità” argomentata dalla appellante sulla diversità concettuale tra revoca dell'assegnazione e risoluzione
17 del contratto non sussiste, in quanto il venire meno del titolo per l'occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario (e delle altre persone stabilmente presenti nell'alloggio) per effetto della revoca dell'assegnazione comporta per espressa previsione di legge statale (che il legislatore provinciale si è limitato, in parte qua, a riprendere nella propria normativa di settore) “… la
risoluzione di diritto del contratto”. E la convenzione, agli artt. 2
e 12, non fa che riprodurre e richiamare la disciplina legislativa cogente in materia. Va aggiunto che la scelta del rimedio (azione ordinaria per ottenere una condanna al rilascio, previa risoluzione della convenzione, o revoca dell'assegnazione spetta all' , che può avvalersi dell'uno o dell'altro mezzo di tutela CP_5
(cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 1432/2017, massima: “In
tema di edilizia residenziale pubblica, ove intenda rientrare nella
disponibilità di un alloggio occupato "sine titulo" da soggetto non
assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a
quest'ultimo, l'ente gestore non deve necessariamente ricorrere
agli ordinari rimedi di diritto privato, potendosi avvalere anche
delle speciali misure di autotutela ex art. 18, comma 1, del d.P.R.
n. 1035 del 1972, la cui attribuzione all'ente medesimo, in
aggiunta ai primi, si fonda sulla particolare natura del bene,
caratterizzato dal vincolo di destinazione funzionale alla
soddisfazione dell'interesse pubblico, ed il ricorso alle quali non
implica ambiti di discrezionalità, né situazioni di interesse
legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto
18 dedotto in giudizio.”).
3.3. Va precisato che il riferimento dell'appellante ad una asserita “competenza delegata” nella materia dell'edilizia sociale alla provincia di Bolzano non è appropriato, in CP_1
quanto trattasi, ai sensi dell'art. 8 n. 10 dello Statuto
d'Autonomia per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol
(D.P.R. n. 670/1972), di una competenza legislativa (ed amministrativa) propria e primaria dell'ente locale. È, però,
evidente che l'esercizio di tale competenza legislativa deve rispettare i limiti di cui all'art. 4 dello stesso Statuto e che,
comunque, può essere esercitata soltanto nell'ambito della materia di competenza assegnata dallo Statuto.
3.4. La Corte Costituzionale ha, pure con riferimento alle
Regioni a Statuto ordinario, in seguito alle deleghe delle funzioni di cui al D.P.R. n. 616/1977 (cfr. artt. 88 e 93 per l'edilizia residenziale pubblica), riconosciuto l'ampiezza della competenza regionale, che include, nel rispetti dei principi fissati dallo Stati sui criteri di assegnazione degli alloggi e di fissazione dei canoni, non soltanto, come sostiene l'appellante,
la fase dell'assegnazione, ma anche quella della gestione che ne segue. Così, nella pronuncia n. 594/1990 la Corte Cost. ha affermato la legittimità costituzionale di una norma regionale
(Liguria) che escludeva la morosità nel pagamento del canone in caso di impossibilità/grave difficoltà, limitandola al contempo alla durata massima di sei mesi. La Corte ha escluso che una
19 simile previsione sia in contrasto con l'art. 117 Cost. (perché
disciplinante il rapporto locativo “privato” instauratosi in seguito all'assegnazione), sul rilievo: “La Corte, in una fattispecie
analoga, ha già chiarito (sent. n. 727 del 1988) che, nella materia
della edilizia residenziale pubblica, l'art. 88 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, attribuisce allo Stato soltanto la determinazione dei
criteri per le assegnazioni degli alloggi e per la fissazione di
canoni>, mentre l'art. 93 dello stesso d.P.R. dispone un ampio
trasferimento alle Regioni delle funzioni di programmazione e di
gestione (comma 1, concernente la programmazione, la
localizzazione, la realizzazione e la gestione degli interventi, le
funzioni connesse alle procedure di finanziamento), nonché di
organizzazione del servizio della casa (comma 2, relativo alla
riorganizzazione degli . Nella richiamata pronuncia si è CP_7
altresì precisato che la successiva legge n. 457 del 1978, all'art.
2, comma 2, ha ulteriormente specificato l'ambito della
competenza statale, attribuendo al C.I.P.E. la determinazione dei
criteri generali> per le assegnazioni e la fissazione dei canoni, nel
mentre ha ancora arricchito la sfera della competenza regionale
in materia con l'art. 4, in base al quale spetta, fra l'altro, alle
Regioni: individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale
(lett. a); formare programmi quadriennali e progetti biennali di
intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili
(lett. b); ripartire e coordinare gli interventi per ambiti territoriali
(lett. e); formare e gestire l'anagrafe degli assegnatari (lett. J);
20 disporre la concessione dei contributi pubblici (lett. I); esercitare il
controllo sui soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
(lett. m). Di conseguenza, al di fuori della formulazione dei criteri
generali> da osservare nelle assegnazioni, è da ritenersi
attribuita alle Regioni la potestà legislativa nella materia e,
quindi, la disciplina attinente all'assegnazione e alle successive
vicende dei relativi rapporti che con essa si instaurano, i quali
presentano elementi di diversità dalle locazioni di diritto comune,
essendo regolate da una disciplina di settore con peculiari riflessi
pubblicistici.”
3.5. Anche la giurisprudenza costituzionale successiva ha riaffermato l'ampiezza di questa competenza regionale (cfr.
Corte Cost., n. 486/1992 in tema di cessione degli alloggi,
materia “indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli
stessi…”; Corte Cost. n. 526/2002 in tema di competenza regionale per la determinazione del canone). Inoltre, in Corte
Cost- n. 727/1988 è stata affermata la legittimità di una norma regionale (Emilia - Romagna, art. 23 comma primo lett. b della legge regionale n. 12/1984) che aveva disciplinato come decadenza comportamenti dell'assegnatario già regolati dalla legge dello Stato, sul rilievo “che al di fuori della formulazione
dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni, e attribuita
alle regioni la più ampia potestà legislativa nella materia, e
quindi la disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive
vicende dei relativi rapporti. E tale potestà, del resto, risulta
21 largamente esercitata dalle regioni (cfr. legge reg. Friuli-Venezia
Giulia 1 settembre 1982, n. 75; legge prov. Trento 6 giugno 1983,
n. 16; legge reg. Toscana 14 dicembre 1983, n. 78; legge reg.
Puglia 20 dicembre 1984, n. 54). Pertanto, non può ritenersi
esorbitante dalla competenza della Regione Emilia-Romagna
l'aver disciplinato, all'art. 23, lett. b), della legge impugnata, tra le
ipotesi di decadenza, il difetto di stabile abitazione, da parte
dell'assegnatario, nell'alloggio trattandosi, appunto, di disciplina
specifica di una vicenda (la decadenza) dell'assegnazione. …”.
3.6. Anche l'intervento della Corte Costituzionale in seguito alla riforma costituzionale del 2001 (legge costituzionale n.
3/2001), di cui l'appellante cita ampi stralci nella comparsa conclusionale (sentenza n. 94/2007) e che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600
dell'art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria), in quanto eccedenti la competenza statale, non conforta la tesi dell'incompetenza della a Controparte_1
disciplinare i dettagli delle ipotesi di decadenza/revoca dall'assegnazione. A ciò non osta la considerazione della Corte
che anche la materia dell'edilizia sociale e dell'accesso ad essa sia “materia essenzialmente composita” e “trasversale”. La
sentenza contiene un excursus sulla giurisprudenza costituzionale che può essere qui richiamato: “Questa Corte ha
già avuto modo di precisare, prima della riforma del Titolo V della
Parte II della Costituzione, che <
22 essenzialmente composita, articolantesi in una triplice fase: la
prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre,
propriamente urbanistica;
la seconda, di programmazione e
realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai
"lavori pubblici" [..."; la terza, infine, attinente alla prestazione e
gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni
degli alloggi, in locazione od in proprietà, ecc.), limitatamente
all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto>> (sentenza n.
221 del 1975). La ricostruzione sistematica di cui sopra è stata
confermata e sviluppata dalla giurisprudenza successiva, che ha
riconosciuto l'esistenza di una competenza legislativa regionale in
materia di edilizia pubblica abitativa (sentenza n. 140 del 1976)
ed ha poi specificato, a proposito della stessa, che <
una materia attribuita in via generale alla competenza legislativa
regionale>> (sentenza n. 217 del 1988). Sempre con riferimento
al quadro costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V, questa
Corte ha statuito che <<al di fuori della formulazione dei>
generali" da osservare nelle assegnazioni, è attribuita alle regioni
la più ampia potestà legislativa nella materia, e quindi la
disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive vicende
dei relativi rapporti>> (sentenza n. 727 del 1988). Era nel
frattempo intervenuto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382), che, negli artt. 87, 88, 93 e 94, prevedeva il trasferimento
alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di edilizia
23 residenziale pubblica, eccezion fatta per la programmazione
nazionale, la previsione di programmi congiunturali di
emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le
assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni. La
competenza legislativa regionale in materia di edilizia
residenziale pubblica era pertanto <
comma primo, Cost.>> e gli Istituti autonomi delle case popolari
dovevano essere <> (sentenza n.
1115 del 1988). Dalla competenza legislativa regionale
concorrente (l'unica prevista dalla Costituzione per le Regioni
ordinarie prima della riforma del Titolo V) si traeva la conclusione
che alle Regioni fossero conferiti <
programmazione e di gestione degli interventi pubblici [..." nonché
l'organizzazione del servizio, da esercitare in conformità dei
principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali>>
(sentenza n. 393 del 1992). Per quanto riguarda, in particolare,
l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica,
questa Corte precisava che <
indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi>>
(sentenza n. 486 del 1992), ammettendosi soltanto una
disciplina-quadro statale, che definisse i criteri fondamentali
sulle modalità di alienazione degli alloggi stessi, sul presupposto
che questi ultimi potessero essere realizzati con il contributo
statale (sentenza n. 486 del 1995). L'approdo della lunga
evoluzione giurisprudenziale, anteriore alla riforma del Titolo V e
24 sopra sintetizzata, è stato raggiunto con l'affermazione secondo
cui <<si verte in>
amministrativa sia (per il parallelismo delle funzioni) legislativa,
in materia di edilizia residenziale pubblica, cosicché potrebbe
ritenersi ormai formata, nell'evoluzione dell'ordinamento, una
"nuova" materia di competenza regionale al di là della
ricostruzione iniziale operata con la sentenza n. 221 del 1975 -
l'edilizia residenziale pubblica appunto - avente una sua
consistenza indipendentemente dal riferimento all'urbanistica e
ai lavori pubblici>> (sentenza n. 27 del 1996). 4.3. - Dopo la
riforma del Titolo V, il quadro sistematico non è cambiato, nel
senso che la consistenza della materia non ha subito variazioni
dipendenti da una nuova classificazione costituzionale o da una
diversa sistematizzazione legislativa di principio. La "nuova
materia" - la cui formazione era stata rilevata da questa Corte
prima della riforma costituzionale - continua ad esistere come
corpus normativo. Sono cambiati, invece, alcuni termini di
riferimento, sui quali conviene fermare l'attenzione. Come già
detto, una specifica materia "edilizia residenziale pubblica" non
compare tra quelle elencate nel secondo e nel terzo comma
dell'art. 117 Cost. Poiché resta valido quanto da questa Corte
rilevato nella sentenza n. 27 del 1996, e cioè l'esistenza di un
ambito materiale che si identifica nella programmazione,
costruzione e gestione di alloggi destinati a soddisfare le
esigenze abitative dei ceti sociali meno abbienti, è inevitabile che
25 venga rilevata la perdurante attualità della tripartizione operata
con la citata sentenza n. 221 del 1975. Tale tripartizione implica,
nell'attuale quadro costituzionale, che la "nuova" materia
possiede quel carattere di "trasversalita" individuato dalla
giurisprudenza di questa Corte a proposito di altre materie non
interamente classificabili all'interno di una denominazione
contenuta nell'art. 117 Cost. Il superamento dell'originaria
tripartizione era stato possibile perché il primo comma dell'art.
117 Cost., ante riforma, configurava una competenza legislativa
concorrente delle Regioni ordinarie, in assenza sia di una
competenza esclusiva delle stesse sia, come sarà meglio
precisato più avanti, di una competenza esclusiva dello Stato in
materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali. In altre parole, nel sistema anteriore alla riforma
del 2001, alla <> regionale della materia in
questione poteva corrispondere, al massimo, una potestà
legislativa concorrente, mentre lo Stato poteva assolvere la sua
funzione di supremo regolatore delle prestazioni attuative dei
diritti sociali con lo strumento dei principi fondamentali della
materia. Da quanto sinora detto deriva l'ulteriore conclusione che
oggi - dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul
riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni - la
materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli
normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima
di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno
26 abbienti. In tale determinazione - che, qualora esercitata, rientra
nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost. - si inserisce la fissazione di
principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di
assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto
prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello
normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia <
del territorio>>, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come
precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del
2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma
dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio
immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi
sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.”
3.7. La stessa legge sulle locazioni ad uso abitativo (legge 9
dicembre 1998, n. 431) esclude l'applicabilità delle norme di diritto comune in essa contenute in tema di durata dei contratti, disdetta, tipologia contrattuale, condizioni per l'esecuzione del rilascio, etc., “agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale
e regionale.”
3.8. Affermata la competenza della Provincia Autonoma di
Bolzano a disciplinare, nei limiti dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, oltre ai presupposti per
27 accedere all'alloggio sociale, anche le ipotesi di decadenza e revoca dell'assegnazione, è evidente che la potestà normativa attribuita deve, comunque, essere esercitata nel rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, uguaglianza, tutela della famiglia e dei figli (artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.) e di quelli unionali (divieto di discriminazione). In questo contesto possono essere richiamate le pronunce di incostituzionalità per contrasto con i principi di ragionevolezza/uguaglianza e con il divieto di discriminazione di diverse norme regionali che stabilivano, quale requisito dell'assegnazione, una durata eccessiva di residenza effettiva sul territorio (da ultimo, cfr.
Corte Cost., sentenza n. 1/2025 sul requisito di una
“stanzialità” decennale in Italia).
3.9. Non rileva nel caso di specie la pronuncia della Suprema
Corte n. 14343/2009, più volte citata dall'appellante, in quanto quella pronuncia afferisce a un contratto di locazione relativo un appartamento di proprietà di un istituto previdenziale e non di un alloggio sociale, con conseguente applicabilità ad esso della disciplina sulle locazioni ad uso abitativo di diritto comune.
3.10. Ciò posto e richiamato il giudicato sulla legittimità del provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad accogliere nell'alloggio il padre a causa dell'inadeguatezza dimensionale dell'alloggio e del conseguente “sovraffollamento”, la questione è
se l'ipotesi di decadenza dalla assegnazione e conseguente
28 revoca della stessa a chi “abbia accolto nell'abitazione senza
autorizzazione altre persone rispetto a quelle contenute nella
domanda di assegnazione dell'alloggio” sia eccentrica e di insanabile contrasto rispetto ai principi fondamentali della materia e dei criteri generali fissati al riguardo dalla legislazione statale, sì da esservi un dubbio non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 4 dello
Statuto d'Autonomia.
3.11. A tale quesito va dato risposta negativa. Innanzitutto, la norma che circoscrive alle persone indicate nella domanda di assegnazione (e ai figli e al coniuge che eventualmente dovessero aggiungersi in seguito) la legittima occupazione dell'alloggio, è funzionale a che l'IPES abbia contezza delle persone che utilizzano l'alloggio messo a disposizione dalla collettività. Inoltre, come si è visto nel caso di specie, consente all' di evitare situazioni di inadeguatezza e CP_2
sovraffollamento, salvaguardando le esigenze di igiene e salute nonché di civile convivenza all'interno dell'alloggio stesso e nei rapporti di vicinato. E per assicurare questa funzione (oltre a quella di verifica di perdurante sussistenza dei presupposti economici in ipotesi di inclusione di nuove persone), è previsto l'obbligo della previa richiesta di autorizzazione da parte dell' . È, cioè, norma funzionale alla corretta gestione degli CP_5
alloggi sociali.
3.12. L'ipotesi di decadenza di cui alla lettera b) dell'art. 110
29 della L.P. n. 13/1998 costituisce una fattispecie specificativa di quella prevista in termini generali alla lettera a) della medesima disposizione, secondo cui la revoca dell'assegnazione è disposta dal Presidente dell'IPES quando l'assegnatario “abbia ceduto …
in parte l'alloggio a terzi” (per terzi intendendosi evidentemente qualsiasi persona diversa dall'assegnatario e dalle persone indicate nella domanda di assegnazione). Una parziale cessione in godimento dell'alloggio sociale è, infatti, configurabile ogni qualvolta l'assegnatario cede a persone terze una occupazione anche parziale dell'alloggio, pure non abbandonando egli stesso l'alloggio in questione.
3.13. Sicché la disciplina di cui si discute non è eccentrica rispetto a quella tuttora in vigore che si rinviene nel DPR n.
1035/1972, il cui art. 17 espressamente prevede la decadenza e la revoca dell'assegnazione di chi “abbia ceduto, in tutto o in
parte, l'alloggio a terzi.”
3.14. Inoltre, la disciplina non si pone in contrasto con la tutela costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.), come ha già
condivisibilmente ritenuto il Tribunale. Le norme sulla gestione degli alloggi sociali operano, come si è visto, sul piano dell'effettività della gestione in conformità con i presupposti dell'assegnazione e consentono, in modo elastico, di tenere conto del sopravvenire di figli e/o coniuge. E' ragionevole consentire l'ulteriore ampliamento familiare permanente soltanto previa autorizzazione dell' , cioè previa CP_2
30 valutazione dei presupposti di concedibilità dell'ampiamento familiare, anche sotto il profilo del permanere dei presupposti economici dell'assegnazione effettuata sulla base dell'originaria domanda. Il precetto costituzionale, cioè, non pare tutelare una qualsiasi esigenza latu sensu “familiare” soggettivamente avvertita come altrimenti irrisolvibile.
3.15. Proprio nel caso di specie in sede di decisione sul ricorso amministrativo il Comitato Controparte_8
(decisione n. 8 del 25.11.2020)
[...]
ha confermato il decreto di revoca, respingendo il ricorso gerarchico, peraltro solo “a condizione … che l'IPES presenti
all'assessora competente … un progetto di case management tra
l' , il Comune e il distretto sociale.” (cfr. ad esempio Corte di CP_5
Cassazione, sentenza n. 24163/2018, che ha ritenuto conforme a Costituzione con riferimento all'art. 29 un meccanismo di previa autorizzazione analogo previsto da una legge regionale piemontese).
3.16. Anche con riferimento all'art. 30 Cost. non si intravvede alcun dubbio di illegittimità della normativa provinciale in commento.
3.17. È condivisibile, in linea di principio, l'assunto dell'appellante secondo cui i figli sono giuridicamente obbligati a prestare assistenza economica (art. 433 cc e art. 570 comma
2 n. 2 cp) e soggiacciono al divieto sanzionato penalmente, ma solo nell'ipotesi in cui abbiano la custodia o la cura, di
31 abbandonare il genitore incapace a provvedere a sé stesso.
3.18. Tuttavia, tali precetti di assistenza economica intanto presuppongono la capacità economica sufficiente in tal senso del figlio obbligato. In caso di incapienza economica, infatti,
l'obbligo passa al successivo grado dell'ordine fissato (art. 433
cc). E soprattutto la norma non prescrive, come ha correttamente osservato il Tribunale, l'obbligo della figlia di ospitare il padre nell'appartamento troppo piccolo (a prescindere dal rilievo che l'alloggio non è del figlio nel caso di specie) e/o di prendersi “cura” di lui, nonostante gli obblighi ostativi assunti con la convenzione e le norme preclusive dell'ospitalità già oggetto del precedente giudicato.
3.19. Dirimente è, quindi, l'osservazione che la tutela apprestata alla famiglia dai suddetti precetti costituzionali non costituisce una causa di giustificazione della violazione delle norme dettate per la corretta gestione degli alloggi sociali.
3.20. In relazione alla pretesa di “interpretazione
costituzionalmente orientata” dell'art. 110 comma 1 lettera b)
della L.P. n. 13/1988, la stessa difesa dell'appellante non ne individua un potenziale contenuto idoneo ad attribuire ad essa una legittimazione alla perdurante occupazione dell'alloggio,
insieme al padre e ai quattro figli, nonostante il provvedimento di revoca dell'assegnazione adottato in conformità alla disciplina normativa dal Presidente dell'IPES.
3.21. In conclusione, è infondata la pretesa dell'appellante di
32 creazione giurisprudenziale di un titolo per l'occupazione per l'alloggio nonostante il venire meno dell'assegnazione e la conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo.
3.22. L'appello va, quindi, disatteso.
4. Il rigetto dell'appello comporta la condanna ex art. 91 cpc dell'appellante alla rifusione all'appellata costituita delle spese del grado. Non vi è luogo a provvedere con riferimento all'appellato , rimasto contumace nel presente grado. CP_5
Tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile,
complessità bassa, della questione di rilievo sociale trattata e dell'assenza di un'istruttoria in appello, in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, si liquidano all'appellata Controparte_1
i compensi medi per le fasi di studio e introduttiva e il
[...]
compenso minimo per la fase decisionale, e pertanto, €
2.058,00 per studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed €
1.735,00 per la fase decisionale, complessivamente € 5.211,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre il 23,84% per oneri sociali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e nei confronti dell'
[...] Controparte_2
33 con atto di citazione in Controparte_1
appello di data 29.09.2023, depositato in data 03.10.2023,
avverso la sentenza n. 244/2023 del 23.03.-24.03.2023 del
Tribunale di Bolzano, non notificata,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata costituita Parte_1
le spese del grado, che liquida Controparte_1
in € 5.211,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre il 23,84% per oneri sociali;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso a Bolzano l'08.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
34 Il Funzionario Giudiziario
35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Thomas Weissteiner Consigliere estensore dott. Federico Paciolla Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 157/2023 R.G.
promossa
da
c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. BURATTI HANSJÖRG e domiciliata in VIA
DELLA POSTA 16 / POSTGASSE 16, 39100 BOLZANO /
BOZEN presso il difensore avv. BURATTI HANSJÖRG giusta delega in atti
- appellante -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti FADANELLI LAURA,
PLANCKER LUKAS, ROILO ALEXANDRA, BERNARDI CRISTINA
1 e AMBACH DORIS, domiciliata in VIA CRISPI 3 CRISPISTR.
39100 BOLZANO / BOZEN presso il difensore avv. FADANELLI
LAURA, giusta delega in atti
- appellata –
Controparte_2
, c.f. ,
[...] P.IVA_2
- appellato contumace -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 244/2023 del 23.03.-
24.03.2023 del Tribunale di Bolzano - altri istituti del diritto delle locazioni,
Causa rimessa al collegio all'udienza del 04/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
come in atto di citazione in appello dd. 29.09.2023: “Voglia
l'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
contrariis reiectis ed in totale riforma della sentenza qui
impugnata: annullare, modificare, revocare e/o in ogni caso
disapplicare i provvedimenti impugnati (in particolare il
provvedimento di revoca dd. 20.12.2019, Registro Nr. 540
dell' – doc. n. 2), con ogni conseguente Controparte_2
statuizione anche in ordine alle spese di entrambi i gradi di
giudizio”, insistendo in via istruttoria in ogni caso nelle istanze ivi da essa formulate (prove come formulate nella propria memoria istruttoria dd. 20.12.2021, con i testi ivi indicati).
2 del procuratore di parte appellata costituita:
come in comparsa di costituzione in appello: chiede che codesta
Ecc.ma Corte d'Appello voglia respingere l'appello ex adverso
proposto per i motivi di cui alla comparsa di costituzione con conseguente conferma della sentenza appellata e con vittoria di compensi e spese nella misura del 15%, oltre al 23,84% per oneri sociali riflessi (23,80% 0,04% ) dovuti ex CP_3 CP_4
lege sugli importi liquidati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Va premesso in fatto, come risulta dalla ricostruzione compiuta nell'impugnata sentenza, che l'odierna appellante “…è
inquilina IPES dal 9.11.2017 in virtù della convenzione
sottoscritta in pari data con l'Istituto relativamente alla locazione
di un alloggio di edilizia residenziale a Ortisei, Via Mureda
154/13 (p.m. 13 della p.ed. 1658 in C.C. Ortisei). La ricorrente è
risultata assegnataria, in base alla graduatoria 2016, dell'unico
alloggio disponibile con una superficie di 75,70 m² per le 5
persone che aveva indicato nella domanda, cioè la richiedente
stessa e i suoi quattro figli. Da febbraio 2018 la ricorrente ha
accolto nell'appartamento anche suo padre ed ha presentato,
successivamente, all' due richieste di autorizzazione in tal CP_5
senso, la prima d.d. 21.3.2018, con la motivazione di voler
ricevere un aiuto dal padre, la seconda, d.d. 4.6.2018, con quella
di voler assistere il padre per motivi di salute dello stesso.
Entrambe le richieste venivano respinte dall' con la CP_5
3 motivazione che con la presenza di un'ulteriore persona l'alloggio
sarebbe risultato non solo inadeguato ma addirittura
sovraffollato, essendo la superficie abitabile netta dello stesso di
soli 75,70m². La signora impugnava innanzi al Tribunale Pt_1
civile di Bolzano il provvedimento di rigetto della domanda dd.
4.6.2018 di cui al decreto del Presidente dell'IPES dd. 27.7.2018
e il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 751/2019
del 3.8.2019, motivando che con l'accoglimento di una persona in
più rispetto alle cinque che già lo occupavano, l'appartamento
sarebbe risultato sovraffollato in quanto la superficie adeguata
per sei persone è di 92 m². Di seguito, la sig.ra riceveva Pt_1
atto preliminare di revoca dell'assegnazione dd. 07.11.2019, a
cui presentava le controdeduzioni dd. 06.12.2019 e due (ulteriori)
richieste di autorizzazione per poter accogliere suo padre. In data
27.01.2020 veniva, poi, notificato alla sig.ra decreto di Pt_1
revoca dell'assegnazione dell'alloggio (decreto del Presidente
dell'IPES n. 540 del 20/12/19) avverso il quale presentava
apposito ricorso gerarchico dd. 10.03.2020 e memoria integrativa
dd. 14.04.2020, che con provvedimento del Comitato per l'edilizia
residenziale assunto nella seduta del 25 novembre 2020 giusto
verbale n. 8), veniva respinto.”
2. Avverso tali provvedimenti e segnatamente avverso il decreto del Comitato Edilizia Residenziale del 25.11.2020 (di rigetto del ricorso gerarchico) e il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio di cui al decreto n. 540 del
4 20.12.2019 del Presidente dell' l'assegnataria CP_5 Pt_1
ha interposto ricorso dinanzi al TRGA – Sezione di
[...]
Bolzano. Il Giudice amministrativo ha, tuttavia, accertato con sentenza n. 53/2021 il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale ordinario sulla base dei seguenti rilievi: “Nella
fattispecie trovano applicazione i principi, ormai consolidati in
ordine al riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo ed il
giudice ordinario, secondo i quali “La materia dell'e.r.p. (edilizia
residenziale pubblica - n.d.r.) è compresa in quella dei servizi
pubblici disciplinati dall'art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel
testo sostituito dall'art. 7 L. 21 luglio 2000, n. 205 e risultante
dalla sentenza della Corte costituzionale del 6 luglio 2004 n. 204
e in tale materia il procedimento di assegnazione degli alloggi si
articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e
assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del
richiedente che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati
al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono
posizioni di interesse legittimo dei richiedenti;
b) quella relativa
alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la p.a. non
è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha
natura di diritto soggettivo con la conseguenza che le controversie
attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi
nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del g.a., mentre
quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di
risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale
5 apprezzamento della p.a. vanno ricondotte alla giurisdizione del
g.o. (cfr., recente, Corte di cassazione, sez. Unite civili –
ordinanza 18 febbraio 2021 n. 4366; inoltre, n. 22957/2013; n.
15977/2011; TRGA Bolzano, 4.2.2020, n. 33; 3.4.2018, n. 103;
TAR Firenze, 30.10.2018, n. 1399);
4. Rilevato che il rigetto del
ricorso gerarchico avverso la revoca dell'alloggio agevolato è
conseguente all'inosservanza degli obblighi assunti dalla
beneficiaria in sede di assegnazione;
5. Ritenuto, pertanto, che
competente a decidere della presente controversia sia l'Autorità
giudiziaria ordinaria, innanzi alla quale il giudizio potrà essere
riassunto con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della
domanda originaria, ai sensi dell'art. 11, comma 2, cod. proc.
amm (principio della c.d. translatio iudicii) …”.
3. Riassunta la vertenza con ricorso in riassunzione del
31.08.2021, instauratosi il contraddittorio con la
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_2
il Tribunale di Bolzano ha
[...]
rigettato le domande della ricorrente, condannandola alla rifusione delle spese del grado in favore delle PP.AA. resistenti.
4. Nella prima censura al decreto di revoca, rubricata
“Illegittimità del decreto per violazione del principio del buon
andamento, imparzialità, ragionevolezza della pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 97 costituzione e della l.
241/1990; eccesso di potere, travisamento ed erronea
valutazione dei fatti;
incostituzionalità dell'art. 110 della l.p.
6 13/98”, la ricorrente aveva dedotto: - la “irragionevolezza” della regolamentazione sull'adeguatezza degli alloggi, nel senso che se di ciò non si doleva l'assegnataria, l'IPES “non si dovrebbe
interessare”; - l'inadeguatezza dell'attività provvedimentale e materiale dell'IPES rispetto ai propri fini istituzionali in relazione ad una “interpretazione costituzionalmente orientata”
della normativa alla luce del parametro costituzionale di cui all'art. 29 Cost. e della asserita possibilità di assegnazione di un alloggio più grande ed idoneo ad accogliere anche il padre della ricorrente;
- la gravità delle conseguenze di una conferma del decreto di revoca dell'assegnazione, costituita dall'esclusione dalla graduatoria per 5 anni ai sensi dell'art. 97 comma 1
lettera e) della L.P. n. 13/1998. Con una seconda censura la ricorrente aveva invocato l'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 4 della legge n. 689/1981, costituito dalla scelta tra l'abbandono del proprio padre ammalato e bisognoso di assistenza e la condotta irrispettosa del diniego di autorizzazione da parte dell' , comportante il rischio della CP_5
revoca dell'assegnazione.
5. Il Tribunale ha disatteso le censure rilevando: - che l'accertamento secondo cui la ricorrente non aveva il diritto di accogliere il padre nell'appartamento a causa dell'inadeguatezza dell'appartamento è coperto da giudicato (sentenza Tribunale di
Bolzano n. 751/2019); - che la disciplina sull'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, come contenuta nel capo
7 13 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
(Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata), è norma di diritto pubblico inderogabile, emanata in forza della potestà legislativa c.d. primaria della Provincia (art. 8 n. 10 DPR 670/1972 –
statuto speciale) e norma speciale rispetto alla legge sulle locazioni abitative n. 431/1998; - che secondo la disciplina contenuta nell'art. 101 comma 6 e nell'art. 110 (comma 1 n. 2)
della citata disciplina speciale la revoca dell'assegnazione consegue alla condotta della ricorrente che ha accolto altre persone nell'alloggio senza la necessaria preventiva autorizzazione dell' sin dal febbraio 2018 all'attualità, CP_5
“anche dopo che con sentenza del Tribunale n. 751/2019 del
03/08/2019 è stata accertata la legittimità del diniego
dell'autorizzazione e rigettata la domanda di rilascio di tale
autorizzazione.”; - che l'art. 110 LP 13/1998 era, comunque,
“norma di legge ed espressione proprio della riserva di legge
contenuta nell'art. 97 Cost.”; - che l'asserito contrasto della normativa provinciale con gli artt. 29 e 30 Cost. non sussisterebbe, ponendosi i referenti costituzionali su piani diversi: “La norma provinciale sulla revoca dell'alloggio a chi
ospita persone non autorizzate è norma che ha la funzione di
garantire la corretta gestione degli alloggi di edilizia sociale
secondo un canone di legalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.). La
norma non danneggia né la famiglia né i diritti dei figli in quanto
prescinde dalla composizione familiare, anche perché la
8 consistenza familiare non può essere un valido criterio per non
osservare l'art. 101 co. 6 della legge provinciale n. 13/1998. Va
dato atto che quest'ultima norma, comunque, tutela la famiglia
laddove non esige l'autorizzazione per figli minori e in caso di
matrimonio per il coniuge. Il fatto che la norma non preveda
anche l'esenzione per genitori non contrasta né con l'art. 29 Cost.
né con il principio di ragionevolezza.”; - che “il provvedimento
impugnato ha, pertanto, correttamente dato atto del fatto che la
ricorrente ha accolto, senza autorizzazione, il padre in violazione
dell'art. 101 co. 6 ed ha correttamente adottato, senza peraltro
aver alcun margine di discrezionalità al riguardo, la revoca di cui
all'art. 110 LP 13/1998.”; - che anche il richiamo allo stato di necessità è infondato, sia perché la scriminate di cui all'art. 4
della legge n. 689/1981 è applicabile unicamente alle sanzioni per violazioni amministrative e non anche alla diversa ipotesi di revoca di un provvedimento amministrativo per violazione di una norma che disciplina gli obblighi inerenti al diritto conseguito con tale provvedimento, sia perché, comunque, nella fattispecie non sarebbe ravvisabile uno stato di necessità
“poiché la situazione di fatto, di certo tragica, si è creata perché
la sig.ra ha accolto il padre nell'appartamento senza Pt_1
ottenere la necessaria preventiva autorizzazione da parte
dell' (e senza poterla conseguire, per difetto dei presupposti, CP_5
successivamente)”, per cui “l'accoglimento del padre
nell'appartamento non può considerarsi atto necessitato in
9 quanto su un piano generale non sussiste un diritto in capo al
genitore di essere ospitato e/o curato dai figli e non risulta che in
quel preciso momento ci fosse una situazione emergenziale di
contingenza in base alla quale il padre avrebbe corso un pericolo
grave che non gli consentiva (o alla figlia) di richiedere altri mezzi
di tutela sociale e/o medica. Si ricorda che nella prima domanda
di accoglimento del padre all'IPES la ricorrente aveva indicato
come motivo quello di voler ricevere un aiuto dal padre, mentre
nella domanda successiva indicava quello di dover prestare
assistenza al padre. Pertanto, può escludersi una situazione
emergenziale all'inizio e quindi anche lo stato di necessità di
accoglierlo. La successiva manifestazione della malattia non
poteva, parimenti, esimere la ricorrente dal rispetto della
normativa sull'alloggio sociale e giustificare la permanenza
nell'alloggio. Il fatto che la ricorrente non si senta di far ritornare
il padre nel suo paese di origine (Albania), in quanto qui non può,
apparentemente, usufruire di certe prestazioni sociali a causa
della mancata residenza e del mancato periodo di permanenza
pregresso, può essere comprensibile sul piano umano, ma non
integra, sul piano oggettivo, uno stato di necessità.”; - che nel caso di specie, in conclusione, la ricorrente non avrebbe più
alcun diritto soggettivo in merito alla permanenza dell'alloggio a seguito del provvedimento di revoca, stante la legittimità della revoca, con conseguente rigetto delle domande contenute nel ricorso.
10 6. Avverso questa decisione la ricorrente ha Parte_1
interposto appello, affidato a due motivi, chiedendo l'accoglimento delle proprie domande di annullamento del provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'alloggio sociale.
7. Ha resistito la , che ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite.
L' della ha scelto, invece, di CP_5 CP_1 Controparte_1
rimanere contumace nel giudizio d'appello.
8. Concessi i termini ex art. 352 cpc, il Consigliere Istruttore
con provvedimento del 11.12.2024 ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, rubricato “Erronea applicazione
dell'art. 110 lp n. 13/98 – superamento delle competenze
legislative delegate alla Controparte_1
nell'emanazione del predetto articolo –
illegittimità/nullità/incostituzionalità/contraddittorietà di/tra
clausole contenute nel contratto stipulato tra e in CP_5 Pt_1
data 09.11.2017”, l'appellante deduce, che la
[...]
pure essendo titolare di competenza Controparte_1
legislativa c.d. primaria ai sensi dell'art. 8 n. 10 del DPR n.
670/1972 (Statuto d'Autonomia) in materia di edilizia sociale,
sarebbe però fuoriuscita dai limiti della competenza così
“delegata” nel disporre, all'art. 110 lettera b) della LP n.
13/1998, la revoca dell'assegnazione nell'ipotesi di
11 accoglimento di persone nell'alloggio senza autorizzazione dell' , per essere la “materia locatizia” di competenza CP_5
esclusiva dello Stato, rientrando nei “principi dell'ordinamento
giuridico” di cui all'art. 4 dello stesso Statuto d'autonomia.
Sarebbe precluso alla una qualsiasi regolamentazione CP_1
del rapporto successivo all'assegnazione, di natura “di fatto”
locatizia. Inoltre, l'art. 2 del contratto sarebbe “incongruo”
rispetto alla previsione normativa, essendo la fattispecie della revoca dell'assegnazione diversa da quella della risoluzione, con la conseguente “inefficacia” del provvedimento amministrativo di revoca per essere reso in violazione di quanto previsto nel contratto di locazione. In più, una simile clausola è stata ritenuta dalla Suprema Corte già radicalmente nulla (Cass., n.
14343/2009) per contrasto con i principi costituzionali di tutela della vita privata dall'ingerenza altrui ex art. 2 Cost. Stante ciò,
“si chiede che i Giudici chiamati a decidere sulla presente
controversia, accertino la non applicabilità dell'art. 110, lettera b)
della lpn 13/98 al caso di specie nonché accertino
l'illegittimità/la nullità/l'incostituzionalità/la contraddittorietà
di/tra clausole contenute nel contratto stipulato tra e CP_5
in data 09.11.2017, e/o sospendano eventualmente il Pt_1
presente procedimento per sollevare questione di legittimità
costituzionale della predetta norma provinciale. Evidente,
peraltro, la rilevanza di una tale (diversa) interpretazione della
fattispecie per la decisione della causa.”
12 2. Con la seconda censura, rubricata “Erronea
interpretazione dell'art. 110lp n. 13/98 – mancata
considerazione dei principi costituzionali nell'interpretazione
dell'art. 110 rispettivamente dell'art. 101 della lp n. 13/98”,
l'appellante deduce che – contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice – dagli artt. 29 e 30 Cost. deriverebbe anche l'ineludibile obbligo dei figli di farsi carico dei genitori, “specie
se ammalati, nulla abbienti e non autosufficienti”. Errerebbe,
quindi, il primo Giudice laddove sostiene che la norma in questione non danneggia né la famiglia né i diritti dei figli, “in
quanto non vi è chi non vede come nel caso di specie tale
“danneggiamento” sia più che evidente se si considera che tale
interpretazione vorrebbe imporre alla sig.ra di lasciar il Pt_1
proprio padre per strada senza assistenza da parte di nessuno.”
Per l'ipotesi che questa Corte dovesse ritenere né l'illegittimità
costituzionale dell'art. 110 comma 1 lett. b) della LP n.
13/1998, né la nullità della “clausola risolutiva/revocatoria
inserita nel contratto”, né “sussistente un superamento delle
proprie competenze legislative nell'emanazione di tale
normativa”, l'appellante “chiede che la stessa voglia dare all'art.
110 un'interpretazione orientata ai principi fondamentali della
Costituzione Italiana, tra cui il riconoscimento dell'inviolabilità
dell'uomo, il diritto alla salute nonché all'obbligo di cura ed
assistenza dei propri familiari.”, alla luce anche del dato sconcertante che né lo Stato né la Provincia siano in grado a
13 fornire al padre dell'appellante, titolare di regolare permesso di soggiorno, il necessario grado di assistenza, e che né l' né CP_5
la Provincia avrebbero mai spiegato alla ricorrente “dove
avrebbe dovuto collocare il padre o comunque in quale modo si
avrebbe potuto ovviare alla problematica sottesa” (tra abbandonare il padre e venire, quindi, meno ai propri doveri e rendersi anche penalmente responsabile o incorrere nel rischio di una revoca dell'assegnazione dell'alloggio sociale). Stante ciò,
“si chiede espressamente … (che) si dia o una lettura
costituzionale degli artt. 110 e 101 della lpn 13/98 (accogliendo
conseguentemente le domande della ) o si sospenda il Pt_1
presente procedimento per sollevare la questione di
costituzionalità circa le statuizioni ivi contenute.”
3. I motivi d'appello investono essenzialmente la questione
Co se la normativa posta in materia dalla Provincia Bolzano
nella legge provinciale n. 13/1998, in particolare all'art. 110
(medio tempore abrogata e sostituita dalla legge provinciale n.
5/2022, che all'art. 15 ricalca, però, sostanzialmente le medesime ipotesi di revoca dell'assegnazione), rientri nelle prerogative legislative della di Bolzano e se, Controparte_1
comunque, sia conforme a Costituzione alla luce dei referenti costituzionali invocati (artt. 29 e 30 Cost.) o se la stessa normativa possa, se interpretata costituzionalmente, condurre alla declaratoria di perdurante legittimità dell'occupazione dell'alloggio da parte dell'appellante. Possono perciò essere
14 trattati congiuntamente.
3.1. Vanno premessi alcuni chiarimenti in fatto:
3.1.1. È pacifico che l'appellante, assegnataria dell'alloggio in questione dal 09.11.2017, per sé e i quattro figli minorenni
(indicati nella originaria domanda di assegnazione dell'alloggio),
sin dal febbraio 2018 ha accolto nell'alloggio anche il proprio padre , proveniente dall'Albania, senza chiedere Persona_1
la preventiva autorizzazione dell'IPES (necessaria ai sensi dell'art. 101 comma 6 della LP n. 13/1998, che recitava:
“L'abitazione assegnata può essere abitata soltanto da quelle
persone indicate nella domanda di assegnazione dell'alloggio.
Altre persone possono essere accolte nell'abitazione soltanto in
base a motivata richiesta e previa autorizzazione dell' . CP_5
L'autorizzazione non è richiesta per i figli minorenni del
richiedente e in caso di matrimonio per il coniuge.”).
3.1.2. La doppia successiva richiesta di autorizzazione all'ampliamento del numero occupante, la prima di data
21.03.2018 con la motivazione “per avere un aiuto dal padre” in casa con i figli, la seconda di data 04.06.2018 con la motivazione “assistenza (al padre) per motivi di salute”,
essendosi medio tempore manifestata la malattia di tipo demenziale dell'anziano padre, è stata rigettata dall' con CP_5
decreti n. 228/2018 del 27.04.2018 rispettivamente n.
376/2018 del 27.07.2018.
3.1.3. Solo il secondo decreto, respinto il ricorso
15 gerarchico, è stato impugnato in sede giudiziale. Il Tribunale di
Bolzano, con la sentenza n. 751/2019 ha respinto, però,
l'impugnazione, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto dell'autorizzazione del Presidente dell'IPES, basato essenzialmente sulla considerazione che l'accoglimento di un ulteriore persona nell'appartamento (di circa 75 metri quadrati di superficie abitabile) rendeva non soltanto l'alloggio inadeguato (per dimensione), ma addirittura sovraffollato
(secondo la normativa richiamata nella sentenza, in atti, un appartamento adeguato per sei persone doveva avere vani abitabili con una superficie complessiva di almeno 92 metri quadrati).
3.1.4. Sulla legittimità del diniego dell'autorizzazione ad accogliere nell'alloggio il padre dell'assegnataria è sceso, in mancanza di impugnazione della citata sentenza del Tribunale,
il giudicato.
3.1.5. Ciò nonostante, l'appellante ha continuato ad accogliere il proprio padre nell'appartamento, sicché il
Presidente dell'IPES, in applicazione dell'art. 110 comma 1
lettera b) della LP n. 13/1998 (secondo cui il Presidente
dell'IPES dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi “abbia accolto nell'abitazione senza
autorizzazione altre persone rispetto e quelle contenute nella
domanda di assegnazione dell'alloggio”), ha emesso il decreto di revoca dell'assegnazione, qui impugnato, che costituisce titolo
16 per il rilascio dell'immobile comportando “la risoluzione di diritto
del contratto di locazione” (art. 110 comma 4 della LP n.
13/1998; cfr. art. 17 comma 3 e art. 11 comma 12 del DPR 30
dicembre 1972, n. 1035, secondo cui “la revoca
dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto”
e “il decreto del Presidente dell' CP_2 Controparte_6
….costituisce titolo esecutivo nei confronti
[...]
dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio …”).
3.1.6. L'appellante, quindi, non soltanto ha violato la normativa sull'occupazione dell'alloggio, ma si è resa anche inadempiente alla “convenzione relativa alla locazione di alloggio
di edilizia sociale”, stipulata in data 09.11.2017 con l' (cfr. CP_5
sub doc. n. 4 di parte ricorrente), a tenore della quale
“l'occupazione di fatto da parte di persone non autorizzate
costituisce titolo per la risoluzione della presente convenzione”
(art. 2, dopo avere richiamato l'art. 101 comma 6 della LP n.
13/98 e la possibilità che l' possa – non debba – concedere CP_5
l'autorizzazione su istanza motivata dell'assegnatario) e “la
presente convenzione si risolve di diritto nel caso in cui il
conduttore: a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi o
abbia accolto nell'abitazione senza autorizzazione altre persone
rispetto a quelle contenute nella domanda di assegnazione
dell'alloggio, …” (art. 12 della convenzione).
3.2. “L'incongruità” argomentata dalla appellante sulla diversità concettuale tra revoca dell'assegnazione e risoluzione
17 del contratto non sussiste, in quanto il venire meno del titolo per l'occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario (e delle altre persone stabilmente presenti nell'alloggio) per effetto della revoca dell'assegnazione comporta per espressa previsione di legge statale (che il legislatore provinciale si è limitato, in parte qua, a riprendere nella propria normativa di settore) “… la
risoluzione di diritto del contratto”. E la convenzione, agli artt. 2
e 12, non fa che riprodurre e richiamare la disciplina legislativa cogente in materia. Va aggiunto che la scelta del rimedio (azione ordinaria per ottenere una condanna al rilascio, previa risoluzione della convenzione, o revoca dell'assegnazione spetta all' , che può avvalersi dell'uno o dell'altro mezzo di tutela CP_5
(cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 1432/2017, massima: “In
tema di edilizia residenziale pubblica, ove intenda rientrare nella
disponibilità di un alloggio occupato "sine titulo" da soggetto non
assegnatario né, tantomeno, legittimato a subentrare a
quest'ultimo, l'ente gestore non deve necessariamente ricorrere
agli ordinari rimedi di diritto privato, potendosi avvalere anche
delle speciali misure di autotutela ex art. 18, comma 1, del d.P.R.
n. 1035 del 1972, la cui attribuzione all'ente medesimo, in
aggiunta ai primi, si fonda sulla particolare natura del bene,
caratterizzato dal vincolo di destinazione funzionale alla
soddisfazione dell'interesse pubblico, ed il ricorso alle quali non
implica ambiti di discrezionalità, né situazioni di interesse
legittimo, non immutando la natura privatistica del rapporto
18 dedotto in giudizio.”).
3.3. Va precisato che il riferimento dell'appellante ad una asserita “competenza delegata” nella materia dell'edilizia sociale alla provincia di Bolzano non è appropriato, in CP_1
quanto trattasi, ai sensi dell'art. 8 n. 10 dello Statuto
d'Autonomia per la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol
(D.P.R. n. 670/1972), di una competenza legislativa (ed amministrativa) propria e primaria dell'ente locale. È, però,
evidente che l'esercizio di tale competenza legislativa deve rispettare i limiti di cui all'art. 4 dello stesso Statuto e che,
comunque, può essere esercitata soltanto nell'ambito della materia di competenza assegnata dallo Statuto.
3.4. La Corte Costituzionale ha, pure con riferimento alle
Regioni a Statuto ordinario, in seguito alle deleghe delle funzioni di cui al D.P.R. n. 616/1977 (cfr. artt. 88 e 93 per l'edilizia residenziale pubblica), riconosciuto l'ampiezza della competenza regionale, che include, nel rispetti dei principi fissati dallo Stati sui criteri di assegnazione degli alloggi e di fissazione dei canoni, non soltanto, come sostiene l'appellante,
la fase dell'assegnazione, ma anche quella della gestione che ne segue. Così, nella pronuncia n. 594/1990 la Corte Cost. ha affermato la legittimità costituzionale di una norma regionale
(Liguria) che escludeva la morosità nel pagamento del canone in caso di impossibilità/grave difficoltà, limitandola al contempo alla durata massima di sei mesi. La Corte ha escluso che una
19 simile previsione sia in contrasto con l'art. 117 Cost. (perché
disciplinante il rapporto locativo “privato” instauratosi in seguito all'assegnazione), sul rilievo: “La Corte, in una fattispecie
analoga, ha già chiarito (sent. n. 727 del 1988) che, nella materia
della edilizia residenziale pubblica, l'art. 88 del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, attribuisce allo Stato soltanto la determinazione dei
criteri per le assegnazioni degli alloggi e per la fissazione di
canoni>, mentre l'art. 93 dello stesso d.P.R. dispone un ampio
trasferimento alle Regioni delle funzioni di programmazione e di
gestione (comma 1, concernente la programmazione, la
localizzazione, la realizzazione e la gestione degli interventi, le
funzioni connesse alle procedure di finanziamento), nonché di
organizzazione del servizio della casa (comma 2, relativo alla
riorganizzazione degli . Nella richiamata pronuncia si è CP_7
altresì precisato che la successiva legge n. 457 del 1978, all'art.
2, comma 2, ha ulteriormente specificato l'ambito della
competenza statale, attribuendo al C.I.P.E. la determinazione dei
criteri generali> per le assegnazioni e la fissazione dei canoni, nel
mentre ha ancora arricchito la sfera della competenza regionale
in materia con l'art. 4, in base al quale spetta, fra l'altro, alle
Regioni: individuare il fabbisogno abitativo nel territorio regionale
(lett. a); formare programmi quadriennali e progetti biennali di
intervento per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili
(lett. b); ripartire e coordinare gli interventi per ambiti territoriali
(lett. e); formare e gestire l'anagrafe degli assegnatari (lett. J);
20 disporre la concessione dei contributi pubblici (lett. I); esercitare il
controllo sui soggetti incaricati della realizzazione dei programmi
(lett. m). Di conseguenza, al di fuori della formulazione dei criteri
generali> da osservare nelle assegnazioni, è da ritenersi
attribuita alle Regioni la potestà legislativa nella materia e,
quindi, la disciplina attinente all'assegnazione e alle successive
vicende dei relativi rapporti che con essa si instaurano, i quali
presentano elementi di diversità dalle locazioni di diritto comune,
essendo regolate da una disciplina di settore con peculiari riflessi
pubblicistici.”
3.5. Anche la giurisprudenza costituzionale successiva ha riaffermato l'ampiezza di questa competenza regionale (cfr.
Corte Cost., n. 486/1992 in tema di cessione degli alloggi,
materia “indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli
stessi…”; Corte Cost. n. 526/2002 in tema di competenza regionale per la determinazione del canone). Inoltre, in Corte
Cost- n. 727/1988 è stata affermata la legittimità di una norma regionale (Emilia - Romagna, art. 23 comma primo lett. b della legge regionale n. 12/1984) che aveva disciplinato come decadenza comportamenti dell'assegnatario già regolati dalla legge dello Stato, sul rilievo “che al di fuori della formulazione
dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni, e attribuita
alle regioni la più ampia potestà legislativa nella materia, e
quindi la disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive
vicende dei relativi rapporti. E tale potestà, del resto, risulta
21 largamente esercitata dalle regioni (cfr. legge reg. Friuli-Venezia
Giulia 1 settembre 1982, n. 75; legge prov. Trento 6 giugno 1983,
n. 16; legge reg. Toscana 14 dicembre 1983, n. 78; legge reg.
Puglia 20 dicembre 1984, n. 54). Pertanto, non può ritenersi
esorbitante dalla competenza della Regione Emilia-Romagna
l'aver disciplinato, all'art. 23, lett. b), della legge impugnata, tra le
ipotesi di decadenza, il difetto di stabile abitazione, da parte
dell'assegnatario, nell'alloggio trattandosi, appunto, di disciplina
specifica di una vicenda (la decadenza) dell'assegnazione. …”.
3.6. Anche l'intervento della Corte Costituzionale in seguito alla riforma costituzionale del 2001 (legge costituzionale n.
3/2001), di cui l'appellante cita ampi stralci nella comparsa conclusionale (sentenza n. 94/2007) e che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600
dell'art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria), in quanto eccedenti la competenza statale, non conforta la tesi dell'incompetenza della a Controparte_1
disciplinare i dettagli delle ipotesi di decadenza/revoca dall'assegnazione. A ciò non osta la considerazione della Corte
che anche la materia dell'edilizia sociale e dell'accesso ad essa sia “materia essenzialmente composita” e “trasversale”. La
sentenza contiene un excursus sulla giurisprudenza costituzionale che può essere qui richiamato: “Questa Corte ha
già avuto modo di precisare, prima della riforma del Titolo V della
Parte II della Costituzione, che <
22 essenzialmente composita, articolantesi in una triplice fase: la
prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre,
propriamente urbanistica;
la seconda, di programmazione e
realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai
"lavori pubblici" [..."; la terza, infine, attinente alla prestazione e
gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni
degli alloggi, in locazione od in proprietà, ecc.), limitatamente
all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto>> (sentenza n.
221 del 1975). La ricostruzione sistematica di cui sopra è stata
confermata e sviluppata dalla giurisprudenza successiva, che ha
riconosciuto l'esistenza di una competenza legislativa regionale in
materia di edilizia pubblica abitativa (sentenza n. 140 del 1976)
ed ha poi specificato, a proposito della stessa, che <
una materia attribuita in via generale alla competenza legislativa
regionale>> (sentenza n. 217 del 1988). Sempre con riferimento
al quadro costituzionale anteriore alla riforma del Titolo V, questa
Corte ha statuito che <<al di fuori della formulazione dei>
generali" da osservare nelle assegnazioni, è attribuita alle regioni
la più ampia potestà legislativa nella materia, e quindi la
disciplina attinente alle assegnazioni e alle successive vicende
dei relativi rapporti>> (sentenza n. 727 del 1988). Era nel
frattempo intervenuto il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione
della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n.
382), che, negli artt. 87, 88, 93 e 94, prevedeva il trasferimento
alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di edilizia
23 residenziale pubblica, eccezion fatta per la programmazione
nazionale, la previsione di programmi congiunturali di
emergenza, nonché la determinazione dei criteri per le
assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni. La
competenza legislativa regionale in materia di edilizia
residenziale pubblica era pertanto <
comma primo, Cost.>> e gli Istituti autonomi delle case popolari
dovevano essere <
1115 del 1988). Dalla competenza legislativa regionale
concorrente (l'unica prevista dalla Costituzione per le Regioni
ordinarie prima della riforma del Titolo V) si traeva la conclusione
che alle Regioni fossero conferiti <
programmazione e di gestione degli interventi pubblici [..." nonché
l'organizzazione del servizio, da esercitare in conformità dei
principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali>>
(sentenza n. 393 del 1992). Per quanto riguarda, in particolare,
l'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica,
questa Corte precisava che <
indissolubilmente connessa con l'assegnazione degli stessi>>
(sentenza n. 486 del 1992), ammettendosi soltanto una
disciplina-quadro statale, che definisse i criteri fondamentali
sulle modalità di alienazione degli alloggi stessi, sul presupposto
che questi ultimi potessero essere realizzati con il contributo
statale (sentenza n. 486 del 1995). L'approdo della lunga
evoluzione giurisprudenziale, anteriore alla riforma del Titolo V e
24 sopra sintetizzata, è stato raggiunto con l'affermazione secondo
cui <<si verte in>
amministrativa sia (per il parallelismo delle funzioni) legislativa,
in materia di edilizia residenziale pubblica, cosicché potrebbe
ritenersi ormai formata, nell'evoluzione dell'ordinamento, una
"nuova" materia di competenza regionale al di là della
ricostruzione iniziale operata con la sentenza n. 221 del 1975 -
l'edilizia residenziale pubblica appunto - avente una sua
consistenza indipendentemente dal riferimento all'urbanistica e
ai lavori pubblici>> (sentenza n. 27 del 1996). 4.3. - Dopo la
riforma del Titolo V, il quadro sistematico non è cambiato, nel
senso che la consistenza della materia non ha subito variazioni
dipendenti da una nuova classificazione costituzionale o da una
diversa sistematizzazione legislativa di principio. La "nuova
materia" - la cui formazione era stata rilevata da questa Corte
prima della riforma costituzionale - continua ad esistere come
corpus normativo. Sono cambiati, invece, alcuni termini di
riferimento, sui quali conviene fermare l'attenzione. Come già
detto, una specifica materia "edilizia residenziale pubblica" non
compare tra quelle elencate nel secondo e nel terzo comma
dell'art. 117 Cost. Poiché resta valido quanto da questa Corte
rilevato nella sentenza n. 27 del 1996, e cioè l'esistenza di un
ambito materiale che si identifica nella programmazione,
costruzione e gestione di alloggi destinati a soddisfare le
esigenze abitative dei ceti sociali meno abbienti, è inevitabile che
25 venga rilevata la perdurante attualità della tripartizione operata
con la citata sentenza n. 221 del 1975. Tale tripartizione implica,
nell'attuale quadro costituzionale, che la "nuova" materia
possiede quel carattere di "trasversalita" individuato dalla
giurisprudenza di questa Corte a proposito di altre materie non
interamente classificabili all'interno di una denominazione
contenuta nell'art. 117 Cost. Il superamento dell'originaria
tripartizione era stato possibile perché il primo comma dell'art.
117 Cost., ante riforma, configurava una competenza legislativa
concorrente delle Regioni ordinarie, in assenza sia di una
competenza esclusiva delle stesse sia, come sarà meglio
precisato più avanti, di una competenza esclusiva dello Stato in
materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali. In altre parole, nel sistema anteriore alla riforma
del 2001, alla <
questione poteva corrispondere, al massimo, una potestà
legislativa concorrente, mentre lo Stato poteva assolvere la sua
funzione di supremo regolatore delle prestazioni attuative dei
diritti sociali con lo strumento dei principi fondamentali della
materia. Da quanto sinora detto deriva l'ulteriore conclusione che
oggi - dopo il mutamento della sistematica costituzionale sul
riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni - la
materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli
normativi. Il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima
di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno
26 abbienti. In tale determinazione - che, qualora esercitata, rientra
nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost. - si inserisce la fissazione di
principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di
assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto
prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello
normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia <
del territorio>>, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come
precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del
2006. Il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma
dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio
immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli
Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi
sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale.”
3.7. La stessa legge sulle locazioni ad uso abitativo (legge 9
dicembre 1998, n. 431) esclude l'applicabilità delle norme di diritto comune in essa contenute in tema di durata dei contratti, disdetta, tipologia contrattuale, condizioni per l'esecuzione del rilascio, etc., “agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale
e regionale.”
3.8. Affermata la competenza della Provincia Autonoma di
Bolzano a disciplinare, nei limiti dei principi fondamentali fissati dalla legislazione statale, oltre ai presupposti per
27 accedere all'alloggio sociale, anche le ipotesi di decadenza e revoca dell'assegnazione, è evidente che la potestà normativa attribuita deve, comunque, essere esercitata nel rispetto dei principi costituzionali della ragionevolezza, uguaglianza, tutela della famiglia e dei figli (artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.) e di quelli unionali (divieto di discriminazione). In questo contesto possono essere richiamate le pronunce di incostituzionalità per contrasto con i principi di ragionevolezza/uguaglianza e con il divieto di discriminazione di diverse norme regionali che stabilivano, quale requisito dell'assegnazione, una durata eccessiva di residenza effettiva sul territorio (da ultimo, cfr.
Corte Cost., sentenza n. 1/2025 sul requisito di una
“stanzialità” decennale in Italia).
3.9. Non rileva nel caso di specie la pronuncia della Suprema
Corte n. 14343/2009, più volte citata dall'appellante, in quanto quella pronuncia afferisce a un contratto di locazione relativo un appartamento di proprietà di un istituto previdenziale e non di un alloggio sociale, con conseguente applicabilità ad esso della disciplina sulle locazioni ad uso abitativo di diritto comune.
3.10. Ciò posto e richiamato il giudicato sulla legittimità del provvedimento di diniego dell'autorizzazione ad accogliere nell'alloggio il padre a causa dell'inadeguatezza dimensionale dell'alloggio e del conseguente “sovraffollamento”, la questione è
se l'ipotesi di decadenza dalla assegnazione e conseguente
28 revoca della stessa a chi “abbia accolto nell'abitazione senza
autorizzazione altre persone rispetto a quelle contenute nella
domanda di assegnazione dell'alloggio” sia eccentrica e di insanabile contrasto rispetto ai principi fondamentali della materia e dei criteri generali fissati al riguardo dalla legislazione statale, sì da esservi un dubbio non manifestamente infondato di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 4 dello
Statuto d'Autonomia.
3.11. A tale quesito va dato risposta negativa. Innanzitutto, la norma che circoscrive alle persone indicate nella domanda di assegnazione (e ai figli e al coniuge che eventualmente dovessero aggiungersi in seguito) la legittima occupazione dell'alloggio, è funzionale a che l'IPES abbia contezza delle persone che utilizzano l'alloggio messo a disposizione dalla collettività. Inoltre, come si è visto nel caso di specie, consente all' di evitare situazioni di inadeguatezza e CP_2
sovraffollamento, salvaguardando le esigenze di igiene e salute nonché di civile convivenza all'interno dell'alloggio stesso e nei rapporti di vicinato. E per assicurare questa funzione (oltre a quella di verifica di perdurante sussistenza dei presupposti economici in ipotesi di inclusione di nuove persone), è previsto l'obbligo della previa richiesta di autorizzazione da parte dell' . È, cioè, norma funzionale alla corretta gestione degli CP_5
alloggi sociali.
3.12. L'ipotesi di decadenza di cui alla lettera b) dell'art. 110
29 della L.P. n. 13/1998 costituisce una fattispecie specificativa di quella prevista in termini generali alla lettera a) della medesima disposizione, secondo cui la revoca dell'assegnazione è disposta dal Presidente dell'IPES quando l'assegnatario “abbia ceduto …
in parte l'alloggio a terzi” (per terzi intendendosi evidentemente qualsiasi persona diversa dall'assegnatario e dalle persone indicate nella domanda di assegnazione). Una parziale cessione in godimento dell'alloggio sociale è, infatti, configurabile ogni qualvolta l'assegnatario cede a persone terze una occupazione anche parziale dell'alloggio, pure non abbandonando egli stesso l'alloggio in questione.
3.13. Sicché la disciplina di cui si discute non è eccentrica rispetto a quella tuttora in vigore che si rinviene nel DPR n.
1035/1972, il cui art. 17 espressamente prevede la decadenza e la revoca dell'assegnazione di chi “abbia ceduto, in tutto o in
parte, l'alloggio a terzi.”
3.14. Inoltre, la disciplina non si pone in contrasto con la tutela costituzionale della famiglia (art. 29 Cost.), come ha già
condivisibilmente ritenuto il Tribunale. Le norme sulla gestione degli alloggi sociali operano, come si è visto, sul piano dell'effettività della gestione in conformità con i presupposti dell'assegnazione e consentono, in modo elastico, di tenere conto del sopravvenire di figli e/o coniuge. E' ragionevole consentire l'ulteriore ampliamento familiare permanente soltanto previa autorizzazione dell' , cioè previa CP_2
30 valutazione dei presupposti di concedibilità dell'ampiamento familiare, anche sotto il profilo del permanere dei presupposti economici dell'assegnazione effettuata sulla base dell'originaria domanda. Il precetto costituzionale, cioè, non pare tutelare una qualsiasi esigenza latu sensu “familiare” soggettivamente avvertita come altrimenti irrisolvibile.
3.15. Proprio nel caso di specie in sede di decisione sul ricorso amministrativo il Comitato Controparte_8
(decisione n. 8 del 25.11.2020)
[...]
ha confermato il decreto di revoca, respingendo il ricorso gerarchico, peraltro solo “a condizione … che l'IPES presenti
all'assessora competente … un progetto di case management tra
l' , il Comune e il distretto sociale.” (cfr. ad esempio Corte di CP_5
Cassazione, sentenza n. 24163/2018, che ha ritenuto conforme a Costituzione con riferimento all'art. 29 un meccanismo di previa autorizzazione analogo previsto da una legge regionale piemontese).
3.16. Anche con riferimento all'art. 30 Cost. non si intravvede alcun dubbio di illegittimità della normativa provinciale in commento.
3.17. È condivisibile, in linea di principio, l'assunto dell'appellante secondo cui i figli sono giuridicamente obbligati a prestare assistenza economica (art. 433 cc e art. 570 comma
2 n. 2 cp) e soggiacciono al divieto sanzionato penalmente, ma solo nell'ipotesi in cui abbiano la custodia o la cura, di
31 abbandonare il genitore incapace a provvedere a sé stesso.
3.18. Tuttavia, tali precetti di assistenza economica intanto presuppongono la capacità economica sufficiente in tal senso del figlio obbligato. In caso di incapienza economica, infatti,
l'obbligo passa al successivo grado dell'ordine fissato (art. 433
cc). E soprattutto la norma non prescrive, come ha correttamente osservato il Tribunale, l'obbligo della figlia di ospitare il padre nell'appartamento troppo piccolo (a prescindere dal rilievo che l'alloggio non è del figlio nel caso di specie) e/o di prendersi “cura” di lui, nonostante gli obblighi ostativi assunti con la convenzione e le norme preclusive dell'ospitalità già oggetto del precedente giudicato.
3.19. Dirimente è, quindi, l'osservazione che la tutela apprestata alla famiglia dai suddetti precetti costituzionali non costituisce una causa di giustificazione della violazione delle norme dettate per la corretta gestione degli alloggi sociali.
3.20. In relazione alla pretesa di “interpretazione
costituzionalmente orientata” dell'art. 110 comma 1 lettera b)
della L.P. n. 13/1988, la stessa difesa dell'appellante non ne individua un potenziale contenuto idoneo ad attribuire ad essa una legittimazione alla perdurante occupazione dell'alloggio,
insieme al padre e ai quattro figli, nonostante il provvedimento di revoca dell'assegnazione adottato in conformità alla disciplina normativa dal Presidente dell'IPES.
3.21. In conclusione, è infondata la pretesa dell'appellante di
32 creazione giurisprudenziale di un titolo per l'occupazione per l'alloggio nonostante il venire meno dell'assegnazione e la conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo.
3.22. L'appello va, quindi, disatteso.
4. Il rigetto dell'appello comporta la condanna ex art. 91 cpc dell'appellante alla rifusione all'appellata costituita delle spese del grado. Non vi è luogo a provvedere con riferimento all'appellato , rimasto contumace nel presente grado. CP_5
Tenuto conto del valore della causa (valore indeterminabile,
complessità bassa, della questione di rilievo sociale trattata e dell'assenza di un'istruttoria in appello, in aderenza al D.M.
55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147/2022, si liquidano all'appellata Controparte_1
i compensi medi per le fasi di studio e introduttiva e il
[...]
compenso minimo per la fase decisionale, e pertanto, €
2.058,00 per studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva ed €
1.735,00 per la fase decisionale, complessivamente € 5.211,00
per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre il 23,84% per oneri sociali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa domanda e difesa disattesa e reietta –
definitivamente pronunciando sulle domande promosse da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e nei confronti dell'
[...] Controparte_2
33 con atto di citazione in Controparte_1
appello di data 29.09.2023, depositato in data 03.10.2023,
avverso la sentenza n. 244/2023 del 23.03.-24.03.2023 del
Tribunale di Bolzano, non notificata,
rigetta
l'appello;
condanna
l'appellante a rifondere all'appellata costituita Parte_1
le spese del grado, che liquida Controparte_1
in € 5.211,00 per compensi d'avvocato, oltre il 15% per rimborso spese forfetarie sui compensi, oltre il 23,84% per oneri sociali;
dà atto
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante ai sensi del co. 1-quater Parte_1
dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l.
24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso a Bolzano l'08.01.2025.
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
Il Consigliere estensore Dott. Thomas Weissteiner
34 Il Funzionario Giudiziario
35